CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 4 ottobre 2013
96.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo, approvato dal Senato.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  Con riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera in merito alla verifica delle quantificazioni sull'A.C. 1574 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», si rappresenta quanto segue.

Articolo 1 – Welfare dello studente.
  In merito alla richiesta di dati sulla base dei quali è stata costruita la quantificazione degli oneri, si rappresenta che la somma costituisce limite di spesa per attività la cui definizione è lasciata, nel dettaglio, ad un successivo decreto attuativo. In quella sede si potrà definire specificamente l'ambito degli interventi.

Articolo 5 – Potenziamento dell'offerta formativa.
  In merito alla richiesta di quantificazione della quota parte del fondo da destinare alle finalità previste dalla norma in esame (finanziamenti di progetti volti alla costituzione e all'aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici) si rappresenta che l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 è confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 e dunque il suo riparto tra le finalizzazioni di spesa previste dalla medesima legge 440/1997 nonché tra quella necessariamente da prevedere ai sensi della norma in esame del finanziamento dei laboratori scientifico-tecnologici è effettuato annualmente con decreto del Ministro. In quella sede si potrà quindi stabilire l'importo assegnato alla nuova finalità.

Articolo 6 – Riduzione del costo dei libri scolastici.
  Nel rimandare a quanto dedotto dalla relazione tecnica, si rappresenta che le risorse in questione sono finalizzate all'acquisto di libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche statali. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997 le assegnazioni alle scuole, incluse quelle in conto capitale, sono ricomprese nella dotazione ordinaria o perequativa, entrambe ricomprese nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1 comma 601 della legge 296/2006.

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Articolo 7 – Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica.
  Il Servizio Bilancio della Camera richiede i dati e i parametri sottostanti la stima dell'onere, che il testo normativo quantifica in 3,6 milioni di euro per il 2013 e 11,4 milioni di euro nel 2014, relativo al prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria delle aree a maggior rischio di evasione della scuola dell'obbligo ed al fine di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature didattiche.
  Al riguardo, si evidenzia che l'onere viene configurato come limite di spesa. In ogni caso, con riferimento all'acquisizione dei dati e degli elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità della spesa indicata, la norma comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti.
  Di contro, il maggior impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana – flessibilità oraria, attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento, prestazioni aggiuntive del personale ATA – è invece remunerato nell'ambito del fondo dell'istituzione scolastica (FIS). Sarà pertanto la contrattazione integrativa di sede che individuerà la parte del FIS da destinare alle attività in parola, quota che sarà sicuramente superiore a quanto individuato in precedenza da parte delle contrattazioni di istituto.
  Sarà, altresì, una competenza della contrattazione di sede individuare l'entità del personale impiegato per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
  A titolo dimostrativo, la relazione tecnica riporta la remunerazione oraria per le ore aggiuntive di insegnamento, pari a euro 46,45 lordo Stato, ma non esclude ulteriori tipologie di prestazioni (ad esempio le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, le prestazioni aggiuntive del personale ATA) dirette ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dalla norma e che vengono remunerate, ai sensi dell'articolo 88 del CCNL 29 novembre 2007, in misura oraria inferiore alla remunerazione prevista per le ore aggiuntive di insegnamento.
  Non è quindi possibile indicare al momento il numero di ore aggiuntive che saranno offerte agli alunni. Si tratta di un programma sperimentale per il quale il numero di classi coinvolte e di ore aggiuntive sarà determinato anche in base alle risorse disponibili.
  Con riferimento, poi, all'osservazione relativa alle tipologie di oneri prodotti dalla norma, si rappresenta quanto segue:
   la relazione tecnica afferma che la nonna comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche per l'acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d'opera occorrenti, nel limite di euro 3,6 milioni nel 2013 ed euro 11,4 milioni nell'esercizio finanziario 2014. 11 maggior impegno richiesto al personale per l'apertura pomeridiana è invece remunerata nell'ambito del FIS. Per tale ragione il prospetto riepilogativo registra i medesimi effetti sui tre saldi e non, invece, un diverso riflesso sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.

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Articolo 9 – Permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione.
  Nel ribadire che l'articolo è provvisto di apposita clausola di invarianza finanziaria, si conferma che sarà predisposto apposito atto che provvederà alla rimodulazione dell'importo complessivo da versare ai fini di assicurare l'invarianza del presente articolo.
  In ogni caso, per più puntuali elementi si rinvia alla specifica competenza del Ministero dell'interno, cui è demandata l'iniziativa dell'emanazione dell'apposito provvedimento attuativo, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame.

Articolo 10 – Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali.
  Il Servizio Bilancio rileva che andrebbero separatamente evidenziate la componente inerente il rimborso della quota capitale e della quota interessi dei mutui relativi all'edilizia scolastica, Al riguardo, si rappresenta che la differenziazione potrà essere determinabile al momento dell'accensione dei mutui da parte delle Regioni. Quanto agli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento nell'intero arco temporale del relativo sviluppo del mutuo, si rappresenta che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari è rappresentato su tre anni. Per i successivi si è valutato un incidenza di circa 150 milioni di euro annui.
  In riferimento agli effetti derivanti dalla detrazione delle liberalità in favore delle AFAM e delle Università, si rinvia a quanto rappresentato dal Dipartimento delle finanze con l'allegata nota n. 3473 del 25 settembre 2013.

Articolo 11 – Wireless nelle scuole.
  La norma autorizza la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless.
  In relazione a quanto sopra la Commissione bilancio ritiene che andrebbero forniti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità che i previsti effetti di cassa si esauriscano integralmente nel 2013. Al riguardo, si rappresenta che quota parte della spesa, valutata in conto capitale, si riferisce al necessario acquisto di strumenti digitali idonei a garantire la connettività, che si prevede venga effettuata nell'arco dell'anno.

Articolo 12 - Dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
  La Commissione bilancio con riferimento alla previsione del comma 1, lettera c) ed al contenuto della Relazione Tecnica, chiede che vengano meglio precisate, con riferimento al mantenimento degli obiettivi finanziari richiamati nello stesso comma 1, le implicazioni delle disposizioni recate dalla norma sul raggiungimento di tali obiettivi.
  Quanto richiesto trova esplicazione nella relazione tecnica allegata all'A.S. n. 2968 relativamente agli effetti finanziari in termini di risparmi di spesa recati dall'articolo 4, commi 69 e 70 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari 45,2 milioni di euro per il 2012, 140 Pag. 19milioni di euro per il 2013 e 153,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, che quantifica gli effetti finanziari della non assegnazione dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi alle scuole che non raggiungono i parametri fissati dalla norma. Pertanto, La disposizione recata dall'articolo 12, che prevede apposito accordo in sede di Conferenza Unificata, da definire, nell'ottica del dimensionamento scolastico, per determinare i criteri di attribuzione del D.S. e del D.S.G.A negli istituti scolastici, dovrà assicurare i risparmi di spesa indicati nella predetta RT della legge n. 183/2011.
  Per quanto attiene alla mancata previsione che la scuola europea di Parma sia inclusa nell'elenco ISTAT, si ritiene che la norma abbia natura esclusivamente interpretativa, limitandosi a chiarire che detto istituto educativo rientra nella definizione di «istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative», già contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, in tal modo eliminando dubbi sull'inclusione della scuola medesima nell'ambito di applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego. Di conseguenza, in virtù del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, anche a tale istituzione educativa si applicano in via generale le nonne di finanza pubblica. In ogni caso, per quanto concerne l'inserimento della stessa nell'elenco ISTAT, si fa presente che la materia è di stretta competenza del predetto Istituto.

Articolo 13 – Integrazione delle anagrafi degli studenti.
  Circa le informazioni richieste, sulla base cli elementi forniti dal MIUR si rappresenta che nello stato di previsione del MIUR sono iscritti stanziamenti destinati all'informatica di servizio per circa euro 30 milioni, la cui destinazione è in quota parte decisa annualmente in funzione delle specifiche esigenze. In sede di predisposizione del piano annuale degli interventi per l'e.f. 2014 si provvederà ad inserire il progetto di cui trattasi tra quelli finanziati. Si rappresenta altresì che l'Amministrazione può anche avvalersi della possibilità di finanziare ulteriori interventi di natura informatica a favore delle istituzioni scolastiche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634, confluita nei fondi di cui all'articolo 1 comma 601 della legge 296/2006 (fondo per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali).

Articolo 15 – Personale scolastico.
  Con riferimento all'osservazione concernente il comma 1, circa maggiori informazioni sul contenuto delle misure oggetto della sessione negoziale, non può che rimandarsi all'autonomia delle parti contraenti, fermo restando la garanzia derivante dalla previsione che tale sessione si svolga ad invarianza di spesa, tenuto conto che, in ogni caso, la stessa sessione è soggetta ai controlli inerenti il procedimento di certificazione della compatibilità finanziaria dell'accordo in questione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001. Quanto poi all'osservazione in ordine ad una presunta incongruenza tra dettato normativo e relazione tecnica circa il fatto che il criterio di invarianza finanziaria si riferisca al complessivo procedimento di reclutamento e non soltanto alle assunzioni derivanti dalla necessaria Pag. 20copertura dei posti vacanti e disponibili, si osserva che, ferma restando la copertura delle ulteriori assunzioni di docenti di sostegno che fanno riferimento alle specifiche risorse indicate all'articolo 27, comma 2, lettera b (come risulta evidente dal contenuto della RT e dalla lettura dei valori finanziari contenuti nell'Allegato 3), le risorse derivanti dalla predetta sessione negoziale possono intendersi comunque come modalità di copertura ad adiuvandum del complessivo procedimento di assunzioni. Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 9 comma 17 del decreto legge 70/2011 aveva già previsto un intervento del tutto simile a quello proposto con la norma di cui trattasi in merito ad un piano triennale di assunzioni nel comparto Scuola. In attuazione di detta norma è stato siglato il CCNL 4 agosto 2011, che ha provveduto a ridefinire la progressione economica del personale scolastico in funzione dell'anzianità di servizio sopprimendo lo scaglione di anzianità da 3 a 8 anni, così finanziando tutti gli oneri relativi il piano assunzionale, inclusi quelli conseguenti alla ricostruzione di carriera.
  Con riferimento all'osservazione concernente i commi da 2 a 3, circa la possibilità dell'esistenza di oneri derivanti dalla stabilizzazione di eventuali posti, compresi nell'organico di diritto formalizzato all'A.S. 2012/13 ma coperti da personale supplente, occorre ricordare che i relativi oneri, trattandosi di dotazione organica a legislazione vigente, risultano essere stati già coperti in occasione dell'approvazione della legislazione già vigente. Si rappresenta, altresì, che le nuove assunzioni si riferiscono unicamente al 30 per cento dei posti già in organico di fatto nell'anno 2007 che integrano l'organico di diritto con la norma in questione, ferme restando le regole soggiacenti la formazione dell'organico di fatto, Si rappresenta, in definitiva, che l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e che dunque non è da conteggiare tra gli oneri recati dalla nuova norma.
  Circa la ricostruzione di carriera, si rappresenta che la stessa avviene nel caso dei docenti non prima di un anno dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno. L'onere indicato nella RT per ricostruzioni di carriera comprende, oltre gli arretrati da riconoscere, anche l'onere per il nuovo, maggiore, stipendio, per l'anno considerato. La voce «scatti anzianità» comprende invece l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno successivo a quello di ricostruzione.
  Con riferimento all'osservazione concernente in particolare il comma 5, per il quale si chiedono chiarimenti in ordine alle risorse già disponibili per far fronte agli oneri scaturenti dalla partecipazione del personale docente alle commissioni mediche ivi previste, si precisa che l'attività svolta da tale tipologia di personale è remunerata nell'ambito delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa, attingendo al fondo del MOF di pertinenza del MIUR, quindi con le risorse allo stato disponibili e non con nuove risorse di bilancio.
  Con riferimento alle osservazioni concernente i commi 6, 7 e 8 si precisa che al momento i risparmi rilevabili a consuntivo non sono al momento determinabili, in quanto sono connessi temporalmente e quantitativamente alle scelte poste in essere dal personale docente Pag. 21inidoneo, all'esito della nuova visita medico collegiale, tra il transito volontario nel ruolo del personale ATA e la remissione d'ufficio alla mobilità intercompartimentale prevista dalla norma.
  Per quanto concerne poi la paventata onerosità del transito presso altre amministrazioni anche in deroga alle facoltà assunzionali, si rappresenta che proprio al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il personale in questione, che allo stato lascia il relativo posto in disponibilità per supplenze, transita presso le amministrazioni di destinazione con le relative risorse finanziarie. Come specificato nella relazione tecnica, l'attribuzione delle risorse finanziarie alle amministrazioni di destinazione varrà limitatamente al periodo di permanenza nelle stesse. Pertanto, la disposizione non comporterà un incremento stabile degli oneri retributivi, mentre, al termine del rapporto di impiego, le stesse risorse, ritornando nella disponibilità del MIUR, potranno finanziare il trasferimento di ulteriori unità di insegnanti nel frattempo divenute inidonee alla finzione docente.
  Con riferimento a quanto osservato in relazione al comma 10 si rappresenta che la norma di cui trattasi consente il passaggio ai ruoli ATA su istanza del personale inidoneo, con conseguente riduzione del personale ATA da assumere. In funzione delle istanze presentate ed accolte, si verificherà una minore onerosità della nonna di abrogazione dell'articolo 14 comma 13, interamente coperta per euro 94,7 milioni annui.

Articolo 16 – Formazione del personale scolastico.
  La norma, al comma 1, autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2014 per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo. La relazione tecnica ribadisce che la norma di cui al comma 1 comporta una maggiore spesa di funzionamento pari ad euro 10 milioni nell'esercizio finanziario 2014.
  In merito, il Servizio Bilancio della Camera ritiene opportuno conoscere i dati che sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione della spesa, anche tenuto conto che questa è finalizzata ad attività di formazione obbligatoria.
  Al riguardo, nel ribadire che l'onere risulta configurato come autorizzazione di spesa, si rinvia all'Amministrazione competente per quanto concerne i dati e le informazioni richieste.

Articolo 17 – Dirigenti scolastici.
  Con riferimento all'osservazione concernente i commi da 5 a 7 per cui la relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo non fornirebbero una quantificazione dell'onere determinato dalle norme in esame, si precisa che l'unico aspetto che determina oneri di spesa riguarda l'impiego di personale supplente per sostituire i docenti coinvolti nella nuova tipologia di concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica. L'entità della spesa, nel caso di specie, non può che essere determinato sulla base di un dato previsionale (consistenza dei posti dirigenziali che vengono a liberarsi per ogni anno scolastico a seguito di Pag. 22cessazione) il cui parametro di riferimento è stato definito dal MIUR, al quale pertanto si rinvia per ulteriori chiarimenti in materia.
  Anche in relazione alle richieste di chiarimenti concernenti il comma 8, nel rinviare al MIUR, per quanto di competenza non si hanno motivi ostativi all'inserimento di una disposizione intesa a specificare il carattere temporale della norma.

Articolo 18 – Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione.
  In relazione alla richiesta di chiarimenti circa la quantificazione dell'onere, si precisa che la stessa è stata operata sulla base dei parametri contrattuali correnti e che la futura dinamica retributiva sarà finanziata nell'ambito delle risorse che verranno destinate alle future sessioni contrattuali. Riguardo ai chiarimenti richiesti in merito al funzionamento delle commissioni d'esame si rinvia a più puntuali elementi informativi da parte del MIUR.

Articolo 19 – Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  In relazione ai chiarimenti richiesti in merito alle risorse stanziate dal comma 4, si rappresenta che, sulla base di elementi forniti dall'amministrazione vigilante, la spesa sarà iscritta in bilancio quale trasferimento corrente a imprese.

Articolo 20 – Corsi di laurea ad accesso programmato.
  In relazione all'osservazione circa possibili contenziosi derivanti dall'applicazione della disposizione, si ritiene, sulla base di elementi informativi acquisiti dal MIUR, che l'eliminazione del meccanismo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 anche per l'anno accademico 2013/2014 (tranne che per le procedure già concluse con l'approvazione delle graduatorie) era necessaria per evitare disparità di trattamento e doverosa in considerazione del principio per cui gli atti della procedura si applicano le norme vigenti al momento della loro adozione. Si confida dunque nell'infondatezza di eventuali ricorsi, in ordine ai quali è comunque difficile ipotizzare danni risarcibili.

Articolo 22 – Organizzazione dell'ANVUR e degli Enti di Ricerca.
  Sulla base di elementi informativi forniti dal MIUR, si specifica che il comitato di selezione previsto dalla disposizione in esame si sostituisce a quello già esistente, per le nuove selezioni, senza conseguenti oneri.

Articolo 23 – Finanziamento degli enti di ricerca.
  Comma 1: si evidenzia che la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 188, della legge n. 266/2005, si è resa necessaria in relazione a quanto emerso in sede di Commissione bilancio della Camera nella fase di conversione del decreto legislativo n. 76/2013 (Decreto-legge lavoro), in riferimento alle modifiche, apportate al predetto comma 188, dall'articolo 9, comma 16-quinquies, del citato decreto-legge.
  Con tale modifica si eliminava, infatti, il vincolo, previsto nell'originario testo del comma 188, a che le nuove assunzioni in deroga, Pag. 23fossero consentite a condizione che gli oneri non fossero posti a carico dei «bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università». Il comma 1 di cui all'articolo in esame è, quindi volto a reintrodurre tale limite, al fine di contenere gli effetti finanziari della deroga prevista, rendendola possibile a valere esclusivamente sulle risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 213/2009, prevedendo inoltre la possibilità di utilizzare dette risorse per realizzare progetti «finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti». Una tale possibilità era, peraltro, già prevista dall'articolo 1, comma 188, della legge 266/2005 prima della novella, di cui al citato articolo 9, comma 16-quinquies, del decreto-legge n. 76/2013, ed era stata eliminata in sede di conversione del decreto-legge Lavoro.
  Pertanto si conferma che dalla modifica introdotta non scaturiscono nuovi oneri.

Articolo 24 – Personale degli enti cli ricerca.
  Commi 1-3 la quantificazione dell'onere è stata effettuata prendendo a riferimento il valore medio di risorse necessarie per l'assunzione, al livello iniziale, di ciascuna unità di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 40 unità. In ordine alla congruità dell'apposizione di un limite massimo di spesa in presenza di un onere non comprimibile, si precisa che a carico del Bilancio MIUR non è prevista la liquidazione diretta di partite stipendiali bensì un mero trasferimento di risorse al predetto ente di ricerca che effettuerà le assunzioni programmate delle diverse figure professionali nei limiti delle risorse assegnate e con le disponibilità presenti nel proprio bilancio.
  Comma 4: Trattandosi di figure professionali caratterizzate da elevati livelli di specificità, sulla base di elementi informativi acquisiti dal MIUR, si rappresenta che il ricorso a procedure di mobilità non ha prodotto sinora significativi risparmi superiori ai correlati costi amministrativi. Peraltro, le assunzioni a seguito di procedura di mobilità appaiono essere in misura talmente esigua che i costi amministrativi per l'esperimento della procedura medesima non paiono inferiori ai possibili risparmi conseguibili col venir meno della procedura concorsuale.

Articoli 25 – Accisa su prodotti alcolici e 26 – Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
  Si rinvia a quanto precisato dal Dipartimento delle Finanze con la citata nota 3473 del 25 settembre 2013.

Articolo 27 – Norme finanziarie.
  Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio si conferma che l'onere a regime, pari a 475,545 milioni di euro, per mero errore materiale, è indicato a decorrere dall'anno 2019, anziché dall'anno 2018.

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  Con riferimento alla richiesta di urgenti valutazioni pervenute per le vie brevi, relativamente al dossier del Servizio bilancio della Camera dei deputati al disegno di legge in oggetto, si osserva quanto segue.
   In meriti all'articolo 10, comma 3, in materia di detrazione ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore delle AFAM e delle università, si evidenzia, come già affermato in sede di relazione tecnica, che la stima è stata effettuata ipotizzando, con assoluta prudenza, un importo complessivo delle suddette erogazioni simile a quello riportato nelle ultime dichiarazioni dei redditi (anno d'imposta 2011) relativo alle erogazioni effettuate a favore delle istituzioni scolastiche.
  Relativamente alle richieste di chiarimenti sollevate dalla Commissione circa l'articolo 25, riguardanti l'aumento delle accise sui prodotti alcolici, si fa presente che gli effetti positivi di gettito ascritti alla norma nella Relazione Tecnica considerano gli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 91/2013.
   Pertanto, si osserva che gli aumenti delle aliquote in questione hanno tenuto conto e sono state coordinate con i simmetrici aumenti delle stesse aliquote di accisa già disposti dal citato decreto-legge 91/2013. Detti incrementi hanno riguardato tutti i prodotti alcolici e, da uno studio effettuato sull'incremento del prezzo finale dei prodotti interessati dalla rideterminazione delle aliquote, si stima che tali incrementi siano sostenibili dal mercato senza implicare una contrazione dei consumi.
  Per quanto riguarda le fonti statistiche dei dati relativi ai consumi, si ribadisce che gli stessi sono stati forniti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base di elaborazioni di dati in loro possesso per l'anno 2012.
   Con riferimento all'articolo 26, la Commissione rileva che non sono stati forniti i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni; inoltre, chiede di conoscere se, in sede di stima del maggior gettito, si sia tenuto conto dell'effetto di minore entrata connesso alla maggiore deducibilità ai fini IRES delle imposte in esame a seguito dell'incremento disposto dalla norma.
   Al riguardo, si evidenzia che ai fini della stima è stato utilizzato l'archivio dei dati dell'imposta di registro relativo all'annualità 2011, che contiene tutte le informazioni inerenti gli atti sottoposti a registrazione e le relative imposte pagate. Per la valutazione degli effetti finanziari si è applicata, per quanto concerne gli atti che in base alla normativa attuale rimarranno ad imposta fissa, il nuovo importo di 200 euro in luogo degli attuali 168 euro, mentre per gli atti ai quali, in virtù della normativa in vigore dal 1o gennaio 2014, verrà applicata l'imposta nelle misure proporzionali del 2 per cento e del 9 per cento si è moltiplicato il numero degli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, per un importo di euro 100 rappresentante la somma dell'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa rispettivamente di 50 euro, introdotte dalla nuova disposizione.
   Relativamente alle eventuali minori entrate connesse alla maggiore deducibilità ai fini Ires delle imposte in esame, si sottolinea che data l'entità minima dell'aumento e l'esigua numerosità delle fattispecie considerate l'effetto in termini di imposte dirette è da ritenersi Pag. 25assolutamente trascurabile e in ogni caso rientrante nella stima improntata a criteri prudenziali. In particolare, sempre in via prudenziale, ai fini della quantificazione non è stato considerato l'effetto relativo all'aumento della misura minima dell'imposta proporzionale nei casi in cui la stessa imposta sia compresa tra 168 euro e 200 euro.