CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 settembre 2013
80.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (C. 1540 Governo).

  PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni);
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» (C. 1540 Governo),
   premesso che:
    deve considerarsi assolutamente condivisibile e prioritario l'obiettivo di rafforzare le misure e gli strumenti finalizzati a contrastare e prevenire la violenza di genere, i maltrattamenti in ambito familiare e gli atti persecutori;
    appare opportuno precisare ed eventualmente integrare la formulazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto, al fine di rendere più incisivo ed efficace il perseguimento degli obiettivi che il provvedimento si propone;
    in particolare, per quanto concerne le materie di competenza della IX Commissione, si evidenzia l'opportunità di una ulteriore riflessione in ordine all'introduzione della misura accessoria della sospensione fino a tre mesi della patente di guida, di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge, in ragione del fatto che tale misura non sembra strettamente connessa con la natura dei reati in questione e può comportare effetti di aggravio e complicazione sotto il profilo procedurale;
    con riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, si osserva altresì che non pare congrua la previsione di un'aggravante del delitto di atti persecutori nel caso in cui tali atti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, si esprime apprezzamento per l'introduzione di misure finalizzate a perseguire il furto d'identità digitale, in linea con le proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti, approvato dalla Commissione nella precedente legislatura; occorre peraltro rilevare l'esigenza di una migliore definizione normativa del concetto di identità digitale; si osserva altresì che la dizione «sostituzione di identità digitale» appare suscettibile di determinare ambiguità;
    occorre infine rilevare, sotto il profilo generale delle modalità della legislazione, che non sembra opportuno inserire in un decreto-legge finalizzato al conseguimento di obiettivi socialmente tanto rilevanti e ben definiti, numerose disposizioni che riguardano materie e questioni di natura del tutto diversa, in alcuni casi neppure riconducibile all'ordinamento penale, con l'effetto di configurare il provvedimento come un ulteriore decreto-legge omnibus,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alla lettera a) del comma 3, dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere Pag. 83le parole da: e dopo le parole: «alla persona offesa» fino alla fine della lettera;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge;
   c) con riferimento alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti» con le seguenti: «con furto di identità in danno di uno o più soggetti mediante sottrazione delle credenziali di accesso o di altri dati di identificazione personale in forma elettronica»;
   d) conseguentemente, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 9 con la seguente: «(Frode informatica commessa con furto d'identità digitale)».