CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 agosto 2013
71.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (Atto n. 15).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI APPROVATA DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (Atto n. 15);
   considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge comunitaria 2010, a norma del quale il Governo può adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge comunitaria, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;
   rilevato che il regolamento (CE) n. 1099/1999, all'articolo 23, intitolato alle sanzioni, prevede esclusivamente che gli Stati membri debbano stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del regolamento, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le uniche indicazioni espressamente previste sono nel senso che le sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive;
   considerato che è auspicabile l'adozione di ogni possibile tutela del benessere dell'animale nell'atto della macellazione e dell'abbattimento in quanto segno di civiltà e di progresso della società;
   rilevato, altresì, che in alcuni casi occorre contemperare tale esigenza con la realtà pratica in cui si svolge la macellazione o l'abbattimento dell'animale, evitando di sanzionare l'operatore per il mancato rispetto di un precetto la cui osservanza risulta di difficile se non impossibile realizzazione;
   preso atto, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel parere di competenza, ha chiesto che lo schema di decreto in esame sia integrato nel senso di prevedere tra le autorità competenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di inserire la cosiddetta clausola di salvaguardia,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  1. si ritiene necessario ridurre, all'articolo 3, comma 6, la sanzione dettata per la mancata comunicazione delle procedure operative standard all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Trattandosi, infatti, di un'omissione che non incide sulle buone pratiche di macellazione e, quindi, sul benessere animale, sembra Pag. 7più congruo prevedere il pagamento di una somma fissata nel minimo a 1.000 euro e nel massimo a 3.000 euro, al posto di quella contenuta nello schema di decreto legislativo, che va da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro;
  2. si reputa opportuno non prevedere sanzioni per le fattispecie richiamate:
   all'articolo 3, comma 9 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure operative standard – considerato che non vengono chiariti con esattezza i termini e le condizioni applicative;
   all'articolo 4, comma 4 – dove viene sanzionata la mancata ottemperanza alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di aumentare la frequenza dei controlli e di modificare le relative procedure – in quanto la frequenza stessa non è specificata ed è lasciata ad un'ampia discrezionalità. In subordine, la sanzione dovrebbe essere fissata nel pagamento di una somma da 300 a 700 euro, al posto di quella attualmente prevista, che è individuata in un minimo di 2.000 euro e in un massimo di 6.000 euro;
  3. all'articolo 6, commi 2 e 3 – dove viene sanzionata la violazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1099/2009 (Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di volatili da cortile, conigli e lepri) – si ritiene necessario ridurre le sanzioni alla metà, fissandole nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500, in quanto non risultano individuati chiaramente i parametri di riferimento per l'applicazione delle norme;
  4. si reputa necessario, in generale, ridurre fino alla metà le sanzioni previste per la violazione delle altre fattispecie relative all'abbattimento e alla macellazione di animali in ambito agricolo, prevedendo, altresì, la possibilità di un richiamo in sede di prima constatazione della violazione, preliminare alla successiva applicazione di sanzioni;
  5. si condivide quanto proposto nel parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha chiesto di inserire, all'articolo 2, tra le autorità competenti, anche le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di aggiungere la seguente clausola di salvaguardia: «Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (Atto n. 15).

PROPOSTA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura),
   esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, che interviene in maniera puntuale sui profili sanzionatori previsti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1099/2009;
   considerato che il benessere dell'animale, così come previsto dallo stesso regolamento, deve essere garantito a tutte le specie sottoposte a macellazione e che pertanto è fondamentale una disciplina sanzionatoria stringente per chi viola le norme previste in materia;
   ritenuto che il decreto in esame non contempla le stesse sanzioni per macellazione standard e macellazione a scopo religioso nei casi in cui non venga applicato lo stordimento preventivo dell'animale;
   considerato che la libertà religiosa è un diritto inviolabile sancito dalla nostra Costituzione (articolo 19) che non si intende assolutamente sopprimere, ma – come riferito anche dal Centro nazionale per la bioetica – quando si traduce in comportamenti esterni deve rispettare alcuni limiti tutelati dall'ordinamento giuridico vigente;
   considerato che recentemente anche la Corte costituzionale della Polonia ha stabilito che la macellazione senza stordimento preventivo è una procedura incompatibile con i diritti degli animali;
   ritenuto che il decreto in esame incide sul settore primario e in particolare sull'attività anche dei piccoli o piccolissimi allevatori e macellatori;
   ritenuto, infine, che sarebbe auspicabile la diffusione di una cultura che conducesse i cittadini ad un consumo di carne maggiormente responsabile ed etico, in considerazione di tutte le implicazioni – in termini di costi, ma soprattutto di impatto sull'ambiente – che un consumo massiccio di carne comporta,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 3, comma 6, siano ridotte le sanzioni pecuniarie, fissandole da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro, considerato che la mancata comunicazione all'azienda sanitaria di competenza, pur essendo fondamentale nel processo di macellazione e abbattimento, non incide in maniera diretta sul benessere dell'animale;
   all'articolo 4, comma 1, relativo alle procedure di stordimento, la macellazione prescritta da riti religiosi andrebbe equiparata a quella standard e quindi andrebbe Pag. 9previsto lo stesso tipo di sanzione nel caso non venga rispettato l'obbligo dello stordimento, che molte comunità religiose respingono in quanto giudicato lesivo dell'integrità dell'animale;
   all'articolo 6, siano ridotte le sanzioni previste per la macellazione di animali destinati al consumo domestico privato, portandole a «da euro 500 a euro 1500», a condizione che ci si impegni per definire in maniera più chiara le caratteristiche del «consumo domestico privato» nonché della «fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne».
«Gagnarli, Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Parentela».