CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 ottobre 2013
114.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01316 Capezzone: Adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2013, in relazione all'ampliamento dei termini di rateazione dei debiti tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla richiesta circa i tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di cui al comma 3, dell'articolo 52, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si fa presente che sono in corso le finali verifiche tecniche e valutazioni sullo schema di provvedimento destinato all'emanazione.

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ALLEGATO 2

5-01317 Barbanti: Applicazione della disciplina antiriciclaggio in relazione ai flussi finanziari riconducibili alla società Deiulemar.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Barbanti ed altri, con riferimento alla vicenda della società Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., chiedono se l'Unità di informazione finanziaria e la Banca d'Italia abbiano posto in essere tutte le azioni prescritte dalla normativa vigente.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentite la Banca d'Italia e l'UIF, ha precisato che l'Ufficio Italiano Cambi, sin dal 1999, e successivamente l'Unità d'Informazione Finanziaria, dal 1o gennaio 2008, hanno ricevuto numerosissime segnalazioni di operazioni sospette sulla vicenda Deiulemar che, ovviamente, sono state via via inviate agli Organi investigativi (Guardia di Finanza e DIA), per il relativo approfondimento investigativo e l'eventuale inoltro alla Magistratura.
  In particolare, la Banca d'Italia ha confermato di aver prestato, nell'ambito della propria competenza, ampia collaborazione agli organi inquirenti e alle competenti Procure nell'ambito delle indagini condotte nei confronti della citata società. Inoltre, alla Banca d'Italia è stato notificato – in qualità di parte offesa – il decreto con il quale è stato disposto il giudizio immediato nei confronti degli ex esponenti e di alcuni soci della Deiulemar per diverse ipotesi di reato, fra le quali la raccolta abusiva del risparmio e il riciclaggio. La Banca d'Italia si è costituita in giudizio.
  La UIF, anch'essa interpellata, ha comunicato che l'Ufficio Italiano dei Cambi e, a partire dal 1o gennaio 2008, la UIF stessa hanno ricevuto dai soggetti obbligati alla collaborazione attiva numerose segnalazioni di operazioni sospette relative alla Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. e soggetti a essa collegati.
  Tali segnalazioni sono state oggetto di analisi finanziaria e inviate al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, corredate delle relative relazioni tecniche (articolo 47, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
  La UIF ha, inoltre, trasmesso all'Autorità giudiziaria le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sui soggetti sottoposti a indagini, nonché le informative ottenute nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale fra Financial Intelligence Unit.
  La Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha, infine, precisato che le informazioni in possesso della UIF sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione, fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente (articolo 9, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

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ALLEGATO 3

5-01318 Causi ed altri: Problematiche relative al nuovo piano industriale del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Causi ed altri pongono quesiti in ordine al nuovo piano industriale del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e alla complessiva riduzione del personale ivi prevista.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha comunicato che in data 7 ottobre 2013, il Consiglio di Amministrazione della banca senese ha approvato una versione aggiornata del Piano di Ristrutturazione in vista della decisione finale da parte della Commissione Europea.
  Il Piano, con specifico riferimento alla riduzione dei costi del personale, prevede un «impegno alla riduzione, nel periodo 2011-2017, di circa 8.000 dipendenti e del costo del personale per circa 500 milioni di euro. L'obiettivo di riduzione dell'organico al 2017 risulta coerente con i risultati fin qui ottenuti (riduzione di circa 2.700 unità) soprattutto attraverso le manovre di ricomposizione degli organici già realizzate. Per la quota rimanente, di circa 5.300 dipendenti, oltre alle operazioni industriali di cessione delle attività non strategiche e di esternalizzazione, il Piano prevede soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto occupazionale possibile attraverso il ricorso al Fondo di solidarietà, nell'ambito delle previste fasi di confronto con le Organizzazioni Sindacali».
  Nella stessa data (7 ottobre 2013), il Gruppo MPS ha diffuso le citate informazioni con il relativo comunicato stampa e le guidelines del Piano di Ristrutturazione 2013-2017, che sono disponibili sul sito web della banca e che si riportano di seguito.

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ALLEGATO 4

5-01319 Paglia: Congruità della percentuale di aggio riconosciuta a società private concessionarie della riscossione dei tributi comunali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta il pericolo che in vista della ridefinizione del regime di riscossione dei crediti degli enti locali, vengano fissate dagli enti stessi misure d'aggio diverse, addirittura ben superiori a quella dell'8 per cento attualmente stabilita per legge in favore di Equitalia S.p.a.
  A tale fine, l'interrogante chiede al Governo un'apposita iniziativa normativa volta a scongiurare il predetto pericolo di un ulteriore ed ingiustificato aggravio delle spese di riscossione a scapito dei contribuenti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  L'articolo 10, comma 1, lettera d) del disegno di legge di «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e mirato alla crescita» (A.S. 1058) prevede il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli Enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:
   1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
   2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;
   3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
   4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate Pag. 104degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;
   5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
   6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
   7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
   d) provvedere al rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
   e) provvedere al contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.

  Dette disposizioni troveranno compiuta realizzazione mediante l'adozione di appositi decreti legislativi di attuazione.
  Dalle indicazioni di principio contenute nella delega anzidetta può comunque evincersi che la nuova disciplina della riscossione dei crediti vantati dagli Enti locali dovrà essere idonea a garantire uniformità di trattamento per tutti i contribuenti.

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ALLEGATO 5

5-01320 Zanetti ed altri: Termini relativi agli avvisi bonari inviati dall'Amministrazione finanziaria per via telematica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano le notevoli difficoltà applicative, segnalate da molti professionisti, della nuova procedura di trasmissione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni per via telematica, tramite il canale Entratel, all'intermediario abilitato che ha curato la trasmissione della relativa dichiarazione.
  In particolare, gli Onorevoli lamentano la sussistenza di incertezze interpretative circa il termine entro cui il contribuente, destinatario dell'avviso bonario trasmesso in via telematica, possa effettuare il pagamento in acquiescenza delle somme richieste fruendo della riduzione ad un terzo della sanzione ordinaria, in applicazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  Infatti, si riferisce che in diversi casi i contribuenti o gli intermediari stessi hanno dovuto pagare cartelle di pagamento, nonostante si siano attenuti al disposto normativo citato, secondo cui nel caso di trasmissione in via telematica delle comunicazioni di irregolarità, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il termine di pagamento delle somme dovute con sanzioni ridotte ad un terzo è di 90 giorni, a decorrere dalla data di invio telematico da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Ciò premesso, gli Onorevoli chiedono al Governo se non ritenga opportuna l'emanazione di un'ulteriore circolare da parte dell'Agenzia dell'Entrate, che, integrando quanto già espresso nel documento 47/E del 4 novembre 2009, chiarisca compiutamente i passaggi procedurali e la decorrenza dei termini relativi agli avvisi bonari telematici, al fine di evitare il verificarsi di altri casi analoghi.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate precisa quanto segue.
  L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, dispone che in caso di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato mediante avviso telematico all'intermediario, lo stesso deve darne comunicazione al contribuente entro 30 giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile; dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui tale avviso è disponibile all'intermediario, decorre, per il contribuente, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (30 giorni), entro il quale è possibile richiedere assistenza ovvero versare le somme dovute in base alla liquidazione automatizzata beneficiando della sanzione ridotta al 30 per cento.
  Il contribuente ha dunque a disposizione novanta giorni per regolarizzare la propria posizione, versando quanto richiesto con la comunicazione di irregolarità, oppure per richiedere assistenza.
  Tuttavia, nel caso in cui, in sede di assistenza, l'esito della comunicazione venga rideterminato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, i 30 giorni per usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni decorrono dal momento della rideterminazione delle somme dovute, secondo quanto espressamente previsto dal citato articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.Pag. 106
  Nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della facoltà di effettuare il versamento in forma rateale, il pagamento della prima rata deve essere eseguito entro il medesimo termine di 30 giorni dalla rideterminazione dell'esito, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3-bis del menzionato decreto legislativo n. 462 del 1997.
  Pertanto, l'Agenzia sottolinea che il comportamento dei propri Uffici nei casi prospettati dagli Onorevoli interroganti, risulta in linea con quanto previsto dalle norme vigenti.