CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 settembre 2013
88.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00796 Cinzia Maria Fontana: Sui criteri per il calcolo di periodi di contribuzione a fini pensionistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Cinzia Maria Fontana sollecita il Governo ad adottare idonee iniziative volte ad ampliare le fattispecie – previste dal comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 216 del 2011 – utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per poter accedere al cosiddetto pensionamento anticipato senza penalizzazioni.
  Com’è noto, la recente riforma previdenziale, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità dell'intero sistema pensionistico, ha previsto l'innalzamento generale dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento.
  In tale ottica, il legislatore del 2011 ha stabilito, inoltre, l'applicazione di una penalizzazione in caso di accesso alla pensione con un'età inferiore a 62 anni.
  Nello specifico, si è introdotta una riduzione della quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1o gennaio 2012 pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni. Tale percentuale è elevata a 2 punti per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due anni.
  Successivamente, al fine di mitigare in parte l'impatto negativo di tale norma, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge 216 del 2011, una parziale deroga a tale riduzione.
  Tale articolo prevede, infatti, la non applicabilità della predetta riduzione nei confronti dei lavoratori che maturano i requisiti di anzianità contributiva (pari a 41 anni e 2 mesi per le donne e 42 anni e 2 mesi per gli uomini nel 2013, incrementati di un ulteriore mese a decorrere dal 1o gennaio 2014) entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
  L'onorevole interrogante auspica un intervento in base al quale gli effetti della richiamata previsione normativa vengano estesi a ulteriori ipotesi di astensione dalla prestazione lavorativa, i quali meriterebbero un analogo livello di tutela vuoi per il valore sociale che ne caratterizza la ratio, vuoi per le oggettive ragioni che le giustificano.
  Al riguardo, devo certamente rilevare che molte delle ipotesi di astensione richiamate dall'onorevole interrogante potrebbero essere considerate meritevoli di tutela in quanto assimilabili alla prestazione lavorativa effettivamente resa.
  Consapevoli che un eventuale ampliamento delle fattispecie indicate nel citato comma 2-quater dell'articolo 6 – nel senso auspicato dall'onorevole interrogante – richiederebbe uno specifico intervento normativo, per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria, si è provveduto a richiedere all'INPS i dati necessari per valutare l'impatto economico-finanziario di una modifica legislativa in tal senso.

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ALLEGATO 2

5-00973 Fedriga: Sulla fruizione di congedi retribuiti da parte di dipendenti dell'AMAT di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Fedriga – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sul disservizio causato dall'azienda AMAT (Azienda municipale del trasporto pubblico) di Palermo, a causa della contemporanea assenza – per la fruizione dei benefici di cui alla legge 104 del 1992 – di un notevole numero di dipendenti, in concomitanza con il periodo di Ferragosto.
  In particolare, il quesito posto dall'interrogante chiama in causa, in primo luogo, la necessità di contemperare il buon andamento dell'attività lavorativa con il diritto all'assistenza del disabile da parte del singolo lavoratore.
  In tal senso può essere utile richiamare i principi di carattere generale già espressi dal Ministero del lavoro negli interpelli n. 31 del 6 luglio 2010 e n. 1 del 27 gennaio 2012.
  Nei citati interpelli si fa riferimento alla possibilità che il datore di lavoro richieda al lavoratore una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza e purché tale programmazione non comprometta il diritto della persona con disabilità ad una effettiva assistenza.
  Negli stessi provvedimenti si rappresenta, altresì, che la predeterminazione di tali criteri dovrebbe garantire l'efficienza e buon andamento delle imprese e che i medesimi principi dovrebbero essere osservati anche dal dipendente, per quanto concerne la possibilità di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza, e quindi di tutela della persona con disabilità, non possono che prevalere sulle esigenze lavorative.
  In base al sistema delineato dalla legge 104 del 1992, si può affermare che grava in particolare sull'INPS l'onere finanziario relativo ai benefici in questione e non anche l'autorizzazione alla fruizione in concreto dei permessi, che invece spetta direttamente al datore di lavoro nella sua qualità di gestore del singolo rapporto.
  È su quest'ultimo, pertanto, che grava il diritto-dovere di verificare in concreto, al momento della singola richiesta mensile, la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione dei benefici in questione.
  Più in particolare, occorre precisare che i controlli di cui al comma 7-bis dell'articolo 33 della legge 104/1992 sono effettuati dall'INPS per ciò che riguarda lo stato di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge, mentre spetta al datore di lavoro l'accertamento periodico dei requisiti del dipendente che assiste la persona con disabilità grave avendo a riferimento – in forza delle modificazioni introdotte dalla legge n. 183 del 2010 – il solo parametro dell'esclusività della cura in capo al soggetto che fruisce dei permessi, non essendo più necessaria né la convivenza con l'assistito né la continuità per godere del beneficio.
  Il comma 7-bis dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 stabilisce la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a Pag. 139beneficiare dei permessi mensili citati, qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto stesso.
  Trattasi, in particolare, dei controlli degli operatori amministrativi consistenti nella verifica – attraverso la consultazione delle banche dati dell'Istituto e di quelle dei Comuni – delle autocertificazioni rese dai lavoratori richiedenti, nonché dell'esistenza in vita dei soggetti disabili gravi o dell'eventuale revisione del giudizio di gravità della disabilità.
  Inoltre, in conformità al decreto legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) l'INPS ha precisato di attuare, con cadenza annuale e in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, un Piano di verifiche straordinarie nei confronti dei soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità.
  L'istituto ha altresì segnalato che nell'ambito del Piano di Vigilanza, verranno previste ulteriori attività di controllo con riguardo alle aziende sottoposte a verifica ispettiva, tra quelle che espongono conguagli relativi ai permessi in questione.
  Infatti, va evidenziato che, tra i compiti propri della funzione ispettiva, sono ricomprese anche le verifiche ed i controlli relativi alle somme che vengono poste, a vario titolo, a conguaglio della contribuzione dovuta dal datore di lavoro e, quindi, anche quelle relative alla fruizione dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.
  Ciò premesso, con riferimento alla vicenda posta all'attenzione dall'interrogante, l'INPS espressamente interpellato sulla questione, a seguito della consultazione dei dati in suo possesso, ha reso noto che su 287 domande presentate all'Azienda – aventi ad oggetto la fruizione, in relazione ai periodi comprendenti quello di riferimento, dei permessi ai sensi della legge 104 del 1992 – 231 sono stati i provvedimenti di accoglimento.
  In conclusione, occorre osservare che la questione sollevata dall'onorevole Interrogante presenta aspetti di estrema delicatezza in quanto comporta un necessario bilanciamento fra i diritti fondamentali della persona e le necessarie esigenze della produzione.
  È certamente auspicabile che l'INPS esplichi in modo pieno ed efficace le funzioni di controllo che la legge riconosce all'Istituto (ad esempio, attraverso un più diffuso ed efficace controllo sulle autocertificazioni prodotte dai lavoratori al fine di accedere ai benefici di legge), ma è altresì necessario che la stessa Azienda Municipale – nella sua qualità di datore di lavoro – eserciti anch'essa in modo pieno i poteri di verifica e controllo che la legge fa ricadere nel suo ambito di responsabilità.