CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2013
113.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00670 Albanella: Decorrenza del diritto di integrazione salariale, ex articolo 8 della legge n. 160 del 1988, per taluni lavoratori della provincia di Messina.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione dell'onorevole Albanella pone l'attenzione sulla sospensione da parte dell'Inps dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni per alcuni lavoratori della provincia di Messina, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.
  Com’è noto, il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 prevede che: «Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate».
  Il successivo comma 5 stabilisce che: «il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività».
  La Corte Costituzionale, prima, e la Suprema Corte di Cassazione, poi, hanno chiarito – in riferimento al predetto comma 5 – che, nel caso in cui il lavoratore non adempia all'obbligo della comunicazione preventiva all'istituto, decade dalla possibilità di beneficiare del trattamento di integrazione salariale in riferimento all'intero periodo (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 190/1996, Cass. Civ. Sez. lavoro, 21 febbraio 2007 n. 4004 Cass. Civ. Sez. lavoro, 1o giugno 2005, n. 11679 e successive conformi).
  Alla luce di tale quadro normativo e del conseguente orientamento giurisprudenziale, l'Inps – riscontrata l'omissione della comunicazione preventiva in occasione dei controlli di rito – ha sospeso in via cautelativa l'erogazione del trattamento di cassa integrazione ai lavoratori citati nel presente atto parlamentare.
  Ricordo, comunque, che il comma 5 dell'articolo 9 del recente decreto-legge n. 76 del 2013, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro «sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province».
  Tale disposizione riprende, pertanto, l'orientamento interpretativo già formalizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la risposta ad interpello n. 19/2012 nell'ambito del quale è stato chiarito – con riferimento all'applicazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 86 del 1988 – che «non trova più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l'obbligo imposto al prestatore di Pag. 81lavoro di comunicare all'Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex articolo 8, comma 4, legge n. 160 del 1988. Non appare, dunque, possibile far conseguire dall'inosservanza di tale obbligo qualsivoglia conseguenza sanzionatoria a carico del soggetto obbligato».
  L'Inps ha rappresentato altresì che per effetto di tale disposizione normativa, in presenza di comunicazione obbligatoria di inizio dell'attività lavorativa effettuata dal datore di lavoro, l'istituto sospenderà il trattamento di integrazione salariale, o il trattamento di mobilità, senza procedere alla dichiarazione di decadenza anche qualora il lavoratore abbia omesso le citate comunicazioni.
  L'Istituto ha inoltre precisato che tale disposizione normativa di recente introduzione, ha determinato la necessità di una revisione interpretativa sistematica del complesso della disciplina che è stata finora applicata nei casi di omessa comunicazione.
  A tal proposito, lo scorso 25 settembre, l'Inps ha impartito alle strutture territoriali specifiche indicazioni volte a non applicare il regime della decadenza in danno del lavoratore in considerazione del valore equipollente della comunicazione preventiva obbligatoria fornita dal datore di lavoro.
  La questione prospettata dall'On. Interrogante, pertanto, ha trovato una soluzione sia in via normativa che in via amministrativa.

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ALLEGATO 2

5-01215 Fedriga: Sulla riorganizzazione degli uffici regionali del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'interrogazione parlamentare presentata dai deputati Fedriga e Rostellato, relativa alla riorganizzazione degli uffici territoriali del Ministero che rappresento.
  Preliminarmente faccio presente che la struttura organizzativa del Ministero è in fase di riassetto in esito al susseguirsi delle disposizioni intervenute dal 2009 ad oggi in materia di contenimento della spesa pubblica, che hanno determinato riduzioni alle dotazioni organiche e contestualmente previsto che l'Amministrazione ridisegni i propri assetti strutturali sulla base dei nuovi organici ministeriali fissati in appositi provvedimenti normativi.
  L'attuale dotazione organica del Ministero che rappresento risulta dalla Tabella n. 6 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 (emanato per dare attuazione alle rideterminazioni delle dotazioni organiche richieste, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 cosiddetto «spending review») e prevede che gli organici dirigenziali siano determinati in:
   n. 14 posti funzione dirigenziale di I fascia;
   n. 145 posti funzione dirigenziale di II fascia.

  A seguito delle disposizioni di riduzione degli organici, quindi, l'Amministrazione che rappresento deve oggi effettuare tagli sui posti funzione dirigenziali di seconda fascia per un numero totale di 56: dai 201 posti funzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2011 ai 145 previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del gennaio 2013 (preciso, al riguardo, che la riduzione di 20 posti funzione richiesto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2012 di applicazione della cosiddetta «manovra d'estate 2011» non è stata concretamente attuata sulle strutture ministeriali a causa del sopravvenire di ulteriori interventi di contenimento della spesa).
  In questo contesto, l'assetto ministeriale – ad oggi in fase di riorganizzazione – deve tenere conto dell'esigenza di garantire una efficace attività istituzionale del Ministero in ossequio ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo, mantenendo comunque invariato il numero degli uffici territoriali chiamati a far fronte alle molteplici istanze di tutela, sia in ambito lavoristico che sociale.
  In tale ottica, l'assetto prospettato consente di mantenere efficiente l'Amministrazione centrale, non senza comunque «sacrificio» in termini di diminuzione di posti funzione dirigenziale di seconda fascia anche per le singole Direzioni Generali; ciò tenuto conto che il centro è deputato, tra l'altro, alle funzioni di indirizzo e coordinamento degli uffici territoriali nonché all'attuazione delle linee di indirizzo politico e delle crescenti attività di coordinamento con le Istituzioni comunitarie. Al contempo la rivisitazione dell'Amministrazione non porta ad abbassare il livello di controllo delle tutele su tutto il territorio di competenza.Pag. 83
  Quanto all'impostazione di fondo del disegno di riorganizzazione per ciò che attiene i rapporti fra «centro» e «periferia», segnalo che il progetto di riordino del Ministero che rappresento si muove coerentemente nell'ambito dei vincoli posti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta «spending review») il quale ha, appunto, stabilito che i regolamenti di riorganizzazione debbano rideterminare la rete periferica degli Uffici su base regionale o interregionale (cosa che lo schema di decreto ha puntualmente fatto).
  Ad ogni modo, posso escludere quanto paventato dall'Onorevole Interrogante (e cioè che in una sede accentrata verranno utilizzati più dirigenti, con effetti «neutri» in termini di numero complessivo di posizioni dirigenziali). Al contrario, la riorganizzazione comporterà una diminuzione netta del numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, senza il cosiddetto «effetto cumulo» paventato dall'onorevole interrogante.
  Ad ogni modo, sottolineo che non è stata ipotizzata la chiusura di alcuna struttura territoriale (dovendo comunque far fronte alla consistente riduzione degli organici dirigenziali e non) ma è stato previsto che alcuni uffici abbiano assetto su due diverse sedi, in grado di coprire tutti gli ambiti provinciali dove è attualmente presente un ufficio ministeriale. Ciò consente di non affievolire la presenza ministeriale sul territorio senza peraltro modificare in alcun modo la logistica e la sede di servizio del personale. Non si tratta, infatti, di perseguire un puro e semplice contenimento dei costi di gestione delle sedi ma solo di un'economia legata ai posti funzione dirigenziale di seconda fascia che per effetto dei tagli evidenziati sono stati sensibilmente diminuiti (si tratta, ribadisco, di ben 56 posti funzione).
  Voglio, da ultimo, far presente che l'Amministrazione che rappresento ha reso la prevista, preliminare, informativa alle Organizzazioni sindacali sulla riorganizzazione ministeriale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Al riguardo rappresento che nell'ultima riunione con le Organizzazioni sindacali tenutasi ieri (28 ottobre) è stata resa una ulteriore informativa sull'ultima bozza di riorganizzazione che ha tenuto conto di alcune osservazioni pervenute. Nel corso della riunione dopo una breve presentazione della bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, già preventivamente trasmessa ai partecipanti, sono state ascoltate le varie osservazioni sindacali ed illustrati ampiamente i motivi che hanno determinato le scelte effettuate.
  Anche se la riunione è stata indetta per la prevista «informativa», il Ministro ha invitato comunque le Organizzazioni sindacali a far pervenire ulteriori osservazioni entro giovedì 31 ottobre al fine di valutare l'eventualità di procedere a piccole modifiche.