CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2013
109.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01253 Fedriga: Sugli effetti della recente riforma pensionistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione cui passo ora a rispondere, l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulla necessità di uno specifico intervento normativo volto ad includere tra le prestazioni effettive di lavoro previste dal comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 216/2011 anche i permessi per l'assistenza ad un parente disabile, previsti dalla legge n. 104 del 1992.
  Al riguardo, giova ricordare che – nell'ambito del procedimento di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – il Governo ha manifestato la dovuta attenzione al tema della cosiddetta «pensione anticipata».
  L'esecutivo ha infatti espresso parere favorevole ad un emendamento parlamentare – già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera – volto ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge, anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.
  Inoltre, nella giornata di ieri – nell'ambito dell'esame del predetto disegno di legge – le competenti Commissioni della Camera hanno approvato a larga maggioranza un emendamento che estende i benefici in materia di accesso alla pensione anticipata sia ai congedi parentali di maternità e paternità sia ai periodi di astensione per la legge n. 104 del 1992.
  Pertanto, laddove gli emendamenti in argomento venissero definitivamente trasformati in legge, la questione sollevata dall'onorevole Fedriga troverebbe una soluzione in via legislativa.
  Qualora, invece, il percorso di tali emendamenti non dovesse giungere a conclusione – soprattutto in considerazione degli stringenti attuali vincoli finanziari – è comunque intenzione del Governo avviare in tempi brevi una riflessione circa la problematica segnalata dall'interrogante nonché di ogni altra ipotesi di astensione dalla prestazione lavorativa analogamente meritevole di tutela sia per il valore sociale che ne caratterizza la ratio, sia per le oggettive ragioni che la giustificano.

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ALLEGATO 2

5-01254 Baldassarre: Su un grave caso di sospensione dell'erogazione di indennità di accompagnamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Baldassarre e Rostellato – inerente alla sospensione della pensione di invalidità civile nei confronti del signor Soriano Ceccanti – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  Il signor Ceccanti, invalido al 100 per cento, percepisce dal 1984 una pensione di accompagnamento, dopo che una pallottola sparata delle forze dell'ordine lo colpiva ad una vertebra lasciandolo paralizzato.
  In data 15 luglio 2011 – nell'ambito del piano di verifiche straordinarie previsto dall'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 – l'Istituto invitava il signor Ceccanti a presentare alla Commissione Medico Legale di Pisa la documentazione sanitaria relativa al proprio stato invalidante al fine di consentire un accertamento agli atti e di evitare all'interessato una nuova visita medica. Nella convocazione veniva altresì precisato che – in caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione – l'interessato avrebbe potuto essere chiamato a visita diretta.
  Nel successivo mese di agosto, il signor Ceccanti rispondeva – tramite fax – che la documentazione richiesta si trovava già in possesso dell'INPS; lo stesso, inoltre, contestava che la convocazione a visita avrebbe dovuto essere effettuata con un preavviso di almeno due mesi.
  Nel marzo del 2012, l'Istituto provvedeva, quindi, a convocare nuovamente a visita il signor Ceccanti per il mese di maggio ma neanche in quella occasione l'interessato si presentava, così come al successivo invito nel gennaio 2013.
  Pertanto, in assenza di giustificazioni, la Direzione provinciale di Pisa dell'INPS ha effettuato, in via cautelativa, la sospensione della prestazione per accertamenti, dandone notizia all'interessato.
  Lo scorso 26 marzo, il signor Ceccanti ha contattato personalmente il Collegio Medico Legale di Pisa per effettuare la visita conclusasi con la conferma del suo stato invalidante.
  In sede di controllo, l'INPS ha provveduto a richiedere all'interessato l'esibizione del passaporto e, in un secondo momento, il rilascio di un'autocertificazione attestante la sua dimora abituale in Italia nonché gli eventuali soggiorni all'estero. Ciò, in considerazione dei suoi lunghi soggiorni in Marocco e della non «esportabilità» delle prestazioni assistenziali e, in particolare, dell'indennità di accompagnamento.
  Tuttavia, entrambe le richieste sono state disattese.
  L'Istituto ha quindi richiesto l'intervento del Prefetto che si è attivato presso la locale Asl e il Comune affinché tali enti attestassero l'effettiva dimora del signor Ceccanti in Italia.
  Pertanto, una volta che gli accertamenti hanno avuto esito positivo, l'Istituto ha prontamente provveduto al ripristino della prestazione, ragione per cui la situazione evidenziata dall'onorevole interrogante può considerarsi risolta.

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ALLEGATO 3

5-01255 Antimo Cesaro: Procedure per il riconoscimento della pensione ai lavoratori salvaguardati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare presentato dagli onorevoli Cesaro e Sottanelli con il quale si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di assicurare ai cosiddetti «lavoratori salvaguardati» una tempestiva definizione della loro posizione pensionistica.
  Sulla base degli elementi informativi forniti dall'INPS faccio presente che con riferimento alla salvaguardia introdotta dal decreto-legge cosiddetto «salva-Italia» sono state esaminate oltre 90 mila posizioni di soggetti potenzialmente interessati, con riconoscimento del diritto di accesso al beneficio pensionistico per circa 63 mila lavoratori.
  L'INPS ha precisato, inoltre, che alla data del 7 ottobre scorso risultano liquidate n. 21.200 prestazioni, così come pubblicato sul sito dell'Istituto, che viene costantemente aggiornato.
  Per quanto riguarda i casi di esclusione dalla salvaguardia nonostante l'accoglimento da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro richiamati dall'onorevole interrogante, l'Istituto ha precisato che tali soggetti appartengono prevalentemente alla platea dei cosiddetti prosecutori volontari e alla categoria dei lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi che maturano i requisiti a partire dal 2014; quindi, oltre il termine ultimo del 6 dicembre 2013, entro cui per tali categorie di soggetti, deve collocarsi la decorrenza del trattamento pensionistico al fine dell'accesso alla salvaguardia in argomento.
  L'INPS ha fatto sapere che altri casi di esclusione riguardano soggetti che hanno ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro.
  Con riferimento all'attività di monitoraggio delle istanze presentate dai lavoratori interessati a beneficiare delle disposizioni di cui alla seconda salvaguardia (cosiddetti dei 55.000), si fa presente che l'Istituto sta procedendo all'ultimazione delle lavorazioni e che, ad oggi, sono state definite circa n. 17.400 domande e tra queste circa n. 11.500 sono state accolte. Le certificazioni del diritto di accesso a pensione inviate ai beneficiari di detta salvaguardia sono, allo stato, n. 10.874.
  Da ultimo, a conferma del massimo interesse del Governo sulla vicenda, si segnala che nella legge di stabilità per il 2014 è stata introdotta una disposizione volta a prevedere l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 come indicato nell'articolo 9 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 (cosiddetta «terza salvaguardia»). Il predetto incremento del contingente numerico, pari a 6.000 unità, consente di dare attuazione all'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata dal Ministero che rappresento a seguito dell'approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti che hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011.

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ALLEGATO 4

5-01256 Di Salvo: Pagamento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori salvaguardati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Anche in questo caso, gli onorevoli interroganti pongono l'accento sulla questione dei lavoratori cosiddetti salvaguardati e, in particolare, sulla definizione della posizione pensionistica dei lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alla cosiddetta «seconda salvaguardia», introdotta dal decreto-legge «Spending review».
  Sulla base degli elementi informativi forniti dall'INPS ribadisco che con riferimento alla prima salvaguardia introdotta dai decreti-legge «salva-Italia» e «Milleproroghe» sono state esaminate oltre 90 mila posizioni di soggetti potenzialmente interessati, con riconoscimento del diritto di accesso al beneficio pensionistico per circa 63 mila lavoratori e che alla data del 7 ottobre scorso risultano liquidate n. 21.200 prestazioni.
  Per quanto concerne, invece, le istanze presentate dai lavoratori interessati a beneficiare delle disposizioni di cui alla seconda salvaguardia, l'Istituto ha reso noto di essere in procinto di concludere l'istruttoria. L'INPS ha comunicato, altresì, che, ad oggi, sono state definite circa 17.400 domande e di queste circa 11.500 sono state accolte. Le certificazioni del diritto di accesso a pensione inviate ai beneficiari di detta salvaguardia sono, allo stato, 10.874.
  Con specifico riferimento alla richiesta di avviare immediatamente il pagamento dei trattamenti pensionistici ai lavoratori in possesso dei requisiti per accedere alla cosiddetta «seconda salvaguardia», l'Istituto ha fatto presente che non tutti i soggetti beneficiari delle misure di salvaguardia accedono a pensione immediatamente. La maggior parte di loro, infatti, accede a pensione con decorrenze differenziate in relazione alla data di maturazione dei requisiti per il diritto all'accesso al trattamento pensionistico e entro il limite temporale di stanziamento delle relative risorse finanziarie.
  Vorrei ribadire che il tema dei lavoratori cosiddetti esodati riveste assoluta centralità nell'agenda del Governo. In questi primi sei mesi, infatti, l'Esecutivo ha, in primo luogo, proseguito nel dare attuazione alle tre salvaguardie definite dal Governo precedente per complessivi 130 mila lavoratori.
  Ricordo, infine, che questo Governo è già intervenuto più volte in tempi recenti al fine di dare risposte concrete a questa importante categoria di lavoratori, ampliando ulteriormente le platee di soggetti salvaguardati. In particolare, gli interventi recenti hanno riguardato:
   circa 6.500 lavoratori fatti oggetto di licenziamenti individuali (in tal senso, il decreto-legge IMU-CIG attualmente in conversione al Senato);
   circa 6.000 ulteriori prosecutori volontari (in tal senso, il DDL di stabilità di recente varato dal Governo);
   circa 2.500 lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (in tal senso, un importante emendamento parlamentare al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, la cui approvazione è stata possibile grazie alla piena collaborazione fra Parlamento e Governo).

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ALLEGATO 5

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
  «10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;
   b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;
   c) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   d) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;Pag. 176
   e) alla lettera c):
    1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
    2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10 e 10-bis»;
   f) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
   g) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
   «e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015».

  3. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «, del lavoro autonomo e del settore pubblico».

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14).

  1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011,»;
   b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;Pag. 177
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

  2. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria» sono soppresse.

ART. 3.
(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).

  1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale addetto alla condotta dei treni delle imprese ferroviarie consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivi da addetto alla condotta.
  2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.
  3. Il personale di accompagnamento e il personale di manovra delle imprese ferroviarie conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venticinque anni effettivi come personale di accompagnamento o di manovra.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale addetto alla condotta dei treni e del personale di accompagnamento e di manovra delle imprese ferroviarie».

ART. 4.
(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).

  1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

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ART. 5.
(Monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale).

  1. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

ART. 6.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.