CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2013
57.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante «disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, capoverso l-octies) si sostituiscano le parole «in situ» con le seguenti: «in loco o nelle vicinanze», apportando le conseguenti modificazioni al capoverso l-quinquies) e al capoverso l-quinquies decies) del medesimo comma;
   2) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12 e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1, sia indicato un termine, compreso fra 90 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza dei ministeri indicati nelle citate norme;
   3) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sia aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003».

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, Pag. 200comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
   4) all'articolo 14, comma 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto, in fine, il seguente: «Per gli interventi di cui ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE).»;
   5) all'articolo 15, sia specificato in modo esplicito che la selettività delle misure e degli incentivi ivi prevista deve essere valutata, prioritariamente, in ragione delle caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature, nonché in ragione dell'obiettivo della promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno del suo sviluppo tecnologico;
   6) al medesimo articolo 15, specificare in modo esplicito che gli interventi di miglioramento degli edifici esistenti comprendono anche quelli diretti a sostituire le coperture in eternit;
   7) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, aggiungere in fine le parole: «che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE)».»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 14 e 16 del provvedimento, inserendo specifiche norme dirette, da un lato, ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione degli stessi;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 anche agli interventi realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.

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ALLEGATO 2

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  L'VIII Commissione
   esaminato il disegno di legge n. 1310, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»;
   premesso che:
    come noto, il decreto in discussione DL 63 del 2013 è volto, in primo luogo, a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una Direttiva europea trova il suo fondamento nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che, all'articolo 37, precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento;
    ferma restando l'effettiva necessità di procedere in tempi brevi all'adeguamento del quadro normativo comunitario, si sottolinea che il provvedimento si limita ad estendere la proroga delle detrazioni fiscali per un periodo breve, mentre una politica seria di programmazione nel settore dovrebbe estendersi su un tempo maggiore, nel caso almeno fino al 2020, per ottenere così ricadute proficue nel comparto edilizio, anche in termini di posti di lavoro, con l'obiettivo di una graduale riconversione del settore che dovrà ridurre il proprio ambito di azione sul nuovo edificato e concentrarsi su interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;
    altro punto sensibile è la questione della stratificazione nella normativa in tema di certificazione energetica, che determina, nelle diverse regioni italiane, una diversa classificazione di edifici aventi le medesime caratteristiche; è pertanto auspicabile che si possa giungere ad una disciplina omogenea su tutto il territorio Pag. 202nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, anche con riferimento alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, al fine di evitare un'applicazione differenziata della disciplina sul territorio nazionale;
    non appare rispondente ad una strategia virtuosa in tema di efficienza energetica l'estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili prevista dall'articolo 16, della quale sfugge la ratio;
    forti perplessità infine sono da segnalare per quanto attiene alla parte della copertura finanziaria prevista all'articolo 19 del provvedimento, che aumenta il prelievo IVA sulle cessioni di prodotti editoriali; detto inasprimento potrebbe ripercuotersi negativamente sia sul mercato dell'editoria, con gravi conseguenze sull'intera filiera economica, sia sulle famiglie, in quanto l'incremento previsto coinvolge anche i supporti integrativi ai testi scolastici; si sottolinea pertanto, a tale riguardo, l'opportunità di individuare diverse forme di copertura finanziaria;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia estesa la proroga degli incentivi per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 fino all'anno 2020, valutando l'opportunità di individuare un meccanismo strutturale di agevolazione degli interventi che abbiano l'obiettivo di ridurre i consumi energetici degli edifici;
   2) sia espunto l'acquisto di mobili dalle spese per le quali è ammessa la detrazione del 50 per cento, come previsto dell'articolo 16;
   3) sia individuata una forma di copertura differente rispetto all'inasprimento dell'IVA per i prodotti editoriali, in modo da non penalizzare ulteriormente un settore che vive già una profonda crisi, con preoccupanti conseguenze sul piano occupazionale.

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ALLEGATO 3

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante «disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale»
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, comma 1, capoverso l-octies) si sostituiscano le parole «in situ» con le seguenti: «in loco o nelle vicinanze», apportando le conseguenti modificazioni al capoverso l-quinquies) e al capoverso l-quinquies decies) del medesimo comma;
   2) all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 1, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12 e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1, sia indicato un termine, compreso fra 90 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza dei ministeri indicati nelle citate norme;
   3) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sia aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003».

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, Pag. 204comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto, in fine, il seguente: «Per gli interventi di cui ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE).»;
   b) all'articolo 15, sia specificato in modo esplicito che la selettività delle misure e degli incentivi ivi prevista deve essere valutata, prioritariamente, in ragione delle caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature, nonché in ragione dell'obiettivo della promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno del suo sviluppo tecnologico;
   c) al medesimo articolo 15, specificare in modo esplicito che gli interventi di miglioramento degli edifici esistenti comprendono anche quelli diretti a sostituire le coperture in eternit;
   d) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, aggiungere in fine le parole: «che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE)».»;
   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 14 e 16 del provvedimento, inserendo specifiche norme dirette, da un lato, ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione degli stessi;
   f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 anche agli interventi realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.