CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2013
94.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» (C. 1574 Governo);
   premesso che:
    il decreto-legge n. 104 introduce un complesso di misure in materia d'istruzione, università e ricerca, articolato in tre capi. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura, si segnalano fondamentalmente tre questioni, in relazione agli articoli 4, 25 e 26;
    l'articolo 4, dedicato alla tutela della salute nelle scuole, al comma 5 prevede che: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate»;
    al riguardo, coerentemente con il lavoro legislativo in corso d'opera, si suggerisce che le modalità attuative della disposizione, previste con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedano esplicitamente anche: l'indirizzo di consumo, nella filiera ortofrutticola, tra l'altro di prodotti biologici, di filiera corta e a chilometro zero e provenienti dall'agricoltura sociale; una piena valorizzazione dell'appuntamento dell'Expo 2015; la valorizzazione delle aziende che operano nel campo della refezione scolastica quale risorsa fondamentale per l'educazione alimentare, senza oneri aggiuntivi;
    l'articolo 25, tra le disposizioni volte alla copertura finanziaria del provvedimento, dispone aumenti scadenzati delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015);
    per un quadro sintetico degli effetti, si sottolinea che tali aumenti si attestano a fine triennio su aliquote superiori al 27 per cento rispetto alle aliquote in essere. Il che, secondo la relazione tecnica, permette di stimare aumenti di entrate da accise pari a 11,7 milioni per i mesi residui del 2013, a 130,5 milioni per il 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente, vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni e -19,1 milioni), che in termini di IRAP (rispettivamente -0,3 milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni);
    al riguardo, va rilevato che si intravede sul territorio italiano lo sviluppo di un promettente settore legato alla produzione e al consumo di birre artigianali di qualità, da cui possono derivare tra Pag. 43l'altro occupazione e indotto turistico-gastronomico; si propone pertanto che gli aumenti previsti per le accise della birra siano soppressi;
    l'articolo 26 reca modifiche, sempre volte alla copertura finanziaria del provvedimento, alla disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari;
    ciò che più preoccupa è che per l'acquisto di terreni agricoli, effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, non potranno essere più applicate le agevolazioni attualmente in vigore. Tra queste, ad esempio, sono ricomprese quelle per la piccola proprietà contadina (prevista sin dalla legge n. 604 del 1954, più di recente prorogata fino al 2010 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 e infine posta a regime con la legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011), quelle per i territori montani (articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per le aziende agricole montane (articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994);
    pertanto, senza una correzione dell'articolo 26, dal 1o gennaio 2014 i trasferimenti saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi di qualifica professionale agricola che fino al dicembre 2013 sono soggetti all'aliquota del 15 per cento. La conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da agricoltori o imprenditori agricoli la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari. Il che prevedibilmente danneggerà l'occupazione giovanile in agricoltura, e finirà probabilmente per agevolare invece gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle speculative, finanziarie e commerciali a danno dell'agricoltura;
    per tali ragioni, al fine di tutelare il comparto agricolo reale, si reputa necessario che l'articolo 26 venga modificato, distinguendo gli oneri di tassazione tra terreno agricolo e altri terreni, assicurando tramite le agevolazioni sia l'accesso alla terra sia l'investimento per coloro che con la loro azione di fatto operano anche a tutela del territorio in contesti disagiati, come ad esempio la montagna e ripristinando dal 1o gennaio 2014 le agevolazioni ed esenzioni tributarie attualmente in vigore per l'acquisto di terreni agricoli, effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   sia modificato l'articolo 26, distinguendo gli oneri di tassazione tra terreno agricolo e altri terreni, mantenendo in vigore le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, da sempre presenti nell'ordinamento nazionale, a favore degli imprenditori agricoli professionali e ripristinando il trattamento tributario riservato alle figure per i quali i terreni agricoli costituiscono lo strumento di lavoro, mediante il reperimento delle necessarie risorse attraverso un aumento della tassazione sui trasferimenti dei terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali oppure introducendo un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia e sul cosiddetto junk food, in coerenza con quanto determinato dall'articolo 4, comma 5, in materia di educazione alimentare;
   sia modificato l'articolo 25 in ragione delle potenzialità di sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di qualità, sopprimendo il previsto aumento dell'accisa sulla birra e introducendo un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia e sul cosiddetto junk food, in coerenza Pag. 44con quanto determinato dall'articolo 4, comma 5, in materia di educazione alimentare;

  e con la seguente osservazione:
   sia previsto in maniera esplicita, all'articolo 4, comma 5, l'indirizzo di consumo, nella filiera ortofrutticola, tra l'altro di prodotti biologici, di filiera corta e a chilometro zero e provenienti dall'agricoltura sociale, nonché la valorizzazione, senza oneri aggiuntivi, delle risorse costituite dalle aziende affidatarie dei servizi di refezione scolastica, quali soggetti per l'educazione alimentare, e una piena valorizzazione dell'evento dell'Expo 2015.