CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.  (C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  La XIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1248-B,
   premesso che:
    nella precedente lettura alla Camera sono state rilevate tutte le criticità che un provvedimento omnibus come questo presenta, specie in relazione all'assenza di disposizione concrete relative al comparto agricolo;
    con le modifiche approvate dal Senato sono state inserite, tra le altre, ulteriori modificazioni al testo unico in materia ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, sulle quali il gruppo M5S ha espresso ed esprime tuttora delle forti perplessità, in quanto ritiene che un tale intervento normativo non può essere effettuato attraverso un decreto, in considerazione dell'importanza della materia e delle sue implicazioni;
    in particolare si ritiene inopportuno l'inserimento dell'articolo 41-quater relativo al pastazzo di agrumi, pur considerando importante modificare la classificazione del pastazzo, eliminandola dal suo stato di «rifiuto speciale» e regolamentandola come sottoprodotto agricolo in maniera più stringente, in quanto rilasciare in ambiente una quantità elevata di scarti di produzione, ancorché vegetali, senza una stabilizzazione né una localizzazione specifica, comporterebbe comunque dei danni;
    sempre in relazione al pastazzo di agrumi sarebbe importante definire l'impianto di provenienza del pastazzo stesso, a seconda che si tratti di cascame di coltivazioni biologiche o di scarti da coltivazioni chimiche o processi agroindustriali particolari, che ovviamente ne determinerebbero una diversa destinazione d'uso;
    l'inserimento dell'articolo 30-bis, che modifica il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di vendita diretta, prevede semplificazioni che allargano in maniera eccessiva le possibilità di vendita diretta da parte delle aziende agricole;
    si ritiene inopportuno l'inserimento della possibilità di vendita senza previa comunicazione di inizio attività, e anche di prodotti non propri, nell'occasione di sagre, feste, fiere, manifestazioni a carattere religioso o politico;
    la norma che consente la vendita e il consumo sul posto dei prodotti agricoli, anche non propri, e senza previa comunicazione rappresenta un ingiustificato vantaggio per le imprese agricole alle quali viene consentita la possibilità di svolgere una vera e propria attività di intermediazione commerciale senza dover sottostare agli obblighi e alle regole che si applicano invece agli altri operatori economici;
    ritenuta, infine positiva la soppressione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 6, relativi alla riconversione degli zuccherifici, e altrettanto positiva, quanto bizzarra Pag. 154– considerando che si trattava di una modifica introdotta già nella discussione alla Camera e quindi parte integrante del testo, ma ridiscussa e rimessa ai voti durante la discussione nella Commissione Bilancio del Senato – il potenziamento della rete internet nelle zone rurali, di cui all'articolo 13,
  esprime

PARERE CONTRARIO.