CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (C. 1417 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013 (C. 1417) e, in particolare, le disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, che mirano a un recupero sociale dei detenuti, incentivando il loro inserimento in adeguati percorsi di lavoro e formazione;
   preso atto, in particolare, che l'articolo 2 punta ad ampliare le modalità di esecuzione della condanna mediante il ricorso al lavoro esterno, ferma restando l'applicabilità, laddove compatibili, delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità;
   considerato che l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, oltre ad estendere l'ambito di applicazione temporale degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente a favore delle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte ai detenuti o internati, prevede una serie di crediti di imposta a favore delle imprese che assumono tali soggetti o che svolgono attività di formazione nei loro confronti;
   atteso che l'articolo 4, al comma 7, assegnando al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie una dotazione organica di ulteriori quindici unità, prevede per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni assegnato a tale struttura, anche in posizione di comando o di distacco, la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;
   rilevato positivamente come, in base al medesimo articolo 4, comma 7, sia previsto che il personale in posizione di comando o di distacco presso la struttura del Commissario non abbia diritto a indennità o compensi aggiuntivi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (C. 1417 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena così come approvato e modificato dal Senato della Repubblica il 24 luglio 2013;
   constatato che l'articolo 3-bis – così come introdotto dal Senato – recante «Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati », che modifica l'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, introduce disposizioni di favore in tema di applicazione di sgravi contributivi (consistenti in riduzione della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alle persone da esse assunte) per un periodo di ben diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione a favore di detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché sgravi contributivi successivi alla cessazione dello stato di detenzione di ben ventiquattro mesi a favore dei detenuti ed internati che non hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354;
   constatato che la norma estende e amplia il beneficio e l'applicazione della riduzione della contribuzione obbligatoria dovuta per l'assunzione dei detenuti ed internati portandolo da sei mesi (secondo quanto previsto dalla normativa precedente, che ora si andrebbe ad abrogare) a diciotto mesi e addirittura a ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non hanno nemmeno beneficiato della misura alternativa o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
   constatato che l'articolo 3-bis – come introdotto al Senato – introduce altresì un credito di imposta mensile nella misura massima di euro 700,00 per ogni lavoratore a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno e un credito di imposta mensile di euro 350,00 per ogni lavoratore a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti semiliberi, applicabili per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione ovvero per ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione;
   valutato che nell'attuale quadro di crisi economica e produttiva del sistema, vi è una indubbia scarsità di risorse economiche e che risorse esistenti potrebbero essere efficacemente allocate e destinate ad iniziative volte al sostegno e alla promozione dell'occupazione dei giovani ancora privi di occupazione e ovvero alla categoria dei cosiddetti «over 40» che – Pag. 187non più giovani – si trovano comunque privi di occupazione e di reali prospettive di lavoro;

  premesso che:
   la novella normativa introdotta dal decreto legge n. 78 del 2013 ha esteso la concessione e ha ampliato l'applicazione di sgravi contributivi e di sgravi fiscali a favore delle imprese che assumono detenuti e internati; tale scelta politica comporterebbe effetti sociali preoccupanti sull'occupazione stessa, dal momento che risulterebbero maggiormente «avvantaggiati» e più «appetibili» – pur nella comprensibile ottica di un loro reinserimento sociale – sul mercato del lavoro lavoratori detenuti o ex detenuti a discapito dell'occupazione di giovani lavoratori che soffrono il gap della dura crisi occupazionale e della scarsità di risorse ed investimenti messi a loro disposizione dall'intervento statale;
   gli effetti che deriverebbero dall'intervento posto in esame, comporterebbero, tra gli altri, conseguenze paradossali per cui verrebbero addirittura «premiate», con un ingresso nel mondo del lavoro più facile, persone che per i motivi più disparati non hanno nemmeno beneficiato della misura alternativa alla detenzione perché ritenuti – in molti casi – non meritevoli di tale beneficio da parte della magistratura di sorveglianza, con l'effetto che la loro assunzione – agli occhi dell'imprenditore – sarebbe preferibile e maggiormente conveniente rispetto all'assunzione di altre persone che non possono godere delle medesime agevolazioni di tipo fiscale e/o contributivo;
   a ciò si aggiunga che, in assenza di una diversa ed espressa disposizione normativa che lo escluda, i benefici prevista dall'attuale intervento normativo spettanti agli imprenditori che assumono detenuti o internati potranno essere cumulati con altri benefici previsti in altre disposizioni di legge, generando una sorta di «effetto spiazzamento» dell'imprenditore verso l'assunzione di lavoratori detenuti e/o internati;
   inoltre, l'intervento normativo presenta profili discutibili anche dal punto di vista dell'omogeneità, laddove prevede addirittura un trattamento di maggior favore in termini di sgravi contributi e fiscali all'imprenditore che assume detenuti ed internati che non hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione, concedendo una sorta di «premio» ai detenuti che non sono risultati – per le più svariate ragioni – meritevoli di una misura alternativa alla detenzione, così concedendo una sorta di «beneficio penitenziario» non correlato alla positiva evoluzione del trattamento di risocializzazione del detenuto;
   il tutto in un contesto di grave crisi occupazionale e – come detto – di difficile reperimento di risorse per la promozione dell'occupazione e di reperimento di incentivi per nuove assunzioni di lavoratori giovani e non che soffrono la crisi economica e occupazionale;
   occorre valutare l'esigenza di operare un ripensamento dell'attuale intervento normativo con una riduzione del suddetto intervento economico al fine di razionalizzare lo stesso;
   discutibile è anche la norma di cui all'articolo 4, che prevede l'ampliamento della dotazione organica del Commissario Straordinario, il cui incarico viene prorogato fino la 31 dicembre 2014; in merito, lo stesso potrà stipulare contratti a tempo determinato, ma senza che vengano indicato i criteri di scelta e/o selezione degli stessi, lasciando margine a una «discrezionalità» forte allo stesso Commissario, che avrà persino il potere di stabilire la pianta organica con la conseguente creazione di nuovi dirigenti i cui compiti e/o funzioni non sono normate nell'attuale intervento normativo;
   constatata l'inadeguatezza del provvedimento in esame rispetto ai fini proposti Pag. 188e l'irrazionalità e irragionevolezza della disposizione in esame, che estendono in maniera irrazionale i benefici fiscali e contributivi anche a persone detenute e internate che non hanno beneficiato di misure alternative e dunque «immeritevoli» del beneficio stesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO
«Ciprini, Cominardi, Rizzetto, Rostellato, Bechis, Baldassarre, Tripiedi».

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ALLEGATO 3

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena (C. 1417 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2013 (C. 1417) e, in particolare, le disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, che mirano a un recupero sociale dei detenuti, incentivando il loro inserimento in adeguati percorsi di lavoro e formazione;
   preso atto, in particolare, che l'articolo 2 punta ad ampliare le modalità di esecuzione della condanna mediante il ricorso al lavoro esterno, ferma restando l'applicabilità, laddove compatibili, delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità;
   considerato che l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, oltre ad estendere l'ambito di applicazione temporale degli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente a favore delle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte ai detenuti o internati, prevede una serie di crediti di imposta a favore delle imprese che assumono tali soggetti o che svolgono attività di formazione nei loro confronti;
   ritenuto opportuno valutare la congruità della misura dell'incentivo di cui all'articolo 3-bis rispetto agli incentivi analoghi previsti nel decreto-legge n. 76 del 2013;
   atteso che l'articolo 4, al comma 7, assegnando al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie una dotazione organica di ulteriori quindici unità, prevede per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni assegnato a tale struttura, anche in posizione di comando o di distacco, la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;
   rilevato positivamente come, in base al medesimo articolo 4, comma 7, sia previsto che il personale in posizione di comando o di distacco presso la struttura del Commissario non abbia diritto a indennità o compensi aggiuntivi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.