CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2013
65.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1326, approvato dal Senato, «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
   rilevato come quest'anno si applichi per la prima volta il nuovo meccanismo di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea previsto dalla legge n. 234 del 2012, la quale ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;
   segnalato come, in ragione della mancata approvazione, nella scorsa Legislatura, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei predetti due nuovi strumenti normativi;
   evidenziato come, a seguito della mancata approvazione, appena richiamata, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, appare prioritario velocizzare, nei limiti del possibile, l’iter parlamentare di approvazione definitiva del disegno di legge;
   rilevato, a tale proposito, come per molte delle direttive incluse negli allegati al disegno di legge siano già scaduti i termini di recepimento nell'ordinamento nazionale fissati a livello europeo, e come per alcune di esse la Commissione europea abbia già inviato all'Italia lettere di messa in mora,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 9, il quale conferisce delega al Governo per conformare la vigente normativa nazionale in materia di IVA alle previsioni di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011, di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nonché alle modifiche apportate a tale ultima direttiva dalle direttive elencate nell'Allegato C al disegno di legge, si segnala l'esigenza che il Governo tenga conto, nell'esercizio della predetta delega, anche delle ulteriori norme di delega recate dalle proposte di legge C. 282 e C. 1122, concernenti la revisione del sistema fiscale statale, attualmente all'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, le quali prevedono la razionalizzazione dei sistemi speciali IVA in funzione della particolarità dei settori interessati e l'attuazione del regime del gruppo previsto dall'articolo 11 della predetta direttiva 2006/112/CE;Pag. 122
   b) con riferimento all'articolo 12 si segnala l'opportunità che, in sede di esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, si prevedano adeguate misure per garantire che la possibilità, prevista dalla stessa direttiva, che una società di gestione del risparmio comunitaria o extracomunitaria possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia non si traduca in ogni caso in un minor livello di tutela nei confronti dei risparmiatori italiani.

Pag. 123

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI BARBANTI ED ALTRI

  La VI Commissione,
   premesso che:
    con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Parlamento ha provveduto a sostituire la legge n. 11 del 2005, riformando integralmente le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea;
    dopo l'approvazione di suddetta legge, il processo di recepimento della normativa europea è stato sdoppiato, dividendo la precedente «legge comunitaria annuale» in due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea, contenente la delega al Governo per il recepimento della normativa comunitaria, e la legge europea, che, invece, contiene disposizioni per adeguare direttamente l'ordinamento interno all'ordinamento europeo;
    la Commissione Finanze ha provveduto ad esaminare, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea – Legge di delegazione europea 2013» (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);
    tale processo di approfondimento in sede consultiva avrebbe comunque necessitato di tempi più congrui, data la natura tecnica della materia e la sovrapposizione di altri provvedimenti in visione alla Commissione;
    l'approvazione della legge di delegazione europea 2013 si rende comunque necessaria, visto l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;
    le leggi comunitarie degli anni 2011 e 2012 hanno visto consistenti problemi nel relativo iter di approvazione, tanto da non aver superato l'esame delle Camere, con consistenti danni al Paese, non solo sul fronte dell'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, ma anche con riferimento alla sua immagine e alla sua capacità di rispettare gli impegni presi:
     nello specifico, sotto il profilo delle competenze della Commissione Finanze, rientrano specificamente 2 articoli, l'articolo 9 e l'articolo 12;
     l'articolo 9 del provvedimento in esame, a fronte dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011, di applicazione della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti a conformare all'ordinamento comunitario la normativa vigente in materia di IVA;Pag. 124
     il regolamento di esecuzione (CE) n. 282/2011 si pone come obiettivo di superare la disomogenea interpretazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA da parte dei singoli Paesi membri, garantendo, attraverso delle linee interpretative comuni, un'applicazione uniforme dell'attuale sistema dell'IVA;
     le disposizioni del suddetto regolamento sono di immediata applicazione nell'ordinamento senza necessità di recepimento hanno trovato attuazione a partire dal 1o luglio 2011;
     l'articolo 12 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si preveda, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, l'evoluzione in forma elettronica delle metodologie di emissione, trasmissione, conservazione delle fatture emesse e ricevute, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, con il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate e prevedendo sistemi di agevolazioni fiscali per i soggetti passivi IVA che decidano di aderire alle suddette modalità di fatturazione;
   b) si avvii un attento monitoraggio affinché le facilitazioni previste all'attività transfrontaliera dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), prevista dalla direttiva 2011/61/UE non possa comportare fenomeni di evasione ed elusione alla tassazione nazionale;
   c) vengano attivate misure adeguate affinché il cosiddetto «beneficio della commercializzazione transfrontaliera» previste per i fondi hedge (o fondi speculativi), fondi alternativi che si distinguono dai prodotti «tradizionali» perché hanno la possibilità di investire in una gamma di strumenti più ampia rispetto agli altri fondi comuni, non si traduca in alcun caso in minori controlli tali da arrecare direttamente o indirettamente pregiudizi ai risparmiatori.
Barbanti, Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Pisano.

Pag. 125

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, per gli aspetti di competenza, il disegno di legge C. 1327, approvato dal Senato, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013»;
   rilevato come quest'anno si applichi per la prima volta il nuovo meccanismo di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea previsto dalla legge n. 234 del 2012, la quale ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale precedentemente prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea;
   segnalato come, in ragione della mancata approvazione, nella scorsa Legislatura, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei predetti due nuovi strumenti normativi;
   evidenziato come, a seguito della mancata approvazione, appena richiamata, dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, appare prioritario velocizzare, nei limiti del possibile, l’iter parlamentare di approvazione definitiva del disegno di legge, al fine di consentire la chiusura delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia sui profili affrontati dal provvedimento ed evitare la comminazione di sanzioni pecuniarie nei confronti del Paese;
   sottolineato, con riferimento agli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze, come gli articoli 8, 9, 10 del disegno di legge, relativi, rispettivamente, all'applicazione dell'imposta sugli aeromobili ai velivoli non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), alla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale ed all'estensione dei rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni anche ad altre entrate, rispondano all'esigenza di evitare, in tali ambiti, contrasti, evidenziati dalla Commissione europea, tra norme nazionali e previsioni comunitarie;
   evidenziato altresì come l'articolo 33, il quale contiene una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), dia attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 Pag. 126relativo agli strumenti derivati over the counter (OTC), alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cosiddetto regolamento EMIR – European Market Infrastructure Regulation), allo scopo di ridurre i rischi connessi al mercato dei predetti strumenti derivati over the counter,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

Pag. 127

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI BARBANTI ED ALTRI

  La VI Commissione,
   premesso che:
    con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Parlamento ha provveduto a sostituire la legge n. 11 del 2005, riformando integralmente le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea;
    dopo l'approvazione di suddetta legge, il processo di recepimento della normativa europea è stato sdoppiato, dividendo la precedente «legge comunitaria annuale» in due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea, contenente la delega al Governo per il recepimento della normativa comunitaria, e la legge europea, che, invece, contiene disposizioni per adeguare direttamente l'ordinamento interno all'ordinamento europeo;
    la Commissione ha provveduto ad esaminare, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea – Legge europea 2013» (C. 1327 Governo, approvato dal Senato);
    tale processo di approfondimento in sede consultiva avrebbe comunque necessitato di tempi più congrui, data la natura tecnica della materia e la sovrapposizione di altri provvedimenti in visione alla Commissione;
    l'approvazione della legge europea 2013 si rende comunque necessaria, visto l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;
   le leggi comunitarie degli anni 2011 e 2012 hanno visto consistenti problemi nel relativo iter di approvazione, tanto da non aver superato l'esame delle Camere, con consistenti danni al Paese, non solo sul fronte dell'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, ma anche con riferimento alla sua immagine e alla sua capacità di rispettare gli impegni presi:
     per quanto riguarda l'esame del disegno di legge europea 2013 (C.1327), l'esame – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di rispettiva competenza;
     specifico interesse ricoprono per la commissione Finanze gli articoli 8, 9, 10 e 33;
     l'articolo 8 sostituisce il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente la tassazione sugli aeromobili privati e specificamente l'applicazione dell'imposta agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), prevedendo Pag. 128che essi possano essere soggetti ad imposta nel caso in cui la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata – anche non continuativa – superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi;
     precedentemente si prevedeva che il massimo della permanenza concessa fosse di 45 giorni all'anno;
     è evidente che, con il mutamento della norma, diventa molto più semplice eludere l'imposta, utilizzando come «base» un Paese con una tassazione più favorevole;
     se 45 giorni (un mese e mezzo) in un anno possono essere un requisito troppo stringente, 6 mesi in un anno sono davvero molti, specie se si considera che normalmente un aeromobile privato non viene utilizzato quotidianamente;
     per ciò che riguarda l'articolo 9, la disposizione amplia l'ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri ad operatori che precedentemente ne erano esclusi, sottoponendo a controllo dell'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni di valore pari o superiore a 15.000 euro (limite stabilito nell'ambito della disciplina antiriciclaggio) anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (le cosiddette operazioni frazionate), così come previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007 per gli istituti di credito, poste, professionisti, revisori dei conti;
    appare tuttavia fondamentale prevedere delle forme di controllo anche per quelle operazioni inferiori a 15.000 euro che sono spesso cifre entro le quali si muovono flussi atti a consentire fenomeni evasivi o di riciclaggio di dimensioni spesso imponenti, come evidenziato anche da episodi avvenuti di recente, in cui, attraverso trasferimenti di piccola entità, attraverso prestanome, si arrivava a movimentare cifre di assoluta consistenza;
    l'articolo 10 abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali, senza necessità di indire nuove gare;
    l'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (cd. EMIR – European Market Infrastructure Regulation), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico di disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si prevedano vincoli più stringenti per l'esclusione dall'imposta sugli aeromobili dei mezzi non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) di quelle attualmente previste nel provvedimento in esame, al fine di scongiurare possibili fenomeni elusivi;
   b) si provveda, relativamente agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero dimezzi di pagamento, non solo ad allineare il monitoraggio fiscale all'antiriciclaggio, consentendo all'Agenzia delle entrate di richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l'estero l'obbligo, non solo trasmettendo tali dati ma anche prevedendo adeguate forme di controllo per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro;
   c) si preveda di rafforzare il monitoraggio e la tutela dei risparmiatori nei confronti di strumenti di finanza derivata.
Barbanti, Pesco, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Pisano.

Pag. 129

ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);
   evidenziato come uno degli assi portanti lungo i quali deve svilupparsi il rafforzamento dell'architettura istituzionale dell'Unione europea, sia costituito dalla definizione di un quadro integrato nel settore finanziario, nonché dalla realizzazione di nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio;
   rilevato, con particolare riferimento alla cosiddetta Unione bancaria, come in tale ambito si siano registrati i progressi sostanziali più rilevanti, attraverso il raggiungimento di un'intesa, in sede di Consiglio ECOFIN, circa la creazione di un Meccanismo unico di vigilanza bancaria, in virtù del quale alla Banca centrale europea è affidato il compito di garantire la supervisione diretta delle banche della zona euro, in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza;
   rilevato, a questo proposito, come la piena realizzazione del Meccanismo unico di vigilanza bancaria rappresenti un passaggio fondamentale per interrompere il circolo vizioso tra capitalizzazione delle banche e debito sovrano, nonché per compiere un passo avanti decisivo per la stabilità finanziaria del sistema dell'Euro e per la tutela dei risparmiatori, in quanto esso costituisce il presupposto per l'operatività del Meccanismo europeo di stabilità;
   evidenziato inoltre come l'implementazione del Meccanismo unico di vigilanza bancaria costituisca una priorità politica per l'Italia, in quanto contribuirà a risolvere alcuni problemi che caratterizzano il sistema creditizio nazionale, il quale, sebbene si sia dimostrato meno esposto alla crisi finanziaria, è stato colpito in modo particolarmente significativo dal clima di sfiducia causato dalla crisi dei debiti sovrani degli Stati a più elevato debito pubblico, e dalla conseguente, sostanziale chiusura dei mercati del credito interbancario, nonché dallo svantaggio concorrenziale determinato dalle asimmetrie esistenti nella regolamentazione e nelle prassi di vigilanza da parte delle autorità bancarie dei diversi Paesi;
   ribadita la necessità, più volte segnalata nel corso degli ultimi anni, di compiere passi avanti significativi nell'armonizzazione delle politiche tributarie degli Stati membri dell'Unione europea;
   segnalata, in particolare, l'esigenza di giungere quanto meno alla definizione di una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, tematica oggetto di una proposta di direttiva;
   evidenziata la valutazione positiva sul programma di azione delineato nel Libro bianco sul futuro dell'IVA, intitolato «Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico», il quale costituisce il seguito del Libro verde pubblicato dall'Esecutivo UE nel dicembre 2010, sul quale la Commissione Finanze aveva approvato un documento finale nel corso della precedente Pag. 130Legislatura, e che appare incentrato sulla semplificazione degli adempimenti, sul miglioramento dell'efficienza tributaria e sul recupero del gettito;
   ribadita l'esigenza, già più volte segnalata nel corso degli ultimi anni, di rafforzare gli strumenti di contrasto alle frodi ed all'evasione in ambito IVA, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello delle procedure amministrative di accertamento e di collaborazione tra le competenti Autorità nazionali;
   richiamata l'opportunità di cogliere tutte le opportunità che potrebbero derivare per il bilancio pubblico italiano dalla proposta di revisione della direttiva n. 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio, nonché dalla revisione degli accordi con i Paesi terzi (in particolare Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Svizzera) sulla tassazione del risparmio, al fine di adeguare le intese esistenti con tali Paesi ed assicurare l'equivalenza con le disposizioni contenute nella proposta di modifica della direttiva, tenendo segnatamente conto dei più recenti sviluppi internazionali in materia di cooperazione amministrativa su tali profili;
   evidenziata, con riferimento alla proposta di revisione della direttiva in materia di tassazione dell'energia, l'esigenza di tener conto delle esigenze e delle peculiarità del sistema economico nazionale, in particolare per quanto riguarda i profili di rigidità del nuovo meccanismo di calcolo della tassazione previsto dalla proposta di direttiva, basato esclusivamente sul CO2 e sulla componente energetica dei prodotti, nonché gli aspetti concernenti l'abolizione di alcune agevolazioni;
   rilevata l'esigenza di seguire con attenzione il processo di revisione della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), che rappresenterebbe un elemento essenziale per creare un sistema finanziario più sicuro, solido, trasparente e responsabile, migliorandone l'integrazione, la competitività e l'efficienza, nonché la nuova proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari, che modifica il regolamento sugli strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati (over the counter);
   evidenziata, in tale contesto, l'esigenza di dedicare maggiore attenzione ai problemi delle piccole e medie imprese, le quali rivestono un ruolo indispensabile per le prospettive di ripresa dell'economia italiana, in particolare per quanto riguarda i temi dell'accesso al credito e della loro maggiore capitalizzazione, anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di finanziamento non bancari, quali, ad esempio, il meccanismo del venture capital e le cambiali finanziarie, nonché mediante il potenziamento dei sistemi pubblici di garanzia del credito in favore delle PMI;
   evidenziato come l'obiettivo della politica doganale comune debba essere non solo il rafforzamento della sicurezza e della facilità dei flussi commerciali legittimi, ma anche il contrasto dei fenomeni illeciti che minacciano la società e la sicurezza della catena di approvvigionamento delle merci, nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
   sottolineato positivamente come anche nel 2012 si sia registrata una ulteriore riduzione delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, che, per la prima volta nell'ultimo decennio, sono scese ad un numero inferiore a 100;
   segnalata comunque l'esigenza di procedere nel processo di miglioramento dei meccanismi di recepimento nell'ordinamento italiano della legislazione comunitaria, riducendo ulteriormente il numero di infrazioni ed assicurando la migliore qualità della normativa nazionale,

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PARERE FAVOREVOLE.