CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 settembre 2013
79.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione delle regole del rinnovato strumento dell'accertamento sintetico (cosiddetto «nuovo redditometro») ai lavoratori frontalieri.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  Preliminarmente, l'Agenzia precisa di prestare particolare attenzione alla peculiare realtà dei lavoratori «frontalieri», che quotidianamente si recano all'estero ed in particolare di coloro che sono residenti nei comuni italiani della cosiddetta «fascia di frontiera» con la Svizzera.
  Infatti, mentre per la generalità dei lavoratori frontalieri il reddito da lavoro dipendente è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro, i redditi da lavoro dipendente dei residenti nella «fascia di frontiera» con la Svizzera, in base all'accordo bilaterale del 3 ottobre 1974, sono imponibili esclusivamente in tale Paese, e, conseguentemente, esonerati dai relativi obblighi dichiarativi.
  Tuttavia, l'Agenzia segnala che, fino all'anno d'imposta 2011, non è stato possibile individuare lavoratori frontalieri, che risiedono nelle zone di frontiera (in particolare con la Francia, Austria e San Marino) il cui reddito è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro. Ciò in quanto non era previsto un codice per l'indicazione del reddito frontaliero in sede di dichiarazione mod.730 o Unico, al quale si applica la franchigia fino a euro 8.000 (volta appunto a mitigare l'imposizione fiscale e a disincentivare il trasferimento della residenza nel Paese limitrofo dove prestano la propria opera).
  Diversamente, a partire dalla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2012 (mod. UNICO e 730 del 2013) è stato introdotto un codice ad hoc («codice 4 – redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato») che evidenzia il peculiare status di lavoratore frontaliero ai quali si applica la predetta «retribuzione convenzionale».

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ALLEGATO 2

5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fragomeli ed altri chiedono che venga rivista l'attuale disciplina in materia di estinzione anticipata dei mutui degli enti locali.
  Al riguardo, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha comunicato che l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista necessaria ai fini della concessione del finanziamento e i tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.
  Pertanto, a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione anticipata da parte degli enti locali, associata a una elevata richiesta di rimborso di prestiti, potrebbero verificarsi significative conseguenze per la società in termini di redditività ed equilibrio economico-patrimoniale.
  In particolare, relativamente ai prestiti ordinari regolati a tasso variabile, viene richiesto un indennizzo in misura forfettaria pari allo 0,125 per cento del debito residuo oggetto di rimborso, a copertura degli oneri connessi alla gestione del prestito nel corso della sua durata.
  La possibilità che vengano estinti dei prestiti a tasso fisso senza indennizzo, o con indennizzo non superiore allo 0,50 per cento, per mutui in essere a tassi superiori a quelli vigenti sul mercato creerebbe un'asimmetria rispetto al fatto che Cassa Depositi e Prestiti resta obbligata a corrispondere tassi, anche elevati, nei confronti dei risparmiatori che hanno sottoscritto buoni postali, che costituisce la provvista a fronte della quale la società concede prestiti agli enti locali.
  Inoltre, la fissazione di indennizzi per estinzione anticipata a livelli predefiniti non superiori allo 0,50 per cento potrebbe condurre alla completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile, ovvero la fissazione di tassi di interessi (fissi) a livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesta dagli enti locali mutuatari.
  Infine, per quanto riguarda i prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo quello previsto dal decreto ministero dell'economia e finanze 20 giugno 2003, Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che una eventuale revisione dello stesso, che comporti la corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti, determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della revisione stessa.

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ALLEGATO 3

5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di equiparare il trattamento fiscale delle unità immobiliari a destinazione abitativa, concesse a titolo gratuito in uso ai parenti di primo grado in linea retta da parte del soggetto passivo dell'imposta municipale propria, a quello previsto per le abitazioni principali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze stima che la modifica normativa proposta dagli Onorevoli interroganti comporterebbe un minor gettito su base annua per i comuni di circa 37 milioni di euro, a fronte del quale è necessario reperire un'idonea copertura finanziaria.