CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Il presente decreto promuove la riduzione del consumo di energia da fonti non rinnovabili negli edifici».
1. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei soli casi di impossibilità di perseguimento dell'autosufficienza energetica attraverso le sole fonti rinnovabili;.
*1. 2. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei soli casi di impossibilità di perseguimento dell'autosufficienza energetica attraverso le sole fonti rinnovabili;.
*1. 3. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno all'edilizia eco-compatibile e a basso impatto ambientale, alla generazione, produzione e trasmissione dell'energia da fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico e allo sviluppo tecnologico»;
1. 4. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Barbanti.

ART. 2.

  Sostituire il comma 01 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Pag. 17Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico»;
2. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 01, lettera c) sostituire il penultimo periodo con il seguente:
  «Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico».
2. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, lettera l-ter, sostituire le parole: non necessariamente estraneo con le seguenti: necessariamente estraneo.
2. 3. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-quater) con la seguente:
   l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
  e sostituire la lettera l-duodecies) con la seguente:
   l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per «biomassa» si intende: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
2. 4. Caruso.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-quater con la seguente:
   l-quater) «cogenerazione» produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.
2. 6. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 18

  Al comma 1, sostituire la lettera l-quinquies con la seguente:
  «l-quinquies) “Confine di sistema edificio-impianto»: interfaccia dell'edificio (superfici, volumi ecc.) e delle sue pertinenze esterne ed interne (volumi, superfici eccetera) attraverso la quale viene determinato lo scambio di energia considerato nella certificazione/qualificazione/prestazione energetica».
2. 7. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, alla lettera l-septies, dopo le parole: predetti soggetti aggiungere le seguenti: , inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica.
2. 8. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera l-octies), secondo periodo, sostituire parole: in misura significativa con le parole: in misura molto significativa.
2. 5. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, lettera l-novies), dopo le parole: (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), aggiungere le seguenti: dotazione impiantistica.
2. 9. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera l-novies), alla parola: orientamento, premettere le seguenti: dotazione impiantistica,.
2. 10. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-undecies) con la seguente:
  l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio per permettere il soddisfacimento delle prestazioni di progetto del sistema edificio-impianto.
2. 12. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-duodecies), con la seguente:
  l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, da aeriformi, liquidi (vale anche ad esempio per il contenuto entalpico delle acque reflue domestiche) e terreno, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
2. 13. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-ter decies), con la seguente:
  l-terdecies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine.
2. 22. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 19

  Al comma 1, sostituire la lettera l-quaterdecies) con la seguente:
  l-quaterdecies) «energia primaria»: energia che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.
2. 11. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-sexiesdecies), con la seguente:
  l-sexiesdecies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione/certificazione/qualificazione energetica, erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.
2. 14. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-septiesdecies), con la seguente:
  l-septiesdecies) «fabbricato»: sistema costituito dall'involucro e dalle partizioni interne. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno».
2. 15. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera l-vicies semel), aggiungere la seguente:
  l-vicies bis) «prestazione energetica di un edificio»: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.
2. 16. Allasia, Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-viciesquinquies) con la seguente:
  l-viciesquinquies) «sistema di climatizzazione estiva, impianto di raffrescamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata e può essere abbassata.
2. 17. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-vicies sexies) con la seguente:
  l-vicies sexies) «impianto tecnico, per l'edilizia»: impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un impianto tecnico è suddiviso in più sottosistemi.
2. 18. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 20

  Al comma 1, sostituire la lettera l-duodetricies) con la seguente:
  l-duodetricies) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio suscettibili di uso separato e catastalmente distinti.
2. 19. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire la lettera l-undetricies) con la seguente:
  l-undetricies) «vettore energetico»: flusso energetico dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.
2. 20. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, alla lettera l-tricies) sopprimere le seguenti parole: tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW.
2. 21. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, lettera c), sostituire le parole: degli edifici a «energia quasi zero» con le seguenti: degli interventi per la conversione da edifici esistenti ad edifici ad energia quasi zero.
3. 1. Della Valle.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: non sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;.
3. 3. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, lettera l), dopo le parole: utenti finali, inserire le seguenti: l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi,.
3. 4. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, lettera d), dopo la parola: isolati inserire le seguenti: non residenziali, non dotati di impianti di climatizzazione,.
3. 5. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente Pag. 21della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter.
3. 6. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno.».
3. 7. Allasia, Busin.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera a) sostituire il numero 1, con il seguente:
  1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;.
4. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, numero 4, dopo le parole: energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e i sistemi di accumulo ad esse abbinate.
4. 2. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire il numero 1, con il seguente:
  1. I requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici in rapporto all'energia fossile risparmiata.
4. 3. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, inserire le seguenti: l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico,.
4. 4. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: attestati di prestazione energetica, aggiungere il seguente periodo: Per tale attività il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi delle competenze dell'ENEA.
4. 5. Civati, Bargero, Mazzoli.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la Pag. 22pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, mediante esclusivamente sostituzioni edilizie, onde evitare consumo di territorio. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.
5. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2, sostituire le parole: ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero con le parole: ad accrescere gli interventi per la conversione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero.
5. 2. Della Valle.

  Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:
   d-bis) la definizione di una strategia per la ristrutturazione e la riqualificazione diffusa del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, finalizzata in particolare al raggiungimento della classe di efficienza energetica più elevata nell'arco temporale di dieci anni per gli edifici pubblici e di quindici anni per quelli privati.
5. 3. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: agli ospedali e alle università, nonché agli impianti di illuminazione pubblica;
   dopo le parole: attraverso le Esco aggiungere le seguenti:, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite;
   alla fine del primo periodo aggiungere le parole: nonché, nei limiti della medesima disponibilità, dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica, anche al fine di garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale alle Esco e alle società, anche di nuova costituzione e/o nella forma di partenariato pubblico, che sono titolari degli interventi, e per la fornitura dei servizi di cui al presente articolo.
5. 5. Abrignani.
(Inammissibile, limitatamente agli incisi «nonché agli impianti di illuminazione pubblica» e «negli impianti di illuminazione pubblica»).

  Al comma 1, capoverso articolo 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici aggiungere le seguenti: e agli edifici di edilizia residenziale pubblica.
5. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le spese sostenute da comuni e province con finalità di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, sono escluse dall'assoggettamento al patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, che opera nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili Pag. 23delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 6. Busin, Allasia.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica sull'illuminazione pubblica finalizzata ad un potenziamento della sicurezza stradale e la riduzione dell'inquinamento luminoso.
  Alla presente disposizione, che opera nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 7. Busin, Allasia.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 4-ter, aggiungere, il seguente:

Art. 4-quater.
(Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

  1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che sono obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.
  2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
*5. 8. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, dopo il capoverso articolo 4-ter, aggiungere, il seguente:

Art. 4-quater.
(Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

  1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che sono obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.
  2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla sua entrata in Pag. 24vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
*5. 9. Allasia, Busin.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Trasferimento al GSE dei compiti ed delle attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili). – 1. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, favorire lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici che svolgono servizi di monitoraggio e controllo nell'ambito del settore energetico e facilitare l'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi europei in termini di uso delle fonti rinnovabili e di utilizzo di carburanti di origine biologica, sono trasferiti alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. i compiti ed le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili che, ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono assegnati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
  3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
5. 01. Abrignani.
(Inammissibile)

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 6, comma 1, con il seguente:
  1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: «attestato di prestazione energetica» ed è rilasciato per ciascuna unità immobiliare costruita, venduta o locata ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica, per ciascuna unità immobiliare, al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto per tutte le unità immobiliari a cura dell'Amministratore del condominio o del proprietario dell'intero immobile.
6. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole: nel caso di vendita o aggiungere le seguenti: a partire dal 31 dicembre 2015.
6. 3. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
6. 4. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, dopo le parole: nei contratti di vendita o aggiungere le seguenti:, a partire dal 31 dicembre 2015.
6. 5. Allasia, Busin.

Pag. 25

  Al comma 1, capoverso articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.
6. 6. Pesco, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, sopprimere il comma 4.
6. 7. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 5, sostituire le parole: degli impianti termici, con le seguenti: degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici,.
6. 11. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro un anno.
6. 8. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: A partire dal 1o luglio 2016, l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica è esteso a tutti gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale inferiore a 250 mq.
6. 9. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: di cui al precedente comma.
6. 10. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, nel comma 8, sostituire le parole: di offerta di vendita o di locazione con le seguenti: di trasferimento a titolo oneroso o di locazione a nuovo soggetto.
6. 12. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  All'articolo 6, capoverso articolo 6, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione qualora non abbia preventivamente comunicato all'agente immobiliare i dati relativi alla prestazione energetica di cui al comma 8».
* 6. 15. Vignali.

  All'articolo 6, capoverso articolo 6, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione qualora non abbia preventivamente comunicato all'agente immobiliare i dati relativi alla prestazione energetica di cui al comma 8».
* 6. 13. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Nesci.

  All'articolo 6, capoverso articolo 6, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  «8-bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato Pag. 26informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 e all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare medesimo l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio. In caso di diniego da parte del venditore-locatore il medesimo è tenuto a sottoscrivere una manleva dalle responsabilità e dalle conseguenti sanzioni che dovessero derivare in capo all'agente immobiliare in caso di violazione del comma 8 dovuta alla mancata acquisizione dell'attestato di prestazione energetica per causa imputabile al venditore-locatore stesso».
6. 14. Mariani, Realacci.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, al comma 9, sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.
6. 16. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, al comma 12, lettera b) numero 6, aggiungere, in fine, le parole: misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo.
* 6. 17. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, al comma 12, lettera b) numero 6, aggiungere in fine le parole: misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo.
* 6. 18. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 12, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:
  «7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica nonché le indicazioni per il miglioramento della gestione».
6. 19. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 12, lettera d), sopprimere le parole: e le province autonome.
6. 20. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti».
6. 2. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, aggiungere la seguente: elettriche;
   e sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.
7. 1. Allasia, Busin.

Pag. 27

  Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: impiantistiche termotecniche inserire la seguente:, elettriche.
7. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
   «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area».
* 7. 3. Taranto, Cani, Mariastella Bianchi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
   «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area».
* 7. 4. Caruso.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, per gli edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.
*7. 7. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Pag. 28

  Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area, tenuto conto che le caratteristiche di efficienza devono essere riferite ad ogni edificio. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.
7. 5. Vignali.

  Al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione e regolazione.
7. 6. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, alla fine del primo capoverso aggiungere le parole: di monitoraggio e controllo attivi dei consumi.
*7. 8. Allasia, Busin.

  Al comma 2, alla fine del primo capoverso aggiungere le parole: di monitoraggio e controllo attivi dei consumi.
*7. 9. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano, aggiungere le seguenti: entro 120 giorni.
8. 1. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies) Le regioni e le province autonome, coordinate dal ministero dello Sviluppo Economico, provvedono inoltre a:
   a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
   b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
8. 2. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 29

  Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea del capoverso comma 5-sexies con il seguente:
  5-sexies) Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta ed unitaria:.
8. 3. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso 5-sexies sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) del Piano d'azione destinato ad accrescere gli interventi per la conversione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
8. 4. Della Valle.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.
*9. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.
*9. 2. Latronico.

  Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis)
UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – «Requisiti energetici per illuminazione».
*9. 3. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso articolo 15, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il direttore dei lavori, qualora non presente il proprietario, che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve dame comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
12. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 15, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma l, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1500 euro e non superiore a 7500 euro.
12. 2. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Pag. 30

  Al comma 1, capoverso articolo 15, ai commi 7 e 8, sostituire le parole: non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro, con le seguenti: non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
12. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso articolo 15, al comma 7, sostituire le parole da: non inferiore a 18000 euro con le seguenti: pari al 3 per cento del valore del prezzo di vendita dell'immobile.
12. 4. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso articolo 15, al comma 10, sostituire le parole: non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, con le seguenti: non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro.
12. 5. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 13.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Adozione di un coefficiente perequativo riferito alla media dell'irraggiamento solare per l'erogazione degli incentivi in favore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici).

  1. Gli incentivi erogati alle energie rinnovabili di generazione solare sono correlati al livello di irraggiamento solare al suolo, secondo la norma UNI 10349, tramite un coefficiente perequativo.
  2. Il coefficiente perequativo di cui al comma 1 si calcola, sulla base dei dati provinciali, secondo la norma UNI 10349, calcolando la media dell'irraggiamento solare per ogni regione, in relazione ai valori dell'irraggiamento solare delle province ricadenti nel territorio della stessa regione. Sulla base della media dell'irraggiamento solare di tutte le province è altresì calcolata la media dell'irraggiamento solare nazionale. Il coefficiente perequativo relativo alla singola regione, da moltiplicare per il valore dell'incentivo assegnato dal Gestore dei servizi energetici Spa, è ricavato dal rapporto tra la media nazionale e la media della singola regione.
  3. Al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti pubblici, nelle regioni dove il coefficiente perequativo, calcolato ai sensi del comma 2, risulta maggiore a uno, ovvero nelle regioni dove si prevede un aumento del contributo sul kilowatt prodotto, l'incremento eccedente l'unità è applicato solo per la metà dell'eccedenza risultante. Nel caso di coefficienti che portano a una riduzione del contributo inferiore a uno, la riduzione è applicata per intero.
  4. I risparmi di spesa conseguiti in base sono destinati per un importo non inferiore al 50 per cento, a incentivare la produzione nazionale di impianti solari fotovoltaici e di impianti termici.
13. 01. Allasia, Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modificazioni dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.». Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Pag. 31settembre 2011, n. 148, la lettera c) è soppressa.
  2. Ai maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.
  3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 02. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. L'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti dei Sistemi efficienti di utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.
13. 03. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti princìpi:
   a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;
   b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.
13. 04. Pilozzi, Zaratti, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno.
(Inammissibile)

ART. 14.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento Pag. 32anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20 del 2007 per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
14. 1. Cani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2013 e sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spettante ai sensi del primo periodo, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 150 milioni a decorrere per l'anno 2014, e 250 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2-bis.
  2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
14. 2. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 55 per cento e, a partire dal 1o gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020, le medesime disposizioni si applicano in misura pari al 45 per cento;
   e all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
14. 3. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Pag. 33

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, sostituire la parola: dieci con la seguente: otto.
14. 5. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
   al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: dieci quote annuali con le seguenti: otto quote annuali.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a)
al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma.
14. 4. Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Pesco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013, con le seguenti: 30 giugno 2014, e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2025, si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 1-ter.
  1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
14. 6. Ferrara, Lacquaniti, Matarelli, Zan, Paglia, Lavagno, Ragosta, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1, valutati in 43,4 milioni di euro per l'anno 2014, 159,4 milioni di euro per l'anno 2015, 109,8 milioni di euro per l'anno 2016, 106,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 70,9 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono Pag. 34fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
14. 7. Busin, Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: al 31 dicembre 2013 inserire le seguenti: incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma anche alle spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2013 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. 8. Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*14.14. Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Giovanna Sanna, Dellai, Carrescia, Morassut, Pag. 35Maria Stella Bianchi, Tino Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zan, Matarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
* 14. 15. Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2013, aggiungere le seguenti: , incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e di piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per persone fisiche e giuridiche per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione o in sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria. Sono altresì incluse le spese di efficientamento energetico quali l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza, che utilizzino in regime di autoconsumo l'energia elettrica, termica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento o da pannelli solari o fotovoltaici, destinate alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria, pannelli solari o fotovoltaici o altro impianto tecnologicamente efficiente destinato all'autoconsumo.
14. 10. Mariastella Bianchi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2013 aggiungere le seguenti: incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.
* 14. 9. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2013 aggiungere le seguenti: incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e Pag. 36piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.
* 14. 13. Caruso.

  Al comma 1, dopo le parole al 31 dicembre 2013 aggiungere le seguenti: incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.
* 14. 12. Gianluca Pini, Allasia.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli interventi relativi ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE).
14. 17. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le detrazioni dall'imposta lorda spettano ai sensi del comma 1 fino ai seguenti valori massimi:
   a) 118.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
   b) 70.000 euro per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) 70.000 euro per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
   d) 35.000 euro per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
14. 18. Lacquaniti, Ragosta, Matarrelli, Paglia, Ferrara, Lavagno.

Pag. 37

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 1,6 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in dieci quote annuali di pari importo aggiungere il seguente periodo: Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
14. 19. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2013 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 65 per cento alle spese documentate sostenute per interventi relativi a schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili. La detrazione di cui al periodo precedente è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 21, comma 3, sostituire rispettivamente le parole: 47,8 milioni; 271,3 milioni; 373,5 milioni; 260,7 milioni e 257,8 milioni, con le seguenti: 103,8 milioni, 314,3 milioni, 424,5 milioni, 311,7 milioni e 308,8 milioni;
   al medesimo articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;
   all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
14. 16. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione, di cui al comma 1, non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU.
14. 20. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 65 per cento anche alle spese documentate, sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013, per l'acquisto di apparecchi sanitari aventi scarico massimo pari a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare non superiore a 400 euro per singolo apparecchio sanitario.

Pag. 38

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed idrica.
14. 23. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, ad esclusione degli impianti situati a terra, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.
14. 24. Gianluca Pini, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis
. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.
* 14. 21. Mariani, Realacci.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis
. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.
* 14. 22. Carbone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis
. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.
* 14. 25. Caruso.
(Inammissibile)

  Al comma 2, sopprimere le parole: o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
14. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con l'obiettivo del risparmio energetico generale, nonché per interventi eseguiti solo su alcune unità immobiliari ma che arrechino vantaggi in termini di risparmio energetico per l'intero condominio.
14. 27. Pesco, Barbanti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2013, incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 20 del 2007 per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria.

  Conseguentemente all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 14 pari a 50 milioni per l'anno 2013 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
14. 28. Vallascas, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa, Pesco.

Pag. 39

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le detrazioni per le spese di cui all'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono calcolate su un ammontare complessivo non superiore, rispettivamente, a 50.000 euro e a 40.000 euro.
14. 29. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili abusivi.
14. 30. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita, su indicazione del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
14. 31. Prodani, Rizzetto, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Pesco.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, per interventi finalizzati al raggiungimento delle massime classi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  3-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 3-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
14. 34. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alle spese, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, relative ad investimenti in nuove tecnologie volte a migliorare la qualità della vita negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  3-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 3-bis valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 Pag. 40euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
14. 33. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'ENEA elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui alla legge n. 296 del 2006 già attivo ed assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
14. 36. Civati, Mazzoli, Bargero.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto viene altresì riconosciuta una detrazione del 65 per cento dall'imposta lorda alle spese documentate e sostenute per interventi relativi a schermature solari regolabili o assimilabili, calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad euro 40.000.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
14. 37. Garofalo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis.
La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.
* 14. 32. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.
* 14. 38. Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In alternativa facoltativa rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3, il contribuente può optare per una detrazione Pag. 41del 50 per cento ripartita in cinque quote annuali.
* 14. 35. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per l'incentivazione dell'efficienza energetica nei piccoli comuni).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi di efficienza energetica nei comuni con meno di 2000 abitanti.
  2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. In deroga alle norme sulla contabilità pubblica, le somme eventualmente residue sono conservate a bilancio per i due esercizi successivi
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 01. Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, relative agli interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE), spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni nel 2013, 18 milioni nel 2014 e 14 milioni a decorrere dal 2015 si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 02. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. A partire dal 2014, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 12, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano pubblico e privato è assoggettato a riqualificazione statica, energetica e ambientale, attraverso programmi di:
   a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;Pag. 42
   b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;
   c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
   d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

  2. Attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:
   a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettere a), b), c), d), f);
   b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
   c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici;
   d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza – ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;
   e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;
   f) le colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui agli articoli 17-quinquies e 17-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:
   a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
   b) persone giuridiche comprese le E.S.Co;
   c) le associazioni tra professionisti;
   d) le Amministrazioni pubbliche;
   e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

  4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma i del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa, anche garantito da beni demaniali, che, finanziato, anche con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi e di risparmio ed efficientamento energetico sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, e da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare, prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti SpA.
  5. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co., come definite alla lettera i), comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito della legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di project financing e di finanziamento tramite terzi per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare.
15. 3. Braga, Realacci, Tentori.
(Inammissibile)

Pag. 43

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Interventi sul patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, di riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile).

  1. A partire dal 2014, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, degli articoli 12, 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, è assoggettato a riqualificazione statica, antisismica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile, attraverso programmi di:
   a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;
   b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;
   c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
   d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

  2. Le attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:
   a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettera a), b), c), d), f);
   b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
   c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici, anche attraverso software di applicazione del sistema BIM – Building Information Modeling;
   d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza, – accreditato nel settore delle ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020; l'accreditamento deve essere rilasciato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro della Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) – ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;
   e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;
   f) le colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui agli articoli 17-quinquies e 17-sexies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:
   a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
   b) persone giuridiche comprese le E.S.Co.;
   c) le associazioni tra professionisti;
   d) le Amministrazioni pubbliche;
   e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

  4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
  5. Il fondo rotativo, anche garantito da beni demaniali, è finanziato con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi, dal risparmio ed efficientamento energetico, sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, dai risparmi derivanti dalla mobilità elettrica, Pag. 44da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare.
  Il finanziamento prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento ed è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti Spa.
  6. Al fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co. come definite dall'articolo 2, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito della legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di project financing, di finanziamento tramite terzi, di contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale e di mobilità elettrica attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare. L'affidamento della gestione dei servizi di cui al presente comma da parte delle Amministrazioni pubbliche deve avvenire con gara a evidenza pubblica.
  7. Alle imprese, di cui al comma 6, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, è concesso, per il costo aziendale sostenuto per tutte le assunzioni di personale qualificato a tempo determinato e a tempo indeterminato a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 36 mesi, sia un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 35% con un limite massimo di Euro 200.000 annui ad impresa, sia uno sgravio previdenziale nella misura del 35 per cento.
  Le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi fiscali e previdenziali sono obbligate alla restituzione di quanto percepito.
15. 4. Caruso.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: definizione di misure ed incentivi, aggiungere la seguente: permanenti.
15. 5. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'adeguamento antisismico, aggiungere le parole: gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso l'installazione di impianti integrati di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

  Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo:
  All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 agli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2013 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
15. 1. Mariani, Realacci, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico, aggiungere le seguenti: gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso l'installazione di impianti integrati di produzione Pag. 45di energia elettrica da fonti rinnovabili,
* 15. 8. Gianluca Pini, Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico, aggiungere le seguenti: gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso i installazione di impianti integrati di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
* 15. 9. Caruso.

  Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, aggiungere le seguenti: ivi compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo, nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione Mondiale di Sanità o da norme vigenti, ovvero dove i Sindaci o Autorità locali sono state costrette ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi.
15. 6. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

  Al comma 1, dopo le parole: l'incremento del rendimento energetico degli stessi aggiungere le seguenti: nonché misure atte ad incrementare l'efficienza idrica.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed idrica.
15. 7. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Rientra nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1 anche l'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni e nel caso di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
15. 10. Mariastella Bianchi, Cani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE del comune italiano di ultima residenza e che hanno prodotto reddito o possiedono beni in Italia.
15. 2. Busin, Allasia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ecoprestito per ecobonus e ristrutturazioni edilizie).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l'anno 2013. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del presente decreto e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16 del presente decreto.
  2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1, quanto all'articolo 14, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l'articolo 16, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma 1 adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione Pag. 46degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
  3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate dai beneficiari di cui al comma 2 in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
  4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
  5. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
  7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.
  8. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi».
  9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del presente decreto, spetta, sino ad un importo annuo massimo complessivo di spesa di euro 96.000 e nella misura del 50 per cento:
   a) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
   b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 96.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

Pag. 47

  10. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) del comma 9 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
  11. Ai fini della detrazione di cui al comma 9 del presente articolo, con decreto di natura regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero anche mediante posta elettronica certificata (PEC), una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
15. 01. Rubinato, Realacci, Braga.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 1 a 7)

ART. 15-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15-bis.
(Monitoraggio statistico).

  1. In attuazione degli articoli 40 e 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, del decreto ministeriale 15 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) rende pubblici entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi a tutti gli impianti di produzione di energia termica ed elettrica alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione.
  I dati statistici sono quelli in possesso e/o acquisiti dal GSE da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
15-bis. 1. Caruso.

  Al comma 2, dopo le parole: Conferenza unificata, aggiungere le seguenti: utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA,.
15-bis. 2. Civati, Bargero, Mazzoli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 299).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 344 inserire il seguente:
  1. 344-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche con riferimento ai casi di ristrutturazione senza demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta ampliamenti, ma solo per le spese riferibili alla parte dell'edificio preesistente.».

  Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate Pag. 48le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui.».
15-bis. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Interventi sul patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, di riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche ai fini di mobilità sostenibile).

  1. A partire dal 2014, in attuazione dell'articolo 11, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, degli articoli 12, 17-quinquies, 17-sexies e 17-septies, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, è assoggettato a riqualificazione statica, antisismica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile, attraverso programmi di:
   a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;
   b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;
   c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
   d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.
  2. Le attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:
   a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettere a), b), c), d), f);
   b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347, articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compreso la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera 0), decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
   c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici, anche attraverso software di applicazione del sistema BIM – Building Information Modeling;
   d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza, – accreditato nel settore delle ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020; l'accreditamento deve essere rilasciato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro della Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) – ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;
   e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;
   f) le colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui agli articoli 17-quinquies e 17-sexies, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133.

  3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:
   a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
   b) persone giuridiche comprese le E.S.Co.;
   c) le associazioni tra professionisti;Pag. 49
   d) le Amministrazioni pubbliche;
   e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

  4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
  5. Il fondo rotativo, anche garantito da beni demaniali, è finanziato con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi. Dal risparmio ed efficientamento energetico, sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, dai risparmi derivanti dalla mobilità elettrica, da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare.
  Il finanziamento prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento ed è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti Spa.
  6. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co. come definite dall'articolo 2, lettera i), decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi della norma UNI CEI i 1352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito della legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di project financing, di finanziamento tramite terzi, di contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale e di mobilità elettrica attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare. L'affidamento della gestione dei servizi di cui al presente comma da parte delle Amministrazioni Pubbliche deve avvenire con gara a evidenza pubblica.
  7. Alle imprese, di cui al comma 6, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, è concesso, per il costo aziendale sostenuto per tutte le assunzioni di personale qualificato a tempo determinato e a tempo indeterminato a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 36 mesi, sia un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 35 per cento con un limite massimo di Euro 200.000 annui ad impresa, sia uno sgravio previdenziale nella misura del 35 per cento.
  Le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi fiscali e previdenziali sono obbligate alla restituzione di quanto percepito.
15-bis. 01. Vallascas, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Pesco.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre con le seguenti: e fino al 31 dicembre 2013 sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, stimati in 150 milioni a decorrere per l'anno 2014, e 300 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.
  3-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della Pag. 50famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»
16. 1. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
16. 2. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 64,1 milioni di euro l'anno 2014, 172,4 milioni di euro per l'anno 2015, 115,7 milioni di euro per l'anno 2016, 115,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 3. Busin, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
16. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti sino al 31 dicembre 2013 e inclusa la detrazione prevista dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2014 solo interventi per ristrutturazione edilizia.

  Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;Pag. 51
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».
16. 5. Pesco, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche alla sostituzione di amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE).
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis pari a 2 milioni per il 2013; 19 milioni per il 2014 e 12 milioni a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.
  1-quater. A copertura degli oneri di cui al comma 1-ter, si provvede per l'anno 2013 nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Dall'anno 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro.
16. 6. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e delle società,»;
  1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), è aggiunto il seguente periodo: «Per le spese relative ad interventi di bonifica dall'amianto e connessa installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 65 per cento delle spese stesse.»
  1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2013 e in 180 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
16. 7. Mariani, Realacci, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, Pag. 52n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1-bis valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 14. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010 e nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1-bis valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 15. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1-bis valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 16. Busin, Allasia.

Pag. 53

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In favore di soggetti portatori di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di imposta relativa ad interventi di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 75 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 30 giugno 2014. La disposizione di cui al precedente periodo non preclude l'accesso alla detrazione di cui al successivo comma 2, che è in ogni caso calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro.
  1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 100 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 17. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, si applica, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera h) dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ai soggetti IRES di cui all'articolo 73 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle società di persone e persone fisiche con partita IVA.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro dal 2014.
16. 10. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 29 milioni di euro per l'anno 2015, a 22 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3-ter. Pag. 54
  3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  3-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  3-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-quater.

Pag. 55

Allegato n. 1 (articolo 21, comma 3-ter) Riduzioni di spesa dei Ministeri (Milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2014 2015 Dal 2016 al 2024 2014 2015 Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze 10,0 13,0 10,0 10,0 13,0 10,0
Ministero dello sviluppo economico 1,0 4,0 3,0 1,0 4,0 3,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero della giustizia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero degli affari esteri 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero dell'interno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 0,0 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0
Ministero della difesa 5,0 8,0 6,0 5,0 8,0 6,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero per i beni e le attività culturali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero della salute 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale . . . 16,0 29,0 22,0 16,0 29,0 22,0

16. 8. Dallai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi di bonifica dall'amianto, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate di cui al precedente periodo è pari al 65 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 29 milioni di euro per l'anno 2015, a 22 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.
  3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  3-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di Pag. 56ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  3-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-quater.

Allegato n. 1 (articolo 21, comma 3-ter) Riduzioni di spesa dei Ministeri (Milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2014 2015 Dal 2016 al 2024 2014 2015 Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze 10,0 13,0 10,0 10,0 13,0 10,0
Ministero dello sviluppo economico 1,0 4,0 3,0 1,0 4,0 3,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero della giustizia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero degli affari esteri 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero dell'interno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 0,0 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0
Ministero della difesa 5,0 8,0 6,0 5,0 8,0 6,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero per i beni e le attività culturali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ministero della salute 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale . . . 16,0 29,0 22,0 16,0 29,0 22,0

16. 9. Dallai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse Pag. 57non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per il 2014, e 70 milioni dal 2015 al 2024.
16. 11. Pellegrino, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
  3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 50 milioni dal 2015 al 2024.
16. 13. Paglia, Ferrara, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Pellegrino, Lavagno, Zaratti, Nardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, Pag. 58provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2014, e 30 milioni dal 2015 al 2024.
16. 12. Lavagno, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «che utilizzano componentistica principale di provenienza e europea (made in UE)».
16. 18. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In ogni caso, per gli edifici esistenti che necessitano di cordolo antisismico e/o di interventi sul cappotto termico, è possibile derogare alla normativa vigente in materia di distanze e di altezze anche stabilita dai piani regolatori comunali, fino ad un massimo di 50 centimetri in materia di altezze, nonché di 50 centimetri in materia di distanze tra gli edifici.
16. 19. Nardi, Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zaratti, Zan.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU.
16. 20. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.
16. 21. Busin, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Al comma 2, sopprimere le parole: per l'acquisto di mobili.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
16. 22. De Rosa, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Petraroli, Da Villa, Pesco.

  Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, aggiungere le seguenti: prodotti da aziende che appartengono alla filiera del made in Italy.
16. 23. Allasia, Busin.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le spese per Pag. 59l'acquisto di impianti, a componentistica principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di CO2 alimentare, e al secondo periodo aggiungere in fine le parole: per l'acquisto di mobili e a 2.000 euro per gli impianti di naturizzazione domiciliare dell'acqua.

  Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro dal 2014.
16. 24. Zaratti, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
16. 25. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali di cui al punto 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29, per le quali il prodotto dei parametri di definizione dell'azione sismica, definiti al punto 3.2.3 delle stesse norme tecniche, valutati per un periodo di ritorno pari a 475 anni, assuma un valore uguale o maggiore a 0,25g, da effettuarsi su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a 0,57 milioni di euro per l'anno 2013, a 3,99 milioni di euro per l'anno 2014, a 14,43 milioni di euro per l'anno 2015, a 14,79 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,69 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e a 10,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 26. Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture utilizzate dalla pubblica amministrazione e aperte al pubblico, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare Pag. 60complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 27. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture ricettive alberghiere, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati al comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 28. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 30 giugno 2014 da coppie che hanno contratto matrimonio dal 1o gennaio 2013, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per un'unica unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui al comma 2.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in Pag. 61base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 29. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «96.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».
  2-ter. A copertura dell'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 54 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 32. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) relativi all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.».
16. 30. Vignali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In alternativa facoltativa rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2, il contribuente può optare per una detrazione del 45 per cento ripartita in quattro quote annuali solo per interventi di ristrutturazione edilizia.
16. 31. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione delle modalità tecniche di attribuzione delle incentivazioni tributarie).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 348, sono aggiunti i seguenti:
  «348-bis. Ai benefici fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 si accede, oltre che con le modalità ed alle condizioni indicate nel precedente comma 348, anche mediante richiesta di emissione di titolo cartolare rappresentativo del credito d'imposta. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, previa opzione irrevocabile da esercitarsi nella dichiarazione resa ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche dal soggetto richiedente, procede all'emissione di un certificato di credito tributario.
  348-ter. Il titolo monetario previsto dal precedente comma è emesso a nome del beneficiario dell'agevolazione fiscale, per un valore nominale pari all'ammontare delle detrazioni al medesimo riconosciute. Il diritto di credito sotteso al certificato è esercitabile in quote annuali costanti, in conformità alla disciplina della misura d'incentivazione su cui fonda.
  348-quater. Il certificato di credito tributario può essere ceduto dall'intestatario ad istituti di credito e enti finanziari ovvero al soggetto che ha eseguito le opere incentivate. Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo stesso e nel registro dell'emittente, che è tenuto ad istituirlo. Non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2023 del codice civile.
16. 01. Pisano.

Pag. 62

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Interventi per favorire l'accesso al credito).

  1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie e al fine di favorire l'accesso al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
16. 02. Fantinati.

ART. 17.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o procedono riconoscimento di fornitori di formazione;.
17. 1. Pesco, Barbanti.

  Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono riconoscere, con la seguente: riconoscono.
17. 2. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 17-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17-bis.
(Requisiti degli impianti termici).

  L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
  «Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora oggetto di nuovi interventi, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione legislativa e dalla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi:
   a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
   b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
   c) ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
   d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.

  2. Qualora si installi un singolo generatore di calore a gas a condensazione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh è possibile scaricare a parete nei seguenti casi:
   a) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava in canna collettiva ramificata;
   b) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava a parete, anche se al servizio di una singola unità immobiliare;
   c) singolo distacco dall'impianto termico centralizzato;
   d) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo;Pag. 63
   e) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione.

  3. Qualora vengano installati uno o più generatori ibridi (intendendosi con ciò un sistema fornito da un singolo fabbricante composto almeno da una caldaia a condensazione a gas a basse emissioni e una pompa di calore), è altresì possibile scaricare a parete nei seguenti casi:
   a) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio ad uso abitativo con numero di piano non superiore a 4;
   b) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio in precedenza destinato al terziario/industria avente rapporto S/V2 non inferiore a 0,15.

  4. Sono fatti salvi specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale».
* 17-bis. 1. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17-bis.
(Requisiti degli impianti termici).

  L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
  «Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora oggetto di nuovi interventi, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione legislativa e dalla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi:
   a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
   b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
   c) ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
   d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.

  2. Qualora si installi un singolo generatore di calore a gas a condensazione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh è possibile scaricare a parete nei seguenti casi:
   a) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava in canna collettiva ramificata;
   b) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava a parete, anche se al servizio di una singola unità immobiliare;
   c) singolo distacco dall'impianto termico centralizzato;
   d) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo;
   e) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali Pag. 64ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione.

  3. Qualora vengano installati uno o più generatori ibridi (intendendosi con ciò un sistema fornito da un singolo fabbricante composto almeno da una caldaia a condensazione a gas a basse emissioni e una pompa di calore), è altresì possibile scaricare a parete nei seguenti casi:
   a) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio ad uso abitativo con numero di piano non superiore a 4;
   b) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio in precedenza destinato al terziario/industria avente rapporto S/V2 non inferiore a 0,15.

  4. Sono fatti salvi specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale».
* 17-bis. 2. Cani.

  Al comma 1, sostituire le parole: Con decorrenza 31 agosto 2013 con le seguenti: Con decorrenza 31 ottobre 2013;
   al comma 1, capoverso comma 9-quater, dopo le parole: I Comuni adeguano aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dopo il capoverso comma 9-quater aggiungere il seguente:
  9-quinquies. Qualora un comune non provveda ad adeguate il proprio regolamento nel termine di cui al comma 9-quater, il Prefetto nomina un Commissario ad acta che deve provvedere a tale adeguamento entro 30 giorni dalla sua nomina. Dalla disposizione di cui al presente comma non possono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
17-bis. 3. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole:
un solo cliente finale sono sostituite dalle seguenti: al massimo tre clienti;
   b) le parole: del medesimo cliente sono sostituite dalle seguenti  dei medesimi clienti.
17-bis. 02. Caruso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 56, sostituire le parole: «20 MWe» con le seguenti: «30 MWe».
17-bis. 03. Caruso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

  1. Dopo l'articolo 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto Pag. 65del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.
(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).

  1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.
17-bis. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Armonizzazione autorizzativa degli impianti a fonti rinnovabili).

  1. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».
  2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Alla Parte II – Allegato II, dopo il punto 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Gli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
   b) Alla Parte II – Allegato III, lettera v) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni»;
   c) Alla Parte II – Allegato IV, punto 2, lettera b) dopo le parole: «le risorse geotermiche» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni».

  3. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, aggiungere dopo il comma e-bis le seguenti parole: «Nonché quelli previsti dall'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;».
17-bis. 04. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Progetti per i consumatori finali di energia).

  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «a vantaggio dei consumatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007 convertito in legge n. 125 del 2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto Pag. 66legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93».
* 17-bis. 05. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Progetti per i consumatori finali di energia).

  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: «a vantaggio dei consumatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007 convertito in legge n. 125 del 2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93».
* 17-bis. 06. Pesco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Ulteriori misure per impianti a fonti rinnovabili).

  1. Al fine di perseguire un più efficiente utilizzo dell'energia primaria, e una riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, le tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 luglio 2012, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno, comunicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, continuano ad applicarsi, con accesso diretto e senza obbligo di iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto, alle seguenti tipologie di impianti:
   a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su un edificio;
   b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell'amianto;
   c) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all'obbligo di prestazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
   d) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 21.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
17-bis. 07. Pesco.
(Inammissibile)

Pag. 67

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti).

  1. Al fine di ridurre su tutto il territorio nazionale i consumi di energia nelle aree portuali e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate attraverso l'erogazione di elettricità da terra, di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
  2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
  3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
  4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
  6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
  7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture Pag. 68e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
  8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2013 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti da quanto disposto al comma 3-bis dell'articolo 21.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
17-bis. 08. Alberti.
(Inammissibile)

ART. 18.

  Al comma 1, dopo le parole: 19 agosto 2005, n. 192 sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il comma 3 dell'articolo 15, il punto 1, lettere b) e c) dell'allegato 3 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
* 18. 1. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: 19 agosto 2005, n. 192 sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il comma 3 dell'articolo 15, il punto 1, lettere b) e c) dell'allegato 3 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
* 18. 2. Cani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il punto 7 è soppresso;
   b) al punto 8 le parole: «Nei casi di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «In alternativa agli obblighi d'integrazione di cui ai precedenti paragrafi».
18. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al punto 8 dell'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «Nei casi di cui al comma 7» sono aggiunte le seguenti: «o in alternativa agli obblighi d'integrazione di cui ai paragrafi precedenti».
18. 4. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al punto 1 dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Pag. 69dopo le parole: «Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della categoria di Edifici (E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), come da definizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993».
* 18. 5. Vignali.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al punto 1 dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della categoria di Edifici (E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), come da definizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993».
* 18. 6. Cani.

ART. 19.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20 e all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 229 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
19. 4. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20 e all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 229 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. 5. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20 e all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 229 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
19. 6. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 125 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
19. 9. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 125 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente Pag. 70riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
19. 8. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 125 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. 10. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, lettera a) sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16, 20 e quanto previsto dal successivo comma 3-bis e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
19. 7. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 19, pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19. 2. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. La lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Pag. 71Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:
   «c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».

  Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è ridotto di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
19. 11. Bargero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74. primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1 gennaio 2014.
  3. Agli oneri derivati dall'applicazione del presente articolo pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede secondo quanto previsto dal comma 4.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi Pag. 72da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementale di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
19. 15. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
* 19. 12. Vignali, Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Al sesto periodo della lettera c), dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1 gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) ai relativi maggiori oneri pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
* 19. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti., con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per i quali ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.;
   e sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto Pag. 73dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
19. 14. Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaudo, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente: a prodotti per servizi della prima infanzia socio-educativi, per scuole di ogni ordine e grado, per uso di disabili visivi e ai testi destinati ad uso professionale.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis) a copertura dell'onere derivante dall'articolo 19, comma 1, lettera a), pari a 125 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superate i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
19. 3. Busin, Allasia.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti., con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per i quali ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.

  Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
19. 13. Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaudo, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

ART. 20.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre Pag. 742008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
20. 1. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. 2. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
20. 3. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Al comma 2, dopo le parole: somministrazioni di alimenti e bevande aggiungere le seguenti: ad esclusione dei succhi di frutta senza zuccheri aggiunti ed edulcoranti, e della frutta fresca.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal primo gennaio 2014 è istituita un'imposta sulla produzione di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
20. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2014. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i prezzi dei prodotti somministrati in attuazione dei contratti di cui al comma 2, stipulati entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati in aumento al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
20. 5. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di sostegno all'attività imprenditoriale attraverso facilitazioni all'acquisto di macchinari e attrezzature, è istituito, a decorrere dall'anno 2014 e per gli anni 2015 e 2016, a favore delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, un credito d’ imposta nella misura pari al 30 per cento delle spese di investimento sostenute in ciascun anno per l'acquisto dei distributori automatici con cui l'attività è esercitata. Il credito d'imposta spetta, entro il limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, per le spese di investimento di cui al presente comma realizzate a decorrere dal periodo d’ imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’ imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, Pag. 75n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma, anche per quanto concerne il rispetto del limite complessivo annuo di cui al secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis dell'articolo 20 pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 7. Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Al fine di sostenere l'attività imprenditoriale attraverso facilitazioni per l'acquisto di macchinari, alle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, dei distributori automatici con cui l'attività è esercitata, sono destinati finanziamenti per un importo complessivo non superiore a 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 20, comma 4, pari a 90 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 8. Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Ai fini del pieno rispetto della disciplina relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, i prezzi degli alimenti e bevande stabiliti nei contratti di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, che sono stati stipulati entro il 6 giugno 2013, sono rideterminati in aumento al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto intervenuto nell'anno in corso. La rideterminazione dei prezzi è effettuata con decorrenza corrispondente a quella con cui si applica l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.
20. 9. Milanato.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Memorizzazione elettronica delle cessioni di beni servizi erogati da distributori automatici).

  1. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a Pag. 76memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 1. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2014.
  4. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 1.
20. 0. 1. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e nel rispetto degli ambiti dell'applicazione dello stesso, non si applicano le percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165.
20. 0. 2. Carbone.
(Inammissibile)

ART. 21.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata a decorrere dall'anno 2013 fino a 4 miliardi di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo nonché secondo quanto disposto dai successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
  1-ter. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.
  1-quater. Nell'ambito della Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, Pag. 77lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, sono soppressi i contributi autorizzati, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 552, Tabella E, per la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché i contributi autorizzati, di cui alla medesima Tabella E, per interventi a favore del settore aeronautico. Sono altresì soppressi i contributi autorizzati, sotto forma di spesa per investimenti, per la prosecuzione del citato programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM previsti dalla Tabella 11 del Ministero della difesa allegata al disegno di legge di bilancio 2013.
  1-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  1-sexies. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  1-septies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
21. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata a decorrere dall'anno 2013 fino a 4 miliardi di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo nonché secondo quanto disposto dai successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 800.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  1-ter. Entro il 31 luglio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Pag. 78del territorio individua i valori di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF, è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 31 luglio di ciascun anno ed, infine, è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  1-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
21. 2. Airaudo, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) a decorrere dall'anno 2015, all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».
21. 3. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, sentito il Ministero degli affari esteri, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
21. 4. Pesco.