CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2013
103.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate (Atto n. 32).

NOTA PREDISPOSTA DAI RELATORI

  Lo schema di decreto n. 32 finalizzato a dare attuazione all'articolo 2 della legge 244 del 2012 che prevede una contrazione complessiva del 30 per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa.
  Nello specifico l'articolo 1, attua un intervento di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero stesso, in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge di delega, in cui non ripartisce funzioni e compiti attribuiti al Ministero della Difesa tra aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, bensì rinvia la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra le aree tecnico-operativa; tecnico-amministrativa; tecnico-industriale, e i due uffici centrali ad un successivo regolamento che possa apportare anche le eventuali, conseguenti modifiche al Codice, secondo criteri tali da assicurare nell'ambito delle aree: la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo; la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali; l'unicità decisionale; le procedure di coordinamento delle attività fra le aree; la tendenziale attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministro della Difesa; la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale. Inoltre, sempre l'articolo 1 interviene in materia di Comando operativo di vertice interforze (COI), ribadendo che esso è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, ma gli assegna l'ulteriore compito di assicurare le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate. Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), novellando gli artt. 33 e 41 del Codice in materia di attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative di Direttore nazionale degli armamenti, responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, stabilisce che tali attribuzioni siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa. Tra le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata viene ora assegnata anche quella di determinare i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a Pag. 73ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b) novellando l'articolo 24 e inserendo un nuovo articolo 24-bis del Codice, opera un intervento di soppressione e riordino di organismi collegiali, tale per cui presso il Ministero della difesa operano due organismi collegiali e una commissione ad elevata specializzazione tecnica: il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali, in luogo del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; ed il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; mentre, in luogo della Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, viene disciplinata con un nuovo articolo 24-bis del Codice la Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione.
  L'articolo 3 dispone interventi di riordino dell'area formativa e addestrativa.
  Si conferma il potere di determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata dell'ordinamento e del funzionamento, nonché – nella nuova formulazione – delle sedi, delle strutture formative di Forza armata, salvaguardando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della Difesa con riguardo agli istituti interforze.
  L'articolo 4 riguarda le attività di consulenza gratuita, per le quali si confermano le disposizioni recate dalla normativa vigente e se ne introducono di nuove. L'articolo 4, infatti, aggiunge dopo l'articolo 984 del Codice (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) un articolo 984-bis secondo il quale gli ufficiali in congedo transitati a seguito di concorso pubblico nelle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché nell'avvocatura di Stato (di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97) e che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito, possono svolgere funzioni di alta consulenza presso il Ministero della Difesa o presso i vertici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, a titolo gratuito e senza collocamento in fuori ruolo. Condizioni necessarie per l'assunzione dei relativi incarichi di consulenza gratuita sono l'assenso dell'interessato e l'autorizzazione da parte degli organi di autogoverno.
  L'articolo 5 dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano. Il comma 1, recando novelle al libro IX del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-bis «disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano» che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 34 comandi, enti, strutture (lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)), di 29 comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata. Il comma 2 reca varie novelle al Capo II (Esercito italiano) del libro I del Codice, particolarmente agli articoli da 100 a 109. La lettera a) reca una novella dell'articolo 101 in materia di comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito, tale per cui i comandi di vertice alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore risultano essere 4: Comando delle forze operative terrestri; Comando logistico dell'Esercito italiano; Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito; Comando per il territorio dell'Esercito (in luogo del Comando Pag. 74per la formazione e Scuola di applicazione); mentre non figurano più il Comando militare della Capitale che si riconfigura in Comando per il territorio) e Centro di simulazione e validazione (che cede le competenze di vertice e transita alle dipendenze del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito di ROMA. Viene posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito il Comando delle forze speciali dell'Esercito (comma 2 del nuovo articolo), a seguito della riconfigurazione della struttura di Comando e Controllo della componente Forze Speciali e Forze per Operazioni Speciali (FS/FOS). La lettera b) reca novelle novella all'articolo 102 in materia di organizzazione operativa dell'Esercito italiano, ridefinendo l'organizzazione operativa dando seguito alla: riconfigurazione e razionalizzazione del Comando delle Forze operative terrestri (COMFOTER) che viene ridislocato dalla sede di Verona a quella di Roma; alla soppressione ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del 1o Comando delle Forze Operative di Difesa (1o FOD), le cui funzioni transitano al Comando Divisione «Friuli» e al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord; alla soppressione del 2o Comando delle Forze Operative di Difesa (2o FOD) di livello ordinativo di Corpo d'armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all'esistente Comando Divisione «Acqui», che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER e al Comando forze di difesa interregionale Sud; alla soppressione del Comando delle truppe alpine, di livello ordinativo di Corpo d'armata, attualmente direttamente dipendente dal COMFOTER. Le relative funzioni transitano all'esistente Comando Divisione «Tridentina» che passa alle dirette dipendenze del COMFOTER; alla riconfigurazione, in senso riduttivo anche del livello ordinativo, degli esistenti Comandi specialistici e dei supporti operativi (Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito e Comando aviazione); alla riconfigurazione, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, del Comando dei supporti che assume, mantenendo il medesimo livello ordinativo, i compiti di Comando (di Vertice ai sensi dell'articolo 101) per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito (COMFORDOT). La lettera c) reca una novella dell'articolo 103 in materia di Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano. Come risulta dalla relazione illustrativa, la riorganizzazione dell'area territoriale dell'esercito è tale per cui fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito – conseguentemente alla razionalizzazione del Comando di vertice – e comprende i comandi interregionali (a seguito della riconfigurazione in senso riduttivo dei Comandi Militari Esercito e all'estensione delle competenze territoriali dei Comandi Interregionali – oggi Regioni Militari – a più Regioni amministrative), i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare/IGM (precedentemente appartenente all'area logistica dell'Esercito, transita in quella territoriale, poiché ad esso sono state attribuite anche funzioni territoriali e di presidio ritenute prevalenti). La lettera d) reca una novella dell'articolo 104 in materia di Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano sono volte a stabilire espressamente che l'intera area formativa e addestrativa dipende dal Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, quale comando di vertice all'uopo previsto dall'articolo 101. La lettera e) reca una novella dell'articolo 105 in materia di Organizzazione logistica dell'Esercito italiano, conseguentemente alla soppressione del Dipartimento di veterinaria le cui funzioni transitano al Comando sanità e veterinaria; riconfigurazione dei Dipartimenti di Trasporti e Materiali, Commissariato, Sanità e Veterinaria, e Tecnico, attraverso la riconfigurazione in Comandi aventi il medesimo livello ordinativo; soppressione del Comando logistico Nord e quello Sud. La lettera f) aggiorna l'articolo 106 del Codice in materia di Direzione di amministrazione dell'Esercito aggiorna l'articolo 106 rispetto al cambio di dipendenza, analogamente a quanto avviene per le Direzioni di amministrazione delle altre Forze armate, che dalle dipendenze del Pag. 75Comando logistico dell'Esercito italiano passano a quelle del Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito italiano. La lettera g) reca una novella all'articolo 107 in materia di organizzazione per le Infrastrutture, a seguito della soppressione dell'Ispettorato infrastrutture dell'Esercito recata dall'articolo 101, e in ragione dell'attribuzione delle funzioni in materia infrastrutturale al Dipartimento per le infrastrutture dell'Esercito, quale Comando non più di vertice, collocato all'interno dello Stato maggiore. Sono altresì soppressi i Comandi Infrastrutture Centro, Nord e Sud. La lettera h), interviene sull'articolo 108 del Codice in materia di Armi e Corpi dell'Esercito italiano, prevedendo al comma 3, che le specialità non solo delle Armi, bensì anche dei Corpi siano stabilite nel regolamento. L'articolo 5, comma 2, lettera i), aggiorna, all'articolo 109 del Codice, le attribuzioni del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, aggiungendo che svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito, coerentemente con le disposizioni introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante Regolamento concernente la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  L'articolo 6 dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo della Marina militare. Il comma 1, recando novelle al libro IX del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-ter «disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Marina militare» che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 3 comandi, enti, strutture (lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)), di 23 comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata. I principali provvedimenti concernono: soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi e della Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, nonché di riconfigurazione dei Comandi servizi base di Taranto e di Augusta (SR), dei Servizi/Sezione Sanitari dei Comandi servizi base di La Spezia, Taranto e Augusta (SR), del Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, del Comando supporto logistico, della Sezione Fari di Napoli (del Comando Zona Fari di Taranto), dei Distaccamenti della Marina militare di Napoli e di Messina, dell'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, degli Arsenali Militari Marittimi di Taranto, La Spezia e Augusta, del Centro di supporto e sperimentazione navale, del Centro interforze studi per le applicazioni militari e del Centro interforze munizionamento avanzato. Il comma 2 reca varie novelle al Capo III (Marina militare) del libro I del Codice, particolarmente agli articoli da 110 e seguenti. La lettera a) provvede a novellare l'articolo 112 del Codice in materia di organizzazione operativa della Marina, affermando innanzitutto che il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare (comma 1); al comma 2 dispone che da tale Comando dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative (infatti, formulazione omnicomprensiva ritenuta preferibile alla mera elencazione di ciascun singolo Comando operativo imbarcato dipendente). In particolare si riconfigura la Brigata San Marco-Comando Forze da sbarco, in cui dapprima transitano le funzioni svolte dal soppresso Comando servizi base di Brindisi e, successivamente assorbe, le funzioni e le strutture della Sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, attualmente dipendente dall'Arsenale di Taranto. La lettera b) provvede a novellare l'articolo 113 del Codice in materia di organizzazione logistica, ridefinendola completamente. In particolare, viene riorganizzato, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinative Pag. 76delle Forze armate, l'Ispettorato logistico riconfigurandolo in Comando logistico della Marina militare. Da quest'ultimo, quale comando di vertice, dipendono i Comandi logistici d'area, che ancorché a vocazione logistica, assumono le attribuzioni di tipo territoriale e presidiarie attualmente attestate sui Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e sui Comandi militari marittimi autonomi. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria. Le disposizioni della lettera c) intervengono sull'articolo 114 del Codice in materia di Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare, al fine al fine di coordinarla con quanto previsto in sede regolamentare per la disciplina di dettaglio dei compiti del servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare. Dalla relazione illustrativa risulta che gli apparati nautofoni e radiofari sono stati dismessi dall'impiego e pertanto non vengono più gestiti dal Servizio Fari Nazionale di modo che, con un successivo provvedimento di natura regolamentare, andranno espunti anche dall'articolo 169 del Testo unico dell'Ordinamento militare e ovunque essi compaiono. Tale scelta discende da valutazioni emerse in campo internazionale (IALA) ove è stato convenuto che i segnali marittimi acustici, per i limiti che presentano, non possono essere considerati validi ausili alla navigazione, a differenza, invece, dei fari e degli altri segnalamenti marittimi. La lettera d) contiene disposizioni di novella all'articolo 116 del Codice in materia di organizzazione formativa della Marina militare. In particolare, coerentemente con la tendenziale standardizzazione delle organizzazioni ordinative delle Forze armate, la Marina ha riconfigurato, ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2013, l'Ispettorato delle scuole in Comando scuole della Marina militare. Inoltre, rispetto al testo vigente, l'eliminazione delle sedi di alcuni istituti di formazione dipendenti dal Comando scuole, risulta coerente con le disposizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 116, che attribuiscono alle determinazioni del Capo di stato maggiore di Forza armata, la potestà di determinare le sedi, l'ordinamento e il funzionamento di Comandi, Enti e Istituti. La lettera e), interviene sull'articolo 120, comma 1, del Codice per introdurre, alla lettera e), tra le competenze del Corpo del Genio navale quella di direzione delle Direzioni e delle Sezioni del genio militare per la Marina militare. La lettera f), contiene disposizioni di novella all'articolo 124 del Codice, volte a ridefinire l'organizzazione territoriale della Marina. Nel nuovo testo, hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi logistici di area, dipendenti dal Comando logistico della Marina militare, mentre nel testo vigente spetta a tre Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo (Alto Tirreno, Jonio e Canale d'Otranto e Adriatico; di quello dell'Adriatico è già stata decretata la soppressione ai sensi del Decreto Ministeriale 20 febbraio 2013) e tre Comandi militari marittimi autonomi (in Sicilia, in Sardegna e della Capitale; quello della Sardegna è soppresso e, le relative funzioni, transitano al Comando Logistico della Marina militare Area Nord, che si avvale, per il loro esercizio in Sardegna, del dipendente Comando Supporto Logistico di Cagliari. I Comandi militari marittimi autonomi della Sicilia e della Capitale sono riconfigurati rispettivamente in Comando logistico della Marina Militare Area Sicilia e Comando logistico della Marina Militare Area Capitale.
  L'articolo 7 dispone in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica Militare. Il comma 1, recando novelle al libro IX del Codice (disposizioni transitorie), introduce un nuovo articolo 2188-quater «disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative della Aeronautica militare, che dispone che vengano adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione di 2 comandi, enti, strutture (lettera a)), ovvero di riconfigurazione (lettera b)) di 8 comandi, enti e altre Pag. 77strutture ordinative di Forza armata rispettivamente specificati secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata. I principali provvedimenti concernono: la soppressioni del 50o Stormo con sede a Piacenza e del Distaccamento Aeroportuale di Cagliari Elmas, entrambe entro il 31 dicembre 2015; le riconfigurazioni del Comando logistico, dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, del 41o Stormo con sede a Sigonella (CT), del 9o Stormo con sede a Grazzanise (CE), dei Distaccamenti aeroportuali di Pantelleria (TP) e Brindisi e della Direzione di amministrazione con sede a Bari. L'articolo 7, comma 2, oltre alla eliminazione di un mero refuso, opera una riformulazione di modesta entità del comma 3 dell'articolo 146 (comando delle scuole dell'Aeronautica militare) del Codice, in analogia con la formulazione delle disposizioni attributive delle medesime funzioni ai Capi di stato maggiore di Forza armata di Esercito e Marina, standardizzando la formula in «le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore» della Forza armata in questione.
  L'articolo 8 dispone in materia di riordino della Sanità militare, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), numero, 5). Il comma 1, lettera a), novella l'articolo 188 del Codice concernente gli organi centrali della Sanità militare, al solo fine di precisare che la struttura del vertice sanitario interforze, cioè l'Ispettorato generale della sanità militare, è collocata nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Dicastero. Il comma 1, lettera b), novella l'articolo 189 del Codice in materia di Collegio medico-legale, al fine di rivisitarne l'articolazione in senso riduttivo. In particolare: al comma 1 provvede ad ampliare il novero dei soggetti che possono richiederne i pareri medico-legali o che possono ordinare visite, prevedendo accanto al Ministero della difesa, alle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, anche gli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; al comma 2 stabilisce che il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque (in luogo delle 6 previste come limite dal testo attualmente vigente), di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo stato maggiore della difesa; mentre i commi 4,5,6 del testo vigente, sempre in materia di composizione sono abrogati; al comma 7, viene proposta la riduzione, dall'attuale terzo dell'organico a un quarto, del contingente di medici che, in presenza di vacanze nell'organico di medici militari, possono entrare a far parte del Collegio medico-legale in qualità di membri; viene introdotto un nuovo comma 9-bis, che prevede la possibilità che l'interessato sia assistito da un medico di fiducia durante tutta l'attività davanti al Collegio. Le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettera c), intervengono sull'articolo 190 del Codice, in materia di Sezioni del collegio medico legale, a completamento di quelli citati riguardanti il Collegio medico legale, recando alcune modifiche. In particolare: al comma 1, si interviene sulla composizione delle sezioni, per indicare che l'organico di ogni sezione del Collegio è di cinque componenti, compreso il presidente; attualmente ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico, oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Con la novella si prevede inoltre che a ciascuna sezione è assegnato un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni; il comma 2, in conseguenza delle modifiche in materia di organico del Collegio, provvede a rimodulare il quorum necessario per la validità delle riunioni, sia delle adunanze del plenum Collegio, sia delle singole sezioni, stabilendole, rispettivamente, alla metà e a due componenti oltre il presidente – anziché come attualmente risulta 16 e 3; il comma 3, lettere a) e c), reca una novella conseguentemente all'ampliamento del novero dei soggetti che possono richiederne i Pag. 78pareri medico-legali al collegio di cui al nuovo testo dell'articolo 189, comma 1, stabilendo che le sezioni si esprimono in merito a pareri e visite dirette richieste o ordinate da tali soggetti. Le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettera d), intervengono sull'articolo 191 del Codice, in materia di organi sanitari direttivi di Forza armata. In particolare: le novelle ai commi 3, 4 e 4-bis, stabiliscono che i Capi degli organi sanitari direttivi, per l'espletamento delle loro attribuzioni, si avvalgono della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Il comma 4-bis stabilisce che le commissioni mediche di secondo grado esaminano le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193 (Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza). I giudizi della commissione sono definitivi. Le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 1, lettera e), intervengono a modificare l'articolo 193 del Codice in materia di Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza, e sono volte a chiarire che tali Commissioni possono essere costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. Conseguentemente è stata adeguata la previsione contenuta nel comma 3 riguardante la composizione della Commissione, con riguardo alla individuazione del presidente della stessa nel direttore del Dipartimento militare di medicina legale. È stato, inoltre, aggiunto un comma 5-bis, relativo alla possibilità che intervenga ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto al voto, un delegato del comandante o del capo ufficio per cui presta servizio la persona nei confronti della quale vengono effettuati gli accertamenti. L'articolo 8, comma 1, lettera f), novella l'articolo 194 del Codice concernente la Commissione interforze di seconda istanza: introducendo il comma 01 al fine di chiarire l'ambito delle competenze della Commissione, che si pronuncia in seconda istanza sui ricorsi avverso i giudizi medici espressi dalle Commissioni mediche di cui all'articolo 193, o dagli altri organismi di accertamento medico indicati dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di idoneità al servizio del personale militare e civile di tutte le pubbliche amministrazioni; prevede, altresì, la possibilità di istituire non più di due Commissioni per l'intero territorio nazionale: modificando il comma 1 riguardo alla composizione, rinviando alla struttura ordinativa che sarà definita dallo stato maggiore della difesa, in quanto organismo interforze; aggiungendo al comma 2 la lettera b), che, nel prevedere la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia di appartenenza del ricorrente, uniforma la composizione della Commissione di seconda istanza a quella di prima istanza (articolo 193, comma 4). L'articolo 8, comma 1, lettera g), interviene inserendo nel Codice, al Titolo V (Sanità militare), Capo II (organizzazione), alla fine della Sezione I (organi della Sanità militare) dopo l'articolo 195, due nuovi articoli 195-bis e 195-ter concernenti rispettivamente gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare e la Commissione sanitaria d'appello. L'articolo 195-ter, riguarda invece la Commissione sanitaria d'appello, competente ad esaminare i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi sanitari di prima istanza ai sensi dell'articolo 195-bis. Permane la competenza della Commissione medica d'appello, operante presso il Ministero della salute, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'esame dei ricorsi dei possessori di licenze e attestati aeronautici non dipendenti da aziende di navigazione aerea. Per tali giudizi, si dispone la presenza nel collegio di un medico appartenente alla Forza armata o di polizia di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco (comma 5). Si prevede, infine, che l'istante possa essere assistito durante la visita da un medico di Pag. 79sua fiducia (comma 6) e che nei casi di accertamenti sanitari complessi la Commissione si avvalga di un parere di un medico specialista dell'Aeronautica militare che non abbia già partecipato al giudizio di prima istanza (comma 7).
  L'articolo 9 reca modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta, mentre l'articolo 10 reca disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riconfigurazione strutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare – di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente provvedimento – e disposizioni di coordinamento e finali.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33).

NOTA PREDISPOSTA DAI RELATORI

  Lo schema di decreto legislativo n. 33 attua quanto previsto dall'articolo 3 della legge delega che reca i principi e i criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa.
  L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione al principio di delega previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2012, concernente la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare. Nello specifico, la disposizione in esame, conformemente al criterio di delega di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della richiamata legge delega, novella gli articoli 798 e 798-bis del Codice al fine di disporre la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare delle tre Forze armate, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, a 150.000 unità da conseguire tra il 2016 e il 2024. A sua volta il nuovo articolo 798-bis ripartisce le dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Tale ripartizione, originariamente regolata dall'articolo 799 del Codice, è successivamente stata ridefinita dall'articolo 2 del D.P.C.M. 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012.
  L'articolo 2 novella gli articoli 809, 812, 814 e 818 del Codice al fine di dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge delega, concernente la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell’ Esercito della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.
  L'articolo 3 riguarda la riduzione delle dotazioni organiche e la revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, nonché la semplificazione delle disposizioni in materia, comprese quelle relative al Corpo delle Capitanerie di porto e all'Arma dei carabinieri. Al riguardo, come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame, l'intervento previsto dalla disposizione in esame risponde ad una esigenza di semplificazione normativa. L'articolo in esame, provvede, infatti, a disciplinare le dotazioni organiche ed i profili di carriera degli ufficiali in apposite tabelle allegate al Codice alle quali rinviano i nuovi articoli 1099-bis, 1136-bis, 1185-bis e 1226-bis. L'articolo in esame dispone, inoltre, la soppressione dei corrispondenti articoli e delle Sezioni del Codice che attualmente disciplinano la materia in esame.
  L'articolo 4 riguarda le disposizioni transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare. In particolare, attraverso l'inserimento nel Codice dei nuovi articoli 2209-quater, 2209-quinquies, 2209-sexies, 2209-septies e 2209-octies, previsto Pag. 81dall'articolo 4 dello schema di decreto in esame, sono individuate e disciplinate una serie di misure attraverso le quali, in conformità a quanto previsto dalla legge delega 244 del 2012, si intende realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche del richiamato personale. In particolare, l'articolo 2209-quater introduce, da un punto di vista normativo, il piano di programmazione triennale scorrevole quale strumento per il progressivo raggiungimento degli organici indicati dalla nuova formulazione dell'articolo 798 del Codice (150.000 unità), a partire dall'anno 2016 e sino all'anno 2024. Per quanto riguarda il profilo procedurale, il piano dovrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, nel merito, dovrà disciplinare le modalità di attuazione: dei transiti di personale militare nei ruoli civili dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche, escluse le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali e secondo i criteri stabiliti dal successivo nuovo articolo 2209-quinquies; dei contingenti massimi di personale militare in servizio permanente da ammettere alla esenzione dal servizio; delle riserve di posti nei concorsi pubblici, estese anche al personale militare in servizio permanente; delle misure volte a favorire i ricongiungimenti familiari dei coniugi dipendenti entrambi dal Ministero della Difesa. Nello specifico Il nuovo articolo 2209-quinquies disciplina il transito di personale militare nei ruoli del personale civile di altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge delega che individua nella richiamata misura una delle modalità di attuazione della revisione, in senso riduttivo delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità. Ai sensi del nuovo articolo 2209-quinquies, il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica, nel termine da quest'ultima stabilito, i contingenti di militari in servizio permanente in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche, nonché le categorie, i ruoli, i gradi, le specialità e le professionalità del personale militare in relazione ai quali il transito è precluso. Tali contingenti devono essere resi pubblici, a cura Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. A loro volta, le singole amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel termine da quest'ultima stabilito il numero dei posti da coprire nel triennio nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, indicando, per ciascuno, i requisiti richiesti, l'area funzionale e il relativo profilo professionale e, se possibile, le sedi. Spetta poi al richiamato piano di programmazione individuare, per ciascuna amministrazione, i posti annualmente riservati al transito del personale militare. Il relativo elenco dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della difesa. Il medesimo articolo 2209-quinquies pone, poi, l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni che intendono avviare le procedure di assunzione ovvero di mobilità di cui agli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di chiedere al Ministero della difesa di individuare il personale militare disponibile al transito nell'ambito del contingente stabilito, indicando le sedi di lavoro. A sua volta, il Ministero della difesa comunicherà alle amministrazioni interessate, entro 90 giorni, il personale disponibile al transito, individuato sulla base di una serie di requisiti espressamente indicati dal medesimo articolo 2209-quinquies. Il personale militare transitato presso altre amministrazioni sarà collocato in congedo nella posizione della riserva e sarà quindi inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base tabelle di equiparazione. Ai medesimi sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico, Pag. 82compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione. Il nuovo articolo 2209-sexies prevede che, sino al 2024, ovvero sino al diverso termine previsto dalla legge delega per l'attuazione della revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche complessive del personale militare, il personale militare non soggetto a vincoli di ferma, può essere esentato dal servizio, a domanda, nei dieci anni precedenti il raggiungimento dei limiti di età ordinamentali previsti per la cessazione dal servizio permanente. Tale facoltà è prevista: nei limiti dei contingenti massimi definiti nel richiamato piano di programmazione triennale scorrevole; con il riconoscimento, al personale militare esentato dal servizio, di un trattamento economico pari all'85 per cento rispetto al trattamento economico complessivamente goduto dal pari grado in servizio, ivi comprese le competenze fondamentali fisse, continuative ed accessorie. La riduzione non opera ai fini previdenziali.
  Il successivo nuovo l'articolo 2209-septies prevede le linee guida da seguire per i ricongiungimenti familiari tra coniugi entrambi appartenenti all'amministrazione della Difesa.
  Nello specifico, la nuova disposizione, in aderenza con il criterio direttivo di al comma 1, lettera p) dell'articolo 3 della legge delega, prevede una serie di disposizioni che riguardano, in particolare, i coniugi entrambi militari con figli minori (in questo caso deve essere evitato il contestuale impiego in attività operative continuative fuori dall'ordinaria sede di servizio) e finalizzate, tra l'altro, ad assicurare priorità istruttoria alle istanze di ricongiungimento familiare in territorio nazionale. L'articolo 2209-octies estende l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ), originariamente prevista per il solo personale dirigente, anche al personale militare non dirigente interessato ai processi di riduzione e per i quali non è comunque possibile il ricollocamento con le misure di cui al precedente articolo 2209-quinquies. Ai sensi del richiamato articolo 2209-octies, il personale ammesso all'istituto in esame (personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare) deve risultare in possesso dei requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato ed è collocato in aspettativa a domanda alla data del 31 dicembre di ciascun anno. È, invece, collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione quadri il personale militare nei due anni antecedenti il compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del Codice, in base al quale al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera; è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.
  L'articolo 5 dello schema di decreto in esame prevede una serie di disposizioni Pag. 83transitorie per la riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
  L'articolo 6 riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate e misure di assistenza. Al riguardo, la disposizione in esame interviene sia apportando modifiche puntuali a taluni articoli del Libro quarto del Codice, concernente il personale militare (tali modifiche sono illustrate nel testo a fronte in calce alla presenta scheda), sia inserendo nuove disposizioni nel richiamato Libro, sia, infine, sostituendo commi e articoli del Codice. Nello specifico la lettera h) del comma 1 dell'articolo 6, attraverso l'inserimento della nuova lettera h-bis) al comma 1 dell'articolo 1506 del Codice, stabilisce il divieto di impiegare in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse personale militare che assiste un congiunto disabile e che, a tal fine, beneficia dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (nuova lettera h-bis) comma 1 dell'articolo 1506). La medesima lettera, novella, inoltre, il richiamato articolo 1506 del Codice al fine di prevedere l'applicabilità anche ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri delle disposizioni che considerano i giorni di assenza per terapie salvavita come servizio prestato (nuova lettera h-ter comma 1 dell'articolo 1506). La lettera i) del comma 1 dell'articolo 6, attraverso l'inserimento del nuovo articolo 1805-bis del Codice, prevede, con riferimento a ciascun militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, il versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile, di quota parte delle risorse strutturali dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali. La quota da versare è pari al 25 per cento della quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 6 sostituisce interamente l'articolo 1836 del Codice recando una nuova disciplina normativa del cosiddetto «Fondo casa». In primo luogo la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 1836 del Codice, oltre a qualificare espressamente come fondo di garanzia il fondo in esame prevede come fonte di alimentazione la sola quota percentuale dei canoni di locazione degli alloggi di servizio, eliminando, conseguentemente il riferimento ai ratei dei mutui. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1836 il Fondo in esame costituisce garanzia di ultima istanza, fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi in base alla disposizione in esame. A tal fine, le risorse del fondo casa affluiscono in apposito conto di tesoreria. In caso di escussione della garanzia il Ministero della Difesa è autorizzato ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente. Per quanto riguarda, poi, le modalità di gestione del Fondo, il comma 3, affida tale compito ad un apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia. Ai sensi del comma 4, le somme annualmente disponibili sul fondo devono essere accantonate in relazione alle garanzie prestate.
  L'articolo 7 riguarda la revisione delle disposizioni comuni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e formazione degli ufficiali delle Forze armate, mentre il successivo articolo 8 detta disposizioni vertenti sulla medesima materia con riferimento ai sottufficiali. Nello specifico l'articolo 7 interviene, in particolare, in materia di concorsi (articolo 647), condizioni per il reclutamento (articoli 654 e 676), alimentazione dei ruoli speciali e dei Corpi sanitari (articoli 655 e 658), concorsi straordinari (articolo 667), corso di applicazione e di perfezionamento (articoli 725, 726, 734 e 735), conseguimento del diploma di laurea (articolo 729), corsi di pilotaggio e di navigatore (articoli 735 e 743), corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri (articolo 755), concorsi per i ruoli normali e speciali (articolo 831), transito dal ruolo normale al ruolo speciale Pag. 84e viceversa (articoli 833 e 835), riduzione quadri per eccedenze nei ruoli speciali e tecnico logistico dell'Arma dei Carabinieri (articolo 907), ipotesi speciale di riduzione quadri (articolo 908), commissione superiore e ordinaria di avanzamento della Marina militare (articoli 1038 e 1043), formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali (articolo 1053), promozioni annuali degli ufficiali ed in particolari situazioni (articoli 1071 e 1076), cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età degli ufficiali (articolo 1082), requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali (articolo 1096), periodi di permanenza minima nel grado e requisiti speciali (articolo 1243), ufficiali del Corpo sanitario aeronautico (articolo 1268). L'articolo 7 prevede, poi, l'inserimento di due nuovi articoli nel Codice e concernenti, rispettivamente, la promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri (articolo 1072-bis) e il mancato conseguimento del titolo di studio richiesto dai singoli ordinamenti di Forza armata da parte gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore (articolo 1137-bis). Nello specifico, il nuovo articolo 1072-bis, prevede che, annualmente, ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di colonnello e capitano di vascello, con decreto del Ministro della difesa, su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, venga determinato il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e capitani di fregata con almeno tredici anni di anzianità nel grado, in misura non superiore a un tetto predeterminato. A sua volta, il nuovo articolo 1137-bis, prevede che gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitino d'autorità, anche in soprannumero, per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, mantenendo l'anzianità di grado posseduta, dal 1o gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianità di grado.
  L'articolo 8 detta disposizioni concernenti la revisione della disciplina in materia di reclutamento, avanzamento e formazione dei sottufficiali delle Forze armate. Nello specifico, la disposizione interviene sulle seguenti materie regolate dal Codice: alimentazione dei ruoli dei marescialli (articolo 682); svolgimento dei corsi di formazione e specializzazione (articolo 760); nomina a maresciallo (articolo 771); commissioni permanenti per la valutazione dell'avanzamento (articolo 1047); promozioni e conferimenti di qualifica in particolari condizioni dei sottufficiali e graduati (articolo 1077); condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina (articolo 1275); condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina (articolo 1280); avanzamento al grado di primo maresciallo (articolo 1282) e condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina (articolo 1287).
  L'articolo 9 concerne le disposizioni transitorie in materia di reclutamento dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, intese a garantire la funzionalità delle Forze armate. Nello specifico, le modifiche in esame riguardano, in particolare, gli articoli 2197 e 2198 del Codice, concernenti, rispettivamente il reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e reclutamento dei sergenti. Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, le novelle previste all'articolo 2197 sono dirette a: agevolare lo sviluppo armonico dei ruoli dei marescialli in un momento di profonda trasformazione degli organici; conferire alle Forze armate la flessibilità necessaria nei reclutamenti in parola per consentire, nel periodo transitorio, di ridurre progressivamente le consistenze del proprio personale attraverso una maggiore osmosi interna.Pag. 85
  L'articolo 10 riguarda la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nello specifico, la disposizione interviene sulle seguenti materie regolate dal Codice: requisiti per la partecipazione al reclutamento dei volontari in ferma prefissata annuale (articolo 697), infermità contratte nel corso di missioni internazionali (articolo 881), rafferme dei volontari (articolo 954), impiego di volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio (articolo 955), condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della marina (articoli. 1308 e 1309), retribuzione base dei volontari in ferma prefissata (articolo 1791), concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia (articolo 2199), rafferme dei volontari di truppa. In relazione ai richiamati interventi si segnala, in particolare, che la modifica proposta all'articolo 703 del Codice, in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata per l'accesso ai ruoli iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, è diretta a garantire cha gli eventuali posti riservati ai VFP per l'accesso alle richiamate forze di polizia non coperti al termine della selezione vengano devoluti in aggiunta ai rimanenti posti messi a concorso. Mira, invece, ad estendere a due anni i successivi periodi di rafferma, «con l'obiettivo di riequilibrare lo sviluppo di carriera dei volontari» la modifica proposta all'articolo 954 del Codice, prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10. La disposizione prevede, altresì, che i VFP4, qualora la graduatoria per l'immissione nel servizio permanente non sia emanata al termine della ferma quadriennale o rafferma, siano ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito. Interviene, invece, sull'articolo 955 del Codice, in materia di impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10. Tale disposizione è finalizzata tutelare i volontari in ferma prefissata, che, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, abbiano conseguito una invalidità complessiva inferiore al 70 per cento (ossia considerata ascrivibile alle categorie dalla 4a alla 8a della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni ed integrazioni), riconoscendo loro le stesse possibilità di carriera previste per il personale ferito giudicato idoneo al servizio militare incondizionato (possibilità di permanere in servizio fino al termine della ferma, nonché essere ammesso alle successive rafferme e al transito nel servizio permanente). La successiva lettera f), è finalizzata, invece all'abrogazione dell'articolo 1301 del Codice, al fine di prevedere che il grado di caporale non possa più essere conferito ai VFP1 ma solo ai VFP4, ai sensi dell'articolo 701, comma 2. Si segnala, infine, che la lettera l), interviene sull'articolo 2199 del Codice, che attualmente disciplina la riserva del 100 per cento dei posti per l'accesso alle carriere iniziali della Forze di polizia a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate. La modifica proposta è diretta a: limitare all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni attualmente vigenti sino al 2020 in materia di riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale o in rafferma annuale; consentire ai VFP1 in congedo di poter presentare domande per più amministrazioni nello stesso anno; prevedere che, per il periodo dal 2016 al 2020, tutte le immissioni siano dirette, ripartendo la riserva del 100 per cento tra le diverse categorie dei volontari aventi diritto (70 per cento VFP1 e rafferma annuale in servizio; 30 per cento VFP1 in congedo e VFP4 in servizio o in congedo). Tali percentuali possono essere variate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta dei Ministri interessati. Per quanto riguarda, invece, le modifiche al successivo articolo 2198 le medesime, introducendo la possibilità di rinviare ad Pag. 86un decreto ministeriale la definizione del requisito legato alla permanenza minima nel grado sono dirette a: agevolare lo sviluppo armonico di quello dei sergenti; attribuire maggiore flessibilità al sistema di arruolamento in relazione a specifiche esigenze di Forza armata. Le novelle ai sopra richiamati articoli del Codice sono evidenziate nel testo a fronte di seguito riportato. Da ultimo, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 9, inserisce nel Codice l'articolo 2198-bis, al fine di consentire concorsi straordinari per titoli per il reclutamento nel ruolo sergenti sino al termine del periodo transitorio, rinviando a un decreto del Ministro della difesa la definizione delle norme per lo svolgimento delle relative procedure. Come precisato dal Governo nella allegata relazione illustrativa allo schema di decreto in esame, la modifica proposta consente di disporre della necessaria flessibilità nei reclutamenti per fronteggiare le esigenze determinate dal processo di riduzione.
  L'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a dare attuazione ai principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g), h) ed l) della legge delega. Tali principi riguardano: la revisione della disciplina prevista dall'articolo 1014, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organiche e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali, di cui all'articolo 114 del Testo unico enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato; il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. L'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a dare attuazione ai principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g), h) ed l) della legge delega. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 novella l'articolo 1013 del Codice, concernente la formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro e i crediti formativi del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, mentre la lettera b) sostituisce l'articolo 1014 del Codice in materia di riserve di posti nel pubblico impiego a favore dei a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 intervengono, invece, rispettivamente, sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 2005, concernente la frequenza del corso di qualificazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e sull'articolo 138 regio decreto 773 del 1931 che regola i requisiti per la nomina di guardia giurata.
  L'articolo 12 è finalizzato a dare attuazione a quella parte della delega prevista dalla legge n. 244 del 2012 relativa alla riduzione del personale civile del Ministero della difesa. A tal fine la disposizione in esame inserisce nel Libro IX (disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), Titolo I (disposizioni di coordinamento) Capo II (disposizioni particolari) del Codice un'apposita sezione V-bis, rubricata «Personale civile», nella quale sono ricompresi i nuovi articoli da 2295-ter a 2295- sexies.In particolare, il nuovo articolo 2295-ter è volto a dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e d) della legge n. 244/2012. Tali disposizioni pongono l'obiettivo di una riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire Pag. 87sempre entro l'anno 2024, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità. In conformità a tale obiettivo il nuovo articolo 2295-ter, comma 1, prevede un apposito decreto triennale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, finalizzato all'accertamento periodico delle dotazioni organiche del personale civile della difesa. Al fine della predisposizione di tale decreto e, quindi, preliminarmente all'adozione del medesimo, con decreto del Ministro della Difesa, adottato su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si dovrà procedere alla ripartizione della dotazione organica complessiva suddivisa per profili professionali, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione della Difesa (2295-ter, comma 2). Alla luce della dotazione organica definita dal richiamato decreto del Ministro della difesa di al comma 1 dell'articolo 2295-ter, il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale, dei Capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata e del Comandante generale dell'arma dei carabinieri – per le rispettive aree di competenza – dovrà predisporre un apposito piano di riassorbimento con l'indicazione: delle unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale; del personale eventualmente riassorbibile nel triennio. Il piano, approvato con decreto del Ministro della difesa, dovrà essere adottato previo esame da parte delle organizzazioni sindacali (comma 4). Con particolare riferimento al personale civile, risultato in eccedenza e considerato riassorbibile, le misure previste dalla norma in esame (articolo 2259-ter, comma 4) consistono, in primo luogo, nella cessazione dal servizio per collocamento in pensione e, a seguire, la riconversione professionale nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto ministeri, mediante specifici percorsi di formazione. In via subordinata, alle citate misure la disposizione in esame contempla la possibilità di attivare procedure di mobilità interna, anche con reimpiego in ambito regionale o locale e l'ulteriore possibilità di convertire il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, anche oltre il limite del 25 per cento (fissato dal comma 20, dell'articolo 22, della legge n. 724 del 1994, che rinvia ai contingenti di personale previsti dall'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117). In ultima istanza è considerato l'avvio dei processi di trasferimento presso le altre amministrazioni. Con riferimento, invece, al personale civile in eccedenza non riassorbibile – rispetto al quale il comma 5 del nuovo articolo 2259-bis prevede la collocazione in mobilità –, è previsto l'aumento dell'ordinario periodo di mobilità di 24 mesi fino a 48 se il personale interessato ha maturato, entro quell'arco di tempo, i requisiti per il trattamento pensionistico (comma 5). A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della Difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al cinque per cento, sentite le organizzazioni sindacali (comma 7). Il successivo nuovo articolo 2259-quater reca, invece, una disposizione di carattere transitorio, valevole dal 2016 al 2024 ovvero fino al diverso termine previsto per il conseguimento delle nuove dotazioni organiche, concernente la valorizzazione delle professionalità del personale civile della difesa, appartenente alle prime tre aree. Nello specifico, con riferimento al personale appartenente alla terza area, il comma 1 della disposizione in esame prevede che, nell'ambito del «Piano triennale di formazione Pag. 88dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministro della Difesa ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, sia inserita una apposita sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente alla richiamata area terza, secondo due direttrici fondamentali: l'ampliamento dei settori di impiego, compreso il procurement, in campo nazionale e internazionale; la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, il personale appartenente alle aree prima e seconda, il comma 3 prevede l'attuazione di programmi straordinari di formazione predisposti, a cadenza annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno), dal Centro di formazione della difesa – previa indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa – da realizzare anche attraverso strutture decentrate: I programmi dovranno individuare moduli formativi per due specifiche finalità: la riconversione professionale del personale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa; il trasferimento presso le altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, nell'ambito di tali programmi dovranno essere predisposti moduli formativi di carattere tecnico per ottimizzare l'impiego di personale civile presso gli arsenali, gli stabilimenti, i poli di mantenimento, i centri tecnici e polifunzionali, gli enti e i reparti delle Forze armate. Nell'ambito di tali programmi dovranno essere, altresì, predisposti moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree prima e seconda, al fine di agevolarne il transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi del successivo comma 4 i moduli formativi di cui al comma 3 si concludano con un esame finale per verificare il possesso delle conoscenze nelle materie che sono state oggetto del corso. A sua volta il comma 5, prevede, in favore del personale civile, una riserva di posti, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli complessivamente disponibili, per la frequenza di corsi svolti presso istituti di formazione militare. Il comma 6 prevede, invece, che per la formazione del personale civile del Ministero della Difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al cinque per cento, sentite le organizzazioni sindacali. Da ultimo il nuovo l'articolo 2259-quinquies, prevede che nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa sia assicurata una quota di riserva nella misura massima del 50 per cento in favore del personale interno appartenente all'area terza; il nuovo articolo 2259-sexies prevede, invece, l'adozione di un decreto del Ministro della difesa, con il quale viene effettuata la ricognizione annuale dell'organico e effettiva di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi e dagli ispettorati logistici delle Forze armate.
  L'articolo 13 novella l'articolo 198 del Codice, concernente le Commissioni mediche ospedaliere per l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio dei dipendenti e l'articolo 1880 del Codice riguardante l'accertamento della causa di servizio del personale militare.
  L'articolo 14 reca disposizioni concernenti la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 14, alla lettera a) interviene sull'articolo 536 del Codice al fine di inserirvi il nuovo comma 536-bis rubricato «Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma». Tale disposizione prevede che il Capo di stato maggiore della Difesa proceda alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma al fine di proporre al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità Pag. 89finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La valutazione dovrà essere operata tenendo conto: degli obiettivi e degli indirizzi politico-amministrativi che, periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il Ministro della Difesa deve definire ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001; delle esigenze operative prioritarie e di quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza; dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012. Ai sensi di tale disposizione la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo. Ai sensi del comma 3 le risorse finanziarie che dovessero risultare «emergenti» a seguito delle rimodulazioni conseguenti alla richiamata attività di verifica dovranno essere destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative. La successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 novella, invece l'articolo 549 del Codice, al fine di applicare la disciplina ivi contenuta al rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate a favore di altre pubbliche amministrazioni anche ai concorsi, resi a titolo oneroso, che non rientrano tra quelli cosiddetti di «protezione civile». Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, la modifica in esame si rende necessaria al fine di «scongiurare l'applicazione in senso sperequativo della disciplina in materia, atteso che, data la diversità dei concorsi resi, restano invariate la tipologia di oneri sostenuti».
  L'articolo 15 reca «modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta». Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame prevede, altresì, l'abrogazione dell'articolo 2222 del Codice, concernente «il rientro in ruolo del personale militare già professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze».

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ALLEGATO 3

Sulla missione svolta il 3 ottobre 2013 presso il Comando Operativo di vertice Interforze (COI)

COMUNICAZIONI

  Una delegazione della IV Commissione Difesa si è recata il 3 ottobre scorso in visita presso il Comando Operativo di vertice Interforze, situato a Roma, facendo seguito ad una deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, finalizzata allo svolgimento di tale sopralluogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo del prossimo mese di dicembre.
  Della delegazione, guidata dal Presidente Elio Vito, hanno fatto parte gli onorevoli Massimo Artini (M5S), Paolo Bolognesi (PD), Salvatore Cicu (PdL), Vincenzo D'Arienzo (PD), Donatella Duranti (SEL), Francesco Saverio Garofani (PD), Marco Marcolin (LNA), Michele Piras (SEL), Gianluca Rizzo (M5S), Domenico Rossi (SCpI) e Rosanna Scopelliti (PDL).
  La visita è stata introdotta da un intervento del Capo di stato maggiore della difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, che, richiamando l'audizione svolta presso le Commissione riunite di Camera e Senato lo scorso 22 maggio, ha dato conto della centralità del COI nel quadro complessivo delle operazioni svolte dallo strumento militare. L'Ammiraglio Binelli Mantelli ha innanzitutto presentato i dati relativi alla consistenza di tale strumento, valutata in 6.000 unità di personale presenti in diciotto Paesi nell'ambito di 32 missioni internazionali, cui si aggiungono ulteriori 4.000 unità di personale operanti sul terreno nazionale. Ha, quindi, espresso il cordoglio per le vittime del naufragio occorso durante la notte nel mare di Lampedusa, cogliendo tale occasione per ricordare che negli ultimi dieci anni la Marina Militare, ha potuto salvare circa 145 mila vittime del traffico illecito di migranti nel Mediterraneo. Passando ad un'analisi generale sul contesto in cui si svolgono le missioni internazionali, ha sottolineato come negli ultimi cinque anni il quadro strategico sia mutato rispetto all'evento spartiacque dell'11 settembre 2001, essendo evoluto da un contesto di conflitto asimmetrico ad un quadro caratterizzato da maggiori rischi di instabilità, connessi a gravi ed impreviste crisi regionali. Conseguentemente, lo strumento militare adeguato alle nuove minacce deve essere bilanciato, interoperabile, flessibile, tempestivo e connotato da forte capacità programmatoria e di analisi.
  Secondo il Capo di stato maggiore, la credibilità delle nostre Forze armate e la fiducia da parte della comunità internazionale nel nostro Paese dipendono dalla capacità di integrare gli standard della NATO e dell'Unione europea, sulla base di concreti criteri qualitativi e quantitativi. Il bene da preservare è la cosiddetta decision superiorità, strettamente connessa alla nostra capacità di deterrenza e che è vieppiù quanto più l'Unione europea è chiamata a contribuire da protagonista nei teatri regionali. Ha precisato che l'operatività delle Forze armate si declina nelle diverse condizioni dell'impegno operativo, della fase di approntamento e di ricondizionamento, rendendo ancora più stringente la necessità di incrementare le risorse destinate all'esercizio, attualmente fermo al 9 per cento del bilancio della Difesa. Ha infine rilevato che la priorità è sicuramente rappresentata dalla sicurezza del personale, preservata da strumenti materiali, come Pag. 91ad esempio il VTLM Lince, ma anche da strumenti immateriali quali l’intelligence e lo stesso consenso politico alle missioni e ai loro obiettivi.
  Di seguito è intervenuto il Generale di Corpo d'Armata Marco Bertolini che, in qualità di Comandante del COI, ne ha illustrato le caratteristiche di strumento operativo interforze alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa. Ha quindi illustrato le funzioni del COI che pianifica, coordina e conduce le operazioni e le esercitazioni joint nazionali e internazionali, nonché coordina le attività connesse ai concorsi operativi. In questo quadro il Comandante del COI ne ha il mero controllo operativo, non potendo né riarticolare le forze né riassegnare i compiti. Ad avvio di una missione le diverse Forze armate distaccano proprie quote al COI che ne assume il controllo. Nel caso di missioni NATO, il controllo operativo è affidato ad un delegato nei cui confronti il Capo di stato maggiore può esercitare un potere di veto. Il Generale Bertolini ha quindi svolto una disamina sui singoli teatri operativi soffermandosi in particolare sulla missione ISAF in Afghanistan. Ha ricordato che l'Italia è un Paese framework in quanto responsabile della condotta dei Paesi partecipanti e che, come tale, ha detenuto nel tempo diversi incarichi apicali, come nel caso dello stato maggiore dell'operazione ISAF, affidato al Generale C.A. Giorgio Battisti. Ha, quindi, descritto la struttura e le funzioni del contingente, dando conto dell'andamento decrescente del numero delle vittime ISAF dal 2009 ad oggi e dell'imponente lavoro compiuto dall'Italia sul versante umanitario a partire dal 2005 con la realizzazione di 1.450 progetti finanziati dal Ministero della difesa, tra i quali vale la pena ricordare la costruzione nel 2006 dell'ospedale pediatrico ad Herat, del carcere femminile che, insieme al Women Social Center assolve ad una fondamentale funzione di assistenza a tutela delle donne, nonché la facoltà di medicina e lo stesso aeroporto di Herat, oltre a pozzi artesiani, scuole, strutture ospedaliere e centri di accoglienza per donne minori e disabili. Si è infine soffermato sulle modalità di svolgimento del ritiro della missione che per l'Italia avrà luogo nella primavera del 2014 dopo le elezioni presidenziali, sottolineando la maggiore vulnerabilità in cui il contingente potrà trovarsi in quella fase. Ha spiegato che per il post 2014 sarà lanciata la Resolute Support Mission che sarà perdibilmente basata su una limitata presenza regionale e a Kabul, su operazioni no combat e su attività di addestramento rivolte alle forze di sicurezza afgane da tenere all'interno di scuole e accademie militari.
  Quanto al Libano ha descritto, insieme alle caratteristiche della missione e alla consistenza del contingente, le condizioni politiche e ambientali, caratterizzate da una particolare attenzione ai campi profughi palestinesi e siriani e alla situazione sulle alture del Golan, nel quadro di un'evoluzione della posizione di Hezbollah nel contesto politico ed istituzionale. Ha svolto quindi dei cenni alle missioni nei Balcani e di contrasto al fenomeno della pirateria, prospettando un possibile ruolo guida dell'Italia ed evidenziando l'importante collaborazione con la missione dell'Unione africana AMISON. Ha descritto le iniziative avviate in Libia, relative ad attività di addestramento delle forze armate locali da parte dei Carabinieri e dell'Esercito, secondo quanto stabilito in sede G8 ai fini di una possibile riconversione delle milizie libiche in forze armate vere e proprie.
  Sul tema dei concorsi nazionali ha, infine, dato risalto al ruolo del COI quale interlocutore diretto del Ministero dell'interno, del Dipartimento della protezione civile e degli stessi enti locali, com’è avvenuto nelle operazioni a seguito dei terremoti a L'Aquila e in Emilia.
  Successivamente, si sono svolti i collegamenti in video conferenza con i singoli teatri operativi, a partire dall'intervista del Generale Battisti, Capo di stato maggiore di ISAF, il quale ha dato conto di come ad oggi la quasi totalità delle operazioni ISAF riguardi l'assistenza e il supporto alle forze di sicurezza afgane. Ha quindi descritto la condizione generale del Paese Pag. 92manifestando positive aspettative nei confronti delle elezioni presidenziali previste per il 5 aprile 2014 ed ha accertato che gli equipaggiamenti di cui è dotato il contingente italiano sono da considerare adeguati alle minacce presenti sul terreno dal territorio. È quindi intervenuto il Comandante Michele Pellegrino – che è alla guida del Regional Command West di Herat – svolgendo una dettagliata illustrazione sui sistemi d'arma in uso.
  Il successivo collegamento ha riguardato il Generale di Divisione Paolo Serra, Capo missione e Comandante della forza UNIFIL, il cui mandato è stato sintetizzato nelle funzioni di monitoraggio, supporto ed assistenza grazie all'apporto di ben 12.000 unità di personale militare proveniente da 37 Paesi, 1.000 civili, 8 navi e 10 elicotteri. In tale contesto l'Italia offre un contributo assai qualificato, anche in termini di supporto elicotteristico. Come nei casi precedenti è stata rilevata la soddisfacente dotazione attuale in termini di sistemi d'arma.
  Il Generale di Divisione Salvatore Farina, Comandante di KFOR, ha illustrato la situazione sul terreno, dove operano 5.500 militari provenienti da 33 Paesi, di cui 550 italiani. Ha dato conto di una situazione stabile anche grazie agli accordi intercorsi il 19 aprile 2013 tra Belgrado e Pristina, pur segnalando concreti rischi di instabilità in vista delle prossime elezioni municipali. Secondo il generale Farina, l'Italia ha fornito in questi anni un contributo significativo che permetterà alla missione di conseguire il proprio obiettivo completando a breve il definitivo trasferimento delle funzioni ad oggi svolte da KFOR alle forze di sicurezza kosovare. È quindi intervenuto il responsabile della Task Force Air presso Al Bateen negli Emirati Arabi Uniti, il Comandante Luca Bianciardi, che ha descritto le modalità di gestione del flusso logistico verso l'Afghanistan, nonché le elevate capacità di evacuazione medica garantite senza soluzione di continuità.
  Infine, il Capitano di Vascello Gianfranco Annunziata ha descritto le caratteristiche della missione svolta dal cacciatorpediniere Andrea Doria, affidato al suo comando, a sostegno delle forze nazionali presso UNIFIL al largo delle coste libanesi a tutela della sicurezza aerea, di superficie e subacquea. Ha quindi descritto la dotazione del cacciatorpediniere di classe Orizzonte in termini di sistema d'arma, affidato ai 237 componenti dell'equipaggio di cui undici sono donne e tre delle quali con grado di ufficiale.
  Nella fase successiva della visita ha avuto luogo uno scambio di domande e risposte tra la delegazione parlamentare e gli interlocutori militari.
  È intervenuto da prima il Presidente Vito per ringraziare il Capo di stato maggiore della Difesa e il Comandante del COI e per ricordare l'inquadramento della visita nel contesto dei lavori dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre. Ha sottolineato che la visita al COI rappresenta una tradizione per la Commissione Difesa della Camera che, soprattutto in vista dell'esame del provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni internazionali, non manca di rendere visita a questa fondamentale struttura. Ha anche richiamato la necessità che siano esperiti tutti gli strumenti per dare rapida e positiva conclusione alla vicenda ai due Marò, ancora trattenuti in India.
  Successivamente è intervenuto l'onorevole Paolo Bolognesi (PD) sulla necessità di assicurare che il ritiro dall'Afghanistan avvenga assicurando il mantenimento di una condizione di pacificazione alla luce dell'esperienza negativa maturata in Iraq. È intervenuto in risposta l'Ammiraglio Binelli Mantelli che ha rilevato che l'Afghanistan non è ancora un paese pacificato, pur dovendosi rilevare i significativi miglioramenti rispetto a dieci anni fa in termini di tasso di scolarità, di assistenza sanitaria, di mobilità e, in generale, di maggior benessere per la popolazione. È quindi intervenuto l'onorevole Massimo Artini (M5S) che ha posto domande sui singoli teatri operativi con riferimento, per quanto riguarda Herat, alle condizioni di sicurezza dopo l'attentato al Consolato Pag. 93degli Stati Uniti; per quanto riguarda Kabul, sul tema della corruzione tra le forze di sicurezza afgane; per quanto riguarda il Libano sulle violazioni da parte di Israele e del Libano agli accordi. Ha quindi chiesto maggiori elementi sulla riunione dei capi di stato maggiore che si sarebbe svolta in Giordania il 25 agosto scorso nelle possibili imminenze di un attacco contro la Siria. Ha, infine, rivolto un quesito al Comandante Bertolini sulla presunta maggiore rilevanza delle forze terrestri rispetto a quelle aeree nell'ambito delle missioni internazionali. Sono intervenuti in risposta gli interlocutori in collegamento per rappresentare sul tema delle condizioni di sicurezza in Afghanistan una situazione coerente con le note modalità di comportamento degli insorgenti in reazione alla presenza internazionale. È stato conto del crescente attaccamento che si registra tra le forze di sicurezza afgane rispetto all'istituzione statuale e del gradimento che circonda il loro lavoro da parte della popolazione civile, pur dovendosi segnalare un elevato tasso di corruzione. Quanto alle violazioni degli accordi il cui presidio è affidato ad UNIFIL, il Generale Serra ha dato conto del diverso grado degli episodi registrati e della rigorosa segnalazione che di essi viene fatta alle Nazioni Unite. L'ammiraglio Binelli Mantelli ha fornito elementi sulla riunione giordana del 25 agosto scorso, mirata ad individuare un approccio di sicurezza regionale. Si è trattato di una riunione utile a tracciare il punto sulla situazione siriana, caratterizzata allora dalla preoccupante tendenza verso il radicalismo anche da parte dell'opposizione siriana moderata, sempre più attirata nella sfera di influenza delle forze estreme, più attrezzate in termini bellici. Quanto all'uso di armi chimiche e di una possibile retaliation, fin da allora la posizione italiana è stata caratterizzata dal sostegno ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza. In quella sede sono anche stati fissati taluni obiettivi strategici volti a favorire la disponibilità delle parti a sedersi ad un tavolo di trattative. In Giordania è stato anche affrontato il tema dei rifugiati, di rilievo non solo sul piano umanitario ma anche ai fini della stabilità regionale e che preoccupa tutti i Paesi di quel quadrante. Il Generale Bertolini ha confermato la centralità del fattore umano sul terreno ai fini del successo di missioni come ISAF, pur se in una visione integrata con i sistemi tecnologici e con le altre componenti militari.
  L'onorevole Michele Piras (SEL) ha posto il tema dei poligoni militari sardi con riferimento alla necessità da parte del Capo di stato maggiore della Difesa di riconfermarne, anche in recenti dichiarazioni, la strategicità. Ha anche chiesto chiarimenti sulle esercitazioni militari attualmente svolte sulla costa nord-occidentale della Sardegna e nell'Alta Murgia e con riguardo alle missioni internazionali di peacekeeping ha manifestato contrarietà all'adozione di programmi d'arma di offesa come i velivoli caccia F-35 e le navi della classe Fremm. L'ammiraglio Binelli Mantelli ha riferito che i poligoni della Sardegna sono strategici e indispensabili per le Forze armate perché consentono l'addestramento a costi contenuti. In particolare il poligono di Capo Teulada è l'unico poligono anfibio nel Mediterraneo. In quello di Capo Frasca si fanno esercitazioni aeree e non è, quindi, inquinato. Nel poligono di Salto di Quirra le esercitazioni terrestri sono al momento ferme proprio per permettere di valutare il livello di inquinamento. Le decisioni sulla loro chiusura sono comunque politiche e spettano al Governo. Quanto all'F-35, se è di scarsa utilità in missioni di peacekeeping, diventa centrale per missioni come la Libia. Inoltre le Forze armate devono poter essere in grado di operare insieme agli alleati. Tali sistemi d'arma vanno contenuti nelle quantità, perché costosi, ma servono per mantenere la capacità.
  L'onorevole Domenico Rossi (SCpI) ha chiesto una precisazione sul diretto collegamento tra l'annullamento del risk management nell'addestramento e il decreto di proroga delle missioni internazionali. Ha sottolineato, quindi, l'importanza della motivazione del personale, esprimendo la vicinanza anche a nome di tutta la Commissione Pag. 94agli uomini e donne impegnati all'estero anche su temi come la riforma pensioni, il blocco stipendiale o la gestione degli alloggi di servizio. L'ammiraglio Binelli Mantelli ha ribadito come il 9 per cento del bilancio della Difesa sia assicurato all'esercizio, di cui ben il 70 per cento destinato a spese non rimodulabili, ossia obbligatorie (affitti, luce, vestiario, viveri, eccetera). Quindi, solo il 2-3 per cento viene destinato all'addestramento. Se con tali fondi si dovessero sostenere le missioni si potrebbe a malapena svolgere quella per il Libano. È necessario dunque avere un supporto all'operatività attingendo ai fondi per le missioni. Quanto alle questioni sul personale, rileva che è stata fatta una lunga consultazione con il COCER per migliorare i decreti attuativi della legge n. 244 del 2012 ed attenuare il peso sul personale, evidenziando che il maggior peso deriva dal blocco stipendiale che di fatto non sta permettendo al personale in servizio di pagare i contributi che serviranno allorquando maturerà i requisiti per il collocamento in quiescenza e pertanto, chi andrà in pensione in futuro vi andrà percependo meno di chi è già attualmente in pensione. Si tratta di un problema di una certa rilevanza che dovrà essere affrontato.
  L'on. Marco Marcolin (LNA) ha manifestato preoccupazione per l'evolvere dello scenario libico e siriano e ha chiesto un approfondimento sugli investimenti nei sistemi d'arma utili a garantire la sicurezza dei militari. L'ammiraglio Binelli Mantelli ha risposto che la sicurezza nasce da un insieme di fattori, primo fra tutti l’intelligence surveillance reconosciment. L'Italia sta spingendo perché in ambito UE e NATO vi sia sempre maggiore integrazione dei servizi di intelligence tra i vari Paesi. Certamente la presenza di militari e di cittadini italiani in Libano è una preoccupazione delle Forze armate. In Siria occorre muoversi per arrivare ad un tavolo di trattative gestito dall'ONU e nel frattempo mantenere basso il livello del conflitto.
  Infine, Salvatore Cicu (PdL) ha espresso a nome di tutta la delegazione un ringraziamento a tutti i militari che operano nei teatri delle missioni all'estero perché oltre ad occuparsi di pace e di sicurezza contribuiscono ad esportare con il loro operato un modello di comportamento culturale che si traduce nel concetto di democrazia. Sempre di più occorrerebbe un'interoperabilità tra questi modelli e non solo a livello di sistemi d'arma. Ha sottolineato che l'Italia è presente in Kosovo da vent'anni perché stentano a decollare certi modelli democratici. In Afghanistan il ritiro è condizionato dall'assenza di una situazione davvero stabilizzata anche dal punto di vista culturale. Ha evidenziato, inoltre, che i militari dovrebbero avere maggiore spazio anche nel campo della cooperazione civile. Ha infine chiesto un chiarimento sul sistema delle servitù militari, in termini di razionalizzazione e di riequilibrio territoriale cui l'ammiraglio Binelli Mantelli ha dato riscontro ribadendo la necessità che le Forze armate si possano addestrare utilizzando tali aree finché il Governo non possa trovare altre soluzioni.