CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato);
   sottolineata la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto in oggetto, concernenti la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e apprezzato il tentativo di limitare la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e il rinvio dell'operatività del sistema medesimo;
   giudicando al contempo non sufficienti le misure adottate in relazione alle inefficienze rilevate nell'operatività del sistema di tracciabilità e alle carenze complessive della relativa disciplina, a partire dalla definizione di rifiuti pericolosi, inefficienze e carenze che hanno messo in grande difficoltà il sistema complessivo delle imprese;
   apprezzato il contenuto dell'articolo 12, originariamente mirato a disciplinare lo smaltimento dei rifiuti del sito di Taranto, ma esteso nel corso dell'esame al Senato con la finalità di individuare misure emergenziali dirette a garantire la continuità produttiva degli impianti del gruppo Riva,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito a modificare le disposizioni di cui all'articolo 11 prevedendo che l'attuazione del sistema SISTRI sia connotata in questa fase da caratteristiche di effettiva sperimentalità, che consentano di limitare i costi, finanziari e amministrativi, per le imprese e da una modulazione dell'apparato sanzionatorio che tenga in dovuto conto le oggettive difficoltà operative e i malfunzionamenti riscontrati nel sistema medesimo;
  e le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio definire la fattispecie di «rifiuti pericolosi» nella quale attualmente sono ricomprese tipologie di rifiuti che non sembrano rivestire caratteristiche di reale pericolosità (ad esempio, le rese dei giornali);
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 12 siano effettivamente applicabili a tutti i procedimenti in corso, con caratteristiche analoghe, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682 Governo, approvato dal Senato);
   sottolineata la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto in oggetto, concernenti la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e apprezzato il tentativo di limitare la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e il rinvio dell'operatività del sistema medesimo;
   giudicando al contempo non sufficienti le misure adottate in relazione alle inefficienze rilevate nell'operatività del sistema di tracciabilità e alle carenze complessive della relativa disciplina, a partire dalla definizione di rifiuti pericolosi, inefficienze e carenze che hanno messo in grande difficoltà il sistema complessivo delle imprese;
   apprezzato il contenuto dell'articolo 12, originariamente mirato a disciplinare lo smaltimento dei rifiuti del sito di Taranto, ma esteso nel corso dell'esame al Senato con la finalità di individuare misure emergenziali dirette a garantire la continuità produttiva degli impianti del gruppo Riva;
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito a modificare le disposizioni di cui all'articolo 11 prevedendo che l'attuazione del sistema SISTRI sia connotata in questa fase da caratteristiche di effettiva sperimentalità, che consentano di limitare i costi, finanziari e amministrativi, per le imprese e da una modulazione dell'apparato sanzionatorio che tenga in dovuto conto le oggettive difficoltà operative e i malfunzionamenti riscontrati nel sistema medesimo;
  e le seguenti osservazioni:
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di meglio definire la fattispecie di «rifiuti speciali pericolosi» nella quale attualmente sono ricomprese tipologie di rifiuti che non sembrano rivestire caratteristiche di reale pericolosità (ad esempio, le rese dei giornali);
   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 12 siano effettivamente applicabili a tutti i procedimenti in corso, con caratteristiche analoghe, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge di conversione del presente decreto.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01235 Cani: Procedure di indagine per aiuti di stato nei confronti di Carbosulcis Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Circa le problematiche relative alla miniera carbonifera ( procedura d'indagine per Aiuto di Stato SA.20867) in riferimento all'unità di produzione di carbone «Miniera di monte Sinni», gestita dalla Carbosulcis S.p.A., a fronte della decisione di avvio della procedura d'indagine da parte della DG Concorrenza della Commissione Europea del 21 novembre 2012, si precisa che il Ministero Sviluppo Economico ha formalmente risposto nei termini in data 21 dicembre 2012, a cui ad oggi non risulta abbia fatto seguito alcuna replica da parte della Commissione.
  Con tale nota veniva precisato che:
   1. la notifica fu comunicata attraverso nota del Presidente del Consiglio dei Ministri al Commissario UE del 23 giugno 1994;
   2. la misura di sostegno alla gestione temporanea della miniera non presentava i caratteri di aiuto di Stato in quanto tale sostegno considerato autonomamente non costituiva ex ipso facto aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, poiché non risultavano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) vantaggio economico al beneficiario;
    b) trasferimento di risorse statali;
    c) natura selettiva dell'aiuto;
    d) capacità di incidere sugli scambi tra Stati membri falsando o minacciando di falsare la concorrenza all'interno dell'UE.

  Non sussistono, infatti, due dei cinque requisiti necessari ed in particolare il vantaggio economico del beneficiario e la capacità di incidere sugli scambi tra Stati Membri.
   3. Qualora si trattasse, invece, di Aiuto di Stato è stato dimostrato che oltre il 50 per cento degli aiuti contestati risultano compatibili.

  A seguito dell'interlocuzione con la Commissione Europea, avviata a partire da febbraio 2013, si evidenzia, infine, che nell'ambito delle analisi in corso da parte del Governo Italiano e della Regione autonoma della Sardegna per la predisposizione del nuovo Piano Sulcis viene attentamente valutata la possibilità di mettere in atto anche processi di riconversione industriale con investimenti innovativi finalizzati alla tutela ambientale, garantendo comunque i livelli occupazionali esistenti.
  Si segnala, infine, che da ultimo si è tenuto a Bruxelles, lo scorso 1o ottobre, un incontro riservato tra la delegazione italiana, composta da rappresentanti della Regione, del MISE e di Carbosulcis, e la Commissione europea. Nel corso di tale incontro è stata esaminata un'ipotesi di piano di chiusura della miniera. In particolare, la delegazione italiana ha rappresentato che il fallimento dell'impresa, che conseguirebbe inevitabilmente alla richiesta di restituzione degli aiuti, vanificherebbe qualunque ipotesi di chiusura pianificata della miniera, con la salvaguardia dei livelli occupazionali.
  La Commissione ha richiesto approfondimenti su taluni aspetti del documento Pag. 109che la delegazioni italiana si è impegnata a fornire in tempi brevi; tuttavia, sebbene il clima dell'incontro sia stato collaborativo, non può dirsi che siano state fornite rassicurazioni in merito alla positiva conclusione della procedura di indagine formale attualmente in corso.
  Per quanto riguarda il «Progetto integrato CCS Sulcis , lo stesso è stato notificato dal MiSE alla Commissione Europea in data 27 luglio 2011.
  Da tale data si è avviata una intensa e complessa interlocuzione. La Commissione Europea ha avanzato più d'una richiesta di chiarimenti ed integrazioni relativamente ai profili tecnici specifici del progetto e del suo finanziamento. L'elemento rispetto al quale la Commissione Europea conserva le maggiori riserve è rappresentato dal meccanismo previsto per il finanziamento degli aiuti, a valere sulle tariffe elettriche, giudicato potenzialmente incompatibile con le norme del mercato unico europeo.
  Si precisa che l'istruttoria della Commissione Europea non si è limitata all'elemento del finanziamento, concentrandosi anche sulla verifica della necessità e proporzionalità dell'aiuto da erogare alla centrale elettrica nonché all'accertamento della inesistenza di alcun tipo di aiuto all'attività mineraria, come prescritto dalla disciplina comunitaria più recente in materia.
  In particolare circa l'utilizzo preferenziale del carbone del Sulcis, nel corso dell'interlocuzione la Commissione europea ha fatto presente che sarebbe necessario eliminare tale riferimento preferenziale.
  Nel frattempo il Governo ha prorogato di 1 anno il termine previsto dalla legge per l'indizione della gara internazionale volta all'individuazione del concessionario cui affidare il progetto integrato.
  Infine, in data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una centrale elettrica clean coal technology. L'attuazione di tale protocollo prevede, tra l'altro, la modifica della vecchia normativa e la riformulazione dell'intervento tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della Commissione nel corso della procedura di notifica in atto che pertanto sarà ritirata e ripresentata secondo la formulazione.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01233 Ferrara: Piano di rilancio industriale della Ideal Standard e continuità produttiva dello stabilimento di Orcenico (PN).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero segue attentamente gli sviluppi delle problematiche concernenti il Gruppo Ideal Standard, per affrontare le quali è già da tempo aperto un tavolo di confronto.
  L'ultimo incontro convocato presso il MISE si è svolto il 14 ottobre scorso.
  L'incontro era rivolto alla verifica delle prospettive industriali del Gruppo in Italia.
  In tale sede l'Azienda ha aderito alla richiesta del Governo di sospendere la procedura di mobilità fino al 31 ottobre prossimo per agevolare la soluzione dei problemi aperti nel gruppo e, in particolare, quelli relativi all'annunciata cessazione di attività per lo stabilimento di Orcenico.
  I Rappresentanti delle Regioni Friuli V.G., Veneto e Lazio, presenti all'incontro, sono impegnati a verificare presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la possibilità di accedere alla CIG in deroga per il primo semestre 2014, stante l'impossibilità di utilizzare altri ammortizzatori per i lavoratori del Gruppo, attualmente in contratto di solidarietà.
  L'utilizzo della CIG in deroga è, infatti, funzionale alla concreta realizzazione del necessario piano di riorganizzazione aziendale.
  Nei prossimi giorni, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà convocato un nuovo incontro con Azienda, Regioni interessate e sindacati nazionali per ricercare un accordo generale che risponda ai problemi presenti nei siti italiani di Ideal Standard.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01234 Bombassei: Armonizzazione della normativa nazionale ed europea in materia di controllo radiometrico sulle importazioni di prodotti semilavorati metallici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I controlli radiometrici sui rottami e prodotti semilavorati metallici sono disciplinati dal decreto legislativo n. 100 del 1o giugno 2011, che statuisce «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici».
  Il citato decreto ha esteso l'obbligo di effettuare i controlli radiometrici anche alle importazioni di prodotti semilavorati metallici. Questa attività di sorveglianza radiometrica sulle importazioni, che prima del 2009 riguardava i soli rottami, si fonda sulla presentazione in frontiera del modello IRME 90, una documentazione attestante la non radioattività dei prodotti in discorso.
  Il decreto legislativo 100/2011 è vivacemente criticato, in particolare, dalla Confederazione Elvetica e gli Uffici del Ministero dello sviluppo economico ne hanno raccolto le rimostranze in occasione di frequenti incontri bilaterali a livello di Alti funzionari. Inoltre, recependo l'indicazione politica emersa in occasione dell'incontro ufficiale di Roma del 30 novembre 2012 e nel successivo colloquio informale svoltosi a margine del World Economic Forum di Davos nel gennaio scorso, tra l'allora Ministro ed il Consigliere federale Schneider-Ammann, il MiSE ha insediato un Gruppo di lavoro italo-svizzero con il mandato di trovare una soluzione equilibrata e condivisa ad un problema che potrebbe avere ripercussioni negative su relazioni economiche bilaterali ad oggi eccellenti.
  Peraltro, anche le Associazioni imprenditoriali italiane interessate hanno più volte lamentato l'aumento dei costi dovuto all'allungamento delle operazioni, a fronte di pressoché nessun caso di riscontro positivo nei controlli effettuati.
  Il Gruppo di lavoro in discorso si è riunito il 22 febbraio 2013 presso il MiSE e vi ha preso parte un'ampia e qualificata rappresentanza di entrambe le Parti.
  Successivamente, gli stessi Uffici che hanno preso parte ai colloqui si sono resi parte diligente nel sollecitare le altre strutture interessate del Ministero ad attivare l'iter di predisposizione del decreto ministeriale di attuazione del d. leg.vo 100/2011.
  In questa particolare situazione, ad esempio, si ritiene che una possibile soluzione potrebbe consistere nell'accogliere parzialmente le richieste della parte svizzera nel senso di riconoscere, per quanto riguarda i prodotti semilavorati metallici, una sostanziale equivalenza tra la dichiarazione del produttore svizzero degli stessi e l'attestazione di avvenuta sorveglianza radiometrica richiesta dalla vigente normativa italiana. Per quanto riguarda invece i rottami, si potrebbe lasciare invariata la procedura vigente, fondata come è noto sul modello IRME 90.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-01236 Vignali: Alineazione della società RetItalia Internazionale Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La spesa per il contratto di servizio ICE-ReteItalia Internazionale Spa è stata necessariamente sottoposta a riduzione nel corso degli ultimi anni, a seguito dei progressivi e rilevanti decrementi del bilancio di funzionamento e di attività promozionale sia dell'ex ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero che dell'attuale ICE-Agenzia.
  In una logica di forte contenimento della spesa pubblica italiana, la legge di stabilità n. 228 del 2012 ha previsto un'ulteriore riduzione del 13 per cento delle risorse finanziarie destinate ai costi di funzionamento dell'Agenzia per il 2013. Lo stanziamento complessivo dell'ICE-Agenzia (capitoli 2530 e 2532 del cd. «stato di previsione» del Ministero dello Sviluppo Economico) è quindi passato dai circa 90 milioni di euro (ultima previsione di bilancio per il 2011 dell'ex ICE) a circa 79,4 milioni di euro per il 2013. A tal proposito, si osserva che data l'insufficienza delle risorse disponibili, a fronte di costi non comprimibili, si è resa necessaria un'integrazione eccezionale, operata dal MEF, a seguito di quanto stabilito dall'articolo 1 c. 474 della Legge 24.12.12 n.228 (Legge di stabilità 2013), per l'ammontare di 10.000.000 di euro in aggiunta all'originaria allocazione di 9.226.000 euro.
  Inoltre, allo stato attuale, lo stanziamento previsto per l'anno 2014 sul Capitolo 2530 del Bilancio – MISE – spese di funzionamento, è pari a 9,125 milioni di euro, meno del 50 per cento di quanto previsto per l'esercizio in corso.
  In questo già difficile contesto finanziario, si inserisce quanto disposto per le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge n.135 del 7.08.2012 («Spending Review») nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle PA (di cui all'articolo1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001) e che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle PA superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.
  In virtù di tale norma, l'ICE-Agenzia doveva quindi procedere nei confronti di RetItalia Internazionale spa, alternativamente:
   1) sciogliere la società entro il 31 dicembre 2013;
   2) procedere all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, entro il 30.06.2013, e alla contestuale assegnazione, alla stessa partecipata, del servizio per cinque anni, non rinnovabili;
   3) mantenere la società, purché la stessa svolgesse servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica o gestisse banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati;

  Il CdA dell'ICE-Agenzia ha ritenuto che l'opzione di cui al punto 1) non fosse conveniente tenuto conto che la Società ha un valore economico sul mercato. Inoltre, lo scioglimento della società non avrebbe in alcun modo assicurato i livelli occupazionali Pag. 113e la tenuta dei progetti già avviati, non garantendo la continuità operativa dell'ICE-Agenzia.
  L'ICE-Agenzia ha inoltre ritenuto che l'opzione di cui al punto 3) non fosse percorribile poiché la società RetItalia Internazionale Spa non svolge attività strategica per l'ICE-Agenzia con l'accezione specificata dall'articolo 4 della L. 135/2012 (conversione del D. L. 95/12 – Spending Review).
  Infatti, in quanto ente strumentale, RetItalia Internazionale spa ha il compito di provvedere «allo sviluppo e all'integrazione delle strutture informatiche centrali e periferiche dell'ICE nonché alle relative attività di sviluppo, conduzione tecnica e di manutenzione».
  Per quanto riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro del personale di RetItalia Internazionale, si fa presente che, già nel mese di luglio 2013, era stata data la disponibilità da parte di ICE ad un incontro congiunto con le OO.SS. e la direzione di Retitalia, in presenza dell'advisor, che non ha ottenuto riscontro da parte delle OO.SS stesse. Si tiene a precisare che il mandato dell'advisor esulava da qualsiasi valutazione circa la presenza di eventuali eccedenze di personale ma era limitato alla valutazione dell'azienda ed alla predisposizione del contratto per servizi informatici associato alla alienazione.
  Si evidenzia inoltre che, contemporaneamente all'avvio della procedura di alienazione, è stato compiuto ogni sforzo per verificare la possibilità di far transitare parte di funzioni e relativo personale a strutture informatiche di altra P.A., sforzi che, finora, non hanno purtroppo prodotto esito favorevole.
  Pertanto, a seguito delle citate norme, emerge come l'alienazione di RetItalia Internazionale spa sia un atto dovuto per legge.
  Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il mancato avvio della procedura di gara non assicurerebbe la tutela dei lavoratori, salvaguardandone le conoscenze maturate, la tenuta dei progetti già avviati e l'opportuna continuità operativa anche in merito all'integrazione e interconnessione dei servizi e dei sistemi informativi con Amministrazioni ed entità esterne; tali aspetti sono invece di specifica salvaguardia nel bando di gara e relativo contratto di servizio. Nel limite di quanto consentito dalla legge, l'ICE-Agenzia sta tutelando il personale di ReteItalia Internazionale Spa attraverso un'apposita clausola di preferenza nel bando che sarà accordata, in sede di gara, alle offerte di acquisto che conterranno piani di tutela dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-01237 Crippa: Controlli sui contatori dell'energia elettrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogante, solleva una questione importante e condivisibile circa la necessità di disciplinare compiutamente ed in tempi rapidi i controlli metrologici relativi ai contatori dell'energia elettrica.
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue:
  La legislazione in materia, è in effetti lacunosa ed ha probabilmente risentito anche della circostanza che almeno per tutti gli anni in cui la fornitura dell'energia elettrica era riservata allo Stato o ad imprese concessionarie, l'affidabilità della misurazione era nei fatti ritenuta connessa alla caratterizzazione pubblica del soggetto distributore. Inoltre, ha risentito dell'oggettiva difficoltà e complessità ad apportare innovazioni normative in un settore di misurazione che interessa un servizio pubblico essenziale di diffusione generalizzata, con milioni di punti di misurazione e che non consente applicazioni rigide e solo formalistiche delle norme, senza tener conto, peraltro, delle conseguenze in termini di possibili interruzioni di tale servizio pubblico.
  A suo tempo la legge 1 marzo 1968 n. 186 recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiale, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici», applicabile in generale anche ai predetti contatori, prescriveva che essi debbano essere “realizzati e costruiti a regola d'arte”. Si considerano rispondenti a detti criteri se realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano. In detta disciplina rientrano i contatori elettrici e elettronici.
  Nulla dice invece la stessa legge in ordine alla periodicità dei controlli, neppure con riferimento a eventuali specifiche funzioni delle apparecchiature.
  Dal punto di vista della sicurezza dei prodotti, peraltro, sono intervenute in materia le seguenti successive disposizioni solo parzialmente applicabili, non rilevanti ai fini della misurazione e prive comunque di una disciplina di controlli periodici:
   Legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della direttiva 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, modificata ed integrata dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 626 e 31 luglio 1997, n. 277;
   Direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 (versione codificata della direttiva 73/23/CEE) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione, che consistendo in una mera rifusione delle direttive precedenti, non ha richiesto alcuna specifica norma nazionale di recepimento o attuazione;
   Decreto legislativo del 06 novembre 2007, n.194 di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

  Del resto non era prevista dalle norme in materia di metrologia legale (Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure Pag. 115n. 7088 del 1890 e Regolamento per la Fabbricazione dei pesi e delle misure n. 226 del 1902) una specifica approvazione di modello per i contatori elettrici, né risulta che una tale approvazione sia mai stata richiesta da alcun fabbricante.
  Conseguentemente non erano previsti per i contatori elettrici, o non erano comunque attuabili in modo adeguato, controlli periodici destinati a verificare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica.
  Neppure il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872, che era a suo tempo specificamente intervenuto in materia di contatori elettrici, che è rimasto sostanzialmente privo di concreta applicazione e che è stato comunque abrogato dal decreto legislativo n. 22/2007, di cui si dirà in seguito, conteneva prescrizioni in materia di controlli successivi per i contatori già installati.
  L'unico caso concreto e diffuso di verificazione periodica di contatori elettrici riguardava e riguarda le verifiche relative agli aspetti fiscali, effettuate solo su alcune gamme di contatori, sulla base di disposizioni adottate nell'ambito delle competenze del Ministero dell'economia e delle Finanze e della relativa competente Agenzia: verifiche oggi effettuate da laboratori accreditati.
  Si evidenzia, inoltre, che il quadro normativo è reso ancora più complesso dalla circostanza che anche l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas interviene in materia, nell'ambito dei propri poteri di regolazione con prescrizioni alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica finalizzate al rinnovo ed al miglioramento dei sistemi e delle modalità di misura, a tutela degli utenti finali.
  Per quanto riguarda i contatori elettronici installati dal 2001 al 2006, ovvero in periodo antecedente al recepimento della direttiva europea 2004/22/CE (cosiddetta MID) recepita con D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 22, si può pertanto semplicemente riferire che detti contatori erano di fatto soggetti solo alla generale disciplina sulla regolare installazione degli impianti elettrici e sulla sicurezza dei relativi prodotti.
  Nulla peraltro risulta attualmente, nell'ambito di procedure attuali o in corso che abbiano avuto seguiti presso questo Ministero, circa quanto riferito dagli On. Interroganti sull'attività dell'Ufficio Metrico di Milano per sequestri di alcuni contatori elettronici fuori norma, cioè privi di marcature metriche legali atteso che la citata normativa non prescriveva l'apposizione di alcun sigillo di tipo legale.
  L'affermazione per la quale i controlli sul buon funzionamento e sulla corretta taratura dei contatori elettronici devono avvenire regolarmente a opera di un terzo, non trova riscontro nella normativa antecedente alla citata direttiva europea 2004/22/CE con la quale i contatori elettrici di energia attiva sono stati inclusi, per la prima volta, nel campo di applicazione della normativa in materia di strumenti di misura (allegato MI-003 al D. Lgs), a partire dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2007). Tale disposizione, peraltro, si applica solo ai nuovi contatori realizzati in conformità alle nuove norme, mentre fino al 30 ottobre 2016 è comunque consentita l'installazione di contatori realizzati secondo la meno stringente e meno completa disciplina precedente. È appena il caso di evidenziare che si tratta di una innovazione complessa, non tanto per la sua definizione tecnica, quanto per il suo impatto economico ed organizzativo, considerato che riguarderà nel tempo tutti i contatori di energia elettrica.
  Detta direttiva n. 2004/22/CE definisce i requisiti cui debbono esser conformi dispositivi e sistemi con funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nella transazioni commerciali, per poter essere commercializzati e messi in servizio.
  La direttiva lascia, poi, agli Stati Membri la definizione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi all'immissione in servizio degli strumenti di misura compresi nel campo di applicazione della direttiva stessa.Pag. 116
  Sinora il MiSE, con più decreti, ha disciplinato i controlli metrologici successivi per:
   strumenti per pesare a funzionamento automatico,
   sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua,
   contatori di gas e dispositivi di conversione del volume.

  Attualmente è in corso di adozione il decreto relativo ai contatori d'acqua e di calore, mentre per i contatori elettrici, il tavolo deputato ad effettuare la relativa valutazione dell'impatto della regolamentazione, ha già effettuato l'esame della prima stesura del decreto relativo.
  La valutazione di conformità di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili è effettuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del D. Lgs 22/2007 dagli Organismi Notificati, previsti dallo stesso decreto.
  L'attività di vigilanza è definita negli artt. 16 e 17 del D. Lgs in base ai quali il Ministero dello Sviluppo Economico, sostanzialmente nei casi più gravi, può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura di uno specifico modello qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche, anche se correttamente installati ed utilizzati conformemente alle istruzioni del fabbricante, ed adotta tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato.
  Qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare siano state apposte indebitamente, se non vi sono le condizioni di gravità che giustificano il ritiro dal mercato, assegna al fabbricante o al suo mandatario un termine per rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative alla marcatura CE e alla marcatura metrologica supplementare.
  Con la completa attuazione della predetta Direttiva il quadro normativo applicabile ai contatori dell'energia elettrica sarà, quindi, molto meglio definito ed nel tempo i consumatori troveranno più adeguata tutela.
  Pertanto, quanto alla disciplina delle verifiche metrologiche successive all'immissione in servizio, il MiSe completerà prima possibile l'elaborazione dello specifico decreto destinato a disciplinare la verificazione periodica dei contatori elettrici di energia attiva che verrà già nelle prossime settimane, nella sua stesura definitiva, nuovamente sottoposto al tavolo per la valutazione dell'impatto regolamentare.

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ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-01238 Allasia: Politica industriale del Governo in settori di rilevanza strategica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Governo ha recentemente predisposto una disciplina ad hoc finalizzata alla salvaguardia degli interessi nazionali nei settori della sicurezza e della difesa e negli altri settori strategici (comunicazioni, trasporti, energia), che mira a tutelare il know how e le tecnologie proprietarie delle imprese italiane che operano nei suddetti settori, per il sistema Paese (cd. «Golden power»).
  Infatti il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è intervenuto a riformare la materia dei poteri speciali riconosciuti al Governo per la cura di interessi generali e fondamentali per la vita del Paese, a seguito della procedura d'infrazione n. 2009/2255, aperta a carico dell'Italia dalla Commissione europea in relazione alla previgente disciplina contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1994, con riferimento alle sole società privatizzate (cd. «Golden share»).
  In conseguenza, il citato decreto-legge n. 21 del 2012 ha inteso allineare la normativa italiana ai principi e alle regole del diritto dell'Unione. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento ha disciplinato l'esercizio dei poteri speciali nei confronti delle società, anche a capitale interamente privato, operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale in maniera distinta e separata rispetto agli altri settori pur ritenuti strategicamente rilevanti (articolo 2), specie per quanto riguarda l'incisività con la quale i poteri medesimi sono in concreto esercitabili.
   Ciò in quanto, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i settori della difesa e sicurezza ammettono, in ragione della loro accentuata sensibilità, una più ampia autonomia degli Stati ai fini dell'adozione delle misure ritenute idonee a salvaguardare i propri interessi essenziali, anche in deroga ai principi del diritto comunitario e alle regole che presiedono al funzionamento del mercato interno.
  Allo scopo di determinare l'ambito oggettivo di applicazione della normativa nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, il citato articolo 1 ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, siano individuate le attività di rilevanza strategica, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, possono essere esercitati i poteri speciali riconosciuti allo Stato per la tutela di detti interessi.
  In data 30 novembre 2012 è stato quindi adottato il DPCM n. 253, che ha individuato le attività a rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.
   Il provvedimento individua sia le attività considerate di rilevanza strategica sia le attività strategiche chiave per il sistema di difesa e sicurezza azionale che, per la loro stretta strumentalità e connessione allo svolgimento della funzione istituzionale della difesa, devono restare soggette a una sorveglianza, che consenta non solo di inibire l'adozione di delibere atte a Pag. 118influire sull'esecuzione delle attività in questione o sull'esistenza stessa delle società che le pongono in essere, ma anche di intervenire per evitare la presenza di partecipazioni di controllo che possano compromettere la disponibilità di asset essenziali per la tutela della difesa della Nazione.
  La disciplina dei poteri speciali nei settori della sicurezza e della difesa è completata, in base alla previsione di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 21/2012, da un regolamento, da emanarsi ai sensi della legge n. 400/1988, che rechi le modalità organizzative per il concreto esercizio dei poteri speciali da parte dello Stato. Tale provvedimento è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri il 9 ottobre scorso unitamente ad altri due schemi di decreto del Presidente della Repubblica con cui sono stati individuati gli attivi e definite le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
  L'iter dei suddetti regolamenti proseguirà con la trasmissione al Parlamento e al Consiglio di Stato, alle Autorità indipendenti di settore, per i pareri di competenza.