CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 25 ottobre 2013
111.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 10.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole «di cui al comma 8», aggiungere le seguenti: «per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo».».
10. 28. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 15.

  All'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «10-quater. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.».
15. 93. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 17.

  All'articolo 17 dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione al passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 Dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto legge 31 Gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  8-ter. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli, ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta ed una prova orale. selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 40 serie speciale del luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/16. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante Pag. 12ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza.
  8-quater. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1o gennaio 2011 con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010 n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4a serie speciale del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta ed alla prova orale, di cui al comma 10 del presente articolo. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto articolo 14, per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010.
  8-quinquies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a – serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti nelle graduatorie di cui al comma 10, a partire dall'anno scolastico 2015/16. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.
  8-sexies. Con Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità dei corsi di formazione di cui ai commi 10, 11, 12, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno disponibili a scolastico 2015-2016, detratti nel numero del 10 per cento dai posti a valere delle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
  8-septies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92, del fondo di cui all'articolo 4 comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero della legge 31 dicembre 2009, n.’istruzione, dell'università e della ricerca, Pag. 13senza determinare i nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8-octies. A far data dall'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 9 e comunque non oltre la data del 1o settembre 2017, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
17. 31. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/14 ai corsi universitari di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina Veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di Architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico secondo l'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013-14 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/15 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/15, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
  1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/14 si sono iscritti ai suddetti corsi in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del comma 1-bis, possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/14 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
  1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/14 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto del 12 giugno 2013.
20. 16. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 14

ART. 23.

  Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  2-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 «Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
  2-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, con OM 2 luglio 2013, n. 591 concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13 foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è assegnata, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 «Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari» dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti».
23. 7. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 25

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA di alcuni prodotti postali).

  1. L'articolo 10, comma l, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, le cui condizioni sono negoziate individualmente tra gli operatori economici, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.

  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 27, comma 2, lettera a) con il seguente:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;
25. 8. (Nuova formulazione) Il Relatore.

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