CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 7 ottobre 2013
97.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO ALL'8 OTTOBRE 2013

ALLEGATO

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (C. 1544 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di IMU e Tares e finanziamento di spese indifferibili).

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili con una rendita risultante in catasto inferiore a 750 euro, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
  2. Per l'anno 2013, la prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.
  3. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.
  4. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 30 milioni di euro.
  5. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2013.
  6. Per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 800 milioni.
1. 14. Giampaolo Galli, Gutgeld, Rughetti.
(Inammissibile limitatamente ai commi 4 e 6)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per alcune categorie di immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria Pag. 22di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili con una rendita risultante in catasto inferiore a 750 euro, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
  2. Per l'anno 2013, la prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.
  3. Dal 1o novembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole:
una dotazione aggiungere le seguenti: di 50 milioni per l'anno 2013 e;
   b) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni.
1. 13. Marchi, Fregolent, Bargero, Bobba, Bonavitacola, Bonifazi, Capodicasa, Capozzolo, Carbone, Censore, De Maria, De Menech, De Micheli, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fanucci, Fragomeli, Giampaolo Galli, Genovese, Ginato, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Gutgeld, Francesco Laforgia, Lodolini, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pelillo, Petrini, Preziosi, Ribaudo, Rostan, Rubinato, Rughetti, Sanga, Baruffi.
(Inammissibile limitatamente al comma 3)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per alcune categorie di immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili di proprietà dei soggetti IRPEF il cui reddito complessivo annuo risulti inferiore ad euro 100.000, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
  2. La prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.
  3. Dal 1o novembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento.
1. 16. Bargero, Borghi, Portas, Lodolini, Fiorio, Ginato.
(Inammissibile limitatamente al comma 3)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 da parte dei contribuenti con redditi lordi non superiori a 200 mila euro.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili strumentali, di proprietà di società assoggettate a procedure concorsuali e per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e non ancora assegnati.
1. 19. Marco Di Stefano.

Pag. 23

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rimodulazione dell'IMU 2013 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e ampliamento delle fattispecie assimilate).

  1. Per l'anno 2013:
   a) le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aumentate, rispettivamente, da 200 a 400 euro e da 50 a 100 euro;
   b) relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, il pagamento dell'imposta può avvenire con versamenti in acconto e a saldo, secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oppure con versamento dell'intero ammontare dovuto entro il 16 dicembre.

  2. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, ferma restando l'esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, sono equiparate all'abitazione principale:
   a) le unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b) le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito;
   c) le unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
   d) le unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
   e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  3. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica con riferimento a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche Pag. 24giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
  5. Per quanto concerne gli immobili richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, ossia i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'IMU dovuta per l'anno 2013 è ridotta alla metà ed il suo versamento deve avere luogo entro il 16 dicembre.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 2.
1. 15. Zanetti, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita, Gigli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(IMU – Equiparazione di alcune categorie d'immobili all'abitazione principale ed aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata». Conseguentemente, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole: «l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché», sono soppresse;
   b) al comma 10, primo periodo, le parole: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400», conseguentemente al terzo periodo le parole: «euro 400» sono sostituite dalle parole: «euro 600».

  2. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 2,8 miliardi di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
1. 11. Lavagno, Ragosta, Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

  1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata Pag. 25dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
  2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «euro 400», conseguentemente al terzo periodo le parole, «euro 400» sono sostituite dalle parole: «euro 600».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a circa 1,3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
1. 6. Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(IMU – Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

  1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 400», conseguentemente al terzo periodo le parole: «euro 400» sono sostituite dalle parole: «euro 600».
  2. All'onere derivante del presente articolo, pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
1. 7. Lavagno, Ragosta, Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Incremento della detrazione per abitazione principale relativa alla prima rata dell'IMU 2013 e misure in favore dei lavoratori dipendenti).

  1. Per l'anno 2013, la detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata a euro 300.
  2. Per l'anno 2013, a favore dei lavoratori dipendenti è corrisposta una somma aggiuntiva determinata in euro 50 se il reddito complessivo individuale relativo all'anno 2012 è inferiore o uguale ad euro 7.500 ed euro 100 se il reddito complessivo individuale relativo all'anno è superiore a 7.500 euro ed inferiore o uguale ad euro 20.000. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dal datore di lavoro in sede di erogazione della mensilità di dicembre ovvero della tredicesima mensilità e non concorre Pag. 26a determinare il reddito imponibile ai fini IRPEF. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche al fine di assicurare la compensatività dell'onere nell'anno 2013.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1 sostituire le parole: un contributo di 2.327.340.486,20 euro con le seguenti: un contributo di 1.308.040.486,20 euro.
1. 18. Gutgeld.
(Inammissibile
limitatamente al comma 2)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Incremento della detrazione per abitazione principale relativa alla prima rata dell'IMU 2013 e misure in favore dei lavoratori dipendenti).

  1. Per l'anno 2013, la detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata a euro 300.
  2. Per l'anno 2013, non si applica la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

  Conseguentemente all'articolo 3, comma 1 sostituire le parole: un contributo di 2.327.340.486,20 euro con le seguenti: un contributo di 1.346.440.486,20 euro.
1. 17. Rughetti, Decaro, Pastorino, Lorenzo Guerini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.
  e aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

  Conseguentemente, all'articolo 6 sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2013, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è assegnata una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo Pag. 27destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 5. Paglia, Piazzoni, Aiello, Nicchi, Melilla, Marcon, Boccadutri, Ragosta, Lavagno.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.
  e aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.
1. 3.  Airaudo, Paglia, Marcon, Ragosta, Di Salvo, Lavagno, Placido.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.
  e aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Altri interventi in materia pensionistica).

  1. Per l'anno 2013, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 5 in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2013, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso Pag. 28superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
  3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
  4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma derivante dal risparmio conseguito a seguito delle modifiche apportate all'articolo 1 del decreto-legge dalla legge di conversione, e le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
1. 12. Di Salvo, Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Ragosta, Lavagno.
(Inammissibile
limitatamente all'articolo 11-bis)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.
  e aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento.
1. 4. Lavagno, Boccadutri, Paglia, Marcon, Ragosta, Melilla.
(Inammissibile
limitatamente alla parte consequenziale)

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per gli immobili di proprietà di titolari di un reddito Irpef superiore a 55 mila euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis.
Al comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 2915 luglio 2011, n. 111, come modificato da ultimo dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2014».

  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 e differimento dei termini per l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto).
1. 20. Librandi.
(Inammissibile limitatamente
al comma 1-
bis della parte consequenziale)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
   1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.
   1-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.
1. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata». Conseguentemente, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole: «l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché», sono soppresse.
  3. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, pari a circa 700 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed equiparazione di alcune categorie di immobili all'abitazione principale.
1. 8. Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

Pag. 30

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata». Conseguentemente, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole: «l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché», sono soppresse.
  3. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, emana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed equiparazione di alcune categorie di immobili all'abitazione principale.
1. 9. Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al comma 7, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, per l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6, e per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata». Conseguentemente, al comma 10, settimo periodo, del medesimo articolo, le parole: «l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché», sono soppresse.
  3. Al fine di reperire le risorse necessarie all'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, pari a 0,5 miliardi di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed equiparazione di alcune categorie di immobili all'abitazione principale.
1. 10. Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

Pag. 31

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai fabbricati situati in zone di particolare pregio ancorché classificati nelle categorie catastali per le quali è disposta l'abolizione dell'imposta municipale propria. Per il calcolo dell'imposta dovuta si applicano in via provvisoria, salvo conguaglio dopo la revisione del catasto, i valori catastali attualmente loro attribuiti.
  3. I comuni, entro il 15 novembre 2013, individuano le zone di pregio di cui al comma precedente.
1. 1. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto: L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del Maggio 2012 ovvero nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  1-ter. Al minor gettito derivante dalla disposizione, di cui al comma 1-bis, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
1. 22. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze di proprietà di titolari di reddito Irpef superiore ai 55 mila euro, è istituito per l'anno in corso un contributo straordinario, pari al dieci per cento della prima rata dell'imposta dovuta per il 2013, da versarsi contestualmente al pagamento della seconda rata dell'imposta relativa all'anno 2013. Le maggiori entrate determinate dal presente comma sono destinate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 43. In deroga alla disciplina del suddetto Fondo, i due terzi delle risorse derivanti dal presente comma sono destinate ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
1. 21. Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.
1. 23. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti passivi possono presentare la dichiarazione di cui al comma 12-ter dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del Pag. 322011 anche in via telematica utilizzando comunque il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione deve essere presentata entro la medesima data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione della imposta stessa.
1. 24. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013, è abrogato il periodo: «I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani».
1. 25. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
* 1. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
* 1. 04. Coppola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
* 1. 05. Molteni.
(Inammissibile)

Pag. 33

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
** 1. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
** 1. 03. Coppola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
** 1. 06. Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondere proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con Pag. 34modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 07. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo, Vignali.

Pag. 35

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro.
2. 106. Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Melilla.
(Inammissibile
limitatamente alla parte consequenziale)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati.

  e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 9-bis dell'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, non contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.».
2. 12. Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.
(Inammissibile)

  Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ovunque ricorrano, con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.
*2. 36. Vignali, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.
*2. 33. Bernardo, Laffranco, Pagano.
(Inammissibile)

  Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi Pag. 36di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.
*2. 77. Marchi.
(Inammissibile)

  Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.
*2. 56. Sottanelli, Matarrese, Zanetti, Piepoli, D'Agostino, Vecchio.
(Inammissibile)

  Al comma 1 e al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ovunque ricorrano con le seguenti: fabbricati costruiti o oggetto di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o da quella che ha eseguito i suddetti interventi, alla vendita.
*2. 101. Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita con le seguenti: fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.
2. 27. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: nonché fabbricati oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia cui all'articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, destinati dall'impresa edile alla vendita, diversi da quelli costituenti immobilizzazioni materiali.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: 2.934,4 milioni di euro con le seguenti: 2.950,4 milioni di euro;
   b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti: h-bis) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
2. 21. Pagano.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: e ai fabbricati costruiti, oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.
2. 29. Vignali, Saltamartini.
(Inammissibile)

Pag. 37

  Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: ai fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.
*2. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: ai fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.
*2. 5. Coppola.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita aggiungere le seguenti: ai fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita.
*2. 97. Molteni.
(Inammissibile)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'Imu resta dovuta fino al 30 giugno.
   b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
   c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
**2. 40. Saltamartini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'Imu resta dovuta fino al 30 giugno.
   b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
   c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
**2. 80. Marchi, Rughetti, De Micheli, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, Marchetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il medesimo anno l'Imu resta dovuta fino al 30 giugno.
   b) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
   c) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2013, la disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o luglio.
**2. 55. Fauttilli, De Mita.

Pag. 38

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, che risultino ivi residenti e che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro annui.
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, svalutato in 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 48. Laffranco.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85, alla lettera a) le parole: «esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi gli immobili di lusso come qualificati ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969».
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 49. Laffranco.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis) l'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile di proprietà posseduto oltre il terzo.

  Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: prefettizia aggiungere le seguenti: e dal soggetto passivo d'imposta, che abbia trasferito la propria residenza per motivi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. 54. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sopprimere la lettera a) e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente: 9-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il Pag. 39contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. 52. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 40 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Sono in ogni caso censite nella categoria catastale E/1 le aree private possedute dalle aziende di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus.
2. 86. Ragosta.
(Inammissibile
limitatamente al comma 3-
bis)

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso e fino al 31 dicembre 2014 è deducibile dal reddito di impresa di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal reddito complessivo degli enti commerciali di cui all'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta municipale sugli immobili di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, corrisposta sugli immobili della categoria D, fatta eccezione per le categorie D/5 e D/9.
   all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2013, 2014 e 2015 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 «Competitività e Sviluppo delle imprese», non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1.500 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  all'articolo 2, dopo il comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.
2. 67. Cancelleri, Barbanti, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:
  Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di Pag. 40immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo.
2. 111. Piazzoni, Paglia, Lavagno, Ragosta.

  Al comma 2 sopprimere la lettera a).
2. 45. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, per il solo anno successivo alla ultimazione della costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile.
2. 72. Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile.
2. 71. Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014 i comuni hanno facoltà di esentare dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. 70. Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 9-bis, aggiungere, in fine, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati.
2. 69. Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: e non siano in ogni caso locati aggiungere le seguenti: fatto salvo il caso in cui l'impresa in adesione a progetti e iniziative le Agenzie per l'affitto comunque denominate costituite dai Comuni, proceda a locazioni agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sottoscrivendo Pag. 41Accordi integrativi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture 30 dicembre 2002. In tal caso l'esenzione si applica per i primi tre anni di durata del contratto di locazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo finalizzato alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 515.
2. 105. Braga, Mariani, Zardini, Causin, Realacci.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: locati aggiungere le seguenti: fatto salvo il caso in cui l'impresa in adesione a progetti e iniziative delle Agenzie per l'affitto comunque denominate costituite dai Comuni, proceda a locazioni agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sottoscrivendo Accordi integrativi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30 dicembre 2002. In tal caso l'esenzione si applica per i primi tre anni di durata del contratto di locazione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
2. 79. Marchi, Fregolent, Baruffi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli immobili di proprietà o uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico.

  Conseguentemente:
   1) al medesimo articolo sopprimere il comma 4;
   2) all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.979,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 662,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 531,1 milioni di euro;
    b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;
    h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 87. Rubinato, De Menech.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: locati, aggiungere le seguenti:, nonché i fabbricati concessi in uso gratuito ai familiari ed utilizzati da questi ultimi come abitazione principale.

  Conseguentemente:
   al comma 3 dell'articolo 15 le cifre: «553,5», «617,1» e «486,1» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «603,5», «667,1» e «536,1»;Pag. 42
   alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 15 le cifre: «458,5», «661» e «490» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «508,5», «771» e «540».
2. 41. Faenzi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: l'esenzione è applicabile per il solo primo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.
2. 88. Rubinato, De Menech.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: l'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.
2. 38. Saltamartini.

  Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 10:
    1) al sesto periodo, le parole: «alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente:
   1) al medesimo articolo 2 sopprimere il comma 4;
   2) all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.994,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 657,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 526,1 milioni di euro;
    b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;
    h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 89. Rubinato, De Menech.

  Al comma 2, lettera b), alle parole: agli alloggi regolarmente assegnati premettere le seguenti: a decorrere dall'anno 2013,.
2. 98. Busin, Guidesi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: agli alloggi regolarmente assegnati dagli con le seguenti: gli alloggi degli.
2. 44. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

Pag. 43

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 4 e delle detrazioni di cui al comma 10, quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, lettera c), pari a 37 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 102. Mariani, Braga, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 4 e delle detrazioni di cui al comma 10, quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, lettera c), pari a 37 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 103. Mariani, Braga, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

   Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».
  2-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il medesimo periodo d'imposta.
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, pari 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante le seguenti modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono Pag. 44alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  2-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-quater hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. 31. Bernardo.
(Inammissibile)

   Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»
  2-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il medesimo periodo d'imposta.
  2-quater. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  2-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-quater hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. 75. Giampaolo Galli, Sanga.
(Inammissibile)

   Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.».
  2-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il medesimo periodo d'imposta.
  2-quater. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;Pag. 45
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  2-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-quater hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. 57. Zanetti, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le lettere f) e g) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituite dalle seguenti:
   f) sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è applicata una aliquota ridotta dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 pari all'0,46 per cento. Il gettito derivante dalla tassazione ridotta su tali immobili è riservato allo Stato, con esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione, relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;
   g) i Comuni possono incrementare sino a 0,30 punti percentuali l'aliquota ridotta dello 0,46 per cento dell'imposta municipale propria applicata sugli immobili classificati nel gruppo catastale D.

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1.900 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede mediante le seguenti modificazioni al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.».

  2-quater. Le disposizioni del comma 2-ter hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
2. 30. Bernardo.

Pag. 46

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato. Al relativo onere, valutato in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente, proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 32. Vignali, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato.
*2. 7. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato.
*2. 96. Molteni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato.
*2. 2. Coppola.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli immobili utilizzati come sede di attività didattica dalle istituzioni scolastiche paritarie gestite dalle Onlus e dagli enti non commerciali si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alle condizioni previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro fino a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.984,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 603,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 667,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 536,1 milioni di euro;
   b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    h-ter) quanto a 7 milioni di euro nel 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    h-quater) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante Pag. 47corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'interno;
    h-quinquies) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    h-sexies) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    h-septies) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2014 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.
2. 22. Pagano.

  Al comma 4, alle parole: Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU premettere le seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2013.
2. 23. Pagano.

  Al comma 4, dopo le parole: dei soci assegnatari, aggiungere le seguenti: nonché gli alloggi adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere derivante dall'equiparazione ad abitazione principale degli IACP, di cui al comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 104. Braga, Mariani, Zardini, Causin, Realacci.

  Al comma 4, dopo le parole: dei soci assegnatari aggiungere le seguenti: e quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) a condizione che non siano locate e con il limite di un unico immobile per nucleo familiare.
2. 18. Porta, La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini.
(Inammissibile)

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2014 con le seguenti: A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

   Conseguentemente:
   1) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti: «318 milioni»;
   2) all'Allegato n. 2 apportare le seguenti modificazioni:
    Ministero economia e finanze: Consumi intermedi +5 mil;Pag. 48
    Ministero Sviluppo economico: Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero delle infrastrutture e trasporti: Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero della difesa: Consumi intermedi +3 mil.
2. 68. Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2013.

  e dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'onere derivante dal comma 4, e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
2. 95. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2.  58. Zanetti, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Pag. 49

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. 60. Fitzgerald Nissoli, Zanetti, Caruso, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito.

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2.  59. Zanetti, Sottanelli, Andrea Romano, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Pag. 50

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. 61. Fauttilli, De Mita, Sottanelli, Sberna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. 63. Sottanelli, Zanetti, Andrea Romano, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai commi da 1 a 4, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è Pag. 51predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi d'intesa con l'Anci entro il mese di luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.
2. 43. Saltamartini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 1, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini.
2. 25. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4, comma 1, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse ubicate nel territorio dello Stato, con esclusione di quelle poste nei fondali marini.
2. 47. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
2. 9. Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Prodani, Mucci, Petraroli, Vallascas.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

  Conseguentemente all'articolo 15:
   a) al comma 3, alinea, incrementare di euro 200.000 gli importi previsti per ciascun anno;
   b)
al comma 3, lettera h), incrementare di euro 200.000 gli importi previsti per ciascun anno.
2. 42. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative Pag. 52edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
2. 28. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
2. 35. Vignali, Pagano, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
  14-bis. A decorrere dall'esercizio 2014 nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese a carico del Comune di Campione d'Italia elencate nel Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. L'esclusione opera nei limiti della spesa media relativa al triennio di riferimento per la fissazione dell'obiettivo di patto, delle spese sostenute per le medesime finalità.
2. 20. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile
limitatamente alla parte consequenziale)

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Fino all'entrata in vigore del nuovo quadro delle categorie definito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, le unità immobiliari facenti parte delle fiere permanenti, funzionali alle attività fieristiche e non suscettibili di autonoma utilizzazione, sono censite in catasto come unità immobiliari autonome all'interno delle categorie più appropriate del gruppo E.
  5-bis. Sono compresi nelle unità immobiliari di cui al comma 5 le biglietterie, le sale di attesa, gli uffici ad uso interno, i locali destinati al ristoro all'interno del complesso, i parcheggi, i magazzini e i deposito merci, i padiglioni e le aree destinate all'esposizione e simili nonché ogni altro spazio o locale strumentale all'esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d'uso fieristica.
  5-ter. La rendita catastale ed il valore catastale delle unità immobiliari di cui al comma 5 devono tenere conto dei vincoli urbanistici nonché delle caratteristiche peculiari delle attività fieristiche, identificabili nella stagionalità, nella saltuarietà e nella parziale occupazione degli spazi espositivi, anche in relazione al tempo di utilizzazione.
2. 81. De Micheli.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con il seguente: Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, ogni contribuente, con il proprio nucleo familiare risultante dal certificato dello stato di famiglia, può indicare solo un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, anche se la residenza anagrafica è stata trasferita per motivi di lavoro.

Pag. 53

   Conseguentemente:
   1) all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera a);
   2) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti: «318 milioni»;
   3) all'Allegato n. 2 apportare le seguenti modificazioni:
    Ministero economia e finanze: Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero Sviluppo economico: Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero delle infrastrutture e trasporti: Consumi intermedi +5 mil;
    Ministero della difesa: Consumi intermedi +3 mil.
2. 53. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo le parole: unica unità immobiliare, aggiungere le seguenti: purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
2. 99. Busin, Guidesi.

  Al comma 5, dopo le parole: e non concesso in locazione, aggiungere le seguenti: da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario.

  Conseguentemente dopo il comma aggiungere il seguente:
  5-bis. All'onere derivante dal comma 5 pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
2. 11. Duranti, Paglia, Lavagno, Ragosta.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo le parole: Forze di polizia ad ordinamento civile, aggiungere le seguenti: e dagli italiani residenti all'estero.
2. 8. Merlo, Borghese.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dal personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470. ed aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'onere di cui al presente comma, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 46. Palmizio.

  Al comma 5 sopprimere le parole da: e, fatto salvo fino alla fine del comma.
2. 73. Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco.

Pag. 54

  Al comma 5, sopprimere le parole: dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
2. 100. Busin, Guidesi.

  Al comma 5, dopo le parole alla carriera prefettizia aggiungere le seguenti: nonché dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).
2. 19. La Marca, Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo le parole personale appartenete alla carriere prefettizia aggiungere le seguenti: Tale disposizione si applica a condizione che il nucleo familiare dei soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2. 24. Pagano.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore portuale, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le aree assegnate ad attività di servizi portuali, costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad operazioni funzionali alle attività portuali, anche se affidate in concessione, non sono assoggettate all'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5-ter. Sono assoggettati alle imposte di cui al precedente comma soltanto i fabbricati o porzioni di essi non destinati ai suddetti usi marittimo-portuali, che insistono sulle aree demaniali dei porti e sono affidati in concessione, qualora gli stessi fabbricati, rivestendo natura di autonoma unità immobiliare, presentino effettiva autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto passivo è il concessionario.
  5-quater. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ai beni demaniali di cui al comma 5-bis perdono efficacia.

  Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. 62. Oliaro, Zanetti.
(Inammissibile)

Pag. 55

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 107. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 108. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 110. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione:
   a) dal lavoratore, autonomo o dipendente, che abbia dimora abituale nel comune ove presta la propria attività lavorativa o professionale;
   b) dal soggetto riconosciuto invalido civile o dall'anziano che abbiano dimora stabile in altra abitazione, ove dimostrino, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inadeguatezza dell'immobile di proprietà rispetto alla propria condizione fisica o l'impossibilità di abitarlo da soli.
  5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, ove l'unica unità immobiliare risulti locata, sulla stessa dovrà essere applicata l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».
2. 10. Castricone.
(Inammissibile)

Pag. 56

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis.
È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 92. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, dovuta per l'unita immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.
  5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
2. 93. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(IMU - Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale).

  1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.
  2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «euro 200», sono sostituite dalle seguenti: «euro 400», conseguentemente al terzo periodo le parole, «euro 400» sono sostituite dalle parole: «euro 600».
  3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
2. 14. Lavagno, Paglia, Ragosta, Melilla, Boccadutri, Marcon.

Pag. 57

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono assimilate all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.»
2. 78. Rughetti, Lorenzo Guerini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi d'intesa con l'Anci entro il mese di luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.
*2. 39. Saltamartini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi d'intesa con l'Anci entro il mese di luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.
*2. 65. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con Pag. 58deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con l'ANCI entro 31 luglio del 2014, sono stabilite le modalità di comunicazione da parte dei comuni delle informazioni concernenti le agevolazioni di cui ai commi precedenti e le eventuali ulteriori compensazioni necessarie per adeguare l'ammontare e la ripartizione del rimborso di cui all'articolo 3.
2. 83. Marchi, Rughetti, De Micheli, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, Marchetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis, Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della Giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito internet dell'ente.
2. 90. Rubinato, De Menech.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente;
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 2. 4. Laffranco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente;
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 2. 16. Franco Bordo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente;
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del Pag. 59decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 2. 84. De Micheli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente;
  5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.
* 2. 94. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Agli immobili utilizzati come sede di attività didattica dalle istituzioni scolastiche paritarie gestite dalle Onlus e dagli Enti non commerciali si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 37. Saltamartini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.
2. 15. Palazzotto, Lavagno, Paglia, Ragosta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, primo comma, lettera a), della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
2. 13. Marcon, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Ragosta, Melilla.

Pag. 60

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU sono soggette all'imposta anche le strutture di trivellazione e prospezione geologica destinate all'estrazione o ricerca di idrocarburi anche nei tratti di mare prospicienti i comuni e ad essi afferibili ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 13794 del 27 giugno 2005.
2. 51. Mariastella Bianchi, Fregolent.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione di benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune ed adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
2. 91. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Sono destinate ai comuni e alle unioni dei comuni le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, sui fabbricati e le costruzioni di cui all'articolo 1-quinquies, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88.
2. 85. De Menech, Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle locazioni ad uso diverso dall'abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sentite le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle attività di cui agli articoli 27 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono stipulare contratti che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe alla citata legge n. 392 del 1978. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. 66. Librandi, Zanetti, Sottanelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, si applicano le disposizioni di cui al comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 e di cui al comma 1, lettera p), dell'articolo 59, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che consentono l'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi per l'espletamento di attività aventi ad oggetto il contrasto all'evasione dei tributi comunali nonché la partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, ai sensi della normativa vigente.
2. 74. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

Pag. 61

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma 6 della presente legge è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al presente comma.
2. 17. Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
  «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,8 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
2. 76. Bobba.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera i), articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività decommercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito».
2. 82. Beni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano).
  1. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014».
2. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica per il riconoscimento della retroattività del requisito della ruralità ai fini dell'imposta comunale sugli immobili).
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il Pag. 62riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
2. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi, ripristino parziale della imponibilità ai fini IRPEF dei redditi derivanti da unità immobiliari non locate e misure in materia di assimilazioni e detrazioni per canoni di locazione).

  1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  «1.L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.
  3. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
  5. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle del soggetto passivo, che le utilizzino come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la misura di cui al periodo precedente può essere applicata ad una sola unità immobiliare».
  6. All'articolo 16, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi da 01 a 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
   a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Pag. 63

  1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
   a) euro 800, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro 400, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

  1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
   a) euro 1.500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro 800, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»
2. 03. Marchi, Fregolent, Bargero, Bobba, Bonavitacola, Bonifazi, Capodicasa, Capozzolo, Carbone, Censore, De Maria, De Menech, De Micheli, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fanucci, Fragomeli, Giampaolo Galli, Genovese, Ginato, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Gutgeld, Laforgia, Lodolini, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pelillo, Petrini, Preziosi, Ribaudo, Rostan, Rubinato, Rughetti, Sanga, Sereni, Baruffi.
(Inammissibile
limitatamente ai commi 1, 2 e 6)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n.  281).

  1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Imposte).

  1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera con previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
  2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali contestualmente provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe.
  3. Sono esenti dall'imposta:
   a) i cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;
   b) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
   c) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
   d) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai Comuni».
2. 07. Cova.
(Inammissibile)

Pag. 64

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi).

  1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  «1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del:
   a) cinquanta per cento per l'impresa che il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro e per l'esercente arte o professione;
   b) quaranta per cento per l'impresa in cui il fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
   c) trenta per cento per le imprese che non rientrano nei requisiti a) e b).
  La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  2. Le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014 e non si applicano per gli Istituti di credito, cambio e assicurazioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2-bis valutato in 1 miliardo di euro a decorrere dal 2014 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3.
  2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) sostituire «12,6 per cento» con «15,6»;
   alla lettera b) sostituire «11,6 per cento» con «14,6»;
   alla lettera c) sostituire «10,6 per cento», con «13,6»;
   alla lettera d) sostituire «9 per cento», con «12»;
   alla lettera e) sostituire «8 per cento», con «11».

  3. A partire dal 1o gennaio 2014, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2014, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma».
2. 08. Crippa, Prodani, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati).

  1. A norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.
2. 09. Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

Pag. 65

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disponibilità delle planimetrie catastali ai comuni).

  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. 010. Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

Pag. 66

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle Regioni Siciliana e Sardegna con le parole: e delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 8. Fedriga, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: e delle Regioni Siciliana e Sardegna con le parole: e della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. 7. Fedriga, Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i comuni delle regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La compensazione deve assicurare ai comuni delle regioni a Statuto speciale l'integrale copertura del minor gettito IMU.
3. 1. Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di neutralizzare gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sui bilanci comunali, per i comuni ricadenti nei territori delle Autonomie speciali diverse dalle Regioni Siciliana e Sardegna, con competenza in materia di finanza locale, al ristoro del minor gettito IMU in questione si provvede attraverso un minor accantonamento ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i bilanci comunali risultano del tutto neutrali.
3. 3. Coppola, Gigli, Blazina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'accantonamento di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto in misura corrispondente ai minori gettiti dell'imposta municipale propria derivanti dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, riferiti ai comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. 4. Rosato, Blazina, Brandolin, Coppola, Malisani, Zanin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 31 marzo 2014, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione, secondo le modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. 5. Rubinato, De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 6, comma 5-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se Pag. 67viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
3. 6. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
   b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
   g) prevedere che una percentuale del gettito di propria competenza dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
3. 01. Rubinato, De Menech.
(Inammissibile)

Pag. 68

ART. 4.
(Abrogazione della cedolare secca per gli affitti a canone libero).

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Cedolare secca sugli affitti a canone concordato).

  1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.
  2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca e con un'aliquota calcolata sul canone pari al 10 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
  3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
  4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13. comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
  6. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Pag. 69testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
4. 2. Paglia, Ragosta, Boccadutri, Lavagno, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: è ridotta al 15 per cento con le seguenti: è ridotta al 10 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sul canone ai locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un aliquota del 23 per cento».
4. 10. Mariani, Braga, Zardini, Causin, Realacci.

  Al comma 1 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 12 per cento ed è applicabile, con l'opzione del locatore, anche ai redditi percepiti da canoni di locazione concordati, dalle Compagnie di assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici detentori di proprietà immobiliari.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis). All'articolo 3 comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 23 per cento».
4. 13. Braga, Mariani, Zardini, Causin.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole da: «Nei comuni» sino a: «modificazioni» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole da: «relativi» sino a «economica» sono soppresse.
  1-quater. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine le parole: «In alternativa alle detrazioni di cui al successivo articolo 16, i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ivi compresi i contribuenti nella condizione prevista dal successivo articolo 16, comma 1-sexies, possono usufruire della detrazione prevista dal presente comma».
  1-quinquies. All'onere derivante dai commi da 1-bis a 1-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. 12. Braga, Mariani, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

Pag. 70

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole da: «Nei comuni» sino a “modificazioni” sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole da «relativi» sino a «economica» sono soppresse.
  1-quater. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte infine le parole: «In alternativa alle detrazioni di cui al successivo articolo 16, i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ivi compresi i contribuenti nella condizione prevista dal successivo articolo 16, comma 1-sexies, possono usufruire della detrazione prevista dal presente comma».
  1-quinquies. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 23 per cento.
4. 11. Braga, Mariani, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3 comma 2 primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».
  1-ter. All'articolo 3 comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 codice civile comma 1 n. 6 in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
  1-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
4. 14. Braga, Mariani, Zardini, Causin.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 1-
ter e 1-quater)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
   6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dai medesimi soggetti di cui ai commi da 1 a 6, anche per unità immobiliari abitative locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio d'impresa e di società anche cooperative, purché destinate a studenti universitari con contratti di sublocazione regolati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o assegnate ad uso abitativo in favore degli stessi, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  5-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre Pag. 712004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è diminuita di 400.000 euro nel 2014, di 1.250.000 euro nel 2015 e di 1.250.000 di euro a decorrere dal 2016.
*4. 1. Vignali.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dai medesimi soggetti di cui ai commi da 1 a 6, anche per unità immobiliari abitative locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio d'impresa e di società anche cooperative, purché destinate a studenti universitari con contratti di sublocazione regolati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o assegnate ad uso abitativo in favore degli stessi, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
   5-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è diminuita di 400.000 euro nel 2014, di 1.250.000 euro nel 2015 e di 1.250.000 di euro a decorrere dal 2016.
*4. 4. Pagano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dai medesimi soggetti di cui ai commi da 1 a 6, anche per unità immobiliari abitative locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio d'impresa e di società anche cooperative, purché destinate a studenti universitari con contratti di sublocazione regolati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o assegnate ad uso abitativo in favore degli stessi, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è diminuita di 600.000 euro nel 2014, di 1.250.000 euro nel 2015 e di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2016.
4. 5. Vignali, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dai medesimi soggetti di cui ai comma da 1 a 6, anche per unità immobiliari abitative locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio d'impresa e di società anche cooperative, purché destinate a studenti universitari con contratti di sublocazione regolati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o assegnate ad uso abitativo in favore degli stessi, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione».
4. 6. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre Pag. 721988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse.
  2-ter. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 131 è soppresso.
4. 7. Misiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: «abitative» è soppressa; b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse; c) al comma 5, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse; d) al comma 6, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
  2-ter. All'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.
4. 15. Librandi, Zanetti, Sottanelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 inserire il seguente: «Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 Codice Civile, primo comma, n. 6), in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
  2-ter All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
4. 8. Marchi, Fregolent, Baruffi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: “è ridotta al 19 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “è ridotta all'1 per cento nel caso in cui il locatore, a seguito di una sentenza di sfratto, proponga al conduttore un nuovo contratto di locazione scritto e registrato, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con un canone di locazione che non superi il valore medio, ridotto del 20 per cento, stabilito negli accordi locali tra sindacati inquilini e associazioni dei proprietari. In tale caso il locatore è esente dall'IMU per l'intera durata contrattuale”».
4. 3. Paglia, Ragosta, Lavagno, Piazzoni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in Pag. 73misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
   b) al comma 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) sia stato stipulato un contratto verbale»;
   c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Per il periodo antecedente la registrazione tardiva del contratto è dovuta un'indennità d'occupazione annua pari al triplo della rendita catastale dell'unità immobiliare interessata, se il periodo antecedente è inferiore all'anno l'indennità annua è suddivisa per i mesi di periodo di occupazione».
4. 9. Marco Di Stefano.
(Inammissibile)

Pag. 74

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2.1. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 sulla determinazione dei costi e la graduazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso di mancata emanazione entro il termine previsto del regolamento di cui al primo periodo, anche per il 2014 si applica quanto previsto dal punto g-bis) del comma 2.
*5. 33. Fragomeli, Marchi, Rughetti, De Micheli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Marchetti, Rubinato, Decaro, Pastorino.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2.1. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 sulla determinazione dei costi e la graduazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso di mancata emanazione entro il termine previsto del regolamento di cui al primo periodo, anche per il 2014 si applica quanto previsto dal punto g-bis) del comma 2.
*5. 15. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2.1. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 sulla determinazione dei costi e la graduazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso di mancata emanazione entro il termine previsto del regolamento di cui al primo periodo, anche per il 2014 si applica quanto previsto dal punto g-bis) del comma 2.
*5. 7. Lavagno, Paglia, Ragosta.
(Inammissibile)

Pag. 75

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti aggiungere le seguenti: urbani ad esclusione dei rifiuti assimilabili agli urbani a cui non si applica la tariffa, e dopo le parole: prodotti per unità di superficie aggiungere le seguenti: conferite effettivamente al Comune.
5. 31. Rughetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: rifiuti aggiungere le seguenti: comprensivo delle operazioni di riciclo, laddove possibile.
5. 22. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: per unità di superficie, conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,.
5. 23. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 8. Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: che tengano conto della capacità contributiva della famiglia e siano particolarmente attente ai carichi familiari nel rispetto degli articoli 31 e 53 della Carta costituzionale.
5. 25. Gigli, Sberna.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) introduzione di ulteriori riduzioni sulla base dei quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, così come definito dal comma 1, lettera e), dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. 21. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
5. 20. Pesco, Barbanti, Castelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limitò del sette per cento del costo complessivo del servizio».
*5. 26. Fauttilli, De Mita.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Pag. 76convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limitò del sette per cento del costo complessivo del servizio».
*5. 34. Marchi, Rughetti, De Micheli, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Marchetti, Giuseppe Guerini, Pastorino, Decaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limitò del sette per cento del costo complessivo del servizio».
*5. 16. Saltamartini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 20 del presente articolo. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limitò del sette per cento del costo complessivo del servizio».
*5. 6. Lavagno, Paglia, Ragosta.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 22 è aggiunto il seguente: «22-bis. I Comuni applicano alle istituzioni scolastiche riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, lo stesso criterio di corresponsione del tributo rapportato al numero degli alunni e lo stesso coefficiente per alunno, previsto per le scuole statali dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro fino a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.974,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 657,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 526,1 milioni di euro;
   b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    h-ter) quanto a 7 milioni di euro nel 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui Pag. 77all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    h-quater) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'interno;
    h-quinquies) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    h-sexies) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    h-septies) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.
5. 10. Pagano.

  Sopprimere il comma 4.
5. 18. Saltamartini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Non si applicano le sanzioni previste per insufficiente versamento commesse dal contribuente nel pagamento 2013 se il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti del modello di pagamento precompilato a seguito dell'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
*5. 17. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Non si applicano le sanzioni previste per insufficiente versamento commesse dal contribuente nel pagamento 2013 se il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti del modello di pagamento precompilato a seguito dell'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
*5. 37. Rubinato.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Non si applicano le sanzioni previste per insufficiente versamento commesse dal contribuente nel pagamento 2013 se il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti del modello di pagamento precompilato a seguito dell'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
*5. 39. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**5. 40. Molteni.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: Pag. 78comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**5. 1. Coppola.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**5. 30. De Micheli, Sanga, Lodolini, Taranto, Bini.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**5. 4. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**5. 24. Vignali, Saltamartini.

  Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
**5. 19. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata in ragione della produzione media pro capite.
  4-ter. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.
  4-quater. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuta riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili.
5. 11. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
  4-ter. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.
  4-quater. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuta riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili.
5. 12. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Pag. 79convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle parole «Alla tariffa determinata», sono premesse le seguenti: «A partire dall'anno 2014».
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, quantificato in 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
5. 42. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso. Al relativo onere, valutato in 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 13. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini della Tares, i Comuni fissano i criteri di tassazione delle unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tenendo conto: dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione; del complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione e al restauro; dell'apporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro fino a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.984,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 603,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 667,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 536,1 milioni di euro;
   b) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    h-ter) quanto a 7 milioni di euro nel 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    h-quater) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'interno;Pag. 80
    h-quinquies) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    h-sexies) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    h-septies) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2014 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.
5. 9. Pagano.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso.
*5. 3. Coppola.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso.
*5. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. 1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole «delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» sono sostituite dalle seguenti «del tributo, esclusa la maggiorazione,» e le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalla seguente «precedenti».
**5. 35. Sanga.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. 1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole «delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» sono sostituite dalle seguenti «del tributo, esclusa la maggiorazione,» e le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalla seguente «precedenti».
**5. 28. Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, le parole «delle prime due rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» sono sostituite dalle seguenti « del tributo, esclusa la maggiorazione».
5. 38. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Non si applicano le sanzioni previste per insufficiente versamento commesse dal contribuente nel pagamento 2013 se il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di Pag. 81pagamento precompilato a seguito dell'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.
5. 36. Rughetti, De Micheli, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Marchetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da «nelle regioni» a «di Bolzano.» sono sostituite dalle seguenti «nelle province autonome di Trento e di Bolzano.» e le parole «Per le predette regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti «Per le predette province autonome».
*5. 41. Marguerettaz, Bobba, Sandra Savino, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da «nelle regioni» a «di Bolzano.» sono sostituite dalle seguenti «nelle province autonome di Trento e di Bolzano.» e le parole «Per le predette regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti «Per le predette province autonome».
*5. 32. Rosato, Blazina, Brandolin, Coppola, Malisani, Zanin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: «14-bis. I Comuni applicano alle istituzioni scolastiche riconosciute paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , lo stesso criterio di corresponsione del tributo rapportato al numero degli alunni e lo stesso coefficiente per alunno, previsti per le scuole statali in base al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.».
5. 14. Saltamartini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012. In tale caso, è fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
5. 29. Pastorino, Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Giuseppe Guerini, Decaro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2012. In tale caso, è fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma Pag. 8213 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché la predisposizione e rinvio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
5. 2. Pastorino, Guerra, Lorenzo Guerini, Giuseppe Guerini, Tentori, Rughetti, Richetti, De Menech, Fragomeli, Marchetti, Gadda, Lodolini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».
5. 27. Fauttilli, De Mita.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga entrata in vigore dell'Imposta municipale secondaria).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «dall'anno 2014» sono sostituite dalle parole «dall'anno 2015».
5. 01. Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

Pag. 83

ART. 6.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: finanziamenti, aggiungere le seguenti: per un importo massimo pari ad 1 miliardo di euro,.
6. 29. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: finanziamenti, aggiungere le seguenti: per un importo massimo pari a 600 milioni di euro,.
6. 30. Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: di mutui, aggiungere le seguenti: a tassi d'interesse agevolati.
6. 33. Paolo Nicolò Romano, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Currò, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Caso, Cariello.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale con le seguenti: da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C e che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,.
6. 3. Paglia, Lavagno, Ragosta.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale con le seguenti: esclusivamente all'acquisto dell'abitazione principale.
6. 35. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: dell'abitazione principale aggiungere le seguenti: con categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6.
6. 19. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: energetico aggiungere le seguenti: e all'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
* 6. 11. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: ed efficientamento energetico, aggiungere le seguenti: e all'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
* 6. 9. Pagano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: ed efficientamento energetico aggiungere le seguenti: da parte di soggetti residenti da almeno 10 anni nel territorio della regione in cui si trova l'immobile.
6. 47. Guidesi, Busin.

Pag. 84

  Al comma 1, lettera a) capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: ristrutturazione ed efficientamento energetico aggiungere le seguenti: da assegnare prioritariamente alle giovani coppie e alle famiglie numerose.
6. 21. Sberna, Gigli, Zanetti, Bobba.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, dopo il terzo periodo inserire: Nella suddetta convenzione sono altresì definite le agevolazioni in termini di tassi di interesse agevolati e minori oneri di finanziamento del servizio del debito di cui potranno avvalersi le famiglie che hanno difficoltà nell'acquisto dell'abitazione prima casa.
6. 10. Paolo Nicolò Romano, Barbanti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 31. Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto.
* 6. 39. Petrini, Giuseppe Guerini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto.
* 6. 12. Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto.
* 6. 22. Zanetti, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire la parola: 20 con la seguente: 200.

  Conseguentemente:
   all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:
    5-bis
. Dopo il comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.
6. 16. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 ”Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” è assegnata una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. In deroga alla disciplina relativa al Fondo, i due terzi delle risorse del Fondo sono Pag. 85destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. 23. Librandi, Zanetti.

  Al comma 3, dopo le parole: , a decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche aggiungere le seguenti: alle famiglie numerose e.
6. 24. Sberna, Gigli, Zanetti, Bobba.

  Al comma 3 dopo le parole: per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiungere il seguente periodo: tutte le misure agevolative di cui al presente comma sono riservate esclusivamente a soggetti residenti da almeno 5 anni nel territorio della regione in cui è situato l'immobile.
6. 48. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 3-bis è abrogato.
6. 8. Pagano.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sostituire le parole: è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: è assegnata per l'anno 2013 una dotazione di 60 milioni di euro da ripartirsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 55. Braga, Mariani, Zardini, Causin, Realacci.
(Inammissibile)

  Al comma 4 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente:

  All'articolo 15, aggiungere il seguente comma:
  5-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.
6. 17. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: da assegnare prioritariamente tenendo conto della capacità contributiva della famiglia e del carico familiare.
6. 25. Gigli, Sberna, Zanetti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle locazioni ad uso diverso dall'abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva Pag. 86delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sentite le organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle attività di cui agli articoli 27 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possono stipulare contratti che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe alla citata legge n. 392 del 1978. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. 7. Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine della stipulazione degli accordi di cui al presente comma e per garantire l'offerta in locazione di alloggi a canone sostenibile e concordato alle famiglie beneficiarie degli interventi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti convoca la Convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È in ogni caso facoltà dei comuni convocare le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, nonché i soggetti attuatori degli interventi e proprietari degli alloggi da assegnare a canone sostenibile, agevolato, concordato, convenzionale per la stipula di accordi integrativi ai sensi articolo 1, comma 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002».
6. 57. Braga, Mariani, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: inquilini morosi incolpevoli aggiungere le seguenti: ovvero nei comuni ove siano stati attivati entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge.
6. 20. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, sostituire le parole: con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013 da ripartirsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione;
   2) al secondo periodo, sostituire le parole: dove siano già stati attivati bandi con le seguenti: che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative;
   3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: con il decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che dettano le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge Pag. 87n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 52. Braga, Mariani, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con le seguenti: con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013 da ripartirsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, primo periodo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 56. Braga, Mariani, Zardini, Causin, Realacci.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: sono considerati morosi incolpevoli gli intestatari di contratti di locazione ad uso abitativo il cui mancato pagamento del canone sia dovuto a: licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo; percepimento della sola indennità di cassa integrazione ordinaria o straordinaria; mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico in essere al momento della stipula del contratto di locazione; cessazione di attività di imprese registrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. 41. Misiani.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dove siano già stati attivati bandi con le seguenti: che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che dettano le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.
* 6. 42. Marchi, Fregolent, Baruffi.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo, sostituire le parole: dove siano già stati attivati bandi con le seguenti: che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative,
   2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che dettano le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.
* 6. 51. Braga, Mariani, Zardini, Causin.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dove siano già stati attivati con le seguenti: al fine di attivare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le seguenti: previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.
6. 18. Saltamartini.

Pag. 88

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con la seguente: d'intesa.
6. 46. Busin, Guidesi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che hanno emanato norme per la riduzione del disagio abitativo anche attraverso organismi comunali che comportino percorsi di accompagnamento sociale ai soggetti sottoposti a sfratto. A tal fine le Prefetture attueranno misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
6. 54. Braga, Mariani, Zardini, Causin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 12 è sostituito dai seguenti:
  12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
  12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.
  12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39 commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
  12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti Pag. 89vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.
  12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti.
6. 37. Gutgeld, Sanga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di consentire ai soggetti in possesso dei requisiti l'accesso al fondo di cui al comma precedente, per i provvedimenti di rilascio per morosità già esecutivi nei loro confronti si applica la sospensione dell'esecuzione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
  5-ter. Ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al fondo di cui al comma 5 soggetti a procedimenti di rilascio e al fine di consentire possibili rinegoziazioni della locazione e piani di rientro dal debito da ricercarsi nell'ambito di attività di conciliazione paritetica avviate tra le associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e delle Agenzie per l'affitto comunque denominate costituite dai comuni, il giudice concede un termine ai sensi articolo 55, comma 2, della legge 27 luglio 1978 n. 392 elevato sino a giorni 180.
  5-quater. I provvedimenti di rilascio per morosità di cui al comma 5-bis costituiscono titolo idoneo per concorrere alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio.
6. 53. Braga, Mariani, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di consentire ai soggetti in possesso dei requisiti l'accesso al Fondo di cui al comma 5, per i provvedimenti di rilascio per morosità già esecutivi nei loro confronti si applica la sospensione dell'esecuzione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
6. 43. Marchi, Fregolent, Baruffi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al fondo di cui al comma 5 soggetti a procedimenti di rilascio e al fine di consentire possibili rinegoziazioni della locazione e piani di rientro dal debito da ricercarsi nell'ambito di attività di conciliazione paritetica avviate tra le associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e delle Agenzie per l'affitto comunque denominate costituite dai comuni, il giudice concede un termine ai sensi articolo 55, comma 2, della legge 27 luglio 1978 n. 392, elevato sino a giorni 180.
6. 44. Marchi, Fregolent, Baruffi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole costituiscono titolo idoneo per concorrere alle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per l'attribuzione del punteggio previsto per i provvedimenti esecutivi di rilascio.
6. 45. Marchi, Fregolent, Baruffi.
(Inammissibile)

Pag. 90

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto del 2004, n. 243 è abrogato. Al fine di tutelare gli equilibri finanziari degli enti coinvolti, in considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito in relazione alle dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto interministeriale, recepito il parere scritto dell'Agenzia del demanio, istituisce un tavolo tecnico che, sentite le parti sociali e sindacali interessate, entro 30 giorni dalla propria istituzione detta le disposizioni per favorire l'acquisto della proprietà o delle locazioni o di altri diritti reali di godimento quali : l'usufrutto o il diritto reale di abitazione da parte dei conduttori dei beni immobili di proprietà degli enti suindicati con particolare attenzione alla tutela delle condizioni di famiglie disagiate, anziane e singole a basso reddito o con comprovata difficoltà finanziaria in modo da consentire, in presenza dei necessari requisiti, riduzioni del prezzo di vendita finale e canone di affitto sostenibili.
  6-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli inquilini senza titolo e verranno utilizzate anche se il patrimonio degli enti di cui al comma precedente è già stato conferito ai fondi immobiliari SGR a vari fini compresa la vendita, a fondi immobiliari di qualsiasi genere o specie ed anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.
  6-quater. Le procedure di sfratto per finita locazione e quelle per morosità di qualsiasi tipo pendenti e relative agli immobili di proprietà dei soggetti di cui ai precedenti commi, con la pubblicazione della presente sono immediatamente sospese fino al termine dei lavori del tavolo tecnico. Agli inquilini con procedura di sfratto viene riconosciuto il diritto di prelazione all'affitto. La proprietà, infatti, è tenuta ad inviare all'inquilino una comunicazione con la determinazione del nuovo canone di locazione così come definito dai lavori del tavolo tecnico.
  6-quinquies. In considerazione della grave crisi economica del paese oltre che della grave emergenza abitativa la sospensione degli sfratti di cui al precedente comma si applica a tutti gli inquilini degli immobili ad uso residenziale presenti sul territorio nazionale per un periodo almeno di un anno.
6. 32. Lombardi, Pesco, Castelli, Caso.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di «nuova costruzione». Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di «nuova costruzione» si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data anteriore al 31 gennaio 2009.
6. 15. Caso, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco.

  Dopo il comma 6, aggiugere il seguente:
  6-bis. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, ultimo periodo, della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, la condizione, rispettivamente, di utilizzazione edificatoria dell'area e di completamento dell'intervento, s'intende realizzata Pag. 91anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre undici anni dal primo trasferimento.
* 6. 13. Bernardo, Laffranco, Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
  6-bis. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, ultimo periodo, della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la condizione, rispettivamente, di utilizzazione edificatoria dell'area e di completamento dell'intervento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre undici anni dal primo trasferimento.
* 6. 14. Vignali, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, ultimo periodo, della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la condizione, rispettivamente, di utilizzazione edificatoria dell'area e di completamento dell'intervento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre undici anni dal primo trasferimento.
* 6. 27. Sottanelli, Matarrese, Zanetti, Piepoli, D'Agostino, Vecchio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma aggiuntivo:
  6-bis. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, ultimo periodo, della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la condizione, rispettivamente, di utilizzazione edificatoria dell'area e di completamento dell'intervento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre undici anni dal primo trasferimento.
* 6. 49. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma aggiuntivo:
  6-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis», fino a: «riduzione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostitute dalle seguenti: «dividendo per due il valore venale del bene».
6. 40. Sani, Petitti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
* 6. 38. Rostan, Ribaudo.
(Inammissibile)

Pag. 92

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
* 6. 26. Rossi, Zanetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in fine, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
* 6. 36. Bobba, Gelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «sono subordinate alla verifica», sono aggiunte le seguenti: «della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di social housing del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione abitativa, e».
6. 2. Piazzoni, Lavagno, Paglia, Ragosta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis
. Per i contributi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da destinare prioritariamente alle zone che hanno subito eventi sismici o calamitosi nel corso dell'anno 2012, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
  6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 139, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. 50. Mariani, Braga, Zardini, Causin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 novembre 2013, un Tavolo tecnico composto da tre membri indicati dal suddetto Ministero, l'Agenzia del Demanio, e da rappresentanti degli Enti locali, dei prefetti, degli Enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti dei conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma 6-ter, sono sospese tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.
  6-ter. Il Tavolo tecnico di cui al comma 6-bis, deve verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo Pag. 931, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in relazione ai benefici che gli enti previdenziali privatizzati hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso percorsi per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto, e attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.
  6-quater. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 6-ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104 e le vendite avverranno secondo le modalità previste dal medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996. Tale procedura è applicata anche qualora il patrimonio sia già stato conferito a Fondi immobiliari di qualsiasi specie, o anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.
  6-quinquies. Tutti gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
6. 5. Piazzoni, Paglia, Lavagno, Ragosta.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3-bis è soppresso.
6. 28. Librandi, Zanetti, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dai seguenti:
  12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in Pag. 94garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, ivi inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
  12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipula del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese prima dei predetti eventi sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dall'articolo 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, a prescindere dalla data di rimborso del finanziamento.
  12-quater. I finanziamenti di cui al comma 2 sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali ed agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro 12 mesi dal verificarsi degli eventi di cui al comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni 12 mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore purché la compravendita si perfezioni entro 12 mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate ad estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, n. 7 e n. 8 del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
  12-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento.
  12-sexies. I finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle disposizioni precedentemente vigenti.
6. 01. Zanetti, Andrea Romano, Sottanelli, Librandi, Sberna, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.
(Edilizia residenziale sociale).

  1. Al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, nonché di perseguire gli obiettivi della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e risparmio energetico e conseguentemente al fine di incrementare l'offerta di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, da trasferire in proprietà, concedere in locazione o in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto, nonché di alloggi destinati alla locazione temporanea a fini sociali e all'edilizia universitaria convenzionata, nei comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, sono consentiti gli interventi di cui al comma 4 sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi Pag. 95gli immobili non ultimati, nonché gli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 30 giugno 2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti al momento di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Ai fini del presente articolo, si definisce alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella definizione di alloggi sociali anche le unità immobiliari destinate alla locazione temporanea a fini sociali e all'edilizia universitaria convenzionata ed anche in proprietà a favore dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa concorrente da parte delle Regioni. I criteri e le relative modalità attuative sono determinati d'intesa con la Conferenza Unificata secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  4. Per le finalità del comma 1, sono consentiti interventi di:
   a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria;
   b) ampliamento della superficie lorda complessiva di pavimento (S.L.P.), in misura non superiore al 20 per cento di quella esistente o assentita, con incremento graduato in relazione agli obiettivi di contenimento energetico di cui al comma 8;
   c) sostituzione del patrimonio edilizio, anche con incrementi volumetrici nelle misure di cui alla lettera b); con la sostituzione edilizia è ammessa la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché diversa allocazione nel lotto di riferimento;
   d) variazione della destinazione d'uso anche senza opere;
   e) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio di prossimità, nonché alle necessità di integrazione sociale dei soggetti destinatari dell'edilizia residenziale sociale, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie lorda complessiva di pavimento complessivamente ammessa.

  5. Gli interventi possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e/o adottati e ai regolamenti edilizi, compresa la deroga alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta.
  6. Fermo restando la verifica in ordine alla possibilità o sostenibilità economica dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia, le superfici lorde complessive di pavimento in incremento possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori per le medesime finalità di intervento, ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, con esclusione di quelle destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle sottoposte a vincoli ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.Pag. 96
  7. La nuova destinazione d'uso, in tutti i casi di applicazione del presente articolo, deve essere mantenuta per un periodo di almeno quindici anni, tranne per quelli concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto per i quali il periodo non può essere inferiore a otto anni, pena la perdita di tutti i benefici previsti dal presente articolo.
  8. I progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo, ad eccezione degli interventi di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, nel rispetto delle quote previste e ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3, secondo modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  9. Resta fermo il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
6. 02. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

Pag. 97

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2013 il contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di funzioni fondamentali.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. 2. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2013 il contributo spettante alle unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge n. 388 del 2000 è incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento è riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di funzioni fondamentali.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, lettera a), sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 320 milioni.
7. 1. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

Pag. 98

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
8. 28. Rubinato.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.
8. 4. Bargero, Borghi, Fiorio, Bobba, Biondelli, Gribaudo, Taricco, Portas, Boccuzzi, Bonomo, Paola Bragantini, Damiano, D'Ottavio, Fregolent, Giorgis, Rossomando, Benamati, Piccoli Nardelli, Patriarca.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), n. 2), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013».
8. 11. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i Comuni possono effettuare anche successivamente alla data del 21 ottobre e comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione, l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Resta fermo che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
  2-bis. Fermi restando i termini di versamento di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per la seconda rata dell'imposta municipale propria, qualora il Comune non abbia inviato entro la data del 21 ottobre, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo 13, comma 13-bis, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale, il versamento dell'imposta dovuta può essere comunque effettuato sulla base delle deliberazioni pubblicate nel suddetto sito informatico sino alla data del 28 ottobre. In tale caso, entro il 31 gennaio 2014 si procede all'eventuale conguaglio dell'imposta dovuta per il 2013 sulla base delle deliberazioni pubblicate successivamente alla data del 28 ottobre 2013, senza applicazione di sanzioni o interessi.
*8. 17. Bernardo.

  Sostituire il comma 2, con i seguenti:
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i Comuni possono effettuare anche successivamente alla data del 21 ottobre e comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione, l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, Pag. 99comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Resta fermo che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
  2-bis. Fermi restando i termini di versamento di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per la seconda rata dell'imposta municipale propria, qualora il Comune non abbia inviato entro la data del 21 ottobre, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo 13, comma 13-bis, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale, il versamento dell'imposta dovuta può essere comunque effettuato sulla base delle deliberazioni pubblicate nel suddetto sito informatico sino alla data del 28 ottobre. In tale caso, entro il 31 gennaio 2014 si procede all'eventuale conguaglio dell'imposta dovuta per il 2013 sulla base delle deliberazioni pubblicate successivamente alla data del 28 ottobre 2013, senza applicazione di sanzioni o interessi.
*8. 25. Giampaolo Galli, Sanga.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013.
**8. 1. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013.
**8. 3. Coppola.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013.
**8. 16. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta Pag. 100municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013.
**8. 18. Vignali, Saltamartini.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013.
**8. 26. De Micheli, Sanga, Lodolini, Taranto, Bini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La data di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale proprio di cui al comma 2, avvengono entro e non oltre le 72 ore seguenti l'adozione delle stessa da parte dell'organo preposto.
8. 33. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:
  «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad Pag. 101un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti,nonché dei relativi servizi pubblici locali.
  3-ter. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni di cui al comma 3-bis e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. 24. De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,» sono soppresse;
   b) al comma 2, la parola: «1.000» è sostituita con la seguente: «5.000»; la lettera c) è soppressa;
   c) al comma 6, la lettera c) è soppressa.

  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 840 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi riservati ai comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto a 470 milioni di euro, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, quanto a 370 milioni di euro.
  3-quater. Dall'anno 2014 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-quater.
8. 8. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,» sono soppresse;
   b) al comma 2, la parola: «1.000» è sostituita con la seguente: «5.000»; la lettera c) è soppressa;
   c) al comma 6, la lettera c) è soppressa.

  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 840 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi riservati ai comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, quanto a 470 milioni di euro, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Pag. 102legge 6 giugno 2013, n. 64, quanto a 370 milioni di euro.
  3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
8. 9. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,» sono soppresse;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;
8. 32. Guidesi, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2013, i pagamenti in conto capitale dei Comuni relativi a interventi finalizzati ad innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, sono esclusi dai limiti del saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, nella misura massima complessiva di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'individuazione dei criteri per il riparto delle somme di cui al presente comma, tenendo anche conto della differenza, se positiva, tra saldo finanziario effettivamente raggiunto al 31 dicembre 2012 e saldo obiettivo dell'anno 2012, come certificato ai sensi dell'articolo 31, commi 20 e 20-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8. 10. Moretti, Laforgia, Guerra, Lorenzo Guerini, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2013 è facoltativo l'obbligo di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3-ter. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato l'ultimo periodo.
*8. 29. Marchi, Rughetti, De Micheli, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Marchetti.

Pag. 103

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per l'anno 2013 è facoltativo l'obbligo di cui all'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3-ter. Al comma 381 dell'articolo 1 delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato l'ultimo periodo.
*8. 34. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni»;
   b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso».

  3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.
**8. 31. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni»;
   b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso».

  3-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.
**8. 35. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «, le aliquote e le detrazioni»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso».

  3-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.
**8. 36. Marchi, Rughetti, De Micheli, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono differiti al 31 dicembre Pag. 1042014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*8. 2. Plangger, De Menech, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, per le parti modificate dal comma 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dal comma 11-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono differiti al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dalle società di cui alle predette norme dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*8. 15. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La lettera b) dell'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 1o gennaio 2014 con riguardo ad almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   b-bis) entro il 1o gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
8. 6. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
8. 5. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fermo restando il rapporto di servizio del segretario comunale con il comune capofila, ai fini esclusivi del computo della spesa rilevante per il rispetto della vigente normativa volta al contenimento della spesa di personale degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché del comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, gli oneri per il servizio del segretario comunale in regime di convenzione devono intendersi ripartiti tra gli enti partecipanti alla convenzione medesima, in proporzione alla quota di effettivo utilizzo e ai correlati rimborsi di spesa.
8. 7. Guerra, Lorenzo Guerini, Laforgia, Marchetti, Pastorino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti locali in cui si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco successivamente alla data del 30 aprile 2013 e fino al 31 agosto 2013 hanno la facoltà di presentare la domanda di anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il termine del 30 novembre 2013. Detti enti locali partecipano al riparto nella medesima misura proporzionale spettante agli enti locali che hanno presentato domanda nel termine dei 30 aprile 2013.
8. 12. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

Pag. 105

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il temine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*8. 19. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il temine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è prorogato al 31 dicembre 2013.
*8. 23. Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile del 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è prorogato al 31 dicembre.
*8. 30. Giulietti, Marchi, Rughetti, De Micheli, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 30 novembre 2013.
8. 13. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «euro 1,50» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5,00».
   b) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché da parte delle compagnie di navigazione che forniscono servizi turistici giornalieri».
8. 14. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e vista l'impossibilità da parte degli enti di sottoscrivere contratti di servizio quinquennali a causa del processo di riordino in corso, per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo sono rinviati al 31 dicembre 2014.
8. 27. Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
  1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.Pag. 106
  1-quater. Per gli enti locali di cui al comma 1-ter che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 è posta a carico del terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio. A tal fine, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli enti locali di cui al periodo precedente.
8. 22. Balduzzi, Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2013».
8. 21. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Differimento termine per la concessione di contributi alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, alla lettera b), le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
*8. 02. Palazzotto, Franco Bordo, Paglia, Lavagno, Ragosta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, alla lettera b), le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
*8. 03. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Differimento del termine per la concessione di contributi alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, alla lettera b), le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
*8. 04. Carra, Marchi, Baruffi, Lenzi, De Maria, Bratti.
(Inammissibile)

Pag. 107

ART. 9.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013.
* 9. 5. Saltamartini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013
* 9. 7. Fauttilli, De Mita.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 15 novembre 2013
9. 16. Marchi, Rughetti, De Micheli, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, Marchetti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
9. 1. Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 9, capoverso comma 450-bis, sopprimere le parole: che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,.
9. 17. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Gli enti in sperimentazione approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte della Giunta o dell'organo esecutivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
  9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2014- 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Per lo stesso periodo non sono oggetto di consolidamento le società quotate.
  9-quater. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
* 9. 10. Lorenzo Guerini, Giulietti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Gli enti in sperimentazione approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo da parte della Giunta o dell'organo esecutivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.
  9-ter. In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2014-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Per lo stesso periodo non sono oggetto di consolidamento le società quotate.Pag. 108
  9-quater. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
* 9. 18. Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 9. 3. Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 9. 9. Rughetti, Lorenzo Guerini, Giulietti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 5 per cento l'anno.
* 9. 4. Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 5 per cento l'anno.
* 9. 8. Rughetti, Lorenzo Guerini, Giulietti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. 1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2014-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Per lo stesso periodo non sono oggetto di consolidamento le società quotate»;
   b) all'articolo 18:
    1) al comma 1, il numero: «3» è sostituito dal seguente: «1»;Pag. 109
    2) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «da parte della Giunta o dell'organo esecutivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo»;
    3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», e dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «Le Regioni approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

  9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
** 9. 6. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2014-2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Per lo stesso periodo non sono oggetto di consolidamento le società quotate»;
   b) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, il numero: 3» è sostituito dal seguente: «1»;
    2) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le
seguenti: «da parte della Giunta o dell'organo esecutivo. Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto entro il 31 maggio dell'anno successivo»;
    3) alla lettera c) del comma 1, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio», e dopo le parole: «dell'anno successivo» sono inserite le seguenti: «Le Regioni approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

  9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015, ad eccezione del comma 4 che si applica, per tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».
** 9. 11. Marchi, Rughetti, De Micheli, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Marchetti.
(Inammissibile)

Pag. 110

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è modificato con decreto del capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.
9. 2. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che sono escluse da tale ambito di applicazione le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nonché le assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con l'organo politico, nei limiti dei contingenti stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti.
9. 13. Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 254 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   b) al comma 271 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   c) al comma 272 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno»;
   d) al comma 273 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno».
9. 14. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».
9. 15. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento Pag. 111ed indicate dal provvedimento stesso.
* 9. 01. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.
* 9. 06. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.
* 9. 07. De Menech, Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
  4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 1o marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca.
9. 02. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Regole per la rettifica degli accertamenti IMU).

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
  «4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre Pag. 1122011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 1o marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».
* 9. 04. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
  «4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato città e autonomie locali del 1o marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.»
* 9. 08. Marchi, Rughetti, De Micheli, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012».
** 9. 03. Rubinato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012.
** 9. 05. Marchi, Rughetti, De Micheli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012».
** 9. 09. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 113

ART. 10.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS.
10. 4. Placido, Airaudo, Lavagno, Paglia, Marcon, Di Salvo, Ragosta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relative agli anni antecedenti al 2013, in particolare agli anni 2011 e 2012, è autorizzata una ulteriore spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2013, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le relative variazioni di bilancio.
10. 1. Mongiello.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è adottato sentite le organizzazioni sindacali e si applica, laddove adottato, successivamente al 1o gennaio 2014.
10. 5. Di Salvo, Ragosta, Placido, Airaudo, Marcon, Lavagno, Paglia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con contratti atipici preesistenti entro un massimo di tre anni, possono usufruire, a decorrere dall'anno 2014, di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 10, valutati in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2013 si provvede:
   a) quanto a euro 20.000.000, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle spese, sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate Pag. 114dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto;
   b) quanto a euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
10. 6. Saltamartini, Galati, Leone, Milanato, Misuraca, Prestigiacomo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono estesi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
10. 2. Bargero, Ginato, Basso, Baruffi.
(Inammissibile)

Pag. 115

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e» e le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
    2) le parole: «4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;
    3) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
    4) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
    5) alla lettera c):
     5.1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
     5.2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
     5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
    6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di Pag. 116entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
    7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo»;
   b) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
   c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

  2. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-ter, le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse; le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anche a livello provinciale entro la medesima data del 31 gennaio 2012,»; le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefìci di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente»;
   b) al comma 2-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi previsti dall'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, e successive modificazioni».

  3. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.
  4. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al Pag. 117fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  5. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 5 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  7. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  8. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 16. Fedriga, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

  1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente crisi occupazionale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione.
  2. Nel periodo di cui al comma 1 trovano applicazione per tutti gli aventi diritto le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  3. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle Pag. 118finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 5 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  7. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 10. Fedriga, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»).

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10. è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto Pag. 1191988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 3. Airaudo, Di Salvo, Placido, Migliore, Lavagno,Paglia, Ragosta, Marcon, Pilozzi, Kronbichler, Pannarale, Ricciatti, Piazzoni, Aiello, Nicchi, Matarrelli, Ferrara, Lacquaniti, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Fava, Duranti, Piras, Melilla, Boccadutri, Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Nardi, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»).

  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10 è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
   a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede impiegando, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps.
11. 2. Airaudo, Di Salvo, Placido, Migliore, Lavagno,Paglia, Ragosta, Marcon, Pilozzi, Kronbichler, Pannarale, Ricciatti, Piazzoni, Aiello, Nicchi, Matarrelli, Ferrara, Lacquaniti, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Fava, Duranti, Piras, Melilla, Boccadutri, Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Nardi, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Zan.
(Inammissibile)

  Prima del comma 1, aggiungere il seguente:
  01. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e» e le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;
    2) le parole: «4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;Pag. 120
    3) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
    4) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;
    5) alla lettera c):
     5.1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;
     5.2) le parole: «; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni»;
     5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter»;
    6) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile»;
     7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo»;
   b) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: «del settore privato» sono inserite le seguenti: «e del settore pubblico»;
   c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, Pag. 121comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 5 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 17. Fedriga, Guidesi.
(Inammissibile)

  Prima del comma 1, aggiungere il seguente:
  01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-ter) Al lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro ventiquattro mesi successivi al termine del trattamento medesimo».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
 3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla Pag. 122medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 14. Fedriga, Guidesi.
(Inammissibile)

  Prima del comma 1, inserire il seguente:
  01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente:
   «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria Pag. 123autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 13. Fedriga, Guidesi.
(Inammissibile)

  Prima del comma 1, inserire il seguente:
  01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e-ter) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 5 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo Pag. 12430 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 11. Fedriga, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: 24 febbraio 2012, n. 14 inserire le seguenti le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite con le seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico» e.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 12. Fedriga, Guidesi.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: e altresì provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati Pag. 125raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
11. 8. Bechis, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Currò, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
11. 9. Bechis, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Currò, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 5 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 15. Fedriga, Guidesi.
(Inammissibile)

Pag. 126

  Dopo il comma 2), aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.
11. 7. Marzana, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Currò, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 7.786 lavoratori che nell'anno 2013 e 2014, non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge.
  3-ter. L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 115.140.720 euro ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 9138 lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  3-quater. Gli oneri derivanti dall'articolo 11, commi 3-bis) e 3-ter) del presente decreto, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 4. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 8.948 lavoratori che per gli anni 2013 fino al 2015 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge.
  3-ter. L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 115.140,720 euro, ad erogare il Pag. 127prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 7.786 lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  3-quater. Gli oneri derivanti dall'articolo 11, commi 3-bis) e 3-ter) del presente decreto, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 5. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. È concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 9.138 lavoratori che per gli anni 2013 fino al 2017 non rientrano nel contingente di 10.000 unità di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito. Il prolungamento è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge.
  3-ter. L'Inps è autorizzato, nel limite di spesa di 115.140,720 euro, ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito ad un numero massimo di 7.786 lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  3-quater. Gli oneri derivanti dall'articolo 11, commi 3-bis) e 3-ter) del presente decreto, sono posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 6. Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I contributi versati a favore dei dipendenti pubblici ai fondi pensione chiusi, previsti dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio, e non sono oggetti alle limitazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 e all'articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010.
11. 1. Gnecchi, Damiano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio Pag. 128nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, non rileva ai fini dell'applicazione delle norme previdenziali facenti capo alle Casse Nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti».
11. 18. Garavini, Gnecchi, Quartapelle Procopio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo sono ammissibili le spese relative agli interventi per il ricollocamento lavorativo di:
   a) coloro che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo;
   b) coloro che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012;
   c) coloro il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012.
11. 01. Gianluca Pini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
  1. Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di qualunque età inoccupati ovvero soggetti di età superiore a quaranta anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, l'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.
  2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:
   a) di 17 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
   b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
   c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;
   d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
   e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.
  3. Le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge sono destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, Pag. 129lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2099, n. 2, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. 02. Gianluca Pini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;
   b) la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
   «e-bis) ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 o congiunti ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni o ai sensi dell'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015».
  2. Al fine di finanziarie le disposizioni previste dal comma 1, dall'anno 2014 le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.
  3. Nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
   a) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
    birra: euro 3,23 per ettolitro e per grado-Plato;
    prodotti alcolici intermedi: euro 93 per ettolitro;
    alcole etilico: euro 1.095 per ettolitro anidro;
   b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
    birra: euro 3,52 per ettolitro e per grado-Plato;
    prodotti alcolici intermedi: euro 102,28 per ettolitro;
    alcole etilico: euro 1.194 per ettolitro anidro;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2016:
    birra: euro 3,40 per ettolitro e per grado-Plato
    prodotti alcolici intermedi: euro 98,68 per ettolitro;
    alcole etilico: euro 1.150 per ettolitro anidro.
11. 03. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

Pag. 130

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Al personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito all'INAIL, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa in atto presso l'ente di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 04. Madia, Gnecchi, Cuperlo.
(Inammissibile)

Pag. 131

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis.
All'articolo 2, dopo il comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento».

  6-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. L'aliquota base di cui al comma 6 del presente articolo è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile di proprietà posseduto oltre il terzo».
12. 3. Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h)
quanto a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante il ricorso alla medesima procedura di cui all'articolo 6 comma 2-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.
12. 2. Latronico.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le Pag. 132relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2-quater hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
12. 9. Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «per un importo complessivamente non superiore a euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
12. 8. Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

Pag. 133

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «per un importo complessivamente non superiore a euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e 230 a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
12. 7. Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Pag. 134

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
quanto a 120 milioni di euro a decorrere dal 2013 mediante corrispondete proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
12. 6. Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «per un importo complessivamente non superiore a euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. 5. Lorenzo Guerini, Giampaolo Galli, Marchetti.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN).

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 7, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo Pag. 135d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. 4. Lorenzo Guerini, Giampaolo Galli, Marchetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 1000.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;
   b) al comma 2, sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 1000;
   c) al comma 2, sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;
   d) all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.
12. 10. Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   b) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
   c) al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   d) all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
12. 11. Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la parola: 630 con la seguente: 530.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sostituire la parola: 230 con la seguente: 130;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il limite massimo di fruizione per la detraibilità di oneri per il contribuente può pervenire rispettivamente sino ad euro 630 e sino ad euro 230, laddove delle relative differenze (di euro 100) vengano a farsi carico le corrispondenti compagnie assicurative emittenti/incassanti i relativi premi assicurativi.
12. 1. Rostan, Ribaudo.

Pag. 136

  Sopprimere il comma 2.
12. 12. Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In considerazione della modifica delle detrazioni spettanti come indicato al comma 2 i contraenti possono recedere dal contratto senza applicazioni delle eventuali penali ovvero costi aggiuntivi previsti nelle clausole dei contratti sottoscritti. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è autorizzato ad apportare le dovute modifiche all'articolo 19 comma 2 della circolare ISVAP, recante il regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni.
12. 13. Currò, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

Pag. 137

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso comma 10, terzo periodo, dopo le parole: da comunicare al Parlamento aggiungere le seguenti: e alla Corte dei Conti.
*13. 3. Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 1, capoverso comma 10, terzo periodo, dopo le parole: da comunicare al Parlamento aggiungere le seguenti: e alla Corte dei Conti.
*13. 24. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti locali che effettuano i pagamenti dei debiti alle imprese fornitrici, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provvedono a liquidare alle imprese medesime gli importi imponibili, trattenendo la quota corrispondente all'imposta sul valore aggiunto, da versare direttamente all'erario mediante modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative della presente norma e le modalità per il rilascio di quietanza liberatoria alle imprese dell'avvenuto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto imputabile alle medesime.
13. 23. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste dalle stesse restano nella disponibilità delle medesime per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013.
*13. 4. Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste dalle stesse restano nella disponibilità delle medesime per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del medesimo decreto-legge 35 del 2013.
*13. 7. Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2014 gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'incremento di cui al comma 8, entro il 30 aprile 2014, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti Pag. 138pagamenti. Le modalità e i criteri per l'accesso da parte degli enti locali alle suddette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  8-ter. Per l'anno 2014 concorrono anche le richieste di anticipazione per i debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche se riconosciuti successivamente a tale data.
**13. 26. Rughetti, Lorenzo Guerini, De Micheli, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Marchetti, Del Basso De Caro, Pastorino.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2014 gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'incremento di cui al comma 8, entro il 30 aprile 2014, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Le modalità e i criteri per l'accesso da parte degli enti locali alle suddette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  8-ter. Per l'anno 2014 concorrono anche le richieste di anticipazione per i debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche se riconosciuti successivamente a tale data.
**13. 15. Saltamartini.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per l'anno 2014 gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'incremento di cui al comma 8, entro il 30 aprile 2014, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Le modalità e i criteri per l'accesso da parte degli enti locali alle suddette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  8-ter. Per l'anno 2014 concorrono anche le richieste di anticipazione per i debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anche se riconosciuti successivamente a tale data.
**13. 17. Fauttilli, De Mita.

  Al comma 9, sostituire le parole 28 febbraio 2014 con le seguenti 31 ottobre 2013.
*13. 5. Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 9, sostituire le parole 28 febbraio 2014 con le seguenti 31 ottobre 2013.
*13. 27. Busin, Guidesi.

Pag. 139

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7, comma 4, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre».
**13. 1. Melilla, Marcon, Boccadutri, Paglia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7, comma 4, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre».
**13. 13. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre 2013».
**13. 21. Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7, comma 4, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre 2013».
**13. 25. Marchi, Rughetti, De Micheli, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7, comma 4, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre 2013».
**13. 33. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
*13. 2. Melilla, Boccadutri, Marcon, Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
*13. 14. Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
*13. 22. Fauttilli, De Mita.

Pag. 140

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Qualora l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
*13. 29. Marchi, Rughetti, De Micheli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Marchetti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al riparto di cui al comma 9 partecipano anche gli enti che non hanno fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il primo riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
**13. 16. Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al riparto di cui al comma 9 partecipano anche gli enti che non hanno fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il primo riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
**13. 20. Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al riparto di cui al comma 9 partecipano anche gli enti che non hanno fatto richiesta di anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti per il primo riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
**13. 30. Marchi, Rughetti, De Micheli, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marchetti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 certificano, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. La certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La mancata certificazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
* 13. 9. Bernardo, Laffranco, Pagano.
(Inammissibile)

Pag. 141

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 certificano, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. La certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La mancata certificazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
* 13. 11. Vignali, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 certificano, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. La certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La mancata certificazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
* 13. 18. Sottanelli, Matarrese, Zanetti, Piepoli, D'Agostino, Vecchio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 certificano, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile. La certificazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 142legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La mancata certificazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
* 13. 32. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
** 13. 8. Bernardo, Laffranco, Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
** 13. 12. Vignali, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
** 13. 19. Sottanelli, Matarrese, Zanetti, Piepoli, D'Agostino, Vecchio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto Pag. 143legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.
** 13. 31. Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono soppresse le parole: «al 31 dicembre 2012» e le parole «entro il predetto termine»; la parola «residui» è sostituita dalla seguente: «debiti».
13. 28. Busin, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU).

  1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
   a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
   b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.
* 13. 02. Marchi, Rughetti, De Micheli, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU).

  1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
   a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
   b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.
* 13. 026. Saltamartini.
(Inammissibile)

Pag. 144

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:
   a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
   b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.
13. 028. Fauttilli, De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:
  12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.
  12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale.
** 13. 03. Rughetti, De Micheli, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:
  12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.
  12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale.
** 13. 025. Saltamartini.
(Inammissibile)

Pag. 145

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modalità di inserimento dati deliberazioni IMU sul sito MEF).

  1. All'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» è soppresso.
* 13. 04. Marchi, Rughetti, De Micheli, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modalità di inserimento dati deliberazioni IMU sul sito MEF).

  1. All'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani» è soppresso.
* 13. 024. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disponibilità delle planimetrie catastali ai comuni).

  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
** 13. 05. Marchi, Rughetti, De Micheli, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disponibilità delle planimetrie catastali ai comuni).

  1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
** 13. 023. Saltamartini.
(Inammissibile)

Pag. 146

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interpretazione autentica diritti catastali).

  1. L'articolo 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
* 13. 06. Marchi, Rughetti, De Micheli, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interpretazione autentica diritti catastali).

  1. L'articolo 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
* 13. 022. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Autorità proposte all'approvazione del Piano finanziario per la determinazione delle tariffe Tares).

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 23, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».
** 13. 07. Marchi, Rughetti, De Micheli, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Autorità proposte all'approvazione del Piano finanziario per la determinazione delle tariffe Tares).

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 23, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».
** 13. 019. Saltamartini.
(Inammissibile)

Pag. 147

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma interpretativa in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio).

  1. Il comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può utilizzare i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili anche per la parte corrente, qualora abbia approvato il piano triennale per il rientro dal disequilibrio prima del 31 dicembre 2012.
* 13. 011. Marchi, Rughetti, De Micheli, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma interpretativa in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio).

  1. Il comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può utilizzare i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili anche per la parte corrente, qualora abbia approvato il piano triennale per il rientro dal disequilibrio prima del 31 dicembre 2012.
* 13. 015. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Trasmissione alla Corte dei conti del referto sulla regolarità della gestione).

  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La trasmissione del referto di cui al comma 1, pur semestrale, deve essere predisposta entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione dell'ente, se differito».
** 13. 012. Marchi, Rughetti, De Micheli, Fragomeli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Marchetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Trasmissione alla Corte dei conti del referto sulla regolarità della gestione).

  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La trasmissione del referto di cui al comma 1, pur semestrale, deve essere predisposta entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione dell'ente, se differito».
** 13. 016. Saltamartini.
(Inammissibile)

Pag. 148

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Recupero delle risorse finanziarie non utilizzate previste ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in materia di patto verticale incentivato).

  Il contributo dell'anno 2013 di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non utilizzato, confluisce nell'accantonamento di cui al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. 013. Bernardo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati).

  1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».
13. 014. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Applicazione facoltativa degli incentivi tariffari alla raccolta differenziata).

  1. Al comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «sono assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere applicate».
13. 020. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni).

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
  5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
   b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;Pag. 149
   d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
   g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
13. 027. Saltamartini.
(Inammissibile)

Pag. 150

ART. 14.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15:

   a) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo;
   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;

   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
14. 2. Melilla, Ragosta, Marcon, Boccadutri, Paglia, Lavagno.
(Inammissibile)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
   b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
14. 5. Sberna, Gigli, Bobba.
(Inammissibile)

  Sopprimerlo.
14. 7. Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. Dopo il comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui Pag. 151all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.»
14. 10. Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Currò, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: sentenza di primo grado aggiungere le seguenti: e inferiori a 100 milioni di euro.
14. 8. Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Currò, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 ottobre 2013 con le seguenti: 30 novembre 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: 15 novembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
14. 6. Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire le parole: inferiore al 25 per cento con le seguenti: inferiore al 35 per cento.
14. 1. Taglialatela, Corsaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.
14. 3. Castelli, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Currò, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.
14. 11. Bobba.

  Al comma 2, dopo le parole: specifica richiesta di definizione aggiungere le seguenti: a pena di inammissibilità laddove non avvenga nel predetto termine perentorio.

  Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nei termini prescritti.
14. 12. Marchi, Fregolent.

  Al comma 2, dopo le parole: non può essere inferiore al 25 per cento aggiungere le seguenti: e superiore al 35 per cento.
14. 13. Marchi, Fregolent.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza.
14. 4. Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89» sono aggiunte le seguenti: «e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.»
14. 14. Moscatt, Lauricella, Ribaudo, Boccuzzi, Raciti, Scuvera, Carbone, Ventricelli, Marchetti, Manfredi, Carra, Pag. 152Culotta, Sbrollini, Paris, Narduolo, Ascani, Michele Bordo, Cardinale, Albanella, Capozzolo, Lodolini, Pastorino, Naccarato, Valeria Valente, Cominelli, Petitti, Gribaudo, Coccia, De Maria, Bargero, Rostan, Lattuca, Giuliani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare ulteriori consistenti danni erariali l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli controlla in modo autonomo e diretto la rete telematica a cui sono collegati gli apparecchi da gioco dei concessionari pubblici.
14. 9. Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Currò, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1, lettere a) e b);
   b) all'articolo 8, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate scadute non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva;
   c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso;
   d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto»;
   e) all'articolo 2, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, o dello scudo fiscale di cui alla legge 3 ottobre 2009, n. 141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-bis, comma 3.

  2. All'articolo 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono Pag. 153le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1, lettere a) e b);
   b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».

  3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1, lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Nelle ipotesi di sanzioni irrogate con atti di contestazione fondati su normativa nazionale successivamente modificata in conformità alle norme europee ai sensi della legge 20 settembre del 2013, n. 97, la presente disposizione si applica, previa rideterminazione delle sanzioni, anche nel caso in cui risulti già decorso il termine per la proposizione del relativo ricorso»; b) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1, lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».
14. 02. Francesco Sanna.
(Inammissibile)

  Dopo l ’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proposta di modifica in materia di transazione fiscale)
.

  1. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 182-ter. (Transazione fiscale). Con il piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento.
  La proposta di transazione fiscale e la relativa documentazione è presentata presso l'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, che procede alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente Pag. 154direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
  Copia della domanda deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere all'ufficio e al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
  L'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale.
  La chiusura della procedura di concordato determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.
  Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis.
14. 03. Carbone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 6, della legge 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1».
  2. All'articolo 31, della legge 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 2, secondo periodo, le parole: «per il tramite dei consulenti del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite degli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro».
  3. All'articolo 76, della legge 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
   «c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».
  4. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e Pag. 155integrazioni, al comma 5 le parole: «ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialisti».
14. 01. Gnecchi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche in materia di esclusioni Iva)
.

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole da: «da associazioni politiche» fino a: «rispettive organizzazioni nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»;
   b) al comma 5, le parole: «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali» sono soppresse;
   c) al comma 8, le parole: «nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria» sono soppresse.
14. 04. Carbone.
(Inammissibile)

Pag. 156

ART. 15.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: 300 milioni di euro fino a: investimenti fissi lordi con le seguenti: 149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi.

  Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:
  a-bis) quanto a 150.60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 2. Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 375,8 milioni.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   1) lettera b), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo1, comma 86 – Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.
   2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
    b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 5. Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 620,8 milioni di euro.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, articolo 61, comma 22 – Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.
   2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 4. Pilozzi, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 625,8 milioni.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   1) all'allegato 3, lettera b) Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 – Pag. 157Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 6. Kronbichler, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675 milioni di euro con le seguenti: 625.873.671 euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   1) alla lettera b), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci: LF 266/2005, articolo 1, comma 251 – Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 – Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 – Fondo personale amministrazione finanziaria.

   2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:
   b-bis) quanto a 49.,810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98. con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 3. Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), Allegato 3, rubrica Ministero delle infrastrutture e trasporti, sostituire la voce: DL 451/1998 articolo 2, comma 3 con la seguente: L. 183/2011 articolo 33 comma 10 decreto ministeriale n. 55/2012 – articolo 1, comma 1, lettera e).
15. 15. Saltamartini.
(Inammissibile)

  Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:
  g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 8. Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Sopprimere il comma 4
15. 10. Squeri.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4, con i seguenti:
  4. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2013 . L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
  4-bis. L'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.
  4-ter. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 non si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15. 11. Currò, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4, con i seguenti:
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.
  4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
15. 9. Marcon, Ragosta, Boccadutri, Paglia, Melilla, Lavagno.

Pag. 159

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: stabilisce l'aumento con le seguenti: stabilisce, in via prioritaria, l'aumento allo 0,85 per cento dell'aliquota dell'imposta municipale unica per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative e, in via subordinata l'aumento.
15. 14. Rughetti, Lorenzo Guerini, Decaro, Giuseppe Guerini, Pastorino.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008.
15. 13. Squeri.

  Al comma 4, dopo le parole: Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, aggiungere le seguenti: con esclusione dei prodotti indicati alla Tabella A, alla Tabella B e alla Tabella C dell'Allegato I alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003,.
15. 12. Squeri.