CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 agosto 2013
71.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00713 Causi: Iniziative per ampliare il mercato dei nuovi strumenti di debito delle imprese e coinvolgimento in materia della Cassa depositi e prestiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi, nel far riferimento alle misure a sostegno delle imprese contenute nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto decreto Sviluppo 2012), chiede al Governo di assumere iniziative per promuovere il mercato dei cosiddetti «mini-bond» nonché di valutare l'opportunità di un contributo della Cassa depositi e prestiti per favorire lo sviluppo del medesimo mercato.
  Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, si fa presente che l'emanazione dell'articolo 32 del decreto Sviluppo del 2012 persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un segmento del mercato dei capitali che può rafforzare la struttura finanziaria delle imprese italiane rendendole meno dipendenti dal credito bancario.
  In tale prospettiva, è stata prevista la possibilità per le piccole e medie imprese di emettere cambiali finanziarie e obbligazioni senza sottostare agli ordinari vincoli alla raccolta del risparmio fra il pubblico da parte di società non bancarie, nonché sono state introdotte alcune specifiche agevolazioni fiscali. Gli strumenti sono riservati alla sottoscrizione di investitori professionali. In talune ipotesi l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da un intermediario (banca, impresa di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV) il quale mantiene nel proprio portafoglio, fino a scadenza naturale, un ammontare minimo dell'emissione.
  L'investimento negli strumenti in questione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, come anche l'assunzione del ruolo di sponsor nei casi in cui ciò sia previsto, non è soggetto ad autorizzazioni o altre forme di accreditamento dell'Autorità di vigilanza. Le banche e gli altri intermediari vigilati, rientranti nella categoria degli investitori professionali, possono quindi liberamente investire in detti strumenti, nel rispetto della generale disciplina prudenziale a presidio della stabilità e della sana e prudente gestione.
  Per quanto riguarda, invece, l'eventuale ruolo della Cassa depositi e prestiti, la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha precisato che, considerato lo speciale statuto legislativo di questo intermediario, per abilitare lo stesso a investire in strumenti della specie potrebbe rendersi necessaria una specifica disposizione di legge.
  Sulla questione Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha comunicato di seguire da tempo l'evolversi del mercato del credito alle PMI, anche in relazione al deleveraging delle banche dovuto principalmente ai requisiti di patrimonializzazione imposti da Basilea 3.
  In relazione alle manifestate esigenze del Paese, Cassa depositi e prestiti ha strutturato e avviato due strumenti di supporto al sistema finanza-impresa: il Plafond P.M.I, per far fronte alla carenza di liquidità del sistema bancario, e il Fondo italiano d'investimento (Fii) per facilitare la patrimonializzazione delle imprese con fini non speculativi.Pag. 34
  I due strumenti sono ormai a regime e pienamente operativi:
   oltre 63.000 aziende beneficiarie indirettamente, circa 300 banche convenzionate, 78 per cento degli sportelli bancari raggiunti e l'intero territorio coperto per il Plafond PMI;
   investimento diretto in oltre 30 PMI e indiretto in 14 Fondi Equity per Fii.

  Dall'uscita del Decreto Sviluppo del 2012 Cassa depositi e prestiti ha incontrato informalmente vari promotori di Fondi di debito, Italiani e internazionali, promossi da Sgr, banche e manager del capital Market.
  Attualmente la citata società sta monitorando le varie iniziative (6 in tutto) e verificando il proprio eventuale coinvolgimento.
  Si soggiunge che il consiglio d'amministrazione di Cassa depositi e prestiti nella seduta del 31 luglio 2013 ha approvato le linee strategiche del piano industriale 2013-2015 per il Gruppo cassa depositi e prestiti. All'approvazione definitiva del Piano, nei suoi dettagli, provvederà il Consiglio nella riunione prevista per il 1o settembre prossimo.
  Nell'arco temporale del piano, il Gruppo cassa depositi e prestiti intende contribuire all'attuazione delle politiche industriali del Paese, attraverso l'erogazione di credito per investimenti pubblici, infrastrutture e imprese e investimenti nel capitale di rischio diretti (reti energetiche e altri asset strategici), e indiretti (tramite il Fondo italiano di investimento e il Fondo strategico italiano), finalizzati a supportare la crescita dimensionale e lo sviluppo internazionale di Cassa depositi e prestiti e imprese di rilevanza strategica.
  Si prevede, infatti, di mobilitare risorse a favore dei «motori sani» dello sviluppo economico, dei quali fino a 48 miliardi di euro a supporto della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione di asset strategici per il Paese.
  In particolare mediante la piena attivazione delle sinergie con SACE e SIMEST sul fronte dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, s'intende rafforzare l'utilizzo degli strumenti esistenti per il sostegno all'economia (Plafond PMI) e la promozione dell'impiego efficiente degli strumenti di credito agevolato gestiti per conto dello Stato, e fornire un impulso all'attivazione di investimenti con nuovi strumenti quali, ad esempio, un Plafond per le Reti di impresa.
  Inoltre, attraverso specifici interventi finalizzati all'allargamento del perimetro di attività del Gruppo, nel triennio potrebbero anche essere mobilitate ulteriori risorse, fino a 15 miliardi di euro, a favore di altre iniziative, tra le quali i nuovi prodotti di export finance e internazionalizzazione, plafond per imprese di media dimensione, plafond «macchinari, impianti e attrezzature», strumenti per favorire l'accesso al credito delle imprese quali mini-bond per PMI e cartolarizzazioni di prestiti alle imprese.

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ALLEGATO 2

5-00870 Zanetti: Attuazione degli incentivi fiscali previsti dal decreto-legge n. 179 del 2012 a favore delle nuove imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di procedere all'emanazione delle norme attuative delle misure di sostegno agli investimenti in start up innovative, ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.
  Lo schema di decreto ministeriale recante l'attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali all'investimento in start up innovative è stato predisposto dal Dipartimento, d'intesa con l'Agenzia delle entrate ed il Ministero dello sviluppo economico.
  Tale provvedimento sarà a breve notificato, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea, al fine di ottenere l'autorizzazione ex articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come previsto dall'ultimo comma del citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012.
  In merito alla disciplina del cosiddetto crowdfunding, la Consob riferisce di aver dato attuazione alla delega contenuta nel citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, attraverso l'emanazione del Regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 (entrato in vigore lo scorso 27 luglio 2013) con il quale sono stati disciplinati i principi ed i criteri relativi all'iscrizione («gestori da autorizzare») nell'apposito registro, le regole che i soggetti iscritti sono tenuti a rispettare nello svolgimento dell'attività, nonché la disciplina applicabile alle offerte promosse per il tramite dei citati portali.
  Tale regolamento recepisce i risultati di una indagine conoscitiva, svolta in seguito alla definitiva approvazione della disciplina primaria e delle deleghe di cui all'articolo 30 del citato decreto legge n. 179 del 2012.
  In particolare, in data 21 gennaio 2013 è stato pubblicato un questionario, suddiviso in quattro sezioni riferite ai diversi destinatari della disciplina (gestori «potenziali», investitori professionali, investitori retail e start-up innovative) indirizzato a tutti i soggetti potenzialmente interessati al tema del crowdfunding. Tale consultazione preliminare si è chiusa in data 8 febbraio 2013: sono pervenute all'istituto n. 51 risposte, oltre a 7 contributi di sistema, inviati senza utilizzare il format del questionario.
  Nel corso della consultazione, inoltre, è stato realizzato un evento (open-hearing) aperto al pubblico presso l’auditorium della Consob, al fine di presentare l'attività conoscitiva propedeutica alla redazione della bozza di regolamento, di proporre ai partecipanti la strategia regolamentare dell'Istituto e di offrire la possibilità di intervenire per manifestare le proprie considerazioni.
  Il 29 marzo 2013 è stato pubblicato il Documento di consultazione recante la proposta di Regolamento in tema di Raccolta Pag. 36di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line. La consultazione si è chiusa in data 30 aprile 2013 e ha visto la partecipazione di 47 soggetti.
  Dalle risposte pervenute è emerso un pressoché unanime apprezzamento sulla metodologia adottata dalla Consob per la predisposizione della bozza in consultazione (indagine conoscitiva, questionario, open-hearing), tuttavia sono state avanzate osservazioni e proposte in merito ad alcune scelte regolamentari effettuate nel documento di consultazione.
  Il regolamento e la documentazione relativa all'attività di analisi e di consultazione funzionale alla sua predisposizione sono disponibili sul sito internet della Consob.
  Infine, con la Comunicazione Consob n. 0066128 del 1o agosto 2013 è stata definita la disciplina applicabile alle banche ed alle imprese di investimento («gestori autorizzati») che svolgono direttamente l'attività di gestione di portali on-line per la raccolta di capitali per le start-up innovative.

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ALLEGATO 3

5-00871 Barbanti: Restituzione delle quote azionarie sottoscritte da piccoli risparmiatori per la costituzione di una banca di garanzia nella provincia di Cosenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbanti ed altri pongono quesiti in ordine alla costituzione di una «Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi di Cosenza».
  In particolare gli interroganti, nel rilevare che l'iniziativa di costituzione del richiamato soggetto sotto l'egida di vari enti pubblici della provincia di Cosenza risulta ormai abbandonata, chiede al Governo di conoscere i tempi e le modalità di restituzione dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori privati nonché di interessare la Banca d'Italia affinché garantisca tale restituzione.
  Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, si fa presente che il Testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) riserva l'esercizio dell'attività bancaria alle banche: il rilascio della relativa autorizzazione è di competenza della Banca d'Italia. L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni previste dal Testo unico bancario e dalla regolamentazione d'attuazione affinché sia assicurata la sana e prudente gestione della banca. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione in assenza di tali condizioni. L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza della prescritta autorizzazione.
  Nel caso di specie, la costituenda Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza ha avanzato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nel febbraio 2012. L'istruttoria avviata dalla Banca d'Italia sull'iniziativa proposta, valutata alla luce dei criteri fissati dalla legge, ha messo in luce motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Tali motivi ostativi sono stati debitamente portati a conoscenza del Comitato promotore della «Banca di Garanzia» ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241 del 1990. Il provvedimento definitivo di diniego all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione richiesta dalla «Banca di Garanzia» è stato adottato dal Direttorio della Banca d'Italia in data 25 giugno 2013.
  Con specifico riguardo alla questione posta dall'interrogante, si fa presente che le norme che regolano i rapporti tra il Comitato promotore della banca costituenda e i sottoscrittori sono di tipo privatistico e pertanto non soggette a supervisione da parte della Banca d'Italia. Le somme versate a norma dell'articolo 2342, comma 2, del codice civile, dovranno pertanto essere restituite ai sottoscrittori secondo quanto previsto dall'articolo 2331, comma 4, del codice civile.

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ALLEGATO 4

5-00872 Busin: Decisioni e criteri relativi alla chiusura di sedi dell'Agenzia delle Entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta i disagi connessi alla chiusura di numerosi uffici dell'Agenzia delle entrate in tutto il territorio nazionale.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  I provvedimenti adottati dall'Agenzia riguardano uffici territoriali ove sono rilevabili – in termini di richiesta di servizi – carichi di lavoro sensibilmente più ridotti rispetto a quelli mediamente rilevabili a livello locale e nazionale in strutture similari.
  Più in generale, la decisione di chiudere taluni uffici risponde quindi a principi di buona amministrazione, in relazione anche alla necessità di contenere i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, da ultimo riaffermata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  L'Agenzia precisa che i cittadini contribuenti potranno avvalersi dei canali alternativi di contatto che la stessa ha da tempo attivato e sta continuamente potenziando, grazie ai quali è possibile adempiere i propri obblighi tributari senza dover accedere fisicamente in ufficio.
  In particolare, deve annoverarsi la possibilità per l'utenza di reperire, attraverso un apposito Call center, informazioni fiscali generali su normativa, scadenze e adempimenti, nonché informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sui rimborsi, ma soprattutto vengono in rilievo i servizi telematici Entratel (per le grandi imprese e gli intermediari professionali) e Fisconline (per i singoli cittadini), tramite i quali è possibile effettuare online la presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle imposte, la registrazione dei contratti di locazione e la presentazione di numerose altre dichiarazioni e comunicazioni.
  L'offerta di servizi telematici è in continua evoluzione e presto sarà estesa, tra l'altro, alle dichiarazioni di successione. Dal sito internet dell'Agenzia, infine, è possibile stampare la modulistica, consultare la normativa e le istruzioni, reperire i codici da utilizzare per effettuare i pagamenti e accedere a tutte le informazioni necessarie per adempiere gli obblighi fiscali.
  Per quanto attiene la richiesta di conoscere le sedi dell'Agenzia che sono state soppresse e quelle che verranno chiuse in futuro, si allegano le seguenti Tabelle 1 e 2.

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TABELLA 1
Regione Direzione Provinciale Ufficio Territoriale soppresso
Campania Salerno Mercato San Severino
Emilia Romagna Ferrara Portomaggiore
Friuli V.G. Udine Gemona del Friuli
Lombardia Brescia Lonato
Lombardia Sondrio Tirano
Lombardia Bergamo Zogno
Lombardia Varese Luino
Lombardia Cremona Soresina
Molise Campobasso Larino
Piemonte Torino 2 Chieri
Piemonte Vercelli Santhià
Piemonte Torino 2 Rivarolo Canavese
Piemonte Alessandria Valenza
Sicilia Siracusa Augusta
Sicilia Messina Mistretta
Veneto Treviso Castelfranco Veneto
Veneto Belluno Pieve di Cadore


TABELLA 2
Regione Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di prossima chiusura
Veneto Rovigo Badia Polesine
Veneto Treviso Vittorio Veneto
Veneto Vicenza Arzignano
Veneto Vicenza Thiene
Emilia Romagna Modena Mirandola
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola Domodossola
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ALLEGATO 5

5-00199 Tino Iannuzzi: Erogazione delle quote del 5 per mille relative all'anno 2010.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'onorevole Iannuzzi lamenta che le diverse ONLUS e associazioni, operanti nel campo del volontariato ed inserite nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate il 9 maggio scorso, non hanno ancora ricevuto le somme relative alle quote del cinque per mille derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011 per l'anno 2010, nonostante le stesse si trovino nella disponibilità finanziaria dello Stato.
  Pertanto, l'onorevole sollecita, senza ulteriori ed ingiustificati ritardi, l'erogazione delle somme spettanti alle diverse ONLUS ed associazioni di volontariato che ne hanno titolo in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011 per l'anno 2010.
  Al riguardo l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.
  In via preliminare, è opportuno richiamare le fasi in cui si articola, ogni anno, il processo di corresponsione del cinque per mille dell'Irpef per la categoria di enti indicata dall'interrogante.
  L'Agenzia delle entrate effettua, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sono state presentate le domande di iscrizione al cinque per mille, il controllo delle dichiarazioni sostitutive trasmesse dagli enti del volontariato per verificare la sussistenza dei requisiti che danno diritto al beneficio.
  Tenuto conto dei tempi previsti per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e delle eventuali dichiarazioni integrative, l'Agenzia delle entrate, entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello stato i dati necessari per la ripartizione delle somme, per l'iscrizione in bilancio sull'apposito «Fondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede all'assegnazione dei fondi sui capitoli di spesa dello stato di previsione dei Ministeri interessati per consentire agli stessi di procedere al pagamento materiale in favore degli aventi diritto.
  L'Agenzia delle entrate elabora gli elenchi degli enti ammessi con l'indicazione delle scelte e degli importi spettanti a ciascun ente.
  Successivamente la stessa Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi, distinti per tipologia, dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio.
  La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti è effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle entrate, direttamente dai Ministeri cui fanno riferimento le varie categorie dei soggetti interessati.
  In merito alla richiesta dell'interrogante relativa ai pagamenti alle ONLUS e associazioni di volontariato, l'Agenzia delle entrate precisa che la corresponsione delle somme avviene sulla base di apposite convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Per queste categorie, l'Agenzia delle entrate provvede a formare distinti elenchi degli ammessi al beneficio, in relazione sia agli importi da erogare, sia in base all'avvenuta comunicazione delle coordinate bancarie dei singoli soggetti, fermo restando Pag. 41che la disposizione di pagamento viene effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Un primo elenco è formato dalle posizioni di importo superiore a 500.000,00 euro, un secondo elenco è formato da beneficiari che hanno diritto a percepire somme di importo superiori a 12.00 euro e inferiori a 500.000,00 euro, che hanno comunicato le proprie coordinate IBAN, un ultimo elenco contiene le posizioni residuali dei soggetti beneficiari che non hanno comunicato le coordinate bancarie o per i quali gli accrediti non sono andati a buon fine.
  Nel caso in esame, relativo ai pagamenti del 5 per mille riferiti all'esercizio finanziario 2011, anno d'imposta 2010, gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio del 5 per mille sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate il 9 maggio 2013 ma, prima di procedere al pagamento delle quote spettanti a ciascun ente, l'Agenzia delle entrate sottolinea che sono necessari ulteriori controlli sulla sussistenza dei requisiti richiesti.
  In particolare, al fine di evitare pagamenti non dovuti, l'Agenzia verifica che gli enti interessati non siano stati cancellati dall'Anagrafe delle ONLUS e che gli stessi siano ancora in attività.
  In esito a tale fase di controlli, conclusasi di recente, l'Agenzia delle entrate ha inviato l'elenco contenente le posizioni di importo superiore a 500.000,00 euro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali perché provveda direttamente all'erogazione delle somme.
  Infine, l'Agenzia delle entrate ha predisposto l'elenco relativo alle posizioni di importo inferiore a 500.000.00 euro, per le quali risultino valide le coordinate bancarie o postali comunicate, inviandolo al predetto Ministero per l'approvazione, propedeutica ai pagamenti che saranno erogati dall'Agenzia stessa sulla base delle predette convenzioni.