CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso lettera l-tricies), sostituire le parole: «10 kW» con le seguenti: «5 kW».
2. 23. I Relatori.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio».
5. 10. I Relatori.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: agli ospedali e alle università, nonché agli impianti di illuminazione pubblica;
   dopo le parole: attraverso le Esco aggiungere le seguenti:, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite;
   alla fine del primo periodo aggiungere le parole: nonché, nei limiti della medesima disponibilità, dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica, anche al fine di garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale alle Esco e alle società, anche di nuova costituzione e/o nella forma di partenariato pubblico, che sono titolari degli interventi, e per la fornitura dei servizi di cui al presente articolo.
5. 5. Abrignani.
(Inammissibile, limitatamente agli incisi «nonché agli impianti di illuminazione pubblica» e «negli impianti di illuminazione pubblica»).

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: agli ospedali;
   dopo le parole: attraverso le Esco aggiungere le seguenti:, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite.
5. 5. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole da: a 271,3 milioni di euro fino a: 2024 con le seguenti: a 271,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 375,7 milioni di euro per l'anno Pag. 282015, a 262,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 259,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 414,5 milioni di euro per l'anno 2024;
   b) alla lettera a), dopo le parole: maggiori entrate aggiungere le seguenti: e delle minori spese;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, con le seguenti: 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024.
14. 100. I Relatori.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole da: a 271,3 milioni di euro fino a: 2024 con le seguenti: a 271,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 375,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 262,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 259,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024;
   b) alla lettera a), sostituire la parola: 413,1 con la seguente: 411,7 e dopo le parole: maggiori entrate aggiungere le seguenti: e delle minori spese;
   c) alla lettera c), sostituire le parole: 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, con le seguenti: 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024.
14. 100. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*14.14. Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Giovanna Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Maria Stella Bianchi, Tino Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zan, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno Pag. 292014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*14. 15. Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 16.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo l'entrata in vigore della presente legge, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare,

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, le parole: “a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a 273,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 377,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 263,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 260,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023”;
   b) alla lettera a), le parole: “quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 415,4 milioni di euro per l'anno 2024”;
   c) alla lettera b), le parole: “quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023”, sono sostituite dalle seguenti: “quanto a 44,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 54,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 34,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 31,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023”».
16. 100. I Relatori. (ex 14. 14. Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Bianchi, Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zanna, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto ed ex 14. 15. Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini).

Pag. 30

Art. 16-bis.
(Interventi per favorire l'accesso al credito).

  1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie e al fine di favorire l'accesso al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
16. 02. Fantinati.

Art. 16-bis.
(Interventi per favorire l'accesso al credito).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove, con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
16. 02. (Nuova formulazione) Fantinati.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre 2013» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».
17. 100. I Relatori.

ART. 18.

  Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso «1», all'articolo 6, comma 1, capoverso «ART. 6», comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso «1», terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 100. I Relatori.

ART. 19.

  Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti., con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per i quali ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.;

  e sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre Pag. 312012, n. 228, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
19. 14. Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaudo, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al secondo periodo le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi”».

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi”, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.».
   b) All'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire le parole: a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 378,1 milioni di euro per l'anno 2024;
   2) alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015;
   3) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
19. 14. (Nuova formulazione) Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaudo, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al secondo periodo le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi”».

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   «a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi”, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili Pag. 32separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.».

  e sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;».
   b) All'articolo 21, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire le parole: a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 378,1 milioni di euro per l'anno 2024;
   2) alla lettera d), sostituire le parole: quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro per l'anno 2015;
   3) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
19. 14. (Ulteriore nuova formulazione). Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaudo, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.