CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00073 Zaratti ed altri: Sull'istituzione di una Commissione tecnico-scientifica presso il Ministero dell'ambiente per valutare i rischi ambientali connessi all'attività di esplorazione per gli idrocarburi attraverso la tecnica di fratturazione idraulica o fracking.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    per fracking o fratturazione idraulica si intende la tecnica di estrazione di idrocarburi, come il petrolio ed il gas naturale conosciuto come shale gas, dalle rocce mediante l'iniezione ad alta pressione di acqua ed altri reagenti chimici nel sottosuolo, in modo da fratturare le rocce di scisto sottostanti incrementando in tal modo la liberazione e la migrazione in superficie dei fluidi contenenti idrocarburi liquidi o gassosi, per il successivo immagazzinamento;
    questa tecnica può determinare effetti anche di tipo ambientale, in quanto modificando la struttura e le caratteristiche fisiche di trasmissività del sottosuolo, si può determinare la messa in comunicazione di falde con differenti qualità delle acque, utilizzate nel processo di fratturazione idraulica, spesso addizionate a diverse sostanze pericolose, tra le quali naftalene, benzene, toluene, xylene, etilbenzene, piombo, diesel, formadeldeide, acido solforico, tiourea, cloruro di benzile, acido nitrilotriacetico, acrilamide, ossido di propilene, ossido di etilene, acetaldeide, ftalati, cromo, cobalto, iodio, zirconio, potassio, lanthanio, rubidio, scandio, iridio, krypton, zinco, xenon e manganese;
    la tecnica è stata utilizzata in diversi contesti geologici americani, di cui, la bibliografia scientifica ne riporta anche gli effetti negativi: sulla base di una casistica molto diffusa, e in particolare dei numerosi eventi accaduti nello Stato dell'Ohio il cui territorio ospita ben 177 pozzi di trivellamento, una parte della comunità scientifica ha maturato l'idea che vi possa essere una correlazione specifica tra le operazioni di indagine geologica per mezzo del fracking e l'aumento dei fenomeni sismici e ciò avrebbe indotto le autorità a regolamentare in modo più rigido l'utilizzo di questa tecnica;
    la IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, nel documento «Golden Rules for a Golden Age of Gas» del 2012, ha posto in luce possibili problemi derivanti da un eccessivo sfruttamento di questi idrocarburi;
    i molteplici effetti del fracking sono stati analizzati anche da un rapporto ordinato dalla Commissione ambiente del parlamento europeo, pubblicato nel luglio 2011 (Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health). La principale fonte di preoccupazione è la contaminazione delle falde acquifere – sotterranee e superficiali – dovute a fuoriuscite di fluidi di fratturazione contenenti additivi chimici o di acque reflue contenenti gas metano disciolto, fango e sostanze chimiche (ad esempio metalli pesanti) e radioattive eventualmente provenienti dal giacimento;
    sull'opportunità (economica, tecnica e ambientale) di esplorare i giacimenti Pag. 127non convenzionali di gas e petrolio la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica, con l'obiettivo di raccogliere opinioni e suggerimenti su questo tema controverso, coinvolgendo 25.500 cittadini dei Paesi membri, che hanno espresso le loro forti preoccupazioni sull'estrazione dello shale gas;
    lo Sachverständigenrat für Umweltfragen (Sru), il Consiglio consultivo per l'ambiente della Germania, al quale il governo di Angela Merkel ha chiesto un rapporto per determinare la sua posizione nel dibattito sulla fratturazione idraulica in corso nell'Unione europea, ha pubblicato la dichiarazione «Fracking per la produzione di gas di scisto – Un contributo alla sua valutazione nel contesto della politica energetica e ambientale», che «Sostiene un approccio più razionale per le opportunità ed i rischi connessi al fracking» e si sofferma anche sui rischi ambientali del fracking osservando: «Ci sono ancora notevoli incertezze e le lacune nella nostra conoscenza». Per gli scienziati tedeschi devono essere ancora chiariti molti aspetti citano i principali: smaltimento ecologicamente corretto delle acque reflue; sicurezza dei pozzi e dei sistemi di produzione, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia delle acque sotterranee; gli impatti a lungo termine di tali operazioni; l'equilibrio climatico del gas da scisto»;
    il 15 giugno 2011, il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta ogni tipo di attività legata allo sfruttamento sul territorio nazionale di giacimenti di gas non convenzionali con la tecnica della fratturazione, compresa ogni forma di sperimentazione;
    nei Paesi Bassi dal 2000 al 2013, il numero di terremoti risulta aumentato di ben 5 volte rispetto al decennio precedente, mentre la produzione di gas è raddoppiata. Lo scorso aprile, la compagnia petrolifera olandese Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), attraverso un comunicato ha ammesso implicitamente di essere la causa scatenante di questi sismi, stanziando 100 milioni di euro di compensazione per tutti i cittadini che avevano riportato danni a seguito delle ultime scosse;
    con ordinanza 76 del 16 novembre 2012 il Presidente della Regione Emilia Romagna – in n. qualità di commissario delegato a sensi dell'articolo 1, comma 2, del 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni, nella Legge decreto-legge n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni 1 agosto 2012 n. colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» – ha disposto «Istituzione di una Commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano romagnola colpita dal sisma del 2012»;
    nelle priorità d'azione e risultati attesi al 2020, della Strategia energetica nazionale (ottobre 2012) viene espressamente dichiarato come il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas, dimostrando di essere a conoscenza e di ammettere la sua più o meno potenziale «pericolosità»;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, intervenendo in Senato il 21 maggio 2013, alla vigilia del vertice unione europea, ha sottolineato la necessità di «una politica realistica del cambiamento climatico dopo il 2020» ma anche «un atteggiamento aperto e non penalizzante per lo sfruttamento delle fonti di energia prodotte in Europa come lo shale gas»;
    il 22 maggio 2013, l'apertura allo sfruttamento di shale gas sarebbe stato oggetto di discussione anche nel Consiglio europeo, nel corso di una riunione che ha posto le basi per una regolamentazione della controversa tecnica del fracking, necessaria per estrarre gas non convenzionale,

Pag. 128

impegna il Governo

a escludere l'utilizzo della fratturazione idraulica nel territorio italiano.
(8-00012) «Zaratti, Zan, Pellegrino, Realacci, Iannuzzi, Borghi, Arlotti, Carrescia, Sanna, Cominelli, Zardini, Mariani, Morassut, Daga, Busto, Mazzoli, Gadda, Grimoldi, Castiello, Pastorelli, Matarrese, Zolezzi, De Rosa, Tofalo, Distaso, Decaro, D'Agostino».

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (C. 1540 Governo).

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge D.L 93/2013 (C. 1540 Governo) recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
   considerato che:
     all'articolo 10, comma 1, lettera a), laddove si modifica il comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, viene mantenuto il riferimento all'imminenza degli eventi calamitosi che rischia di produrre, per la sua indeterminatezza, difficoltà sul piano applicativo;
    
al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), andrebbe indicato espressamente il Ministro con portafoglio al quale può essere delegata dal Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di stato di emergenza;
    
al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), sono previsti i diversi tipi di intervento che possono essere disposti con le ordinanze di protezione civile, senza però definire un ordine di priorità degli stessi, che potrebbe essere invece opportuno anche ai fini dell'impiego delle risorse finanziarie;
   considerato che il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 2, commi 2-sexies e 2-septies, ha introdotto e disciplinato il controllo preventivo della Corte dei Conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   considerato che:
    
tale controllo preventivo di legittimità era stato inserito in ragione della consolidata prassi di proroga degli stati di emergenza, che finivano per avere così una significativa durata;
    
tale condizione è ormai superata a seguito della novella alla legge n. 225 del 1992 introdotta dal decreto legge n. 59 del 2012 che ha delimitato temporalmente la durata e l'eventuale proroga dello stato di emergenza;
   ritenuto che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sui provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri andrebbe pertanto eliminato in ragione della riduzione dei tempi di durata delle emergenze che rendono complesso tale controllo sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo dell'efficacia degli interventi emergenziali;
   sottolineato che tale esigenza è stata condivisa dal Governo che, in sede di conversione presso i due rami del Parlamento del citato decreto-legge n. 59 del 2012, aveva accolto specifici ordini del giorno diretti a impegnare il Governo a sopprimere i richiamati commi 2-sexies e Pag. 1302-septies dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 (alla Camera ordine del giorno 9/5203/18; al Senato ordine del giorno 100);
   considerata l'opportunità di introdurre una disciplina sulla ripartizione fra lo Stato e le regioni delle risorse necessarie per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture di cui si compone il sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992;
   rilevata la necessità di autorizzare sul piano normativo le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile nonché l'utilizzo di specifiche uniformi per il personale del medesimo Dipartimento nell'espletamento delle attività di protezione civile, al fine di essere prontamente individuato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 10, specificando cosa si intende per «imminenza» degli eventi calamitosi, individuando espressamente il Ministro con portafoglio al quale può essere delegata dal Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di stato di emergenza, nonché definendo un ordine di priorità degli interventi che possono essere disposti dalle ordinanze di protezione civile;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire – all'articolo 10, comma 1, lettera a) – che le risorse finanziarie individuate dalla delibera che dichiara lo stato di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni individuati dal Commissario delegato, sono le risorse destinate ai primi interventi di emergenza;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, eliminando i commi 2-sexies e 2-septies dell'articolo 2 relativi al controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti emanati dai commissari delegati;
   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre una disciplina per definire i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture di cui si compone il Sistema di allerta statale e regionale;
   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di demandare ad un atto di rango secondario la definizione delle caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché la previsione dell'utilizzo di specifica uniforme per il personale del medesimo Dipartimento nell'espletamento delle attività di protezione civile.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(Atto n. 26).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
   preso atto dell'esiguità di tali stanziamenti e della loro insufficienza a garantire come sarebbe necessario l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette, vale a dire di organismi che rappresentano una delle eccellenze italiane e che la Commissione giudica fondamentali, non solo per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche per l'affermazione di un nuovo modello di sviluppo locale sostenibile, incentrato sulla tutela e valorizzazione della natura, delle attività economiche e delle tradizioni di cui sono espressione le comunità che vivono sul territorio, nonché sull'alleanza strategica e la collaborazione fra la cultura e la sensibilità ambientale con il coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni locali e degli stakeholders;
   sottolineata la necessità che il Governo provveda ad inserire già nel disegno di legge di stabilità per il 2014 che si appresta a presentare al Parlamento, specifiche disposizioni dirette a garantire ulteriori risorse a favore delle aree protette;
   formulato l'impegno unanimemente condiviso dai gruppi presenti in Commissione ad affrontare in modo puntuale e organico, in un confronto serrato e costruttivo con il Governo, il tema complessivo delle risorse a disposizione delle aree protette al momento dell'esame dei progetti di riforma della legge n. 394 del 1991, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
   giudicati, peraltro, favorevolmente, i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e, in particolare, i criteri adottati dal Ministero dell'ambiente per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore degli enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(Atto n. 26).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
   preso atto dell'esiguità di tali stanziamenti e della loro insufficienza a garantire, come sarebbe necessario, l'ottimale funzionamento degli enti parco nazionali e delle aree marine protette, vale a dire di organismi che rappresentano una delle eccellenze italiane e che la Commissione giudica fondamentali, non solo per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche per l'affermazione di un nuovo modello di sviluppo locale sostenibile, incentrato sulla tutela e valorizzazione della natura, delle attività economiche e delle tradizioni di cui sono espressione le comunità che vivono sul territorio, nonché sull'alleanza strategica e la collaborazione fra la cultura e la sensibilità ambientale con il coinvolgimento dei rappresentanti delle istituzioni locali e degli stakeholder;
   sottolineata la necessità che il Governo provveda ad inserire già nel disegno di legge di stabilità per il 2014 che si appresta a presentare al Parlamento, specifiche disposizioni dirette a garantire ulteriori risorse a favore delle aree protette;
   formulato l'impegno unanimemente condiviso dai gruppi presenti in Commissione, ad affrontare in modo puntuale e organico, in un confronto serrato e costruttivo con il Governo, il tema complessivo delle risorse a disposizione delle aree protette;
   giudicati, peraltro, favorevolmente, i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e, in particolare, i criteri adottati dal Ministero dell'ambiente per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore degli enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE