CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 ottobre 2013
100.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole, con le seguenti parole:, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole pubbliche.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 476,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 600,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) aggiungere in fine la seguente lettera:
  «g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
1. 13. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 30 milioni dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27, aggiungere la seguente:
   a-bis). Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, 6 Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
1. 9. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

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  Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata la spesa aggiungere le seguenti: di euro 5 milioni per l'anno 2013 e.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
1. 7. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le seguenti: dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, 6 Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
1. 8. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle scuole secondarie di primo e secondo grado con le seguenti: dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.
1. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, dopo le parole: delle scuole secondarie di primo e secondo grado aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione.
1. 5. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, dopo le parole: studenti delle scuole secondarie aggiungere la seguente: pubbliche.
*1. 10. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo le parole: per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole, aggiungere la seguente parola: pubbliche.
*1. 14. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi quelli che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato, anche nell'ambito dei poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012.
1. 6. Santerini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 3. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 12. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

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  Al comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ristorazione o.
1. 4. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro 60 giorni dalla entrata in vigore con le seguenti: entro 20 giorni dalla emanazione della legge di conversione.
1. 11. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.
1. 2. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

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ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008;
   a-ter) A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie;
   a-quater) Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, 6 Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. 14. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1 sostituire le parole: nella misura di 100 milioni di euro l'anno con le seguenti: nella misura di 400 milioni di euro annui.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 626,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 750,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 771,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 773,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 775 545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «g) quanto a 300 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2. 12. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27 dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui Pag. 46all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie;
   a-ter) A decorrere dall'anno 2014 le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.
2. 13. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 137,2 milioni.

  Conseguentemente:
   nell'articolo 25, comma 3, lettera a), sostituire i valori 2,70, 78,81 e 920,31 rispettivamente con i seguenti: 2,71, 79,24 e 925,46;
   nell'articolo 25, comma 3, lettera b), sostituire i valori 2,99, 87,28 e 1019,21 rispettivamente con i seguenti: 3,11, 90,86 e 1061,16.
2. 5. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo Integrativo statale di cui al comma 1 è incrementato per l'anno 2013 nella misura di 300 milioni; di euro. Al netto delle risorse non ancora impegnate, il Fondo integrativo è altresì aumentato della dotazione disponibile relativa al Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013», con le seguenti: «pari a 313 milioni di euro per l'anno 2013»;
   2) aggiungere in fine la seguente lettera:
   «g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C -bis dei decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale della ricerca e dell'ambiente».
2. 11. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2 aggiungere dopo le parole: erogate alle Regioni le seguenti: con risorse proprie delle Regioni e con gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge del 28 dicembre 1995 n. 549.
2. 10. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, aggiungere dopo la parola: regioni le seguenti: e con quelli indicati alla lettera b) e c) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012.
2. 1. Carocci, Rocchi.

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  Al comma 2 dopo le parole: nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, aggiungere le seguenti: i finanziamenti stanziati dalle Regioni con fondi propri e gli importi relativi al tasse regionali per il diritto allo studio, disciplinata all'articolo 3, commi 21, 21, 22, 23 della legge del 28 dicembre 1995 n. 549.
2. 7. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, dopo le parole: nei limiti degli importi previsti per ciascun anno aggiungere le seguenti: dal gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle Regioni.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
2. 15. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 2014 secondo modalità da definire con un successivo decreto, invierà a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché gli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.
  2-ter. L'invio dell'opuscolo informativo di cui al comma 5 avverrà nel mese di marzo.
2. 16. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.
2. 20. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La lettera b) dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, 68 è abrogato.
2. 21. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sono soppressi.
2. 22. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 5 dell'articolo 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è abrogato.
2. 23. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

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  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 6 dell'articolo 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è abrogato.
2. 24. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è abrogato.
2. 27. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo le parole «didattici indispensabili per lo studio.» Sono soppresse le parole «non è».
2. 28. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo le parole «spesa per l'affitto in stanza» sopprimere la parola «doppia».
2. 29. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo le parole «dalle università» aggiungere «e che, in ogni caso, non potrà essere superiore a euro 100,00».
2. 30. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 9 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è abrogato.
2. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole «non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio» sono sostituite dalle parole «sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio.»
2. 6. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al comma 9 dell’ articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, aggiungere infine le seguenti parole: «essendo esonerati dal pagamento qualora conservino i predetti requisiti di eleggibilità».

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  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 476 256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621 545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625 545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2. 8. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo la lettera c) aggiungere d) l'esclusione dalla possibilità di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 per gli studenti beneficiari di borsa di studio ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente decreto.
2. 31. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel comma 1-quinquies dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole: «il cui ISEE familiare non sia superiore a euro 40.000».
2. 4. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I fondi di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
2. 33. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo le parole «delle regioni» inserire «oltre al gettito di cui alla lettera b
2. 32. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

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  Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:
  2-bis. L'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 è così sostituito: «Al fine di riequilibrare le voci di copertura del fabbisogno finanziario per garantire gli strumenti e ì servizi del pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto legislativo e al fine di rafforzare il principio di progressività nella contribuzione degli studenti e delle loro famiglie al diritto allo studio, l'articolo 3, comma 21 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante la disciplina dell'importo della tassa per il diritto allo studio, è sostituito dal seguente:
  «21. A decorrere dal 2014, le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in fasce progressive basate sull'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'accesso ai LEP del diritto allo studio sono esonerati dal pagamento della tassa. La tassa per il diritto allo studio si applica a partire dalla condizione economica equivalente immediatamente superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. La fascia minima non potrà essere superiore ad una cifra pari a 80 euro e la misura massima è pari a 140 euro e si applica per i livelli di indicatore di situazione economica equivalente superiori a 100.000 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia la stessa è dovuta nella misura di 100 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato».

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016» a 473'545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 476 256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621 545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) aggiungere in fine la seguente lettera:
   «g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 a 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, alla legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2. 9. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
* 2. 2. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Pag. 51

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I commi 5 e 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 sono abrogati.
* 2. 17. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 6 dell'articolo 20 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è abrogato.
2. 26. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 59 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. La spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7 milioni di euro per (anno 2015, già autorizzata per l'erogazione delle borse di mobilità, è ridestinata alle finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  2-ter. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi da 3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a euro 7 milioni per l'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 18. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «o non statali» sono soppresse.
2. 19. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributi universitari).

  1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  2. Agli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, s'intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  3. Il limite della contribuzione studentesca, previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, s'intende riferito all'importo del finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato.Pag. 52
  4. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, secondo le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo:
   a) ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato, a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, commi 1, lettera a), e 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   b) alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite di cui al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, non è erogato il finanziamento ordinario relativo all'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza; la disposizione della presente lettera non si applica alle università che, nella riunione del consiglio di amministrazione immediatamente successiva a quella di approvazione del conto consuntivo che certificata il rapporto percentuale di cui alla lettera a), predispongono un piano per la restituzione agli studenti della quota di contribuzione risultata eccedente, con spese a carico dell'università medesima;
   c) sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000.

  3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni del presente articolo.
2. 02. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti,Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributi universitari).

  1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  2. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati originariamente prodotti al proprio interno a qualsiasi titolo o attraverso convenzioni o contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale, di cui all'articolo 5 comma 2 del servizio esternalizzato.
  3. All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: «f) spese sostenute per servizi esternati originariamente prodotti al proprio interno».
2. 03. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributi universitari).

  1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati. Pag. 53
  2. Nelle università che provvedono alla cessazione dei servizi esternalizzati a qualsiasi ruolo o attraverso convenzioni o attraverso contratti con le Fondazioni universitarie, a partire dall'anno 2013 fino all'anno 2016, il calcolo delle spese complessive di personale di cui all'articolo 5 comma 2 del dlgs n. 49 del 2012, si ottiene sottraendo l'importo totale del risparmio ottenuto dalla cessazione del servizio esternalizzato.
2. 05. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Contributi universitari).

  1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies dell'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
2. 06. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Norme in materia di regolamentazione delle scuole paritarie).

  1. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le classi devono essere costituite da almeno 10 alunni. Eccezioni possono essere autorizzate in caso di difficoltà geografiche dall'Ufficio Scolastico Regionale».
  2. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente comma: «I candidati agli esami di idoneità possono sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie,nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, dall'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di ulteriori candidati superiore al quaranta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato.»
2. 01. Zampa.

Pag. 54

ART. 3.

  Alla rubrica, sostituire le parole: Borse di studio con la seguente: Premi e al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le parole: borse di studio con la seguente: premi; e al secondo periodo, sostituire le parole: delle singole borse di studio con le seguenti: dei singoli premi;

  Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: le borse di studio sono attribuite con le seguenti: i premi sono attribuiti e sostituire le parole: delle borse con le seguenti: dei premi.
3. 4. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

  Alla rubrica sostituire le parole: Borse di studio con la seguente: Premi e al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: borse di studio con la seguente: premi, al secondo periodo, sostituire le parole: delle singole borse di studio con le seguenti: dei singoli premi;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le borse di studio sono attribuite con le seguenti: i premi sono attribuiti; e sostituire le parole: delle borse con le seguenti: dei premi.
3. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1: sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: a partire dall'anno accademico 2013/2014; sopprimere le parole: , nell'anno accademico 2013-2014,»; e sostituire le parole: Il bando stabilisce, con le seguenti: I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a Piani Nazionali di Ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam,.

  e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le borse di studio di cui al comma 1 sono annualmente finanziate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse stanziate per interventi in favore del diritto allo studio, mai in misura inferiore a quanto stabilito nel presente articolo.
  1-ter. Al fine di agevolare gli sbocchi professionali dei soggetti individuati quali destinatari delle borse di studio di cui al comma 1, il Ministro con proprio provvedimento definisce i Piani Nazionali di Ricerca espressamente indirizzati allo sviluppo del settore AFAM cui indirizzare parte delle borse di studio erogate.
  La contrattazione decentrata nazionale individua specifiche modalità di incentivazione per il personale delle Istituzioni impegnato nei Piani Nazionali di Ricerca destinando allo sviluppo di tali piani non meno del 10% dei fondi a disposizione per la contrattazione decentrata di istituto.

  Conseguentemente: al comma 3 sopprimere le seguenti parole: entro il 30 novembre 2013 e al comma 4 sopprimere le parole: per l'anno 2014;
  al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 456,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 477,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 479,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 481,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;Pag. 55
   2) aggiungere in fine la seguente lettera:
   «g) quanto a 6 milione di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2015, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»
3. 10. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: a partire dall'anno accademico 2013/2014 e sopprimere le parole: , nell'anno accademico 2013-2014,

  Conseguentemente: al comma 4 sopprimere le parole: per l'anno 2014.
  al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 456,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 477,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 479,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 481,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) aggiungere in fine la seguente lettera:
   «g) quanto a 6 milione di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2015, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»
3. 12. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il bando stabilisce, con le seguenti: I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a Piani Nazionali di Ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam,».
3. 11. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: comma 1.
3. 13. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera b), in fine, aggiungere le parole: o certificazione in caso di residenza fiscale.
3. 5. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: esaurimento delle risorse e inserire la seguente: non.
3. 6. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 56

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
3. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2013 con le seguenti: 31 marzo 2014.
3. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 4, dopo le parole: la spesa inserire le seguenti: di euro 2 milioni per l'anno 2013 e.

  Conseguentemente: dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
3. 8. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  «4-bis. All'articolo 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, abrogare le parole: «conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge». Al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le predette istituzioni, entro l'anno accademico 2016/2017, termineranno definitivamente i corsi relativi al previgente ordinamento consentendo agli studenti il passaggio ai nuovi ordinamenti, secondo le modalità contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212».
3. 9. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.
  2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   «3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per il 2013 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.
  4. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg.».
3. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 57

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: scolastiche statali e paritarie con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e di formazione.
4. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, comma 1 , lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14/12/1995, quali preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare l'incarico se non per documentata incompatibilità.
4. 23. Santerini.

  Al comma 2, dopo le parole: nei locali chiusi aggiungere le seguenti: e nelle aree all'aperto di pertinenza.
4. 7. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dell'Istituzione scolastica, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate alla prevenzione del tabagismo.
4. 19. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 4, sostituire le parole: da organi statali con le seguenti: secondo le procedure che verranno emanate dal Ministero competente.
4. 6. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 4, sostituire le parole da: all'entrata del bilancio dello Stato fino a: nonché con le seguenti: nelle casse della scuola sanzionatrice.
4. 8. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 4, sostituire le parole da: Ministero della salute, fino alla fine del comma, con le seguenti parole: Ministero dell'istruzione, università e ricerca ai fini dell'acquisto di dotazioni per la didattica nelle istituzioni scolastiche presso le quali è avvenuta la violazione.
4. 2. Buonanno.

  Al comma 4, dopo le parole: attività informative aggiungere le seguenti: ed educative.
4. 21. Iori, Lenzi, Biondelli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Capone, D'Incecco.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e dipendenze da stupefacenti e alcol.
4. 9. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'attività motoria nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Pag. 58legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'attività motoria che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.

  4-ter. L'attività motoria di cui al precedente comma è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie LM67 e LM68.
4. 24. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 11, comma 22, della legge del 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il comma 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prodotti contenenti nicotina, diversi dai tabacchi lavorati, sono assoggettati ad una imposta di consumo, stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e commisurata alla quantità di nicotina presente nel prodotto, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono l'utilizzo».
4. 4. Capozzolo, Lavagno.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale 66/01 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, nonché di avviare un processo di trasformazione contrattuale per una stabilizzazione dei lavoratori interessati e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita, i lavoratori di cui al decreto ministeriale 66/01 attualmente in servizio, ininterrottamente dal 2001 ad oggi parteciperanno di diritto alle procedure concorsuali previste dal T.U. 297/94 ai fini di una prossima e graduale immissione in ruolo, nell'ambito delle qualifiche corrispondenti alle attuali mansioni e/o delle qualifiche attinenti il proprio titolo di studio in atto posseduto. Per gli stessi lavoratori, dopo l'accesso alla procedura concorsuale e l'inserimento nelle graduatorie permanenti di riferimento, saranno attivate: procedure di mobilità a domanda presso altre amministrazioni dello Stato, presenti nel territorio di riferimento, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzione fra il Ministero della P.I. e le Amministrazioni interessate, finalizzate alla assunzione di detto personale a tempo indeterminato per qualifiche corrispondenti e/o inferiori a quella dell'Amministrazione di provenienza.
  I lavoratori di cui al decreto ministeriale 66/01 che non troveranno immediata collocazione e/o in attesa di collocazione in ruolo nell'amministrazione scolastica e/o altre amministrazioni dello Stato, saranno prorogati nella forma contrattuale prevista dal decreto ministeriale 66/01 fino al completamento delle immissioni in ruolo.
4. 22. Zappulla, Iacono.

  Al comma 5, dopo le parole: Il Ministero, aggiungere le seguenti: dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero.
4. 18. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 5, dopo le parole: il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli inserire le seguenti: locali, stagionali e biologici.
4. 11. Luigi Gallo, Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

Pag. 59

  Al comma 5, sostituire le parole: elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate con le seguenti: elabora appositi programmi concernenti l'ecologia e l'educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate entro le fasce disciplinari e di concorso già esistenti.
4. 10. Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: programmi di educazione alimentare inserire le seguenti: in collaborazione con la Rete nazionale di collegamento dei G.A.S (Gruppi di Acquisto Solidali).
4. 12. Luigi Gallo, Battelli, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, dopo le parole: già avviate aggiungere le seguenti: Il Ministero della Salute, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai DCA (disturbi del comportamento alimentare), elabora inoltre programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.

  Al medesimo comma, dopo le parole: della ricerca aggiungere le seguenti: e del Ministro della Salute.
4. 20. Iori, Biondelli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Capone, D'Incecco.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. Sostituire l'articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, con i seguenti:
  «23. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
   a) la dicitura “presenza di nicotina”;
   b) avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

  23-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
  23-ter. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
   a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
   b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
   c) rappresenti minori intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

  23-quater. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
  23-quinquies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
  23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
   a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
   b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

  23-septies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies è punita con la sanzione amministrativa consistente Pag. 60nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
  23-octies. La sanzione di cui al comma precedente si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche».

  5-ter. Sostituire l'articolo 11, comma 23 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013, e convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, con il seguente:
  «23. Conformemente al punto 5.1.3 della Comunicazione della Commissione Europea, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione è vietato l'utilizzo della sigaretta elettronica nei locali chiusi, ad eccezione:
   a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
   b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;
   c) nei locali dei rivenditori autorizzati alla commercializzazione e alla vendita di prodotti e dispositivi
relativi al fumo elettronico».
4. 25. Il Relatore.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è vietata la somministrazione, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
  5-ter. Gli istituti scolastici sono tenuti ad accogliere la richiesta di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
4. 13. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Gli istituti scolastici sono tenuti ad accogliere la richiesta di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
4. 14. Brescia, Battelli, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dalla della legge del 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il comma 10, e’ modificato come segue: «Le parole da: «Ai prodotti» fino a «dei non fumatori», sono abrogate.
4. 5. Capozzolo, Lavagno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole medie inferiori e superiori e altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti sono tenuti a prevedere una adeguata quota di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta, nonché una riserva di punteggio Pag. 61per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato «dieta mediterranea», consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse, prodotti caseari e zuccheri semplici.
4. 1. Mongiello, Realacci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di dare piena e completa attuazione alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, e garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, il Ministero provvede alla bonifica e alla messa in sicurezza dei plessi scolastici non adeguati.

  Conseguentemente dopo il comma 2 dell'articolo 27 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis, si provvede nel limite delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche apportate all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014:
   a) al comma 1 , le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 27 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 27 per cento».
4. 17. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto legge n. 112/2008 è sostituito dal seguente:
  «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2017/2018».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

  1. All'onere derivante dal comma 5-bis dell'articolo 4 pari a 338.500.000 euro per l'anno 2014, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2016 e pari a 2.130.000.000 euro per l'anno 2017, si provvede con le maggiore entrate dei commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. 338.500.00 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3. A partire dal 1o gennaio 2015, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2015, l'acconto medesimo è Pag. 62determinato in base alla norma di cui al presente comma.
4. 15. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis, Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nelle scuole, in conformità all'articolo 5 del decreto ministeriale 26/08/1992, recante norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, e al decreto ministeriale 18/12/1975, recante norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, è abrogato il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.
4. 16. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Corsi di primo soccorso nelle Scuole primarie, secondarie di primo grado).

  1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di garantire a tutti i cittadini una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso e nel rispetto dell'autonomia scolastica, è fatto obbligo agli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, nell'ambito della propria attività didattica, di organizzare corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.
  2. I corsi di primo soccorso di cui al comma 1, sono suddivisi per argomenti, prevedono una parte teorica, eventualmente integrata da una parte pratica e sono effettuati con l'ausilio di materiale didattico su supporto informatico (DVD), allo scopo di fornire agli studenti un'istruzione omogenea. Le attività didattiche di primo soccorso possono essere proposte attraverso giochi, proiezione di diapositive e simulazioni di emergenze con approccio alle tecniche rianimatorie.
  3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, gli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado devono dotarsi di un laboratorio multimediale attrezzato con manichini, in numero non inferiore ad uno ogni due allievi partecipanti alla seduta di addestramento, ed attrezzato, altresì, per la proiezione di filmati di assistenza alle manovre rianimatorie allo scopo di guidare gli alunni.
  4. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui al comma 1, sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di curriculum idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui al comma 1. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro della salute, sono rappresentanti del servizio di emergenza territoriale 118, delle Forze dell'ordine, della polizia locale e della protezione civile.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente legge, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede, per l'anno 2014, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle Pag. 63risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 01. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

Pag. 64

ART. 5.

  Premettere al comma 1 il seguente:
  «0.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89, al fine della loro innovazione permanente, del loro aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e del loro confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro 12 mesi dal loro avvio e i relativi risultati intervengono nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai predetti decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89».
5. 8. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

  Al comma 1, sostituire le parole: Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, con le seguenti: Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, e fermo restando quanto già previsto in ordine al monitoraggio dei percorsi dei suddetti istituti,.
5. 6. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, sostituire le parole: negli istituti tecnici e professionali con le seguenti: negli istituti secondari superiori; dopo le parole: relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali inserire le seguenti: e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativo al riordino dei licei,; dopo le parole: sono integrati inserire le seguenti: come segue:; dopo le parole: in una delle due classi del primo biennio inserire le seguenti: degli istituti tecnici e professionali; dopo le parole: laddove non sia già previsto l'insegnamento della geografia inserire le seguenti:; nelle due classi del primo biennio dei licei l'insegnamento della geografia viene reintrodotto in maniera autonoma e cioè scorporato da quello della storia e a tale disciplina vengono assegnate due ore settimanali, nella prima classe del primo biennio e due ore settimanali nella seconda classe, mentre le ore di storia rimangono 3.

  Conseguentemente: dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1) Ai fini dell'articolo 5 comma 1, a decorrere dall'anno 20114 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2- quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto Pag. 65legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  2) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
5. 16. Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Vacca, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: dai decreti con le seguenti: dai regolamenti di cui ai decreti e le parole: 3,3 milioni di euro con le seguenti: 3,3 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: nell'articolo 119 del aggiungere le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al e sostituire le parole: Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 28. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento «educazione sentimentale» finalizzato alla crescita educativa, culturale e emotiva dei giovani e delle giovani in materia di parità e solidarietà tra uomini e donne. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali di donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una differenzazione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per donne e uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
  1-ter. Le attività e i contenuti relativi a educazione sentimentale di cui al comma 1-bis l'intero corpo docente. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'educazione sentimentale di cui al comma 1-bis. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
  1-quater. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria al fine di garantire l'insegnamento educazione sentimentale di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento di educazione sentimentale. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni Pag. 66scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1-bis.
  1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità e, per quanto di competenza, di concerto con le Regioni e le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento educazione sentimentale di cui al comma 1-bis. Il decreto è adottato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le linee guida forniscono indicazioni per includere o integrare nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
  1-septies. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel Codice di Autoregolamentazione Polite (Pari Opportunità nei Libri di Testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
  1-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies, valutato in 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
5. 11. Costantino, Di Salvo, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti, Nicchi, Ricciatti, Melilla, Piazzoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi sul genere di appartenenza, capaci di motivare o giustificare la violenza e la discriminazione di un genere sull'altro, e il cambiamento dei modelli sociali con la conseguente affermazione della scuola secondaria di primo e secondo grado come spazio d'inclusione, d'apprendimento e di crescita educativa, a partire dall'anno scolastico 2014/15 è introdotto l'insegnamento di un'ora alla settimana di «educazione sentimentale e sessuale». L'orario scolastico annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente integrato. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il dipartimento Pari opportunità e di concerto con le Regioni e le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento «educazione sentimentale e sessuale».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1) Ai fini dell'articolo 5 comma 1, a decorrere dall'anno 20114 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, Pag. 672-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  2) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
5. 25. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I quadri orari dei licei previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 Marzo 2010 sono modificati, in riferimento all'insegnamento della disciplina lingua e cultura latina, come segue:
   Liceo linguistico: nella prima e nella seconda classe del primo biennio si prevedono quattro ore settimanali; nella prima classe del secondo biennio tre ore settimanali; nella seconda classe del secondo biennio due ore settimanali; nel quinto anno tre ore settimanali;
   Liceo scientifico: nella prima classe del primo biennio si prevedono quattro ore settimanali; nella seconda classe del primo biennio cinque ore settimanali; nella prima e nella seconda classe del secondo biennio quattro ore settimanali; nel quinto anno tre ore settimanali».

  Conseguentemente: dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'onere derivante dal comma 1-bis dell'articolo 5 pari a 120 milioni di euro annui si provvede mediante la riduzione di spesa di cui ai commi 2 e 3.
  2. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
  3. Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 17. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 68

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il percorso di studio previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64 comma 4 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è integrato, in tutte le classi della scuola primaria, da un'ora di insegnamento di «teoria, pratica e storia della musica». Gli insegnanti di cui al primo periodo del presente comma sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1) Ai fini dell'articolo 5 comma 1, a decorrere dall'anno 20114 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  2) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
5. 18. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis). Al fine di potenziare l'offerta formativa è reintrodotta nella scuola primaria il modello della compresenza. Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009 sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 4» fino a: «compresenze» con le seguenti: «secondo l'assetto del modulo e delle compresenze».
5. 19. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis). Al fine di subordinare l'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009 le parole: «nei limiti delle risorse dell'organico assegnato» sono soppresse. Pag. 69Per l'anno scolastico 2014-2015, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 700 milioni, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 27 del presente decreto. Per la copertura degli oneri per gli anni successivi, si demanda alla legge di stabilità l'individuazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

  Conseguentemente, allarticolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT)ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore a decorrere dall'anno finanziario 2014 al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2013. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».
  2-ter. Dopo il comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente: «Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
  2-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 non si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
5. 20. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Battelli, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Chimienti.

  Al comma 2, sostituire le parole: studenti delle scuole con le seguenti: studenti dei percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione e sostituire conseguentemente le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.
5. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale inserire le seguenti: nei parchi nazionali, nei parchi pubblici, nelle biblioteche; e al quinto periodo, in fine, dopo le parole: di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, inserire le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. 21. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, sostituire le parole: nelle fondazioni culturali con le seguenti: nelle istituzioni culturali e scientifiche.
5. 7. Pes, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, dopo le parole: Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche Pag. 70 aggiungere: gli enti del privato sociale accreditati.

  Conseguentemente, dopo le parole: I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: o dagli enti del privato sociale accreditati,.
5. 5. Bossa.

  Al comma 2, dopo le parole: Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti, aggiungere le seguenti:, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
5. 14. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
5. 23. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo inserire le seguenti: registrati con licenza di creative commons.
5. 22. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo le parole: o di materiali illustrativi, aggiungere le seguenti: audio-video e multimediale.
5. 13. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, sostituire le parole: I progetti devono includere tutte le spese, con le seguenti: I progetti, devono essere realizzati entro il 2014 e devono includere tutte le spese.
5. 24. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Brescia, Battelli.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia progetti, nei limiti delle risorse derivanti dal comma 4-bis, volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano strumenti o materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di altra professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli insegnanti e degli studenti, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto.
  4-bis. A decorrere dal primo gennaio 2014, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».
5. 12. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 4, dopo le parole: di alta professionalità aggiungere le seguenti: Sono Pag. 71altresì da includere laboratori con metodi innovativi e multimediali anche nell'ambito linguistico e letterario, al fine di combattere il nuovo analfabetismo in aumento tra i giovani.
5. 9. Iori, Biondelli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Capone, D'Incecco.

  Al termine del comma 4, inserire il seguente periodo: La Conferenza Stato-Regioni è impegnata entro tre mesi dal presente decreto ad istituire, senza ulteriori oneri per lo Stato, un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'acquisto, rinnovamento e manutenzione dei macchinari dei laboratori degli Istituti tecnici e professionali.
5. 15. Santerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44.
5. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad adottare con decreto ai sensi dell'articolo 19, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la delineazione dello status giuridico degli studenti impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, per come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto altresì ridefinisce le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le disposizioni legislative con esso incompatibili, la cui individuazione analitica dovrà essere in esso contenuta.
5. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Pag. 72

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:
  «6-bis. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione possono realizzare i percorsi per l'acquisizione delle diverse competenze anche mediante formazione in assetto lavorativo coerentemente alle disposizioni del D.I. 44/2001. In particolare, tali attività dovranno essere previste dal Piano dell'Offerta Formativa, annotate contabilmente in modo separato e gli eventuali utili dovranno essere destinati al miglioramento delle strutture o delle attività educative. Le istituzioni educative organizzano le attività con gestione di commesse saltuarie, o mediante la finalizzazione anche abituale e organizzata delle attività formative alla produzione di beni e servizi, o infine dotandosi di un'azienda strumentale all'interno della quale svolgere l'attività didattica».
5. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono inserite le seguenti «anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese».
5. 26. Toninelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero e appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana si trasforma l'ora di religione in ora di Storia delle religioni.
5. 27. Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione Pag. 73di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.
5. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Pannarale, Duranti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'insegnamento dell'educazione motoria è svolto all'interno dei curricula obbligatori della scuola primaria. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono istituiti i relativi ruoli del personale docente, ai quali possono accedere tramite concorso per titoli ed esami i laureati in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22 e i diplomati presso gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF). Nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono determinate le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria all'interno del piano dell'offerta formativa che deve comunque prevedere almeno due ore settimanali. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in attesa della definizione dei ruoli del personale docente, con il medesimo decreto sono definite le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, in collaborazione con i docenti curriculari.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante la soppressione delle agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. 02. Vezzali, Santerini, Capua, Molea.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di istruzione tecnica e professionale e istruzione e formazione professionale).

  1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2017/2018.
  2. Sino all'anno scolastico 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano ad attivare percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio.
  3. Il regime di sussidiarietà complementare è progressivamente disattivato, nelle singole Regioni, a seguito di specifici accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La sottoscrizione degli accordi è subordinata all'effettiva erogazione di percorsi triennali di IeFP sulla base delle richieste dell'utenza.
  4. Al fine di assicurare livelli essenziali comuni nella valutazione degli esami finalizzati al conseguimento dei titoli rilasciati al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, all'articolo 20 comma 1 del suddetto decreto è aggiunta la seguente lettera g): «che gli esami di cui alla lettera c) siano condotti rispettando criteri comuni stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  5. I decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88 e i relativi provvedimenti attuativi sono periodicamente aggiornati al fine di consentire agli Pag. 74Istituti Tecnici e Professionali l'utilizzo di maggiori spazi di autonomia ovvero di flessibilità, di diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. 01. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Pag. 75

ART. 6.

  Nella rubrica sostituire la parola: Riduzione con la seguente: Contenimento.
*6. 5. Centemero.

  Nella rubrica sostituire la parole: Riduzione con la seguente: Contenimento.
*6. 33. Il Relatore.

  Nella rubrica, dopo le parole: libri scolastici inserire le seguenti: e materiali didattici integrativi.
6. 14. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1:
   alla lettera
a), sostituire le parole: all'articolo 151 del con le seguenti: all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al;
   alla lettera b):
   all'alinea, sostituire la parola: al con le seguenti: all'articolo 15 del;
   ai numeri 1), 2) e 3), sostituire le parole: all'articolo 15, con la seguente: al.
6. 41. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all'articolo 188 e dopo le parole: possono essere; inserire le seguenti: tali disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
*6. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: all'articolo 151 aggiungere le seguenti: ed all'articolo 188»; conseguentemente dopo le parole: possono essere aggiungere: tali disposizioni si intendono valide anche per le istituzioni scolastiche di cui al titolo V e titolo VI del suddetto decreto.
*6. 27. Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'articolo 151 inserire le seguenti: e all'articolo 188.
6. 16. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
*6. 6. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99 n. 275.
*6. 28. Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo le parole: possono essere le seguenti: fermo restando comunque quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 99 n. 275.
*6. 34. Il Relatore.

Pag. 76

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: purché venga garantito il carattere di scientificità del lavoro.
6. 26. Pes.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. Il collegio dei docenti ha facoltà di concordare con lo studente l'utilizzo di testi o materiali didattici integrativi alternativi rispetto ai testi adottati dall'istituto, in deroga a quanto disposto dal comma 1.
6. 15. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente:
  01. All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» aggiungere le seguenti parole: «e la libertà di scelta dei docenti».
*6. 7. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» aggiungere le seguenti: «e la libertà di scelta dei docenti».
*6. 29. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, lettera b), premettere al numero 1) il seguente: 01. all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: fatta salva l'autonomia didattica aggiungere le seguenti: e la libertà di scelta dei docenti.
*6. 35. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), n. 1, dopo le parole: nell'eventuale adozione, aggiungere le seguenti: oppure nell'indicazione degli strumenti alternativi prescritti, in coerenza con il POF, con l'ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
**6. 8. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: nell'eventuale adozione aggiungere le seguenti: oppure nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il POF, con l'ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa.
**6. 36. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3.
*6. 11. Centemero.

  Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).
*6. 31. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, la lettera b) sopprimere il numero 3).
*6. 37. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:
   3) L'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai Pag. 77seguenti: Il dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformare la proposta medesima. In ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa predetti.
  Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare.
6. 17. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 3) con il seguente:
   3) Sono nulle e non producono effetti le delibere del collegio dei docenti che determinano il superamento dei predetti tetti di spesa.
6. 13. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3)-bis. All'articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente «2-bis. Sempre al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 anche al fine di consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, ogni dipartimento negli istituti scolastici elabora il materiale didattico digitale per una specifica disciplina che potrà essere assunta come libri di testo per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto verrà affidato ad un docente supervisore che crea uno staff di docenti in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica multimediale sarà registrata con licenza creative commons «Attribuzione-Non Commerciale-Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA)» e successivamente inviata entro la fine dell'anno scolastico al MIUR che individuerà un sistema per renderla disponibile a tutte le scuole pubbliche del territorio italiano anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR per l'azione “Editoria Digitale Scolastica”».
6. 18. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica tramite una nuova generazione di testi scolastici su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. 19. Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 78

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere in fine il seguente:
   3-bis) all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere in fine la seguente: «il prezzo di vendita degli addenda ai testi scolastici, contenenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa, e dei tetti di spesa per ciascun anno scolastico nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore».
6. 21. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere in fine la seguente:
   b-bis)
l'articolo 11, comma 2, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito con il seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
6. 20. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Ai numeri 18) e 35) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «libri» aggiungere: «anche utilizzati per la didattica» e sono inserite le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
6. 30. Malpezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni sono valide indistintamente per tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: istituzioni scolastiche statali con le seguenti: istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
6. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.
*6. 10. Centemero.

  Al comma 2, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contenere.
*6. 38. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: istituzioni scolastiche statali con le seguenti: istituzioni del sistema nazionale di istruzione.
6. 1. Centemero, Lainati, Palmieri, Petrenga, Longo.

Pag. 79

  Al comma 2, sostituire le parole: la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: la somma complessiva di euro 10 milioni nell'anno 2013 ed euro 15 milioni nell'anno 2014.
6. 2. Censore.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di libri di testo inserire le seguenti: per il trenta per cento della somma complessiva e dopo le parole: e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso inserire le seguenti: per il restarne 70 per cento.
6. 22. Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Al comma 2, dopo le parole: in comodato d'uso, inserire le seguenti: nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato.
*6. 9. Centemero.

  Al comma 2, dopo le parole: in comodato d'uso, inserire le seguenti: , nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato.
*6. 39. Il Relatore.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
  «È data inoltre facoltà ai singoli istituti scolastici di acquistare i libri usati di studenti che hanno frequentato la medesima scuola, e darli in comodato d'uso sempre a studenti regolarmente iscritti e frequentanti lo stesso istituto».
6. 23. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Battelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.
  Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.
*6. 12. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.
  Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.
*6. 40. Il Relatore.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I contenuti digitali integrativi devono essere adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili, e in particolare per le categorie DSA (Disturbi specifici di apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali).
6. 24. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Battelli, Chimienti.

Pag. 80

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al numero 18 della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «libri,» è aggiunta la seguente: «libri di testo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in formato elettronico,».
6. 25. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, a condizione che» fino a: «commerciabili separatamente» sono soppresse.
6. 32. Malpezzi.

Pag. 81

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ove possibile conseguentemente dopo le parole: scuola primaria aggiungere le seguenti: l'eguale accesso dei minori al servizio di ristorazione scolastica.
7. 14. Scuvera, Lenzi, Biondelli, Sbrollini, Amato, Capone, Carnevali, D'Incecco.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, ove possibile,.
7. 22. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
*7. 13. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
**7. 17. Buonanno.

  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: per le scuole di ogni ordine e grado.
**7. 30. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole:, con particolare riferimento alla scuola primaria, con le seguenti: per tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
7. 21. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento alla scuola primaria con le seguenti: con riferimento sia all'istruzione scolastica, sia all'istruzione e formazione professionale.
7. 10. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla scuola primaria con le seguenti: alla scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.
7. 23. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo le parole: scuola primaria aggiungere le seguenti: e secondaria di primo grado.
7. 7. Santerini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata Pag. 82di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*7. 15. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*7. 20. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.
**7. 29. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, sostituire le parole: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.
**7. 31. Il Relatore.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inserire le seguenti: e la Conferenza Unificata.
7. 27. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata Stato-Regioni ed autonomie locali.
7. 18. Buonanno.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le province autonome di Trento e Bolzano inserire le seguenti: previo studio approfondito delle necessità e delle strategie tramite l'invio di un questionario elettronico ad un campione di scuole italiane che permetta una condivisione e una concertazione con i docenti.
7. 24. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia,.
7. 16. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i metodi didattici con le seguenti: le linee guida in materia di metodi didattici.
7. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative inserire le seguenti: anche con l'istituzione di figure tutor che Pag. 83accompagnino gli studenti da un ciclo di studi ad un altro.
7. 25. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che possono avvalersi inserire le seguenti: della collaborazione degli Enti Locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché.
7. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 2, dopo le parole: possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, aggiungere le seguenti:, incluse le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative,.
7. 19. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, dopo le parole: associazioni e fondazioni private aggiungere le seguenti: tra cui le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative.
7. 9. Zampa.

  Al comma 2, sostituire le parole da: associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro fino a: dell'Istruzione e della Ricerca con le seguenti: di associazioni studentesche aventi rappresentanze negli istituti.
7. 26. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: senza scopo di lucro.
7. 6. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.
7. 32. Il Relatore.

  Al comma 3, dopo le parole: e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014 aggiungere le seguenti: destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto.
7. 28. Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 135 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) «il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2012, n. 263. Possono chiedere il trasferimento ad altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti di scuola primaria».
   c) al comma 6 le parole «elementari carcerarie» sono sostituite dalle parole: «primarie presso gli istituti penitenziari»;Pag. 84
   d) al comma 7 le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle parole: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
   e) dopo il comma 7, è aggiunto il comma:
  7-bis. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno 3 anni di servizio nei percorsi di cui al comma 1 di scuola primaria».
7. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguente comma 1-bis: «Gli elenchi di cui al comma 1 sono rilasciati, anche periodicamente, alle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 che ne facciano richiesta al fine di informare la popolazione residente in merito alla propria offerta formativa».
7. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono abrogate le parole: «dai 15 ai 18 anni».
  3-ter. Sono apportate le seguenti modificazioni alle legge 28 marzo 2003, n. 53:
   a) all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le parole: «che hanno compiuto il quindicesimo anno di età»;
   b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono abrogate le parole: «dai 15 ai 18 anni».
7. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa annua di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività nell'ambito delle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali e a quelle disponibili in base al programma «Garanzia giovani» dell'Unione europea, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.
7. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurriculare l'attività motoria. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali per il Curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte del progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Coni e dal MIUR.
7. 12. Coccia, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, D'Ottavio, Fossati, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Pag. 85

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'educazione al contrasto della violenza sessuale e di genere).

  1. Al fine di sensibilizzare, informare e formare le studentesse e gli studenti e di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, promuovono l'educazione alla relazione, all'affettività, alla lotta alla discriminazione, alla parità di genere e contro la violenza.
  2. Gli interventi si inseriscono nell'ambito delle Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle Indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curriculare ed extracurriculare e nella progettazione del piano dell'offerta Formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.
  3. A tale scopo le scuole possono stipulare convenzioni con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
7. 01. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accoglienza ed alfabetizzazione degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana).

  1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi-ponte per gli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte immigrazione. La finalità delle classi-ponte è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane.
  2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
   a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;
   b) il costante monitoraggio delle classi-ponte da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
   c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
   d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
   e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
   f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
   g) l'educazione alla cittadinanza;
   h) l'educazione alla legalità.

  3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, norme per l'organizzazione delle classi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai Pag. 86fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 02. Buonanno.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi).

  1. Nelle scuole comunali che organizzano i centri estivi, i docenti assicurano la propria disponibilità lavorativa nella stagione, per un periodo minimo di 15 giorni, anche non consecutivi.
  2. L'organizzazione, i periodi di apertura e gli orari dei centri di cui al comma 1 sono decisi dai competenti organi scolastici.
  3. L'attività svolta viene computata nell'anzianità di servizio ai fini previdenziali; con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, saranno stabiliti i criteri di computo del punteggio da attribuire ai docenti per l'attività svolta nei cesti estivi alla fine di ogni anno scolastico.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
7. 03. Buonanno.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Attività didattica svolta in privato).

  1. Nell'ambito delle misure di contrasto alle pratiche di elusione ed evasione fiscale e al fine di garantire un'offerta formativa più ampia per gli studenti, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, i docenti che intendano svolgere anche attività didattica privata, al di fuori del normale orario scolastico e ad esclusione degli alunni delle proprie classi, devono avvalersi delle strutture della propria o di altra istituzione scolastica.
  2. I competenti organi scolastici hanno il compito di fissare i criteri per l'accesso all'attività da parte dei docenti, fissandone tempi e procedure, avendo cura di definire la prestazione, la relativa retribuzione oraria e le modalità di riscossione della stessa. Il docente è tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa è detraibile dalle imposte.
  3. Il docente devolve alla struttura scolastica per l'utilizzo dei locali, dei servizi di segreteria e di quant'altro sia necessario allo svolgimento della prestazione circa il 5 per cento del proprio compenso.
  4. Il pagamento del compenso deve avvenire tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo.
  5. È fatto divieto ai docenti di svolgere l'attività libero professionale di cui al comma 1, presso sedi diverse dagli istituti scolastici, pena una sanzione pari a 100 euro per ogni ora di lezione svolta. Per i dirigenti scolastici che non provvedano all'organizzazione dell'attività medesima, è prevista la decurtazione dalla retribuzione pari ad almeno il 20 per cento o, nel caso di grave inadempienza, la destituzione dall'incarico.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio Pag. 871985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
7. 04. Buonanno.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 193 dei decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
  2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».

  2. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine il seguente periodo:
  i) Attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».

  3. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62 dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7-bis:
  Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, presentando le relative documentazioni o attestazioni, ogni anno scolastico, al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei seguenti richiesti:
   a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti ì contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

  In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, l'ufficio scolastico revoca il riconoscimento della parità scolastica.
  4. All'articolo 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato il seguente periodo: «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
7. 05. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 88

ART. 8.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole).

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.
8. 15. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Nella rubrica, dopo le parole: scuole secondarie di secondo grado inserire le seguenti: del sistema nazionale di istruzione.
8. 6. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, sostituire le parole: alle scuole secondarie di secondo grado con le seguenti: ai percorsi di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione.
8. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, dopo le parole: per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado aggiungere le seguenti: del sistema nazionale di istruzione.
8. 7. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1:
   all'alinea, sostituire le parole:
dalla Garanzia giovani con le seguenti: dal programma europeo Garanzia per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

  Conseguentemente:
   alla lettera
b), dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti:, industria, artigianato e agricoltura;
   al comma 2, dopo le parole: n. 21, aggiungere le seguenti: come modificato dal presente articolo, e sostituire la parola: potranno con la seguente: possono.
8. 18. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa.
8. 17. Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente con le seguenti: sono comprese tra le attività funzionali all'insegnamento aggiuntive da svolgere e remunerare limitatamente alla disponibilità finanziaria di ciascun istituto, e sopprimere il secondo periodo.
8. 8. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  All'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: agenzie per il lavoro aggiungere le seguenti:, associazioni di categoria, enti pubblici e privati.
8. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Pag. 89

  Al comma 1, lettera b), in fine, inserire le seguenti parole: ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori.
8. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: negli ultimi due anni con le seguenti: negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado.
8. 9. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera c), inserire la seguente:
   c-bis)
in presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado.
8. 10. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Mediante un apposito portale telematico approntato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere sul loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis)
inserire all'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 «tra cui le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni studentesche maggiormente rappresentative» dopo «per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni di cui ai commi medesimi stipulano specifiche convenzioni, aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni, imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni».
8. 12. Zampa.

  Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis)
all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «aperte alla partecipazione di altre istituzioni, enti, associazioni,», aggiungere le seguenti: «, incluse le Associazioni iscritte al Forum delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative,».
8. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2014 aggiungere le seguenti: di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie.
8. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Pag. 90

  Al comma 2, sostituire le parole: organizzazione e programmazione con le seguenti: organizzazione, programmazione e realizzazione.
8. 14. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base del numero di studenti interessati con le seguenti: sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria d i secondo grado.
8. 11. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, concorrono le strutture formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18esimo anno di età. A presidio dei relativi livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/05, è ripristinata l'autorizzazione di spesa ivi prevista all'articolo 30, comma 1, per il medesimo importo ivi indicato, a decorrere dall'anno 2014.
  2. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
8. 04. Causin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
   a) far conoscere il valore educativo e formativo dei percorsi in apprendistato, attraverso periodi di formazione in azienda degli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012;
   b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all'apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nell'ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale, Pag. 91attraverso una sperimentazione che incentivi le Università e le imprese a progettare e attuare percorsi di laurea di reciproco interesse, con un adeguato numero di crediti e una progettazione formativa congiunta. Le convenzioni tra imprese ed università dovranno stabilire il numero di ore necessarie di didattica frontale in sede universitaria, il numero di contratti di apprendistato disponibili, i criteri e i limiti quantitativi per l'individuazione degli studenti con cui stipulare i contratti di apprendistato, i crediti riconosciuti alla formazione in azienda sostitutivi di quelli attribuiti per il superamento di prove di esame anche in deroga all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, concorrono le strutture formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18 esimo anno di età. A presidio dei relativi livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/05, è ripristinata l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 30, comma 1, del decreto medesimo, per il medesimo importo ivi indicato, a decorrere dall'anno 2014.
  3. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
*8. 01. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
   a) far conoscere il valore educativo e formativo dei percorsi in apprendistato, attraverso periodi di formazione in azienda degli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 35/2012;
   b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all'apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nell'ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale, attraverso una sperimentazione che incentivi le Università e le imprese a progettare e attuare percorsi di laurea di reciproco interesse, con un adeguato numero di crediti e una progettazione formativa congiunta. Le convenzioni tra imprese ed università dovranno stabilire il numero di ore necessarie di didattica frontale in sede universitaria, il numero di contratti di apprendistato disponibili, i criteri e i limiti quantitativi per l'individuazione degli studenti con cui stipulare i contratti di apprendistato, i crediti riconosciuti Pag. 93alla formazione in azienda sostitutivi di quelli attribuiti per il superamento di prove di esame anche in deroga all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, concorrono le strutture formative accreditate dalle Regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18 esimo anno di età. A presidio dei relativi livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/05, è ripristinata l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 30, comma 1, del decreto medesimo, per il medesimo importo ivi indicato, a decorrere dall'anno 2014.
  3. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
*8. 05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 e i piani di interventi di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
   a) far conoscere il valore educativo e formativo dei percorsi in apprendistato, attraverso periodi di formazione in azienda degli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito nella legge n. 235/2012;
   b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati sostegno all'apprendistato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   c) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nell'ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale, attraverso una sperimentazione che incentivi le Università e le imprese a progettare e attuare percorsi di laurea di reciproco interesse, con un adeguato numero di crediti e una progettazione formativa congiunta. Le convenzioni tra imprese ed università dovranno stabilire il numero di ore necessarie di didattica frontale in sede universitaria, il numero di contratti di apprendistato disponibili, i criteri e i limiti quantitativi per l'individuazione degli studenti con cui stipulare i contratti di apprendistato, i crediti riconosciuti alla formazione in azienda sostitutivi di quelli Pag. 92attribuiti per il superamento di prove di esame anche in deroga all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 02. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  1. Al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 7 in materia di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, concorrono le strutture formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, anche in apprendistato, in attuazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/2005 sino al conseguimento di almeno una qualifica entro il 18 esimo anno di età. A presidio dei relativi livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/05, è ripristinata l'autorizzazione di spesa prevista dall'articoli 30, comma 1, del decreto medesimo, per il medesimo importo ivi indicato, a decorrere dall'anno 2014.
  2. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità intero delle regioni.
8. 03. Centemero, Lainati, Palmieri, Longo, Petrenga.

Pag. 94

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Buonanno.

  Al comma 1:
   all'alinea, sostituire le parole:
del decreto con le seguenti: del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto.

  Conseguentemente: al comma 2, sostituire le parole: dall'entrata con le seguenti: dalla data di entrata, dopo le parole: del regolamento aggiungere le seguenti: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo unico di cui al decreto.
9. 5. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: fatta salva la verifica annuale di profitto.
9. 3. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera c), in fine, aggiungere il seguente periodo: il permesso non può comunque essere inferiore ad un anno oltre il termine del percorso formativo compiuto.
9. 4. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo la lettera c) del comma 1, articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 è aggiunto il seguente:
   d) in funzione del conseguimento del livello A2 di cui alla precedente lettera c) sono previsti, nei limiti dell'organico assegnato, percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana nei confronti di adulti stranieri dei quali sia stata accertata una situazione di analfabetismo strumentale o inferiore al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa, ha durata oraria di tali percorsi è congrua rispetto alle situazioni accertate».

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis dell'articolo 9 aggiungere il seguente:
  1-ter. Al termine del comma 1, articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, dopo la frase: «in relazione ai percorsi di cui all'articolo 4, lettere a) e c)» è aggiunto il seguente testo: «e d)».
9. 2. Santerini, Ghizzoni.

Pag. 95

ART. 10.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali.
10. 22. Il Relatore.

  Ai commi 1 e 2, ove ricorrono, sostituire le parole: le Regioni con gli enti locali.
10. 10. Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, i Comuni e le Province, nell'ambito della programmazione regionale, secondo modalità definite nell'Intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012,n. 221 sottoscritta in Conferenza Unificata il 1o agosto 2013, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui e leasing finanziari trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo e del leasing finanziario, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
10. 23. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: Al fine di favorire aggiungere la seguente prioritariamente, e sostituire la parola nonché con le seguenti: e poi la.
10. 9. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo le parole: di nuovi edifici scolastici pubblici, aggiungere le seguenti: e la realizzazione di palestre nelle scuole di primo grado e/o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
10. 8. Vezzali.

  Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni interessate, con le seguenti: i Comuni e le Province interessate, nell'ambito della programmazione regionale, secondo le modalità definite nell'intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sottoscritta in conferenza unificata il 1o agosto 2013, e sopprimere l'ultimo periodo da: Le modalità di attuazione, fino a: delle infrastrutture e dei trasporti; e sostituire le parole: a tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento Pag. 96del mutuo, a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti: a tal fine sono stanziati contributi pluriennali nei limiti delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis e comunque non inferiori a 750 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: dalle regioni con le seguenti: dai comuni e dalle province; e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23%»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23%».
10. 6. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni interessate, con le seguenti: i Comuni e le Province interessate, nell'ambito della programmazione regionale, secondo le modalità definite nell'intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sottoscritta in conferenza unificata il 1o agosto 2013» e sopprimere l'ultimo periodo da «Le modalità di attuazione» fino a «delle infrastrutture e dei trasporti».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dalle regioni con le seguenti: dai comuni e dalle province, e le parole delle regioni con le seguenti: dei comuni e delle province
10. 7. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni interessate possono essere autorizzate, con le seguenti i Comuni e le Province interessate possono essere autorizzate, e aggiungere in fine le seguenti, che terrà conto delle modalità indicate nell'Intesa di edilizia scolastica sottoscritta il 1o agosto 2013 in sede di Conferenza Unificata.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dai Comuni e dalle Province, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno dei Comuni e delle Province per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
10. 14. D'Ottavio, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, sostituire le parole: le Regioni interessate, con le seguenti: i Comuni e le Province interessate e aggiungere, in fine, il seguente periodo:, nel rispetto delle modalità indicate nell'Intesa di edilizia scolastica sottoscritta il 1o agosto 2013 in sede di Conferenza Unificata».

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dalle regioni con le seguenti: dai comuni e dalle province e le parole delle regioni con le seguenti: dei comuni e delle province.
10. 5. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

Pag. 97

  Al comma 1, sostituire le parole le Regioni interessate con le seguenti: i Comuni e le Province, nell'ambito della programmazione regionale, secondo le modalità definite nell'Intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sottoscritta in Conferenza Unificata il 1o agosto 2013 e sopprimere l'ultimo periodo da: Le modalità di attuazione a con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire alla prima e terza riga le parole le Regioni con i Comuni e le Province.
10. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, sostituire le parole: le regioni interessate con le seguenti: i Comuni e le Province, nell'ambito della programmazione regionale, secondo le modalità definite nell'Intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 sottoscritta in Conferenza Unificata il 1o agosto 2013.
10. 3. Buonanno.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e finanze con le seguenti: Ministero dell'economia e delle finanze, e dopo le parole: Ministero dell'istruzione, ovunque ricorrono, inserire le seguenti:, dell'università, sostituire le parole: la Banca di Sviluppo con le seguenti: con la Banca di Sviluppo, le parole: la Cassa Depositi e Prestiti sono sostituite dalle seguenti: con la Cassa depositi e prestiti Spa e la parola: successivo è soppressa.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, dopo le parole: n. 917, aggiungere le seguenti: in materia di detrazione per oneri,, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere il seguente segno di interpunzione:, e il segno di interpunzione che precede la parola: nonché è soppresso.
10. 25. Il Relatore.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 40 milioni annui con le seguenti: 80 milioni annui e le parole dall'anno 2015 con le seguenti dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27, aggiungere la seguente:
   a-bis) Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 80 milioni di euro. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
10. 11. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo da: Le modalità di attuazione a con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10. 4. Buonanno.

  Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e Pag. 98da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
10. 19. Braga, Mariani.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: con le modalità definite nell'intesa tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 sottoscritta in Conferenza unificata del 1o agosto 2013;
10. 15. D'Ottavio, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché nell'ambito degli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.
10. 21. Mariani, Ghizzoni, Braga, D'Ottavio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'istruzione e della ricerca nella definizione del decreto attuativo di cui al terzo periodo del comma 1, di concerto con Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei Piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni.
10. 20. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti, D'Ottavio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui e dei contratti di leasing finanziario di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato da banche e intermediari finanziari autorizzati.
10. 24. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire alla prima e terza riga le parole: Le Regioni, con le seguenti: I Comuni e le Province.
*10. 16. Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 2, sostituire alla prima e terza riga le parole: Le Regioni, con le seguenti: I Comuni e le Province.
*10. 5. Buonanno.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. A decorrere dall'anno 2014 nel limite di spesa di 100 milioni di euro i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2015 dagli enti territoriali che con proprie risorse di cassa effettuano interventi straordinari di ristrutturazione, bonifica, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica Pag. 99adibiti all'istruzione scolastica, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.

  1. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
10. 12. Segoni, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:
  «1-septies. Dalla previsione di cui al comma 1-quater sono escluse le amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».
10. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 luglio 2005, n. 146, dopo la parola: Adriatico, aggiungere le seguenti:, istituzione che sin dalla sua fondazione promuove attività di scambio interculturale a favore dei giovani provenienti da tutti i paesi del Mondo favorendo la cultura della pace e di comprensione tra i popoli, in ragione per la quale alla stessa si applica in ogni caso la disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,.
10. 18. Rosato.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente 10-bis:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici).

  1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all'articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio.
  2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l ’adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
10. 05. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Misure per l'acquisizione gratuita di beni, nonché per la gestione dei beni immateriali da parte delle scuole).

  1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari Pag. 100vigenti in materia di acquisizione e gestione dei beni da parte delle scuole, a partire dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche autonome statali possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, aziende, banche e ogni altro soggetto dotato di personalità giuridica, al fine di consentire l'acquisizione a titolo gratuito al patrimonio scolastico di determinate tipologie di beni, anche immateriali, finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e al potenziamento dei laboratori scientifico-tecnologici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a regolamentare la disciplina delle convenzioni di cui al comma 1, nonché a determinare l'elenco dei beni acquisibili da parte delle istituzioni scolastiche, per le finalità ivi previste.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato altresì ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto volto a regolamentare l'individuazione e le modalità di gestione dei beni mobili di natura immateriale, finalizzati al potenziamento dell'offerta formativa e al miglioramento della qualità dell'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche.
10. 01. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi di edilizia scolastica).

  1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle delibere Cipe n.32 del 13 maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, supplemento ordinario n. 216, en.6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis,della legge 7 agosto 1990 n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014.
10. 02. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  10-bis. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, modificato nella legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, le parole «entro il 15 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2013».
10. 03. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.

  1. Il Ministro dell'istruzione e della ricerca nella definizione del decreto attuativo di cui all'articolo 10, di concerto con Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei Piani di edilizia scolastica presentati dalle Regioni
  2. Il Ministro dell'istruzione e della ricerca ogni 6 mesi riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all'edilizia scolastica e sul monitoraggio e sulla rendicontazione delle risorse destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto, ai sensi dell'articolo 18, Pag. 101commi da 8 a 8-quinquies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-sexies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e di ogni altra risorsa destinata alle medesime finalità nel bilancio dello Stato.
10. 04. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti, D'Ottavio.

Pag. 102

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni e sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 27, aggiungere le seguenti:
   a-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
   a-ter) A decorrere dall'anno 2014 è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 pari a 5 milioni di euro.
11. 5. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire le parole: e di euro 10 milioni nell'anno 2014, con le seguenti: e di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   3) sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 376,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 521,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 523,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 525,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   4) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «g) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
11. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, dopo le parole: nell'anno 2014 aggiungere le seguenti: di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie.
11. 2. Centemero, Lainati, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, sostituire le parole: istituzioni scolastiche secondarie con le seguenti: istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie.
11. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, dopo la parola: prioritariamente aggiungere le seguenti: a quelle.
11. 8. Il Relatore.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: le risorse sono aggiunte le seguenti vincolate ed e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nelle more dell'autorizzazione Pag. 103di cui al comma 1, è autorizzata la spesa 30 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione e la fruizione di laboratori informatici, privilegiando progetti di rigenerazione di computer con l'utilizzo di software opensources.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  a-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
11. 7. Liuzzi, Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche n relazione alla superficie di estensione degli edifici.
11. 4. Santerini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al numero degli iscritti.
11. 6. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Battelli.

Pag. 104

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: istituzioni del sistema nazionale di istruzione.
12. 2. Centemero, Lainati, Palmieri, Petrenga, Longo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
  5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore sino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.
12. 11. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, lettera c):
   all'alinea, sostituire la parola: aggiunto con la seguente: inserito;
   al capoverso 5-
ter, sostituire le parole: sede di dirigenza scolastica con le seguenti: sedi di dirigente scolastico e sopprimere le parole: come modificati dalla legge 12 novembre 2001, n. 183.
12. 16. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera c), alinea 5-ter, sostituire le parole: I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi con le seguenti: I Criteri di riparto dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.
12. 8. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, lettera c) alinea 5-ter, sostituire le parole da: I criteri fino a Conferenza Unificata con le seguenti: I criteri di riparto dei dirigenti scolastici e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza Unificata.
* 12. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, lettera c) alinea 5-ter sostituire le parole da: I criteri fino a Conferenza Unificata con le seguenti: I criteri di riparto dei dirigenti scolastici e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza Unificata.
* 12. 7. Buonanno.

  Al comma 1, lettera c) alinea 5-ter sostituire le parole da: I criteri fino a Conferenza Unificata con le seguenti: I criteri di riparto dei dirigenti scolastici e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza Unificata.
* 12. 14. Il Relatore.

Pag. 105

  Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: istituzioni del sistema nazionale di istruzione.
12. 1. Centemero, Lainati, Palmieri, Petrenga, Longo.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, ed i parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
* 12. 3. Di Lello.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: ed parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
* 12. 9. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riacquisita l'autonomia degli istituti scolastici dichiarati sottodimensionati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del 15 luglio 2011.
12. 10. Marzana, Brescia, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al punto c) del comma 1, nonché ogni azione di dimensionamento vengono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
12. 13. Blazina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica, come individuata ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inserito dal comma 1 del presente articolo, il dirigente individua, nell'ambito del personale amministrativo o docente, il responsabile della mobilità, ai sensi del decreto interministeriale 27 marzo 1998 «Mobilità sostenibile nelle aree urbane». Il responsabile della mobilità valuta l'opportunità di trasmettere eventuali indicazioni, finalizzate alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole per limitare la congestione del traffico, all'ufficio scolastico provinciale e al comune territorialmente competente. Quest'ultimo potrà tenerle conto nella redazione degli strumenti di programmazione della mobilità di propria competenza.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e responsabile della mobilità.
12. 4. Gandolfi, De Lorenzis, Garofalo, Nardi, Oliaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
12. 15. Il Relatore.

Pag. 106

  Sopprimere il comma 3.
12. 12. Ghizzoni.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
  2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nel territorio della provincia sono residenti che non meno di 12 mesi. In caso di assenza nella provincia dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio della regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta, L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità non può accogliere un numero di candidati ulteriori superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L'esito dell'esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità a una classe precedente a quella richiesta dal candidato.
12. 02. Santerini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme per il contrasto del fenomeno dei c.d. «Diplomifici»).

  1. Le classi devono essere costituite da almeno otto alunni, salvo esigenze motivate sulla base di particolari situazioni geografiche e ambientali accertate dall'ufficio scolastico regionale; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.
  2. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nel territorio della provincia di residenza. In caso di assenza nella provincia dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nel territorio della regione di residenza. Eventuali deroghe ai criteri di cui ai periodi precedenti devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità non può accogliere un numero di candidati ulteriori superiore al cinquanta per cento del numero degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.
12. 01. Buonanno.

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ART. 13.

  All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del sistema educativo di istruzione e di formazione.
13. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 2, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: del presente articolo.
13. 9. Il Relatore.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca – al fine di adottare metodi chiari, univoci e unificati per la compilazione dell'Anagrafe degli studenti nei rispettivi istituti – predispone criteri e parametri relativi fornendo le modalità di compilazione e di accesso alla banca dati.
13. 3. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prive di elementi identificative degli alunni.
  Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare sono definite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità relativa all'accessibilità e alla sicurezza dei dati di natura sensibile di cui al presente comma, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.
13. 4. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In ottemperanza alla legge 17 dicembre 2012, n. 221, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza.
13. 2. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di prevenire la dispersione scolastica e predisporre opportune azioni di prevenzione, presso gli USR sono costituiti gruppi di controllo e monitoraggio del fenomeno delle assenze saltuarie e irregolarità di frequenza che attivino i sistemi di allarme precoce, in base alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico.
  Le scuole hanno l'obbligo di effettuare la rilevazione delle assenze e la conseguente comunicazione periodica al gruppo di monitoraggio in applicazione del decreto ministeriale 74 del 5 agosto del 2010.
  Presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un gruppo di lavoro operativo con il compito di coordinare, monitorare, tabulare i dati inviati dalle scuole.
13. 6. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  3. Le anagrafiche contengono informazioni sulle variabile socio-demografiche e di background degli studenti, nonché i Pag. 108risultati ottenuti nelle rilevazioni mediante prove standardizzate svolte nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione ad opera dell'INVALSI.
13. 7. Santerini.

  Al comma 3, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare.
13. 8. Il Relatore.

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ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato stipulato sulla base dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con oneri a carico delle aziende interessate.
  1-ter. Le convenzioni di cui al comma precedente stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Istituti tecnici superiori e Erasmus in azienda.
14. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
   2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle Linee Guida di cui al comma 2.
14. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 4. Il Relatore.

  All'articolo 14 aggiungere il seguente comma:
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 6-bis del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 relative alla formazione in assetto lavorativo, si applicano anche agli Istituti Tecnici Superiori.
14. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

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ART. 15.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento anche in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del d.d.m. del 23 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
  1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma precedente, saranno effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal MIUR e dal MEF.
  1-ter. Il comma 16 dell'articolo 15 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 è sostituito con il seguente: «Resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli conseguiti a conclusione degli studi nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62». Conseguentemente sono abrogati l'articolo 15 comma 16-bis e comma 16-ter introdotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81.
  1-quater. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, istituita ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della legge del 24 febbraio 2012 n. 14 è unificata, ai sensi del presente decreto, alla terza fascia delle relative graduatorie ad esaurimento.
  1-quinquies. Le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono riaperte ai docenti di cui al comma 1-quater del presente articolo e a coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i TFA, istituiti ai sensi del decreto ministeriale 249/2010, a cui è consentita l'iscrizione in terza fascia in occasione della prossima riapertura da effettuarsi nel 2014, attraverso apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono altresì iscriversi con riserva nelle suddette graduatorie coloro che risultino iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria e coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento attraverso i TFA speciali (PAS). Possono altresì inserirsi nelle suddette graduatorie Pag. 111i docenti in possesso di titoli di abilitazione all'insegnamento. La riserva si considera sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. In occasione del prossimo aggiornamento, previsto nel 2014, è data al personale che ne abbia titolo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento, la possibilità di spostare l'intero punteggio derivante da titoli e servizio su una graduatoria per la quale si possiede l'abilitazione e che sia inclusa nello stesso ambito disciplinare, è pertanto abolito il comma 4-quater dell'articolo 1 della legge 167 del 24 novembre 2009. Il Ministero è altresì autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle istituite dal presente decreto.

  Conseguentemente dopo l'articolo 27,aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A partire dal 1o gennaio 2014, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2014, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
  2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 0.2 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,3 per cento e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.
  3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:
  alla lettera a) sostituire: 12,6 per cento con 15,6;
   alla lettera b) sostituire: 11,6 per cento con 14,6;
   alla lettera c) sostituire: 10,6 per cento, con 13,6;
   alla lettera d) sostituire: 9 per cento, con 12;
   alla lettera e) sostituire: 8 per cento, con 11.
  4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  5 A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
  6. A decorrere dall'anno 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; i) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 Pag. 112della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
15. 69. Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie ad esaurimento anche in attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n 368. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del d.d.m. del 23 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
  1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma precedente, saranno effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal MIUR e dal MEF.
  1-ter. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, istituita ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 14 della legge del 24 febbraio 2012 n. 14 è unificata, ai sensi del presente decreto, alla terza fascia delle relative graduatorie ad esaurimento.
  1-quater. Il comma 16 dell'articolo 15 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 è sostituito con il seguente: «Resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli conseguiti a conclusione degli studi nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62». Conseguentemente sono abrogati l'articolo 15 comma 16-bis e comma 16-ter introdotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81».
  1-quinquies. Per facilitare l'esaurimento delle graduatorie ad esaurimento, Pag. 113in occasione del prossimo aggiornamento previsto nel 2014, è data, al personale in esse inserito che ne abbia titolo, la possibilità di spostare l'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su altre graduatorie dello stesso ambito disciplinare. È pertanto abolito il comma 4-quater dell'articolo 1 della legge n. 167 del 24 novembre 2009.
  1-sexies. Ferma restando la necessità di esaurire in tempi ragionevoli le graduatorie ad esaurimento e successivamente all'assunzione dei vincitori del concorso a cattedre, bandito ai sensi del DDM 23 settembre 2012, n 82, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, attraverso emanazione di apposito decreto, a bandire un nuovo concorso per titoli ed esami. Detto concorso è riservato al personale in possesso del titolo abilitante all'insegnamento, conseguito attraverso qualsiasi percorso abilitante istituito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quindi agli abilitati attraverso i TFA, istituiti ai sensi del decreto ministeriale 249/2010. Possono altresì partecipare alle suddette prove concorsuali coloro che, all'emanazione del bando, abbiano conseguito l'abilitazione attraverso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e attraverso i TFA speciali (PAS). Il Ministero è altresì autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.
  Nessun percorso abilitante deve essere istituito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle del concorso bandito ai sensi del presente decreto.
15. 45. Luigi Gallo, Vacca, Chimienti, Marzana.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  «1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato personale docente, educativo e ATA, con particolare riferimento agli assistenti tecnici di laboratorio, a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
15. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali».

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 Pag. 114milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 1126,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 1250,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1271,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 1273,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 1275,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   2) al capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 800 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014:
    a) al comma 1, sostituire le parole: operano una ritenuta del 20 per cento con le seguenti: operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento;
    b) al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: una ritenuta con aliquota del 20 per cento con le seguenti: una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento.
15. 85. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, e sopprimere le parole: nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale,.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   2) al capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014:
    a) al comma 1, sostituire le parole: operano una ritenuta del 20 per cento con le seguenti: operano una ritenuta pari all'aliquota del 21 per cento;
    b) al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: una ritenuta con aliquota del 20 per cento con le seguenti: una ritenuta con l'aliquota del 21 per cento.
15. 87. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, e sopprimere le parole: nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale,.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso, dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per Vanno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;Pag. 115
   2) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) quanto a 250 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
15. 88. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
15. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 244 inserire le seguenti:, come modificato dal presente articolo e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 3 e 3-bis.

  Conseguentemente:
   al comma 2, la parola:
aggiunto è sostituita dalla seguente: inserito, la parola: settantacinque è sostituita dalla cifra: 75, la parola: novanta è sostituita dalla cifra: 90 e la parola: cento è sostituita dalla cifra: 100;
   al comma 3, dopo le parole:
n. 244, sono inserite le seguenti: come modificato dal presente articolo,, e le parole: comma 3-bis sono sostituite dalle seguenti: commi 3 e 3-bis;
   al comma 7, le parole:
decreto-legge sono sostituite dalla seguente: decreto e le parole: del presente articolo sono soppresse.
15. 90. Il Relatore.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: fermo restando il regime autorizzatorio fino alla fine del periodo.
15. 86. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, con punteggio del titolo inferiore a quello attribuito agli abilitati dei cicli SSIS, nonché a coloro che risultano iscritti presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dall'anno accademico 2008-09 in poi, in deroga all'assegnazione prevista dall'articolo 14 comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14. Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, a tal fine, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n.306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento Pag. 116nella terza fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ove non vi fossero già presenti. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità», le parole «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
  1-ter «Possono essere inseriti con riserva, invece, nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, istituita dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo n. 81, ma non in possesso del titolo abilitante, con scioglimento della riserva da disporre all'atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento».
15. 32. Folino, Antezza.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis «Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia GAE ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, con punteggio del titolo inferiore a quello attribuito agli abilitati dei cicli SSIS, nonché a coloro che risultano iscritti presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dall'anno accademico 2008-09 in poi, in deroga all'assegnazione prevista dall'articolo 14 comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14. Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, a tal fine, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ove non vi fossero già presenti. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità», le parole «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
15. 13. Di Lello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. «I commi 4-quater e 4-quinquies, dell'articolo 1, della legge 24 novembre Pag. 1172009 n. 167 sono soppressi. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie».
15. 14. Di Lello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel computo del piano triennale di assunzioni di cui al comma 1, sono esclusi i posti previsti ai sensi del bando del DDG n.82 del 24 settembre 2012, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procederà, con apposito decreto all'immissione in ruolo di tutti coloro che si trovano in posizione utile.
15. 65. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 554, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole «con almeno due anni di servizio prestato» sono sostituite dalle seguenti «con almeno tre anni di servizio prestato»;
   b) al comma 3 le parole «che abbia prestato almeno due anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti «che abbia prestato almeno tre anni di servizio».
15. 29. Zappulla, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, al personale ATA inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai decreti ministeriali 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35, e al personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2011, n. 92».
15. 28. Zappulla, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014».
15. 27. Zappulla, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 554, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole «a seguito di ciascuno dei successivi concorsi» sono aggiunte le seguenti «e aggiornate triennalmente».
15. 30. Zappulla, Iacono.

  Al comma 2, sostituire le parole: rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.Pag. 118
  2. A decorrere dall'anno 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
15. 56. Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011 n 98, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: un docente ogni due alunni disabili sono inserite le seguenti: salvo lo scorporo dal calcolo del rapporto degli alunni con disabilità grave.
15. 48. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Dall'anno scolastico 2015-16 il riparto di cui al precedente comma viene assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori».
15. 83. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il servizio di mensa viene assicurato gratuitamente al personale scolastico che fornisce assistenza durante il pasto in tutti gli altri casi il servizio di mensa è a pagamento.
15. 84. Buonanno.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) sono unificate. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un'unica graduatoria provinciale secondo i rispettivi punteggi.
  3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono costituite graduatorie provinciali specifiche per il sostegno articolate per la scuola dell'infanzia, per la Pag. 119scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e per la scuola secondaria di secondo grado. Le graduatorie sono costituite da docenti presenti nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, di seguito denominato Testo unico scuola, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per i rispettivi gradi di istruzione, graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
  3-quater. I concorsi di cui all'articolo 400 del Testo unico scuola indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto testo unico, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno.
15. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato:
   «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.».
15. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, Pag. 120in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
15. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2 del predetto decreto le parole: «previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono cancellate.
15. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di limitare il contenzioso pendente inerente la partecipazione al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4A Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, si procede alla nomina, nell'ambito e nei limiti del contingente di posti assegnato dal bando di concorso, anche delle seguenti tipologie di candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale, che abbiano superato tutte le prove previste dal bando, secondo l'ordine di punteggio ottenuto nella graduatoria generale definitiva di merito del predetto concorso:
   a) soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
   b) candidati che, all'atto della domanda di partecipazione, erano già di ruolo in altra regione o classe di concorso;
   c) candidati in possesso del titolo di laurea, costituente titolo di insegnamento ai sensi del decreto ministeriale 39 e 22 conseguito successivamente ai termini di presentazione delle domande di partecipazione al IX ciclo SSIS bandito con decreto del Ministro dell'università e ricerca 12 luglio 2007, iscritti al primo ciclo dei percorsi di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi del predetto decreto all'atto dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Nel caso in cui le predette procedure di abilitazione non siano ancora terminate, la riserva è sciolta positivamente in subordine al conseguimento dell'abilitazione al termine del succitato primo ciclo».
15. 6. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle Pag. 121scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, indetto con il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4A Serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012 e non risultati nel novero dei vincitori, è riconosciuto il titolo di abilitazione, là ove ne fossero sprovvisti.
15. 7. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
   b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997»;

  I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
15. 8. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22/06/2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle in atto utilizzate.
15. 12. Piccione, Causi, Burtone, Taranto, Cardinale, Lauricella, Raciti, Moscatt, Genovese, Piccoli Nardelli, Ribaudo, Amoddio, Albanella, Capodicasa, Iacono, Gullo, Zappulla, Culotta, Greco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in Pag. 122legge n. 14 del 24 febbraio 2012, aggiungere il periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l'iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all'emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l'inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all'atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
15. 55. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, a varare disposizioni che prevedano interventi utili a garantire il sostegno degli alunni con disabilità frequentanti scuole paritarie, in particolare quelle secondarie di primo e secondo grado.
15. 19. Centemero, Lainati, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.
15. 57. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.

  Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
  5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
  6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni Pag. 123di euro per l'anno 2015 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 675,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   2) al capo verso, sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) quanto a 200 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
15. 89. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Melilla.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono abrogati;
   b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e’ abrogato;
   c) i commi 5, 6,7, 8, 9 e 10 dell'articolo 15 del presente decreto sono abrogati.
15. 49. Vacca, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) all'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 la lettera a) è abrogata.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede: quanto a 1,233 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in Legge n. 14 del 24 febbraio 2012.
15. 23. Centemero, Palmieri, Lainati, Longo, Petrenga.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) all'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 la lettera a) è abrogata.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede: quanto a 1,233 milioni di Euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26.
15. 22. Centemero, Palmieri, Lainati, Longo, Petrenga.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2012, viene sostituito dal seguente: «Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera ), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato Pag. 124i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive e per lo scioglimento della riserva a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
15. 37. Malpezzi, Rocchi, Carocci.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire la parola: obbligatoria con la parola: volontaria; e conseguentemente al comma 7, dopo le parole: è sottoposto, aggiungere le seguenti parole:, a domanda,.
15. 64. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Sopprimere il comma 5, e conseguentemente al comma 7, dopo le parole: è sottoposto, aggiungere le seguenti parole:, a domanda,.
15. 61. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 5, sopprimere le parole: operanti presso le aziende sanitarie locali.
15. 34. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 5, sostituire le parole: un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca con le seguenti: un dirigente tecnico o un dirigente scolastico.
15. 11. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale su istanza di parte entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, si applica la procedura di cui all'articolo 19 , commi da 12 a 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, con la conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico, ovvero applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, ovvero detto personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo7 del presente decreto, o per ulteriori iniziative di prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica.
15. 31. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

Pag. 125

  Al comma 6, sostituire le parole: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con le seguenti: il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale.
15. 38. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 6, sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: volontaria.
15. 62. Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, detto personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
15. 39. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 7, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti: , a domanda,.
15. 63. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis) all'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 la lettera a) è abrogata. Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede: quanto a 1,233 milioni di euro per l'anno 2014 e quanto a 3,7 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
15. 21. Centemero.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppresso.
15. 15. Di Lello.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:
   a) transiterà su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di Concorso della tabella C in cui abbia sostenuto Concorso Pubblico anche negli Enti Locali di Provenienza. Allo stesso personale sarà applicato quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) Nelle more dell'attivazione dell'organico funzionale, dell'area unica del sostegno, dell'incremento dell'attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione, il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle Classi di Concorso assegnate, sarà utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell'Offerta Formativa per i progetti di Accoglienza, per Pag. 126progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all'ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno e di supporto alla didattica laboratoriale e negli Istituti tecnici ad indirizzo Tecnologico, ove già prestino servizio, come responsabili dell'Ufficio tecnico, come previsto dall'articolo 4, comma 3 del D.P.R 15 marzo 2010, n. 88.
   c) Il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 ha priorità di partecipazione, a domanda, ai corsi di specializzazione per docenti di sostegno.
15. 35. Rocchi, Carocci.

  Sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:
   a) transiterà su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di Concorso della tabella C in cui abbia sostenuto Concorso Pubblico anche negli Enti Locali di Provenienza. Allo stesso personale sarà applicato quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi al cittadini» convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) Nelle more dell'attivazione dell'organico funzionale, dell'area unica del sostegno, dell'incremento dell'attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione, il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle Classi di Concorso assegnate, sarà utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell'Offerta Formativa per i progetti di Accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all'ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno e di supporto alla didattica laboratoriale.
15. 50. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 9, sostituire le parole: idoneo titolo con la seguente: diploma.
15. 52. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di permanere negli organici degli Uffici Tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 87 del 15 marzo 2010 e dal decreto del Presidente della Repubblica 88 del 15 marzo 2010, se già utilizzati in tali ambiti.
15. 36. Rocchi, Carocci, Malpezzi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ad applicarsi sono inserite le seguenti: al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.Pag. 127
  2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
15. 59. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  9-ter. Per l'anno 2013, 2014 e 2015 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 «Competitività e Sviluppo delle imprese», non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 78 milioni per l'anno 2013, a 236 milioni per l'anno 2014 e a 831 milioni per l'anno 2015 di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono riassegnate all'istituto di previdenza sociale per le finalità di cui al comma precedente. Per la copertura degli oneri per ciascuno degli anni 2016 e 2017, valutati rispettivamente in 162 milioni e 113 milioni si demanda alla legge di stabilità l'individuazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
15. 80. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Chimienti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I commi 54-55 e 56 articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono abrogati.
  All'articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 68. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso imprese, aziende e associazioni, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative per ogni categoria.
15. 9. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Pag. 128

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
  Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato.
15. 10. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.
  9-ter. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine il seguente periodo: i) Attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
  9-quater. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62 dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7-bis: «Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, presentando le relative documentazioni o attestazioni, alla fine di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei seguenti requisiti:
   a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

  In caso di mancata osservanza delle prescrizioni delle lettere a), b), c), d), e), l'ufficio scolastico revoca il riconoscimento della parità scolastica a partire dall'anno scolastico successivo.

  9-quinques. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».
  Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n.62 è soppresso.
  9-sexies. All'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo del 2000 n. 62 sostituire il seguente periodo. «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti». con «Al personale docente impiegato deve essere garantito regolare contratto di docenza secondo i contratti collettivi nazionali vigenti comprese la regolare retribuzione e degli oneri connessi; il versamento della retribuzione di ogni docente deve Pag. 129avvenire attraverso un sistema tracciabile. Al termine di ogni anno scolastico l'istituto paritario compila una scheda informativa da consegnare all'ufficio scolasti provinciale in cui è dichiarato il Piano dell'Offerta Formativa, il numero di docenti impiegato con i rispettivi insegnamenti che ricoprono e il monte ore; a tale scheda va allegato un documento che attesti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e le modalità con cui esso è avvenuto».
  9-septies. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
  9-octies.. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
  9-novies. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n.62 è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
15. 82. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è abrogato.
15. 79. Brescia, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente: 9-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 il seguente periodo «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti», è sostituito dal seguente «Al personale docente impiegato deve essere garantito regolare contratto di docenza secondo i contratti collettivi nazionali vigenti comprese la regolare retribuzione e degli oneri connessi; il versamento della retribuzione di ogni docente deve avvenire attraverso un sistema tracciabile. Al termine di ogni anno scolastico l'istituto paritario compila una scheda informativa da consegnare all'ufficio scolasti provinciale in cui è dichiarato il Piano dell'Offerta Formativa, il numero di docenti impiegato con i rispettivi insegnamenti che ricoprono e il monte ore; a tale scheda va allegato un documento che attesti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e le modalità con cui esso è avvenuto».
15. 78. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in Pag. 130relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruirne dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
15. 81. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62 è soppresso.
15. 77. Brescia, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
15. 76. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».
15. 75. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato il seguente periodo: «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti».
15. 74. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Dopo il comma 7 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto il comma 7-bis: Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, presentando le relative documentazioni o attestazioni, alla fine di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei seguenti requisiti:
   a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

  In caso di mancata osservanza delle prescrizioni delle lettere a), b), c), d), e), l'ufficio scolastico revoca il riconoscimento della parità scolastica a partire dall'anno scolastico successivo.
15. 73. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine il seguente periodo: «i) Attestazione di Pag. 131quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
15. 72. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.
15. 71. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 400, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dopo le parole «valutazione di titoli specifici» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitari di I e II livello, conseguiti dall'anno accademico 2013-2014».
15. 70. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al punto 7 dell'allegato A del Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999 facente riferimento al comma 9 dell'articolo 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 aggiungere «Mandolino» tra «Chitarra» e «Arpa».
15. 67. Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
15. 66. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 58, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito con il seguente:
  «A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. A partire dal 2014, si prevede un piano triennale di assunzioni di 11.851 collaboratori scolastici, sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal comma 1. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in Pag. 132graduatoria del personale ex LSU in virtù del servizio prestato presso le scuole».
15. 54. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 16 dell'articolo 15 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 è sostituito con il seguente:
  «Resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli conseguiti a conclusione degli studi nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio n 323, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 15 comma 16-bis e comma 16-ter introdotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81.
15. 60. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 la parola «521» è soppressa.
15. 53. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'istruzione della Ricerca e dell'Università, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, provvede ad unificare le suddette graduatorie aggiuntive, per i docenti di strumento musicale A077, alle graduatorie di terza fascia.
15. 58. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine il seguente periodo: «i) classi composte da un numero di alunni non inferiore a dieci».
15. 51. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A partire dal 1o gennaio 2014 è disposto il blocco delle ritenute mensili sugli stipendi applicate nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dagli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.
15. 25. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inquadrati nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre n. 266, è abrogato.
15. 26. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Cesaro.

Pag. 133

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. «Le controversie legate alle assunzioni del personale docente delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2005, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
15. 16. Di Lello.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché per una effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3, 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 del Ministro della Pubblica istruzione, in favore degli alunni disabili e al fine di evitare sperequazioni territoriali, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo punto, aggiungere la seguente frase: «Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e al fine di evitare sperequazioni territoriali, è assegnata almeno una unità presso ogni Ambito Territoriale».
15. 20. Centemero, Lainati, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con il seguente:
  21. «I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del Comitato di cui l'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
15. 42. D'Ottavio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1o settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale Pag. 134di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.
15. 41. Rosato.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. L'articolo 7 comma 1 del decreto ministeriale n. 44/2011 è così modificato: «Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 124 del 3 maggio 1999, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche. Per l'anno 2013/2014 possono accedere alle graduatorie i docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni. Possono essere inseriti con riserva, invece, gli ammessi ai corsi universitari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione della Ricerca e dell'Università del 25 Marzo 2013 n. 81 per il conseguimento dell'abilitazione, ma non in possesso del titolo abilitante con scioglimento della riserva da disporre all'atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento.
15. 43. Ascani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici».
15. 44. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruoli statali degli insegnati tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
15. 46. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché per una effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3, 4 dell'articolo 15 della legge 104/92 e dal decreto ministeriale 26 giugno 1992 (Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell'articolo 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in favore degli alunni disabili e al fine di evitare sperequazioni territoriali, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo punto, aggiungere la seguente frase: «Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e onde evitare sperequazioni territoriali, è assegnata almeno una unità presso ogni Ambito Territoriale».
15. 24. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

Pag. 135

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al Capo IV, Titolo l, Parte III e al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

  1. Al Capo IV, Titolo I, Parte III del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a. Al comma 2 dell'articolo 492 le lettere b), c), d), e) sono sostituite dalle seguenti:
    b) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni;
    c) sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da 11 giorni ad un mese;
    d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
    e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
    f) la destituzione.
   b. dopo il comma 2 dell'articolo 492 è inserito il seguente:
  2-bis. Al personale docente sono inoltre irrogabili, ove ne ricorrano i requisiti, le sanzioni di cui agli articoli 55-bis, comma 7, 55-quater e 55-sexies, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.;
   c. l'articolo 494 è sostituito dal seguente:
  Art. 494 – Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a 10 giorni e da 11 giorni ad un mese.

  1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
   a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
   b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
   c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
   d. dopo l'articolo 501 è inserito il seguente:
  Art. 501-bis – Competenza all'irrogazione delle sanzioni disciplinari per il personale docente.

  1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere a) e b), è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
  2. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) e) ed f), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale;
  3. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 55-bis, comma 7 e 55 sexies, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, ove l'entità delle sanzioni ivi previste superi il termine temporale dei 10 giorni. Diversamente, nell'ipotesi di irrogazione delle suddette sanzioni fino ad un massimo di 10 giorni, organo competente è il dirigente scolastico preposto all'istituzione scolastica;
  4. organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 55-quater Pag. 136del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.

  Al Capo VI, Titolo Primo, Parte Terza, Sezione IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a. Al comma 1 dell'articolo 535 i numeri da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
    1) l'ammonizione;
    2) la censura;
    3) la sospensione della retribuzione fino a dieci giorni;
    4) la sospensione della retribuzione da undici giorni fino ad un mese;
    5) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento fino a dieci giorni;
    6) la sospensione della retribuzione e dell'insegnamento da undici giorni ad un mese;
    7) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
    8) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
    9) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
   b. Il comma 2 dell'articolo 535 è sostituito dal seguente:
  2. Le sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma 1 sono inflitte dal dirigente scolastico. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal dirigente dell'ambito territoriale, che per quelle indicate ai numeri 7), 8) e 9) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.
   c. Al comma 1 dell'articolo 536 le parole «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «e sanzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 535»;
   d. Il comma 2 dell'articolo 536 è sostituito dal seguente:
  2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica una tra le sanzioni di cui ai n. 3) o 4) dell'articolo 535, in base alla gravità del fatto commesso.;
   e. Al comma 1 dell'articolo 537 le parole «di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 535» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 7) e 8) dell'articolo 535».
15. 01. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena).

  1. Per l'accesso ai concorsi relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia è richiesto il possesso di un'apposita abilitazione, da conseguire in base alle norme vigenti.
  2. La validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento italiana, conseguiti presso le Università italiane, le Accademie e i Conservatori di Musica o riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 206/2007, potrà essere estesa, in presenza degli altri requisiti e titoli prescritti dalle norme vigenti, alle medesime classi di concorso delle scuole con lingua di insegnamento slovena e viceversa, previo accertamento della rispettive competenze linguistiche, da accertare con un esame, le cui modalità saranno stabilite con un apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, entrò tre mesi dalla pubblicazione della presente legge (decreto).Pag. 137
  3. L'esame di cui al precedente comma, i cui oneri saranno a carico dei candidati interessati, avrà luogo con cadenza biennale e sarà indetto dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia. Sono escluse dalla presente procedura le classi di concorso A043, A050, A051, A052, A080, A081, A082, A083, A084, A085, mentre con la stessa procedura di cui al comma precedente è prevista l'estensione delle abilitazioni delle classi di concorso A075 e A076 rispettivamente alle classi di concorso A086, A087 e viceversa.
  4. All'articolo 425, comma 6, del testo Nico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con apposito provvedimento, può limitare gli effetti del riconoscimento, previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua slovena della regione Friuli Venezia Giulia.
  5. Il comma 4-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, non si applica al personale docente inserito fino all'anno scolastico 2009-2010 nelle graduatorie ad esaurimento delle scuole con lingua di insegnamento slovena, ma che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso nella scuola con lingua di insegnamento italiana o viceversa.
15. 02. Blazina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'inizio dei suddetti corsi speciali».
15. 03. Iacono, Zappulla.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'idoneità all'insegnamento e per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 9 febbraio 2005 n. 21 ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.
15. 04. Iacono, Zappulla.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. L'articolo 15 comma 16 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 è sostituito come segue: «16. Resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, rispettivamente nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli conseguiti a conclusione degli studi nelle scuole e negli istituti magistrali al Pag. 138termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62». Sono abrogati l'articolo 15 comma 16-bis e comma 16-ter introdotti dal Decreto 25 marzo 2013, n. 81.
15. 05. Malpezzi, Carocci, Rocchi.

Pag. 139

ART. 16.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico con particolare riferimento:
   a) alla formazione sugli aspetti dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, in particolare nelle istituzioni scolastiche ove vi sia un'elevata presenza di allievi con tali bisogni.
   b) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
   c) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
   d) all'aumento delle competenze di docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, favorendo un'osservazione sistematica di abilità che non sempre emergono in ambito scolastico.
16. 19. Chimienti, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, per l'attività volontaria e continua di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico, a partire dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei internazionali

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
16. 13. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, abrogare le seguenti parole: in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti, e sostituire la parola: ed con: dove.
16. 8. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, sopprimere la parola: obbligatoria.
16. 14. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: formazione obbligatoria, aggiungere: e continuativa.
16. 24. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche funzionali al rafforzamento di conoscenze e competenze di Pag. 140ciascun alunno necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, contrastare fenomeni di dispersione scolastica, migliorare gli esiti delle valutazioni nazionali INVALSI ed internazionali OCSE-PISA degli apprendimenti in particolare nelle scuole o territori o per ambiti disciplinari dove tali esiti presentano maggiori criticità.
16. 11. Rocchi, Carocci.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: in particolare nelle regioni fino a: media nazionale.
16. 16. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, lettera b) dopo le parole: immigrati, aggiungere le seguenti: rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2.
16. 5. Iori, Lenzi, Biondelli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Capone, D'Incecco.

  Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) All'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere.
16. 10. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: degli con la seguente: delle.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire: Ministro per i beni e le attività culturali con le seguenti: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e sostituire le parole: ingresso gratuito al personale con le seguenti: ingresso gratuito del personale.
16. 28. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera e), alla fine del periodo aggiungere il seguente: anche attraverso un periodo di formazione presso enti pubblici ed imprese.
16. 3. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) alla prosecuzione delle misure di accompagnamento del riordino dei cicli scolastici di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 86, 87 e 88 del 2010 ed alle Indicazioni per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo, per consolidare l'alfabetizzazione e le competenze di base degli allievi, anche nel nuovo contesto organizzativo dell'istituto comprensivo.
16. 9. Rocchi, Coscia, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) all'aumento delle competenze dei docenti in servizio presso le strutture di cui al decreto del Presidente della Repubblica ottobre 2012, n. 263.
16. 2. Centemero, Lainati, Palmieri, Longo, Petrenga.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:
   e-bis) all'aumento delle competenze dei docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei processi di integrazione a favore di alunni con DSA, BES, con svantaggio socioeconomico, alunni stranieri Pag. 141neo-arrivati e alunni immigrati le cui competenze linguistico-comunicative non superano il livello A1.
   e-ter) all'aumento delle competenze dei docenti in materia di gestione e promozione del successo formativo e prevenzione dell'abbandono degli alunni a rischio di dispersione scolastica.
16. 27. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale, anche non docente, delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a trenta milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente impiego del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo.
16. 15. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per il biennio 2014-2016 – nell'ambito dell'orario di servizio e non di insegnamento – a partecipare ad almeno un corso di formazione non inferiore a 20 ore sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a trenta milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente impiego del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  Conseguentemente al comma 2 le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle parole: di cui ai commi precedenti.
16. 25. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali da individuare nel rispetto dei princìpi di concorrenza e Pag. 142trasparenza, e comunque prioritariamente avvalendosi di personale docente qualificata che cresta servizio presso le istituzioni scolastiche stesse.
16. 17. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, dopo le parole: non statali, aggiungere le seguenti: e con le associazioni professionali accreditate dal MIUR che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi,.
16. 21. Santerini.

  Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera e) all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati.
16. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono definite, altresì, gli indicatori d'impatto relativi all'efficacia delle attività formative.
16. 26. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 3, dopo le parole: Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, aggiungere le seguenti: di ruolo e con contratto a termine.
16. 18. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 3, ovunque ricorra la parola: scuola aggiungere le seguenti: statale e paritaria.
16. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. Sono ammessi in sovrannumero ai corsi del secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), senza dover sostenere alcuna prova selettiva, coloro che sono risultati vincitori di più classi di concorso al primo ciclo TFA, ai fini di una seconda abilitazione.
16. 20. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di potenziare e qualificare l'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, con particolare attenzione per quelli con disabilità sensoriali e pluridisabilità, è Istituito presso l'Istituto Statale Romagnoli di Roma il Centro Nazionale di Alta Formazione per l'Inclusione Scolastica (CNAFIS) destinato alla formazione in servizio del personale della scuola. Il suddetto Centro potrà operare con Enti, Strutture e Centri di Ricerca, con comprovata specifica competenza, già attivi a livello territoriale, nazionale e internazionale.
16. 6. Coccia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è tenuto a garantire la formazione dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, per una effettiva presa in carico del progetto personalizzato di integrazione scolastica, evitando la delega al solo insegnate per il sostegno. A tal fine Pag. 143il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola concludono entro tre mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto apposita contrattazione collettiva.
*16. 7. Argentin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è tenuto a garantire la formazione dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, per una effettiva presa in carico del progetto personalizzato di integrazione scolastica, evitando la delega al solo insegnate per il sostegno. A tal fine il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola concludono entro tre mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto apposita contrattazione collettiva.
*16. 12. Coccia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Reclutamento docenti esterni corsi di recupero).

  Al fine di garantire una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo le istituzioni scolastiche, nell'ambito del reclutamento di personale docente per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi relativi ai recupero scolastico, devono avvalersi di un coordinatore scelto tra il personale docente interno e di personale docente esterno, attingendo dai giovani neolaureati e dal personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.
16. 01. Petrenga.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Reclutamento docenti esterni attivazione progetti previsti dai PON e POF).

  Al fine di garantire una maggiore qualificazione nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche, nell'ambito del reclutamento di personale docente per l'attivazione e l'organizzazione dei progetti previsti dai Programmi Operativi Nazionali (PON) e dai Piani Operativi regionali (POF), devono avvalersi di un coordinatore scelto tra il personale docente interno e di personale docente esterno, attingendo dai giovani neolaureati e da personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.
16. 02. Petrenga.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 è abrogato.
16. 04. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge n. 448 del 2001 è così riformulato:
  «Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici, prima di procedere alle Pag. 144assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica spezzoni orario fino a 4 ore, prioritariamente e con il loro consenso, come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 22 ore settimanali».
16. 05. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Il comma 4-undevicies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è abrogato.
16. 03. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

Pag. 145

ART. 17.

  Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

Art. 17.
(Reclutamento dei dirigenti scolastici su base regionale).

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto dagli Uffici Scolastici Regionali, svolto nelle sedi regionali con cadenza periodica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore. Ai corsi concorsi è ammesso il personale docente delle istituzioni statali, residente da almeno 5 anni nelle regioni per i cui ambiti è indetto il concorso, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.
  2. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti messi a concorso per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore, maggiorati del dieci per cento.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, delle quali fanno parte anche rappresentanti dei Comuni entro il cui ambito territoriale il dirigente andrà a svolgere il proprio servizio.
17. 5. Buonanno.

  Sopprimere il comma 1.
17. 10. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 29.
(Reclutamento dei dirigenti scolastici).

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso è bandito annualmente per tutti i posti vacanti e disponibili previsti per il successivo anno scolastico, il cui numero, suddiviso per regione, è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  2. Al corso-concorso selettivo di formazione si accede mediante Concorso pubblico per esami. Al concorso per l'accesso al corso-concorso selettivo di formazione può partecipare:
   a) il personale docente ed educativo di ruolo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea o laurea magistrale, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni;
   b) il personale docente in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche Pag. 146paritarie da almeno cinque anni, subordinatamente al possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nel periodo richiesto.

  3. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale.
  4. Il concorso di ammissione può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli.
  5. Al corso-concorso sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite massimo dei posti disponibili di cui al comma 1, maggiorato del venti per cento.
  6. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione. Agli ammessi al corso si applica l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e successive modificazioni, applicando agli ammessi in servizio presso le istituzioni scolastiche statali l'istituto del semiesonero.
  7. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.
  8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, tenuto conto della specificità della dirigenza scolastica rispetto alla categoria generale della dirigenza pubblica:
   a) i criteri per la predisposizione e la valutazione, nonché le modalità di svolgimento, delle prove del concorso di ammissione;
   b) le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso concorso e la sua durata, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica, del periodo di formazione specialistica da svolgersi presso le istituzioni scolastiche e dell'esame finale;
   c) i criteri per la nomina della commissione esaminatrice.

  9. Le graduatorie dei vincitori, in numero pari ai posti di cui al comma 1, sono approvate con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede all'assegnazione dei vincitori agli Uffici scolastici regionali secondo l'ordine di graduatoria, tenendo conto dell'opzione dagli stessi espressa all'atto dell'iscrizione al concorso d'ammissione e, in subordine, dalla preferenza dagli stessi espressa all'atto dello scorrimento della graduatoria. Si dà luogo ad eventuale scorrimento della graduatoria finale solo in caso di rinuncia dei vincitori».
17. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, capoverso Art. 29, 1., quarto periodo, dopo le parole: almeno cinque anni inserire le seguenti: per accedere ai corsi-concorsi per dirigenti scolastici che saranno banditi dal 2016 in poi i candidati dovranno aver frequentato e completato un master universitario di leadership scolastica. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca definisce standard di contenuto e di organizzazione (inclusa la durata minima) e le condizioni di partecipazione al master di leadership scolastica nonché le procedure di accreditamento delle strutture universitarie interessate a offrire un percorso che permetta l'accesso al corso concorso e criteri per il riconoscimento dei master universitari di management scolastico frequentati e conclusi alla data del decreto stesso.
17. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Pag. 147

  Al comma 1, capoverso Art. 29, 1., dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  A tal fine, all'interno della Scuola, sarà costituita un'apposita sezione incaricata di provvedere in merito, nel rispetto delle caratteristiche e delle funzioni previste dal profilo dei dirigenti delle scuole, così come definito dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale sezione sarà coordinata da personale dirigenziale in possesso di requisiti professionali coerenti con il profilo da formare e provvisto di adeguata specifica esperienza nell'ambito della dirigenza scolastica.
17. 9. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
17. 14. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, capoverso articolo 29, sostituire il terzo periodo con il seguente:
  Alla preselezione per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova e che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea magistrale ovvero laurea del precedente ordinamento; b) cinque anni di servizio di insegnamento effettivamente prestati; c) tre anni di esperienza dimostrabile svolta nelle funzioni di collaboratore del dirigente ovvero di funzione strumentale in una delle aree individuate con il DPCM di cui al presente articolo.
17. 12. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, capoverso articolo 29, comma 1, dopo le parole: diploma di laurea è inserita la seguente: magistrale, le parole: la preselezione sono sostituite dalle seguenti: l'eventuale preselezione, le parole: attività didattica dei sono sostituite dalle seguenti: attività didattica svolta dai e le parole: del carico sono sostituite dalle seguenti: del loro carico.

  Conseguentemente:
   al comma 2 le parole:
dall'entrata sono sostituite dalle seguenti: dalla data di entrata;
   al comma 5, le parole:
del decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo, le parole: a far data sono sostituite dalle seguenti: a decorrere, le parole: il suddetto decreto direttoriale sono sostituite dalle seguenti: i suddetti decreti direttoriali, e le parole: indipendentemente dai criteri previsti sono sostituite dalle seguenti: anche in deroga a quanto previsto;
   al comma 8 le parole:
può prevedere l'integrazione sono sostituite dalle seguenti: può essere integrata, dopo le parole: frazione di 300 è inserita la seguente: candidati e le parole: nel 2014 sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2014.
17. 29. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 29, 1., quarto periodo, abrogare le parole: dopo la nomina in ruolo.
17. 21. Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti parole: Interministeriale.
17. 11. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

Pag. 148

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le graduatorie di merito regionali del Concorso a Dirigente Scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4o serie speciale – concorsi n. 56 del 15 luglio 2011 per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di dette graduatorie permarrà fino all'assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, assunzione che dovrà avvenire prima dell'indizione del un nuovo corso-concorso di cui al comma 1.
17. 17. Rocchi, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al D.D.G. del 13 luglio 2011, sono permanenti fino ad esaurimento delle stesse in ogni singola Regione. L'autorizzazione ad un nuovo bando concorsuale per accesso ai ruoli della dirigenza scolastica sarà possibile solo all'esaurimento dell'ultima graduatoria e all'effettiva assunzione in servizio dell'ultimo idoneo, inserito in una qualunque delle graduatorie regionali.
* 17. 6. Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le graduatorie di merito del concorso ordinario ddg 13 luglio 2011 saranno permanenti fino ad esaurimento delle stesse in ogni singola regione, l'autorizzazione ad un nuovo bando concorsuale per accesso ai ruoli della dirigenza scolastica sarà possibile solo all'esaurimento dell'ultima graduatoria e all'effettiva assunzione in servizio dell'ultimo idoneo, inserito in una qualunque delle graduatorie regionali.
* 17. 18. Malpezzi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le graduatorie di merito del concorso ordinario DDG 13 luglio 2011 saranno permanenti fino ad esaurimento delle stesse in ogni singola Regione. L'autorizzazione ad un nuovo bando concorsuale per accesso ai ruoli della dirigenza scolastica sarà possibile solo all'esaurimento dell'ultima graduatoria e all'effettiva assunzione in servizio dell'ultimo idoneo, inserito in una qualunque delle graduatorie regionali.
* 17. 19. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione Autonoma Friuli Venezia. Esso viene bandito dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli.
17. 24. Blazina.

  Al comma 2, dopo le parole: conversione del presente decreto aggiungere le seguenti: e provvede all'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo articolo 29, comma 1, come modificato dal precedente comma 1.
17. 22. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, Pag. 149D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140 sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge e del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, fermo restando quanto previsto dal comma 8.
17. 26. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario.
17. 15. Iacono, Amoddio, Capodicasa, Piccione, Zappulla, Moscatt.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In attesa di un nuovo concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali lingua di insegnamento slovena e/o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare.
17. 25. Blazina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I docenti di cui al comma 1, dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prestano la loro attività di insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome non sottodimensionate conferite in reggenza a dirigenti scolastici aventi incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
17. 16. Carocci, Coscia, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 7, sopprimere le parole da: e, in subordine fino alla fine del periodo.
* 17. 13. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 7, sopprimere le parole da: e, in subordine, fino alla fine del periodo.
* 17. 23. Carocci, Rocchi.

  Al comma 8, dopo le parole: Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali inserire le seguenti: già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
17. 30. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
17. 28. Il Relatore.

Pag. 150

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  8-ter. La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale organizzata in maniera analoga a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 1, da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta per ragioni di continuità del servizio, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratti nel numero del 20 per cento dai posti autorizzati per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico, a valere sulle risorse assunzionali relative ad un massimo di un triennio. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o, in mancanza di posti vacanti e disponibili nelle stesse, a domanda, in altre regioni.
  8-quinquies. All'attuazione della procedura di cui ai commi 8-bis e 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, o mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, o del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 2. Di Lello.

Pag. 151

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  9. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  10. La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
  11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinari le modalità di nomina della commissione giudicatrice e stabiliti i termini per consentire l'espletamento della procedura da concludersi entro il 31 marzo 2014 onde consentire l'affidamento degli incarichi nell'a.s. 2014/15, nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o in regioni limitrofe.
  12. All'attuazione della procedura di cui ai commi 10 e Il si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, o di quelle del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183 o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 7. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  9. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione al passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla Pag. 152legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  10. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli, ed esami, organizzata dagli Uffici scolastici regionali ove i predetti soggetti abbiano prestato il servizio. La procedura concorsuale, consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.
  11. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 10, da concludersi entro il 31 dicembre 2013, ai fini dell'assunzione dei suddetti docenti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula dei contratti a tempo indeterminato, con priorità assoluta, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 e per un triennio, detratti nel numero del 20 per cento dai posti a valere delle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiarsi singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. L'assunzione è disposta nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato.
  12. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente alla data del 1o gennaio 2011, con esclusione della procedura di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a, domanda in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4o serie speciale del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del CCNL per l'Area V, 11-4-2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta di cui al comma 10 del presente articolo, in caso di esito positivo della stessa, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. In caso di esito negativo della procedura e/o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del predetto articolo 14 , per come modificato dall'articolo 8, comma primo, del CCNL per l'Area V, 15 luglio 2010.
  13. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o – serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 sono ammessi alla frequenza di un breve corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in coda alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4o serie speciale del 15 luglio 2011, nei limiti temporali di Pag. 153validità delle stesse e nel limite dei posti destinati ai predetti concorsi.
  14. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  15. A far data dall'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 9 e comunque non oltre la data del 1 settembre 2017, il primo e il terzo periodo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e l'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati. I soggetti di cui al comma 1 che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 1 sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
17. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104».
17. 20. Moscatt, Lauricella, Ribaudo, Boccuzzi, Raciti, Scuvera, Carbone, Ventricelli, Marchetti, Manfredi, Carra, Culotta, Sbrollini, Paris, Narduolo, Ascani, Michele Bordo, Cardinale, Albanella, Capozzolo, Lodolini, Pastorino, Naccarato, Valeria Valente, Cominelli, Petitti, Gribaudo, Coccia, De Maria, Bargero, Rostan, Lattuca.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 72, comma 11 della legge n. 133 del 2008, quest'ultimo come sostituito dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che attribuisce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, si interpreta e si applica nei senso che della risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente attuata allorché risultino vigenti graduatorie di aspiranti alla nomina selezionati a seguito di concorsi ordinari, ivi comprese le graduatorie del personale dirigente. Il mantenimento in servizio del personale con età superiore a 62 anni ed in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni costituisce facoltà del tutto eccezionale da parte delle pubbliche amministrazioni che potrà essere esercitata Pag. 154solo a condizione che non sussistano o siano già state esaurite le graduatorie di vincitori dei concorsi ordinari in precedenza banditi per il medesimo posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.
17. 1. Censore, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proposta di modifica dell'articolo 1-sexies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43).

  1. Il primo periodo del comma 1, dell'articolo 1-sexies del d.l. 7/05 convertito nella legge 43/05 che recita «A decorrere dall'anno scolastico 2006/07 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti» è così modificato:
  Comma 1:
  A decorrere dall'a.s. 2013/14 gli incarichi di presidenza sono conferiti, prioritariamente, a coloro che già rivestivano in precedenza il suddetto incarico.
  In via subordinata, gli incarichi di cui sopra sono assegnati secondo il seguente ordine:
   a) soggetti risultati idonei a una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili;
   b) soggetti risultati idonei a una delle precedenti procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) ma non immessi in ruolo per annullamento della procedura concorsuale;
   e) soggetti, che abbiano partecipato a precedenti concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici (ordinari o riservati) e che abbiano instaurato un contenzioso ancora pendente avente ad oggetto l'esclusione e/o il mancato superamento dei concorsi;

  Comma 2:
  Alla copertura finanziaria degli incarichi di cui alle lettere a), b), e si provvede mediante l'attribuzione di un importo corrispondente all'indennità di reggenza che sarebbe spettata al dirigente scolastico destinatario di incarico di reggenza su sedi vacanti.

  Comma 3:
  I docenti incaricati di presidenza di cui alle lettere a, b, e sono ammessi ad un periodo di formazione, previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici.
  Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.
17. 01. Lainati.

Pag. 155

ART. 18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.
18. 2. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: ad assumere aggiungere le seguenti: a decorrere dal 2014, le parole: di dirigente tecnico pubblicata sono sostituite dalle seguenti: di dirigente tecnico di cui al decreto direttoriale 30 gennaio 2008, pubblicato e le parole: n. 244, a decorrere dal 2014 sono sostituite dalle seguenti: n. 244, e successive modificazioni.
18. 6. Il Relatore.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno italiano della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro tre mesi dall'emanazione della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca bandisce un concorso per la copertura dei due posti di dirigente tecnico riservati all'istruzione in lingua slovena, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2007. In attesa dell'espletamento di tale procedura concorsuale il Direttore Regionale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, per le finalità di cui al comma 1), è autorizzato a nominare un dirigente con funzioni tecniche con la procedura di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
18. 4. Blazina.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997 n. 425, le parole da: «, provinciale» fino a «interregionale» sono sostituite da «e solo nel caso in cui non sia possibile nominare alcun commissario esterno nella provincia in cui è ubicato l'istituto in cui ha sede l'esame di maturità, in ambito regionale o
interregionale».
18. 1. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1, aggiungere le seguenti: come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
18. 5. Il Relatore.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per potenziare le attività di valutazione dell'istruzione e della formazione erogate sul territorio nazionale, ed in vista di una più ampia riforma dei sistemi ed organi della valutazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-201 6, complessive 40 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 15 unità di personale negli anni 2014 e 2015 e di 10 unità di personale nell'anno 2016, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 750.000 per Pag. 156il 2014, 1.500.000 per il 2015 e 2.000.000 a partire dal 2016.
  2-ter. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 16, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2-bis.
  2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  2-sexies. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 201 8, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 2-bis.
18. 3. Ascani, Carocci, Rocchi.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto).

  1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.
  2. Il nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione. Tale rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità previste dal sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.
  3. Ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.
  4. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare maggiori oneri per le pubbliche finanze.
18. 01. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

Pag. 157

ART. 19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Per l'a.a. 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004 n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.
  2. I docenti delle Istituzioni Afam che abbiano maturato nell'ultimo triennio almeno 360 giorni di servizio effettivo sono inseriti in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua con proprio decreto le modalità per la redazione delle graduatorie di cui al presente comma.
  2-bis. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.
  2-ter. Entro centottanta giorni dall'emanazione della presente legge è licenziato il regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'a.a. 2015/2016.
  3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo Pag. 15839 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3-bis. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale precario in servizio alla data di emanazione della presente legge e appartenente all'area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, è assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare dei tre anni di servizio.
  3-ter. Al personale docente di Il fascia in servizio presso le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che siano in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.
  3-quater. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/03, articolo 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo n. 485 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994.
  3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.
  4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata a partire dall’ per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.
19. 36. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: del decreto legislativo con le seguenti: del testo unico di cui al decreto legislativo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
in subordine agli incarichi di cui al comma 1 con le seguenti: in subordine all'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo;
   al comma 3, le parole: del decreto del sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del, le parole: a valere sulle sono sostituite dalle seguenti: nell'ambito delle e le parole: non possono derivare maggiori sono sostituite dalle seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori.
19. 55. Il Relatore.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto Pag. 159e in possesso di almeno tre anni accademici di servizio a tempo determinato, dovrà essere inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al primo periodo.
19. 10. Folino.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito a domanda nelle graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle graduatorie d'istituto, che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati».
19. 1. Di Lello.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 15. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e in possesso di almeno tre anni accademici di servizio a tempo determinato, dovrà essere inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 12/09.
19. 23. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserite in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'altra formazione artistica, musicale e coreutica.
19. 50. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato presso le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, Pag. 160musicale e coreutica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare, in una graduatoria nazionale ad esaurimento, articolata per settore disciplinare e compilata sulla base dei titoli di servizio e professionali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, i posti di docente di prima Fascia che si rendono vacanti ogni anno per cessazione del titolare possono essere ricoperti, con delibera del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico dell'istituzione interessata, per progressione di carriera attingendo in ordine di merito alla predetta graduatoria.
  2-ter. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ciascun posto di docente di prima fascia presso le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si rende vacante per cessazione del titolare può essere convertito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in più posti di docenti di prima fascia con contestuale soppressione nell'organico di egual numero di posti di docenti di seconda fascia, garantendo comunque l'assoluta invarianza della spesa totale. Su tali posti di professore di prima fascia sono chiamati per progressione di carriera i professori di seconda fascia in servizio presso l'istituzione sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.
  2-quater. Dall'applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle progressioni di carriera di cui a tali commi non si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994.
19. 18. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Moretto.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle categorie d'istituto e che abbia svolto incarichi di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno tre anni accademici è iscritto in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2-ter. Fino all'esaurimento delle graduatorie di cui al presente articolo è riservato al personale in esse iscritto il 50 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti presso le accademie di belle arti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento dei titolari. Il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia che possono concorrere anche per insegnamenti di altro ambito disciplinare, mediante concorso riservato per soli titoli, disciplinato con regolamento adottato con decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le disposizioni del secondo periodo si applicano altresì ai conservatori di musica nella misura del 10 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti.
19. 21. Manzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il personale tecnico e amministrativo di cui all'allegato A al Contratto collettivo nazionale del comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale 2006/2009 in servizio con contratto a tempo determinato nell'area EP/1 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio per almeno Pag. 161tre anni accademici nelle istituzioni AFAM ovvero che alla medesima data sia titolare di un contratto triennale ai sensi dell'articolo 5 comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è incluso, con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in apposita graduatoria ad esaurimento utile per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato; le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è consentito, con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'aggiornamento annuale della graduatoria con l'inclusione del personale dell'area EP/l che abbia maturato tre anni accademici di servizio.
19. 45. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e che abbia svolto incarichi di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno tre anni accademici è iscritto in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato o determinato presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 32. Vezzali.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Fino all'esaurimento delle graduatorie di cui al presente articolo è riservato al personale in esse iscritto il 50 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti presso le accademie di belle arti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento dei titolari. Il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia che possono concorrere anche per insegnamenti di altro ambito disciplinare, mediante concorso riservato per titoli o per curriculo artistico-professionale-scientifico, disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le disposizioni del secondo periodo si applicano altresì ai conservatori di musica nella misura del dieci per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti.
19. 49. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Fino all'esaurimento delle graduatorie di cui al presente articolo è riservato al personale in esse iscritto il 50 per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti presso le accademie di belle arti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento dei titolari. Il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia che possono concorrere anche per insegnamenti di altro ambito disciplinare, mediante concorso riservato per soli titoli, disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le disposizioni del secondo periodo si applicano altresì ai conservatori di musica nella misura del dieci per cento delle cattedre che annualmente si rendono vacanti.
19. 27. Vezzali.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il personale tecnico e amministrativo di cui all'allegato A al contratto Pag. 162collettivo nazionale del comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale 2006/2009 in servizio con contratto a tempo determinato nell'area EP/1 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio per almeno tre anni accademici nelle istituzioni afam ovvero che alla medesima data sia titolare cli un contratto triennale ai sensi dell'articolo 5 comma 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 è incluso, con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in apposita graduatoria ad esaurimento utile per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato; le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, a 449. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 è consentito, con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'aggiornamento annuale della graduatoria con l'inclusione del personale dell'area EP/1 che abbia maturato tre anni accademici di servizio.
19. 28. Vezzali.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 48. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 16. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni, Antezza.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 29. Vezzali.

  Sopprimere il comma 3.
*19. 2. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 3.
  3. Al fine di dare attuazione e razionalizzazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) i commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, sono abrogati e sostituiti come segue:
  «Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite ai direttori amministrativi di ruolo attualmente in servizio presso le Istituzioni Afam. A tale personale è riconosciuta la qualifica dirigenziale di seconda fascia, mediante corso/concorso. Solo in caso di assenza di detto personale, le funzioni di direttore amministrativo sono affidate a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non potendo derivare, dall'applicazione del presente comma, maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
   b) l'articolo 7 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è modificato come segue: «Fanno parte del consiglio di amministrazione:
   a) il presidente;
   b) il direttore;
   c) il direttore amministrativo;
   d) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;Pag. 163
   e) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
   f) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati».
   c) L ’articolo 7 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 è abrogato.
19. 6. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nei casi di gravi difficoltà gestionali debitamente documentate, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono eccezionalmente attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 47. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 3, dopo le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, aggiungere le seguenti: in caso di vacanza.
19. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, sopprimere le parole: nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire.
19. 17. Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante.

  Al comma 3, dopo le parole: dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica aggiungere le seguenti: Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono prestare servizio presso le Accademie storiche legalmente riconosciute, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 i docenti delle Accademie statali in posizione di comando o aspettativa.
19. 9. Biasotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
*19. 46. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata professionalità» o alla terza area di cui all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato Pag. 164al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
*19. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 4, dopo le parole: Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati aggiungere le seguenti parole: e delle accademie legalmente riconosciute operanti nelle Regioni in cui non siano presenti istituzioni statali,.
19. 8. Biasotti.

  Al comma 4 sostituire le parole: per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro con le seguenti: per il triennio finanziario 2014-2016 la spesa annua di 3 milioni di euro, conseguentemente; e al comma 5 dopo le parole: , sulla base di criteri, aggiungere le seguenti: concordati con ANCI e UPI, e dopo le parole: che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto. aggiungere le seguenti parole: riferito all'ultimo triennio, tenendo conto del personale assunto con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto AFAM.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27:
   1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «a 329,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 453,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 474,545 milioni di euro per l'anno 2016»;
   2) aggiungere in fine la seguente lettera:
   g) quanto a 3 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».
19. 37. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno finanziario 2014 con le seguenti: a decorrere dal 2014.
19. 44. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «4 milioni».
19. 13. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Carrescia, Valiante, Marco Meloni.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a definire i criteri per la ripartizione Pag. 165e a ripartire le risorse di cui al comma 4, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
*19. 52. Buonanno.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a definire i criteri per la ripartizione e a ripartire le risorse di cui al comma 4, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
*19. 51. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a definire i criteri per la ripartizione e a ripartire le risorse di cui al comma 4, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
*19. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 5, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti: , sentiti gli enti locali finanziatori,.
19. 12. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.

  Al comma 5, aggiungere dopo le parole: , sulla base di criteri, le seguenti: concordati con ANCI e UPI, e dopo le parole: che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto, aggiungere le seguenti: riferito all'ultimo triennio, tenendo conto del personale assunto con contratto AFAM.
19. 54. Il relatore.

  Al comma 5, sostituire le parole: della spesa storica di ciascun istituto con le seguenti: della spesa nell'ultimo triennio di ciascun istituto e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
19. 14. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Marco Meloni.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: degli ultimi cinque anni in relazione al numero di personale in servizio assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto AFAM.
19. 43. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Nell'ambito di un programma nazionale di ottimizzazione dell'offerta formativa territoriale nel settore musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base d accordi di programma con le Regioni, si provvede, su richiesta dei singoli istituti musicali pareggiati, alla graduale statizzazione degli stessi istituti quali sezioni staccate dei conservatori di musica statali, sulla di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto. Le predette convenzioni definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro dei conservatori di musica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli istituti musicali pareggiati, nonché per il Pag. 166graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito del 20 per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente e tecnico-amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.
19. 19. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Nell'ambito del processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali «ex-pareggiati», previo accordo tra il comune di Ancona, il Conservatorio Statale di Musica «G. Rossini» di Pesaro e l'Istituto Superiore di Studi Musicali «G. B. Pergolesi» di Ancona, il personale docente di quest'ultimo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2013 è trasferito, sentite le Organizzazioni sindacali e nei modi e termini descritti dalla convenzione stipulata tra gli enti sopramenzionati, nei posti in organico vacanti e disponibili presso il Conservatorio suddetto, derivanti da pensionamenti o dalla cessazione di altri rapporti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei limiti per le assunzioni previste dalla legge.
19. 22. Carrescia.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale la rilevazione obiettiva della presenza in servizio ai Hai del computo del monte ore annuo è assicurata attraverso il registro dei corsi tenuti, vidimato dal Direttore dell'istituzione; il docente dovrà annotarvi l'argomento e la durata di ciascuna lezione o esercitazione ed apporvi la propria firma.
19. 33. Vezzali.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è così sostituito:
  «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti i termini temporali entro cui saranno possibili le equipollenze dei diplomi finali del vecchio ordinamento con i diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, di coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; detti diplomi saranno resi equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
*19. 35. Vezzali.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Il comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è così sostituito:
  «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti i termini temporali entro cui saranno possibili le equipollenze dei diplomi finali del vecchio ordinamento con i diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, di coloro che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore; detti diplomi saranno resi equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, Pag. 167dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
*19. 39. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 i commi da 74 a 76 sono soppressi.
**19. 34. Vezzali.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 i commi da 74 a 76 sono soppressi.
**19. 40. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/03, articolo 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 485 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.
19. 38. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 provvedono a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per titoli per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014-2015.
  Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/03, articolo 7, comma 7. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 487 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994.
19. 24. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per il personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale la rilevazione obiettiva della presenza in servizio ai fini del computo del monte ore annuo è assicurata attraverso il registro dei corsi tenuti, vidimato dal Direttore dell'istituzione; il docente dovrà Pag. 168annotarvi l'argomento e la durata di ciascuna lezione o esercitazione ed apporvi la propria firma.
19. 41. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, a 165, dopo le parole «docenti universitari a tempo definito» sono aggiunte le parole «dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale».
*19. 31. Vezzali.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, a 165, dopo le parole «docenti universitari a tempo definito» sono aggiunte le parole «dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale».
*19. 42. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2015 e fino alla definizione dei provvedimenti di statizzazione di cui all'articolo 2, comma 8, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al finanziamento degli istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati) si provvede mediante un prelievo fiscale, con aliquota definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sull'attività di gioco e scommesse. L'importo del prelievo fiscale è versato in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai comuni nel cui territorio gli istituti hanno sede, con destinazione vincolata al finanziamento dei medesimi istituti.
19. 30. Vezzali.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misure prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell'ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole «6 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
19. 11. Carocci, Ascani, Sereni, Pastorino, Verini, Giulietti, Tullo, Basso, Giacobbe, Vazio, Valiante, Ghizzoni.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  Al comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 le parole: «conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
19. 01. Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  È consentita, ai candidati privatisti in possesso di un attestato di compimento e/o licenza in corso di validità, la possibilità di accedere presso Conservatori di Musica e IMP ai corrispondenti successivi esami di compimento, licenza e diploma secondo i programmi previsti dai corsi del previgente ordinamento, fino alla chiusura per esaurimento degli stessi».
19. 02. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

Pag. 169

ART. 20.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 l'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato.
*20. 14. Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è abrogato a decorrere dall'anno accademico 2014/2015.
*20. 13. Capua.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
  2. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 21 non si applica agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, si considerano idonei al superamento degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui al comma 2 anche quegli studenti che sarebbero stati ammessi alla frequenza di corsi di laurea ad accesso programmato mediante l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008.
20. 11. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1 dopo le parole: L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008 è abrogato. aggiungere le seguenti: L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 4 del 2008 mantiene efficacia per gli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. 2. Di Lello.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
20. 12. Gigli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  2. I partecipanti agli esami di ammissione ai corsi universitari di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Professione Sanitarie, Odontoiatria, Architettura e Scienze della Formazione Primaria, per l'anno accademico 2013/2014, che avrebbero avuto diritto al bonus maturità secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014», e che non si collocano in una posizione utile nella graduatoria nazionale pubblicata il 30 settembre 2013 dal MIUR, a causa dell'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008 n. 21, sono immatricolati in sovrannumero nei corsi di laurea per i quali hanno sostenuto la prova di selezione, nella sede in cui, aggiungendo il bonus maturato al punteggio ottenuto all'esame di ammissione, eguagliano o superano il punteggio dell'ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria della relativa sede.
20. 16. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I partecipanti alle prove di selezione per l'accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, per l'anno accademico 2013/2014, che avrebbero avuto diritto al bonus maturità secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del Decreto Ministeriale 12 giugno 2013 n. 449, concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione Pag. 170ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014», e che non si collocano in una posizione utile nella graduatoria nazionale definitiva, sono immatricolati in sovrannumero nei corsi di laurea per i quali hanno sostenuto la prova di selezione, nella sede in cui, con il punteggio da loro effettuato e con l'aggiunta dei punti bonus a cui avrebbero avuto diritto, eguagliano o superano il punteggio dell'ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria relativa ad una delle sedi indicate.
*20. 5. Dorina Bianchi, Centemero, Faenzi, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I partecipanti alle prove di selezione per l'accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, per l'anno accademico 2013/2014, che avrebbero avuto diritto al bonus maturità secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, concernente «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea a accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014», e che non si collocano in una posizioni utile nella graduatoria nazionale definitiva, sono immatricolati in sovrannumero nei corsi di laurea per i quali hanno sostenuto la prova di selezione, nella sede in cui, con il punteggio da loro effettuato e con l'aggiunta dei punti bonus a cui avrebbero avuto diritto, eguagliano o superano il punteggio dell'ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria relativa ad una delle sedi indicate.
*20. 6. Bonafè, Malpezzi, Manzi, Pes, Raciti, Capozzolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, con punteggio pari a 100/100, se confermata negli esami di ammissione ai corsi universitari, dà diritto a una riduzione del 30 per cento sull'ammontare delle tasse di iscrizione al primo anno di qualsiasi corso universitario. La disposizione di cui al precedente comma si applica unicamente agli studenti con requisiti economici previsti ai fini dell'erogazione di borse di studio. Conseguentemente, all'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 2,66», con le seguenti: «euro 3,70»; alla lettera b), sostituire le parole: «euro 77,53» con le seguenti: «euro 78,60» e alla lettera c) sostituire le parole: «euro 905,51» con le seguenti: «euro 906,60»;
   al comma 3, lettera a), sostituire rispettivamente le parole: «euro 2,70»; «euro 78,81» ed «euro 920,31» con le seguenti: «euro 3,70»; «euro 79,90»; «euro 930,41» e alla lettera b), sostituire rispettivamente le parole: «euro 2,99»; «euro 87,28» e «euro 1019,21» con le seguenti: «euro 3,99»; «euro 88,30» ed «euro 1020,31».
20. 9. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge è fatto divieto alle università italiane il ricorso a prove d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea.
  1-ter. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264, gli atenei adottano le prove d'ingresso selettive che abbiano ad oggetto esclusivamente elementi generali inerenti ai corsi di laurea prescelti. Le prove sono svolte nel mese di settembre di ogni anno.
  1-quater. Gli uffici scolastici provinciali, di concerto con le scuole, con le università e con i relativi ordini professionali, organizzano corsi di preparazione alle prove Pag. 171d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-quinquies. Gli studenti che agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di studi hanno ottenuto un punteggio pari a cento centesimi hanno diritto di accedere direttamente ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio pari a 90 e fino ad novantanove centesimi acquisiscono un credito di dieci punti da far valere ai fini della valutazione della prova selettiva d'ingresso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica sono stabiliti i meccanismi selettivi per gli studenti iscritti, consistenti nella fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, per i diversi corsi di laurea, nel primo anno di corso, prevedendo la decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente. Con il medesimo decreto si stabilisce che allo studente è comunque preclusa la possibilità di avvalersi degli esami eventualmente superati per l'iscrizione agli stessi corsi di laurea in altre università.
20. 1. Lauricella, Leva, Lodolini, Giulietti, Bruno Bossio, Moscatt.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 per l'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 266 non si applicano le disposizioni previste dalla citata legge.
20. 4. Faenzi, Dorina Bianchi, Parisi, Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno accademico 2013/2014 si dispone la sospensione, per l'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge n.264 del 2 agosto 1999, della norma del numero chiuso.
  1-ter. Per l'anno accademico 2013/2014, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con apposito decreto, dispone la proroga del termine per l'iscrizione ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge n. 264 del 2 agosto 1999, la quale potrà avvenire fino al 30 novembre 2013.
20. 10. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:
  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 per l'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 non si applicano le disposizioni previste dalla citata legge.
20. 15. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;
   b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

  Per l'anno accademico 2013-2014 non è applicata, altresì, ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.
20. 8. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

Pag. 172

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per il solo anno accademico 2013/2014 sono ammessi ai Corsi di Laurea ad accesso programmato, oltre a quanti lo hanno conseguito in applicazione delle disposizioni del comma 1, anche gli studenti che sarebbero risultati ammessi sulla base di graduatorie stilate applicando l'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.
20. 7. Carrescia.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Supplemento al diploma per la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero).

  Fermo restando le norme che disciplinano il riconoscimento o l'equipollenza dei titoli di studio come definiti dalla Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148, conseguiti all'estero, al fine della loro valutazione da parte dei competenti organismi italiani, la dichiarazione di valore è sempre sostituita dal supplemento al diploma (diploma supplement), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509 e successive modificazioni, emesso dalla parte che ha rilasciato il titolo di studio.
20. 07. Kronbichler, Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Plangger.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Formazione specialistica dei medici e suo raccordo con i corsi di laurea in medicina e chirurgia).

  Il comma 1 dell'articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Al fine di migliorare la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, tenendo conto del quadro epidemiologico, delle esigenze di programmazione fornite triennalmente dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e rilevate dal Ministero della Salute e dei flussi di pensionamento previsti, sono definite e aggiornate annualmente con la legge di stabilità le risorse finanziarie da destinare alla formazione specialistica dei medici, da attivare a distanza di sei anni.
  Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono stabilite annualmente modalità e tipologia dei contratti di formazione specialistica dei medici nonché il numero degli studenti da ammettere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, proporzionalmente al numero dei contratti di formazione specialistica dei quali, ai sensi della precedente lettera a), è prevista l'attivazione alla fine del corso di laurea in medicina e chirurgia che si va a attivare».
20. 06. Gigli, Calabrò, Santerini, Capua, Binetti, Vargiu, Luigi Cesaro, Monchiero.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  All'articolo 2, comma 1 lettera a), al numero 6), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sostituire le parole: «direttore generale» con le seguenti: «consiglio di dipartimento».
20. 01. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  All'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dopo il Pag. 173numero 6), aggiungere il seguente: «7) consiglio di dipartimento».
20. 02. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  Il comma 2 lettera i) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è sostituito dal seguente: «composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, una rappresentanza elettiva degli studenti, un rappresentante eletto del personale tecnico amministrativo, una rappresentanza elettiva dei professori, un rappresentante eletto tra i ricercatori, e il sindaco del comune in cui ha sede legale l'università; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei consiglieri eletti tra i professori dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;».

  Conseguentemente la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è abrogata.
20. 03. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 dopo la lettera s) aggiungere la seguente: «t) la durata in carica del direttore di dipartimento per un massimo di tre anni e rinnovabile una sola volta».
20. 04. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  L'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è abrogato.
20. 05. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

Pag. 174

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 2. Fedriga, Matteo Bragantini, Buonanno.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Selezione dei candidati ai corsi di formazione specialistica per medici).
21. 8. Gigli.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: all'alinea,;
   alla lettera
b), le parole: all'esito sono sostituite dalle seguenti: d) all'esito e le parole: del decreto sono sostituite dalle seguenti: del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto.
21. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri nazionali oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi. Concorrono alla valutazione del curriculum degli studi unicamente la media aritmetica degli esami sostenuti durante il ciclo di studi universitari e, per un massimo di 1,5 punti, la valutazione di pubblicazioni scientifiche, attinenti il percorso di specializzazione prescelto»;.
21. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) la graduatoria nazionale tiene conto, oltre del risultato del quiz come attualmente previsto, anche del voto di laurea, della media conseguita agli esami del corso di laurea, della valutazione degli esami considerati affini alle scuole di specializzazione ed eventuali altri titoli che confermino l'interesse dello studente quali tirocini specialistici e pubblicazioni sulla materia.
21. 9. Binetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università».
* 21. 5. Nicoletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma i dell'articolo 36 del decreto legislativo i 7 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.
*21. 7. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. L'inserimento dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avviene su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, sentito il Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università Pag. 175e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o ospedaliero universitarie o degli IRRCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.
21. 3. Calabrò, Fucci, Binetti, Gigli, Roccella, Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La quantità e la tipologia dei contratti dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale sono rimodulate ogni tre anni con decreto del ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute sulla base del fabbisogno nazionale. determinato in relazione ai dati epidemiologici. alle evoluzioni tecnico-scientifiche e di tipo organizzativo.
21. 4. Calabrò, Fucci, Binetti, Gigli, Roccella, Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche e integrazioni apportare le seguenti modifiche:
   a) aggiungere allegato D;
   b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: allegati B e C» con «allegati B, C e D»;
   c) all'articolo 20 aggiungere comma 3-bis: «La durata massima delle formazioni specialistiche in Italia è fissata nell'allegato D.

  2-ter. Entro 90 giorni dalla Legge di Conversione del decreto-legge il MIUR, di concerto con il Ministero della Sanità, adegua con apposito decreto per l'anno accademico 2013-2014 la durata delle specializzazioni mediche, compresi i corsi attualmente già avviati, secondo quanto stabilito nell'Allegato D del decreto legislativo n. 368 del 1999. Eventuali risparmi sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica. Il MIUR provvede altresì con Decreto a riorganizzare le classi e tipologie di specializzazione medica per i corsi a partenza dall'anno accademico 2013-2014.

  Allegato D: Durata massima formazioni specialistiche in Italia suddivise per Area, Classe e Tipologia:
  scuole per area, classe e tipologia, anni di articolazioni dei corsi di specializzazione medica presenti in Italia:
  Area medica, classe medicina clinica generale:
    medicina interna – 5;
    geriatria – 4;
    medicina dello sport – 4;
    medicina termale – 4;
    oncologia medica – 5;
    medicina di comunità – 4;
   classe medicina specialistica:
    allergologia ed immunologia clinica – 4;
    dermatologia e venereologia – 4;
    ematologia – 4;
    endocrinologia e malattie del ricambio – 4;Pag. 176
    gastroenterologia – 4;
    malattie dell'apparato cardiovascolare – 4;
    malattie dell'apparato respiratorio – 4;
    malattie infettive – 4;
    medicina infortunistica (medicina d'emergenza – urgenza – 4;
    medicina tropicale – 4;
    nefrologia – 4;
    reumatologia – 4;
   classe neuroscienze e scienze cliniche del comportamento:
    neurofisiopatologia – 4;
    neurologia – 4;
    neuropsichiatria infantile – 4;
    psichiatria – 4;
    psicologia clinica – 4;
   classe medicina clinica dell'età evolutiva:
    pediatria – 5.

  Area chirurgica:
   classe delle chirurgie generali:
    chirurgia generale – 5;
    chirurgia dell'apparato digerente – 5;
    chirurgia pediatrica – 5;
    chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica – 5;
   classe delle chirurgie specialistiche:
    ginecologia ed ostetricia – 5;
    neurochirurgia – 5;
    ortopedia e traumatologia – 5;
    urologia – 5;
   classe delle chirurgie del distretto testa e collo:
    chirurgia maxillo-facciale – 5;
    oftalmologia – 4;
    otorinolaringoiatria – 4;
   classe delle chirurgie cardio-toracico-vascolari:
    cardiochirurgia – 5;
    chirurgia toracica – 5;
    chirurgia vascolare – 5.

  Area servizi clinici:
   sotto-area dei servizi clinici diagnostici e terapeutici:
   classe della medicina diagnostica e di laboratorio:
    anatomia patologica – 4;
    biochimica clinica – 4;
    microbiologia e virologia – 4;
    patologia clinica – 4;
   classe della diagnostica per immagini e radioterapia:
    radiodiagnostica – 4;
    radioterapia – 4;
    medicina nucleare – 4;
   classe dei servizi e specialistici:
    anestesia, rianimazione e terapia intensiva – 4;
    audiologia e foniatria – 4;
    medicina fisica e riabilitativa – 4;
    tossicologia medica – 4;
   classe dei servizi clinici biomedici:
    genetica medica – 4;
    scienza dell'alimentazione – 4;
    farmacologia medica – 4;
   sotto-area dei servizi clinici organizzativi e della sanità pubblica:
   classe della sanità pubblica:
    igiene e medicina preventiva – 4;
    medicina aeronautica e spaziale – 4;Pag. 177
    medicina del lavoro – 4;
    medicina legale – 4;
    statistica sanitaria e biometria – 4.
21. 6. Crimì, Malpezzi, Lenzi, Miotto, Cova, Zardini, Scuvera, Ascani, Narduolo, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Biondelli, Amato, Carnevali, Capone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 16-
quinquies, legge 9 agosto 2013, n. 99).

  1. All'articolo 9, comma 16-quinquies del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, Convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 99 inserire alla fine «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario».
21. 01. Causi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contabilità universitaria).

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, la parola « 2014» è sostituita dalla seguente « 2015»;
   b) al comma 4, dopo il secondo è inserito il seguente: «Il medesimo incentivo, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario dell'anno 2014, è destinato agli atenei che hanno adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo entro il 1o gennaio 2014.
21. 02. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di docenti universitari).

  All'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale non possono concorrere all'abilitazione per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale prima di tre anni dalla data di conseguimento della stessa. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, non sono comunque valutate le eventuali candidature di coloro che, avendo presentato la domanda senza conoscere l'esito della tornata precedente, abbiano conseguito poi l'abilitazione per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale.
21. 03. Ascani, Carocci, Rocchi.

Pag. 178

ART. 22.

  Al comma 1 lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università fino alla fine del periodo, con le seguenti: da un comitato di selezione e dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, le parole: dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, sono sostituite dalle seguenti: dal Consiglio Universitario Nazionale, dal tavolo dei presidenti degli enti di ricerca pubblica, dal CRUI.
22. 6. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono nominati, aggiungere le seguenti: , sentite le commissioni parlamentari competenti,.
22. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
22. 5. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, lettera a), le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
22. 8. Santerini, Capua, Molea, Vezzali.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
22. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i requisiti e le modalità di nomina con le seguenti: i requisiti e le modalità di selezione.

  Conseguentemente:
   al comma 2, le parole: del decreto sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto e le parole: del citato decreto sono sostituite dalle seguenti: del citato regolamento di cui al decreto;
   al comma 4, dopo le parole:
n. 213 sono inserite le seguenti: come modificato dal presente articolo,.
22. 9. Il Relatore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. L'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.
22. 4. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. È abrogato l'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  4-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, le parole: «tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore» sono sostituite dalle parole: «tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori».
22. 7. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

Pag. 179

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.
L'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si interpreta nel senso che i regolamenti del personale degli enti di ricerca assicurano la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedendo, tra l'altro, che fatta salva l'applicazione dei commi 4, 5-bis e 6 dell'articolo 19 nei limiti percentuali ivi stabiliti, gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti esclusivamente a personale nei ruoli di cui all'articolo 23. Gli enti di ricerca provvedono all'adeguamento di statuti e regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui gli organi di vertice non abbiano provveduto all'adeguamento degli statuti e dei regolamenti nel termine di cui al periodo precedente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può provvedere in via sostitutiva. Al fine di valorizzare le competenze ed assicurare continuità nell'azione amministrativa gli enti di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per una sola volta e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, possono bandire, purché nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, un concorso pubblico per titoli ed esami con riserva di posti, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'ente incarichi dirigenziali, per almeno un triennio, nel medesimo settore. Agli esami sono ammessi i soli candidati che abbiano raggiunto, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo fissato dal bando di concorso.
22. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Variazione nella composizione del collegio di disciplina nazionale).

  1. È abrogato l'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sostituire le parole: «tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore», con le seguenti: «tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori».
22. 01. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

Pag. 180

ART. 23.

  Sopprimere il comma 1.
  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  Il comma il dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
23. 2. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento con le seguenti: Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: all'articolo 5 sono inserite le seguenti: del presente decreto.
23. 6. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli altri enti di ricerca non vigilati direttamente dal Miur.
23. 4. Capua.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito con i seguenti:
  2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiate di specifici programmi e progetti.
  2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.
  2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati.
23. 3. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, sostituire le parole: della valutazione della qualità della ricerca (VQR), in quanto rilevante, con le seguenti: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
23. 1. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 4 comma 16 del DL 101/13, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, per chi alla data di pubblicazione dei bandi, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di Pag. 181servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; chi ha già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 può essere assunto previa verifica dell'attività svolta;
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per chi, alla data di emanazione del bando, ha maturato complessivamente, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.
23. 5. Di Lello.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità universitaria).

  All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica fra due sedi universitarie consenzienti.
23. 01. Pisicchio.

Pag. 182

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: nel quinquennio 2014-2018, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, in merito alle risorse assunzionali per gli anni 2013, 2014 e 2015 e sopprimere la parola: complessive.
24. 6. Miccoli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 200 unità, con le seguenti: 300; sostituire le parole: 40 unità con le seguenti: 50 unità; sostituire le parole da: pari a euro 2 milioni nell'anno 2014 fino alla fine del comma, con le seguenti: nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 4 milioni nell'anno 2014, 8 milioni nell'anno 2015, 12 milioni nell'anno 2016, 16 milioni nell'anno 2017 e 20 milioni a partire dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  È ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 per l'anno 2014 2 milioni, per l'anno 2015 4 milioni, per l'anno 2016 6 milioni, per l'anno 2017 8 milioni e 10 milioni a partire dall'anno 2018.
24. 11. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, prima delle parole: 4 milioni, 6 milioni, 8 milioni e 10 milioni sono premesse le seguenti: a euro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, la parola:
disposti è sostituita dalla seguente: disposte e le parole: dall'entrata sono sostituite dalle seguenti: dalla data di entrata;
   al comma 3, le parole:
determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, sono sostituite dalle seguenti: determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente articolo.
24. 14. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di geofisica Sperimentale (OGS) è autorizzato ad assumere nel triennio 2014-2016 complessive quindici unità di personale-ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di cinque unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 0.25 milioni nell'anno 2014, 0.50 nell'anno 2015 e 0.75 milioni a partire dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole e vulcanologia, aggiungere le seguenti: e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di geofisica Sperimentale (OGS).
24. 5. Blazina, Rosato, Malisani, Zanin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di Pag. 183professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1.
*24. 1. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1.
*24. 2. Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Marco Meloni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis) L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è autorizzato a prorogare il personale di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1.
24. 7. Miccoli.

  Al comma 4, sopprimere le parole: di cui all'articolo comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.
24. 12. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 4 sostituire le parole: di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con le seguenti: pubblici di ricerca.
24. 10. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo dei 100 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o assegno di ricerca alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.
24. 3. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per incentivare l'assunzione di Ricercatori, Tecnologi e Tecnici del Consiglio Pag. 184Nazionale delle Ricerche a partire dall'anno 2014 si autorizza l'assunzione di tale personale nel limite del cinquanta per cento della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta percentuale è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dal 2016.
  4-ter. Per far fronte alla carenza di Tecnici al Consiglio Nazionale delle Ricerche si autorizza, nel triennio 2014-2016, l'assunzione di personale tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 commi 519 e 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3 comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244., in numero pari a posti resi disponibili e a copertura dei posti vacanti nella pianta organica dell'ente medesimo.
24. 8. Manzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale. Coloro che abbiano maturato presso l'ISFOL almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
  L'onere per la copertura finanziaria è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
  6. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018 anche in deroga ai limiti assunzionali, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei medesimi Enti. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 decreto legislativo 165 del 2001 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
  L'onere per la copertura finanziaria è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti o degli enti medesimi.
  L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
  Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.
24. 13. Di Lello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more dei procedimenti di stabilizzazione stabiliti dalla legge, inclusi Pag. 185quelli di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è autorizzato a prorogare il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'INGV.
24. 9. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modificazioni all'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

  1. Alla rubrica dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 aggiungere dopo le parole: « di scambio», le seguenti: «, degli ex lettori e dei collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua».
  2. All'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
   a) sostituire le parole: «assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera» con le seguenti: «assunti quali lettori di madrelingua straniera dalle università, anche se non sono state parte del predetto giudizio,»;
   b) aggiungere dopo le parole: «a quello del ricercatore confermato a tempo definito,», le seguenti: «fatto salvo il miglior trattamento derivante da provvedimenti giudiziari definitivi o da accordi collettivi integrativi conclusi prima della entrata in vigore della presente legge»;
   c) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il trattamento economico previsto dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, è applicato ai collaboratori ed esperti linguistici (CEL) assunti in base alla legge 21 giugno 1995, n. 236, in tutte le università, fatto salvo il miglior trattamento derivante da provvedimenti giudiziari definitivi o da accordi collettivi integrativi conclusi prima della entrata in vigore della presente legge.

  3. All'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 aggiungere in fine il seguente comma:
  4. Agli ex lettori e ai collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua è riconosciuta l'anzianità acquisita dal primo contratto con l'inserimento nelle classi economiche triennali e relativa progressione economica vigente per i ricercatori confermati. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) reca la disciplina su tutto il territorio nazionale della professionalità degli ex lettori e dei collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua, quale unica categoria, del trattamento economico distinguendo tra tempo pieno e tempo definito, della progressione economica per classi triennali vigente per i ricercatori confermati. Dall'applicazione di tale disposizione non deve derivare un peggioramento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 05. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Reclutamento negli enti pubblici di ricerca).

  1. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, ovvero di contenimento della spesa di personale, Pag. 186secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o assegno di ricerca alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, che alla data di pubblicazione del bando hanno maturato almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, o che conseguiranno tale requisito in virtù del contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge;
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

  2. La procedura selettiva di cui al comma 1, lettera a) si ritiene comunque già espletata per il personale che ha già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato o assegno di ricerca, previa verifica dell'attività svolta, e per il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.
24. 07. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rideterminazione della dotazione organica negli enti pubblici di ricerca).

  1. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali.
  2. Le disposizioni del presente articoli si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università.
  3. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018.
24. 08. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso gli enti pubblici di ricerca).

  1. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto Pag. 187alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso o che conseguiranno tale requisito in virtù del contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
  2. L'onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti.
  3. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  4. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.
24. 09. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Dotazione organica e autorizzazione per l'assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso gli enti pubblici di ricerca).

  1. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che conseguiranno tale requisito in virtù del contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
  2. Il personale selezionato sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
  3. Il personale assunto è collocato fuori ruolo. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico della spesa per il personale degli enti stessi nei limiti già previsti dalla normativa vigente e in deroga alle disposizioni in materia di turn over.
  4. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
24. 010. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

  1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
  3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, Pag. 188fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto.

  2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
*24. 011. Palazzotto, Franco Bordo, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).

  1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:
  3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto.

  2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
*24. 01. Pagano.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al fine di sostenere la formazione di personale laureato specializzato nelle discipline geologiche, ai Piano lauree scientifiche di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2012, n. 71, sono aggiunte le lauree della classe delle lauree in scienze geologiche.
  2. Una quota dell'uno per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi geologici presentati dai dipartimenti universitari di scienze della Terra, a seguito di appositi bandi pubblici emessi con cadenza annuale.
  3. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Per salvaguardare l'identità di aree disciplinari riconosciute a livello sia nazionale che internazionale, gli statuti delle università possono derogare dai limiti numerici di cui alla lettera b) del comma 2 nel caso di settori scientifico- disciplinari omogenei appartenenti alla stessa area disciplinare.

  4. All'articolo 3, comma 1, delle legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo la parola «strutture» sono aggiunte le seguenti: «didattiche, scientifiche o gestionali».
24. 02. Mariani, Ghizzoni, Dallai, Segoni, Bratti, Braga.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni transitorie per l'Università degli studi della Basilicata).

  1. Entro il 31 ottobre 2013 l'Università degli Studi della Basilicata è tenuta ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a bandire contestualmente, in deroga al decreto legislativo Pag. 18929 marzo 2012, n. 49 e successive modificazioni, le procedure concorsuali per la copertura di un numero di posti equivalente, anche in termini di Aree e di Categorie contrattuali di inquadramento, a quello resosi vacante per effetto dell'annullamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente articolo, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento indicati al primo comma continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico, ferma restando la validità dei processi di riorganizzazione dell'Università degli Studi della Basilicata.
  3. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni riservati a personale di ruolo dell'Università degli Studi della Basilicata ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, nonché i dipendenti di cui al secondo comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello ordinariamente richiesto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
  4. Resta ferma in ogni caso la responsabilità degli organi di amministrazione dell'Università degli Studi della Basilicata che hanno concorso all'adozione dei provvedimenti di inquadramento indicati al primo comma.
24. 03. Folino, Antezza, Latronico, Placido.

Pag. 190

ART. 25.

  Sopprimere l'articolo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 27, comma 2, lettera a), con il seguente:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi in misura tale da assicurare 13.000.000 di euro nel 2013, 147.800.000 nel 2014, 229.400.000 nel 2015 e 224.600.000 a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
25. 1. Palmieri, Lainati, Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA di alcuni prodotti postali).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1 999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 201 1, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.
  2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di Pag. 191cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 27, comma 2, lettera a), con il seguente:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;
*25. 2. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA di alcuni prodotti postali).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1 999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 201 1, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione.
  2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 27, comma 2, lettera a) con il seguente:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;
*25. 8. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:
  Nell'allegato I al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
   1. a partire dal 10 dicembre 2013:
    a) birra: euro 2.64 per ettolitro e per grado-Plato;
    b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,00 per ettolitro;
    c) alcol etilico: euro 900,00 per ettolitro anidro;
   2. a partire dal 1° gennaio 2015:
    a) birra: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
    b) prodotti alcolici intermedi: euro 84,7 per ettolitro;
    c) alcol etilico: euro 990 per ettolitro anidro;
25. 5. De Micheli.

Pag. 192

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 27 comma 2 lettera a), dopo le parole: quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013 aggiungere le seguenti: si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008, quanto a.
25. 7. Molea, Librandi.

  Al comma 1, alinea, e al comma 3, alinea, sostituire le parole: e le relative con le seguenti: e relative, e sostituire le parole: approvato con, con le seguenti: di cui al.
25. 9. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;
  Conseguentemente al comma 3 alla lettera a), sostituire le parole: birra: euro 2,70 con le seguenti: birra: euro 2,39;
   e alla lettera b), sostituire le parole birra: euro 2,99 con le seguenti: birra: euro 2,48.

  Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 10 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
25. 4. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;

  Conseguentemente, al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra:euro 2,70 con le seguenti: birra: euro 2,35;
   e alla lettera b) sostituire le parole: birra:euro 2,99 con le seguenti: birra: euro 2,35.

  Conseguentemente, all'articolo 4 dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 10 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per Pag. 193l'anno 2013, 147,8 milioni di euro per l'anno 2014, 229,4 milioni di euro per gli anni 2015 e 224,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
25. 3. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Sopprimere ovunque ricorrano, le parole: grado-Plato.
25. 6. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 62-quater del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono soppresse le parole: «nonché i dispositivi meccanici ed elettronici,comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo». Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i liquidi dei dispositivi meccanici ed elettronici sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari allo 0,20 euro ogni millilitro del prezzo di vendita al pubblico.
25. 01. Faenzi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. All'articolo 23, legge n. 240 del 2010, aggiungere i seguenti commi:
  L'articolo 1, comma 20, della legge n. 230 del 2005, che prevede l'aspettativa non retribuita per i contratti previsti dalla legge medesima, per l'effetto della nuova disciplina dei contratti d'insegnamento dettata dal presente articolo, deve intendersi traslato sulle forme contrattuali ora previste dalla presente legge.
  Ai contratti disciplinati all'articolo 1, comma 14, della legge novembre 2005, n. 230 che, benché soppressi dalla presente legge devono intendersi traslati sulle forme contrattuali da questa introdotte, si dispone il collocamento in aspettativa non retribuita per i pubblici dipendenti assegnatari di tali contratti.
25. 02. Artini, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

Pag. 194

ART. 26.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze: 15 per cento;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta».
   c) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In relazione agli atti di cui ai commi i e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
   a) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9, comma 2;
   b) decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis;
   c) legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis;
   d) decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, articolo 2, comma 4-bis, convertito in legge dall'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25.
26. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il comma 3 con le seguenti: I commi 1 e 3, e sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: sono sostituiti dai seguenti; conseguentemente sostituire il comma 1 con il seguente:
  03. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;
    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 1 per cento;
    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici Pag. 195vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 16 per cento;
    se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
26. 3. Caon, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: Il comma 3 con le seguenti: I commi 1 e 3, e sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: sono sostituiti dai seguenti; conseguentemente premettere al comma 3 il seguente:
  03. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;
    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 2 per cento;
    atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 15 per cento;
    se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
26. 4. Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». Conseguentemente, a copertura del relativo onere pari a 33 milioni di Pag. 196euro a partire dall'anno 2014, con la stessa decorrenza, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce:
  «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.
*26. 5. Faenzi, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». Conseguentemente, a copertura del relativo onere pari a 33 milioni di euro a partire dall'anno 2014, con la stessa decorrenza, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce:
  «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.
*26. 6. Santerini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

  Conseguentemente, a copertura del relativo onere pari a 33 milioni di euro a partire dall'anno 2014, con la stessa decorrenza, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».
*26. 2. Fiorio.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

  Conseguentemente:
  All'articolo 1, comma 1, della Tariffa I, Parte prima, allegata al Testo unico delle Disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce:Pag. 197
  «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.
26. 7. Oliverio, Fiorio, Franco Bordo, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Palazzotto.

Pag. 198

ART. 27.

  Al comma 2, capoverso, sostituire le lettere da b) a f) con la seguente:
   «c) quanto a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede riducendo in misura corrispondente, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
27. 1. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, all'alinea, le parole: dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   alla lettera d), le parole: euro 1 milione sono sostituite dalle seguenti: 1 milione di euro;
   alla lettera
f), la parola: corrispondete è sostituita dalla seguente: corrispondente.
27. 5. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e f) con la seguente:
   «c) quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al quale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». A decorre da primo gennaio 2014, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce.
27. 2. Palazzotto, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con le seguenti:
   «c) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
   d) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
   e) quanto a 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: : Università non statali legalmente riconosciute (2.3 Pag. 199–cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
   f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 –cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.

  Conseguentemente dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A partire dal 1o gennaio 2014, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2014, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
  2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1.
  3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:
   alla lettera a) sostituire «12,6 per cento» con «15,6»;
   alla lettera b) sostituire «11,6 per cento» con «14,6»;
   alla lettera c) sostituire «10,6 per cento», con «13,6»;
   alla lettera d) sostituire «9 per cento», con «12»;
   alla lettera e) sostituire «8 per cento», con «11».
  4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  5. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
6. A decorrere dall'anno 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 Pag. 200novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
27. 3. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Bressa, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.