CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 ottobre 2013
98.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01058 Airaudo: Modalità di esame di istanze di proroga di CIG in varie aziende site in Piemonte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'onorevole Airaudo richiama l'attenzione del Governo sulla convocazione separata della FIOM-CGIL ai tavoli convocati presso la regione Piemonte per l'esame congiunto della situazione aziendale di FIAT e chiede al Governo se intenda assumere iniziative normative volte a riaffermare le prerogative sindacali in sede di trattative.
  Al riguardo la regione Piemonte ha fatto sapere che, a seguito della mancata sottoscrizione da parte della FIOM del Contratto collettivo specifico di lavoro, FIAT, dal 1o gennaio 2012, ha sempre inviato alla regione Piemonte due diverse comunicazioni di richiesta di esame congiunto relativamente alle domande di CIGS per Aziende appartenenti al Gruppo: una comunicazione inviata alle RSA e alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL e un'altra alla sola FIOM-CGIL.
  Conseguentemente, dal 1o gennaio 2012 la regione Piemonte ha ritenuto di dover convocare nella stessa giornata, ma ad orari diversi, le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL per le quali l'esame congiunto serviva sostanzialmente a ratificare in sede istituzionale l'accordo raggiunto in sede aziendale, e successivamente la FIOM-CGIL.
  Questa modalità di convocazione delle parti, secondo quanto appreso dalla regione Piemonte, aveva lo scopo di fare in modo che l'Azienda fornisse anche alla FIOM-CGIL, che non ha mai formalmente eccepito l'illegittimità della procedura e si è sempre presentata ai tavoli all'ora stabilita, il dettaglio del programma a supporto delle domande di CIGS relative al Gruppo FIAT.
  Questa stessa prassi è stata seguita dalla regione Piemonte anche nel caso in questione che riguarda la proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Mirafiori.
  Lo scorso 5 settembre FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA, con due distinte note, ha inviato alla regione Piemonte richiesta per esperire la procedura di esame congiunto sulla domanda di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale dal 1o ottobre 2013 al 28 settembre 2014 relativa allo stabilimento di Mirafiori.
  Una lettera era indirizzata, oltre che alla regione Piemonte, alle Organizzazioni sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici, Associazione Quadri e Capi Fiat e alle RSA aziendali. L'altra, oltre che alla regione Piemonte, alla sola FIOM, «rilevato che, successivamente alla comunicazione aziendale del 2 settembre 2013 indirizzata alla FIOM nazionale non sono, ad oggi, ancora pervenute nomine ovvero conferme della vostra RSA nello stabilimento in oggetto...».
  La regione Piemonte ha quindi provveduto a convocare l'Azienda e le Organizzazioni sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici, Associazione Quadri e Capi Fiat che il 9 settembre 2013 avevano sottoscritto in sede sindacale l'accordo sulla proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale alle ore 9.00 del giorno 17 settembre 2013, mentre Azienda e FIOM-CGIL sono state convocate per le ore 11.00 dello stesso giorno.Pag. 142
  Nel verbale di esame congiunto sottoscritto con Azienda, FIM-CISL, UTLM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici, Associazione Quadri e Capi Fiat, le parti si sono date atto di aver esperito con esito positivo la procedura di esame congiunto prevista dalla normativa vigente.
  Nel verbale di incontro sottoscritto con l'Azienda e la FIOM-CGIL, di contro, la FIOM-CGIL ha chiesto che venisse verbalizzato che – cito testualmente – «L'incontro non costituisce esame congiunto in quanto la procedura si è svolta in modo irregolare, e non può quindi considerarsi esperita regolarmente sia perché l'esame congiunto è già stato esperito solo con una parte delle Organizzazioni sindacali sia perché questa riunione è stata convocata successivamente all'esame congiunto con le altre Organizzazioni sindacali, con sottoscrizione di un accordo a ratifica di un intesa raggiunta separatamente in sede aziendale».
  La regione Piemonte ha ribadito alle parti presenti la legittimità della procedura sulla richiesta di proroga della CIGS per riorganizzazione aziendale da parte di FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A, stabilimento Mirafiori per il periodo 1o  ottobre 2013-30 settembre 2014 in quanto svoltosi nel pieno rispetto del dettato normativo in materia (articolo 5 legge n. 164 del 1975, articolo 2 legge n. 223 del 1991 e articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000), concludendo la procedura attivata.
  Ciò premesso, per quanto concerne il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 24 luglio 2013 preciso che, con la medesima, la Consulta ha sancito il superamento del criterio che lega la titolarità della rappresentanza in azienda (i.e. la legittimazione a costituire le RSA) alla sottoscrizione di un accordo collettivo, ponendo invece l'accento sulla partecipazione al negoziato.
  Conseguentemente, l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori) non potrà più essere interpretato nel senso di negare la possibilità di costituire RSA ad un sindacato che – nel legittimo esercizio delle proprie prerogative – decida di non sottoscrivere i contratti collettivi applicati in azienda, qualora lo stesso abbia partecipato alla negoziazione in base alla propria capacità di imporsi al datore come controparte contrattuale.
  La sentenza non esamina, invece, le modalità e le tempistiche con cui ammettere al tavolo delle trattative le organizzazioni sindacali anche nel caso delle procedure di «esame congiunto» quale quella che qui viene in rilievo.
  Pertanto, pur riconoscendosi l'obiettiva peculiarità della vicenda segnalata, non sembra che il richiamo alla recente decisione della Corte Costituzionale fornisca elementi risolutivi per definire la vicenda stessa.
  In conclusione, ritengo che il pieno esercizio dell'autonomia contrattuale (che il Governo deve necessariamente rispettare) dovrebbe consentire alle parti del negoziato di rinvenire nell'ambito dei propri rapporti bilaterali le più adeguate soluzioni a criticità del tipo di quella segnalata.

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ALLEGATO 2

5-01059 Fedriga: Sul computo dei contributi previdenziali per i donatori di sangue.
5-01062 Cinzia Maria Fontana: Sul computo dei contributi previdenziali per i donatori di sangue.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul riconoscimento – ai fini pensionistici – delle giornate di assenza dal lavoro per effettuare una donazione di sangue.
  Per tale ragione fornirò, per esse, una trattazione congiunta.
  Gli onorevoli interroganti, in particolare, hanno paventato che l'applicazione delle disposizioni in materia pensionistica succedutesi fra il 2011 e il 2012 possa tradursi in uno svantaggio a carico dei donatori di sangue, i quali si troverebbero a dover scegliere fra un vero e proprio «slittamento» temporale nell'accesso al pensionamento o l'applicazione di talune penalizzazioni in caso di accesso alla pensione in età inferiore a 62 anni.
  Ebbene, posso affermare che la questione segnalata è all'attenzione del Governo, certamente intenzionato a rinvenire una soluzione soddisfacente per coloro che adempiono a un compito di alto valore sociale e morale.
  Ed infatti, al fine di superare i dubbi interpretativi e garantire uniformità di applicazione delle disposizioni in esame, il Ministero che rappresento e l'INPS si stanno adoperando al fine di verificare la possibilità di una soluzione in via amministrativa consenta di affermare tale riconoscimento senza il ricorso ad una apposita previsione normativa.
  Nel contempo segnalo che – nell'ambito del procedimento di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – la 1a Commissione permanente del Senato ha approvato un emendamento parlamentare – sul quale il Governo ha reso parere favorevole – volto ad includere tra le «prestazioni effettive di lavoro» utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dalla legge, anche i periodi di astensione obbligatoria derivanti dalla donazione di sangue e di emocomponenti.
  Pertanto, laddove l'emendamento in argomento venisse effettivamente trasformato in legge, la questione segnalata troverebbe una soluzione in via legislativa e la soluzione amministrativa dinanzi richiamata non si renderebbe più necessaria.

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ALLEGATO 3

5-01114 Ciprini: Misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per gli stabilimenti della Merloni SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Ciprini concernente la situazione aziendale e occupazionale della Antonio Merloni Spa.
  Il 27 dicembre 2011 la Antonio Merloni Spa in amministrazione straordinaria ha ceduto con effetto dal 1o gennaio 2012, alla J.P. Industries il ramo di azienda destinato allo svolgimento dell'attività di design, produzione e commercializzazione di elettrodomestici.
  Conseguentemente dal 1o gennaio 2012 la J.P. Industries è subentrata nei contratti di lavoro con 700 dipendenti in forza presso la società cedente, ha avviato gli investimenti previsti ed ha ottenuto, dai competenti uffici del Ministero che rappresento, la concessione del trattamento di CIGS per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 per tutti i predetti 700 lavoratori.
  Nell'ottobre del 2012, il tribunale di Ancona ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di impresa relativa alla procedura di amministrazione straordinaria della Antonio Merloni Spa.
  Il successivo 22 novembre 2012 la società Merloni e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, un accordo per il ricorso alla CIGS – ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 223 del 1991 – per il periodo dal 13 novembre 2012 al 12 novembre 2013 per un numero massimo di 1.479 lavoratori delle sedi di Fabriano (Ancona) e Nocera Umbra (Perugia). Con decreto direttoriale del 24 dicembre 2012, i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno autorizzato la corresponsione del predetto trattamento di integrazione salariale.
  Informo, inoltre, che il tribunale di Ancona, a seguito di ricorso presentato da un pool di banche con capofila UNICREDIT con provvedimento del 20 settembre 2013, ha dichiarato la nullità della cessione del complesso aziendale, la nullità del precedente contratto preliminare e di ogni eventuale ulteriore atto conseguente e successivo, disapplicando le autorizzazioni amministrative rilasciate in proposito.
  Il Ministero dello sviluppo economico – interessato della questione – ha fatto sapere che la sentenza non è immediatamente esecutiva, stante l'avvenuto deposito da parte dei commissari straordinari del reclamo in appello e che il predetto dicastero è intenzionato a proporre appello.
  Il Ministero dello sviluppo economico ha assicurato, inoltre, il proprio impegno affinché l'attività aziendale prosegua nelle more della definizione del contenzioso giudiziale.
  Il Governo è quindi attivo nel seguire la vicenda con tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a sua disposizione, al fine di evitare che la recente pronuncia giudiziaria possa compromettere la continuità aziendale e i livelli occupazionali.
  Per quanto riguarda, in particolare, la salvaguardia dei livelli occupazionali a seguito della predetta pronuncia, sottolineo che è necessario esaminare il recente pronunciamento giudiziario in tutti i suoi aspetti al fine di individuarne i possibili effetti sui lavoratori e sulle aziende interessate Pag. 145e di attivare le conseguenti misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e di sostegno al reddito.
  In linea di massima, con riferimento ai lavoratori già dipendenti della Merloni per i quali dovesse essere disposta la presa in carico da parte dell'amministrazione straordinaria, i competenti uffici del Ministero che rappresento potranno valutare eventuali richieste provenienti dalla medesima amministrazione straordinaria al fine di inserire i suddetti lavoratori nel programma di CIGS tuttora in corso presso la Merloni (allo stato, in scadenza a novembre 2013), naturalmente nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di CIGS.
  In conclusione, pur dando atto dei recenti sviluppi in sede giudiziaria che rischiano di rendere più difficoltoso il quadro operativo, confermo che il Governo intende attivare tutti gli strumenti che l'ordinamento pone a sua disposizione per salvaguardare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori interessati.

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ALLEGATO 4

Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013;
   preso atto dei principali dati concernenti il quadro macroeconomico generale;
   osservato che, in questo contesto, la Nota di aggiornamento prevede dopo il 2013 un ritorno alla crescita del PIL, pari all'1,0 per cento nel 2014, all'1,7 per cento nel 2015, all'1,8 per cento nel 2016 e all'1,9 per cento nel 2017;
   rilevato che la Nota di aggiornamento conferma l'obiettivo del Governo, in linea con gli impegni europei, di mantenere il valore del tasso di indebitamento netto al 3 per cento nel 2013, prevedendo, per gli anni successivi, un valore del tasso di indebitamento netto pari al 2,5 per cento nel 2014, all'1,6 per cento nel 2015, allo 0,8 per cento nel 2016 e allo 0,1 per cento nel 2017;
   atteso che si prevede, dopo il 2013, una progressiva riduzione del tasso di disoccupazione, con un valore pari all'11,4 per cento nel 2017;
   valutati, per quanto concerne le misure di diretto interesse della XI Commissione, i richiami alle misure già adottate dal Governo e dal Parlamento in materia di lavoro, nonché i riferimenti alle iniziative future, che riguardano la programmata riforma dei centri per l'impiego;
   ricordato che, nel luglio scorso, a chiusura del Semestre europeo 2013, il Consiglio Ue ha rivolto all'Italia una serie di raccomandazioni sulla base della valutazione della Commissione europea della situazione macroeconomica e di bilancio del Paese e che la raccomandazione numero 4 riguardava il lavoro, con la richiesta di interventi sul mercato del lavoro, anche al fine di permettere un maggiore allineamento fra salari e produttività, di promuovere la partecipazione al mercato del lavoro delle categorie deboli, in particolare donne e giovani, di potenziare l'istruzione e la formazione professionale, di rendere più efficienti i servizi per l'impiego, di favorire la partecipazione del coniuge debole, di concentrare le risorse verso le famiglie a basso reddito con figli;
   preso atto che la Nota, in particolare, si propone il perseguimento di obiettivi di carattere più strutturale, tra i quali, in particolare, il completamento della riforma del mercato del lavoro, da realizzare attraverso interventi di semplificazione delle norme e di rafforzamento degli istituti a sostegno del primo accesso al mondo del lavoro e del reinserimento dei lavoratori sospesi;
   considerato che, per un ulteriore novero di interventi, il documento rinvia alla fase in cui le istituzioni europee avranno approvato le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020, nonché di quelli per la «Garanzia per i giovani»;
   valutate favorevolmente le proposte operative in materia di conciliazione fra vita professionale e vita familiare e auspicato Pag. 147che si possano quanto prima rendere effettivi i propositi enunciati, in materia, dal Governo nel documento;
   approfonditi i richiami alle misure relative al settore previdenziale, unitamente ai loro effetti in termini di mantenimento della stabilità finanziaria;
   ritenuto che le valutazioni sugli effetti di medio periodo della recente riforma pensionistica indichino una credibile tendenza al miglioramento dei saldi della spesa previdenziale, mentre sembrano troppo pessimistiche le previsioni fino al 2060, risultando assai complesse e improbabili proiezioni sulle tendenze demografiche che includano periodi di tempo superiori ai 30/40 anni;
   preso atto che – proprio alla luce dei rilevanti e sostanziosi elementi di contenimento della spesa previdenziale esposti nella Nota di aggiornamento – appare plausibile che il Governo si faccia carico di ridurre, sotto un profilo di equità sociale, quei disagi che derivano da una applicazione troppo rigida della riforma previdenziale del dicembre 2011;
   ritenuto, in conclusione, che si possa prospettare un quadro complessivamente condivisibile dei dati contenuti nella Nota, che non possono che riflettere l'attuale situazione economica e finanziaria globale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si raccomanda anzitutto al Governo di rafforzare tutte quelle misure che consentano di accompagnare la necessaria azione di contenimento delle spese pubbliche con iniziative in grado di rilanciare l'occupazione, prestando particolare attenzione alle politiche attive per il lavoro, alla valorizzazione di misure innovative per il sistema dei centri per l'impiego, nonché all'utilizzo razionale ed efficace dei fondi europei provenienti dalla «Garanzia giovani»;
   2) in questo contesto, si invita il Governo a valutare – anche a partire dalla prossima manovra finanziaria – l'adozione di misure di agevolazione fiscale che consentano di ridurre il costo del lavoro, incentivando le imprese ad assunzioni di natura stabile e promuovendo, in particolare, la partecipazione al mercato del lavoro delle categorie più deboli, nell'ottica di un rilancio della crescita del Paese e di una ripresa dei consumi delle famiglie;
   3) nell'ambito di una progressiva entrata a regime della riforma previdenziale, occorre valutare l'introduzione di forme di flessibilità nell'accesso al trattamento pensionistico, nonché risolvere con urgenza il problema di quanti, avendo perso il posto di lavoro, si sono trovati – a causa della rigida applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 – senza copertura di ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere alla pensione; a tal fine, si auspica che il Governo intervenga ad estendere la platea dei salvaguardati, al fine di consentire l'applicabilità della disciplina pensionistica previgente nei confronti di ulteriori categorie di lavoratori che si trovano in particolare situazione di difficoltà;
   4) si invita, altresì, il Governo a prevedere misure per favorire la semplificazione delle procedure per la concessione degli interventi di sostegno al reddito e di ammortizzazione sociale, nella prospettiva di agevolarne l'erogazione materiale, nonché a compiere ogni possibile sforzo per un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della CIG in deroga;
   5) si auspica, infine, la programmazione di una serie di interventi di politica attiva in favore dell'occupazione femminile, rafforzando i principi di conciliazione tra lavoro e vita familiare.

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ALLEGATO 5

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (C. 1544 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544);
   apprezzato che il provvedimento cerca di dare una serie di importanti risposte a problematiche di varia natura, sia sotto un profilo fiscale e finanziario sia dal punto di vista delle diverse emergenze legate alla crisi economica che il Paese deve poter superare in tempi rapidi;
   analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni dedicate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 10) e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici (articolo 11);
   rilevato, dunque, che il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere molto eterogeneo, contribuendo inevitabilmente a determinare un certo disordine nell'ambito delle stesse competenze delle diverse sedi parlamentari e generando confusione sotto il profilo della sua assegnazione alle Commissioni competenti, e che pertanto, nel caso di specie, non si può non esprimere perplessità sul fatto che la XI Commissione si pronunci su disposizioni di grande interesse esclusivamente in sede consultiva;
   valutate positivamente, in ogni caso, le finalità politiche e programmatiche dell'intervento di urgenza del Governo, che fornisce talune, sia pur limitate, risposte alle principali emergenze occupazionali e previdenziali in atto;
   preso atto che l'articolo 10 dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi 64-66, della legge n. 92 del 2012, attraverso un incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
   riconosciuto l'impegno fino ad oggi profuso dal Governo in tema di crisi aziendali e rifinanziamento della Cassa interazione guadagni (CIG) in deroga, che ha visto l'approvazione, in piena sintonia con il Parlamento, di diversi interventi normativi diretti ad integrare le risorse ad oggi esistenti;
   posta, in ogni caso, in evidenza l'esigenza di provvedere con urgenza a sostenere tale impegno con ulteriori misure, di natura finanziaria e strutturale;
   osservato che l'articolo 11 contiene disposizioni concernenti i cosiddetti lavoratori «esodati», ossia i lavoratori penalizzati dalla recente riforma previdenziale del dicembre 2011, prevedendo che le disposizioni in materia di requisiti di accesso a pensione e di regime delle Pag. 149decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, dando in tal modo risposta alle esigenze della categoria dei cosiddetti «licenziati individuali», che ha rappresentato una delle numerose lacune del sistema di tutele e deroghe predisposto dalla «riforma Fornero»;
   evidenziato che il comma 3 del citato articolo 11 dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 debbano confluire nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;
   ritenuto, peraltro, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni del testo, dirette, per un verso, a sollecitare l'adozione di ulteriori misure di sostegno al reddito dei lavoratori colpiti da situazioni di crisi aziendale sul territorio nazionale e, per altro verso, ad allargare la platea di soggetti salvaguardati dagli effetti della riforma previdenziale, per fare in modo che gli effetti dell'applicazione della riforma siano affrontati con misure altrettanto strutturali, che intervengano su «famiglie» di lavoratori pesantemente penalizzate, anche perché rientranti in una fascia di età già a disagio per la crisi sociale ed economica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 10, si compia ogni possibile sforzo per un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, valutando anche l'avvio di una «cabina di regia» a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, che sembra non essere più procrastinabile;
   2) al medesimo articolo 10, si inserisca una apposita disposizione finalizzata a favorire lo snellimento, tenendo conto della crisi, dei passaggi di natura burocratica che precedono la effettiva concessione degli interventi di sostegno al reddito e di ammortizzazione sociale, al fine di evitare i preoccupanti ritardi ad oggi registrati nell'erogazione materiale della CIG in deroga e di superare la farraginosità nei pagamenti delle relative indennità;
   3) all'articolo 11, siano introdotte apposite disposizioni finalizzate ad ampliare la platea dei soggetti salvaguardati dalla recente riforma previdenziale, per fare in modo che le disposizioni in materia di requisiti di accesso a pensione e di regime delle decorrenze, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, siano applicabili a tutti quei lavoratori che sono stati pesantemente penalizzati dall'innalzamento inaspettato dell'età pensionabile, anche in relazione al loro particolare stato occupazionale, personale, familiare, economico o giuridico;
   4) in questo contesto, si integri il citato articolo 11, quantomeno riconoscendo le misure di salvaguardia ai lavoratori in mobilità, licenziati a seguito di accordi stipulati prima del 31 dicembre 2011, che sono stati esclusi dalla salvaguardia Pag. 150solo perché maturano i previgenti requisiti qualche mese (o soltanto poche settimane) dopo il termine del periodo di mobilità, che avrebbero comunque coperto con la contribuzione volontaria (così come è sempre avvenuto con le precedenti riforme delle pensioni), nonché ai lavoratori che assistono persone disabili, rimuovendo i limiti della normativa vigente, che fissa una data precisa e prevede il solo caso di assistenza ai figli, discriminando familiari e congiunti e prevedendo, inoltre, un unico giorno di congedo per l'assistenza come requisito per poter accedere alla salvaguardia, senza tener conto che la fruizione dei congedi è, in realtà, frazionabile;
   5) sempre con riferimento all'articolo 11, infine, si raccomanda di valutare l'opportunità di risolvere, mediante un apposito intervento interpretativo, il problema del computo, ai fini della maturazione dei requisiti di anzianità contributiva, delle giornate che i lavoratori, nel corso dell'intero arco della propria attività lavorativa, dedicano ad iniziative di elevato profilo sociale e solidaristico, come, ad esempio, la donazione del sangue.

Pag. 151

ALLEGATO 6

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (C. 1544 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544);
   apprezzato che il provvedimento cerca di dare una serie di importanti risposte a problematiche di varia natura, sia sotto un profilo fiscale e finanziario sia dal punto di vista delle diverse emergenze legate alla crisi economica che il Paese deve poter superare in tempi rapidi;
   analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni dedicate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (articolo 10) e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici (articolo 11);
   rilevato, dunque, che il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere molto eterogeneo, contribuendo inevitabilmente a determinare un certo disordine nell'ambito delle stesse competenze delle diverse sedi parlamentari e generando confusione sotto il profilo della sua assegnazione alle Commissioni competenti, e che pertanto, nel caso di specie, non si può non esprimere perplessità sul fatto che la XI Commissione si pronunci su disposizioni di grande interesse esclusivamente in sede consultiva;
   valutate positivamente, in ogni caso, le finalità politiche e programmatiche dell'intervento di urgenza del Governo, che fornisce talune, sia pur limitate, risposte alle principali emergenze occupazionali e previdenziali in atto;
   preso atto che l'articolo 10 dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi 64-66, della legge n. 92 del 2012, attraverso un incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
   riconosciuto l'impegno fino ad oggi profuso dal Governo in tema di crisi aziendali e rifinanziamento della Cassa interazione guadagni (CIG) in deroga, che ha visto l'approvazione, in piena sintonia con il Parlamento, di diversi interventi normativi diretti ad integrare le risorse ad oggi esistenti;
   posta, in ogni caso, in evidenza l'esigenza di provvedere con urgenza a sostenere tale impegno con ulteriori misure, di natura finanziaria e strutturale;
   osservato che l'articolo 11 contiene disposizioni concernenti i cosiddetti lavoratori «esodati», ossia i lavoratori penalizzati dalla recente riforma previdenziale del dicembre 2011, prevedendo che le disposizioni in materia di requisiti di accesso a pensione e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in Pag. 152vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, dando in tal modo risposta alle esigenze della categoria dei cosiddetti «licenziati individuali», che ha rappresentato una delle numerose lacune del sistema di tutele e deroghe predisposto dalla «riforma Fornero»;
   evidenziato che il comma 3 del citato articolo 11 dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011 debbano confluire nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;
   ritenuto, peraltro, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni del testo, dirette, per un verso, a sollecitare l'adozione di ulteriori misure di sostegno al reddito dei lavoratori colpiti da situazioni di crisi aziendale sul territorio nazionale e, per altro verso, ad allargare la platea di soggetti salvaguardati dagli effetti della riforma previdenziale, per fare in modo che gli effetti dell'applicazione della riforma siano affrontati con misure altrettanto strutturali, che intervengano su «famiglie» di lavoratori pesantemente penalizzate, anche perché rientranti in una fascia di età già a disagio per la crisi sociale ed economica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 10, si provveda al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, valutando anche l'avvio di una «cabina di regia» a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, non più procrastinabile;
   2) al medesimo articolo 10, si inserisca una apposita disposizione finalizzata a favorire lo snellimento, tenendo conto della crisi, dei passaggi di natura burocratica che precedono la effettiva concessione degli interventi di sostegno al reddito e di ammortizzazione sociale, al fine di evitare i preoccupanti ritardi ad oggi registrati nell'erogazione materiale della CIG in deroga e di superare la farraginosità nei pagamenti delle relative indennità;
   3) all'articolo 11, siano introdotte apposite disposizioni finalizzate ad ampliare la platea dei soggetti salvaguardati dalla recente riforma previdenziale, per fare in modo che le disposizioni in materia di requisiti di accesso a pensione e di regime delle decorrenze, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, siano applicabili a tutti quei lavoratori che sono stati pesantemente penalizzati dall'innalzamento inaspettato dell'età pensionabile, anche in relazione al loro particolare stato occupazionale, personale, familiare, economico o giuridico;
   4) in questo contesto, si integri il citato articolo 11, quantomeno riconoscendo le misure di salvaguardia ai lavoratori che assistono persone disabili, rimuovendo i limiti della normativa vigente, che fissa una data precisa e prevede il solo caso di assistenza ai figli, discriminando Pag. 153familiari e congiunti e prevedendo, inoltre, un unico giorno di congedo per l'assistenza come requisito per poter accedere alla salvaguardia, senza tener conto che la fruizione dei congedi è, in realtà, frazionabile;
   5) sempre con riferimento all'articolo 11, infine, si raccomanda di valutare l'opportunità di risolvere, mediante un apposito intervento interpretativo, il problema del computo, ai fini della maturazione dei requisiti di anzianità contributiva, delle giornate che i lavoratori, nel corso dell'intero arco della propria attività lavorativa, dedicano ad iniziative di elevato profilo sociale e solidaristico, come, ad esempio, la donazione del sangue.