CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 agosto 2013
70.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18.

DELIBERAZIONE APPROVATA

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (atto n. 18);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    appare opportuno prevedere, all'articolo 10, che l'utilizzo dell'ISEE corrente in luogo dell'ISEE ordinario sia rimessa non solo al soggetto interessato, ma anche all'ente erogatore del servizio che può richiedere, a tal fine, una dichiarazione sostitutiva aggiornata in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9;
    l'articolo 14, comma 2, demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti normativi necessari all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sulla base del nuovo indicatore, compresa la definizione delle nuove soglie ISEE, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
    anche in assenza di una revisione delle citate soglie, comunque, come risulta dalle simulazioni condotte dall'INPS, gli effetti che derivano dall'applicazione del nuovo indicatore non determinano, in media, una espansione della spesa;
    per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, la fissazione delle nuove soglie è stata effettuata con criteri di prudenzialità, tenuto anche conto dell'andamento dei soggetti beneficiari delle relative prestazioni;
    ai nuovi compiti a carico dell'INPS e all'Agenzia delle entrate derivanti dal potenziamento dei controlli concernenti le autodichiarazioni degli interessati dovrà farsi fronte, come risulta espressamente dall'articolo 11, comma 16, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    il risultato della simulazione condotta dall'INPS, ai fini dell'invarianza del numero dei beneficiari derivanti dall'applicazione del nuovo indicatore, non dovrebbe risultare influenzato negativamente dalla mancata considerazione del generale peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale registrato a decorrere dal 2011, posto che tale peggioramento dovrebbe incidere in senso espansivo anche sulla platea dei beneficiari a legislazione vigente;
   considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica e come confermato dal rappresentante del Governo:
    il provvedimento, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, adotta una definizione di reddito più Pag. 80ampia di quella vigente, includendo accanto al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche i redditi tassati con regimi sostitutivi e i redditi esenti;
    per i trattamenti previdenziali o indennitari ottenuti dalla pubblica amministrazione si prevede comunque l'applicazione di una franchigia nonché di specifiche detrazioni, quali quelle concernenti i costi legati alle condizioni di disabilità e non autosufficienza, articolate in funzione del grado di disabilità;
    tale regime, sostituendosi, per le famiglie con disabili, all'attuale meccanismo di abbattimento del reddito tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, dà luogo ad un trattamento di maggiore favore, rispetto all'attuale, per le famiglie con disabili più bisognose sia in termini di condizioni economiche sia in funzione del grado di disabilità;
   rilevata la necessità di:
    prevedere all'articolo 10, comma 2, la facoltà degli enti erogatori di chiedere una DSU aggiornata in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9;
    formulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita ai nuovi compiti di controllo affidati all'INPS e all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 11, comma 16, prevedendo espressamente l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   rilevata altresì l'opportunità di tenere conto della scala di equivalenza recentemente adottata dall'ISTAT,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9;
   all'articolo 11, comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».