CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2013
57.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  2. A decorrere dal 1o settembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 41 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

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ALLEGATO 2

5-00210 Gregori: Su una prova concorsuale per l'assunzione di personale all'Agenzia delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito allo svolgimento della selezione relativa alla seconda prova oggettiva attitudinale per l'assunzione a tempo indeterminato di 855 unità per le la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.
  Nello specifico, gli onorevoli interroganti lamentano la circostanza che l'Agenzia avrebbe utilizzato per la predisposizione della predetta seconda prova «una specifica banca dati pubblica, in precedenza impiegata per il corso-concorso del comune di Napoli del 2010 e successivamente resa pubblica e messa on line».
  Gli onorevoli interroganti evidenziano, pertanto, che, non essendovi stata alcuna indicazione in merito da parte dell'Agenzia, si sarebbe determinata una situazione di obiettiva disparità tra chi già conosceva tale banca dati e chi la ignorava, con violazione del principio della par condicio.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate precisa quanto segue.
  L'Agenzia, in data 10 luglio 2011, ha bandito una procedura selettiva per l'assunzione di 855 funzionari amministrativo-tributari. I posti messi a bando sono distribuiti in 12 regioni d'Italia. Ogni candidato nella domanda di partecipazione ha dovuto scegliere la regione (una sola) per la quale concorrere.
  Il concorso si svolge, infatti, su base regionale con la formazione di graduatorie di merito regionali.
  La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:
   prova oggettiva tecnico-professionale;
   prova oggettiva attitudinale;
   tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

  Il relativo bando, al punto 6.1, stabilisce che: «La prova oggettiva attitudinale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta».
  La seconda prova della procedura selettiva in argomento si è svolta presso le diverse sedi regionali, in data 19 aprile 2013 ed è consistita nella somministrazione di un medesimo questionario composto da 80 test a risposta multipla per la cui risoluzione sono stati concessi 95 minuti. La prova era articolata in test di ragionamento critico-verbale e test di ragionamento critico-numerico.
  Per la progettazione e la predisposizione delle predette prove, così come per quelle tecnico-professionali relative alla prima prova, l'Agenzia ha costituito, come nei concorsi precedenti, un'apposita Commissione centrale che si è avvalsa, anche qui come nelle precedenti procedure, del supporto della società «SHL», specializzata, in tali attività a livello internazionale.
  L'Agenzia delle entrate fa presente che la coincidenza parziale dei quiz somministrati durante la prova con quelli contenuti nella banca dati, a cui fanno riferimento Pag. 222gli interroganti, non costituisce violazione della parità di trattamento, come lamentato dagli onorevoli interroganti, in quanto la menzionata banca dati è pubblica, e quindi nella disponibilità di chiunque, e accessibile gratuitamente.
  Tale banca dati, inoltre, è opportuno specificare che era pubblica anche prima dell'espletamento delle prove dei concorsi del comune di Napoli.
  L'Agenzia evidenzia, infatti, che nel sito internet del Formez – ente che opera a livello nazionale e fa capo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le specifiche finalità di sostenere e promuovere i processi di innovazione, formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche – sono pubblicamente disponibili banche dati contenenti test psicoattitudinali per la selezione di personale interno ed esterno nelle pubbliche amministrazioni.
  Queste banche dati sono elaborate nell'ambito di un progetto nazionale chiamato RI.P.AM. (acronimo di «Riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni»).
  Nel sito del Formez, sotto questo progetto, c’è una grande banca di test psicoattitudinali, formata da 7.200 quesiti. La maggior parte dei quesiti somministrati dall'Agenzia delle entrate nella prova oggettiva attitudinale è presente in questa banca dati generale.
  Nello stesso sito è anche pubblicamente disponibile la banca di test utilizzata tre anni fa per i concorsi del comune di Napoli, cui si riferiscono gli interroganti.
  Al riguardo, l'Agenzia ribadisce che tale banca dati era pubblicata anche prima dell'espletamento dei predetti concorsi presso il comune di Napoli.
  Infine, l'Agenzia delle entrate sottolinea che in nessun concorso da essa bandito (compreso quello per il reclutamento di 1.180 funzionari) ha mai preventivamente fornito banche dati di quiz, né attraverso indicazione nei bandi di concorso, né mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

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ALLEGATO 3

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310 Governo, approvato dal Senato) e la relazione tecnica annessa;
   preso atto della significativa urgenza e necessità del provvedimento, in vista dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo, a fronte della procedura d'infrazione avviata in data 24 settembre 2012 nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, in relazione alla mancata attuazione della predetta direttiva;
   rilevato che, tra le finalità del provvedimento, viene citata anche quella di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature tecnologiche sostenibili nel settore delle costruzioni e il rilancio dell'occupazione;
   ritenuto che, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, il provvedimento inserisce un aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti;
   considerato che l'articolo 8 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, così come ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi;
   tenuto conto che l'articolo 21 risulta di particolare interesse per la XI Commissione, atteso che, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
   preso atto che tale rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, pur non risultando del tutto omogeneo e coerente con il contenuto del provvedimento, non può non essere accolto con favore dalla Commissione, essendo rivolto a fronteggiare la grave crisi occupazionale che affligge il Paese, ribadendo un'attenzione sia del Governo sia del Parlamento nell'attivazione di ogni risorsa disponibile per cercare di rilanciare l'occupazione e stabilizzare Pag. 224i lavoratori che si trovano maggiormente in difficoltà,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si ricorda al Governo, anche in questa sede, l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro, così come il «varo» di una cabina di regia a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, che sembra non essere più procrastinabile;
   b) in merito all'articolo 17, si rileva come il termine del 31 ottobre 2013, stabilito dal comma 2 del suddetto articolo, presenti alcuni elementi di criticità, trattandosi, infatti, di un termine che sembra risultare troppo ravvicinato e che potrebbe, quindi, non consentire l'attivazione di efficaci programmi di formazione a livello regionale e un coerente controllo di qualità degli stessi da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   c) sulla base, poi, di quanto disposto dall'articolo 8, si sottolinea la necessità di armonizzare i vari profili regionali ad un sistema di riconoscimento che sia il più possibile uniforme agli standard comunitari; inoltre, specialmente nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale, si auspica l'elaborazione di percorsi comuni, di concerto con le autorità regionali e i vari ministeri competenti, al fine di favorire in materia una conoscenza del settore di livello adeguato, anche in termini di standard di sicurezza del lavoro, e sviluppare una efficace mobilità lavorativa sia a livello inter-regionale che nazionale;
   d) nelle more della realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici d'ispezione, si ribadisce l'importanza di mettere, al più presto, a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono servizi di tali esperti; tale aspetto, infatti, risulta essenziale soprattutto in tema di obblighi informativi a tutela del consumatore, così come stabilito dall'articolo 5 del cosiddetto «Codice del consumo».

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ALLEGATO 4

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO ED ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (C.1310) per le parti di propria competenza;
  premesso che:
   l'articolo 21, comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
   tali importi si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già previsti dalla legislazione vigente (pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016), a cui si aggiungono gli ulteriori stanziamenti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, attualmente in fase di conversione (in misura di 715 milioni di euro per l'anno 2013);
   complessivamente, riguardo agli stanziamenti stabiliti in via diretta dalle norme, l'importo per gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro;
   tuttavia, tali risorse non sono minimamente sufficienti, dal momento che vi è l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro;
   la disposizione dell'articolo 21, comma 1, che pure non appare del tutto omogenea e coerente con il contenuto del decreto-legge, se da un lato evidenzia certamente il fatto che anche il Governo riconosce l'estrema urgenza e necessità dell'intervento in materia di cassa integrazione in deroga per il 2013, dall'altro ha carattere poco più che simbolico (+47,8 milioni per il 2013) a fronte delle risorse che servirebbero (+1 miliardo e 400 milioni di euro);
   l'intervento per decreto-legge, quindi, non può sottrarsi all'obbligo di stanziare tutte o gran parte delle risorse necessarie per la cassa integrazione in deroga per il 2013, al fine di impedire l'acuirsi ulteriore della crisi sociale e del disagio di lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende in crisi, fallite o non più in grado di stare sul mercato, in attesa di più efficaci interventi di rilancio del mercato, del lavoro e del mondo produttivo;
   oltre ad essere simbolico, l'intervento a favore della CIGS contenuta nel decreto rischia di andare a discapito delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dell'editoria;
   infatti, con le modifiche dall'articolo 19 del decreto-legge, dal 1o gennaio 2014 viene modificato il regime IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando l'applicazione dell'IVA al 4 per cento per gli Pag. 226allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali, tra i quali rientrano anche i libri scolastici;
   tale misura, secondo la relazione tecnica, assicurerebbe maggiori entrate per circa 125 milioni annui, per coprire le maggiori spese previste dal decreto-legge, tra cui l'aumento di 47,8 milioni per il 2013 a favore della CIGS;
   non va taciuto, però, che tale aumento dell'IVA avrebbe un impatto drammatico e metterebbe a rischio la possibilità di assicurare le stesse maggiori entrate preventivate. Infatti verranno a prodursi due effetti opposti e contraddittori: l'aumento dei prezzi dei beni editoriali/culturali e un buco per i conti pubblici – determinato dalla flessione e in alcuni casi dalla «morte» di alcuni segmenti di mercato interessati;
   gli edicolanti, i distributori e gli editori hanno lanciato un appello a Governo e Parlamento perché venga soppresso il previsto aumento dell'IVA, ricordando che la filiera della stampa sta attraversando un periodo di pesantissima crisi, che ha già portato alla chiusura di numerose imprese di distribuzione e di punti vendita (meno 5 mila edicole in 5 anni) e alla conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro;
   per effetto della modifica in esame ai supporti integrativi verrà applicata l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti, portandola al 21 per cento, con un incremento di oltre il 500 per cento;
   la misura di cui all'articolo 19 colpisce in maniera del tutto sperequata, ingiusta e discriminante i prodotti culturali, con insostenibili effetti sulle possibilità di consumo, già ridotte, del pubblico e sull'industria culturale italiana;
   è iniquo coprire le maggiori risorse a favore della CIGS con l'aumento dell'IVA sui prodotti editoriali, perché ciò va a scapito di imprese e lavoratori;
   l'aspetto più drammatico, se possibile, è che a venire penalizzate sarebbero l'informazione, la cultura e l'istruzione, perché anche un cd rom inserito in un dizionario costituisce un allegato al quale verrebbe applicata l'IVA al 21 per cento, ma altrettanto vale per le riviste che fanno divulgazione scientifica, per quelle che si occupano di cinema e di musica o per quelle che diffondono la conoscenza delle lingue;
   solo un legislatore miope può pensare che per questa via l'Italia possa tornare ad essere competitivo. L'informazione e la cultura sono la radice della democrazia e il primo fattore di investimento per un Paese che vuole crescere in civiltà ed economia. L'applicazione di un IVA ridotta al 4 per cento sui prodotti editoriali e culturali non può essere considerata né un privilegio, né una mera perdita per le casse dello Stato, ma una forma di investimento molto produttiva;
   il Governo non può non sostituire la copertura finanziaria di cui all'articolo 19 e stanziare anche maggiori risorse a favore della CIGS, ad esempio incrementando l'aliquota del prelievo erariale unico sui giochi (PREU), oppure procedendo a una riduzione delle voci più improduttive dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (tax expenditure),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia soppresso l'articolo 19, che avrebbe effetti negativi sull'occupazione, e vengano stanziate maggiori risorse a favore della CIGS, individuando le necessarie coperture finanziarie.

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ALLEGATO 5

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310 Governo, approvato dal Senato) e la relazione tecnica annessa;
   preso atto della significativa urgenza e necessità del provvedimento, in vista dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo, a fronte della procedura d'infrazione avviata in data 24 settembre 2012 nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, in relazione alla mancata attuazione della predetta direttiva;
   rilevato che, tra le finalità del provvedimento, viene citata anche quella di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature tecnologiche sostenibili nel settore delle costruzioni e il rilancio dell'occupazione;
   ritenuto che, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, il provvedimento inserisce un aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti;
   considerato che l'articolo 8 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, così come ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi;
   tenuto conto che l'articolo 21 risulta di particolare interesse per la XI Commissione, atteso che, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
   preso atto che tale rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, pur non risultando del tutto omogeneo e coerente con il contenuto del provvedimento, non può non essere accolto con favore dalla Commissione, essendo rivolto a fronteggiare la grave crisi occupazionale che affligge il Paese, ribadendo un'attenzione sia del Governo sia del Parlamento nell'attivazione di ogni risorsa disponibile per cercare di rilanciare l'occupazione e stabilizzare Pag. 228i lavoratori che si trovano maggiormente in difficoltà,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si ricorda al Governo, anche in questa sede, l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro, così come il «varo» di una cabina di regia a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, che sembra non essere più procrastinabile, ricorrendo a forme di copertura alternative a quella di cui all'articolo 19;
   b) in merito all'articolo 17, si rileva come il termine del 31 ottobre 2013, stabilito dal comma 2 del suddetto articolo, presenti alcuni elementi di criticità, trattandosi, infatti, di un termine che sembra risultare troppo ravvicinato e che potrebbe, quindi, non consentire l'attivazione di efficaci programmi di formazione a livello regionale e un coerente controllo di qualità degli stessi da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   c) sulla base, poi, di quanto disposto dall'articolo 8, si sottolinea la necessità di armonizzare i vari profili regionali ad un sistema di riconoscimento che sia il più possibile uniforme agli standard comunitari; inoltre, specialmente nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale, si auspica l'elaborazione di percorsi comuni, di concerto con le autorità regionali e i vari ministeri competenti, al fine di favorire in materia una conoscenza del settore di livello adeguato, anche in termini di standard di sicurezza del lavoro, e sviluppare una efficace mobilità lavorativa sia a livello inter-regionale che nazionale;
   d) nelle more della realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici d'ispezione, si ribadisce l'importanza di mettere, al più presto, a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono servizi di tali esperti; tale aspetto, infatti, risulta essenziale soprattutto in tema di obblighi informativi a tutela del consumatore, così come stabilito dall'articolo 5 del cosiddetto «Codice del consumo».