CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 luglio 2013
61.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE IN COMMISSIONE E ARTICOLI AGGIUNTIVI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche).

  1. Al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino complessivo della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:
   a) individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica e di accompagnatore turistico;
   b) prevedere percorsi formativi per l'esercizio della professione;
   c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
   d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;
   e) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.Pag. 104
  4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
  5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
VII/1326/2. 01. Costantino, Fratoianni, Giordano, Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:
    1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;
    2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

  2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;
   b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sui il diritto d'autore venga trasferito, in modo Pag. 105da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;
   c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello status di opera orfana;
   d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo status di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.
VII/1326/12. 01. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:
    1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;
    2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;

  2. Al fine di favorire la conservazione e la diffusione del patrimonio culturale italiano e straniero attraverso la digitalizzazione delle collezioni o la creazione di biblioteche digitali europee, da parte delle biblioteche, degli istituti di istruzione e dei musei accessibili al pubblico, nonché degli archivi, degli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e delle emittenti di servizio pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che, effettuata una preliminare ricognizione delle fonti esistenti, disponga la creazione, la fusione, l'integrazione o la modificazione di banche dati nazionali contenenti i dati relativi ad opere o fonogrammi per le quali esistono titolari dei diritti d'autore, create da soggetti pubblici o privati. Ai fini dell'attuazione della presente delega, il Governo è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che tali banche dati siano accessibili gratuitamente a biblioteche, Pag. 106istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché agli archivi, agli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e alle emittenti di servizio pubblico che siano impegnate nella digitalizzazione di opere o fonogrammi in loro possesso;
   b) prevedere un obbligo a carico dei titolari di diritti d'autore di opere o fonogrammi di comunicare ad un'autorità pubblica o privata che gestisce una banca dati contenente informazioni relative ad opere o fonogrammi coperti da diritto d'autore, di comunicare entro un tempo ragionevole modificazioni relative ai propri dati personali o relative ai soggetti sui il diritto d'autore venga trasferito, in modo da consentire sempre la possibilità di individuare e contattare il titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi;
   c) stabilire che la mancata indicazione nella banca dati di informazioni o la presenza informazioni non aggiornate sui titolari di diritti d'autore su opere o fonogrammi, incida in diminuzione sulla quantificazione della remunerazione spettante a tali titolari che siano identificati o rivendichino i loro diritti successivamente alla dichiarazione dello status di opera orfana;
   d) lasciando impregiudicate altre modalità, anche semplificate, di svolgimento della ricerca diligente, prevedere che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico possano richiedere al titolare della banca dati l'inserimento di un'opera o un fonogramma di cui non siano identificati eventuali titolari di diritti d'autore, stabilendo che – trascorsi 12 mesi dall'inserimento dell'opera nella banca dati – possa acquisire lo status di opera orfana, ai sensi della direttiva 2012/28/UE.
12. 01. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:
    1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;
    2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale;
VII/1326/12. 02. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane e delega per la semplificazione di banche dati contenenti informazioni su opere o fonogrammi protetti dal diritto d'autore).

  1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante disposizioni su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) fermi restando il rispetto degli obiettivi di armonizzazione comunitaria perseguiti dalla direttiva, la garanzia di certezza del diritto nel mercato interno e il rispetto dei diritti dei titolari di un'opera o un fonogramma ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, per quanto concerne l'utilizzo delle opere orfane, prevedere:
    1) criteri e modalità semplificate, anche al fine di contenerne l'onerosità, per lo svolgimento della ricerca diligente per le opere fuori commercio;
    2) che qualora successivamente alla sua digitalizzazione vengano individuati uno o più aventi diritto su un'opera orfana, i criteri di remunerazione tengano conto, in diminuzione, del valore che la digitalizzazione e la diffusione hanno conferito ad opere o fonogrammi altrimenti prive di interesse commerciale.
12. 02. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Ricciatti, Pannarale.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere che l'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosciuti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi spetti distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012 alle quali i medesimi hanno conferito mandato;
   b) stabilire che i compensi derivanti dagli anzidetti diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;
   c) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi di cui sopra siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;Pag. 108
   d) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera c);
   e) prevedere l'irrinunciabilità e la non cedibilità dei compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sui fonogrammi dai medesimi interpretati.
13. 05. Gianluca Pini, Prataviera, Caparini.

  Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.

  1. I cittadini dell'Unione Europea esercitano la professione di guida turistica nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Trattato dell'Unione Europea.
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi secondo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
VII/1327/3. 1. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Piazzoni, Airaudo.

Pag. 109

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

  RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   premesso che:
    la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
    a seguito di tale legge, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea e ha sdoppiato la precedente «legge comunitaria annuale», vengono esaminati per la prima volta in Parlamento due distinti provvedimenti in esame e cioè: la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria;
    come previsto dalla citata legge n. 234, il Governo ha quindi presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587), l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013 – A.S. 588);
    viene segnalato l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;
    a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame;
    il disegno di legge in esame (C. 1326) delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B; tra questi allegati si segnala, sotto il profilo delle competenze della Commissione cultura, due direttive presenti nell'allegato B della nuova legge di delegazione europea, per le quali l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame prevede l'espressione di pareri da parte dei competenti organi parlamentari di Camera e Senato: si tratta della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il cui termine di recepimento è il 1o novembre 2013 e della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, il cui termine di recepimento è il 29 ottobre 2014;Pag. 110
  la citata direttiva 2011/77/UE modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi, nel presupposto dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l'arco della loro vita;
    la medesima direttiva, oltre a prevedere esplicitamente che la durata della protezione di una composizione musicale con testo scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico;
    la stessa direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola «use it or lose it»). Il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi e se quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali;
    la medesima direttiva prevede inoltre nuove norme riguardanti il diritto (irrinunciabile) di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispondere all'artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico;
    per quanto concerne poi la direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, essa disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico;
    un'opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata;
    la direttiva indicata disciplina, nel dettaglio, lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente degli eventuali titolari di diritti, prima di stabilire se un'opera debba essere considerata orfana (articolo 3); il principio del riconoscimento reciproco di uno status di opera orfana (articolo 4); gli utilizzi consentiti di opere Pag. 111orfane (articolo 6). Entro l'ottobre 2015, sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione della direttiva, è previsto un riesame della stessa;
    è sicuramente necessaria un'armonizzazione comunitaria in materia e, considerati gli oneri che deriverebbero dallo svolgere la ’ricerca diligente’ per rintracciare l'eventuale titolare di diritti d'autore e ciò, in primo luogo, per i ritardi che tale ricerca potrebbe determinare, bloccando di fatto le digitalizzazioni di massa che stanno avvenendo nelle biblioteche italiane, certamente un po’ in ritardo rispetto al resto d'Europa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si prevedano per le opere orfane fuori commercio modalità semplificate per lo svolgimento della ricerca diligente;
   b) si valuti la possibilità di delegare il Governo, al fine di semplificare le «ricerche diligenti» (onerose) da parte di biblioteche – che in genere hanno poche o scarse risorse – ad adottare un decreto legislativo con il quale fare ordine tra le banche dati esistenti, di soggetti pubblici o privati, in materia di diritto d'autore, per garantire che sia sempre identificabile e raggiungibile un titolare di diritti d'autore su opere o fonogrammi. Nel caso in cui nella banca dati una certa opera o fonogramma non sia inserita, vi sia la possibilità di farla inserire da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché di archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e emittenti di servizio pubblico, in modo da creare una presunzione di ricerca diligente espletata, nel caso in cui – entro 12 mesi dall'inserimento nella banca dati – non sia identificato un avente diritto sui diritti d'autore o questi non si renda identificabile;
   c) qualora, successivamente alla digitalizzazione e diffusione dell'opera orfana, si faccia avanti un avente diritto su tali opere, la remunerazione che gli deve essere riconosciuta per lo sfruttamento dell'opera sia ridotta del maggior valore che l'opera ha acquistato grazie alla diffusione seguente alla digitalizzazione, considerato che le opere digitalizzate sono opere che non hanno valore commerciale, ma che potrebbero riaverlo proprio grazie alla diffusione da parte di biblioteche o archivi.

Pag. 112

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

  RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);
   premesso che:
    la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;
    a seguito di tale legge, che ha riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea e ha sdoppiato la precedente «legge comunitaria annuale», vengono esaminati per la prima volta in Parlamento due distinti provvedimenti in esame e cioè: la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria;
    come previsto dalla citata legge n. 234, il Governo ha quindi presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587), l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013 – A.S. 588);
    viene segnalato l'obiettivo di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione o di porre rimedio a procedure già avviate con l'approvazione in tempi celeri di tali provvedimenti;
    a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame;
    per quanto riguarda l'esame del disegno di legge europea 2013 (C.1327), l'esame – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di propria competenza, si fa presente che l'articolo 3 di questo disegno di legge, ed in particolare il comma 3, concernente disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, appare attenere ad aspetti di competenza anche della VII Commissione cultura;
    l'articolo 3 del disegno di legge in esame è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK (c.d. pre-infrazione), prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale;Pag. 113
    nello specifico, il medesimo articolo 3, al comma 1, prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale e che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro abbia efficacia su tutto il territorio nazionale;
    lo stesso articolo 3, al comma 2, dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione;
    il medesimo articolo 3, al comma 3, sempre, infine, dispone che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo Pini ed altri 13.05.

Pag. 114

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO

  La Commissione;
   esaminato per quanto di propria competenza il Documento in oggetto,
    premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, oltre alla Legge di delegazione europea e alla Legge europea, concludendo tale esame con l'approvazione di un parere, al fine di favorire una trattazione unica delle questioni attinenti alle cosiddette «fase ascendente» e «fase discendente» del diritto comunitario e di configurare in tal modo una sorta di «sessione comunitaria» parlamentare;
    considerato che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto delle attività intraprese dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Si tratta, pertanto, di un documento che sintetizza le azioni svolte dal Governo italiano nel 2012;
    ricordato che la Relazione in esame è suddivisa in 4 parti: la prima è relativa allo stato di avanzamento del processo di integrazione europea, la seconda riguarda le politiche settoriali, la terza concerne il funzionamento degli strumenti preordinati a garantire la partecipazione al processo di integrazione e la quarta descrive le politiche di coesione;
    preso atto che le parti di interesse della Commissione cultura si trovano prevalentemente nella parte seconda (Partecipazione dell'Italia al processo decisionale e alle attività dell'Unione europea nel 2012), con particolare riferimento alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1), all'Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2) all'istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6) alla cultura (capitolo 7) e alla ricerca (capitolo 10), e in particolare:

  1) Tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1)
   In tema di proprietà intellettuale, la Commissione Europea, l'11 luglio 2012, ha adottato una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno; tale intervento ha per obiettivi una maggiore trasparenza e governance delle società di gestione collettiva e la concessione di diritti d'autore multi-territoriali pur se il campo di applicazione soggettivo – escludendo le società fuori dall'Unione – rende possibile la creazione di società off-shore in concorrenza con le società UE, senza le limitazioni stabilite dalla proposta per quanto riguarda la trasparenza.
   La Direttiva sugli utilizzi consentiti delle opere orfane (2012/28/UE del 25 ottobre 2012) – oggetto di recepimento interno tramite il disegno di legge di Pag. 115delegazione europea per il 2013 – ha come obiettivo l'uso transfrontaliero in rete delle opere orfane pubblicamente accessibili, con l'eccezione di quelle fotografiche. Essa delinea un quadro giuridico comune che riguardi le opere orfane utilizzate a scopi di interesse pubblico. Sulla Direttiva l'Italia ha rilevato alcune criticità inerenti alle opere d'ingegno italiane, suscettibili di essere messe in rete senza adeguata tutela anche per la mancata armonizzazione delle leggi nazionali e per l'introduzione della fattispecie «opere inedite».

  2) Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2)
  Nel corso del 2012 l'Italia ha raggiunto importanti traguardi con l'approvazione da parte della Commissione del «Piano Nazionale Banda Larga Italia» per garantire in tutto il territorio la connettività, finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali per 850 milioni di euro. Inoltre è stato approvato il «Piano Banda ultra Larga» per la realizzazione di reti di nuova generazione per oltre 500 milioni di investimenti da parte delle Regioni del Sud Italia.

  3) Istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6)
  Nel settore dell'istruzione le aree prioritarie di intervento hanno riguardato il rafforzamento del ruolo dell'educazione nella «Strategia Europa 2020», con particolare attenzione al nuovo programma di azione comunitaria Erasmus for all; la modernizzazione dell'istruzione superiore e la promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali.
  Nello specifico, al paragrafo 6.1 sono indicate le aree di prioritario intervento in merito all'istruzione.
   La «Strategia Europa 2020», con riguardo al quale nel 2012 è stato portato avanti il nuovo regolamento, non ancora approvato, Erasmus for all (che assumerà in futuro il nome Erasmus+) che dovrebbe integrare dal 2014 in un unico programma i programmi esistenti: in esso confluiranno gli attuali programmi di apprendimento permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius e Grundtvig), Youth in Action, e cinque programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi industrializzati). Il fine riguarda una razionalizzazione di tali programmi e, soprattutto, l'ampliamento della platea dei destinatari.
  In questo senso esso porrà maggiormente l'accento sul sostegno agli insegnanti, ai formatori, a coloro che erogano informazioni e agli operatori giovanili a motivo della loro importanza in quanto «moltiplicatori» di conoscenze.
  L'altro grande obiettivo della strategia Europa 2020 consiste nel ridurre la dispersione scolastica portandola dal 14 per cento a meno del 10 per cento. Per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo Erasmus per tutti dovrebbe sostenere la modernizzazione a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, dalla prima infanzia sino al livello secondario e alla formazione professionale iniziale (6.1.2.).
   La stesura del Rapporto nazionale di referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente. L'obiettivo dichiarato è la confrontabilità dei diversi sistemi nazionali di qualificazione. A tal fine, dal 1o gennaio 2014 tutte le certificazioni rilasciate dall'Italia e referenziate nel Rapporto dovranno avere un riferimento all'EQF (Quadro europeo delle qualificazioni), comune a tutti gli Stati membri.
  Sullo stesso piano è stata data prosecuzione all'azione di supporto del Centro nazionale Europass Italia, funzionante presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), che fornisce informazioni sugli strumenti disponibili per la trasparenza di competenze e certificazioni individuali; l'innalzamento delle competenze è stato perseguito attraverso le azioni svolte nell'ambito del Sistema Nazionale di valutazione, Pag. 116incentivando la valorizzazione del rapporto tra dimensione formale e informale della formazione e il riconoscimento delle esperienze maturate nel terzo settore, nel volontariato e nell'associazionismo.
   La promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico (6.1.3) finanziate con i fondi strutturali, relativamente alla quale il Governo, tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si è adoperato su vari campi, tra i quali, in particolare il miglioramento degli ambienti scolastici, la valutazione e l'autovalutazione delle scuole, la lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento degli studenti, il raccordo scuola-lavoro nell'ambito dei progetti PON (»Ambienti per l'apprendimento» e «Competenze per lo sviluppo»). Di particolare importanza la realizzazione di prototipi di azioni educative svolti da reti di scuole e Onlus in aree di grave esclusione sociale e culturale per la promozione del successo formativo.

  4) L'azione italiana nell'ambito delle politiche per la Gioventù (par.6.2) si è concentrata sui percorsi di transizione tra scuola e lavoro, con particolare attenzione ai giovani a rischio di esclusione sociale, promuovendo la valorizzazione del rapporto tra dimensione formale e informale della formazione e il riconoscimento delle esperienze maturate nel terzo settore, nel volontariato e nell'associazionismo.
  Nel campo della partecipazione dei giovani alla vita democratica e della cooperazione europea nel settore della gioventù, il Paese, attraverso il Ministero per l'integrazione e la cooperazione internazionale, ha partecipato al Rapporto 2012 congiunto sulla partecipazione e istruzione sociale dei giovani provenienti da un contesto migratorio, che impegna gli Stati al dialogo interculturale, al riconoscimento delle organizzazioni giovanili e alla valorizzazione delle esperienze pilota.

  5) Con riferimento alle politiche per lo sport (paragrafo 6.3) l'Italia ha contribuito all'adozione degli atti in materia di sport, in particolare partecipando al gruppo di lavoro «Good governance» nello sport, al gruppo di lavoro «antidoping» e al sottogruppo «antidoping nello sport dilettantistico» oltre che ad altre iniziative.

  6) L'Agenda europea della cultura (paragrafo 7.1.1) ha costituito nel 2012 – secondo la premessa alla Relazione consuntiva in esame – uno degli ambiti principali di attività del Governo nel settore culturale, in particolare per i lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura di persone a rischio di esclusione, promozione delle partnership creative. In tale ambito ha promosso il focus point «Capitali europee della cultura», il focus point «Marchio del patrimonio europeo» e il progetto dedicato ai pellegrinaggi transnazionali.
  Con riferimento alla circolazione dei beni culturali (paragrafo 7.1.2), il Governo italiano ha partecipato alle riunioni del comitato consuntivo per l'esportazione e ritorno dei beni culturali, costituito nell'ambito della Direzione generale per la fiscalità e l'unione doganale (DG TAXUD) della Commissione europea.
  Per quanto riguarda le politiche di coesione in materia di cultura è in corso l'elaborazione della nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020, in prospettiva della quale il Governo ha elaborato uno specifico documento. Si sottolinea altresì nella Relazione che le risorse del cosiddetto «Grande progetto Pompei» – trasmesso ufficialmente il 26 novembre 2011 dalle autorità italiane alla Commissione europea – sono a valere sui fondi del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo».
  È inoltre operante la Rete per la governance delle politiche culturali per supporto ad alcune Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

  7) In tema di ricerca, una delle attività più rilevanti è stata la partecipazione al 7o Programma quadro della ricerca e dello Pag. 117sviluppo tecnologico: al riguardo, si rileva che, a fronte di un budget già speso di circa 34 miliardi di euro per l'attuazione del Programma, il ritorno italiano ammonta a 2,825 miliardi di euro, pari all'8,33 per cento del budget stesso.
  Oltre a ciò, sono da evidenziare il progetto Horizon 2020 e la programmazione congiunta nella cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca, quest'ultima riguardante i programmi di ricerca pubblici in un numero ristretto di settori quali ambiente, energia, salute, invecchiamento, città del futuro. Vi sono poi le iniziative tecnologiche congiunte, o Joint technology initiatives (JTI), che mirano a rafforzare i comuni orientamenti strategici nella ricerca, ed altre azioni tra cui il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, che ha il suo cardine nel Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

  Per quanto riguarda infine i risultati registrati nell'attuazione del Programma operativo nazionale (PON) per le regioni della convergenza «Ricerca e competitività 2007-2013», con riferimento agli obiettivi programmatici fissati nella Relazione programmatica per l'anno 2012, i medesimi – rende noto la Relazione consuntiva – sono stati pienamente realizzati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) venga maggiormente tutelata la proprietà intellettuale delle opere d'ingegno italiane a causa della loro eventuale messa in rete senza adeguata protezione;
   b) si incrementi l'internazionalizzazione del sistema formativo, scolastico e universitario ampliando la mobilità non solo degli studenti ma anche degli insegnanti, dei formatori e degli operatori giovanili come moltiplicatori di conoscenza;
   c) si promuovano in particolare le politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali ed in particolare la valutazione e l'autovalutazione delle scuole, la lotta alla dispersione scolastica attraverso i PON, l'orientamento degli studenti, il raccordo scuola-lavoro, il miglioramento degli ambienti, garantendo i pagamenti rispetto agli impegni di spesa sulle risorse disponibili;
   d) si persegua l'obiettivo di confrontare i sistemi nazionali delle qualificazioni per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nel rispetto delle diversità dei sistemi educativi, creando adeguate strategie per favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica, promuovendo l'educazione alla cittadinanza, operando per l'inclusione degli studenti migranti;
   e) si operi per una maggiore cooperazione europea nel campo della ricerca, sia per quanto riguarda i programmi quadro, sia Horizon 2020, sia i PON.