CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2013
83.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
   0a) esigenza di tutelare e di garantire il pieno rispetto dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'intero sistema tributario, come sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;.
1. 1. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché della possibilità di interpellare l'amministrazione finanziaria su quesiti o operazioni specifiche, stabilendo un termine congruo entro il quale la stessa è tenuta a rispondere, le conseguenze del mancato rispetto di tale termine, nonché l'obbligatorietà della risposta fornita per l'amministrazione finanziaria.
1. 2. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con progressivo aumento del limite massimo di compensazione.
1. 3. De Menech.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) previsione di una relazione preliminare da trasmettere al Parlamento ogniqualvolta il Governo modifichi ovvero introduca nuove disposizioni tributarie. Tale relazione deve riportare, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e l'Amministrazione anche evidenziando i principali punti di forza e di criticità dei diversi interventi.
1. 4. Gutgeld.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) esclusione della possibilità di revisione della misura degli acconti d'imposta per tener conto delle norme modificate.
1. 5. De Menech.

  Al comma 2, dopo le parole: tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare aggiungere le seguenti:, fatto salvo il principio di solidarietà nazionale,.
1. 6. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di coesione e di solidarietà nazionale».
1. 6. (Nuova formulazione) Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.
(Approvato)

Pag. 145

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai decreti legislativi è allegata una relazione preliminare del Governo che riporta, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e l'Amministrazione, anche evidenziando i principali punti di forza e di criticità dei diversi interventi.
1. 7. Gutgeld.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo emanati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'Amministrazione».
1. 7. (Nuova formulazione) Gutgeld.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 e relativi alle deleghe di cui agli articoli 2 e 5 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 8. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.
1. 9. Causi, Bonifazi, Bargero, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.
(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stesso termine, il Governo – effettuato un apposito monitoraggio in ordine allo stato della incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate e dei Monopoli nella Agenzia delle Dogane disposto dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 – riferisce alle Commissioni Parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative. Nella fase transitoria, l'attuazione delle previsioni contenute nel comma 5, articolo 23-quinquies della citata legge, è sospesa.
1. 10. Pagano.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti speciali, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
1. 11. Marguerettaz.

ART. 2.

   Sopprimerlo.
2. 1. Laffranco.

Pag. 146

  Al comma 1, dopo le parole: e la rendita, aggiungere le seguenti: considerando comunque che i valori e le rendite catastali saranno commisurati rispettivamente al 75 e al 70 per cento dei corrispondenti valori patrimoniali e redditi medi ordinari espressi dal mercato.
2. 2. Busin.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei Comuni aggiungere le seguenti: ovvero Unioni od Associazioni di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate.
2. 3. Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introdurre un sistema premiale statale che privilegi, in termini di risorse, gli enti locali che risultano più solerti nell'attività di collaborazione all'effettivo accertamento degli abusi edilizi;
2. 4. Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) individuare strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e la corretta inventariazione degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto o relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi e non abusivi;.
2. 5. Bernardo, Laffranco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: atti a facilitare aggiungere le seguenti: accertamenti fiscali sui cambi di proprietà per i quali non risultino movimenti bancari.
2. 6. Laffranco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: terreni edificabili accatastati come terreni agricoli.
2. 7. Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) attivare nuove procedure di accatastamento che prevedano una condivisione telematica dei dati e documenti tra l'Agenzia delle entrate e gli Uffici urbanistici dei comuni in modo da creare una corretta ed unica corrispondenza tra documenti progettuali depositati, elaborati catastali e stati di fatto degli immobili.
2. 8. Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) attivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale.
2. 9. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: speciali catastali aggiungere le seguenti: facilitare e supportare concretamente l'attività dei Comuni, Unioni di Comuni od Associazioni di Comuni per lo svolgimento di funzioni associate, nella cooperazione con l'Agenzia delle entrare mediante il rafforzamento delle attività svolte dagli enti locali aventi valenza catastale-fiscale, sulla base delle norme vigenti come previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, Pag. 147con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
2. 10. Busin.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dai valori medi ordinari, aggiungere le seguenti: ridotti almeno del 20 per cento, conseguentemente alla lettera i) sopprimere le parole: e comunque non al di sopra del valore di mercato.
2. 11. Laffranco.

  Al comma 1, dopo le lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) considerare come non si valutino come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni; resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.
2. 12. Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere meccanismi di aggiornamento periodico delle classificazioni censite, in base alle mutate condizioni degli immobili e delle loro funzionalità e di aggiornamento degli accatastamenti delle unità immobiliari censite non in corrispondenza della loro effettiva consistenza e destinazione d'uso.
2. 13. Bernardo, Laffranco.

  Al comma 1, lettera g), numero 1.2), dopo la parola: localizzazione aggiungere le seguenti:, gli oneri di gestione e manutenzione.
2. 14. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, al comma 3, lettera i), dopo le parole: dell'unico immobile non di lusso aggiungere le seguenti: nonché riduzioni o esenzioni di imposta nei casi di immobili resi inagibili o inutilizzabili da calamità naturali.
2. 15. Gutgeld.

  Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo la parola: localizzazione aggiungere le seguenti:, gli oneri di gestione e manutenzione.
2. 16. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: di cui sono pubblicati i relativi valori e metodi di determinazione.
2. 17. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  3) preveda una percentuale di abbattimento della rendita media ordinaria determinata come sopra, che tenga conto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie alla conservazione dell'immobile per il mantenimento della rendita media ordinaria presunta;.
2. 18. Marco Di Stefano.

  Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: periodico con la seguente: quinquennale.
2. 19. De Menech.

Pag. 148

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché.
2. 20. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tenendo comunque in considerazione l'effettiva destinazione d'uso dell'immobile.
2. 21. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto degli oneri derivanti dalla loro gestione e manutenzione.
2. 22. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere che al fine del prelievo tributario sugli immobili, siano considerati tassabili, con attribuzione di rendita figurativa desunta con i principi previsti dal presente articolo, gli immobili abusivi, ma con adeguate modalità, stante la particolare tipologia di tali immobili di natura illecita; a dette tipologie di immobili non può essere riconosciuta alcuna agevolazione o esenzione.
2. 23. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) prevedere, per le unità immobiliari censite, ma dismesse da qualunque destinazione d'uso da più di cinque anni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale e reddituale, che tengano conto degli oneri di manutenzione e conservazione e dell'accertato stato di dismissione.
2. 24. Bernardo, Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) a prevedere che la regolarizzazione catastale sia applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, escludendo comunque gli immobili abusivi non regolarizzabili dal punto di vista urbanistico, e quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico;
2. 25. Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ottenere al più presto effetti perequativi nelle imposte sui fabbricati basate sulla redditività degli stessi, si provvederà anzitutto alla revisione del sistema estimativo nella parte afferente la determinazione delle rendite.
2. 26. Pagano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I valori e le rendite catastali saranno commisurati rispettivamente al 75 e al 70 per cento dei corrispondenti valori patrimoniali e redditi medi ordinari espressi dal mercato.
2. 27. Busin.

  Al comma 2, sostituire le parole: a livello scientifico internazionale. con le seguenti: a livello scientifico nazionale e internazionale. Il Governo in ogni caso dà conto alle Commissioni competenti delle Pag. 149metodologie utilizzate e fornisce dati di confronto tra i diversi modelli statistici.
2. 29. Laffranco.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: professionisti aggiungere le seguenti:, di tecnici.
2. 30. Bernardo, Laffranco.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
2. 31. Pagano.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;.
*2. 32. Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;.
*2. 33. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;.
*2. 34. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
*2. 32. (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
*2. 33. (Nuova formulazione) Zanetti, Sottanelli, Sberna.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione e aggiungere, in fine, le parole: nonché al fine di potenziare e semplificare l'accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai Pag. 150dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale;
*2. 34. (Nuova formulazione) Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera c), dopo la parola: convenzioni sopprimere le seguenti: senza oneri a carico della finanza pubblica.
2. 35. Busin.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: tecnici indicati dagli ordini aggiungere le seguenti: e dai collegi.
2. 36. Bernardo, Laffranco.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti con le seguenti: nonché di acquisire, mediante apposite convenzioni, i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, tramite le associazioni di categoria dei proprietari maggiormente rappresentative, ovvero direttamente dai contribuenti;.
2. 37. Marco Di Stefano.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere specifiche sanzioni per le Amministrazioni Comunali che, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore.
2. 38. Busin.

  Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;.
*2. 39. Fragomeli, De Menech, Marco Di Maio, Lorenzo Guerini.

  Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;.
*2. 40. Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione.
**2. 41. Marco Di Maio, Lorenzo Guerini, Fragomeli, De Menech.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione.
**2. 42. Zanetti, Sottanelli, Sberna.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: collaborazione con la seguente: cooperazione.
**2. 43. Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.
(Approvato)

Pag. 151

  Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, nonché alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;
2. 44. Gutgeld.

  Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché la periodicità con la quale il processo di revisione catastale debba essere aggiornato anche al fine di tener conto dell'andamento di mercato.
2. 45. Marco Di Stefano.

  Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) determinare la decorrenza dell'accatastamento, ai fini fiscali, dei fabbricati rurali, fatta salva la retroattività quinquennale della domanda di variazione catastale presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
2. 46. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) con riferimento a quanto stabilito dalla lettera i), gli incrementi di imposta derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 non possono superare il 20 per cento delle imposte attualmente gravanti. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 provvedono ad individuare le modalità temporali con le quali i suddetti incrementi sono applicati progressivamente, anche mediante successivi interventi correttivi;

  Conseguentemente, alla lettera l) sopprimere le parole: e la necessaria gradualità.
2. 47. Laffranco.

  Al comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) prevedere, in via facoltativa, la trasmissione telematica, da parte del contribuente, di un modello di dichiarazione, validata da un professionista abilitato, contenente i dati immobiliari, il valore patrimoniale e la relativa rendita, con correlata previsione di controlli a campione da parte degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate e previsione di sanzioni, a carico del contribuente e del professionista, in caso di dichiarazione infedele;.
2. 48. Pagano.

  Al comma 3, lettera o), dopo le parole: regime fiscale agevolato, aggiungere le seguenti:, mediante la riduzione percentuale temporanea del valore catastale rideterminato e della relativa rendita,.
2. 49. Marco Di Stefano.

  Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) prevedere che le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, nel rispetto dei criteri attuativi emanati per la riforma del catasto.
2. 50. Gutgeld.

  Al comma 3, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: e dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e agli effetti del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142.
2. 51. Marguerettaz.

Pag. 152

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   q) prevedere che l'omesso o tardivo adempimento delle operazioni di riclassamento e di revisione degli estimi rilevi ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
2. 52. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In attesa della riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati e dei terreni, finalizzata a rinnovare e superare l'attuale sistema estimativo basato sulla distinzione in categorie e classi e a favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, i valori immobiliari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ricalcolati, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte, con adeguate variazioni percentuali determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali sono calcolati sulla base dell'incremento dei valori nel mercato immobiliare locale e per tipologia immobiliare, a tal fine avvalendosi dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio, e possono essere differenziati all'interno di adeguate partizioni del territorio. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono conseguentemente adeguate le percentuali di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. 53. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo, previa verifica della situazione congiunturale del mercato immobiliare e del comparto edilizio, entrano in vigore il 1o gennaio del 2018.
2. 54. Laffranco.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Nuova disciplina della notificazione degli atti tavolari e modifiche al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante «Disposizioni relativi ai libri fondiari dei territori delle nuove province»).

  1. Il numero 6) dell'articolo 123, del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.
  2. Al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo l'articolo 123-bis è aggiunto il seguente:

Art. 123-ter.

  1. Le notificazioni del decreto tavolare di accoglimento si hanno per avvenute il giorno della sua iscrizione sul libro maestro nei confronti delle parti di scritture private autenticate e di atti pubblici, degli eredi e legatari in base a certificati di eredità e legato, di chi ha presentato la domanda e degli altri partecipanti alla comunione nel caso di modifiche catastali in base a piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'Agenzia del Territorio.
  2. Con riferimento ai destinatari di cui all'articolo 123, le notificazioni del decreto tavolare di accoglimento si hanno altresì per avvenute il giorno della sua iscrizione sul libro maestro relativamente alla cancellazione di ipoteche prescritte ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile, alla cancellazione di diritti reali estinti per morte del titolare, alla cancellazione di annotazioni divenute inefficaci ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice Pag. 153civile o comunque per decorso del termine previsto, alle ipoteche rinnovate ai sensi dell'articolo 2850 del codice civile.
  3. Al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, dopo l'articolo 125 è aggiunto il seguente:

Art. 125-bis.

  1. Nel caso di intavolazione di diritti di proprietà e di diritti reali diversi dalle ipoteche e dalle servitù, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali richieste anche d'ufficio dall'Agenzia del Territorio, il decreto tavolare è comunicato agli uffici competenti.
2. 01. Rosato.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che le azioni svolte per il contrasto all'evasione fiscale siano pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, indicando il numero e la tipologia delle azioni svolte, suddivise per settore e per regione, al fine di consentire la massima trasparenza ed efficacia del contrasto all'evasione.
3. 1. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) introdurre elementi di flessibilità nel sistema dei controlli e delle sanzioni al fine di garantire una proporzionalità commisurata all'entità delle omissioni o delle violazioni.
3. 2. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) estendere la disciplina del Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999, del Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 e del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002 ai Paesi che non hanno stipulato convenzioni preposte alla prevenzione delle frodi fiscali con i Paesi attualmente inseriti nella cosiddetta «Black list».
3. 3. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) istituire uno strumento specifico per verificare arricchimenti illeciti ai danni dell'erario da parte di chi ricopre, o abbia ricoperto negli ultimi venti anni, cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle Pubbliche Amministrazioni, basato su un confronto del patrimonio del soggetto con tutti i redditi, di qualunque natura, percepiti e dichiarati, e prevedere la pubblicazione dei relativi accertamenti sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate.
3. 4. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) Il Governo, nel rispetto del principio dell'assoluta parità del trattamento fiscale, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, è delegato ad introdurre norme volte a contrastare ogni forma di elusione e di evasione fiscale poste in essere da cittadini stranieri, neocomunitari o extracomunitari, anche mediante costituzione di apposite task force da parte delle amministrazioni preposte. A tal fine le norme saranno dirette a:
   a) monitorare l'attività dei money transfer, valutando l'opportunità di reintrodurre una imposizione fiscale ridotta e un regime di registrazione delle transazioni;
   b) introdurre disposizioni volte ad accelerare l'attribuzione univoca dei codici fiscali, estendendone la diffusione a tutti i lavoratori stranieri;
   c) valutare, anche per gli anni pregressi, le modalità di acquisizione degli Pag. 154immobili abitativi, commerciali ed industriali, con particolare riferimento alle acquisizioni con denaro contante;
   d) con riferimento al commercio ambulante:
    1) monitorare le modalità di utilizzo dei contratti «fitto-gestione», eventualmente introducendo l'obbligo di sottoscrivere una fidejussione;
    2) reintrodurre il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che dovrà essere esibito in particolare al rinnovo o delle licenze o alle relative modifiche;
    3) avviare una campagna di verifica iniziale e periodica sui veicoli strumentali, al fine di accertarne la regolare circolazione, anche con riferimento alla verifica dell'autenticità dei contratti assicurativi;
   e) prevedere specifiche indagini sul tenore di vita di soggetti segnalati e specifici parametri di accertamento sintetico del reddito complessivo (redditometro) delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
   f) nei settori dell'edilizia, del commercio e dei servizi alla persona, valutare la congruità degli contributi previdenziali ed assicurativi versati, con i redditi minimi necessari alla sussistenza e con le attività lavorative effettivamente svolte, nonché la corrispondenza della tipologia dei contributi versati con l'attività effettivamente svolta;
   g) introdurre disposizioni volte a garantire l'effettivo pagamento di imposte, tasse, contributi, tariffe, assicurazioni obbligatorie, sanzioni amministrative e ruoli;
   h) emanare adeguate istruzioni o, se del caso, introdurre ulteriori disposizioni sanzionatorie, ivi compreso, se del caso, il danno erariale, a carico dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che omettano di procedere in relazione alle disposizioni alla cui applicazione sono preposti;
   i) incrementare le sanzioni per i soggetti che impieghino lavoratori clandestini, prevedendo, in caso di reiterazione del fatto, il sequestro dell'attività;
   l) introdurre disposizioni che prevedano l'espulsione o l'allontanamento dal territorio nazionale per i soggetti che reiteratamente o dolosamente sfuggono al pagamento di imposte, tasse, contributi, tariffe, assicurazioni obbligatorie, sanzioni amministrative e ruoli.
3. 8. Laffranco.

  Al comma 2, dopo le parole: il Governo redige annualmente aggiungere le seguenti:, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio,
3. 5. Pelillo, Petrini.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: il Governo rediga annualmente aggiungere le seguenti:, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio,
3. 5. (Nuova formulazione) Pelillo, Petrini.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: il rapporto indica, altresì, aggiungere le seguenti: il numero degli accessi, ispezioni e verifiche conclusesi senza alcun rilievo nei confronti del contribuente, le statistiche sul contenzioso tributario e.
3. 6. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La commissione di cui alla lettera d) del comma 1 e il rapporto di cui al comma 2 provvedono altresì a riferire, con specifici referti o sezioni, delle particolari Pag. 155modalità di evasione ed elusione poste in essere dai cittadini stranieri, individuando le necessarie misure di contrasto.
3. 7. Laffranco.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto di cui al presente comma reca una dettagliata distinzione tra le riduzioni di base imponibile o dell'imposta che si presentano come atto costitutivo del tributo e quelle che, invece, si presentano come eccezioni all'imposizione base di riferimento.
4. 1. Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, dopo le parole: redditi di lavoro dipendente e autonomo, aggiungere le seguenti: ivi comprese le agevolazioni per alimentazione e welfare aziendale.
4. 2. Pagano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori aggiungere le seguenti:, di imprese agricole.
*4. 3. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori aggiungere le seguenti:, di imprese agricole.
*4. 4. Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: imprese minori aggiungere le seguenti:, di imprese agricole.
*4. 5. Giulietti.

  Al comma 2, sostituire le parole: del patrimonio artistico, con le seguenti: del patrimonio storico-artistico.
4. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente con le seguenti: dell'agricoltura, dell'ambiente.
*4. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente con le seguenti: dell'agricoltura, dell'ambiente.
*4. 8. Giulietti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, aggiungere le seguenti: dell'agricoltura.
4. 9. Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 2, aggiunge, in fine, le parole: nonché, sulla base dello stesso criterio, dell'istituto della destinazione dell'8 per mille.
4. 10. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e l'adeguamento degli importi delle e razioni per oneri dei familiari a carico,.
4. 11. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Pag. 156

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato, altresì, ad adeguare all'inflazione gli importi delle detrazioni per oneri dei familiari a carico, nel senso di aumentare la soglia del reddito complessivo per considerare un familiare fiscalmente a carico del contribuente.
4. 12. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale», le cui funzioni assorbono ed integrano quelle del «Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale» di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.
  4. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese. Le risorse del Fondo accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate alla realizzazione prioritaria delle seguenti finalità:
   a) l'aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
   b) l'aumento degli assegni per il nucleo familiare;
   e) l'aumento delle detrazioni Irpef per lavoro dipendente e per le pensioni;
   d) l'attenuazione della decrescenza della detrazione da lavoro;
   e) agevolazioni a favore dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato;
   f) la revisione dell'IMU sui beni immobiliari strumentali alle attività economiche.

  5. Il Parlamento, in occasione dell'esame parlamentare del Documento di Economia e Finanza (DEF), sulla base del decreto di cui al comma 4, indica al Governo le misure da attuare, tra quelle indicate dalle lettere da a) a f) di cui al medesimo comma.
  6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per l'equità e la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dal comma 4 del presente articolo.
4. 13. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, sostituire le parole: Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese, con le seguenti: Al fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sui redditi da lavoro e sulle imprese.
4. 14. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese, aggiungere le seguenti:, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente Pag. 157secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio.
4. 15. Taranto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto degli statuti d'autonomia, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
4. 16. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

  1. In esclusiva attuazione dei princìpi comunitari in materia di abuso del diritto fiscale, dei principi costituzionali di eguaglianza, legalità, capacità contributiva, e di certezza dei rapporti giuridici, nonché dei principi dello Statuto del contribuente, il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) l'abuso del diritto fiscale con riferimento agli atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro privi di valide ragione economiche, poste in essere, quale conditio sine qua non, al determinante scopo di aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento fiscale e di ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti;
   b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine, escludere in ogni caso la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, comprese quelle che non necessariamente produttive di una redditività immediata ma rispondenti ad esigenze di natura organizzativa o determinanti un miglioramento strutturale e funzionale dell'attività del contribuente;
   c) prevedere l'inopponibilità all'amministrazione finanziaria degli atti, fatti e negozi di cui alla lettera a) e il conseguente potere di disconoscere il relativo risparmio di imposta, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni abusate, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all'amministrazione;
   d) disciplinare il regime della prova, ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo, il suo carattere determinante, e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati rispetto alla logica di mercato e a carico del contribuente, salva la dimostrazione contraria di quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria, l'onere di allegare l'esistenza di valide ragione economiche che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
   e) prevedere la salvaguardia del contraddittorio in ogni fase del procedimento di accertamento tributario; conseguentemente, prevedere che l'avviso di accertamento deve essere emesso, a pena di nullità, previa richiesta di chiarimenti, con indicazione dei motivi per cui si reputano abusivi i comportamenti posti in essere notificata al contribuente;
   f) prevedere, fermo quanto disposto in materia di motivazione degli atti impositivi, sempre a pena di nullità, che l'avviso di accertamento deve essere specificatamente motivato, anche in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente; la motivazione deve anche evidenziare il risparmio Pag. 158fiscale indebitamente ottenuto, perché a fattispecie è ritenuta priva di valide ragioni economiche, e quale sarebbe il percorso fiscalmente corretto a parità di effetti giuridici ed economici. L'inopponibilità degli atti fatti e negozi di cui ai commi precedenti è rilevabile unicamente dall'ufficio finanziario, con l'avviso specificatamente motivato di cui al periodo precedente e mai in via di eccezione. Salvo che non sia espressamente contestata dall'ufficio finanziario nell'atto impugnato, l'esistenza, validità, efficacia e opponibilità di fatti atti e negozi giuridici non deve essere dedotta dal contribuente in giudizio, se tali atti, fatti e negozi comunque risultano negli atti del procedimento. Fermo quanto sopra, prevedere che in ogni caso, in applicazione dei princìpi del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, nei processi tributari in ogni stato e grado, anche di legittimità, non è consentito rilevare d'ufficio eccezioni o fatti favorevoli a una della parti;
   g) prevedere, se ne ricorrono i presupposti, la sanzionabilità dei comportamenti abusi solo in che le contestazioni fiscali in base al principio generale dell'abuso del diritto non possono comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali, tranne, il caso di condotte fraudolente o volte ad ostacolare l'attività di controllo;
   h) prevedere la riscossione delle imposte accertate in applicazione delle disposizioni anti abuso in via provvisoria, se dovute, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria regionale;
   i) prevedere che i soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni anti abuso possono richiedere ed ottenere prontamente il rimborso delle imposte indebitamente pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, con gli interessi come per legge;
   l) prevedere la possibilità per i contribuenti che intendono porre in essere atti, fatti o negozi suscettibili di sindacato anti abuso di proporre istanza di interpello allo scopo di ottenere, anche mediante silenzio assenso, il riconoscimento del carattere non abusivo delle operazioni prospettate;
   m) prevedere la possibilità di proporre istanza di interpello disapplicativo, con tempi certi di risposta anche mediante silenzio assenso, relativamente alle norme fiscali che, allo scopo di contrastare comportamenti abusivi limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, previa dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti abusivi non potevano verificarsi. Prevedere che il diniego di disapplicazione costituisce atto impugnabile, allo scopo di ottenere il riconoscimento giudiziale della disapplicazione richiesta;
   n) prevedere che i decreti delegati di cui al presente comma si applicano ai procedimenti ed ai giudizi in corso alla data della entrata in vigore della presente legge delega. Prevedere, in tutti i casi di sindacato fondato sull'abuso del diritto fiscale, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la non sanzionabilità delle condotte relative agli atti, fatti e negozi abusivi e la non riscuotibilità delle sanzioni già irrogate, salvi gli effetti del giudicato.
5. 1. Milanato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi, tenendo conto delle linee guida elaborate dagli organismi internazionali e, in particolare, dall'Unione europea Pag. 159con la Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
   a) definire la condotta abusiva come utilizzo di una o più operazioni artificiose allo scopo di eludere l'imposizione, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione, ma sia idonea ad ottenere un risparmio d'imposta contrario alle finalità delle disposizioni tributarie applicate o aggirate o ai principi generali del sistema tributario;
   b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
    1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa esclusiva o principale dell'operazione abusiva;
    2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni, considerate nel complesso o singolarmente, è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali rispetto al risparmio d'imposta; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;
   c) prevedere l'inopponibilità della condotta abusiva di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
   d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'artificiosità della condotta prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni extrafiscali non marginali rispetto al risparmio d'imposta;
   e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;
   f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario;
   g) prevedere forme di comunicazione, relativamente a condotte potenzialmente abusive, introducendo regimi atti a premiare la trasparenza e la collaborazione del contribuente, da un lato, e a disincentivare i comportamenti non collaborativi, dall'altro.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1 sostituire le parole da: l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione fino a: tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità con le seguenti: che la completa adesione alle forme di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) e all'articolo 6, comma 1, in presenza di fattispecie di abuso del diritto, possa costituire, a seconda dei casi, specifica circostanza attenuante o causa di esclusione dalla punibilità del reato; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo che armonizzi i regimi sanzionatori relativi ai diversi tributi erariali anche attraverso la realizzazione di un testo unico, da improntare pienamente al principio di proporzionalità, prevedendo sanzioni commisurate all'effettiva gravità dei comportamenti in termini di pregiudizio per l'Erario o per le attività di controllo, nonché riduzioni delle sanzioni per le fattispecie che arrecano un minore pregiudizio; la possibilità di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; la razionalizzazione del sistema di definizione agevolata delle sanzioni graduando le riduzioni della misura delle sanzioni in Pag. 160funzione dell'adesione ai diversi istituti definitori e deflattivi del contenzioso tributario;.
5. 2. Gutgeld.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) definire la condotta abusiva come comportamento non conforme alle finalità che la norma applicata intende conseguire, privo di ragioni economicamente apprezzabili diverse dal risparmio fiscale, posto in essere mediante aggiramento di precetti tributari impositivi o agevolativi.
5. 3. Pisano.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguente:
   a) definire la condotta abusiva come un puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere allo scopo di eludere l'imposizione e che comporti un indebito vantaggio fiscale.
5. 4. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) definire il concetto di abuso di diritto recependo, pedissequamente, le disposizioni della Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.
5. 5. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti: anche attraverso una puntuale codifica delle fattispecie rilevanti e dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) incentivare, per le fattispecie non codificate, il ricorso alla disciplina dell'interpello preventivo con procedura abbreviata, anche in linea con quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 2.
5. 6. Businarolo, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, il risparmio di imposta deve concretizzarsi in capo al soggetto che pone in essere tale condotta.
5. 7. Ravetto, Bernardo.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) estendere la disciplina del decreto ministeriale 4 maggio 1999, del decreto ministeriale 21 novembre 2001 e del decreto ministeriale 23 gennaio 2002 ai Paesi che non hanno stipulato convenzioni preposte alla prevenzione delle frodi fiscali con i Paesi attualmente inseriti nella cosiddetta Black list.
5. 8. Pesco, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
5. 9. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sopprimere le parole da: stabilire fino a: contribuente.
5. 10. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) esplicitare che non costituisce risparmio di imposta indebito il mero differimento dell'emersione di base imponibile per effetto dell'utilizzo di operazioni Pag. 161sull'azienda, sulle partecipazioni di controllo o sulla soggettività degli enti, relativamente alle quali la normativa fiscale prevede regimi di neutralità fiscale in capo al dante causa dell'operazione e continuità dei valori fiscali in capo all'avente causa.
5. 11. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo ed i relativi vantaggi fiscali indebitamente conseguiti, nonché la mancata conformità delle connesse operazioni ad una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustificano il ricorso a tali operazioni.
5. 12. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì l'abolizione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
5. 13. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) stabilire l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative con riguardo alla generalità delle condotte abusive, in misura però differenziata a seconda del fatto che la condotta abusiva non determini l'allocazione di base imponibile all'estero oppure viceversa la determini, prevedendo altresì che in questo secondo caso la condotta abusiva assuma rilevanza anche ai fini sanzionatori penali.
5. 14. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili, effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta.
5. 15. Ravetto, Bernardo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) escludere la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in tutti i casi in cui l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente all'esito del processo tributario.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera e).
5. 16. Pagano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente alla disposizione contenuta nella lettera f-bis del comma 1, a parità di gettito fiscale prevederne l'applicabilità anche per i periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore dei decreti delegati.
5. 17. Ravetto, Bernardo.

ART. 6.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato altresì ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un sistema premiale per i contribuenti in regola con gli adempimenti fiscali, per un periodo non inferiore a tre anni, prevedendo, in particolar modo, una riduzione delle aliquote ovvero il riconoscimento di un credito d'imposta.
6. 1. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Pag. 162

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato altresì ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, un sistema premiale per i lavoratori autonomi e le imprese in regola con gli adempimenti fiscali, per un periodo non inferiore a tre anni, prevedendo, in particolar modo, una riduzione delle aliquote ovvero il riconoscimento di un credito d'imposta.
6. 2. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato ad estendere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la possibilità di optare per il regime di trasparenza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai contribuenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della presente legge.
6. 3. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 3, dopo le parole: prevedendo a tal fine anche aggiungere le seguenti: l'attribuzione delle attività di tutoraggio in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese ai Centri autorizzati di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati, con apposizione del visto di conformità, nonché.
6. 4. Pagano.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
   a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
   b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateazione conseguente all'utilizzo di istituti deflattivi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
   c) procedendo ad una complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari a tal fine riducendo il divario tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateazione nonché prevedendo l'applicazione dell'istituto della rateazione anche per gli avvisi di liquidazione in materia di imposta di registro e per il pagamento in misura agevolata delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
   d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione nonché prevedendo che la sanzione per il mancato pagamento di una rata, sia commisurata alla rata stessa.
6. 5. Moretti, Causi, Ginato.

  Al comma 5, alinea, dopo le parole: dei debiti tributari sopprimere le seguenti: in Pag. 163coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva.
6. 6. Busin.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: amministrativi sopprimere le seguenti: e patrimoniali.
6. 7. Busin.

  Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedendo, con particolare riferimento ai debiti contributivi, che qualora l'applicazione di interessi ed accessori, comprese le sanzioni, sia superiore al tasso di usura, questi possano essere ricalcolati su istanza del debitore, con applicazione degli interessi legali, del solo aggio esattoriale e di una sanzione onnicomprensiva pari al dieci per cento delle imposte e contributi dichiarati e non versati; è ammessa la rateazione del debito così ricalcolato;
6. 8. Palmizio.

  Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedendo, nel caso di emissione di avviso di accertamento bonario, la possibilità di aumentare il numero massimo di rate previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, al fine di evitare l'aggravio delle somme dovute dal contribuente a titolo di sanzioni, interessi ed aggio;
6. 9. Pagano.

  Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
   e) stabilendo che, per tutte le tipologie di rateizzazione, gli interessi dovuti sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti al saggio legale;
   f) stabilendo che, anche nel caso in cui l'inadempimento determini la decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, deve essere commisurata all'importo delle rate non versate e non anche a quello dei tributi che rimangono ancora da pagare sulla base del piano di ammortamento;
   g) prevedendo che le norme più favorevoli emesse in sede di svolgimento della delega debbano trovare applicazione anche alle rateizzazioni in corso, per il quale il contribuente non sia decaduto dal beneficio della rateizzazione.
6. 10. Busin.

  Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   e) prevedendo che le soglie di punibilità di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nel limite di 50.000 euro per ciascun anno solare si applichino anche all'omesso versamento, alle rispettive scadenze, di contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente trattenuti dal datore di lavoro, dichiarati e non versati;
6. 11. Palmizio.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) rivedere ai fini di una sua migliore armonizzazione il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione.
6. 12. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte a distinguere, ai fini della riscossione frazionata Pag. 164in pendenza di giudizio, tra maggiori imposte accertate a fronte di maggiori redditi o componenti positivi non dichiarati dal contribuente e maggiori imposte accertate a seguito del disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, mantenendo ed eventualmente incrementando la riscossione frazionata per le prime e sospendendola invece, fino alla sentenza di primo grado, per le seconde, d'esclusione di quelle operate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sempre che il comportamento del contribuente non integri gli estremi della frode ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 2000, n. 74.
6. 13. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 6, sostituire le parole: anche procedendo con le seguenti: procedendo in tale contesto.
6. 14. Relatore.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo).

  1. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:
   a) alla sospensione immediata da parte degli enti e delle società incaricate per la riscossione dei tributi, di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
    1) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione;
    2) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
    3) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
    4) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
    5) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
    6) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
   b) alla previsione che, ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, produca documentazione falsa, si applichi una cospicua sanzione amministrativa.
6. 01. Lavagno, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'eliminazione di sanzioni riferite a omissioni di adempimenti meramente formali compiuti tardivamente dai contribuenti e comunque prima dell'esecuzione dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria;
7. 1. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Pag. 165

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, degli intermediari fiscali e dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire garanzie in merito alle modalità di controllo attivate sulle sedi territoriali, sulla formazione svolta, sul rapporto di lavoro con gli operatori e del rapporto con tutti i soggetti che operano per conto dei suddetti soggetti, sulla reale capacità tecnica ed organizzativa volta a stabilire adeguati livelli di servizio per garantire l'amministrazione finanziaria e i contribuenti sulla correttezza delle certificazioni dagli stessi rilasciate e definire sanzioni sugli abusi riscontrati, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo alla tempistica dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
7. 2. Ribaudo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) alla revisione del trattamento fiscale delle borse di studio erogate dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, al fine di consentire agli studenti di poter usufruire dell'intero importo della borsa di studio attraverso l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Monitoraggio sui nuovi obblighi burocratici imposti alle imprese, ai professionisti e alle persone fisiche).

  1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita una commissione presso il Dipartimento delle finanze, composta anche di esperti dell'Agenzia delle Entrate, incaricata del monitoraggio sui nuovi obblighi burocratici di natura fiscale, anche derivanti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, imposti annualmente alle imprese, ai professionisti e alle persone fisiche, al fine di verificare l'utilità degli obblighi imposti e, attraverso la stima dei relativi costi per l'economia nazionale e l'utilità per il fisco in termini di maggiore gettito, abolire le norme che risultano troppo onerose nella loro applicazione e di dubbia utilità. A tal fine la commissione redige una relazione annuale, sulla quale il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità da parte del Governo, in modo da poter intervenire per modificare o eliminare le norme che si sono rivelate inutili o dannose nella fase applicativa.
  2. Dall'istituzione della commissione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la commissione, nell'attività di monitoraggio, potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali.
7. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: la revisione del regime della dichiarazione infedele sopprimere la parola: e e aggiungere le seguenti:, prevedendo sanzioni differenziate nelle ipotesi di semplice errore di fatto o di diritto nella dichiarazione; la revisione.
8. 2. Pagano.

Pag. 166

  Al comma 1, dopo le parole: all'effettiva gravità dei comportamenti aggiungere le seguenti:, distinguendo in particolare tra il caso in cui l'infedeltà della dichiarazione discenda dalla mancata indicazione di elementi attivi di imposta o base imponibile e il caso in cui discenda invece dal disconoscimento di componenti negativi, deduzioni o detrazioni indicate in dichiarazione dal contribuente, purché non fittizi.
8. 3. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, la previsione del divieto, per tutte le amministrazioni finanziarie e parafiscali, di introdurre, in via di prassi o con atti interpretativi, sanzioni indirette o clausole di decadenza non espressamente previste dalla normativa primaria, connesse a inadempimenti o ritardi.
8. 4. Pagano.

  Al comma 2, dopo le parole: delegato altresì, aggiungere le seguenti: ad abrogare la rilevanza penale della mera omissione di versamenti IVA e.
8. 5. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 2 sostituire la parola: prevedendo con la seguente: esplicitando; e sopprimere le parole da:, fatti comunque salvi fino alla fine del periodo.
8. 1. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 2, sostituire le parole: effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza con le seguenti: effettuato entro il termine ordinario di decadenza.
8. 6. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato altresì a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, ad una parziale revisione del sistema sanzionatorio non penale in materia di imposte dirette in particolare prevedendo l'applicazione di sanzioni ridotte qualora, a causa di una non corretta applicazione del principio temporale, taluni ricavi o proventi siano stati erroneamente dichiarati ovvero taluni costi od oneri erroneamente dedotti in un periodo d'imposta non di competenza, anche tenendo in considerazione che la somma degli imponibili dichiarati dal contribuente, non comporti danno all'Erario in termini di imposte complessivamente versate o da versare.
8. 7. De Menech.

ART. 9.

  All'articolo 9, comma 1, alinea, dopo la parola: norme aggiungere le seguenti: volte a potenziare gli organici delle Agenzie fiscali attraverso il ricorso a forme semplificate di mobilità tra le pubbliche amministrazioni e.
9. 1. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del principio di proporzionalità aggiungere le seguenti: senza aggravio del procedimento.
9. 2. Pagano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo, in tale prospettiva, che il contraddittorio si svolga direttamente presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente per il comune in cui è situata la residenza del contribuente.
9. 3. Pagano.

Pag. 167

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
9. 4. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: disincentivare con la seguente: contrastare.
9. 5. Coppola.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)
ridurre il limite dei pagamenti non tracciabili, nonché rafforzarne la tracciabilità anche ai fini del riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;
9. 6. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine, verificare la possibilità di prevedere importi crescenti delle detrazioni di cui all'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al crescere delle spese effettuate annualmente mediante moneta elettronica;
9. 7. Coppola.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì una specifica disciplina di deroga ai limiti per l'utilizzo del denaro contante nelle Case da gioco autorizzate, esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti.
9. 8. Marguerettaz.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Distribuzione automatica e semiautomatica).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, in quanto indispensabili per la tutela della concorrenza e crescita del mercato, per la semplificazione normativa, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sulla distribuzione automatica e semiautomatica.
  2. La riforma di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplina specifica del settore avendo particolare riguardo all'introduzione della definizione di distribuzione automatica e semiautomatica, nonché alla semplificazione burocratica;
   b) riordino e riforma delle disposizioni vigenti in materia IVA prevedendo, in particolare, l'estensione dell'applicazione dell'aliquota IVA per la distribuzione automatica anche alle forme di distribuzione semiautomatica, con restrizione della applicazione dell'IVA agevolata al solo caso in cui l'investimento delle macchine sia in capo al soggetto gestore del servizio e la macchina sia data mediante Pag. 168contratti scritti di comodato al soggetto che riceve il servizio; applicazione in ogni altro caso dell'aliquota IVA ordinaria;
   c) introduzione di un sistema di certificazione degli incassi da conseguire, in via prioritaria, attraverso l'implementazione dell’hardware e dei software utilizzati dalle macchine automatiche e semiautomatiche per la rilevazione del numero delle erogazioni;
   d) introduzione di un sistema di certificazione delle imprese che esercitano l'attività di somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, con criteri di classificazione in base alla capacità economica ed alla capacità tecnica per la partecipazione alle gare indette per la concessione del servizio medesimo;
   e) introduzione di un bando tipo, anche in accordo con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per la selezione del concessionario nel rispetto dei principi comunitari espressi dall'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introducendo, anche al fine di contrastare più efficacemente le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dell'attività della somministrazione mediante distribuzione automatica e semiautomatica, norme tese alla trasparenza ed al rafforzamento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionalità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie del servizio, nonché degli esponenti aziendali dotati di legale rappresentanza, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare indette per la selezione del gestore;
   f) razionalizzazione territoriale della rete di distribuzione automatica e semiautomatica a servizio delle pubbliche amministrazioni.
9. 9. Lodolini.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere che chiunque venda campagne pubblicitarie online erogate sul territorio italiano debba avere una partita IVA italiana, ivi incluse le operazioni effettuate mediante i centri media e gli operatori terzi;.
9. 10. Carbone, Marco Di Maio, Capozzolo.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere l'introduzione, anche in Italia, in linea con le migliori esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle imprese multinazionali basati su adeguati sistemi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.
9. 11. Carbone, Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) disporre il passaggio di Equitalia sotto il diretto controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. 12. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) estensione della conciliazione giudiziale anche in grado di appello, salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio davanti alla Corte di Cassazione.
10. 1. Pelillo.

Pag. 169

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, stabilendo percentuali di riduzione delle sanzioni inversamente proporzionali all'entità della violazione commessa.
10. 2. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) riordino della disciplina dell'assistenza tecnica e delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio anche personalmente»;
   b) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) rafforzamento ed ampliamento dell'utilizzo degli strumenti dell'informatica e della telematica nel processo tributario»;
   c) sostituire il numero 10) con il seguente: «10) revisione della riscossione in pendenza di giudizio e previsione della immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie»;
   d) dopo il numero 10) aggiungere i seguenti:
  «11) puntuale individuazione degli atti tributari autonomamente impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie»;
  «12) riorganizzazione degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e dell'ufficio del Massimario al fine di garantire la massima conoscenza e diffusione degli orientamenti giurisprudenziali».
10. 3. Milanato.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
10. 4. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo l'esclusività della funzione giurisdizionale e trasformando le attuali commissioni tributarie in tribunali tributari e corti d'appello tributarie;.
10. 5. Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 10) aggiungere il seguente:
  10-bis) attuare un sistema di monitoraggio e controllo a costo zero dell'attività delle commissioni tributarie, al fine di prevenire eventuali fenomeni di corruzione.
10. 6. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: assicurare fino a: riscossione con le seguenti: prevedere prioritariamente la possibilità da parte degli enti locali di svolgere in via autonoma l'attività di riscossione, ed in via subordinata, nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, assicurare competitività, certezza e trasparenza,
10. 7. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero alla diversa misura massima determinata da eventuali analoghe disposizioni riferite specificatamente alla riscossione delle entrate degli enti locali, emanate in base al presente articolo.
10. 8. De Menech, Marco Di Maio, Lorenzo Guerini, Fragomeli.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, ovvero alla diversa misura massima determinata da eventuali analoghe disposizioni riferite Pag. 170specificatamente alla riscossione delle entrate degli enti locali, emanate in base al numero 1).
10. 9. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera c), numero 5), premettere le parole: definire, anche con il coinvolgimento delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi e di accertamento e recupero delle somme evase;
10. 10. Petrini, Pelillo.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:
  8-bis) prevedere la pubblicazione obbligatoria delle attività svolte in termini di somme riscosse, rateizzazioni attuate, pignoramenti disposti.
10. 11. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:
  8-bis) prevedere che l'attività del soggetto terzo sia sottoposto a periodiche verifiche svolte da associazioni, ONLUS, comitati, al fine di prevenire illeciti ed abusi.
10. 12. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e dell'immobile di proprietà utilizzato come abitazione principale, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9.
10. 13. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Villarosa.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Revisione della disciplina e della organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria).

  1. Il Governo della Repubblica è delegato ad attuare, con i decreti di cui all'articolo 1, la revisione della disciplina e dell'organizzazione del processo tributario e della giurisdizione tributaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, conformemente a quanto indicato dalle decisioni della Corte costituzionale in materia;
   b) previsione della facoltà di definizione conciliativa tra le parti di quanto forma oggetto del processo tributario parallelamente all'evolversi del processo stesso in ogni sua fase e grado, stragiudizialmente e anche su invito da parte dei collegi giudicanti;
   c) garantito accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale, senza preclusioni limitative in grado di condizionarla;
   d) identificazione degli atti tributari autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario entro termini di decadenza specificamente predeterminati;
   e) articolazione del processo tributario in tre gradi di giudizio: i primi due, da espletarsi da tribunali tributari e da corti d'appello tributarie, quali organi della giurisdizione tributaria derivanti dalle commissioni tributarie provinciali e regionali così come riordinate dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aventi rispettivamente sede nei Pag. 171capoluoghi di provincia e di regione, il terzo, demandato ad apposita Sezione tributaria della Corte di Cassazione, composta da trenta giudici, ripartiti in cinque sottosezioni in ragione della materia, di cui la prima presieduta dal Presidente della Sezione tributaria e le altre da uno dei loro componenti, con l'espressa previsione che il Presidente della Sezione tributaria della Corte di Cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un Collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente;
   f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo da assicurare adeguata preparazione specialistica, esclusa ogni distinzione tra di essi in riferimento alle rispettive provenienze, anche per ricoprire cariche di presidenza o vicepresidenza, con rigorosa disciplina delle incompatibilità anche per la contemporanea appartenenza del giudice tributario ad altro ordine giurisdizionale, in ogni caso vietata;
   g) riordino dei soggetti abilitati alla rappresentanza e alla difesa delle parti nel processo tributario tenuto anche conto della normativa dell'Unione europea e con l'istituzione, comunque, di apposito albo dei difensori tributari presso ciascuna Corte d'appello tributaria e presso la Sezione tributaria della Corte di cassazione;
   h) adeguamento delle norme del processo tributario alla particolare natura dello stesso rispetto a quello civile e amministrativo, prevedendosi in particolare:
    1) apposita regolamentazione del trasferimento dell'azione da altri giudici a quello tributario e viceversa, soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione;
    2) disciplina della competenza tra i vari giudici tributari, esclusa l'applicabilità di ogni tipo di regolamento previsto dal codice di procedura civile;
    3) disciplina dell'astensione e della ricusazione dei giudici tributari adeguata alle peculiarità del processo tributario e alla particolare natura delle parti resistenti in primo grado;
    4) specificazione dei poteri decisori, cautelari, cognitori ed istruttori dei giudici tributari, in funzione dello speciale oggetto del processo ad essi affidato;
    5) aggiornamento della disciplina delle parti del processo tributario per adeguarla alla nuove disposizioni sostanziali in materia;
    6) istituzione di apposito regime disciplinare per i processi tributari con pluralità di parti, avuto specifico riguardo agli istituti dei ricorsi collettivi e cumulativi, del litisconsorzio necessario e facoltativo, degli interventi, volontari e coatti, e della riunione delle cause;
    7) disciplina formale degli atti del processo tributario, con particolare riguardo agli atti di parte e ai provvedimenti dei giudici, alla loro comunicazione e notificazione, anche a mezzo telefax o in via telematica;
    8) regolamentazione del procedimento di primo e di secondo grado con la rigorosa specificazione dei requisiti degli atti introduttivi e delle conseguenze della loro mancanza in termini d'inammissibilità, delle formalità e dei tempi per la costituzione in giudizio, iscrizione a ruolo, produzione di documenti, anche in grado d'appello, proposizione di motivi aggiunti, soltanto in primo grado, discussione della causa sempre in pubblica udienza, eliminazione dei riti preliminari e dei relativi reclami, abolizione di trattamenti riservati a particolari categorie di controversie, privilegiando l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità;
    9) limitazione della sospensione necessaria del processo tributario ai soli casi di presentazione di querela di falso, in via principale o incidentale, e di controversie Pag. 172sullo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;
    10) uniformizzazione e generalizzazione della tutela cautelare in ogni stato e grado del processo tributario, ai fini della realizzazione del giusto processo e di una tutela giurisdizionale concreta ed effettiva, conformemente ai precetti costituzionali;
    11) estensione della conciliazione giudiziale anche in grado di appello e in pendenza del giudizio di revocazione, salva la possibilità della conciliazione stragiudiziale anche in pendenza del giudizio davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione;
    12) semplificazione del giudizio d'appello, con la possibilità per tutte le parti di produrre nuovi documenti, e con l'abolizione della sanzione dell'inammissibilità per il caso di mancato deposito di copia dell'appello alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza appellata, da sostituire con altro strumento per evitare l'incauto rilascio di formule esecutive;
    13) disciplina del procedimento davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, mantenendo solo alcune delle disposizioni di rito attualmente previste dal codice di procedura civile e adeguando quelle conservate, in modo da garantire una ragionevolmente contenuta diversità del terzo grado del processo tributario rispetto a quello interamente disciplinato dal codice di rito civile, privilegiando in ogni caso il ruolo nomofilattico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione quale organo apicale della giurisdizione tributaria;
    14) disciplina dell'immediata esecutorietà delle decisioni dei giudici tributari valevole per tutte le parti in causa;
   i) riordino dell'assetto organizzativo dei tribunali e delle corti d'appello tributarie e dei loro componenti, secondo criteri di efficienza e di professionalità;
   l) riconoscimento ai giudici tributari di ogni grado della qualità di magistrati, dotati di apposito organo di autogoverno, con riconosciuta garanzia di autonomia, anche finanziaria, attraverso l'utilizzo dei contributi unificati previsti dalla legge da impiegare soltanto per il distacco del personale delle segreterie dagli enti di provenienza e per le retribuzioni dei giudici in misura adeguata alla qualità delle funzioni espletate.
10. 01. Sandra Savino.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: redditi di impresa aggiungere la seguente: commerciale.
11. 1. Sani, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: dovuto aggiungere le seguenti: e l'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti, anche organizzati in forma societaria, il cui volume di affari annuale è inferiore a quarantamila euro, stabilendone altresì l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti in armonia con la normativa comunitaria in materia di imposte indirette.
11. 2. Ruocco, Pesco, Pisano, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo un regime di determinazione forfettaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai 35 anni, i disoccupati, gli inoccupati ed i cassa integrati, che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui Pag. 173volume d'affari annuale non ecceda i sessantamila euro.
11. 3. Ruocco, Pesco, Pisano, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, dopo le parole: il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione aggiungere le seguenti: anche mediante la definizione di valori e criteri oggettivi.
11. 4. De Menech.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo inoltre la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.
11. 5. Pagano.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: e rivede il regime di calcolo delle deduzioni, al fine di semplificare la determinazione della base imponibile della stessa (IRAP).
11. 6. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 12.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: introduzione aggiungere le seguenti:, nel rispetto del principio di competenza temporale,.
12. 1. De Menech.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in particolare aggiungere le seguenti: per attribuire rilevanza alla valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, nonché.
12. 2. Bargero.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle stabili organizzazioni all'estero aggiungere le seguenti: o transfrontaliere.
12. 3. Guerra, Lorenzo Guerini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e di quelle di soggetti non residenti in Italia con le seguenti:, di quelle di soggetti non residenti in Italia e dei gruppi transfrontalieri.
12. 4. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) agevolare il regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.
12. 5. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) introduzione di criteri di tassazione chiari e coerenti con la disciplina applicabile ai fondi immobiliari istituiti in Italia, in relazione ai redditi di fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati dell'Unione europea con attività e/o investimenti nel territorio dello Stato.
12. 6. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione, razionalizzazione e aggiornamento dei coefficienti fiscali di ammortamento.
12. 7. De Menech.

Pag. 174

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) accentuazione del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito di impresa, a cominciare da componenti quali i corrispettivi vantati verso pubbliche amministrazioni e i canoni attivi e passivi di locazione immobiliare, nonché dalla defiscalizzazione delle variazioni del magazzino.
12. 8. Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) semplificazione della prova per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti negli Stati di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 per la logistica internazionale delle merci.
12. 9. Oliaro, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

ART. 13.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) eliminazione delle sperequazioni insite nella vigente disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con particolare riferimento al regime delle aliquote per i servizi turistici;.
13. 1. Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, le opportune modifiche di coordinamento alle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
13. 2. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
* 13. 3. Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva 2006/112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.
* 13. 4. Lorenzo Guerini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato, altresì, a chiarire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che i servizi erogati e i beni ceduti di benessere del corpo e cura della persona resi direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi nell'ambito delle strutture ricettive sono da considerarsi prestazioni accessorie alla prestazione principale resa ai clienti alloggiati, Pag. 175ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
13. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso riducendone l'imposizione indiretta e prevedendo la perdita del beneficio nelle ipotesi di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.
13. 6. Causi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) equiparazione delle imposte sui trasferimenti dovute in occasione di compravendite immobiliari poste in essere da fondi immobiliari istituiti in base alla legislazione di altri Stati dell'Unione europea e da altri operatori professionali esteri, con il regime attualmente applicabile alle compravendite immobiliari in cui sono parte i fondi immobiliari e gli altri operatori professionali nazionali.
13. 7. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.
* 13. 8. Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.
* 13. 9. Guerini Lorenzo.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis)
adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.
* 13. 10. Sottanelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo I, norme per la revisione delle accise sui prezzi dei carburanti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) diminuzione delle misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;
   b) stabilire la diminuzione di cui alla lettera a) qualora il prezzo dei carburanti aumenti in misura pari o superiore, sulla media del periodo, di un punto percentuale rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF;
   e) stabilire che in ogni caso la diminuzione deve essere definita con cadenza Pag. 176annuale entro il 31 dicembre di ogni anno per stabilire le aliquote per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data.
13. 11. Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

ART. 14.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) evidenziare gli eventuali vuoti normativi ai fini dell'aggiornamento della normativa di settore.
14. 1. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari.
14. 2. Miotto, Garavini.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere una quota di compartecipazione al prelievo erariale sui giochi, in favore delle Regioni a Statuto speciale.
14. 3. Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) garantire l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con attribuzione al sindaco del comune competente per territorio della competenza in materia di autorizzazione all'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
14. 4. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: adeguate forme con le seguenti: forme vincolanti.
14. 5. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: al procedimento aggiungere le seguenti: di autorizzazione e.
14. 6. Ginato, Garavini.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito della definizione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale e del procedimento di pianificazione della dislocazione di sale da gioco e del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, prevedere, altresì, disposizioni legislative volte alla ridefinizione di limiti e prescrizioni, tra cui il rispetto di distanze minime obbligatorie con i luoghi socialmente sensibili.
14. 7. Garavini, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
   e-bis) conferire ai comuni le attribuzioni in materia di pianificazione degli orari e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti vendita di cui alla precedente lettera, da esercitarsi mediante proprio regolamento, da adottare entro un Pag. 177congruo termine, che stabilisca limiti e prescrizioni agli orari di esercizio e una distanza minima degli stessi da luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette o, infine, da altri luoghi sensibili individuati dalle regioni o dai comuni tenuto conto dell'impatto che l'autorizzazione di cui alla lettera precedente può avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica, ferma restando la riserva allo Stato della definizione delle regole minime necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
   e-ter) conferimento alle Regioni del potere sostitutivo rispetto ai comuni inadempienti all'obbligo di emanare il regolamento di cui alla lettera precedente.
14. 8. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e correlativamente della nullità assoluta di tali titoli qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco, di punti di vendita di gioco, nonché degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
14. 9. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) garantire agli Enti Locali la possibilità di regolamentare la dislocazione di sale da gioco e punti vendita che si occupano di scommesse e gioco d'azzardo;.
14. 10. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: nell'esercizio dei giochi pubblici, aggiungere le seguenti: riordino e.
14. 11. Causi.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: fondi di investimento aggiungere le seguenti: per quote pari o superiori alla soglia del 5 per cento.
14. 12. Vignali.

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla precedente lettera g) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria e organizzativa, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando ove necessario le discipline settoriali esistenti.
14. 13. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Pag. 178

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;.
14. 14. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere il divieto di affidare le concessioni a società riconducibili a soggetti che ricoprono cariche pubbliche ed ai loro familiari fino al terzo grado di parentela.
14. 15. Pesco, Villarosa.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, rafforzando, altresì, la disciplina su tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari di giochi e scommesse e in materia di antiriciclaggio, prevedendo un abbassamento della soglia, oltre la quale scatta l'obbligo per gli operatori di identificare i clienti e di segnalare le operazioni sospette, estendendo la normativa antiriciclaggio anche a coloro che operano abusivamente, analogamente a quanto previsto per gli operatori di gioco on-line;.
14. 16. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, rafforzando la disciplina sanzionatoria per i reati più gravi commessi in relazione al gioco d'azzardo, al gioco abusivo, illegale e irregolare, e per omessa dichiarazione tributaria; introducendo, altresì, pene accessorie in caso di reiterazione di violazioni delle disposizioni in materia di esercizio di gioco, ricomprendenti ipotesi di sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco dei concessionari e gestori, in proporzione alla gravità delle violazioni medesime;.
14. 17. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della eventuale normativa comunitaria di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e di quella dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati. Revisione altresì della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;.
14. 18. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: comunque improntata al criterio aggiungere le seguenti: della riduzione e.
14. 19. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Pag. 179

  Al comma 2, lettera m), dopo la parola: ospitano aggiungere le seguenti:, della previsione del divieto di qualsiasi forma di intrattenimento ambientale, come ad esempio assenza di orologi, possibilità di fumare e luci di particolari intensità tali da invogliare l'utente al gioco.
14. 20. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 2, alla lettera m), dopo le parole: spazi nei quali vengono installati, aggiungere le seguenti: definizione di limiti e prescrizioni, relativamente a orari di esercizio e localizzazione di attività di giochi che possano pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, nonché introduzione di misure improntate al rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco con i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette;.
14. 21. Garavini, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: nei quali vengono installati aggiungere le seguenti: nonché il rispetto di distanze minime obbligatorie con i luoghi socialmente sensibili.
14. 22. Ginato, Garavini.

  Al comma 2, alla lettera m), dopo la parola: installati aggiungere le seguenti:; previsione dell'obbligo di esporre un cartello sugli apparecchi da gioco contenente l'espressione «il gioco può diventare una malattia» ed indicante un numero di telefono al quale rivolgersi per provvedere alle relative cure mediche;.
14. 23. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:; istituzione di un limite massimo di apparecchi da gioco in ogni Comune, proporzionale al numero di abitanti.
14. 24. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

  Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: previsione che il personale presente presso gli esercizi che ospitano apparecchi idonei per il gioco lecito dovrà essere formato sui rischi e le tutele per il gioco patologico e che dovrà essere presente del materiale informativo specifico per l'analisi dei rischi e i servizi di aiuto sulla patologia.
14. 25. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) al fine di riportare il gioco ad essere un'attività ludica, vietare l'utilizzo di apparecchiature o dispositivi capaci di facilitare il gioco rendendolo più veloce o multiplo al punto da indurre a comportamenti compulsivi;.
14. 26. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) introdurre sanzioni di importo minimo pari a 6.000 euro, e fino ad
un massimo di 10.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori;.
14. 27. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) prevedere un sistema sanzionatorio che preveda la chiusura temporanea Pag. 180dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori;.
14. 28. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) stabilire un tempo minimo che deve intercorrere tra una partita ed un'altra.
14. 29. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) previsione, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e degli affari sociali e del Ministero della salute, di corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti delle scuole dell'obbligo, al fine di dotare il medesimo personale docente delle nozioni necessarie per arginare e prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;.
14. 30. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).
14. 31. Ginato, Garavini, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Al comma 2, lettera n) aggiungere, in fine, le parole:, senza possibilità di proroga delle concessioni in essere.
14. 32. Causi, Ginato, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Garavini, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) prevedere la revoca della concessione per i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, o che pagano dividendi a tali società;.
14. 33. Ragosta, Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere, la seguente:
   n-bis) esclusione dalle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i trust, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;.
14. 34. Lavagno, Ragosta, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, sopprimere la lettera o).
14. 35. Ginato, Garavini, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: deflazione con la seguente: definizione.
14. 36. Vignali.

  Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: anche agevolata e accelerata.
14. 37. Ginato, Garavini.

Pag. 181

  Al comma 2, lettera p), dopo la parola: controlli aggiungere le seguenti: senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
14. 38. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le parole:, da attuarsi anche con la definizione di una'apposita task force da costituire all'interno del perimetro dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
14. 39. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) stabilire opportune intese ed accordi con gli Stati confinanti o prossimi, nei quali sono liberalizzate le case da gioco, ai fini del contrasto del gioco illecito e delle ludopatie;.
14. 40. Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   p-bis)
attivazione di modalità di sostegno alle forme di collaborazione tra Enti locali, servizi sanitari e realtà del terzo settore impegnate nei programmi di recupero di coloro che sono affetti da dipendenza da gioco nonché delle loro famiglie;.
14. 41. Sandra Savino.

  Al comma 2, alla lettera q), dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: su quota parte prelevata dalle vincite e su quota parte prelevata dalla remunerazione dei concessionari.
14. 42. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, lettera q) dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: nonché delle risorse destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari.
14. 43. Miotto, Garavini.

  Al comma 2, lettera q), dopo le parole: un apposito fondo, aggiungere le seguenti:, da ripartire tra le regioni.
14. 44. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: delle ludopatie con le seguenti: delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico.
* 14. 45. Miotto, Garavini.

  Al comma 2, alla lettera q), sostituire la parola: delle ludopatie con le seguenti: del gioco d'azzardo patologico.
* 14. 46. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
   q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché ad altre forme di sensibilizzazione ritenute opportune per raggiungere il più ampio numero di cittadini con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani;.
14. 47. Sandra Savino.

  Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) revisionare la disciplina del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro:
    1) introducendo l'esplicito divieto di:
     1.1) incoraggiare il gioco;Pag. 182
     1.2) qualificare il gioco come una modalità di risoluzione di problemi finanziari o personali;
     1.3) promuovere il gioco come una fonte di guadagno alternativa al lavoro;
     1.4) affermare che l'abilità del giocatore consenta di ridurre l'incertezza della vincita;
     1.5) affermare che il gioco possa accrescere la propria autostima, successo o considerazione sociale;
     1.6) qualificare l'astensione dal gioco come un valore negativo;
     1.7) confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
     1.8) rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori;
     1.9) utilizzare personaggi televisivi ovvero soggetti o oggetti riconducibili ai minori;
     1.10) fare riferimento a prestiti utilizzabili per il gioco;
     1.11) utilizzare informazioni che facciano riferimento ad ogni genere di credenza o superstizione;
     1.12) diffondere messaggi pubblicitari nelle fasce orarie protette, sui mezzi pubblici ed entro 300 metri dai luoghi di culto e frequentati da minorenni;
     1.13) utilizzare banner pubblicitari di proposte di gioco se non previa esplicita dichiarazione della maggiore età da parte del potenziale utente;
     1.14) negare rischi per la salute psicofisica degli utenti;
    2) prevedendo apposite sanzioni disincentivanti per la violazione dei divieti del presente comma e rafforzando il monitoraggio, il controllo e la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita di denaro.
14. 48. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) rafforzamento del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro che hanno la caratteristica di indurre alla reiterazione e alla compulsività del gioco e introduzione del divieto di pubblicità per l'apertura di sale da gioco.
14. 49. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

  Al comma 2, sostituire la lettera r), con la seguente:
   r) rafforzamento, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro che hanno la caratteristica di indurre alla reiterazione e alla compulsività nel gioco;.
14. 50. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

  Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: divieto di pubblicità con le seguenti: limitazione della pubblicità.
14. 51. Vignali.

  Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo in ogni caso il divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro nella cartellonistica stradale, sui mezzi di trasporto pubblici e privati e nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive.
14. 52. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera s) dopo le parole: autoesclusione dal gioco aggiungere le seguenti: a distanza.
14. 53. Vignali.

Pag. 183

  Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: basato fino alla fine della lettera.
14. 54. Miotto.

  Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:
   s-bis) istituzione di forme di sostegno o pubblico riconoscimento ai servizi pubblici che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività d'impresa (cosiddetti locali – slotfree);.
14. 55. Sandra Savino.

  Al comma 2, lettera t), dopo le parole: identità del giocatore, aggiungere la seguente:, reddito.
14. 56. Marco Di Stefano.

  Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
   t-bis) istituire un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco patologico, coordinato dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di:
    1) monitorare la dipendenza dal gioco ed i costi sociali che ne derivano;
    2) studiare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave;
    3) migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali preposti alla cura delle connesse malattie;
    4) promuovere campagne di prevenzione dai rischi;
    5) predisporre opportuni strumenti per arginare l'indebitamento delle famiglie;
    6) monitorare il livello di riqualificazione dei giochi.
14. 57. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:
   u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
    1) promuovere l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli, gli allenatori e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
    2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
    3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
    4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite; Pag. 184
    5) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;
    6) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;
    7) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.
14. 58. L'Abbate, Pesco, Villarosa.

  Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:
  1) promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi dotata di autonomia finanziaria e contabile con previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione Ippica Italiana sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza delle diverse categorie di soci e che nella struttura organizzativa fondamentale sia ricostituita la figura degli Enti Tecnici rappresentativi di tutte le componenti associative del comparto e degli altri soggetti della filiera ippica;
  2) previsione che l'Unione Ippica Italiana provveda in particolare:
   a) alla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;
   b) alla pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
   c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di
funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali dell'Unione e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, nonché alla remunerazione e al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dal MIPAAF;
   d) all'erogazione dei premi vinti al traguardo, in tempi prestabiliti certi, da proprietari e allevatori, nonché alla remunerazione degli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e dal MIPAAF, nonché all'erogazione delle spettanze delle categorie professionali;
   e) al coordinamento e all'esecuzione dell'attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;
   f) alla gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;
   g) all'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli antidoping e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi, in base ai criteri emanati dal MIPAAF;
   h) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori, alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;
   i) al mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse;

Pag. 185

  3) previsione che gli Enti Tecnici provvedano:
   a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva;
   b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;
   c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;
   d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;
   e) alla stesura dei piani pluriennali per l'allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;
   f) alla gestione delle corse e alla formulazione dei regolamenti tecnici;
   g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;
   h) alla indicazione e riscossione di diritti di segreteria, multe etc.;

  4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:
   a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;
   b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;
   c) un contributo annuale, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
   d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi potranno commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali; Pag. 186
   e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;
   f) proventi da simulcasting in entrata ed uscita con l'estero;
   g) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche online stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;

  5) previsione che qualora le risorse scaturenti dalle voci del precedente numero 4) non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell'Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui;
  6) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'organizzazione dell'attività del controllo antidoping e il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo l'obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti i componenti del settore, definendone contenuti essenziali. Spettano inoltre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni di definizione, controllo e approvazione:
   a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici per la definizione del ruolo degli ippodromi e delle relative società di gestione, nonché i criteri di gestione della contabilità, nonché di vigilanza e controllo dell'Unione;
   b) dei requisiti economici, tecnici e soggettivi che devono possedere i soggetti appartenenti all'Unione e agli Enti Tecnici;
   c) della programmazione annuale delle corse;
   d) della tenuta dei libri genealogici dell'ippica;
   e) dei piani pluriennali per l'allevamento deliberati dall'Unione;
   f) sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;
   g) sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie, e sullo svolgimento di controlli periodici.
14. 59. Pagano.

  Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:
  1) promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa siano costituite le Consulte Tecniche, organismi rappresentativi di tutte le componenti associative della filiera ippica chiamate ad esprimere parere vincolante su alcune materie di loro competenza, in particolare sui piani pluriennali per l'allevamento, sulla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e sul regolamento delle corse;
  2) previsione che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetti l'organizzazione dell'attività del controllo antidoping e il funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello definendo i contenuti essenziali della clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; Pag. 187
  3) attribuzione all'Unione Ippica Italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, dell'organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, riservando al montepremi delle corse il 50 per cento delle entrate totali dell'Unione ed erogando in tempi prestabiliti certi i premi vinti al traguardo a proprietari e allevatori, le spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;
  4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico alimentato dalle seguenti risorse:
   a) quota della raccolta delle scommesse ippiche versata mensilmente all'Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;
   b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini degli eventi ippici con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;
   c) quota della raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;
   d) quota del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;
   e) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche online stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;
   f) i contributi erariali previsti per legge a garanzia del montepremi e delle provvidenze all'allevamento ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 fino all'anno 2017 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche;
5) previsione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche nel cui ambito si preveda una percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.
14. 60. Pagano.

  Al comma 2, lettera u), numeri 1), 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della Lega con le seguenti: dell'Unione.
14. 61. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché un contributo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle entrate maturate annualmente, compreso fra il 2 ed il 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente, relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento e da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti, fino all'anno 2017.
14. 62. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: nonché istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, Pag. 188che lavori in stretta collaborazione con la Lega Ippica attivando in tempi brevi, di concerto con i Monopoli di Stato, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica.
14. 63. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 4) con il seguente: 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone:
   a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;
   b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout», compresa tra il 74 e il 76 per cento.
14. 64. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:
  5) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;
  6) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;
  7) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.
14. 65. L'Abbate, Pesco, Villarosa.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) a stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico.
14. 66. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) la possibilità di valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.
14. 67. Russo, Faenzi.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 68. Faenzi, Russo.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) provvedere all'assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su Pag. 189tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse.
14. 69. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
  5) alla riduzione del prelievo fiscale delle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi; in ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.
14. 70. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

  Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   u-bis) riqualificare il gioco pubblico rendendo il gioco occasione di sviluppo mentale, arricchimento culturale ed allenamento logico, matematico, linguistico.
14. 71. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'introduzione di lotterie nazionali con premi di basso importo tramite la stampa di codici vincenti sugli scontrini fiscali emessi dagli esercizi commerciali, ovvero l'introduzione di lotterie istantanee del genere «gratta e vinci» emesse contestualmente allo scontrino fiscale.
14. 72. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, deve rispettare le competenze derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. 73. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Fiscalità ambientale).

  1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO2 dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «cap & trade» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di «dumping ambientale» e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011)169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:
   a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;Pag. 190
   b) a programmi ed azioni finalizzate alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO2, alla sostenibilità;
   c) al finanziamento:
    1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
    2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
    3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
    4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
   d) alla riduzione della tassazione gravante sui civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici, sui sistemi, impianti e tecnologie, sui prodotti, processi e sistemi, realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
   e) alla riduzione della tassazione sul consumo efficiente di energia generata da unità e impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
   f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
   g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

  2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.
15. 1. Ginato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Fiscalità ambientale).

  1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO2 dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «cap & trade» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di «dumping ambientale» e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, Pag. 191che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:
   a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
   b) a programmi ed azioni finalizzate alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO2, alla sostenibilità;
   c) al finanziamento:
    1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
    2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
    3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
    4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
   d) alla esenzione/riduzione della tassazione a:
    1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
    2) sistemi, impianti e tecnologie;
    3) prodotti, processi e sistemi tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
   e) alla esenzione/riduzione della tassazione sul consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
   f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad esempio la carbon footprint (CFP), la water footprint aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
   g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

  2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.
15. 2. Caruso.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate: aggiungere le seguenti: a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale; a incentivare la riduzione della dipendenza del Paese dalle fonti fossili; a rivedere la disciplina del contributo ambientale sugli imballaggi, anche in funzione del grado di riciclabilità del materiale;
15. 3. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare sul lavoro, aggiungere le seguenti: generato dalla green economy.
15. 4. Bratti, Mariani, Braga.

Pag. 192

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in particolare sul lavoro aggiungere le seguenti: a promuovere un mercato di «prodotti verdi».
15. 5. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: – al finanziamento delle buone pratiche che consentono una riduzione della produzione di rifiuti urbani ed industriali;.
15. 6. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: alla promozione delle attività produttive locali (km zero) ed a filiera corta;.
15. 7. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e assimilate adottando il metodo dell'analisi del Ciclo di Vita (LCA – Life Cycle Assessment).
15. 8. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che prevedano forme premiali in favore degli enti locali che adottano sistemi di raccolta differenziata, con separazione secco-umido, riconoscendo ai medesimi l'attribuzione di una quota dell'addizionale erariale sul prelievo della Tares.
15. 9. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare sistemi di incentivi fiscali per le aziende, che convertono il proprio sistema produttivo e commerciale, al fine di incentivare la distribuzione di prodotti con il metodo del «vuoto a rendere».
15. 10. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In linea con le più recenti direttive europee riferite al risparmio di risorse il Governo è delegato a introdurre nuove imposte finalizzate a disincentivare la produzione di prodotti usa e getta. (imballaggi, suppellettili, contenitori di alimenti, ecc.).
15. 11. Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Crippa, Villarosa.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifica all'articolo 10 dello Statuto della Regione Sardegna).

  1. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
  «Articolo 10 – 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:
   a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
   b) modificare le aliquote, in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione, fino ad azzerarle.».
15. 01. Cicu, Bernardo.
(Inammissibile)

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ART. 16.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue gli obiettivi di una maggiore equità e progressività del carico fiscale complessivo nonché della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.
16. 1. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, dopo le parole: persegue l'obiettivo aggiungere le seguenti: di una maggiore equità e progressività del carico fiscale complessivo, come sancite dall'articolo 53 della Costituzione, nonché.
16. 2. Paglia, Ragosta, Lavagno, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dotate di autonomia finanziaria).

  1. Le disposizioni della presente legge e i relativi decreti legislativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dotate di autonomia finanziaria, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
16. 01. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Testo unificato C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore).

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e di quelli con le seguenti: dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea e;

  dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione di essa si applicano nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
1. 12. Governo.
(Approvato)

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: nonché, aggiungere le seguenti: con l'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e;
   b) al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3);
   c) al comma 1, lettera
h), dopo le parole: processo estimativo che, aggiungere le seguenti: con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla precedente lettera g).
   d) al comma 2, sostituire le parole: anche facendo riferimento alle più aggiornate metodologie statistiche utilizzate a livello scientifico internazionale, con le seguenti: utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico;
   e) al comma 3, lettera a):
    dopo la parola: ridefinire aggiungere le seguenti: il funzionamento e;
    sostituire le parole: dell'Agenzia delle entrate e di rappresentanti con le seguenti: dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti;
   f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: per il rispetto di tali piani aggiungere le seguenti: in assenza dei quali l'Agenzia delle Entrate provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri a carico dei comuni.;
   g) al comma 3, lettera g), aggiungere, infine, le parole: , nonché alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;
   h) al comma 3, dopo la lettera o), inserire la seguente: o-bis) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere abbattimenti Pag. 195del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi.
2. 55. Governo.
(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) prevedere che il Governo rediga annualmente un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva da presentare al Parlamento contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3. 9. Governo.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Fermo restando ad: allegato al disegno di legge di bilancio, con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano la redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio,.
4. 17. Governo.