CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2013
84.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00977 Cancelleri: Attribuzione dell'incarico di docente ordinario presso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze all'ex deputato Marco Milanese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il professor Marco Milanese è stato nominato professore ordinario della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o luglio 2004, su proposta formulata in pari data dal Rettore della Scuola, ed è stato inquadrato nel ruolo dei professori incaricati non temporanei che acquisivano, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze).
  Con decreto del Rettore 30 aprile 2008, protocollo n. 3260, a decorrere dal 29 aprile 2008, il professor Marco Milanese è stato collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 301 del 2001 e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria.
  Nel corso dell'aspettativa, è intervenuto l'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, come convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, che ha soppresso il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, inserendoli in appositi ruoli ad esaurimento. Pertanto, anche il prof. Milanese è stato inquadrato ope legis in tal modo.
  Con nota dell'8 marzo 2013, protocollo 1130, il professor Marco Milanese ha chiesto di rientrare dall'aspettativa per mandato parlamentare, con effetto dal 15 marzo 2013, data di cessazione dalla carica di deputato.
  Con decreto del 15 marzo 2013, protocollo n. 1298, a decorrere dalla stessa data il professor Marco Milanese, a norma di legge, è stato riammesso nel ruolo a esaurimento dei professori ordinari della Scuola, di cui al citato articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, come convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.
  A decorrere dal 15 marzo 2013, al professor Marco Milanese viene corrisposto, tramite il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il trattamento economico determinato secondo i criteri previsti per i professori ordinari dall'articolo 3 del decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, nonché dal decreto rettorale 28 luglio 2004.
  A seguito dell'avvenuta conoscenza, attraverso i più diffusi organi di stampa, di procedimenti penali in corso a carico del professor Milanese, il Rettore della SSEF ha provveduto a chiedere, nel mese di marzo 2013, alle Procure della Repubblica di Milano, Napoli e Roma i correlati elementi conoscitivi per l'eventuale esercizio del potere disciplinare.
  La Procura della Repubblica di Milano ha comunicato che, allo stato, «non erano ostensibili informazioni riguardanti la posizione in oggetto». Al momento, la Scuola Pag. 99non ha ancora ricevuto alcun riscontro dalla Procura della Repubblica di Roma.
  Acquisite informazioni dalla Procura di Napoli, il Rettore, con propri decreti n. 1794 e n. 1795 del 4 aprile 2013, ha disposto l'avvio, nei confronti del professor Milanese, di due procedimenti disciplinari, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in relazione ai fatti descritti nei capi di imputazione, in entrambi i casi per l'applicazione della sanzione più grave prevista dall'articolo 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (destituzione dal servizio).
  Considerata la necessità di attendere l'esito dei correlati accertamenti per l'irrogazione della sanzione, il Rettore ha proposto al Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari riguardanti i docenti e i ricercatori della Scuola, di sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, disponendo la trasmissione degli atti al Collegio stesso, per gli adempimenti istruttori e la redazione del parere come di competenza.
  Il Collegio di disciplina della SSEF, nella seduta del 15 aprile 2013, considerata l'impossibilità di procedere ad autonomi accertamenti delle condotte contestate al professor Milanese, trattandosi di fatti non ascrivibili all'esercizio delle funzioni di professore della Scuola, sui quali sono in corso complesse indagini penali, ha espresso il parere di sospendere i procedimenti disciplinari fino al termine di quelli penali.
  La Scuola ha già inoltrato formale richiesta di aggiornamenti sullo stato dei giudizi in corso ai predetti organi di giustizia, per valutare eventuali ulteriori iniziative disciplinari.

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ALLEGATO 2

5-01017 Causi: Iniziative per il contenimento dei costi sostenuti dalle banche per acquisire liquidità e dei costi sostenuti dalle imprese per l'accesso al credito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi, in relazione a due recenti articoli di stampa, chiede quali interventi si intendano effettuare a tutela del sistema finanziario italiano a seguito della decisione della controparte centrale (CCP) francese LCH.Clearnet SA di «ribaltare» sui propri aderenti i costi legati a un eventuale default della controparte centrale italiana, Cassa Compensazione e Garanzia (CCG), cui è legata da un accordo di interoperabilità (link).
  Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, si fa presente che il default di una controparte centrale, rappresenta un'evenienza «estrema», di assoluta eccezionalità, dato che le controparti centrali agiscono all'interno di un quadro operativo definito da rigide previsioni regolamentari, che limitano ex ante i rischi assumibili.
  In particolare, la questione va inquadrata nell'ambito dei presidi che devono essere adottati dalle controparti centrali operanti in regime di interoperabilità – in conformità sia ai princìpi internazionali, sia alle previsioni contenute nel Regolamento comunitario EMIR (European Market Infrastructure Regulation), Introdotto con Regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonché in relazione alla normativa secondaria.
  Nel caso specifico Cassa Compensazione e Garanzia e LCH.Clearnet SA – entrambe facenti parte del gruppo London Stock Exchange (LSE) – offrono da anni il servizio di controparte centrale sul mercato dei titoli di stato italiani (MTS).
  Si tratta dell'unico link presente nell'area Euro, che a suo tempo fu promosso dal Ministero del Tesoro per facilitare l'accesso di operatori esteri sul mercato dei titoli italiani; il link è stato approvato dalle Autorità italiane e francesi.
  Il regolamento operativo di LCH.Clearnet SA (non prevede una modifica alla legislazione inglese, è stato emanato dopo una consultazione con gli aderenti e previa approvazione delle Autorità francesi, e risponde alle Guidelines elaborate in sede European Securities and Markets Authority (ESMA) per le controparti centrali che offrono servizi in regime di interoperabilità. Queste impongono alle Autorità competenti di verificare che ogni controparte centrale attiva in regime di interoperabilità si doti di meccanismi che le consentano di poter continuare ad operare anche nell'evento (estremamente improbabile) di default della controparte centrale interoperabile.
  Le menzionate linee-guida dell'ESMA non prevedono specifiche procedure per gestire l'eventuale default della controparte centrale interoperabile, limitandosi a indicare alle Autorità competenti (a cui sono indirizzate) di tenere conto, tra le altre cose, della «misura in cui la portabilità delle posizioni dalla controparte centrale inadempiente a una controparte centrale Pag. 101non inadempiente o un fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale interoperabile, finalizzato a coprire le esposizioni derivanti dagli strumenti finanziari compensati attraverso l'accordo di interoperabilità, contribuirebbero a ridurre le esposizioni tra le controparti centrali interoperabili».
  Le controparti centrali hanno, pertanto, la possibilità di individuare le modalità ritenute più idonee a gestire tale situazione, previa approvazione da parte delle rispettive Autorità di vigilanza. In particolare, LCH.Clearnet SA ha previsto che in caso di default di Cassa di Compensazione e Garanzia le perdite residue, dopo l'utilizzo dei margini stanziati da Cassa di Compensazione e Garanzia, siano ripartite fra tutti gli aderenti a LCH.Clearnet SA e senza intervenire con il proprio capitale (cosiddetto cash settlement).
  La Cassa di Compensazione e Garanzia ha inoltrato di recente alle competenti Autorità di controllo (Banca d'Italia e Consob), dopo una consultazione con i propri aderenti, un analogo schema che è ora in fase di valutazione e approvazione.
  Ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento EMIR il link fra Cassa di Compensazione e Garanzia e LCH.Clearnet SA dovrà essere nuovamente approvato nei prossimi mesi per verificarne la conformità al nuovo quadro regolamentare, in parallelo al processo di riautorizzazione delle due controparti come entità autonome.
  Attualmente, sono in corso i processi di autorizzazione/approvazione e, pertanto, l'adozione della procedura di cash settlement è da considerarsi, per entrambe le controparti, una scelta necessaria che permetterà alle due controparti centrali di adempiere, nell'immediato, alle previsioni dell'EMIR entro le scadenze previste.
  Si precisa, infine, che la procedura di cash settlement è in linea con il quadro regolamentare internazionale che, in via generale, tende a individuare soluzioni che consentono la sopravvivenza di una controparte centrale per assicurare la continuità dei servizi di rilievo sistemico offerti al mercato ribaltando sui partecipanti gli eventuali costi della gestione di una procedura di insolvenza.

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ALLEGATO 3

5-01018 Paglia: Acquisizione di una partecipazione azionaria in una società operante nel settore finanziario da parte del Fondo strategico italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Paglia chiede se si ritiene di poter confermare le notizie riportate dalla stampa su un possibile interessamento da parte del Fondo Strategico Italiano S.p.A. in ordine all'acquisizione di quote significative del capitale della società SIA S.p.A. Sul punto questo Ministero ha richiesto di acquisire le informazioni compatibili con la natura privatistica del soggetto controllato e con l'imprescindibile esigenza di riservatezza che normalmente caratterizza le operazioni in questione.
  In esito a ciò, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'Organo di Vigilanza segue l'evolvere delle ipotesi di cessione del pacchetto di controllo della società SIA nell'ambito della propria funzione di sorveglianza sui sistemi di pagamento, tenuto conto che la valutazione delle offerte di acquisto compete agli azionisti della società.
  Sulla questione la società Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che Fondo Strategico Italiano S.p.A («FSI») è una holding di partecipazioni controllata dalla Cassa medesima.
  Fondo Strategico Italiano è un operatore di mercato che investe, secondo legge, in imprese che siano in equilibrio economico-finanziario e che abbiano l'obiettivo di crescere dimensionalmente, migliorare la propria efficienza e rafforzare la propria posizione competitiva sui mercati nazionali e internazionali.
  In conformità al decreto ministeriale 3 maggio 2011, la società opera nei settori di rilevante interesse nazionale, che includono: difesa; sicurezza; infrastrutture e pubblici servizi; trasporti; comunicazioni; energia; assicurazioni e intermediazione finanziaria; ricerca e alta tecnologia Nell'ambito di questi settori svolge la propria ordinaria attività di analisi, di valutazione e, infine, di investimento.

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ALLEGATO 4

5-01019 Zanetti: Ammontare del giro d'affari concernente il settore dei giochi pubblici e relativo gettito erariale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo a quanto ammonti l'attuale giro d'affari del settore del gioco in generale e delle slot machine in particolare, nonché quale sia l'ammontare complessivo delle imposte indirette introitate dall'Erario con riferimento all'intero comparto del gioco ed, in particolare, al settore delle slot machine.
  Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce quanto segue.
  Preliminarmente, occorre sottolineare che i dati richiesti dall'onorevole interrogante sono periodicamente pubblicati (sia in forma aggregata che disaggregata) presso il sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  Per il vero, l'incremento del «volume d'affari» registrato a partire dal 2003 rappresenta il frutto delle politiche attuate per sottrarre il controllo del settore dei giochi alla criminalità organizzata.
  Il «giro d'affari» del gioco in generale ammonta alla differenza tra la raccolta e le vincite pagate ai giocatori. Da tale differenza occorre poi, per determinare la raccolta netta, sottrarre le imposte gravanti sui giochi, molto diversificate a seconda della tipologia di gioco.
  In particolare, per quanto riguarda le new slot (awp) e le videolottery (vlt), per l'anno 2012, a fronte di una raccolta pari ad euro 49.090.131.646,91, le vincite sono state di euro 39.750.842.896,26, per un giro d'affari, al lordo delle imposte, ammontante ad euro 9.339.288.750,65. Da tale importo occorre sottrarre quanto dovuto a titolo di prelievo erariale unico (PREU), pari ad euro 4.101.736.212,36 ed il canone di concessione, ammontante ad euro 147.270.394,94, per un'entrata erariale netta di euro 5.090.282.143,35.

anno 2012 AWP VLT TOTALE
RACCOLTA 27.411,935.191,01 21.678.196.455,90 49.090.131.646,91
VINCITE 20.587.892.187,28 19.162.950.708,98 39.750.842.896,26
PREU 3.234.608.354,13 867.127,858,23 4.101.736.212,36
CANONE 82.235.805,57 65.034.589,37 147.270.394,94
Differenza 3.507.198.844,03 1.583.083.299,32 5.090.282.143,35
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  Per l'anno 2013, invece, si rimanda ai dati parziali, aggiornati al 31 agosto 2013, riportati nella seguente tabella:

2013 AWP VLT TOTALE
RACCOLTA 16.839.917.280,00 14.760.994.063,10 31,600.911.343,10
VINCITE** 12.461.538.787,20 12.546.844.953,64 25.008.383.740,84
PREU 2.138.670.295,61 738.049.703,28 2.876.719.998,89
CANONE 50.519.751,84 44.282.982,19 94.802.734,03
Differenza 2.189.188.445,35 1,431,816,424,00 3.621.004.869,35

  ** dati stimati per assenza di contatori annuali calcolando il 74 per cento sulle AWP e l'85 per cento sulle VLT, quote minime di vincita ex lege.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, dei dati e dei documenti e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;
*2. 4. (Nuova formulazione) Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, dei dati e dei documenti e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;
*2. 5. (Nuova formulazione) Bernardo, Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli e degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, dei dati e dei documenti Pag. 106e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;
*2. 8. (Nuova formulazione) Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

ART. 6.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
   a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
   b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateazione conseguente all'utilizzo di istituti deflattivi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
   c) procedendo ad una complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e il numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateazione;
   d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.
6. 5. (Nuova formulazione) Moretti, Causi, Ginato.

  Al comma 6, sostituire le parole: anche procedendo con le seguenti: procedendo in tale contesto.
6. 14. Relatore.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, degli intermediari fiscali e dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie tecnico-organizzative, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo alla tempistica dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
7. 2. (Nuova formulazione) Ribaudo.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei fenomeni di transfer pricing» con le seguenti: «dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing»;
   al medesimo comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «al meccanismo Pag. 107dell'inversione contabile» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori».
9. 13. Governo.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: disincentivare con la seguente: contrastare.
9. 5. Coppola.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis
) prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo conto anche delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati sistemi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.
9. 11. (Nuova formulazione) Carbone, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

ART. 10.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente;»;
   b) al comma 1, lettera b), numero 9), sostituire le parole «in ogni stato e grado del processo tributario» con le seguenti: «nel processo tributario»;
   c) al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire le parole da: «i tempi per la gestione associata» fino alla fine, con le seguenti: «i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;»;
   d) al comma 1, lettera c), al numero 6), dopo la parola: «contribuenti», aggiungere le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia s.p.a., subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione»;
   e) al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con la seguente: «f) contemperamento delle esistenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti la tutela dell'abitazione, lo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, la salvaguardia in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.».
10. 14. Governo.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: «nella misura massima» fino alla fine con le seguenti: «in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro».
10. 8. (Nuova formulazione) De Menech, Marco Di Maio, Lorenzo Guerini, Fragomeli.

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ALLEGATO 6

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 9.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei fenomeni di transfer pricing con le seguenti: dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing; e al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: al meccanismo dell'inversione contabile fino alla fine, con le seguenti: al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori;.
9. 13. Governo.
(Approvato)

ART. 10.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente;
   b) al comma 1, lettera b), numero 9), sostituire le parole: in ogni stato e grado del processo tributario, con le seguenti: nel processo tributario;
   c) al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire le parole da: i tempi per la gestione associata fino alla fine, con le seguenti: i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
   d) al comma 1, lettera c), al numero 6), dopo la parola: contribuenti, aggiungere le seguenti: prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo esclusivamente in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del Gruppo Equitalia s.p.a., subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
   e) al comma 1, sostituire le lettere f) e g) con la seguente: f) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti la tutela dell'abitazione, lo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, la salvaguardia in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.
10. 14. Governo.
(Approvato)

ART. 11.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) semplificazione delle modalità di imposizione delle indennità e Pag. 109somme comunque denominate percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro nonché di altre somme soggette a tassazione separata;
   c) al comma 2, dopo la parola professionisti aggiungere la seguente: , artisti.
   e modificare la rubrica con la seguente: (Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetto a tassazione separata e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni).
11. 7. Governo.

ART. 13.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, con le seguenti: delle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
13. 12. Governo.

ART. 14.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: concessionarie di giochi pubblici aggiungere le seguenti: per quote pari o superiori a predeterminate soglie qualificanti.
14. 74. Governo.

  Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente: n) nel rispetto dei limiti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco, previo versamento da parte del concessionario, per la durata della proroga finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione.
14. 75. Governo.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati;.
14. 76. Governo.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: sui prodotti energetici, inserire le seguenti: e sull'energia elettrica e sostituire la rubrica con la seguente: (Fiscalità energetica e ambientale);.
15. 12. Governo.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto Pag. 110è emanato solo successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
  2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonché degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.
16. 3. Governo.