CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 settembre 2013
85.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00466 Centemero: Sulle iniziative in occasione del centenario della pubblicazione del romanzo «Canne al vento» di Grazia Deledda.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si ritiene utile innanzitutto ricordare che le «Indicazioni nazionali» per i licei e le «Linee guida» per gli istituti tecnici e gli istituti professionali hanno un valore orientativo rispetto al piano dell'offerta formativa, predisposto autonomamente da parte di ciascuna istituzione scolastica, che può decidere di inserire nei percorsi di studi autori non contemplati dalle suddette Indicazioni nazionali e Linee guida, nelle quali, a garanzia dell'autonomia riconosciuta alle scuole, sono indicati i soli autori il cui studio è ritenuto irrinunciabile.
  Ciò premesso, il Ministero intende comunque valorizzare l'opera di Grazia Deledda nei programmi delle scuole secondarie di secondo grado.
  In tal senso è in corso di emanazione una nota informativa alle scuole con la quale verrà ricordato il centenario della pubblicazione del romanzo «Canne al vento» e si proporrà ai docenti di inserire nella didattica approfondimenti e riflessioni sulla figura della scrittrice e, più in generale, sui temi delle donne scrittrici, dei territori di confine e delle identità culturali nella letteratura.
  Con la medesima nota verrà data notizia delle iniziative, promosse dal Ministero per valorizzare la figura di Grazia Deledda. In particolare:
   1. È stato predisposto uno specifico lavoro di ricerca all'ambito del Progetto nazionale di formazione per i docenti e gli studenti denominato «Compita», promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica. Il progetto coinvolge attualmente 45 scuole superiori e 10 università con l'obiettivo di elaborare dei percorsi di studio originali, capaci di sviluppare le competenze letterarie negli studenti; tra questi percorsi verrà presentato, nel prossimo seminario nazionale di fine novembre a Roma, anche un lavoro didattico dedicato alla Deledda.
  Si fa presente che iniziative sperimentali come il progetto «Compita» possono favorire eventuali proposte di revisione e aggiornamento delle indicazioni nazionali e delle linee guida, nelle quali potrebbe essere presa in considerazione anche un'integrazione al «canone» degli autori o delle opere del Novecento.
   2. Il centenario della pubblicazione di «Canne al vento» è inserito nel programma della prima «Giornata pro-Grammatica» organizzata da Rai Radio3 insieme con la citata Direzione degli ordinamenti per il prossimo 26 settembre. In tale occasione è previsto un collegamento con una scuola di Nuoro e con lo scrittore Marcello Fois, che si soffermerà sulla figura della Deledda e sull'importanza che la stessa ha avuto nella propria formazione.
   3. Sono inoltre allo studio ulteriori iniziative dedicate alla Scrittrice, da realizzare in collaborazione con Rai Radio 3 e Rai Educational, per le quali si prevede anche il coinvolgimento dell'Associazione degli Italianisti (ADI) e dell'università, oltre Pag. 100che della scuola secondaria di secondo grado.
   4. Un'altra iniziativa riguarda la possibilità di celebrare l'anniversario per i cento anni di «Canne al vento» all'interno della prossima edizione delle «Olimpiadi di Italiano», rivolte a tutte le scuole superiori e che da quest'anno comprendono anche le «Giornate della lingua italiana», dedicate al tema della lingua e della letteratura italiana.

Pag. 101

ALLEGATO 2

5-00606 Ghizzoni: Sul conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La questione posta dall'onorevole interrogante è da tempo oggetto di un'attenta istruttoria da parte di questa Amministrazione.
  Al fine di chiarire il quadro di riferimento, giova ricordare le azioni intraprese prima dell'intervento normativo richiamato dall'onorevole interrogante (legge 21 aprile 2011, n. 63), che ha in parte modificato la disciplina della materia.
  L'articolo 1-septies del decreto legge n. 250 del 2005 prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale individuare un percorso di formazione integrativa necessario per rendere equipollente il diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia.
  Il Ministero dell'istruzione, in data 24 febbraio 2009, ha adottato il provvedimento di cui al citato decreto legge n. 250, prevedendo, per i laureati in scienze motorie che volessero ottenere l'equipollenza del titolo di studio, la frequenza delle attività professionalizzanti previste nel triennio del corso di laurea in fisioterapia e di ulteriori corsi teorici.
  Tale provvedimento, considerate le sensibili differenze tra il percorso formativo dei laureati in scienze motorie e quello dei laureati in fisioterapia – quali, tra le altre, il fatto che la laurea in fisioterapia, a differenza di quella in scienze motorie, ha valore abilitante all'esercizio della professione; afferisce alla facoltà di medicina e chirurgia; ha un accesso programmato sulla base del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale; prevede un esame finale con valore abilitante – è stato adottato di concerto con il Ministero della salute nonché attraverso incontri con rappresentanti del C.U.N. del Ministero della Salute e della Conferenza dei Presidi della Facoltà di scienze motorie.
  Il provvedimento in questione non ha poi trovato attuazione, a seguito della mancata previsione del numero dei posti da destinare ai laureati in scienze motorie.
  Come ricordato dall'onorevole interrogante, l'articolo 1-septies del decreto legge n. 250 del 2005 è stato abrogato dall'articolo 1 della legge n. 63 del 2011, che, al comma 2, ha previsto nuovamente l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, previo parere del Consiglio universitario nazionale, per la definizione del riconoscimento dei crediti formativi, delle modalità di accesso al corso di fisioterapia, dello svolgimento del periodo di formazione.
  Durante la scorsa legislatura è stato convocato dal Ministero della salute un tavolo tecnico al fine di definire gli ambiti di competenza professionale, in campo sanitario, delle due suddette figure.
  A conclusione dei lavori, è stato approvato, nel gennaio 2013, un documento finale che definisce le competenze specifiche delle due figure professionali.
  Giova poi sottolineare che l'accesso ai corsi di fisioterapia da parte di coloro che sono già iscritti o in possesso del titolo di laurea in scienze motorie è oggi consentito, previo superamento della prova di ammissione, e che è compito Pag. 102dell'università procedere all'eventuale riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti nel corso di laurea di scienze motorie.
  Si assicura comunque, da parte del Ministero dell'istruzione, una tempestiva richiesta al Ministero della salute per la ripresa dei lavori diretti alla predisposizione del decreto interministeriale che, tra l'altro, dovrà definire la disciplina del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

Pag. 103

ALLEGATO 3

5-00636 Giordano Giancarlo: Sull'utilizzo del personale educativo statale anche precario e in soprannumero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013, è stato pubblicato il decreto-legge n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
  L'articolo 7 del citato provvedimento introduce alcune misure dirette ad affrontare il fenomeno della dispersione scolastica, con particolare attenzione alle aree del Paese che risultano a maggiore rischio di evasione dell'obbligo.
  Come annunciato dall'onorevole Ministro Carrozza nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato, l'obiettivo che ha guidato la definizione dei citati interventi è stato il contrasto alla dispersione scolastica con interventi che pongano l'alunno al centro del sistema scuola.
  In quest'ottica, il citato articolo 7 del decreto-legge, prevede l'avvio, già dall'anno scolastico 2013-2014, di un programma sperimentale di didattica integrativa che contempla anche il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti con particolare riferimento alla scuola primaria. L'obiettivo che si intende raggiungere è il rafforzamento delle competenze di base e dei metodi didattici, sviluppando soluzioni innovative dirette proprio agli studenti a maggior rischio di abbandono scolastico nonché quello, di primaria importanza, di rendere le scuole spazi aperti alle famiglie e alla comunità e luoghi di coesione sociale.
  È inoltre previsto che, per realizzare tale programma, le istituzioni scolastiche possano avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, appositamente abilitate dal Ministero, tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio.
  Quanto alle osservazioni formulate dall'interrogante in ordine al personale educativo dei convitti e degli educandati, premesso che al momento non sono previste forme di esternalizzazione delle descritte iniziative di didattica integrativa, che saranno affidate quindi al personale docente, tali profili professionali potranno essere presi in debita considerazione solo all'esito della sperimentazione e del relativo monitoraggio.
  C’è da aggiungere, peraltro, che attualmente non risultano esserci educatori in esubero rispetto alla dotazione assegnata, che viene determinata (ogni quanto tempo, ogni anno ?) secondo i parametri indicati dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.
  Va infine sottolineato che l'articolo 7 del più volte citato decreto-legge stanzia, per gli anni 2013 e 2014, 15 milioni di euro per le suddette iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e che pertanto solo all'esito della sperimentazione e del relativo monitoraggio sarà possibile addivenire a precise e dettagliate informazioni su quantità e destinazione delle risorse.

Pag. 104

ALLEGATO 4

5-00637 Bossa: Sulla situazione dell'istituto comprensivo «Teodoro Gaza» di San Giovanni a Piro (SA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  I provvedimenti adottati per il corrente anno scolastico nei confronti dell'istituto comprensivo «Teodoro Gaza» di San Giovanni a Piro (provincia di Salerno), rientrano nell'ambito di applicazione dei commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto legge n. 98 del 2011, come novellato dall'articolo 4, comma 69, della successiva legge n. 183 del 2011.
  Tali disposizioni prevedono che agli istituti scolastici con numero di allievi inferiore a 600, ridotto a 400 per le scuole, come quella in questione, site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, non può essere assegnato né il dirigente scolastico né il direttore dei servizi generali e amministrativi.
  Tali istituti vengono affidati in reggenza a dirigenti titolari di altre istituzioni scolastiche mentre il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi è assegnato in comune con altre istituzioni.
  Non appare superfluo ricordare che le norme richiamate, a differenza della disciplina sul dimensionamento della rete scolastica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 19, sono state ritenute costituzionalmente legittime dalla Corte costituzionale (sentenza n. 147 del 2012) che ha ritenuto riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la scelta in ordine alla destinazione del personale dirigente statale.
  Si fa inoltre presente che ulteriori novità in materia di individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica sono state introdotte dal recente decreto legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti per l'istruzione, l'università e la ricerca, che, all'articolo 12, circoscrive l'applicazione delle misure di cui ai citati commi 5 e 5-bis agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, mentre, per il futuro, stabilisce che le decisioni in argomento siano assunte in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Ciò posto, in merito alla situazione rappresentata dall'onorevole interrogante, il competente direttore scolastico regionale per la Campania ha fatto presente che per il corrente anno scolastico risultavano iscritti all'istituto comprensivo di San Giovanni a Piro 372 alunni.
  Pur trattandosi di istituto avente sede in un comune montano, a norma del citato articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, il numero di alunni non risulta sufficiente a consentire la permanenza della dirigenza scolastica; è stata quindi avviata la procedura per l'affidamento della scuola in reggenza ad altro dirigente.
  La Professoressa Di Biase, che ha diretto la scuola in questione nei precedenti anni scolastici, ha usufruito di una priorità nella scelta delle nuove assegnazioni e, avendo espresso una serie di preferenze per sedi poco distanti dall'istituto in questione, è stato possibile, nell'ambito delle operazioni di conferimento degli incarichi in reggenza, attribuire alla stessa la reggenza dell'istituto comprensivo «Teodoro Gaza».
  La scuola in discorso continuerà pertanto nel corrente anno scolastico ad essere diretta dalla stessa persona che ha in essa operato negli anni precedenti.