CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 ottobre 2013
100.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 104/2013 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (C. 1574 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574);
   apprezzato che il provvedimento miri a fornire importanti risposte a problematiche di varia natura, attraverso misure che intervengono sul complesso del sistema di istruzione, formazione e ricerca, a testimonianza della volontà, a più riprese dichiarata dal Governo, di adottare specifici provvedimenti in questi settori con investimenti volti ad un rilancio del settore;
   analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 24;
   rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere molto ampio e articolato, che tuttavia sembrano rispondere all'obiettivo di porre rimedio a una situazione di grave precarietà in cui versano migliaia di lavoratori dei settori della scuola, dell'università e della ricerca, che da anni svolgono nel settore pubblico funzioni delicate, talvolta in ambiti di assoluta rilevanza strategica;
   preso atto, in particolare, che l'articolo 15 prevede (in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola) la definizione, con decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA;
   osservato che lo stesso articolo 15 stabilisce che – fermo restando, per riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale), quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto – lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 15, comma 1, relativo al piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, si segnala che, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, nell'ultimo periodo occorre citare anche il comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che disciplina la procedura di autorizzazione, e non soltanto il comma 3-bis, che ne prevede esclusivamente l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche;Pag. 213
   2) con riferimento all'articolo 15, commi da 4 a 9, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare con attenzione se la soluzione individuata sia in grado di offrire adeguate tutele al personale in questione e risponda effettivamente alle finalità di cui alla risoluzione n. 8-0009, approvata l'8 agosto scorso dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, che ha impegnato il Governo a individuare una soluzione per i docenti inidonei per motivi di salute e per i docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555, diversa da quella recata dall'articolo 14, commi 13-15, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   3) all'articolo 16, comma 2, che rinvia ad un decreto del MIUR la definizione delle modalità di organizzazione e gestione (anche attraverso convenzioni con università statali e non statali) delle attività formative rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo, occorre valutare il coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con quelle previste a livello contrattuale e, in particolare, con quelle di cui al vigente contratto collettivo nazionale integrativo per la formazione del personale docente, educativo, tecnico-pratico e ATA per l'anno scolastico 2013/2014, siglato il 24 luglio 2013, relativo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato;
   4) con riferimento alle misure introdotte dagli articoli 23 e 24, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di salvaguardare anche la delicata posizione di quei ricercatori dalle elevate competenze e qualifiche professionali, che rischiano di essere perdute nel caso in cui si propendesse per una soluzione diversa dalla loro stabilizzazione, a tal fine affrontando un problema che ha assunto dimensioni significative e valorizzando lavoratori competenti e capaci, il cui contributo merita di ottenere un adeguato riconoscimento da parte dello Stato;
   5) con riguardo, in linea più generale, alla realizzazione degli obiettivi del provvedimento di sostegno al diritto allo studio (articolo 2), al potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali (articolo 5) e alle azioni per la prevenzione della dispersione scolastica (articolo 7), si segnala la necessità di una specifica attenzione al tema degli «studenti lavoratori», atteso che il diritto a ricevere dal sistema di istruzione pubblico opportunità formative e di conseguimento dei titoli di studio da parte delle persone che lavorano deve essere parte integrante delle politiche di diritto allo studio, costituisce uno strumento utile al recupero della dispersione scolastica e costituisce fattore sia di sostegno alla occupabilità sia di crescita professionale di lavoratori e lavoratrici; in tal senso, poiché i corsi serali oggi attivati perseguono tale obiettivo non con la sufficiente garanzia di continuità, è necessario dare corretta e piena attuazione alle norme sui «Centri per l'educazione degli adulti», compresi i corsi serali.