CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 settembre 2013
90.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI PASTORELLI N. 7-00089 E MAZZOLI N. 7-00100

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    secondo l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 1, nella sua formulazione in vigore dal 25 dicembre 2010, il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali paglia, sfalci, potature, e altro), che non venga utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, rientra nella gestione dei rifiuti speciali, in quanto derivanti da attività agricole e agro-industriali;
    così articolata, la disciplina in questione non consente l'eliminazione di detto materiale mediante l'uso del fuoco, pratica che così va a configurare il reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
    tale disciplina ha creato non poca incertezza, posto che le regioni, nell'ambito dell'elaborazione dei propri piani di prevenzione degli incendi boschivi, hanno spesso disciplinato in senso opposto in ordine a tali pratiche, configurando come lecite (in certi orari e con determinate modalità) la pratica dell'abbruciamento di detto materiale vegetale di scarto;
    al momento, stante in materia di tutela dell'ambiente la chiara prevalenza della normativa statale su quella regionale (più volte sancita dalla stessa Corte costituzionale, ad esempio con le sentenze nn. 307 del 2003, 246 del 2006 e 378 del 2007), dove la prima costituisce un limite invalicabile per la seconda, detto materiale deve essere trattato, secondo le vigenti previsioni di legge, alla stregua di rifiuto speciale;
    le aziende agricole italiane sono messe in una situazione di grave di difficoltà dalla normativa nazionale citata in premessa, posto che devono sopportare costi aggiuntivi per lo smaltimento di materiale vegetali del tutto naturali;
    in particolare, dette aziende spesso non sono nelle condizioni di poter produrre, secondo quanto previsto dall'articolo 185, «energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana», dati gli elevati costi che tali processi comportano, e stante anche l'assoluta genericità delle condizioni poste dalla stessa normativa (che determinato una notevole incertezza negli stessi operatori economici nel settore agricolo);
    a fronte dei notevoli costi che le aziende agricole sono costrette a sopportare, specialmente nel presente periodo di grave crisi economica, per lo smaltimento di paglie, potature ed altro materiale vegetale simile, l'alternativa (del tutto inaccettabile) per dette imprese al momento è la commissione del reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
    nell'attuale quadro di incertezza, quindi, sulle possibili condotte lecite alternative che le aziende possono adottare in merito alla presente questione, il rischio è che detto materiale non venga ne’ raccolto né in qualche modo smaltito, né valorizzato ai fini del mantenimento della qualità dei terreni, aumentando così il rischio di incendi derivanti dall'essiccazione di quest'ultimo e l'innalzamento delle temperature;
    le condizioni estremamente delicate nella quali si trova il settore agricolo Pag. 87nazionale impongono un'attenzione particolare sulle problematiche di questo da parte delle istituzioni nazionali, ivi comprese quelle legate alla gestione e smaltimento dei rifiuti;
   pur tenendo conto del quadro generale nazionale che evidenzia:
    criticità legate all'inquinamento da polveri sottili con numero di sforamenti ben oltre i limiti considerati compatibili con accettabile rischio per la salute umana;
   il rischio concreto di incendi boschivi;
   premesso, altresì, che:
    allo Stato è affidato il compito di adottare criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti ex lettera e) dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    va ribadita la necessità di favorire la trinciatura degli scarti agricoli affinché siano reintegrati nel suolo i diversi residui vegetali attraverso specifiche tecniche agricole (ad esempio il sovescio) al fine di chiudere il ciclo della materia evitando l'eventuale depauperazione del suolo agricolo,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative, anche urgenti, al fine di escludere le piccole aziende agricole delle aree montane o svantaggiate dall'applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nella Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda lo smaltimento della paglia, degli sfalci, delle potature, nonché dei materiali agricoli naturali non pericolosi, mettendole in condizione di poter utilizzare autonomamente detto materiale mediante pratiche agricole ordinarie;
   ad avviare per tempo iniziative, in accordo con le associazioni di categoria e gli organismi operanti nel settore, volte a informare gli imprenditori agricoli sulle possibili alternative, affinché procedano alle necessarie riconversioni.
«Pastorelli, Mazzoli, Matarrese».

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ALLEGATO 2

RISOLUZIONE N. 8-00015 APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   premesso che:
    secondo l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 1, nella sua formulazione in vigore dal 25 dicembre 2010, il materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali paglia, sfalci, potature, e altro), che non venga utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia, rientra nella gestione dei rifiuti speciali, in quanto derivanti da attività agricole e agro-industriali;
    così articolata, la disciplina in questione non consente l'eliminazione di detto materiale mediante l'uso del fuoco, pratica che così va a configurare il reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
    tale disciplina ha creato non poca incertezza, posto che le regioni, nell'ambito dell'elaborazione dei propri piani di prevenzione degli incendi boschivi, hanno spesso disciplinato in senso opposto in ordine a tali pratiche, configurando come lecite (in certi orari e con determinate modalità) la pratica dell'abbruciamento di detto materiale vegetale di scarto;
    al momento, stante in materia di tutela dell'ambiente la chiara prevalenza della normativa statale su quella regionale (più volte sancita dalla stessa Corte costituzionale, ad esempio con le sentenze nn. 307 del 2003, 246 del 2006 e 378 del 2007), dove la prima costituisce un limite invalicabile per la seconda, detto materiale deve essere trattato, secondo le vigenti previsioni di legge, alla stregua di rifiuto speciale;
    le aziende agricole italiane sono messe in una situazione di grave di difficoltà dalla normativa nazionale citata in premessa, posto che devono sopportare costi aggiuntivi per lo smaltimento di materiale vegetali del tutto naturali;
    in particolare, dette aziende spesso non sono nelle condizioni di poter produrre, secondo quanto previsto dall'articolo 185, «energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana», dati gli elevati costi che tali processi comportano, e stante anche l'assoluta genericità delle condizioni poste dalla stessa normativa (che determinato una notevole incertezza negli stessi operatori economici nel settore agricolo);
    a fronte dei notevoli costi che le aziende agricole sono costrette a sopportare, specialmente nel presente periodo di grave crisi economica, per lo smaltimento di paglie, potature ed altro materiale vegetale simile, l'alternativa (del tutto inaccettabile) per dette imprese al momento è la commissione del reato di illecito smaltimento dei rifiuti;
    nell'attuale quadro di incertezza, quindi, sulle possibili condotte lecite alternative che le aziende possono adottare in merito alla presente questione, il rischio è che detto materiale non venga ne’ raccolto né in qualche modo smaltito, né valorizzato ai fini del mantenimento della qualità dei terreni, aumentando così il rischio di incendi derivanti dall'essiccazione di quest'ultimo e l'innalzamento delle temperature;
    le condizioni estremamente delicate nella quali si trova il settore agricolo nazionale impongono un'attenzione particolare sulle problematiche di questo da Pag. 89parte delle istituzioni nazionali, ivi comprese quelle legate alla gestione e smaltimento dei rifiuti;
   pur tenendo conto del quadro generale nazionale che evidenzia:
    criticità legate all'inquinamento da polveri sottili con numero di sforamenti ben oltre i limiti considerati compatibili con accettabile rischio per la salute umana;
    il rischio concreto di incendi boschivi;
   premesso, altresì, che:
    allo Stato è affidato il compito di adottare criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti ex lett.e) dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    va ribadita la necessità di favorire la trinciatura degli scarti agricoli affinché siano reintegrati nel suolo i diversi residui vegetali attraverso specifiche tecniche agricole (ad esempio il sovescio) al fine di chiudere il ciclo della materia evitando l'eventuale depauperazione del suolo agricolo,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative, anche urgenti, nel quadro delle normative europee, al fine di escludere le piccole attività agricole delle aree montane o svantaggiate dall'applicazione della normativa sui rifiuti contenuta nella Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto riguarda lo smaltimento della paglia, degli sfalci, delle potature, nonché dei materiali agricoli naturali non pericolosi, mettendole in condizione di poter utilizzare autonomamente detto materiale mediante pratiche agricole ordinarie;
   ad avviare per tempo iniziative, in accordo con le associazioni di categoria e gli organismi operanti nel settore, volte a informare gli imprenditori agricoli sulle possibili alternative, affinché procedano alle necessarie riconversioni.
(8-00015) «Pastorelli, Mazzoli, Matarrese, Realacci, Borghi, Arlotti, Braga, Manfredi, Zardini».