CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2013
58.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 10.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: previsione che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT, vigili sull'applicazione e il rispetto delle normative nazionali ed internazionali riguardanti le misure fitosanitarie per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi durante il commercio del legname e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse.
10. 1. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: registro inserire le seguenti: online, il cui accesso ed iscrizione risulti agevole.
10. 2. Gallinella.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
  premesso che:
   l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname;
   la principale minaccia per la conservazione delle foreste è, infatti, rappresentata dalla deforestazione, in particolare dalla raccolta illegale di legname e dal relativo commercio. Tale fenomeno registra una crescita costante e si stima interessi circa il 10 per cento del legname commerciato su scala mondiale, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico che ambientale. Il taglio illegale, infatti, non prevede tecniche compatibili con il concetto di selvicoltura sostenibile e priva i governi e i produttori di un'importante fonte di reddito: coinvolge solitamente Paesi in via di sviluppo aventi gravi problemi economici e sociali e dove il tasso di deforestazione è elevato;
   attualmente, ai fini dell'espletamento delle funzioni correlate all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18799 del 27 dicembre 2012, è stato disposto che l'Autorità competente nazionale preposta all'attuazione dei regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso decreto definisce la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il Corpo forestale dello Stato fa parte dell'Autorità competente ed è chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse norme europee;
   per l'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 10, oltre ai criteri generali di delega richiamati all'articolo 1, il Governo dovrà osservare anche quelli elencati dalle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 10, tra i quali si evidenziano l'individuazione di una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni dissuasive, l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli;
   riguardo ai principi ed ai criteri direttivi di delega cui il Governo deve attenersi per l'adozione del dei decreti legislativi oggetto dell'articolo 10, va fatto Pag. 123notare che tale disposizione reca una ripetizione, anche non coerente, e questa, oltre a rendere poco snella la norma, rischia di compromettere la coerente predisposizione dei decreti delegati. Si fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri direttivi recati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, ossia quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i quali vengono richiamati in due parti dell'articolo 10: alla fine del comma 1 e al comma 2. Mentre però, nel comma 1 essi sono previsti come obbligo cui attenersi, nel comma 2 essi diventano princìpi e criteri direttivi generali da seguire, ma «in quanto compatibili»;
   per eliminare le predette incoerenze, sarebbe necessario almeno sopprimere il comma 2 dell'articolo 10, come segnalato dal Comitato per la legislazione;
   una rapida attuazione della normativa in questione risulta opportuna per non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia e i paesi produttori; la normativa europea prevede infatti procedure di accertamento della legittimità delle importazioni e sanzioni legate al commercio illegale di legno; responsabili finali dell'attuazione sono gli Stati membri e in particolare le autorità nazionali competenti;
   andrebbero specificati con maggior dettaglio i criteri direttivi volti all'individuazione delle autorità nazionali competenti e delle relative procedure amministrative, in previsione della designazione in Italia, quale autorità competente, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli prescritti;
   inoltre, in previsione dell'istituzione di un registro degli operatori, andrebbero previste modalità di inclusione il più possibile agevoli e rapide;
   andrebbe altresì assicurato il più celere accesso alle informazioni e agli atti da parte dei soggetti interessati;
   nell'adozione dei decreti delegati di cui trattasi, il Governo dovrebbe ad ogni modo attenersi al principio direttivo indicato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso «articolo 7», comma 1, sostituire le parole: fino all'avvenuto adeguamento delle stesse con le seguenti: fino all'adeguamento delle stesse da completarsi entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento della violazione da parte delle autorità competenti.
14. 1. Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso «articolo 7», comma 2, sostituire le parole: 18.600 con le seguenti: 12.000.
14. 2. Parentela.

ART. 26.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Sul territorio della Repubblica non è consentito l'esercizio delle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

  Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo periodo.
26. 1. Gallinella.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: tra i quali sono esclusi richiami vivi, stampi o altri strumenti atti ad attrarre la fauna.
26. 2. Lupo.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: e le particolari forme di vigilanza specifiche o straordinarie atte a rendere continuativo il controllo sui soggetti abilitati al prelievo, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2.
26. 3. Labbate.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, dopo le parole: e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 inserire il seguente periodo: Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo in deroga è soggetto, stipulano appositi accordi con gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge.
26. 4. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, dopo le parole: I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni inserire il seguente periodo: I soggetti abilitati al prelievo in deroga ai Pag. 125sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/147/CE devono essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, subordinata alla partecipazione a idonei corsi di istruzione ed al superamento dell'esame finale dinanzi ad una commissione esaminatrice composta da tre esperti, due indicati da ISPRA ed uno dalla regione.
26. 5. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero con le seguenti: ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento.
26. 6. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: recupero con la seguente: abbattimento.
26. 7. Gagnarli.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano il numero dei capi abbattuti a fine giornata. La contabilizzazione del totale dei capi abbattuti si svolge con cadenza giornaliera allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente stabilita.
26. 8. Lupo.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis.
Le regioni nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della citata direttiva 2009/147/CE affidano l'applicazione delle stesse, verificata l'insussistenza di soluzioni alternative soddisfacenti, alle guardie venatorie delle amministrazioni provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
26. 9. Benedetti.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis
. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un elenco dei siti in cui viene esercitato il prelievo nel quale sono riportate le coordinate geografiche di ogni sito. L'elenco è messo a disposizione degli organi di vigilanza.
26. 10. Massimiliano Bernini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera m), dopo le parole: salvo che nella zona faunistica delle Alpi, aggiungere le seguenti: e nel prelievo in selezione degli ungulati.
26. 11. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi limitati e determinati rispetto alle stagioni di caccia, sentito l'ISPRA o gli istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. Nel caso di regime di deroga Pag. 126di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, le regioni e le province autonome adottano la deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo 1 dell'articolo 9, le regioni e le province autonome adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche a esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di habitat naturali.
26. 12. Romele.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» comma 3, sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA con le seguenti: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'ISPRA a cui le regioni devono uniformarsi.
26. 13. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3 sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA con le seguenti: Le regioni adottano le deroghe di cui al comma 1 dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono conformarsi.
26. 14. Gallinella.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 3, sostituire le parole: è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA con le seguenti: è determinata, annualmente, a livello nazionale e per le sole specie di cui si dispone di dati certi, dall'ISPRA.
26. 15. Catanoso.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) e c), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e princìpi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.
26. 16. Romele.

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 6, sopprimere il seguente periodo: Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.
26. 17. Romele.

Pag. 127

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013»;
  premesso che:
   il disegno di legge europea 2013 ricomprende tutte le norme, diverse da quelle che conferiscono le deleghe, necessarie ad eliminare disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea oppure finalizzate a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione o ad agevolarne la chiusura, se esistenti;
   in tali circostanze il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:
    l'articolo 14, inteso a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231, che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; l'inasprimento è finalizzato a sanare la procedura di infrazione già in corso e a incentivare gli allevatori al rispetto delle norme;
    l'articolo 17, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; tale normativa, in materia di allergeni, ha creato in passato problemi di interpretazione in sede comunitaria, con la conseguente apertura di una procedura di infrazione, archiviata nel 2011, anche alla luce di provvedimenti chiarificatori adottati dal Governo; la modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;
    l'articolo 24, il quale introduce una serie di modifiche al testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati;
    l'articolo 26, che dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa Pag. 128C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;
    l'articolo 27, il quale abroga l'articolo 36, comma 7-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013»;
  premesso che:
   il disegno di legge europea 2013 ricomprende tutte le norme, diverse da quelle che conferiscono le deleghe, necessarie ad eliminare disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea oppure finalizzate a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione o ad agevolarne la chiusura, se esistenti;
   in tali circostanze il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:
    l'articolo 14, inteso a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231, che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; l'inasprimento è finalizzato a sanare la procedura di infrazione già in corso e a incentivare gli allevatori al rispetto delle norme;
    l'articolo 17, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; tale normativa, in materia di allergeni, ha creato in passato problemi di interpretazione in sede comunitaria, con la conseguente apertura di una procedura di infrazione, archiviata nel 2011, anche alla luce di provvedimenti chiarificatori adottati dal Governo; la modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;
    l'articolo 24, il quale introduce una serie di modifiche al testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati;
    l'articolo 26, che dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna Pag. 130dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sul prelievo in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;
    l'articolo 27, il quale abroga l'articolo 36, comma 7-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 6

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminata, per la parte di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);
  premesso che:
   la relazione è stata predisposta nella fase finale della precedente legislatura, rinviando all'attuale Governo le valutazioni e le scelte da assumere sulle principali questioni di rilievo per l'Unione europea, rendendone partecipi le Camere attualmente elette;
   si è svolto un approfondito dibattito sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'Unione europea, nell'ambito del quale occorre inserire l'analisi delle varie politiche settoriali;
   per quanto concerne i profili di stretta competenza della XIII Commissione, la politica settoriale di riferimento è il settore primario dell'agricoltura, l'agroalimentare e la pesca;
   nel 2013 si svolgerà la fase conclusiva dei negoziati sulla riforma della politica agricola comune (PAC), per il periodo 2014-2020;
   è stato recentemente raggiunto un accordo politico sulla riforma della politica comune della pesca, volto ad individuare un delicato punto di equilibrio tra sfruttamento delle risorse ittiche e tutela dell'ecosistema;
   nell'ambito delle politiche europee volte a garantire le produzioni agricole ed alimentari contro le pratiche fraudolenti e per contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori tutelando il loro diritto all'informazione sugli alimenti che consumano, sarebbe necessario accelerare l'obbligatorietà dell'indicazione nelle etichette di vendita della provenienza di tutti i diversi tipi di carne consumati tal quale, trasformati o utilizzati come ingredienti anche per prevenire fenomeni di adulterazione e/o contraffazione dei prodotti agroalimentari e fronteggiare la cosiddetta agropirateria, le cui dimensioni arrecano evidenti danni all'economia agroalimentare italiana e al sistema delle imprese del settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'Esecutivo affinché, nelle idonee sedi di rappresentanza presso le sedi istituzionali dell'Unione europea, prosegua nella ferma tutela e nel sostegno all'agricoltura italiana secondo un modello che valorizzi le specificità dell'economia agricola nazionale, caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità, assicurando produttività, ma anche sicurezza alimentare, crescita economica e sostenibilità ambientale;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'Esecutivo affinché, nelle idonee sedi di rappresentanza Pag. 132presso le sedi istituzionali dell'Unione europea, analogo sostegno e attenzione riguardino il settore ittico per tutelare l'ecosistema marino e rilanciare lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, in vista del rilancio delle imprese che operano nel settore;
   c) si raccomandi al Governo di attivarsi affinché la Commissione europea anticipi il prima possibile la presentazione della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, prevista entro il termine del 13 dicembre 2013, concernente l'obbligatorietà dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

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ALLEGATO 7

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI AGRUMETI CARATTERISTICI

Art. 1.
(Finalità).

  1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «agrumeti caratteristici».

Art. 2.
(Disciplina degli interventi).

  1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
   a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;
   b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;
   c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

  2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
  3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

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Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

  1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

Art. 4.
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati).

  1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Art. 5.
(Attuazione degli interventi).

  1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della medesima legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

  1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  2. Al Fondo è assegnato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 7 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per i medesimi anni, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. Si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera del CIPE 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.
  3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

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Art. 7.
(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

  1. La regione, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:
   a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
   b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
   c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

Art. 8.
(Controlli e sanzioni).

  1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.
  2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.
  3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.
  4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.
  5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.