CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 settembre 2013
79.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

  Nella XVI legislatura, la Commissione Agricoltura ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, allo scopo di effettuare una ricognizione sull'insieme dei meccanismi attraverso i quali le imprese agricole accedono ai finanziamenti necessari per la loro attività e degli strumenti che a vario titolo l'ordinamento mette a loro disposizione, dal sostegno diretto per gli investimenti o per far fronte a particolari situazioni di necessità alle agevolazioni finanziarie e creditizie.
  Infatti, a fronte di innumerevoli situazioni di crisi delle imprese agricole, a volte legate a eventi particolari ma più spesso frutto di una più generale situazione di indebitamento, la Commissione aveva ritenuto necessario approfondire i diversi aspetti nei quali si manifestava il problema di fondo dell'agricoltura, ovvero la difficoltà di accesso ad adeguate risorse finanziarie.
  Nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della citata indagine conoscitiva, è emerso un quadro generale di analisi sul rapporto tra mondo agricolo e mondo finanziario, all'interno del quale hanno assunto particolare rilevanza una serie di tematiche specifiche. Tra queste si segnalano le persistenti difficoltà di accesso al credito, in particolare per le aziende di piccola dimensione; la conseguente questione degli strumenti per affrontare tali difficoltà; il problema della sostenibilità finanziaria dell'indebitamento delle imprese agricole; la specializzazione del credito; le attività di garanzia sul credito agrario; il ruolo del credito cooperativo nel finanziamento alle imprese agricole; gli strumenti di sostegno alle imprese agricole con particolare riguardo a quelli gestiti dall'ISMEA; il tema degli investimenti in agricoltura; la tematica dei rapporti dell'INPS con il mondo agricolo e infine gli strumenti di rateazione del debito per i contribuenti in difficoltà.
  Dalle audizioni allora svolte, sviluppatesi dal novembre 2008 all'aprile 2010, il contesto economico-finanziario globale è mutato radicalmente, insieme con numerosi aspetti del quadro normativo, mentre permangono i problemi di fondo delle imprese agricole.
  Per questi motivi, la Commissione ritiene indispensabile riprendere e aggiornare l'attività conoscitiva della precedente legislatura, al fine di approfondire la conoscenza dei concreti meccanismi di finanziamento delle imprese agricole, con particolare attenzione ai profili di coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti, per individuare le criticità che rendono non soddisfacente nel complesso il funzionamento del sistema ed espongono le imprese agricole, certamente l'anello più debole della catena, a situazioni di emergenza che mettono a rischio la loro stessa esistenza.
  Per acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sugli aspetti sopra indicati, la Commissione intende procedere all'audizione di tutti i soggetti che possono dare un utile contributo in vista della elaborazione di strategie di intervento, di soluzione dei problemi e di prevenzione di situazioni di emergenza. Pag. 102
  In particolare, potranno aver luogo le seguenti audizioni:
   Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   Ministri con competenze sui temi oggetto dell'indagine;
   Associazione bancaria italiana (ABI) e altre organizzazioni rappresentative del settore creditizio;
   organizzazioni professionali e cooperative agricole e altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;
   Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
   rappresentanti dei Confidi;
   Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
   Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
   Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   ulteriori soggetti pubblici e privati che possono fornire un contributo all'analisi di tutti gli aspetti della situazione finanziaria del comparto agricolo;
   studiosi ed esperti della materia.

  L'indagine si concluderà entro il mese di febbraio 2014.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
(pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2013)

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  1-ter. Ai fini della presente legge si definiscono:
   a) «di particolare pregio storico» gli agrumeti che presentano piante cinquantenarie, o innestate su piedi d'albero, ovvero portainnesti;
   b) «di particolare pregio paesaggistico e ambientale» gli agrumeti insistenti su porzioni di territorio difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali i terrazzamenti tipici delle fasce costiere e la cui coltivazione concorre a preservare l'integrità del suolo e l'equilibrio naturale dell'ecosistema costiero.
1. 1. Parentela, Massimiliano Bernini.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono agrumeti caratteristici:
   a) i limoneti della costiera amalfitana, del lago di Garda, di Rocca Imperiale, di Siracusa, di Fernminello del Gargano, di Interdonato Messina Jonica;
   b) gli aranceti del Gargano;
   c) il bergamotto calabrese;
   d) gli aranceti liguri;
   e) gli agrumeti siciliani;
   f) le clementine di Calabria e del golfo di Taranto;
   g) gli agrumeti della Piana di Gioia Tauro.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede alla individuazione dei territori nei quali sono situati ulteriori agrumeti caratteristici rispetto a quelli indicati al comma 1, per la salvaguardia dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 01. Parentela, Massimiliano Bernini.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012.
2. 1. Valiante.

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  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque nel rispetto delle tecniche sostenibili legate all'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, al fine di garantire la qualità e la genuinità dei prodotti, nonché il benessere degli agrumeti.
2. 3. Parentela, Massimiliano Bernini.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e comunque coerenti con metodi e misure dell'agricoltura biologica.
2. 2. Parentela, Massimiliano Bernini.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Attività dei consorzi di tutela).

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:
   a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
   b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
   c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

  2. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
  3. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela gestiscono le richieste di assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, purché i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 siano iscritti a consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e le produzioni di agrumi registrate rispettino le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma i predisposti dai consorzi situati nei propri territori.
6. 01. Valiante.

ART. 7.

  Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: competenti per territorio aggiungere le seguenti: e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 1. Valiante.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: svolta dal comune competente per territorio con le seguenti: svolta dai dipartimenti regionali competenti in materia.
7. 2. Parentela, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: in concorso con la comunità montana interessata e con i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. 3. Valiante.

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ART. 8.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: pari all'importo dei contributi erogati.
8. 1. Parentela, Massimiliano Bernini.