CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 6.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminata la Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 6), in adempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007;
   considerato che:
    la Relazione consente di svolgere alcune considerazioni di carattere generale sull'andamento della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche in considerazione del recente esame dei disegni di legge di rendiconto 2012 e di assestamento 2013 – relativamente all'elevata consistenza di residui, che denota una bassa efficienza della spesa;
    i ritardi che la Relazione evidenzia nella realizzazione degli interventi su nodi, stazioni e tratti di rete ferroviaria trovano riscontro nella bassa capacità di spesa e nello scostamento tra stanziamenti definitivi di competenza e risorse impiegate;
    non sempre l'individuazione degli obiettivi qualificati come strategici trova corrispondenza, in sede di ripartizione delle risorse finanziarie, nell'assegnazione a tali obiettivi di una quota di risorse maggiore rispetto a quella assegnata agli obiettivi che non sono ritenuti strategici;
    appare in alcuni casi prevalente, nei programmi di spesa esaminati, la quota di spese non rimodulabili dovuta ad oneri inderogabili, il che sembra introdurre un elemento di «rigidità» negli stanziamenti che potrebbe rendere difficoltose azioni di revisione della spesa medesima;
    l'Allegato 2 espone, ai sensi del decreto-legge 185/2008 e del decreto-legge 78/2009, un quadro riepilogativo della consistenza debitoria del Ministero di circa 153 milioni di euro in prevalenza riconducibili alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, a seguito della quale è stata trasferita al Ministero la gestione per il completamento di numerose opere pubbliche affidata ai Provveditorati interregionali;
   rilevato che:
    la Relazione, pur fornendo significativi elementi di informazione in ordine all'attuazione di alcune priorità politiche, dovrebbe consentire di valutare lo stato di attuazione delle direttive politiche nell'attività Pag. 85amministrativa e, pertanto, per un verso, sarebbe opportuna una migliore specificazione delle priorità politiche, in coerenza con le linee programmatiche che vengono illustrate al Parlamento, e una più chiara esplicazione delle connessioni tra l'attività amministrativa conseguente alle medesime priorità politiche;
    la Relazione non richiama l'esigenza di semplificazione delle regole che presiedono alla disciplina in materia di contratti pubblici e di infrastrutture tanto più necessaria alla luce delle continue modifiche normative che hanno interessato tali ambiti in maniera non organica e nella prospettiva del recepimento della nuova normativa europea relativa agli appalti pubblici e alle concessioni;
    in considerazione dei ritardi e degli obiettivi non raggiunti nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, sarebbe opportuna una revisione degli «Accordi Programma con le Regioni» e del «Sistema integrato dei fondi immobiliari» e una riprogrammazione delle risorse al fine di destinarle al recupero del patrimonio edilizio esistente tenuto conto peraltro delle recenti scelte del Governo concernenti la proroga delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico e dell'esame parlamentare in corso delle numerose proposte di legge volte alla riduzione del consumo del suolo;
   ritenuto opportuno che:
    in considerazione dei ritardi nella realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali nell'ambito del Programma Operativo nazionale reti e mobilità, a titolo di esempio quelli concernenti il Nodo ferroviario di Palermo e il raddoppio della linea ferroviaria Messina – Palermo, si proceda a una verifica del Ministero diretta a definire le necessarie procedure per il completamento di tutte le fasi necessarie alla messa in esercizio di tali opere in tempi rapidi,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di porre in essere tutte le necessarie misure, anche sotto il profilo della semplificazione della normativa vigente e delle modalità di svolgimento dell'azione amministrativa, per permettere una più tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali, al fine di migliorare la capacità di spesa delle risorse stanziate;
   b) si valuti l'opportunità di incrementare gli stanziamenti per gli obiettivi riconducibili alle politiche di edilizia abitativa, nel contempo provvedendo a destinare le risorse alle finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché di procedere a una revisione della disciplina degli accordi di programma con le regioni e del sistema integrato dei fondi immobiliari;
   c) si valuti l'opportunità di individuare misure e azioni che possano risultare idonee per attenuare le caratteristiche di rigidità della spesa del Ministero;
   d) si valuti l'opportunità di individuare le misure necessarie per l'integrale smaltimento dei debiti pregressi;
   e) si valuti l'opportunità di procedere a una verifica della programmazione degli interventi a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale reti e mobilità, relativo al Quadro strategico nazionale, al fine di definire tutte le misure necessarie al completamento della realizzazione di tali interventi e alla loro messa in esercizio;
   f) si valuti l'opportunità, nell'ambito del programma 14.10 e specificamente degli interventi di ristrutturazione degli edifici pubblici, di destinare le risorse a interventi ecosostenibili e di messa in sicurezza secondo la normativa antisismica.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   premesso che il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la cui entrata in operatività ha subito numerose proroghe e numerosi differimenti, anche a causa delle disfunzioni del sistema da più parti denunciate, è stato oggetto di diversi interventi normativi e amministrativi che hanno contribuito a delineare una disciplina del sistema farraginosa e di difficile applicabilità;
   considerato che:
    al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, non appare chiara l'esatta individuazione dei rifiuti la cui gestione comporta gli obblighi di tracciabilità del SISTRI, non essendovi alcun riferimento in ordine alla natura speciale dei rifiuti pericolosi soggetti al SISTRI medesimo;
    nonostante la mancata operatività del SISTRI che doveva essere avviato nel 2009, enti ed imprese hanno già corrisposto per un triennio le somme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009 a titolo di contributi di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
    sarebbe opportuno prevedere che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI riferisce al Parlamento in ordine all'attività svolta;
    andrebbe garantita l'effettiva assegnazione al Corpo nazionale del Soccorso alpino e al Club alpino italiano delle risorse, peraltro già in precedenza stanziate, necessarie ad assicurare lo svolgimento di un importante servizio di pubblica utilità, come è quello del soccorso alpino,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, si specifichi che i rifiuti pericolosi ivi richiamati sono i rifiuti speciali; conseguentemente si chiarisca tale natura dei rifiuti pericolosi al comma 2 dell'articolo 11;
   2) all'articolo 11, si preveda che le somme inutilmente corrisposte da enti e imprese a titolo di contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009, sono utilizzate a titolo di compensazione delle somme annualmente dovute dall'entrata in operatività del SISTRI;
   3) all'articolo 11, si preveda che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione Pag. 87del SISTRI provvede a inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sulla propria attività;

  e con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere integrazioni dei contributi a carico dello Stato per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano ai fini del pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo, per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91, provvedendo a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   premesso che:
    il decreto-legge pur recando nel titolo il concetto di «razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» manca nel suo obiettivo primario di semplificare, anche in considerazione del difetto di grave chiarezza del testo legislativo;
    per le parti di competenza della VIII commissione, si rileva che l'articolo 11 composto di oltre 14 commi interviene in maniera sostanziale sulla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), individua, inter alia, i soggetti tenuti all'iscrizione al sistema, fissando progressivamente i termini di operatività, individuando ulteriori soggetti che possono iscriversi su basi volontaria e riscrivendo l'apparato sanzionatorio in caso di violazioni;
    al tempo stesso, in ragione delle problematicità emerse in ordine all'entrata in vigore di tale sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, viene delineato un sistema per verificare la reale e piena efficacia del sistema vigente attraverso l'istituto del collaudo di cui al comma 8 e attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio di cui al comma 13;
    il testo è risultato, infatti, modificato in parti significative dal Senato, prevedendo, opportunamente, al comma 2, l'inserimento dei vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri. È una tematica quest'ultima relativa al trasferimento di determinate tipologie di rifiuti delicata e importante perchè afferisce a una movimentazione del rifiuto anche con l'estero, in costante crescita e già di per sè criticabile per mancata osservanza dei più elementari criteri di prossimità nella gestione dei residui;
    tuttavia, l'aver disposto l'avvio sin dallo scorso 1o ottobre di un sistema come il SISTRI che ha, come dato chiaro ed assodato, finalità evidentemente condivisibili e auspicabili nell'ottica di perseguire la strategia rifiuti zero e ridurre gli illeciti e il ruolo delle ecomafie nella filiera dei rifiuti, alla luce delle criticità emerse circa il funzionamento delle procedure informatiche e della connessa strumentazione hardware (emersa anche in sede di test- stress), comporta per gli operatori oneri economici e gestionali;
    pertanto, risulta preferibile, al fine di non incorrere in ulteriori differimenti di termini, prevedere l'avvio di una fase sperimentale del sistema di tracciabilità dei rifiuti delineato nell'articolo 11 del presente provvedimento, seguito dalla definitiva entrata in vigore del SISTRI, a partire dalla prima platea di soggetti già obbligati ad aderire al sistema di cui al comma 2 del richiamato articolo 11;Pag. 89
    in riferimento all'articolo 12 rubricato «Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale», si rileva, in primis, l'estraneità della disposizione in oggetto rispetto ai contenuti del decreto a cui è riferita. Desta preoccupazione che l'autorizzazione delle due discariche destinate al conferimento dei rifiuti pericolosi e non pericolo prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e degli interventi necessari per il risanamento ambientale sia stata inserita in un decreto legge dal contenuto così eterogeneo il cui esame non può che essere rapido e dispersivo;
    tali interventi avrebbero meritato un approfondimento specifico, in ragione dell'aumento del già grave rischio sanitario e ambientale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) il comma 2 dell'articolo 11 sia sostituito con il seguente: «Dal 1 marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del d.lgs. 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione». Conseguentemente, sebbene la successiva applicazione del Sistri ai soggetti di cui al comma 3 del richiamato articolo 11 non sia subordinata all'esito positivo della fase sperimentale, è possibile una ottimizzazione del sistema stesso, mentre per le sanzioni di cui al comma 3-bis del medesimo articolo introdotto al Senato si intendono applicate dalla scadenza della fase sperimentale di cui al comma 2 così come riformulato nella presente proposta di integrazione.
   2) sia stralciato l'articolo 12 «Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale».

Pag. 90

ALLEGATO 4

Decreto-legge 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1682 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
   premesso che il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la cui entrata in operatività ha subito numerose proroghe e numerosi differimenti, anche a causa delle disfunzioni del sistema da più parti denunciate, è stato oggetto di diversi interventi normativi e amministrativi che hanno contribuito a delineare una disciplina del sistema farraginosa e di difficile applicabilità;
   considerato che:
    al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, non appare chiara l'esatta individuazione dei rifiuti la cui gestione comporta gli obblighi di tracciabilità del SISTRI, non essendovi alcun riferimento in ordine alla natura speciale dei rifiuti pericolosi soggetti al SISTRI medesimo;
    nonostante la mancata operatività del SISTRI che doveva essere avviato nel 2009, enti ed imprese hanno già corrisposto per un triennio le somme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009 a titolo di contributi di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
    sarebbe opportuno prevedere che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI riferisce al Parlamento in ordine all'attività svolta;
    andrebbe garantita l'effettiva assegnazione al Corpo nazionale del Soccorso alpino e al Club alpino italiano delle risorse, peraltro già in precedenza stanziate, necessarie ad assicurare lo svolgimento di un importante servizio di pubblica utilità, come è quello del soccorso alpino,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal comma 1 dell'articolo 11, si specifichi che i rifiuti pericolosi ivi richiamati sono i rifiuti speciali; conseguentemente si chiarisca tale natura dei rifiuti pericolosi al comma 2 dell'articolo 11;
   2) all'articolo 11, si preveda che le somme inutilmente corrisposte da enti e imprese a titolo di contributo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 17 dicembre 2009, sono utilizzate a titolo di compensazione delle somme annualmente dovute dall'entrata in operatività del SISTRI;
   3) all'articolo 11, si preveda che il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione Pag. 91del SISTRI provvede a inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sulla propria attività;
   4) all'articolo 11, comma 3-bis, si preveda che, nelle more dell'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, restano fermi gli adempimenti e le misure sanzionatorie indicati nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010;

  e con la seguente osservazione:
   a) all'articolo 8 si valuti l'opportunità di prevedere integrazioni dei contributi a carico dello Stato per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano ai fini del pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo, per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91, provvedendo a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna.