CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248);
   preso atto che talune disposizioni, quali gli articoli 6 e 45, interessano direttamente il comparto primario, intervenendo in materia di determinazione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore florovivaistico e di semplificazione degli accertamenti relativi alla conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge;
   considerato che ulteriori disposizioni, seppur non attinenti direttamente al settore agricolo, interessano comunque il comparto, facendo riferimento alle procedure per l'utilizzazione dei fondi strutturali europei (articolo 9), all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (articoli 13, 14 e 15) nonché agli interventi relativi al Fondo di garanzia e alla possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese (articolo 1);
   rilevato che le imprese agricole risultano allo stato escluse dai benefici del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 nonostante il settore soffra fortemente la restrizione in atto relativa all'accesso al credito e richieda un sostegno dello Stato per facilitare il processo di ammodernamento delle strutture;
   rilevato che il comma 1 dell'articolo 6, relativamente al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, stabilisce un'accisa agevolata, nella misura di 25 euro per mille litri, alla cui copertura si provvede con la riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo, ovvero con la riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio nel settore agricolo da ammettere all'agevolazione;
   sottolineata l'esigenza di estendere l'applicazione dell'articolo 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese), compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali;
   ritenuto importante che nella composizione della Cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, sia prevista la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, considerata l'importanza del processo di digitalizzazione in atto per il comparto primario;
   ritenuto altresì importante precisare gli obiettivi della medesima Cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete internet nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento, incentivare e trasferire l'innovazione e sviluppare servizi di comunicazione in tempo reale di informazioni agrometeo-climatiche agli agricoltori e agli operatori del settore;
   rilevata l'esigenza di introdurre semplificazioni negli adempimenti relativi alla Pag. 214prevenzione degli incendi in favore delle imprese agricole, in considerazione della limitata dimensione degli impianti;
   considerato che l'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, in materia di terre e rocce da scavo, risultano eccessivamente onerose sul piano economico e burocratico ed inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola;
   considerato che gli adempimenti richiesti alle imprese agricole in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera risultano sproporzionati rispetto alle reali esigenze ambientali, in considerazione dello scarsissimo apporto di emissioni legato ad alcune attività (quali, ad esempio, quelle di essiccazione e delle cantine) e che occorre, quindi, escludere dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti agricoli ad inquinamento scarsamente significativo (come, ad esempio, gli essiccatoi, le cantine ed i frantoi);
   rilevata l'esigenza di superare le incertezze applicative della disciplina vigente relativamente al digestato da non rifiuto;
   sottolineata l'esigenza di consentire l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista anche da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative, per rendere più accessibile il servizio;
   ritenuto, in materia di omologazione delle macchine agricole, necessario rendere immediatamente esecutiva la norma contenuta nell'articolo 45, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole;
   rilevata la necessità di prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, nelle more di una semplificazione dei relativi adempimenti;
   preso atto della necessità di introdurre talune norme di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni;
   ritenuto importante prevedere norme di semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico, assegnando ulteriori funzioni roganti ai segretari comunali, per rendere più agevole e meno onerosa la ricomposizione fondiaria;
   considerata l'esigenza di rifinanziare la legge n. 499 del 1999, relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015;
   richiamata la necessità di introdurre chiarimenti in merito alla individuazione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» siano aggiunte le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
   b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sia inserito il seguente:
  «01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole»;
   c) all'articolo 2, dopo il comma 8, sia inserito il seguente:
  «8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente Pag. 215con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali».
  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» siano aggiunte le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e al comma 7, le parole: «sentito il Ministro dell'economia e delle finanze» siano sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;
   d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «dal Ministro dell'economia e delle finanze» siano aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,»;
   e) all'articolo 13, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
  «1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera f), dopo le parole: «per favorire l'accesso alla rete internet» sono inserite le seguenti: «nelle zone rurali, nonché»;
   f) All'articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.»;
   g) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:
  «2-bis. Fatto salvo il rispetto delle condizioni recate ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alle imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo, non si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161»;
   h) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:
  «Art. 41-bis. – (Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo). – 1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera m), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i silos per i materiali vegetali»;
   b) dopo la lettera v) è inserita la seguente: «v-bis) Impianti di essicazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas»;
   c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» è soppressa;
   d) dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente:
   «kk-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio Pag. 216delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera»;
   e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente:
   «ll-bis) frantoi»;

  2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera v), è inserita la seguente: «v-bis): Impianti di essicazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
   b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente: «oo-bis) stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato»;
   i) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:
  «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), è inserita la seguente:
  «ff-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia»;
   l) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358»;
   m) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:
  «1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazione e della sicurezza delle stesse macchine agricole»;
   n) dopo l'articolo 45, sia aggiunto il seguente:
  «Art. 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole). – 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte le parole: «nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione».
  2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è posticipato al 22 marzo 2015.»;
   o) all'articolo 35, al comma 1, dopo il capoverso 13-bis, sia aggiunto il seguente:
  «13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Pag. 217e del Ministro della salute, adottato in accordo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni»;
   p) dopo l'articolo 45 sia inserito il seguente:
  «Art. 45-bis. – (Disposizioni in materia di semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico). – 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente: «Art. 97-bis. – (Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali). – 1. Il segretario comunale può:
   a) rogare i contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 mq o con un valore economico inferiore a cinquemila euro, ubicati nel territorio comunale;
   b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).

  2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo»;
   q) dopo l'articolo 46 sia inserito il seguente:
  «Art. 46-bis. – (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999). – 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;
   r) dopo l'articolo 49 sia inserito il seguente:
  «Art. 49-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni»;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, relativo all'accisa agevolata sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, si valuti la possibilità di prevedere la copertura finanziaria della relativa spesa con modalità diverse dalla Pag. 218riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo o comunque di applicare la riduzione con esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale;
   b) con riferimento al complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, garantendo comunque il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale e la valorizzazione delle produzioni italiane, si valuti l'opportunità di assicurare una forma di coordinamento degli organi di controllo al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;
   c) con riferimento al sostegno alle imprese agricole, al ricambio generazionale e all'accorpamento fondiario e in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, si ravvisa l'opportunità di un rifinanziamento delle misure di agevolazione tributaria per la piccola proprietà contadina;
   d) con riferimento alla soppressione dell'INRAN e al conseguente trasferimento delle funzioni e del personale presso il CRA, si raccomanda il reperimento delle necessarie risorse al funzionamento dell'ente, con particolare riferimento ai costi per il personale;
   e) con riferimento all'abrogazione delle norme per le società agricole a seguito del comma 561 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si richiede di valutare la possibilità di ripristinare il regime fiscale agevolato preesistente e in ogni caso di consentire per il 2013-2014 l'esercizio dell'opzione per il medesimo regime, per non disincentivare le aggregazioni aziendali.