CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 2 agosto 2013
68.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00268 Bossa: Sulla nomina del consiglio d'amministrazione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sulle questioni sollevate dall'On.le interrogante si ricorda prima di tutto che la disciplina organizzativa degli educandati femminili e degli istituti di educazione femminile è tutt'ora dettata dall'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione).
  In particolare, per quanto interessa in questa sede, il comma 3 della citata disposizione prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, l'amministrazione di ciascun educandato è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un presidente e due consiglieri nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione.
  Nel caso dell'istituto «SS. Trinità del Paradiso» di Vico Equense si è registrata negli anni una prassi secondo la quale, in occasione del rinnovo del consiglio, l'amministrazione comunale ha segnalato al Ministero personalità espressione della società civile locale ritenute idonee a ricoprire il suddetto incarico.
  Così è avvenuto anche in occasione dell'ultima ricostituzione del consiglio di amministrazione realizzata con decreto del ministro pro tempore in data 18 febbraio 2013: con delibera del 17 dicembre 2012 il Consiglio comunale di Vico Equense ha espresso l'auspicio che si procedesse al rinnovo dell'organo e che i componenti fossero individuati tra personalità espressione della comunità locale, suggerendo due nominativi di figure istituzionali dell'amministrazione comunale e un nominativo di estrazione amministrativa.
  Il Direttore scolastico regionale per la Campania ha poi proposto al Ministro tali designazioni, ritenendo che la diversa estrazione professionale dei soggetti coinvolti potesse assicurare la presenza nel consiglio di amministrazione di tutte le competenze necessarie alla gestione dell'istituto.
  Riguardo alle vicende evocate nell'atto parlamentare, va prima di tutto segnalato che al momento della formalizzazione del decreto non si era a conoscenza dei procedimenti penali a carico di uno dei soggetti coinvolti.
  Si assicura che il Ministero effettuerà rapidamente tutti gli approfondimenti necessari e non mancherà di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, compreso il ritiro dell'atto di nomina del soggetto menzionato o lo scioglimento del consiglio di amministrazione, ipotesi espressamente contemplata dal comma 5 del citato articolo 204 del decreto legislativo 297 del 1994.

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ALLEGATO 2

5-00319 Coscia: Sul diploma d'istituto magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria.
5-00577 Marzana: Sull'inserimento nella seconda fascia d'istituto dei diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e in quella elementare, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00319 dell'On.le Coscia e n. 5-00577 dell'On.le Marzana che vertono su analogo argomento.
  Gli interroganti chiedono chiarimenti sul valore di abilitazione all'insegnamento del diploma di maturità magistrale, richiamando anche le osservazioni che la Commissione europea ha formulato in occasione dell'esame di alcune denunce riguardanti il mancato riconoscimento di tale qualifica per lo svolgimento dell'attività di insegnamento in altro Stato membro.
  Giova riassumere brevemente il quadro normativo di riferimento.
  La formazione degli aspiranti all'insegnamento nella scuola «materna» o «elementare» (oggi denominata scuola dell'infanzia e scuola primaria) è stata in passato demandata alla frequenza di specifici percorsi, detti «scuole normali» e, a partire dalla cosiddetta riforma Gentile, «istituti magistrali».
  La legge 19 novembre 1990, n. 341, nel riformare gli ordinamenti universitari, ha previsto che i percorsi di diploma magistrale fossero sostituiti da uno specifico corso di laurea (Scienze della formazione primaria), articolato in due indirizzi e preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare.
  Tali corsi di laurea sono stati istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471 e attivati a partire dall'anno accademico 1999/2000.
  Dalla suddetta data sono stati soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali dell'istituto magistrale.
  Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di formazione è stato comunque realizzato salvaguardando le aspettative maturate da coloro che avevano già acquisito il diploma magistrale o che risultavano iscritti ai relativi percorsi di formazione.
  Il decreto interministeriale del 10 marzo del 1997 (attuativo della legge n. 341 del 1990) ha infatti stabilito che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/02, consentivano di partecipare ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
  Ciò significa che l'ordinamento riconosce il diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale quali titoli validi ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente nella scuola materna e nella scuola elementare, ma non ha mai considerato gli stessi come titoli sufficienti per l'assunzione che deve ovviamente conseguire a un pubblico concorso. Pag. 67
  Occorre dunque distinguere la questione dell'abilitazione da quella dell'assunzione in ruolo. I diplomati degli istituti magistrali possono insegnare e, in particolare, possono esercitare la professione di docente in qualità di supplenti. Essi hanno, quindi, il diritto all'inserimento nelle sole graduatorie di istituto.
  Questa impostazione è peraltro confermata dal decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 che, all'articolo 15, comma 16, prevede per coloro che sono in possesso del diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale un percorso formativo speciale utile per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
  Quanto alla procedura in corso presso gli Uffici della Commissione europea, si rappresenta che la stessa non riguarda il meccanismo di ingresso nei ruoli del personale scolastico, ma il riconoscimento del titolo di maturità magistrale a beneficio di coloro che intendano far valere la professionalità così acquisita per eventuali opportunità di impiego in altri Stati membri.
  Sul punto sono in corso di definizione le modalità per effettuare tale riconoscimento, che darà conto del particolare percorso professionale compiuto dagli interessati e della particolare qualificazione che è stata conseguita e che consente l'esercizio della professione di docente.

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ALLEGATO 3

5-00383 Centemero: Sull'accantonamento di risorse per il 2013 destinate alle scuole paritarie e sull'effettiva assegnazione a tali scuole delle somme previste dalla legge di stabilità 2013.
5-00405 Taricco: Sulle risorse statali stanziate per l'anno 2013 per le scuole paritarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Centemero e Taricco, entrambe riguardanti l'erogazione dei contributi destinati al sostegno alle scuole paritarie per l'esercizio finanziario 2013.
  Le risorse ammontano a:
   275.928.588 sul capitolo 1477;
   223.000.000 sul capitolo 1299, di cui risultano accantonati 80 milioni e 280 mila euro (e non 160 milioni).

  Per quanto riguarda i fondi del capitolo n. 1477, il Ministero ne ha disposto la ripartizione con il decreto n. 3 del 12 marzo 2013, assegnandone la gestione agli Uffici scolastici regionali.
  Al riguardo si segnala che fino allo scorso anno i contributi venivano erogati utilizzando le contabilità speciali funzionanti presso gli uffici scolastici territoriali, procedura che consentiva l'accreditamento diretto delle somme alle scuole in quanto il controllo delle ragionerie provinciali dello Stato avveniva in via successiva.
  Dal 1o gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 39, del decreto legge n. 95 del 2012, le contabilità speciali non possono più essere alimentate e perciò tutti i pagamenti sono effettuati attraverso SICOGE, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato per i pagamenti dell'amministrazione.
  Questa modalità di pagamento prevede il controllo preventivo da parte delle Ragionerie dello Stato. Tale circostanza, unitamente al fatto che nel SICOGE non erano presenti i dati delle scuole paritarie, ha comportato qualche ritardo nell'erogazione dei fondi.
  Al momento risulta comunque che alcuni Uffici scolastici regionali hanno già completato l'assegnazione delle somme alle scuole.
  Riguardo ai fondi del capitolo 1299, la ripartizione avviene mediante un decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per l'economia e le finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
  Come già accennato, sulle risorse presenti nel suddetto capitolo è stato effettuato un accantonamento di circa 80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 174 del 2012, che sanziona in questo modo le regioni che non hanno operato le previste riduzioni dei costi della politica nel termine stabilito dalla legge statale.
  Come fatto presente in più occasioni, anche da parte dello stesso Ministro Carrozza, è in corso un approfondimento sulla specifica natura dei finanziamenti in esame: essi sono qualificati in bilancio come trasferimenti alle regioni ma vengono direttamente erogati dallo Stato alle istituzioni scolastiche su delega delle regioni stesse. Pag. 69
  È dunque ipotizzabile che gli stessi non debbano essere considerati veri e propri trasferimenti alle regioni e quindi non siano soggetti al meccanismo di salvaguardia previsto dal citato decreto legge.
  Sul punto è in corso dallo scorso maggio un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze che, si auspica, giungerà presto a una soluzione condivisa. Una volta ultimato questo passaggio e ricevuto il concerto sul testo del provvedimento, lo stesso potrà essere trasmesso alla Conferenza Stato – Regioni per l'ultimazione dell’iter.

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ALLEGATO 4

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (C. 1458 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1458 Governo, approvato dal Senato con un nuovo titolo, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;
   rilevato che il provvedimento reca disposizioni di diversa natura, afferenti soprattutto la disciplina del lavoro e la materia fiscale, ma riguardanti anche, in parte, la competenza della VII Commissione, sia con riferimento a questioni che ineriscono ambiti, per così dire, «trasversali», come l'occupazione giovanile, sia con riferimento ad altri settori di sua diretta pertinenza;
   considerato che i commi da 5-bis a 14 dell'articolo 2 riguardano i tirocini formativi e di orientamento, con particolare riferimento all'istituzione, con finalità a sostegno del settore dei beni culturali, del «Fondo mille giovani per la cultura»;
   rilevata l'esigenza di rendere effettivo lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento e condiviso, altresì, l'obiettivo di incentivare le attività di tirocinio universitario curriculare;
   valutata positivamente l'intenzione di rendere compatibili i percorsi di istruzione e formazione professionale, che hanno durata triennale, con i percorsi statali;
   considerato che, in seguito alla soppressione al Senato dell'articolo 6, che intendeva raccordare dal prossimo anno scolastico 2013-2014 in maniera più efficace i percorsi degli istituti professionali statali con quelli di istruzione e formazione professionale regionali, attraverso l'ulteriore estensione, per il primo anno del secondo biennio, della flessibilità dell'orario annuale già prevista solo per il primo biennio nella misura del 25 per cento del monte ore annuale;
   considerato l'articolo 13 della legge n. 40 del 2007 e, in particolare, l'istituzione dei poli tecnico professionali di cui al comma 2 del medesimo articolo;
   tenuto conto che la copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 2, è recata dall'articolo 12 del provvedimento in esame, e che in particolare, quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 12, comma 1, lettera f));
   preso atto che il comma 11-quinquies dell'articolo 11 concerne il recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano. Recando una deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano Pag. 71integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, consentendo quindi ai soggetti privati, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
   tenuto conto che il comma 17 dell'articolo 11, dispone in materia di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, autorizzando il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
  1. all'articolo 12, comma 1, lettera f), si preveda una copertura di una parte degli oneri del provvedimento, pari a 7,6 milioni di euro per il 2014, diversa da quella posta a carico del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università. Non si ritiene infatti opportuno una ulteriore riduzione del FFO;
  2. si ritiene opportuno escludere i lavoratori dello spettacolo e della cultura dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in quanto la trasformazione di tali forme di lavoro intermittente – che rappresentano la peculiarità di quel comparto – in rapporti di lavoro a tempo indeterminato comporterebbe la necessità di assumere figure che resterebbero inattive per lungo tempo o, in alternativa, di interrompere il rapporto di lavoro con i tecnici prima del raggiungimento del limite entro il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ciò avrebbe ripercussioni negative sul settore, il cui mercato del lavoro ha delle proprie specificità;
  3. si preveda di completare, al fine di rendere operativa la Banca Dati per le politiche attive e passive, l'anagrafe degli studenti e dei laureati, anche al fine di accedere ai fondi europei;
  4. nell'ottica di rafforzare il collegamento tra istruzione superiore e mondo del lavoro si ritiene opportuno prevedere la possibilità di istituire ulteriori Istituti Tecnici Superiori senza oneri aggiuntivi per lo Stato, modificando in questa direzione l'articolo 52, comma, 2 lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

e con le seguenti osservazioni:
   a) al comma 10 dell'articolo 2, si chiarisca che le attività di tirocinio curricolare siano riferite a tutti gli istituti universitari, statali e non statali, e a tutti i corsi di laurea, anche magistrali e magistrali a ciclo unico, compresi i master e i corsi di dottorato;
   b) al comma 12 dell'articolo 2, in relazione alle graduatorie per l'assegnazione di risorse agli studenti, sarà opportuno considerare a parità di merito l'accesso ai collegi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 440 del 2010;
   c) al comma 14 dell'articolo 2, relativo al tirocinio formativo, si auspica che l'assenza di una specifica previsione di spesa, non determini lo svilimento di un programma che, per acquisire valore e qualità, deve aggredire numerose criticità, come quella della qualificazione professionale degli operatori;Pag. 72
   d) si auspicano impegni diretti riguardanti l'occupazione nel settore dell'università e della ricerca. Si ritiene infatti che detto comparto, già oggetto di un intervento riguardante l'allentamento dei vincoli sul turn over contenuto nel decreto-legge n. 69 del 2013, debba essere oggetto di ulteriori misure per favorire l'assunzione di giovani ricercatori che attualmente costituiscono un grande bacino di competenze e un pilastro portante di molti progetti di ricerca;
   e) si sollecita la promozione di tirocini formativi e di orientamento e di programmi di mobilità transnazionale dell'Unione Europea, rivolti a giovani fino a 29 anni di età, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze professionali e l'occupabilità;
   f) si sollecita la promozione di tirocini formativi presso la pubblica amministrazione, con sedi in Italia e all'estero, e di altri Paesi facenti parte dell'Unione Europea.