CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 ottobre 2013
95.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (Atto n. 22).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, lo schema di decreto ministeriale in titolo;
   vista la legge n. 196 del 31 dicembre 2009, «legge di contabilità e finanza pubblica»;
   visto inoltre il decreto legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012, emanato sulla base di una delle deleghe conferite dalla legge n. 240 del 2010 (articolo 5, commi 1 e 4), che prevede che dal 1o gennaio 2014 le Università devono attuare nel loro specifico ambito i criteri generali contenuti nella succitata legge n. 196 del 2009, al fine di rendere efficacemente misurabili gli eventuali disavanzi delle singole gestioni in quanto concorrenti a definire il fabbisogno generale delle pubbliche amministrazioni;
   considerata la necessità di applicare agli Atenei i principi e gli schemi contabili contenuti nel decreto, anche al fine di attuare una più efficace e misurabile programmazione degli obiettivi in base allo schema dei budget previsionali annuali e pluriennali (autorizzativi o non autorizzativi a seconda della classificazione delle Università), una puntuale rendicontazione di gestione ed il costante monitoraggio dello stato patrimoniale nonché della rendicontazione finanziaria;
   visto inoltre il parere della CRUI (10 dicembre 2012), che manifestava la condivisione dell'impostazione generale ed avanzava proposte di miglioramento del testo, al fine di agevolarne la lettura (anche se nella documentazione inviata al Parlamento non sono state allegate le suddette note);
   vista altresì la nota del 28 maggio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in cui si sottolineava come in una prima stesura risultassero disattese alcune raccomandazioni formulate con nota dell'Ufficio legislativo del 6 febbraio 2013 e, successivamente, recepite nel testo del decreto come sottolineato dal MEF;
   visto infine il parere espresso dalla V Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, in data 18 settembre 2013, con il quale si prende atto dei chiarimenti del Governo riguardo due refusi contenuti nel testo del presente decreto e si esplicitano le condizioni per la loro correzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo di aggiungere all'articolo 9 del provvedimento in esame, dopo il comma 1, il seguente comma: «2. Tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in Pag. 56precedenza rilevati con i principi contabili pregressi, derivanti dalla prima applicazione dei nuovi principi contabili delle Università, devono essere imputate a rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti e/o di altre riserve di patrimonio netto. Specifica riserva di patrimonio netto può essere costituita in tal senso.». Ciò al fine di raccordarsi con la situazione degli atenei che già prima dell'applicazione del testo in esame avevano adottato un sistema di contabilità economico-patrimoniale e che, in fase di adeguamento a questi nuovi principi, dovranno adeguare il valore del proprio patrimonio netto iniziale.

Pag. 57

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi (Atto n. 23).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, lo schema di decreto ministeriale in titolo;
   visto l'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, («legge di contabilità e finanza pubblica»), che definisce amministrazioni pubbliche gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari;
   visto l'articolo 13 del decreto legislativo n. 91 del 2011, contenente disposizioni riguardanti l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, secondo la nomenclatura COFOG;
   vista la nota n. 35588 del 28 maggio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si manifesta il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;
   acquisito il parere della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (10 dicembre 2012) che manifesta condivisione sia dell'impostazione sia del testo;
   rilevato che, in riferimento all'articolo 4 del provvedimento in esame, mentre il comma 1 imputa al programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» le spese relative a «borse di studio di qualsiasi tipologia», il comma 3 imputa al programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» anche « le spese relative a borse di dottorato e post-dottorato»;
   rilevato altresì che all'articolo 4, comma 4, le «spese sostenute per attività di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca conto terzi, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo» sono imputate al programma «Ricerca scientifica e tecnologica applicata», mentre l'articolo 5, commi 1-6, imputa le spese per assegni fissi ad altri programmi, tenendo conto dell'effettivo impegno, secondo le indicazioni di cui agli articoli 6, commi 1-4 e 24 della legge n. 240 del 2010;
   rilevato, infine, che l'articolo 5, comma 7, imputa al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni» le «spese per il direttore generale (...) nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa», mentre al comma 8 del medesimo articolo 5 «le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato (...), nonché le spese relative a missioni e formazione» sono imputate a singoli programmi, tenendo conto dell'attività svolta presso le strutture di afferenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si rileva l'esigenza di inserire, in premessa, il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   b) in riferimento all'articolo 4, commi 1-4 e all'articolo 5, commi 1-8 si valuti l'opportunità di un chiarimento circa l'imputazione delle spese relative a borse di studio, retribuzione del personale di ruolo e missioni e formazione.