CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 ottobre 2013
95.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE N. 8-00016

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    Vajont è il nome del torrente che scorre nella valle di Erto e Casso, prima di confluire nel Piave, e dell'omonima diga costruita fra il 1957 e il 1960 lungo il corso del torrente;
    la storia di questo territorio e delle sue comunità venne sconvolta la sera del 9 ottobre 1963 – fra pochi giorni ricorre il 50o anniversario di quella data –, quando un'enorme frana (tutta la costa del monte Toc, larga quasi tre chilometri, costituita da boschi, campi coltivati ed abitazioni) affondò nel lago artificiale sottostante, creando due enormi ondate d'acqua che superarono i 100 metri di altezza: la prima, a monte, sfiorò l'abitato di Erto e spazzò via le frazioni lungo le rive del lago – Frasègn, Le Spesse, Cristo, Pineda, Ceva, Prada, Marzana e San Martino –, la seconda, scavalcando la diga, precipitò nella vallata sottostante radendo al suolo i paesi di Longarone, Pirago, Maè, Villanova e Rivalta, e danneggiando profondamente gli abitati di Codissago, Castellavazzo, Fortogna, Dogna e Provagna; vi furono 1910 vittime, di cui 1450 a Longarone, 109 a Codissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e quasi 200 originarie di altri comuni;
    la catastrofe del Vajont fu dunque provocata da una frana, ma, come è stato sottolineato in passato dalle più alte cariche istituzionali «la consapevolezza che vi fu colpa dell'uomo» «rese più tragico il dolore per le morti, per la devastazione e le rovine, per la scomparsa di intere famiglie»: venne aperta un'inchiesta e il processo si concluse con il riconoscimento di responsabilità penali a carico di chi aveva deciso di costruire la diga in una valle non idonea sotto il profilo geologico, di innalzare la quota del lago artificiale oltre i margini di sicurezza, di non dare immediatamente l'allarme la sera del 9 ottobre per attivare l'evacuazione in massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio di inondazione;
    la storia del disastro del Vajont, tuttavia, è anche la storia dello straordinario esempio di solidarietà e di virtù civiche, da molti posto alla base della nascita del sistema di protezione civile italiano, di quanti accorsero – Alpini, Vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari di tutta Italia – per portare soccorso alle popolazioni; la storia del Vajont è anche la storia di una positiva esperienza di ricostruzione, che ha permesso di recuperare territorio e tessuto socio economico per le rinate comunità;
    il modo migliore per tornare con la memoria alla tragedia del Vajont, a quell'immane «disastro evitabile», è riconoscere, dunque, nella sua storia un monito perenne e, al tempo stesso, un valore di riferimento per ogni iniziativa concernente la salute e la sicurezza del territorio e delle comunità che in esso sono radicate, per ogni azione che implichi incidenze ambientali e territoriali;
    poche settimane fa, nella seduta del 26 giugno 2013, la Camera dei deputati ha approvato, con il parere favorevole del Governo, le mozioni nn. 1-00017 Speranza, Brunetta, Matarrese ed altri, 1-00112 Zan ed altri, 1-00114 Segoni ed altri, 1-00117 Grimoldi ed altri e 1-00124 Giorgia Meloni e Rampelli, che hanno posto con forza i temi della manutenzione del territorio, della pianificazione territoriale Pag. 73come strumento di prevenzione e di contrasto del rischio idrogeologico, delle politiche di sostegno alla residenza nelle comunità montane e rurali come elemento fondamentale dell'azione di contrasto dei fenomeni di abbandono e di degrado del territorio, dell'ammodernamento della legislazione in materia di difesa del suolo e del riordino del relativo sistema di competenze e di responsabilità, impegnando, fra l'altro, il Governo:
     a contrastare ogni iniziativa di indebolimento della pianificazione territoriale, in passato pesantemente compromessa da indiscriminati interventi di condono edilizio, salvaguardando la centralità della pianificazione territoriale integrata di scala vasta nelle scelte in itinere di ridefinizione dei livelli istituzionali esistenti, privilegiando la logica della prevenzione rispetto a quella di gestione dell'emergenza, anche nell'allocazione delle risorse economiche che devono essere rese stabili, utilizzabili in tempi certi e ricondotte ad una gestione ordinaria delle procedure, in primo luogo salvaguardando e sbloccando le risorse previste dagli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione dal rischio idrogeologico;
     ad adottare iniziative normative, per quanto di propria competenza, volte ad apportare le modifiche al quadro normativo vigente nella logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche, al fine di rendere finalmente operative le autorità di bacino distrettuali secondo una governance che tenga conto delle esigenze di riequilibrio istituzionale sostenute dalle regioni, di una delimitazione più funzionale dei distretti e di un sistema di governo in grado di riconoscere e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle strutture tecniche di bacino esistenti a livello regionale e locale, nonché a portare a definitiva e rapida approvazione tutti i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti della direttiva sulle acque n. 2000/60/CE;
     a valutare l'opportunità di introdurre forme di assicurazione da rischi naturali che vedano comunque il coinvolgimento obbligatorio dello Stato anche solo nel ruolo di riassicuratore di ultima istanza;
     a prevedere, nell'ambito delle proprie competenze e in stretto coordinamento con gli enti locali interessati, una mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, individuando idonee forme di agevolazioni finalizzate alla loro delocalizzazione, prevedendo contestualmente il divieto assoluto di edificabilità in dette aree;
     ad adottare e sostenere opportune iniziative volte a prevedere una normativa in materia di pianificazione urbanistica e di governo del territorio, che contenga principi irrinunciabili, omogenei e condivisi, in modo tale da costituire un quadro di riferimento certo e rigoroso per le regioni, con particolare riferimento alla necessità di riconoscere il territorio come bene comune e risorsa limitata, perseguendo l'obiettivo di limitare il consumo del suolo, anche attraverso il contenimento della diffusione urbana, disincentivando a tal fine nuovi impieghi di suolo a fini insediativi e infrastrutturali e favorendo il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti;
     ad incentivare e sostenere la piccola agricoltura nel recuperare terreni abbandonati e nell'adottare pratiche rispettose per il territorio e per la protezione del suolo;
     ad attuare politiche per la riduzione di emissioni di gas serra, in modo da ridurre nel lungo termine l'impatto del cambiamento climatico in atto;
     ad assumere iniziative per prevedere un sistema di incentivi fiscali, simili a quelli per le ristrutturazioni o gli adeguamenti energetici, o un regime di iva agevolata, per chi investe nella sicurezza Pag. 74del territorio, delle infrastrutture o degli edifici, individuando opportuni strumenti premiali per i privati cittadini o le imprese – in particolar modo agricole e turistiche – che compiono interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio, o sismico, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di bilancio;
     ad assumere iniziative per prevedere contributi al finanziamento delle reti di monitoraggio pluviometriche, nivometriche, idrometriche, sismiche, molto spesso dismesse dagli enti pubblici territoriali per carenza di fondi, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;
     ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere il rifinanziamento del fondo regionale della protezione civile, ovvero l'istituzione di un fondo compartecipato dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, finalizzato alla concessione di indennizzi e per il risarcimento dei danni provocati dalle calamità naturali connessi al dissesto idrogeologico del territorio, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;
     a valutare la possibilità di assumere iniziative di competenza, anche normative, finalizzate a prevedere che i comuni possano concedere crediti edilizi in favore di soggetti che procedono alla delocalizzazione dei propri immobili, non abusivi, situati in aree classificate a rischio, verso siti sicuri e ad adottare provvedimenti concreti contro l'abusivismo edilizio e per la demolizione degli immobili abusivi in aree soggette a rischio idrogeologico, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;
    oggi, in vista dell'emanazione da parte del Governo e dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità per il 2014, è giusto riaffrontare il tema della manutenzione e della messa in sicurezza del territorio, a partire dalla riproposizione di alcuni dati essenziali relativi alla «fragilità» del territorio italiano e alla forte incidenza del rischio idrogeologico (oltre a quello sismico);
    in Italia, infatti, le aree ad elevata criticità idrogeologica (rischio frana e/o alluvione) rappresentano circa il 10 per cento della superficie del territorio nazionale (29.500 chilometri quadrati) e riguardano l'89 per cento dei comuni (6.631);in esse vivono 5,8 milioni di persone (9,6 per cento della popolazione nazionale), per un totale di 2,4 milioni di famiglie; in tali aree si trovano oltre 1,2 milioni di edifici e più di 2/3 delle zone esposte a rischio interessa centri urbani, infrastrutture e aree produttive;
    inoltre, la pericolosità degli eventi naturali è senza dubbio amplificata dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano (oltre il 60 per cento degli edifici – circa 7 milioni – è stato costruito prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica per le costruzioni e, di questi, oltre 2,5 milioni risultano in pessimo o mediocre stato di conservazione e, quindi, più esposti ai rischi idrogeologici); dall'abnorme consumo di suolo vergine (tra il 2001 e il 2011 il suolo consumato è cresciuto dell'8,8 per cento e oggi si consumano circa 8 metri quadrati di suolo al secondo: questo vuol dire che ogni 5 mesi viene cementificata una superficie pari a quella del comune di Napoli e ogni anno una pari alla somma di quella di Milano e Firenze), nonché dai gravi fenomeni di abbandono dei terreni montani, di incontrollato disboscamento, di costruzione, spesso abusiva, di immobili sui versanti a rischio, di mancata pulizia dei corsi d'acqua e di cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei torrenti;
    il progetto IFFI (Inventario dei fenomeni franosi in Italia), realizzato dall'Ispra e dalle regioni e province autonome, ha censito ad oggi oltre 486 mila fenomeni franosi e il 68 per cento delle frane europee si verifica in Italia e, dal 1900;
    inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla Pag. 75base dei dati dell'Ispra, ha valutato che il costo complessivo dei danni provocati dagli eventi franosi ed alluvionali dal 1951 al 2009, rivalutato in base agli indici Istat al 2009, risulta superiore a 52 miliardi di euro, quindi circa 1 miliardo di euro all'anno e, complessivamente, più di quanto servirebbe per realizzare l'insieme delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale, individuate nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e quantificate in 40 miliardi di euro;
    la gravità del problema appare altresì evidente, se si pensa che, a partire dall'inizio del secolo scorso, gli eventi di dissesto idrogeologico gravi in Italia sono stati oltre 4.000 e hanno provocato ingenti danni a persone, case e infrastrutture, ma, soprattutto, hanno provocato circa 12.600 morti, mentre il numero dei dispersi, dei feriti e degli sfollati supera i 700 mila;
    tenuto conto, infine, che gli effetti conseguenti ai cambiamenti climatici in atto sono ormai tali che gli eventi estremi in Italia hanno subito un aumento esponenziale, passando da uno circa ogni 15 anni, prima degli anni ’90, a 4-5 l'anno,

impegna il Governo:

   a considerare la manutenzione del territorio e la difesa idrogeologica una priorità per il Paese, in quanto finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini;
   a prevedere nel disegno di legge di stabilità per il 2014 stanziamenti pluriennali certi, pari ad almeno 500 milioni annui, per la realizzazione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con i soggetti istituzionali territorialmente preposti, di un Piano organico con obiettivi a breve e medio termine per la difesa del suolo nel nostro Paese, quale vera e propria «grande opera» infrastrutturale, in grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio italiano, ma anche di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;
   ad assumere iniziative affinché l'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi di prevenzione e manutenzione del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico, venga escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, che finisce per rappresentare un fortissimo freno per l'avvio di interventi concreti da realizzare sui territori;
   a prevedere, nell'ambito dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione italiana dei fondi strutturali 2014-2020, uno specifico obiettivo tematico in materia di adattamento al cambiamento climatico e di prevenzione e gestione dei rischi ambientali, riservando adeguati stanziamenti alla realizzazione di tale obiettivo tematico, con particolare riferimento alle azioni finalizzate al contrasto e/o alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, dando priorità agli interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del dissesto dei territori montani;
   a definire gli strumenti appropriati per garantire un effettivo utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione del citato obiettivo tematico, sia a livello statale che a livello regionale
   a garantire la possibilità per il sistema della protezione civile di operare in modo tempestivo ed efficace nel campo del contrasto ai danni provocati dal dissesto idrogeologico, ivi compresa la garanzia del buon funzionamento del sistema di allerta nazionale costituito nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile;Pag. 76
   ad individuare adeguati finanziamenti per l'attuazione del programma quadro per il settore forestale come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito degli incontri tecnici e politici che hanno portato all'approvazione finale del programma quadro per il settore forestale già nel 2008.
(8-00016) «Realacci, Borghi, Latronico, Matarrese, Busto, Zan, Pastorelli, Grimoldi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Gadda, Mazzoli, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Sanna, Zardini, Rosato, De Menech, Zanin, Alli, Dorina Bianchi, Castiello, Distaso, Vella, Causin, D'Agostino, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Pellegrino, Zaratti, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Schullian».

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ALLEGATO 2

D.L. 102/2013 Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 102/2013, C. 1544 Governo, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;
   sottolineata l'importanza per l'VIII Commissione di numerose norme contenute nel provvedimento;
   lamentato il fatto che, non essendo assegnataria del provvedimento in sede referente, l'VIII Commissione è, di fatto, privata della possibilità di esercitare appieno le proprie prerogative in ordine all'istruttoria legislativa;
   sottolineato, in particolare, con preoccupazione, che, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'applicazione nel 2011 della vigente disciplina in materia di cedolare secca, è derivato un minor gettito per l'erario di almeno 600 milioni di euro;
   rilevato, altresì, che tale minor gettito per l'erario si è oggettivamente tradotto in un perverso meccanismo di redistribuzione di risorse a vantaggio dei proprietari di immobili con redditi particolarmente elevati (che usufruiscono di un'aliquota IRPEF molto inferiore a quella marginale che sarebbe loro applicabile) e a danno della collettività chiamata a farsi carico delle complessive minori entrate statali derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di cedolare secca;
   sottolineato, inoltre, come il positivo sforzo di reperire nuove risorse destinate a contrastare il multidimensionale fenomeno del disagio abitativo (a partire dalla riattivazione e dal rifinanziamento di appositi fondi a ciò deputati) rischi di essere vanificato ove non sia accompagnato da un impegno altrettanto incisivo, sul piano amministrativo, ma anche sul piano normativo, per far sì che tali risorse siano immediatamente utilizzabili in ambito nazionale, regionale e locale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia modificato il testo dell'articolo 4, nel senso di aumentare la forbice fra l'aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti a canone concordato e quella applicabile ai contratti a canone libero, in particolare innalzando almeno fino al primo livello dell'aliquota IRPEF ordinaria (23 per cento) l'aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti a canone libero e valutando l'opportunità di ridurre ulteriormente (fino al 10 per cento) l'aliquota applicabile ai contratti a canone concordato;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rendere immediatamente Pag. 78utilizzabili (e, dunque, anche per l'anno in corso) le risorse del Fondo di sostegno alla locazione e del Fondo di sostegno delle morosità incolpevoli, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del provvedimento, al tempo stesso incrementando da 20 a 40 milioni di euro le risorse stanziate per il citato Fondo di sostegno delle morosità incolpevoli;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire espressamente nel testo dell'articolo 2, comma 4, che rientrano nella definizione di abitazione principale, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, anche gli alloggi adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere l'esenzione dall'IMU prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del provvedimento, anche agli alloggi invenduti che l'impresa costruttrice proceda a locare a canone agevolato dopo avere aderito a progetti e iniziative delle Agenzie per l'affitto, comunque denominate, costituite dai Comuni, prevedendo, inoltre, che nella fattispecie l'esenzione dall'IMU si applichi per i primi tre anni di durata del contratto;
   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disciplina sulla TARES, al fine rendere esplicita la possibilità per i comuni di continuare ad applicare le metodologie di calcolo dell'imposta utilizzati fino al 2012, nonché al fine di specificare meglio i criteri di calcolo dell'imposta e di riconoscere il carattere prioritario del criterio applicativo del principio «chi inquina paga», posto a fondamento, sia in ambito nazionale che in ambito europeo, della legislazione in materia ambientale.

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ALLEGATO 3

D.L. 102/2013 Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (A.C. 1544 Governo);
   considerato che:
    l'approvazione del decreto sull'IMU ha un'enorme valenza non solo sul delicato equilibrio politico della maggioranza di Governo ma anche per il reale assetto economico del paese con ricadute forti sulla situazione finanziaria delle famiglie;
    non è un caso che anche il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Olli Rehn si sia espresso sulla materia, esponendo le sue preoccupazioni;
    ancora una volta si ha la sensazione che questo delicato tema venga usato a scopo elettoralistico; nel 2008 venne abolita l'imposta comunale sugli immobili, riproposta – con la denominazione di IMU – dalle medesime forze politiche che avevano sostenuto la soppressione;
    a nostro avviso anche in questa occasione si tratta di una finta abolizione, anche perché i Comuni italiani non possono permettersi di rinunciare al principale cespite dei loro bilanci e, in assenza di corrispondenti trasferimenti da parte dello Stato sarà necessario istituire, a partire dal 2014, la cosiddetta service tax;
    in particolare, secondo l'articolo 1 del decreto, la prima rata non è dovuta per le abitazioni principali e immobili assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa); inoltre, in analogia a quanto già previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, da tale previsione sono esclusi i fabbricati di particolare pregio e valore, vale a dire le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1; le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9;
    sul piano dell'equità – nonostante le esclusioni dall'esenzione sopra ricordate – rappresenta un passo indietro, perché il nostro sistema fiscale in questo modo riduce sempre di più la propria progressività, contravvenendo al principio stabilito dall'articolo 53 della Carta Costituzionale;
    è evidente che a trarre vantaggio dall'abolizione totale dell'IMU saranno i ceti più facoltosi, per i quali la differenza tra i soldi risparmiati dall'eliminazione della tassa e i maggiori costi dei servizi avrà comunque un valore positivo, mentre per i proprietari di immobili di minore Pag. 80pregio o gli inquilini (per i quali ci sarà solo l'aumento dei costi) questa differenza avrà un valore negativo; in sostanza i più deboli economicamente si troveranno a «sostenere» la riduzione dell'imposta dei più forti;
    secondo le elaborazioni dello stesso Ministero dell'Economia: «L'esenzione dall'IMU dell'abitazione principale avrebbe un effetto fortemente regressivo: il beneficio aumenterebbe al crescere del reddito complessivo. I contribuenti con redditi tra i 75 mila euro e i 120 mila euro risparmierebbero infatti 455 euro e quelli con redditi superiori a 120 mila euro 629 euro. Al contrario, il beneficio per i contribuenti più poveri sarebbe sensibilmente inferiore: per i contribuenti con reddito fino a 10 mila euro il risparmio sarebbe di soli 187 euro.»;
    una parte del «conto» dell'IMU verrà pagato – sempre dai cittadini, ma, indirettamente, anche dalle assicurazioni che faranno maggiore fatica a vendere alcuni «prodotti» in futuro – con la drastica riduzione delle detrazioni per le polizze vita e infortuni; si passerà dal massimo detraibile di 1291 euro fino al 2011 ai 245 del 2012, ai 120 euro per il 2013 e soli 44 euro a partire dal 2014.;
    altro elemento di rilievo del decreto è l'intervento sulla cedolare secca; la cedolare secca è stata creata dal Governo Berlusconi con l'obiettivo dichiarato (ma sulla sua effettiva efficacia ci sono molti dubbi) di contrastare l'evasione fiscale nel settore delle locazioni; in pratica lo strumento della cedolare ha introdotto una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti) le cui aliquote sono pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato; i contratti a canone concordato, rispetto a quelli a canone libero (articolo 2 comma 1), recano due differenze fondamentali: la prima riguarda la durata (tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza), la seconda il profilo economico, in quanto il canone concordato è inferiore alla misura dei canoni correnti di mercato;
    ancora una volta si tratta di un'imposta che contrasta palesemente con il principio di progressività, visto che va a vantaggio dei contribuenti più ricchi, ai quali viene data la possibilità di pagare un'aliquota fissa, di gran lunga più bassa di quella marginale relativa al proprio «scaglione di reddito»;
    inoltre, ancora una volta, si vuole introdurre una nuova agevolazione (tra l'altro con effetto retroattivo) riducendo l'aliquota sugli affitti a canone agevolato dal 19 al 15 per cento, giustificando la scelta con – come affermato dalla relazione del Governo al decreto – l'obiettivo di «favorire il contrasto all'evasione fiscale in tale settore»; ma è ancora la relazione tecnica ad evidenziarne la dubbia efficacia, sostenendo, senza mezzi termini: «In totale si stima una perdita di gettito di competenza annua di – 25,8 milioni di euro;
    il decreto interviene ancora una volta sulla tassa sui rifiuti, anch'essa oggetto di continui interventi normativi e – soprattutto – di cambi di denominazione (TARSU, TIA1,TIA2, TARES); l'articolo 5 del provvedimento cerca nuovamente – il primo tentativo era stato avviato con il decreto Ronchi sui rifiuti del 1997 – di creare una correlazione tra il tributo pagato e la quantità di rifiuti prodotti. Secondo la norma, il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e Pag. 81qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea;
    in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Destano perplessità la validità della norma per il solo 2013 e una eccessiva discrezionalità per i comuni di stabilire i criteri di riduzione della tariffa,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 82

ALLEGATO 4

D.L. 102/2013 Recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 102/2013, C. 1544 Governo, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici»;
   sottolineata l'importanza per l'VIII Commissione di numerose norme contenute nel provvedimento;
   lamentato il fatto che, non essendo assegnataria del provvedimento in sede referente, l'VIII Commissione è, di fatto, privata della possibilità di esercitare appieno le proprie prerogative in ordine all'istruttoria legislativa;
   sottolineato, in particolare, con preoccupazione, che, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'applicazione nel 2011 della vigente disciplina in materia di cedolare secca, è derivato un minor gettito per l'erario di almeno 600 milioni di euro;
   rilevato, altresì, che tale minor gettito per l'erario si è oggettivamente tradotto in un perverso meccanismo di redistribuzione di risorse a vantaggio dei proprietari di immobili con redditi particolarmente elevati (che usufruiscono di un'aliquota IRPEF molto inferiore a quella marginale che sarebbe loro applicabile) e a danno della collettività chiamata a farsi carico delle complessive minori entrate statali derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di cedolare secca;
   sottolineato, inoltre, come il positivo sforzo di reperire nuove risorse destinate a contrastare il multidimensionale fenomeno del disagio abitativo (a partire dalla riattivazione e dal rifinanziamento di appositi fondi a ciò deputati) rischi di essere vanificato ove non sia accompagnato da un impegno altrettanto incisivo, sul piano amministrativo, ma anche sul piano normativo, per far sì che tali risorse siano immediatamente utilizzabili in ambito nazionale, regionale e locale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia modificato il testo dell'articolo 4, nel senso di aumentare la forbice fra l'aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti a canone concordato e quella applicabile ai contratti a canone libero, in particolare innalzando almeno fino al primo livello dell'aliquota IRPEF ordinaria (23 per cento) l'aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti a canone libero e valutando l'opportunità di ridurre ulteriormente (fino al 10 per cento) l'aliquota applicabile ai contratti a canone concordato;
   2) sia modificato il testo dell'articolo 2, comma 4, nel senso di chiarire espressamente che rientrano nella definizione di Pag. 83abitazione principale, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, anche gli alloggi adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, avendo cura di precisare che lo Stato dovrà garantire integralmente il minor gettito derivante ai comuni dalla predetta modifica normativa;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rendere immediatamente utilizzabili (e, dunque, anche per l'anno in corso) le risorse del Fondo di sostegno alla locazione e del Fondo di sostegno delle morosità incolpevoli, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del provvedimento, al tempo stesso incrementando da 20 a 40 milioni di euro le risorse stanziate per il citato Fondo di sostegno delle morosità incolpevoli;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere l'esenzione dall'IMU prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del provvedimento, anche agli alloggi invenduti che l'impresa costruttrice proceda a locare a canone agevolato dopo avere aderito a progetti e iniziative delle Agenzie per l'affitto, comunque denominate, costituite dai Comuni, prevedendo, inoltre, che nella fattispecie l'esenzione dall'IMU si applichi per i primi tre anni di durata del contratto;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disciplina sulla TARES, al fine rendere esplicita la possibilità per i comuni di continuare ad applicare le metodologie di calcolo dell'imposta utilizzati fino al 2012, nonché al fine di specificare meglio i criteri di calcolo dell'imposta e di riconoscere il carattere prioritario del criterio applicativo del principio «chi inquina paga», posto a fondamento, sia in ambito nazionale che in ambito europeo, della legislazione in materia ambientale;
   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disciplina sulla TARES, riconoscendo ai comuni o ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti un maggior grado di autonomia – in particolare ai fini dell'introduzione di criteri perequativi nella determinazione dell'imposta –, fatto salvo il rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio, oltre che del principio «chi inquina paga».

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ALLEGATO 5

5-00916 Manfredi: Sulla bonifica e messa in sicurezza di una discarica abusiva nel territorio di Roccarainola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta all'interrogazione n. 5-00916 presentata dall'onorevole Manfredi e riguardante la mancata bonifica della discarica di Roccarainola, nel rappresentare che la questione posta è particolarmente complessa in quanto connessa a una serie di contenziosi, si ricostruisce la vicenda come segue.
  Il Comune di Roccarainola rientra nella perimetrazione dell’«ex – SIN sito di interesse nazionale del Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano» (individuato come tale dall'articolo 1, comma 4, della Legge n. 426/98 e perimetrato con decreto ministeriale 10 gennaio 2000, decreto ministeriale 8 marzo 2001, decreto ministeriale 31 gennaio 2006), che abbraccia il territorio di 77 Comuni, oggi di competenza regionale in base al decreto ministeriale Ambiente n. 7 dell'11 gennaio 2013 che nel verificare la rispondenza dei requisiti dei SIN ai sensi dell'articolo 252 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 commi 2 e 2-bis, ha definito l'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti citati attribuendone la competenza alle Regioni.
  Il sito in questione e la relativa bonifica sono passati dunque sotto la competenza della Regione Campania.
  Nell'ambito della gestione commissariale per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, la Società FIBE S.p.A., affidataria del servizio smaltimento rifiuti in Campania, nell'anno 2000, ha preso in locazione l'area in località Polvica sito Difesa nel Comune di Roccarainola (Napoli), con un contratto di sublocazione (stipulato in data 9 novembre 2000) con la Società Russo Roberto & C. s.a.s., a sua volta titolare di un contratto di locazione con i proprietari della cava, coniugi Papa Michele e Fontana Maria, entrambi deceduti.
  Nel dicembre del 2000, il GIP di Nola, nell'ambito del procedimento penale n. 18432/00, ha convalidato il sequestro preventivo dell'area in esame, stante l'attività di sbancamento in atto, preordinata in tutto o in parte alla realizzazione di una discarica in assenza della dovuta autorizzazione.
  Il Comune di Roccarainola, con apposite ordinanze ha intimato alla FIBE S.p.a. «di cessare ad horas da ogni e qualsiasi attività dalla stessa intrapresa con riferimento alla discarica abusiva, nell'assoluta assenza di alcuna autorizzazione da parte della preposta Autorità di Roccarainola né delle altre Autorità competenti». Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla Società affidataria del servizio smaltimento rifiuti in Campania (ricorso n. 1542/2001) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Io - Napoli), ottenendone l'annullamento con sentenza n. 1076/2001.
  Il TAR ha accertato che «la FIBE agisce nel territorio del Comune di Roccarainola sulla base dell'ordinanza n. 30 del 23 gennaio 2001, con la quale il Commissario di Governo delegato per l'emergenza rifiuti ha approvato il progetto della FIBE relativo alla realizzazione del sito finale di smaltimento dei soli sovvalli degli impianti di produzione del CdR ubicato nel Comune di Roccarainola...»;
  Nel febbraio 2001, a seguito di accertamenti analitici sull'acqua attinta dei Pag. 85pozzi, effettuati dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NA4, il Comune ha emesso una ordinanza di divieto dell'uso dei pozzi nel sito.
  I Carabinieri della locale Stazione di Roccarainola, unitamente al personale del Nucleo operativo Ecologico dei Carabinieri della Sezione Operativa di Napoli, effettuati accertamenti ambientali presso la cava in questione, hanno provveduto al sequestro preventivo dell'area; i risultati delle analisi hanno certificato concentrazioni massime superiori a quelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.
  Il Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti, con ordinanza n. 263 del 2006 ha incaricato il titolare della cattedra di Chimica dell'Ambiente dell'Università Federico II di Napoli, il professor Luciano Ferrara, al coordinamento per l'espletamento delle attività di analisi e caratterizzazione del materiale depositato presso l'area in questione e alle indagini atte a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie all'utilizzo della suddetta area per lo smaltimento dei prodotti in uscita dagli impianti di selezione R.S.U. nella Regione Campania.
  Con le predette indagini si è accertato che il sito in oggetto, stante la grave situazione di inquinamento dell'area, non era idoneo ad essere utilizzato come discarica controllata, e, pertanto, si rendeva necessario l'intervento di bonifica.
  Alla luce di ciò, il Sindaco del Comune di Roccarainola, con l'ordinanza sindacale n. 10/2007, parzialmente rettificata con la n. 11/2007, ha ordinato ai proprietari della ex cava la predisposizione di idoneo piano di caratterizzazione.
  In riscontro a tali provvedimenti, gli eredi del signor Papa Michele, già proprietario della cava, nel luglio 2007, hanno segnalato agli Enti competenti di non essere responsabili dell'inquinamento presente e pregresso all'interno del sito, evidenziando, tra l'altro, che la discarica è stata utilizzata dal Comune di Roccarainola e gestita da FIBE SpA. Aggiungendo, pure, che la discarica è stata posta sotto sequestro dal 2000 al 2008.
  Con sentenza n. 188 del 2008, il Tribunale di Nola ha disposto la restituzione dell'area agli aventi diritto, fatti salvi gli obblighi di bonifica e messa in sicurezza dell'area, ed ha individuato quali responsabili dell'inquinamento i signori Russo Roberto (deceduto) e Russo Giuseppe, in qualità di locatari dell'area oggetto del presente provvedimento, benché i reati ad essi ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione.
  La Provincia di Napoli, pertanto, ai sensi comma 2, articolo 244 del decreto legislativo 152/2006, ha avviato il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di diffida nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.
  Il suddetto procedimento si è concluso con la determina dirigenziale n. 1422 del 20 febbraio 2013, con la quale, si disponeva la diffida nei confronti del signor Russo Giuseppe a provvedere, ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla bonifica del sito insistente sul territorio del Comune di Roccarainola (Napoli) in località Polvica - sito Difesa - identificato al catasto terreni al Foglio 21 particella 11 e 37, nei modi, nei tempi e secondo le procedure operative ed amministrative stabiliti dal titolo V del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
  Il provvedimento è stato notificato ai soggetti obbligati e trasmesso alle Autorità competenti, quali il Ministero dell'ambiente, la Regione Campania, il Comune di Roccarainola, il Prefetto di Napoli e il Tribunale di Nola (Napoli).
  Detto ciò, si rappresenta che già dal 2009 la situazione di grave compromissione ambientale segnalata nell'atto di sindacato ispettivo in trattazione è sotto l'attenzione del Ministero dell'ambiente, che si è attivato richiedendo e sollecitando i proprietari dei sito alla trasmissione del Piano di Caratterizzazione dell'area in esame, nonché a relazionare sulle misure di messa in sicurezza di emergenza eventualmente adottate nell'area.Pag. 86
  Nell'evidenziare che, in caso di ulteriore inadempienza dei citati proprietari delle aree, sarebbero stati attivati i poteri sostitutivi in danno, sono stati chiesti agli Enti territoriali competenti in materia l'adozione dei necessari interventi finalizzati a tutelare la salute della popolazione circostante le aree.
  Viste le recenti disposizioni normative ed in particolare il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 (Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale), la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dell'ex SIN viene trasferita alle Regioni territorialmente interessate, che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti. Tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto, sarà cura del Ministero dell'ambiente continuare a vigilare sulle attività intraprese o da intraprendere dagli Enti locali nel sito in questione al fine di addivenire alla bonifica ed al ripristino ambientale del territorio.

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ALLEGATO 6

5-01030 Dorina Bianchi: Sull'incorporazione da parte della Società Syndial delle società Pertusola Sud e Fosfotec.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla richiesta dell'Onorevole Interrogante di chiarire le motivazioni in base alle quali le richieste inoltrate dalla Società Syndial, rispetto a diversi procedimenti di bonifica, «non abbiano ancora ottenuto una concreta risposta», si evidenzia che tale affermazione, per diversi profili, non corrisponde all'attuale situazione giuridica e fattuale dell'area ed ai rapporti in atto tra la detta società ed il Ministero dell'Ambiente.
  Nel corso della Conferenza di Servizi decisoria del 26 settembre u.s. sono state assunte le seguenti determinazioni:
   relativamente ai suoli dell'area ex Enichem Agricoltura SPA (di derivazione Montedison) si è deliberato di ritenere approvabile il «Progetto Operativo di bonifica dei suoli dello Stabilimento Ex Agricoltura - Revisione 1», trasmesso da Syndial A&D Spa in data 29 aprile 2013;
   riguardo alla Variante al Progetto di Bonifica delle acque di falda di Syndial SPA, al punto 7 dell'OdG si è deliberato di ritenere approvabile, con una sola prescrizione, il «Progetto Operativo di bonifica delle acque di falda - Variante al Decreto del 15 febbraio 2012 - Revisione 1» trasmesso da Syndial A&D Spa in data 23 maggio 2013.

  Con riferimento alle discariche Ex-Pertusola ed Ex-Fosfotec richiamate dall'Interrogante, si rappresenta quanto segue.
  Le due discariche, ubicate in un'area già interessata da conferimenti abusivi di rifiuti, con presenza di riporti di materiali, rappresentano una problematica ambientale ancora aperta nell'ambito del SIN, ma oggetto di attento e congiunto esame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Società: ed infatti, il primo progetto di bonifica presentato dall'Azienda, («Interventi di rimozione delle discariche Ex Pertusola ed ex Fosfotec»), prevedeva la realizzazione di una discarica di servizio per i rifiuti derivanti dagli interventi di bonifica. La discarica avrebbe dovuto essere realizzata nel Comune di Crotone in località Giammiglione (KR).
  Il parere negativo della Regione Calabria sulla realizzazione della discarica in località Giammiglione, ha indotto la Syndial S.p.A. a modificare il progetto di bonifica, prevedendo la messa in sicurezza permanente delle due discariche fronte mare, Ex Pertusola ed ex Fosfotec.
  Nel novembre 2011, tuttavia, il Comune, la Provincia di Crotone, la Regione Calabria e l'ASL di Crotone hanno espresso la propria contrarietà a qualsiasi soluzione progettuale che non consideri la rimozione integrale delle discariche a mare, perché il Piano Regolatore Generale del Comune prevede la trasformazione dell'area da industriale a sito destinato a funzioni innovative e compatibili con lo sviluppo turistico legato alla presenza archeologica e al mare.
  Alla luce dei pareri negati, espressi dalle Autorità locali, la Conferenza di Servizi istruttoria del 9 maggio 2013 ha chiesto, prima della presentazione di un nuovo elaborato progettuale, la realizzazione della caratterizzazione delle discariche a mare anche al fine di definire l'estensione reale della contaminazione e la tipologia di rifiuti presenti citate discariche. Nell'ultimo incontro tenutosi presso Pag. 88il Ministero dell'Ambiente con la Società in data 2 ottobre 2013, si è acquisito un ulteriore elemento conoscitivo e propositivo con riguardo a tale caratterizzazione: a valle di essa, e cioè entro circa sei mesi, ne verranno valutati i risultati insieme agli Enti locali per reperire una auspicata soluzione concordata.
  Relativamente al progetto di bonifica dell'area archeologica – che prevede un intervento phitorimediation dei suoli contaminati, si precisa che in data 28 giugno 2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, hanno firmato l'Accordo di Programma Quadro in materia di tutela e risanamento ambientale per il territorio della Regione Calabria, nel quale sono stati programmati gli interventi di bonifica dell'area cosiddetta archeologica.
  Il Comune di Crotone ha perso i finanziamenti stanziati dall'Accordo di programma Quadro per un importo pari ad euro 6.964.446,98 a valere, originariamente sui fondi della Delibera CIPE n. 35/05, poi coperti con le cosiddette «risorse liberate», in quanto non ha impegnato nei termini previsti dalla delibera CIPE (31 dicembre 2010) le risorse stanziate dall'APQ medesimo.
  Tuttavia, in data 5 marzo 2013, riunitosi il Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro del 28 giugno 2006, è stata approvata la proposta di riprogrammazione dell'intervento finanziato, per l'importo originario stabilito (euro 6.964.446,98), con somme recuperate dalle economie accertate nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro in materia di bonifiche e rifiuti, a valere sulle risorse FSC 2000/2006. Pertanto, ad oggi, il suddetto importo è nella disponibilità del Comune di Crotone, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento.
  Da ultimo, va ricordato che il Tribunale civile di Milano, con sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013, passata in giudicato, ha condannato la società Syndial all'attuazione del Piano Operativo di Bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale, per un importo di euro 56.200.000,00 a titolo di danno ambientale.
  Nell'incontro del 2 ottobre 2013 tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente, preso atto dell'immediata disponibilità della società di corrispondere il detto importo, si è deciso di fissare a breve un incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anch'essa parte in causa e pertanto destinataria del 50 della somma liquidata dal giudice, per concordare che le somme in discorso vengano integralmente utilizzate per interventi di risanamento ambientale in loco, con una finalizzazione quanto più possibile precisa e concreta da destinare agli interventi che potranno essere finanziati con quella risorsa. Per tale scopo, sarà di seguito necessario un incontro con la Società per verificare tali interventi, fermo restando l'obbligo per la medesima di completare il piano di bonifica.

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ALLEGATO 7

5-01112 Grimoldi: Iniziative urgenti per verificare il corretto impiego e la corretta detenzione di sostanze radioattive in uno stabilimento industriale nel comune di Bregnano, in provincia di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle problematiche segnalate dagli onorevoli interroganti, vertenti la verifica dell’iter autorizzativo con il quale la prefettura di Como ha concesso il Nulla Osta alla ditta «ADG GAMMA TECNOLOGIES srl» per la detenzione e l'impiego di materiale radioattivo categoria «B», nel premettere che il Ministero dell'ambiente non ha specifiche competenze al riguardo del caso in specie, sulla base degli elementi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, dal comune di Bregnano (CO) e della prefettura di Como, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, consta che la «ADG Gamma Technologies S.r.l.» con nota del 22 luglio 2009, presentava al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno e all'ISPRA, la «notifica» ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i., per «l'importazione a fini commerciali di materie radioattive».
  La predetta ADG GAMMA TECNOLOGIES srl, a seguito di specifica istanza, ai sensi dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, con decreto ministeriale 14 settembre 2009, al «commercio di apparecchiature per controlli non distruttivi contenenti sorgenti sigillate».
  A tal proposito si precisa che il citato provvedimento autorizzativo non abiliti il soggetto che sia stato autorizzato al commercio, anche alla detenzione di materiale radioattivo. Per poter altresì detenere materiale radioattivo, è necessario essere in possesso di ulteriori autorizzazioni che abilitano il soggetto che ne è in possesso, all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
  La procedura per il rilascio della «autorizzazione per la detenzione e l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti» è articolata in quanto il Ministero dello sviluppo economico è competente solamente al rilascio dei nullaosta di categoria «A» (ai sensi degli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 230 del 1995), invece per la detenzione e l'impiego delle sorgenti di radiazione ricadenti nella categoria «B» del citato articolo 27, comma 11, occorre acquisire il «Nulla Osta» della Prefettura competente, sentiti gli organismi tecnici tra i quali i Vigili del Fuoco (ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995), come nel caso in specie, procedimento che esclude ex legge il coinvolgimento di altri Dicasteri.
  In merito a quest'ultimo punto, la Prefettura di Como, in data 14 gennaio 2013 ha autorizzato (NULLA OSTA) con numerose prescrizioni, la ditta «ADG Gamma Technologies srl», alla detenzione e all'impiego presso il proprio stabilimento sito in Bregnano (CO), alla via Mattei n. 15 di sorgenti radioattive «IRIDIO 192, SELENIO-75, ITTERBIO-169, CESIO 137, URANIO IMPOVERITO», elementi ricadenti nella categoria «B» ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e ss.mm.ii. stabilendone le quantità massime stoccate contemporaneamente nel magazzino e per anno solare.Pag. 90
  La problematica posta dagli interroganti trae origine dal fatto che in data 7 giugno 2013 perveniva al Comune di Bregnano una comunicazione di inizio lavori edili da parte dell'Azienda ADG GAMMA TECHNOLOGIES SRL per la realizzazione di un locale interno al magazzino esistente in Via Mattei n. 15 (ai sensi articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che, secondo le norme vigenti in materia, non necessita di alcun titolo autorizzativo da parte dell'organo tecnico comunale, indicando quale data di inizio lavori il giorno 19 giugno 2013.
  Nel contesto emergeva che il capannone oggetto dei lavori era di proprietà di un privato cittadino, concesso in locazione alla Società «A.D.G. SRL» che a sua volta sub-affittava una piccola porzione di capannone alla Società «ADG Gamma Technologies srl», ossia la società che inoltrava al Comune di Bregnano l'inizio lavori di adeguamento nonché destinataria del Nulla Osta Prefettizio. Conseguentemente, il Sindaco di Bregnano inoltrava una comunicazione al Prefetto di Como con la quale manifestava preoccupazione per il nuovo insediamento commerciale, esprimendo perplessità legate al mancato coinvolgimento dell'ente comunale nell’iter autorizzativo, chiedendo altresì un incontro chiarificatore con la presenza di tutti gli organi tecnici che avevano preso parte alle fasi endo-procedimentali del provvedimento autorizzatorio.
  In data 30 settembre 2013 si è svolto un incontro congiunto presso la Prefettura di Como, a cui hanno partecipato il Sindaco di Bregnano, che depositava una richiesta di sospensiva del provvedimento autorizzativo, diversi componenti di quella Giunta comunale, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti della locale ASL-Dipartimento Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e del locale dipartimento ARPA, nonché i titolari e l'Esperto qualificato della ditta «ADG Gamma Technologies srl» ed un esponente del comitato cittadino costituitosi in relazione all'insediamento della citata azienda, tenuto conto del timore esistente nella cittadinanza sulla natura e le pericolosità connesse al nuovo insediamento anche in funzione della dislocazione dello stesso in prossimità di un asilo nido e di un'azienda zootecnica di produzione di latte.
  Nel corso dell'incontro in prefettura risulta che siano stati forniti, da parte degli organismi tecnici, chiarimenti in ordine alle richieste formulate dall'amministrazione comunale, sia in relazione alla pericolosità delle attività in questione, sia in relazione alle competenze in materia di controlli. In particolare l'ASL ha dato assicurazione al Sindaco che avrebbe conosciuto l'esito delle verifiche che verranno effettuate.
  In tale contesto, è stato confermato che gli effetti negativi significativi e le potenziali conseguenze di un eventuale incidente presso l'azienda in questione, rimarrebbero comunque circoscritti nell'ambito dello stabilimento, non sussistendo, all'esterno, il rischio di superamento dei limiti previsti per gli individui della popolazione.
  Tuttavia, anche al fine di rassicurare ulteriormente l'amministrazione comunale di Bregnano, la Prefettura si è resa disponibile ad attivare a breve un comitato ristretto operante nell'ambito del Centro Coordinamento Soccorsi con il compito di elaborare una specifica pianificazione di emergenza al fine di assicurare un più efficace coordinamento degli interventi degli enti costituenti l'organizzazione provinciale di protezione civile in caso di eventuale incidente all'interno dello stabilimento della «ADG Gamma Technologies srl», pur in assenza di effetti negativi esterni.
  Infine, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Como, allo stato attuale, l'attività della ditta ADG GAMMA TECNOLOGIES srl sita nel comune di Bregnano (CO), non risulta avviata, e, sulla base dei chiarimenti forniti dagli organi tecnici nel corso della riunione del 30 settembre u.s. non sussistono i presupposti per la sospensione del Nulla Osta di categoria «B» concesso dalla medesima Prefettura alla ditta in questione.Pag. 91
  Qualora il Ministero dell'interno attraverso le proprie strutture centrali o periferiche, ovvero gli organi di controllo ambientale regionale, nell'ambito delle proprie competenze, lo richiedesse, il Ministero dell'ambiente attiverà im-mediatamente l'Ispra, quale Autorità per la sicurezza nucleare nazionale, per gli approfondimenti tecnici che il caso richiede.

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ALLEGATO 8

5-01113 De Rosa: Iniziative urgenti per verificare la consistenza dei fenomeni di inquinamento provocati da alcune discariche abusive nel comune di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli De Rosa ed altri, si rappresenta, prioritariamente che l'articolo 20 della legge 23 marzo 2001 n. 93 ha stanziato complessivi euro 934.967,59 per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale nonché per la realizzazione degli interventi di bonifica urgente.
  Il 50 per cento della suddetta somma è stata assegnata e già trasferita alle Regioni per la realizzazione della citata mappatura, il restante 50 per cento è stato trasferito ai rispettivi Soggetti beneficiari per alcuni interventi di bonifica ritenuti di particolare urgenza.
  Il richiamato decreto ministeriale n. 101 prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano effettuino in una prima fase la mappatura dell'amianto sul proprio territorio e successivamente individuino le situazioni a maggior rischio.
  La norma prevede, inoltre, che i risultati della mappatura siano organizzati avvalendosi di sistemi informativi territoriali (decreto ministeriale n. 101 del 2003 articolo 3) e trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Sono stati così mappati, ad oggi, circa 34.000 siti interessati dalla presenza di amianto in 19 regioni. Le regioni Calabria e Sicilia non hanno trasmesso alcun dato.
  Da tale mappatura è emersa la presenza di numerose situazioni di interesse pubblico quali presenza di amianto in scuole, ospedali e case di cura, caserme, biblioteche e, in generale, uffici aperti al pubblico.
  Dalla consultazione della Banca Dati non emerge tra le varie situazioni censite dalla Regione Lombardia, il caso evidenziato dagli interroganti. A legislazione vigente, le attività di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica relativamente a detti 34.000 siti rimangono di competenza regionale.
  Fanno eccezione tutte le situazioni che ricadono all'interno della perimetrazione dei SIN, che sono, invece, di competenza del Ministero dell'Ambiente.
  Circa la situazione specifica posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che l'area di via Selvanesco-via Campazzino è una vasta porzione di territorio agricolo ubicata nella parte sud di Milano dove insistono, attualmente, due distinti insediamenti nomadi: il primo costituito da una decina di nuclei familiari (circa 60 persone di origine bosniaca) che vivono in roulotte e case prefabbricate; il secondo, poco distante, formate da altrettanti nuclei familiari di origine rumena, che alloggiano in roulotte e abitazioni di legno.
  Da tempo l'area versa in una situazione di degrado, accentuata dalla presenza di rifiuti di varia tipologia e dal frequente svilupparsi di roghi e incendi, e anche se nel corso degli anni sono stati eseguiti a cura del Comune e dei proprietari sgomberi di materiale vario e di eternit, nonché bonificate alcune aree, il bilancio definitivo è di un degrado incrementato nel tempo.Pag. 93
  Il fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti nella zona in trattazione è stato oggetto di attenzione anche da parte della Autorità Giudiziaria, che ha portato a condanne pecuniarie.
  Anche la Prefettura di Milano, il 28 ottobre 2009, su segnalazione dei proprietari di alcuni fondi ubicati nella zona, ha affrontato la questione in sede di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, dove si è convenuti di interessare le competenti istituzioni (Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia) del fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti nell'area di cui trattasi, affinché venissero intraprese adeguate iniziative di contrasto.
  Il 7 giugno 2012, su segnalazione del comune di Milano, la Prefettura ha provveduto ad interessare il dipartimento dell'ARPA di Milano ai fini delle verifiche di competenza in ordine ad eventuali rischi per la pubblica incolumità, dovuti alla presenza di sostanze potenzialmente tossiche nei campi agricoli della zona e nell'ambito della riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia, tenutasi lo scorso 18 settembre, si è disposta l'effettuazione di servizi ambientali nell'area anche con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato e dell'ARPA.
  Nel corso di accertamenti sul campo dello scorso venerdì 27 settembre, eseguiti dalla ASL di Milano congiuntamente alla Polizia Locale e Settore Ambiente del Comune, e di sabato 28 settembre, che hanno visto la presenza della ASL, dell'ARPA, della Polizia Locale, dell'Ente Parco Sud, del WWF, di Parlamentari Cinque Stelle, è stata ispezionata l'area del Parco in corrispondenza del civico 57 di via Salvanesco, riscontrando un degrado tale da promuovere la richiesta al Comune dell'emanazione di una ordinanza volta al contenimento dei rischi.
  È stato ritenuto necessario anche un approfondimento della valutazione delle condizioni di inquinamento da estendere al sottosuolo e ai numerosi corsi di acqua presenti in zona: in particolare l'ARPA, l'ASL, la Guardia di Finanza e la Provincia dovranno completare il censimento della presenza di rifiuti nell'intera zona Campazzino/Selvanesco, con particolare riferimento ai rifiuti speciali o tossici e all'eternit.
  Nel corso di una ulteriore riunione di coordinamento, tenutasi presso la Prefettura il 1o ottobre scorso, si è definito che sarà il Sindaco di Milano il soggetto che dovrà emanare una ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'articolo 54 del TUEL, nei confronti degli attuali occupanti dell'area e il Questore ha il compito di predispone le modalità operative e la calendarizzazione dell'intervento di sgombero ai fini della successiva bonifica dell'area.
  Da ultimo, si rappresenta che, anche in tempi recenti, il Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione della ASL ha esplicato e ha in programma di effettuare attività di vigilanza nelle aziende agricole del Parco Agricolo Sud del Comune di Milano, al fine di valutare requisiti, processi e sistemi di autocontrollo, nonché campionamenti e accertamenti analitici, senza dimenticare che, paradossalmente, alcune di queste aziende producono «prodotti biologici».