CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2013
57.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 39.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad una revisione del decreto ministeriale 24 settembre 2008, n. 182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 del 18 novembre 2008 prevedendo anche la trasmissione al Consiglio Superiore dei Beni Culturali dell'atto di indirizzo per Arcus S.p.A., annualmente emanato con apposito decreto interministeriale dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
39. 69. (Nuova formulazione) Centemero, Andrea Romano, Palmieri.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente: «14-ter. Al fine della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data di entrata in vigore del decreto-legge cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».
42. 01. (Nuova formulazione) Giacobbe, Oliaro, Biasotti, Tullo, Basso, Carocci, Pastorino, Vazio, Gnecchi, Bellanova, Boccuzzi, Gribaudo, Portas.

ART. 44.

  All'emendamento 44.9, al comma 4-ter, capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le Pag. 28parole: dell'AIFA aggiungere le seguenti: e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5.
0. 44. 9. 1. Lenzi, Calabrò.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis
. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «I medicinali».
  4-ter. All'articolo 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
   «5-bis. L'AIFA valuta ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci di cui al precedente comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.
   5-ter. In caso di mancata presentazione entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1, entro i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa sul sito istituzionale dell'AIFA.».

  Conseguentemente:
   nella rubrica, dopo le parole:
produzione di medicinali aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica.
44. 9. Il Governo.

ART. 46.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.
Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo, di cui al comma 1.
46. 14. I Relatori.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

  1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) le parole: «è composta da dodici membri» sono sostituite dalla seguenti: «è composta da dieci membri»;
    2) dopo le parole: «quattro scelti fra il personale di cui alle legge 2 aprile 1979, n. 97,» sono aggiunte le seguenti: «anche in quiescenza, «;
    3) le parole: «due fra i professori di ruolo», sono sostituite dalla seguenti «uno scelto fra i professori di ruolo»; Pag. 29
    4) le parole: «e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici» sono soppresse.
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza».

  2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione resta operante nella precedente composizione.
  3. All'articolo 12 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, il primo periodo è soppresso.
47. 03. Il Governo.

ART. 49.

  Al comma 1, anteporre il seguente comma:
  01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2012» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2013.
49. 17. Piazzoni, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis.
Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate.».
49. 16. (Nuova formulazione) Leone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «rilevati dai modelli CE» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».
49. 1. Ravetto.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Semplificazioni per i contratti pubblici).

  1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
49. 012. (Nuova formulazione). Gelmini.

ART. 50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 50.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

  1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 28:
    1) al primo periodo, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto Pag. 30dovuta» sono sostituite dalla seguente: «dovute»;
    2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.»;
   b) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
  «28-bis. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore»;
   c) dopo il comma 28-ter sono inseriti i seguenti:
  «28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.
  28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.
  28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

  2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
  3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 2 del presente articolo, è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e Pag. 31nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del comma 1 del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
50. 20 (Nuova formulazione) Pisano, Barbanti, Villarosa, Pesco.

  Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita Iva).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse giornalmente.
  3. L'attuazione del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle Entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
   d) l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
   e) l'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge del 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
   f) l'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

  4. A partire dalla stessa data di cui al comma 5, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soppresse:
   a) nel primo periodo le parole «e quelle da questi ultimi ricevute»;
   b) nel secondo periodo le parole «e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità»;
   c) nel terzo periodo, le parole «ed al secondo».

  5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al primo comma, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di Pag. 32dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione.
  6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono individuate con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.
50. 4. (Nuova formulazione) Causi, Gutgeld, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

ART. 57.

  Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:
  1-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.
57. 12. Santerini, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui all'articolo 26, comma 8, primo periodo, della medesima legge n. 448 del 1998»
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, nell'anno 2013 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio della Missione Istruzione scolastica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, nell'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.
57. 010 (Nuova formulazione) Centemero, Palmieri, Coscia.

ART. 58.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.
58. 24. Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

ART. 59.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nelle more della revisione del sistema del Diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito Pag. 33e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 30 luglio 2013, «borse per la mobilità» a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale «a ciclo unico», presso Università statali o non statali italiane, con esclusione delle Università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
  2. Il bando stabilisce l'importo delle borse, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse potrà essere differenziato tenendo conto della distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
   a) possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
   b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera b), quindi più alti nel requisito di cui alla lettera a). La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. Essa diviene efficace all'atto dell'immatricolazione dello studente in una università situata in una regione differente da quella di residenza della sua famiglia, con esclusione delle università telematiche.
  5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
   a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
   b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
   c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.

  6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
  8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle «borse per la mobilità» di cui al comma 1.
  9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio Pag. 34dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 3. (Nuova formulazione) Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Carlo Gallo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli).

  1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.
  2. Il Programma è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:
   a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando;
   b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per poter scegliere liberamente ateneo e corso di studio;
   c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, comunque totale per coloro che si trovano al di sotto del livello ISEE di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;
   d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
   e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare in atenei fuori della regione d'origine;
   f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, Pag. 35per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;
   g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;
   h) il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando;
   i) le borse di studio di cui al comma 1 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;
   j) alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

  3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è realizzato attraverso la fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di «Fondazione per il merito e il diritto allo studio».
  4. Il Programma nazionale di cui al presente articoli è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo premiale di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito nella Legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni così come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.
59. 05. Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Carlo Galli.

ART. 60.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La quota del fondo di finanziamento ordinario destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'uno per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del fondo di finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.
60. 9 (Nuova formulazione) Gelmini.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento Pag. 36per il funzionamento dell'ANVUR e consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.
  3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, le parole:, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità sono sostituite dalla seguenti: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-ter Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
60. 10. Gelmini.

Pag. 37

ALLEGATO 2

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 46.

  All'emendamento 46.14, dopo le parole: il Comune di Milano, nonché gli aggiungere la seguente: altri.

  Conseguentemente:
   a) sostituire le parole:
sono obbligati a pubblicare con la seguente: pubblicano;
   b) sostituire le parole: le spese con le seguenti: il rendiconto delle spese.
0. 46. 14. 1. Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Rubinato.