CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 ottobre 2013
105.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

5-01232 Marchi: Sull'eventuale esclusione dal patto di stabilità dei contributi dovuti dall'Eni S.p.A. al Comune di Sannazzaro de’ Burgondi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il comune di Sannazzaro de’ Burgondi ha stipulato alcune convenzioni con il gruppo ENI SpA nelle quali, a titolo di mitigazione e perequazione ambientate, vengono messi a disposizione dei fondi per la realizzazione di opere pubbliche, che prevedono erogazioni per un importo complessivo di euro 5.500.000, parzialmente utilizzato.
  Orbene, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, l'obiettivo programmatico del patto di stabilità, essendo calcolato sulla spesa corrente media del triennio 2006-2008, risulta particolarmente atto e non permette la completa realizzazione degli interventi di mitigazione e perequazione ambientale di cui sopra.
  L'interrogante chiede pertanto se non vi siano le condizioni per interpretare le vigenti norme sul patto di stabilità interno in modo da consentire di escludere dal patto di stabilità i contributi che ENI SpA deve corrispondere al comune di Sannazzaro de’ Burgondi per la realizzazione delle opere pubbliche, in particolare connesse a due progetti dell'ENI, e le relative spese.
  L'interrogante chiede altresì al Governo se non ritiene di assumere iniziative, anche normative per consentire, in situazioni come quella sopra descritta, di trarre il comune fuori dalla ingiustificabile alternativa tra violare il patto e il non realizzare interventi irrinunciabili dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
  Con riguardo alla prima richiesta si fa presente che l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 individua un elenco tassativo di entrate e spese che possono essere escluse dal patto di stabilità interno.
  Pertanto, per poter accogliere la richiesta dell'interrogante è necessario introdurre una apposita modifica normativa, che si faccia carico di individuare contestualmente le risorse destinate a coprire gli effetti peggiorativi che tale esclusione comporta sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'invito nei confronti del Governo si fa altresì presente che lo stesso legislatore ha imposto, con l'introduzione del comma 2-ter all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali possano essere attribuiti, nell'anno 2014, spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, per incentivare gli investimenti.
  Il Governo, quindi, nell'ambito di tali direttive, sta predisponendo gli opportuni provvedimenti che costituiranno il contenuto del disegno di legge di stabilità.
  Va altresì segnalato che l'attuale quadro ordinamentale afferente al patto di stabilità interno prevede diversi strumenti a disposizione della governance regionale, come i patti regionalizzati (patto verticale incentivato, patto regionale verticale e patto regionale orizzontale), tutti finalizzati a mitigare gli obiettivi degli enti locali in difficoltà, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.