CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2013
57.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-terdecies), con la seguente:
   l-terdecies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine;.
2. 22. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-sexiesdecies), con la seguente:
   l-sexiesdecies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione/certificazione/qualificazione energetica, erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;.
2. 14. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-sexiesdecies), con la seguente:
   l-sexiesdecies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;.
2. 14. (Nuova formulazione) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: attestati di prestazione energetica aggiungere il seguente periodo: Per tale attività il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi delle competenze dell'ENEA.
4. 5. Civati, Bargero, Mazzoli.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili Pag. 55a titolo gratuito, o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
6. 6. Pesco, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 5, sostituire le parole: degli impianti termici, con le seguenti: degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici,.
6. 11. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 5, sostituire le parole: degli impianti termici, con le seguenti: dei sistemi tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici,.
6. 11. (Nuova formulazione) Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: di cui al precedente comma.
6. 10. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, aggiungere la seguente: elettriche; e sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.
7. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, aggiungere la seguente:, elettriche;.
*7. 1. (Nuova formulazione) Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche inserire la seguente:, elettriche.
*7. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area».
**7. 3. Taranto, Cani, Mariastella Bianchi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova Pag. 56costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area».
**7. 4. Caruso.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, per gli edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.
**7. 7. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area, tenuto conto che le caratteristiche di efficienza devono essere riferite ad ogni edificio. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.
7. 5. Vignali.

  Al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione e regolazione.
7. 6. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 57

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
*7. 3. (Nuova formulazione) Taranto, Cani, Mariastella Bianchi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
*7. 4. (Nuova formulazione) Caruso.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
*7. 7. (Nuova formulazione) Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
*7. 5. (Nuova formulazione) Vignali.

Pag. 58

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
  «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
*7. 6. (Nuova formulazione) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano, aggiungere le seguenti: entro 120 giorni.
8. 1. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Le regioni e le province autonome, coordinate dal Ministero dello sviluppo economico, provvedono inoltre a:
   a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
   b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
8. 2. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:
   a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
   b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
8. 2. (Nuova formulazione) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

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  Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – «Requisiti energetici per illuminazione».
*9. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – «Requisiti energetici per illuminazione».
*9. 2. Latronico.

  Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – «Requisiti energetici per illuminazione».
*9. 3. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.