CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2013
66.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 925 Costa ed abbinata, recante «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
   tenuto conto che il testo licenziato dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, riforma la materia disciplinata dalla legge n. 47, risalente al 1948, fortemente datata soprattutto a causa dell'affermazione delle nuove tecnologie – che moltiplica l'offerta informativa sia nei giornali, che nel web che nei media radiotelevisivi – e anche in ragione di una sensibilità nuova della pubblica opinione;
   considerato che la delicatezza della materia, che ha a che fare con il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta, rispettosa e «trasparente» ma anche libera da forme di condizionamento sia di carattere fisico che finanziario, richiede un approfondito esame;
   rilevato che, a ben vedere, l'interesse pubblico coincide con quello dei giornalisti i quali chiedono che sia garantito loro il diritto a produrre una informazione corretta, in piena libertà di coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche;
   apprezzato il lavoro della II Commissione giustizia che ha svolto un intenso confronto con le parti chiamate in causa dal provvedimento, riuscendo a trovare un punto alto di mediazione tra le diverse sensibilità politiche presenti in Parlamento, giungendo alla previsione del reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, che è punito con sanzione aggravata;
   rilevato che il provvedimento in esame presenta alcune importanti innovazioni, la prima delle quali è certamente l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, l'esclusione dei «blog» in quanto il testo riguarda solo i siti giornalistici sul web registrati come organi di informazione presso il tribunale; una forma di deterrenza per le querele «temerarie» con la presenza di una forma di multa per il querelante decisa dal giudice;
   rilevato, in specie, che legge si introduce l'obbligo della rettifica a tutela della persona diffamata, con la necessità che in presenza di un obbligo di rettifica per notizie o articoli o servizi pubblicati da siti giornalistici on line essa debba essere pubblicata tempestivamente – entro due giorni – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce senza modificare la cosiddetta URL;
   tenuto conto che una significativa novità riguarda la responsabilità del direttore Pag. 186cui è riconosciuta la possibilità di delegare, con un atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza;
   apprezzato che il nuovo testo in esame prevede forme di tutela per i pubblicisti ai quali è estesa la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della nuova disciplina in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive;
   b) appare opportuno prevedere l'obbligo da parte del direttore della testata giornalistica – sia essa in formato cartaceo, periodico o quotidiano, on line registrata, radiotelevisiva, agenzia di stampa –, di comunicare all'autore dell'articolo la notizia della richiesta di rettifica da parte del querelante, stabilendo al contempo l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore dell'articolo;
   c) essendo stato modificato il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, facendo confluire i commi relativi alla diffamazione per mezzo stampa e per altro mezzo di pubblicità nell'articolo 13 della legge sulla stampa e non essendo stata contemplata la parte relativa alla radiotelevisione, si valuti l'opportunità di prevedere che quest'ultima disciplina sia ricondotta nel nuovo articolo 13;
   d) consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare la sanzione pecuniaria prevista per le cosiddette querele temerarie, introducendo, ai fini di una maggiore dissuasione, un criterio di proporzionalità tra la cifra richiesta dal querelante temerario e il risarcimento da corrispondere all'imputato assolto con una delle formule previste dall'articolo 530 del codice di procedura penale qualora la causa intentata venga riconosciuta come infondata;
   e) con riferimento alla pubblicazione della rettifica senza commento, si propone che essa sia considerata riparatoria – cioè con soddisfazione del diffamato – a condizione che venga pubblicata con la stessa visibilità data alla notizia risultata diffamatoria; in caso di commento alla rettifica si procede invece nell'azione;
   f) si consideri l'opportunità di prevedere che il giornalista autore della diffamazione sia chiamato a corrispondere un risarcimento proporzionale al suo reddito;
   g) per quanto concerne i procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione o per omesso controllo, infine, si propone che continui ad essere prevista l'udienza preliminare che, in ragione della sola pena pecuniaria prevista, sarebbe invece eliminata.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 925 Costa ed abbinata, recante «Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
   tenuto conto che il testo licenziato dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, riforma la materia disciplinata dalla legge n. 47, risalente al 1948, fortemente datata soprattutto a causa dell'affermazione delle nuove tecnologie – che moltiplica l'offerta informativa sia nei giornali, che nel web che nei media radiotelevisivi – e anche in ragione di una sensibilità nuova della pubblica opinione;
   considerato che la delicatezza della materia, che ha a che fare con il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta, rispettosa e «trasparente» ma anche libera da forme di condizionamento sia di carattere fisico che finanziario, richiede un approfondito esame;
   rilevato che, a ben vedere, l'interesse pubblico coincide con quello dei giornalisti i quali chiedono che sia garantito loro il diritto a produrre una informazione corretta, in piena libertà di coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche;
   apprezzato il lavoro della II Commissione giustizia che ha svolto un intenso confronto con le parti chiamate in causa dal provvedimento, riuscendo a trovare un punto alto di mediazione tra le diverse sensibilità politiche presenti in Parlamento, giungendo alla previsione del reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, che è punito con sanzione aggravata;
   rilevato che il provvedimento in esame presenta alcune importanti innovazioni, la prima delle quali è certamente l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, l'esclusione dei «blog» in quanto il testo riguarda solo i siti giornalistici sul web registrati come organi di informazione presso il tribunale; una forma di deterrenza per le querele «temerarie» con la presenza di una forma di multa per il querelante decisa dal giudice;
   rilevato, in specie, che legge si introduce l'obbligo della rettifica a tutela della persona diffamata, con la necessità che in presenza di un obbligo di rettifica per notizie o articoli o servizi pubblicati da siti giornalistici on line essa debba essere pubblicata tempestivamente – entro due giorni – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce senza modificare la cosiddetta URL;
   tenuto conto che una significativa novità riguarda la responsabilità del direttore Pag. 188cui è riconosciuta la possibilità di delegare, con un atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza;
   apprezzato che il nuovo testo in esame prevede forme di tutela per i pubblicisti ai quali è estesa la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della nuova disciplina in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive;
   2) appare opportuno prevedere l'obbligo da parte del direttore della testata giornalistica – sia essa in formato cartaceo, periodico o quotidiano, on line registrata, radiotelevisiva, agenzia di stampa –, di comunicare all'autore dell'articolo la notizia della richiesta di rettifica da parte del querelante, stabilendo al contempo l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore dell'articolo;
   3) essendo stato modificato il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, facendo confluire i commi relativi alla diffamazione per mezzo stampa e per altro mezzo di pubblicità nell'articolo 13 della legge sulla stampa e non essendo stata contemplata la parte relativa alla radiotelevisione, si valuti l'opportunità di prevedere che quest'ultima disciplina sia ricondotta nel nuovo articolo 13;
   4) consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare la sanzione pecuniaria prevista per le cosiddette querele temerarie, introducendo, ai fini di una maggiore dissuasione, un criterio di proporzionalità tra la cifra richiesta dal querelante temerario e il risarcimento da corrispondere all'imputato assolto con una delle formule previste dall'articolo 530 del codice di procedura penale qualora la causa intentata venga riconosciuta come infondata;
   5) con riferimento alla pubblicazione della rettifica senza commento, si propone che essa sia considerata riparatoria – cioè con soddisfazione del diffamato – a condizione che venga pubblicata con la stessa visibilità data alla notizia risultata diffamatoria; in caso di commento alla rettifica si procede invece nell'azione;
   6) si consideri l'opportunità di prevedere che il giornalista autore della diffamazione sia chiamato a corrispondere un risarcimento proporzionale al suo reddito;
   7) per quanto concerne i procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione o per omesso controllo, infine, si propone che continui ad essere prevista l'udienza preliminare che, in ragione della sola pena pecuniaria prevista, sarebbe invece eliminata;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità, per le testate giornalistiche on line registrate presso il Tribunale, di prevedere che sia rimosso il commento non giornalistico eventualmente diffamatorio nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di mancata rimozione nel termine indicato può essere avviata l'azione penale.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (C. 544 Verini).

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME NUOVO TESTO

Art. 1.
(Finalità).

  1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

Art. 2.
(Celebrazioni per il centenario della nascita di Alberto Burri).

  1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1 hanno lo scopo:
   a) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, di seguito denominata «Fondazione»;
   b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche sull'arte di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione;
   c) di sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

Art. 3.
(Istituzione del Comitato nazionale).

  1. Per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, la figura, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

Art. 4.
(Composizione del Comitato).

  1. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello e Fondazione.
  2. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

Pag. 190

Art. 5.
(Funzioni del Comitato).

  1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
   a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;
   b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
   c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;
   d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;
   e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

  2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.
  3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 17).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo;
   visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»;
   vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 relativa a «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» che ha iscritto lo stanziamento del capitolo 3670 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Centro di responsabilità 6 – Beni Librari e istituti culturali – 1.10 Interventi;
   visto lo schema di decreto interministeriale n. 17 che dispone la ripartizione della somma di Euro 9.941.296,00 al capitolo 3670 a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
   rilevato che il suddetto stanziamento risulta diminuito del 13,45 per cento rispetto a quanto ripartito nel 2012, pari ad euro 11.485.537,00;
   evidenziato che, come si evince dal testo del provvedimento, la ripartizione delle somme ha avuto luogo distribuendo equamente su tutte le voci la riduzione subita;
   rilevato che gli articoli 1 e 2 del citato decreto dispongono la ripartizione della somma complessiva di euro 9.941.296,00 tra due gruppi, secondo le seguenti modalità:
    1. Un primo gruppo denominato «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» pari ad euro 6.962.642,00 che include:
     tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione:
      a) Contributi per convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni Nazionali, istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997.
      b) Contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali.
      c) Contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale;
     cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali, individuate dalla Tabella A della legge n. 549 del 1995:
      d) Contributo alla Fondazione «Festival dei Due Mondi» di Spoleto.Pag. 192
      e) Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali.
      f) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Biennale di Venezia».
      g) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Triennale di Milano».
      h) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Quadriennale di Roma»;

    2. Un secondo gruppo di contributi (per la restante somma di euro 2.978.654,00) che prevede finanziamenti a tredici istituzioni culturali, individuate dalla Tabella 1 della legge n. 448 del 2001. Tra questi contributi uno è da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione (il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico);
   evidenziato che, relativamente ai contributi agli archivi privati di notevole interesse storico, da attribuirsi mediante bando, la ripartizione, per il solo anno 2013, in favore della suddetta categoria di destinatari, non soggiace alla sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione;
   preso atto che, come si evince dalla relazione allegata al decreto, stante l'urgenza della conclusione del procedimento, la ripartizione delle somme in oggetto è stata impostata su criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive, a cui negli anni, anche dopo la razionalizzazione della materia (prima con la legge n. 549 del 1995 e poi con la legge n. 448 del 2001) sono stati applicati percentualmente i tagli lineari derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti;
   rilevato che, come si evince dalla stessa relazione ministeriale al decreto, «si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse (contributi, finanziamenti di progetti, finanziamenti a vario titolo concessi) ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni e della coerenza di tali risultati con gli orientamenti generali del Ministero in ordine agli sviluppi delle attività culturali»;
   preso atto che si auspica, da parte della Commissione, un'analisi attenta ed approfondita dell'intero ambito dei contributi erogati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di condurre ad organicità un settore oggi parcellizzato in molteplici finanziamenti e fortemente penalizzato dai tagli lineari subiti in questi anni;
   evidenziato pertanto che si rende ormai opportuno, ad avviso della Commissione, un riordino complessivo dell'intero ambito relativo alla contribuzione ministeriale a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, superando la logica emergenziale della storicità e coordinando la normativa in oggetto con le disposizioni ed i criteri definiti dalla legge 534 del 1996 («Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad istituzioni culturali»);
   preso atto che il riordino della materia dovrà operare, ad avviso della Commissione, attraverso l'individuazione, previo esame comparativo delle disposizioni relative al predetto ambito vigenti negli ordinamenti stranieri, di criteri programmatori e strategici che orientino le scelte del Governo, al fine di assicurare trasparenza nelle scelte e superamento del mero criterio storico, fino ad oggi adottato, che, unito ai tagli lineari distribuiti secondo una percentuale lineare tra i beneficiari del finanziamento, penalizza fortemente l'intero settore in oggetto; Pag. 193
   rilevato che, ad avviso della Commissione, vanno definiti, attraverso specifico regolamento attuativo di iniziativa ministeriale, criteri programmatori che contemperino storicità ed innovatività, favoriscano il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentano una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani;
   richiamato, inoltre, il grave rischio che la sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 a decorrere dal 15 agosto 2012 potrà produrre a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzarsi successivamente all'anno 2013,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. si proceda ad una adeguata riflessione sull'intera materia dei contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse (contributi, finanziamenti di progetti, finanziamenti a vario titolo concessi) ad una unicità di visione e di conseguente programmazione che superi i criteri fino ad ora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari;
   2. il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo proceda, attraverso l'emanazione di specifico regolamento attuativo dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al riordino del settore e alla definizione di nuovi criteri per l'erogazione di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, da coordinarsi con le disposizioni ed i criteri definiti dalla legge n. 534 del 1996 (»Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad istituzioni culturali»);
   3. si definiscano, attraverso specifico regolamento attuativo di iniziativa ministeriale, criteri programmatori che contemperino storicità ed innovatività, favoriscano il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentano una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani;
   4. sia concretamente valutato il grave rischio che la sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 15 agosto 2012, produrrà a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzarsi successivamente all'anno in corso.

Pag. 194

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 17).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI LUIGI GALLO, BATTELLI, VACCA, MARZANA, VALENTE, D'UVA, DI BENEDETTO, FRATOIANNI, COSTANTINO E BRESCIA

  La Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,
   premesso che:
    l'importo della somma stanziata in bilancio ha subito una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012, ed è passata da un ammontare previsto di 10,07 milioni di euro a 9.941.296, e preso atto che tale decurtazione è distribuita equamente su tutte le voci di spesa in forma di taglio lineare;
    le risorse destinate al fondo, dai 19 milioni di euro del 2008, sono scese sotto la soglia dei 10 milioni nel 2013 (perdendo dunque progressivamente più di un milione all'anno), a testimonianza di un andamento che denota tanto la precarietà delle procedure di assegnazione dei fondi quanto la difficoltà di difendere risorse vitali per il settore;
    il finanziamento è diviso fra «Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (che comprende 3 voci di spesa da attribuire in seguito a bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali), per un totale di 6,9 milioni di euro, e un finanziamento di complessivi 3 milioni di euro destinato a 13 istituzioni culturali (fra cui uno da attribuire in seguito a bando);
    nonostante le sollecitazioni, più volte avanzate nei confronti del Ministero, di predisporre lo schema di riparto entro il primo trimestre dell'anno per consentire una più efficace e trasparente programmazione delle attività da finanziare, ci si vede costretti a denunciare l'ennesimo ritardo;
   considerato che:
    dalle cifre succitate, evince una ennesima riduzione per l'anno 2013 rispetto al lieve segnale di ripresa nell'erogazione dei fondi, avvenuto nel 2012;
    nonostante gli insistiti inviti al Governo susseguitisi negli anni e volti a ripensare l'intero assetto del provvedimento e degli istituti e delle istituzioni culturali, che necessiterebbero di rinnovati criteri nell'attribuzione dei contributi, nulla è stato fatto: a cominciare dall'elenco «chiuso» degli enti considerati, beneficiari del provvedimento, fissato per legge, difficilmente modificabile e che pertanto non lascia margini di discrezionalità;
    la distribuzione «a pioggia», l'assenza di criteri più trasparenti, meritocratici e premiali, taluni aggravamenti procedurali e farraginosità amministrative, la mancanza di una valutazione ex post, sono tutti elementi che ingenerano una sorta di opacità interna, tipologica rispetto al provvedimento e alle scelte che vi sono sottese;Pag. 195
   considerato ancora che:
    il meccanismo di riparto degli stanziamenti presenta più di una opacità, sia in merito ai criteri di assegnazione fissati da leggi che dispongono l'erogazione diretta di fondi a singoli enti o fondazioni, sia in merito alla distribuzione delle risorse;
    non appare chiaro quale sia il criterio per cui una lista di enti, fondazioni ed associazioni – seppure importanti e storicamente affermate – debba tout court beneficiare di fondi senza che si proceda ad una selezione dei soggetti più meritevoli di sostegno economico;
    solo una parte degli stanziamenti sarà assegnata a seguito di bandi, sotto forma di contributi per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni Nazionali, per quanto riguarda il primo gruppo di destinatari; sotto forma di contributi ad archivi privati di notevole interesse storico, per quanto riguarda la seconda tranche di erogazioni; il resto, come osservato, attraverso una assegnazione diretta, dall'alto, senza che sia opinabile il criterio di distribuzione;
    pertanto appare indispensabile che debba essere seriamente ridiscusso sin dalle fondamenta l'attuale sistema di attribuzione di queste voci di ripartizione, che di fatto penalizza tutti quegli enti, fondazioni ed associazioni che vanno avanti tra mille difficoltà e spesso aggrappandosi al sostegno di singoli privati che hanno a cuore la sopravvivenza delle iniziative culturali;
    appare inammissibile il contributo straordinario a singole realtà in aggiunta a quello proposto dalla bozza di riparto, riferendosi, in particolare, alla contribuzione straordinaria per l'ammontare di 1 milione di euro ciascuno per le seguenti Fondazioni: Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano;
   rilevato che:
    la nuova riduzione dei fondi, ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
    è indispensabile assicurare tempi certi nel riparto di fondi nei primi mesi dell'anno di riferimento, così come prevede la normativa vigente, e tempi rapidi nell'erogazione delle risorse, per consentire agli enti culturali di poter programmare le proprie attività l'anno precedente per quello successivo così come accade abitualmente;
    lo schema di decreto appare carente non solo in quanto redatto in maniera poco chiara per quanto concerne la scelta dei beneficiari, ma anche per ciò che attiene alla suddivisione interna delle somme, che non appare adeguatamente motivata, pertanto dovrebbero essere effettuate selezioni con criteri più trasparenti e meritocratici, in ossequio al principio di trasparenza;
    nonostante gli inviti a più riprese rivolti al Governo affinché fosse rivisto l'intero assetto del provvedimento, non si è registrata alcuna innovazione, a cominciare dall'elenco degli enti considerati, difficilmente modificabile, che non lascia margini di discrezionalità,
  esprime

PARERE CONTRARIO.