CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

D.L. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
   rilevato che nuovamente il Governo ha fatto ricorso a un provvedimento d'urgenza di contenuto eterogeneo che finisce per esautorare il ruolo di quelle Commissioni, come la Commissione Ambiente, che, pur significativamente interessate dalle disposizioni del provvedimento, non risultano assegnatarie in sede referente e vengono pertanto private della possibilità di esercitare le proprie prerogative in ordine all'istruttoria legislativa;
   ritenuto indispensabile che la VIII Commissione possa esercitare il proprio ruolo procedendo in tempi rapidi all'esame di organici provvedimenti, anche di iniziativa governativa, afferenti agli ambiti di competenza, e quindi sia in materia di appalti e di programmazione infrastrutturale sia in materia di edilizia sia in materia di ambiente,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 18, sia previsto che il termine ivi previsto di 30 giorni decorra dalla data di conversione in legge del provvedimento;
   2) all'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;
   3) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole «del presente comma riguardano» si aggiungano le seguenti: «prioritariamente il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione»; inoltre, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.»;
   4) all'articolo 18, il comma 8 sia sostituito dal seguente: «8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma Pag. 148concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   5) all'articolo 18, comma 9, quinto periodo, sia sostituita la cifra «500.000» con la seguente: «300.000»; si aggiungano, inoltre, dopo la parola «adeguamento» le seguenti «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche»; siano inserite, dopo le parole «5.000 abitanti», le seguenti parole: «, le Unioni dei Comuni e Unioni Montane»; si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.»;
   6) all'articolo 18, comma 10, dopo le parole «infrastrutture e dei trasporti» si aggiungano le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti» e si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «ANAS SpA, presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma»;
   7) all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2), si aggiungano in fine le seguenti parole: «previa verifica del CIPE sentito il NARS»;
   8) al fine di sostenere le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche in un momento di particolare crisi del settore, all'articolo 26, siano inserite le seguenti modifiche e proposte integrative:
    al comma 2, si sostituisca la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 9-bis:
    1) al primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
    2) al primo periodo, le parole «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;
    dopo l'articolo 26, sia inserito il seguente:
Art. 26-bis.
(Pagamenti in acconto).

  All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, emanato in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 30 aggiungere il seguente comma:
  «30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.»;

    dopo l'articolo 26, sia inserito il seguente articolo:
Art. 26-bis.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).
  All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire le parole «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» con le seguenti: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2014, l'ottanta per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici»;

   9) all'articolo 30, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole da «Rimane» fino alla parola «preesistente» con il seguente periodo: «Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, Pag. 149n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente»;
   10) all'articolo 30 sia introdotta la lettera c-bis) di modifica dell'articolo 16 del Dpr n.380 del 2001, nel quale sia previsto, in anticipazione delle norme sulla limitazione al consumo dei suoli, che il contributo di costruzione sia differenziato in modo da favorire il recupero, la ristrutturazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente vetusto e obsoleto, anziché le nuove costruzioni.
   11) all'articolo 30, comma 1, si sopprima la lettera h); si sopprima altresì alla lettera g) il capoverso 4-ter o, in subordine, alla medesima lettera g), siano apportate le seguenti modifiche al capoverso 4-bis:
    alla lettera a) le parole «le parti» siano sostituite con le seguenti: «e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti»; siano soppresse inoltre, dopo la parola «comuni» le parole «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione»;
    sia sostituita la lettera b) con la seguente:
   «b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.»;

   12) all'articolo 30, sia soppresso il comma 2;
   13) sia soppresso l'articolo 39 o, in subordine, al comma 1, lettera b), sia soppresso il numero 3);
   14) all'articolo 41, comma 1, capoverso Art. 243, siano sostituiti i commi 1 e 2 con i seguenti.
  «1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi.
  2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di bonifica delle acque sotterranee di cui al comma 1 tramite conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile eliminare o comunque isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
  «5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e re immissione, e non devono contenere altre acque di scarico ne altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.Pag. 150
  6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, alfine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
  7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dall'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle re immissioni. Il progetto di monitoraggio di re immissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di re immissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e re immissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e re immissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico ne altre sostanze.»;

   15) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:
«Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
   c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'ARPA o alla provincia territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla Pag. 151data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.
  6. È abrogato l'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di inserire le misure di incentivo alla demolizione e ricostruzione di immobili in un quadro più ampio di recupero del patrimonio edilizio, con conseguente contenimento dell'uso del suolo, tema all'esame della VIII Commissione e all'attenzione del Governo, si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 30, comma 1, le lettere a) c) ed e);
   b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 18, comma 5, aggiungendo, dopo le parole «procedura di cui al comma 2», le seguenti parole: «previa verifica dell'equilibrio economico finanziario e dell'effettiva attuazione del piano degli investimenti previsto dalla convenzione»;
   c) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 38, dopo il comma 2 i seguenti commi:
  «2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
  2-ter. Fino alla data di emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti per l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'interno del 1 6 marzo 2012.»;
   d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 41, il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Potenziamento delle attività di tutela ambientale).

  1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.Pag. 152
  2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non trovano applicazione alle Agenzia di cui al comma 1:
   a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 e successive modificazioni
   b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;
   c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
   e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzia di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

   e) si valuti l'opportunità di aggiungere, all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera a), le seguenti lettere:
   «a-bis) all'articolo 135, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione.”;
   a-ter) all'articolo 145, comma 3, le parole: “, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”»;

   f) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, una riduzione della platea dei soggetti ai quali è applicata l'addizionale IRES («Robin tax») aumentando i livelli minimi di ricavo e di reddito imponibile delle imprese, in particolare per le imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili;
   g) si valuti l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di circoscrivere la prevista applicazione degli incentivi CIP6 per i Pag. 153termovalorizzatori incentivati da meno di 8 anni esclusivamente a quelli realizzati in situazioni di emergenza;
   h) si valuti l'opportunità, all'articolo 18, comma 11, di prevedere che le risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, oggetto di revoca, siano destinate anche al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
   i) si valuti l'opportunità di prevedere una specifica autorizzazione di spesa per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile in coerenza con le Linee guida di programmazione forestale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 e alle previsione del Programma Quadro per il settore forestale;
   l) si valuti l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 41 con il seguente: «All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», è aggiunto il seguente periodo: «Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le installazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulotte, camper e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore», in quanto più consono alla soluzione del problema proposto;
   m) si valuti, con riferimento agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area, l'opportunità di introdurre una disposizione che chiarisca che, il termine di 48 mesi previsto dalle norme applicative per la conclusione dei lavori, deve intendersi dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori;
   n) con riferimento all'articolo 9 e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, previsti dall'articolo 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, si valuti l'opportunità di introdurre un «contratto istituzionale di sviluppo», per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, raccordandone la disciplina con le norme in materia di «accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale» dettata dall'articolo 55-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, come modificata dall'articolo 29-bis del decreto-legge n. 83 del 2012;
   o) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori norme semplificatorie per il trattamento dei rifiuti vegetali agricoli da parte degli imprenditori di settore per consentire la valorizzazione energetica dei rifiuti vegetali;
   p) con riferimento all'articolo 41 si valuti l'opportunità la possibilità di inserire una specifica disposizione che, modificando l'articolo 101 comma 7 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), consenta per la categoria dei frantoi oleari la possibilità di assimilazione alle acque domestiche delle acque reflue di frantoio oleari, anche quelle di vegetazione, nelle more del preventivo parere del gestore del depuratore e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Pag. 154

ALLEGATO 2

D.L. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La VIII Commissione Ambiente
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 69 del 2013;
   rilevato che:
    il ricorrente spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo, attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, frequentemente accompagnato dall'apposizione della fiducia, è un sistema che dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione, in quanto, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, il suddetto abbinamento è in grado di alterare gli equilibri istituzionali ravvisabili, oltre che nel dettato della nostra Carta fondamentale, nei pronunciamenti della Corte Costituzionale;
    la continua e reiterata decretazione d'urgenza – ad ancor più con il meccanismo dell'utilizzo e del rinvio a successivi meri decreti di natura non regolamentare – altera lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto, troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;
    l'avvio dell'esame del decreto-legge in titolo coincide con l'emanazione, da parte del Governo, di ulteriori provvedimenti d'urgenza come avvenuto nella recente conversione in legge del decreto-legge n. 43 del 2013 che ha, tra l'altro, evidenziato una grave carenza nel coordinamento normativo soprattutto per ciò che concerne la disciplina delle terre e rocce di scavo, attraverso la predisposizione di due norme, a pochi giorni di distanza, pressoché identiche;
    la criticità del ricorso alla decretazione d'urgenza coniugato alla posizione della questione di fiducia sul decreto-legge 43/2013 si è acuita oltremodo nei confronti della Camera dei deputati allorché è stata posta la questione di fiducia sul testo approvato e trasmesso dal Senato;
    l'eterogeneità dei contenuti del decreto legge definibile «omnibus» risulta evidente in relazione alle numerose tematiche affrontate;

   rilevato, in particolar modo, che:
    l'articolo 5, comma 5, pur rideterminando le tariffe concesse agli impianti in regime CIP6 (produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate), prevede una deroga proprio in relazione alla più controversa delle fonti «assimilate», ovvero l'energia prodotta da quei termovalorizzatori (in esercizio convenzionato da meno di otto anni), che il Governo, secondo la relazione illustrativa, ha considerato di «particolare utilità sociale»; risulta pertanto opportuno provvedere allo stralcio del sunnominato comma 5;Pag. 155
    l'articolo 30 interviene, per l'ennesima volta, nel quadro normativo in materia edilizia, novellando il Testo Unico dell'edilizia con ulteriori semplificazioni;
    fermo restando che, nel giro di pochi anni, si è assistito ad una discutibile stratificazione di interventi normativi che, per semplificare la legge, l'hanno resa più confusa e incerta, creando enormi problemi agli uffici comunali competenti, è evidente che non è certo possibile realizzare l'obiettivo dichiarato – quello del «rilancio del settore» – attraverso lo smantellamento delle regole. Un ulteriore intervento in materia, oltre ad essere censurabile sotto il profilo costituzionale, considerata l'evidente assenza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, appare anche di dubbia utilità sia per la semplificazione (che non può avvenire modificando a breve distanze le norme) sia per l'economia, che necessita di provvedimenti di altro genere; risulta opportuno provvedere allo stralcio dell'intero articolo 30;
    l'articolo 41 interviene su argomenti assolutamente eterogenei tra loro quali le acque di falda emunte (comma 1), terre e rocce da scavo (comma 2), i materiali di riporto (comma 3), i campeggi e altre installazioni (comma 4), il commissario rifiuti Provincia di Roma (comma 5) e i Commissari ad acta per emergenza rifiuti Campania (commi 6 e 7);
    per quel che concerne i commi sui punti 1 2 e 3, va sottolineata l'inopportunità di intervenire con decreto legge su disposizioni del testo unico ambientale (Dlgs 3 aprile 2006, n. 152); quest'ultimo provvedimento, essendo un decreto legislativo, è stato emanato ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel caso de quo nella legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»); eventuali modifiche al testo del decreto legislativo n. 152 del 2006, andrebbero, pertanto, assunte nell'ambito e nel rispetto del disegno organico previsto nella legge delega e non si prestano, dunque, ad episodiche modifiche che rischiano di compromettere una strategia complessiva di tutela ambientale;
    più analiticamente, si segnala che sul tema delle acque sotterranee emunte, l'intervento operato dalla disposizione in commento è finalizzato a semplificare la gestione di tali tipologie di acque contaminate emunte al fine della bonifica chiarendo la non applicazione della disciplina vigente in materia di rifiuti essendo quest'ultima più rigorosa rispetto alla disciplina degli scarichi di acque reflue industriali che la disposizione del decreto legge ha, invece, stabilito debba applicarsi per tali tipologie di acque;
    sul tema delle terre e rocce di scavo, la norma crea un pasticcio normativo che si può riassumere nei termini seguenti: l'articolo 41 del decreto-legge 69/2013 insieme all'articolo 8 della legge 71/2013 cosiddetta «Emergenze ambientali», due norme entrate in vigore a pochi giorni di distanza sul medesimo argomento, hanno stabilito che il decreto ministeriale 161/2012 (provvedimento che individua quando tali materiali vadano considerati sottoprodotti) si applica solo alle «grandi» opere soggette a VIA o AIA, mentre per le terre e rocce di scavo provenienti da piccoli cantieri (fino a 6000 metri cubi) si applica articolo 186 del Dlgs 152/2006 che, pur essendo stato abrogato dall'articolo 49 del decreto-legge 1/2012, ora «rivivrebbe»;
    non è chiara la disciplina applicabile per le terre e rocce di scavo che non provengano da grandi opere ex articolo 41 del presente decreto legge e che non provengano dai piccoli cantieri così come previsto dalla legge 71/2013 cosiddetta Emergenze ambientali: sono sottoprodotti o rifiuti speciali ?;
    sul tema dei materiali di riporto, la norma, intervenendo sulla definizione dei materiali di riporto contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge 2 del 2012, consente che i terreni misti a rifiuti di diverso Pag. 156genere (compresi «residui e scarti di produzione e di consumo»), che nel corso degli anni sono stati riversati in tutti i siti contaminati di grandi dimensioni, siano considerati come non rifiuti e quindi possano non essere soggetti ai trattamenti previsti dalla normativa sulle bonifiche prima di essere utilizzati come materiale per riempimenti o reinterri anche in altre aree;
    sul tema installazioni di manufatti leggeri, attraverso la modifica della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, si sottraggono dalla casistica soggetta al permesso di costruire quelle installazioni posizionate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
    sul tema emergenza rifiuti Provincia di Roma, la norma prevede l'ampliamento dei poteri commissariali, aggiungendo una serie di prerogative ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 6 settembre 2011, n. 3963, tra cui, provvedere all'individuazione, alla progettazione ed alla successiva realizzazione di uno o più siti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della città del Vaticano; lo strumento del commissariamento non appare poco convincente;
    sul tema commissari ad acta nella regione Campania, giova ricordare che la norma è finalizzata a far sì che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, possa nominare dei commissari con l'apposito obiettivo (ad acta) di provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e all'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati (sostanzialmente inceneritori); in virtù delle anzidette motivazioni, risulta opportuno provvedere allo stralcio dell'intero articolo 41,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 157

ALLEGATO 3

D.L. 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1248 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
   rilevato che nuovamente il Governo ha fatto ricorso a un provvedimento d'urgenza di contenuto eterogeneo che finisce per esautorare il ruolo di quelle Commissioni, come la Commissione Ambiente, che, pur significativamente interessate dalle disposizioni del provvedimento, non risultano assegnatarie in sede referente e vengono pertanto private della possibilità di esercitare le proprie prerogative in ordine all'istruttoria legislativa;
   sottolineato che occorre evitare nuovi e ulteriori decreti-legge di contenuto così ampio ed eterogeneo;
   ritenuto indispensabile che la VIII Commissione possa esercitare il proprio ruolo procedendo in tempi rapidi all'esame di organici provvedimenti, anche di iniziativa governativa, afferenti agli ambiti di competenza, e quindi sia in materia di appalti e di programmazione infrastrutturale sia in materia di edilizia sia in materia di ambiente;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 18, sia previsto che il termine ivi indicato di 30 giorni decorra dalla data di conversione in legge del provvedimento;
   2) all'articolo 18, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma»;
   3) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole «del presente comma riguardano» siano aggiunte le seguenti: «prioritariamente il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione»; inoltre, al medesimo comma, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.»;
   4) all'articolo 18, il comma 8 sia sostituito dal seguente:
  «8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge Pag. 1589 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   5) all'articolo 18, comma 9, quinto periodo, sia sostituita la cifra «500.000» con la seguente: «300.000»; inoltre, al primo periodo, dopo la parola «adeguamento» siano aggiunte le seguenti «ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche»; al quarto periodo siano inserite, dopo le parole «5.000 abitanti», le seguenti parole: «, le Unioni dei Comuni e Unioni Montane»; si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono esclusi, per l'anno 2014, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.»;
   6) all'articolo 18, comma 10, dopo le parole «infrastrutture e dei trasporti» siano aggiunte le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti» e si aggiunga, in fine, il seguente periodo: «ANAS SpA presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma»;
   7) all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «previa verifica del CIPE sentito il NARS»;
   8) al fine di sostenere le imprese che operano nel settore delle opere pubbliche in un momento di particolare crisi del settore, all'articolo 26, siano inserite le seguenti modifiche e proposte integrative:
   al comma 2, si sostituisca la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 9-bis:
    1) al primo e secondo periodo, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
   2) al primo periodo, le parole «ai migliori cinque anni del decennio» sono sostituite dalle seguenti: «al decennio»;
   dopo l'articolo 26, sia inserito il seguente:
Art. 26-bis.
(Pagamenti in acconto).

  All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 sia aggiunto il seguente comma:
  «30-bis. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.»;

   9) all'articolo 30, comma 1, lettera a), dopo le parole «sono soppresse» siano aggiunte le seguenti: «, la parola «volumetria» è sostituita dalle seguenti: «superficie utile lorda – SUL»; siano poi sostituite le parole da «Rimane» fino alla parola «preesistente» con il seguente periodo: «Con riferimento agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 e successive modificazioni e a tutti quelli ricadenti nelle zone omogenee «A» di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma dell'edificio preesistente»;Pag. 159
   10) all'articolo 30 sia introdotta la lettera c-bis) di modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevedendo, in anticipazione delle norme sulla limitazione al consumo dei suoli, che il contributo di costruzione è differenziato in modo da favorire il recupero, la ristrutturazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente vetusto e obsoleto, anziché le nuove costruzioni;
   11) all'articolo 30, comma 1, si sopprima la lettera h); si sopprima altresì alla lettera g) il capoverso 4-ter o, in subordine, alla medesima lettera g), siano apportate le seguenti modifiche al capoverso 4-bis:
    alla lettera a) le parole «le parti» siano sostituite con le seguenti: «e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti»; siano soppresse inoltre,
    dopo la parola «comuni» le parole «relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione»;
    sia sostituita la lettera b) con la seguente:
   «b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.»;

   12) all'articolo 30, sia soppresso il comma 2;
   13) sia soppresso l'articolo 39 o, in subordine, al comma 1, lettera b), sia soppresso il numero 3);
   14) all'articolo 41, comma 1, capoverso Art. 243, siano sostituiti i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi.
  2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di bonifica delle acque sotterranee di cui al comma 1 tramite conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile eliminare o comunque isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto.»;
  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
  «5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e re immissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
  6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero Pag. 160trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
  7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dall'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle re immissioni. Il progetto di monitoraggio di reimmissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e re immissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico ne altre sostanze.»;
   15) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:
«Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;
   b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
   c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;
   d) che, ai fini di cui alle lettere b) e c), non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'ARPA o alla provincia territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento Pag. 161al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.
  6. È abrogato l'articolo 8-bis del decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.»;

   16) si preveda che con delibera CIPE il Governo provvede ad erogare, a valere sui fondi PAR-FSC 2007/2013, la somma di 70 milioni nei confronti della regione Piemonte ad integrazione delle opere infrastrutturali da essa previste;
   17) si preveda che l'utilizzo del Fondo revoche da parte del Governo è prioritariamente finalizzato per le opere oggetto di concertazione con gli enti locali, con particolare riguardo alle regioni oggetto di rimodulazione infrastrutturale nell'ambito del decreto-legge n. 43 del 2013 convertito con legge n. 71 del 2013;
   18) all'articolo 25, dopo il comma 11 si aggiunga il seguente comma:
  11-bis. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo le parole «dagli autodromi ,» siano aggiunte le seguenti: «dalle aviosuperifici,»; conseguentemente: al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole «di autodromi,» siano aggiunte le seguenti parole «di aviosuperfici»; all'articolo 4, comma 3, del DPCM 14 novembre 1997 dopo le parole «aereoportuali « siano aggiunte le seguenti: « , di aviosuperfici»; all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 dopo le parole «n. 447» siano aggiunte le seguenti parole « , nonché delle aviosuperfici».

  e con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di inserire le misure di incentivo alla demolizione e ricostruzione di immobili in un quadro più ampio di recupero del patrimonio edilizio, con conseguente contenimento dell'uso del suolo, tema all'esame della VIII Commissione e all'attenzione del Governo, si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 30, comma 1, le lettere a) c) ed e);
   b) si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 18, comma 5, aggiungendo, dopo le parole «procedura di cui al comma 2», le seguenti parole: «previa verifica dell'equilibrio economico finanziario e dell'effettiva attuazione del piano degli investimenti previsto dalla convenzione»;
   c) si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 38, dopo il comma 2 i seguenti commi:
  «2 bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 9 aprile 1994 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto e rimodulando conseguentemente i tempi e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2012.
  2-ter. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, restano sospesi i termini previsti Pag. 162per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 1 6 marzo 2012.»;

   d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 41, il seguente articolo:
Art. 41-bis.
(Potenziamento delle attività di tutela ambientale).

  1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.
  2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non trovano applicazione alle Agenzia di cui al comma 1:
   a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008 e successive modificazioni
   b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;
   c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21, del decreto-legge n. 95 del 2012;
   d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
   e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzia di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

   e) si valuti l'opportunità di aggiungere, all'articolo 39, comma 1, dopo la lettera a), le seguenti lettere:
  «a-bis) all'articolo 135, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle aree naturali protette la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro 180 giorni dalla approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al Piano paesaggistico. Nelle more della formazione del Piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette, per i quali sia vigente il Piano del parco o il Piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono Pag. 163esercitate sulla base del Piano del parco o del Piano di gestione”;
   a-ter) all'articolo 145, comma 3, le parole: “, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”;
   a-quater) al medesimo articolo 145, comma 4, sono soppresse le parole: “gli enti gestori delle aree naturali protette”»;

   f) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, comma 1, una riduzione della platea dei soggetti ai quali è applicata l'addizionale IRES («Robin tax») aumentando i livelli minimi di ricavo e di reddito imponibile delle imprese, in particolare per le imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili;
   g) si valuti l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di circoscrivere la prevista applicazione degli incentivi CIP6 per i termovalorizzatori incentivati da meno di 8 anni esclusivamente a quelli realizzati in situazioni di emergenza;
   h) si valuti l'opportunità, all'articolo 18, comma 11, di prevedere che le risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo, oggetto di revoca, siano destinate anche al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
   i) si valuti l'opportunità di prevedere una specifica autorizzazione di spesa per il sostegno all'occupazione delle aree interne attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione del territorio per la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile in coerenza con le Linee guida di programmazione forestale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 2005 e alle previsione del Programma Quadro per il settore forestale.
   l) si valuti l'opportunità di sostituire il comma 4 dell'articolo 41 con il seguente:
  «All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole “esigenze meramente temporanee”, è aggiunto il seguente periodo: “Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici le istallazioni di allestimenti mobili di pernottamento, quali roulottes, campers e case mobili con temporaneo ancoraggio al suolo, destinati alla sosta ed al soggiorno degli ospiti, qualora gli stessi vengano collocati, anche permanentemente, all'interno di strutture turistiche-ricettive all'aperto, regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività assentita, purché ottemperino alle specifiche disposizioni degli ordinamenti regionali di settore», in quanto più consono alla soluzione del problema proposto”»;

   m) si valuti, l'opportunità, con riferimento agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in particolare, delle lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area, l'opportunità di introdurre una disposizione che chiarisca che, il termine di 48 mesi previsto dalle norme applicative per la conclusione dei lavori, deve intendersi dalla data di rilascio, da parte delle amministrazioni competenti, dell'ultima autorizzazione o concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori;
   n) con riferimento all'articolo 9 e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo, previsti dall'articolo 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, si valuti l'opportunità di introdurre un un «contratto istituzionale di sviluppo», per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, raccordandone la disciplina con le norme in materia di «accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e Pag. 164sociale» dettata dall'articolo 55-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, come modificata dall'articolo 29-bis del decreto-legge n. 83 del 2012;
   o) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori norme semplificatorie per il trattamento dei rifiuti vegetali agricoli da parte degli imprenditori di settore per consentire la valorizzazione energetica dei rifiuti vegetali;
   p) con riferimento all'articolo 41, si valuti l'opportunità la possibilità di inserire una specifica disposizione che, modificando l'articolo 101, comma 7, del Codice ambientale, consenta per la categoria dei frantoi oleari la possibilità di assimilazione alle acque domestiche delle acque reflue di frantoio oleari, anche quelle di vegetazione, nelle more del preventivo parere del gestore del depuratore e nel pieno rispetto della normativa vigente.
   q) si valuti l'opportunità di inserire dopo l'articolo 26, il seguente articolo:

Art. 26-bis.
(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

  All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole «sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici» sono sostituite con le seguenti: «sono tenuti ad affidare a terzi, a far data dal 1o gennaio 2014, l'ottanta per cento dei lavori, agendo a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici»;
   r) all'articolo 41, si valuti l'opportunità di inserire, dopo il comma 4, il seguente comma:
  «4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Non costituiscono attività selvicolturale i tagli di vegetazione eseguiti nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nelle zone comprese nella fascia A dei piani di assetto idrogeologico (PAI) per i corsi d'acque per i quali queste sono definite, nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda per gli altri corsi d'acqua nonché nelle parti isole fluviali interessate dalla piena ordinaria; per detti interventi, che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

Pag. 165

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione
   esaminata la ratifica del Protocollo d'intesa tra il Governo e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme;
   rilevato che:
    il quadro normativo vigente è attualmente costituito dall'Accordo fiduciario con l'UNESCO sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 2 febbraio 2007, esteso il 14 dicembre 2009, aggiornato il 3 agosto 2010 e ulteriormente esteso il 3 agosto 2012;
    il Protocollo d'intesa tra l'UNESCO ed il Governo italiano è relativo al funzionamento, a Perugia, del Segretariato del Programma Mondiale di Valutazione delle Acque (World Water Assessment Programme – WWAP);
    l'obiettivo generale del Segretariato del Programma Mondiale di Valutazione delle Acque (World Water Assessment Programme – WWAP) riguarda la compilazione del «Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali»; a questo proposito si precisa che il prossimo rapporto sarà pubblicato nel 2014 e successivamente con cadenza annuale;
    gli effetti dell'ultima estensione dell'Accordo fiduciario Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-UNESCO si sono esauriti il 31 dicembre 2012. L'UNESCO ha proposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un nuovo prolungamento non oneroso fino al 30 aprile 2013. La nuova scadenza permetterebbe di posporre le procedure di chiusura dell'Ufficio di Perugia (licenziamento del personale locale, disdetta dei contratti e delle forniture, riallocazione del personale UNESCO) in attesa del perfezionamento della ratifica del nuovo trattato internazionale. L'Accordo fiduciario Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare-UNESCO per il WWAP aveva in origine la funzione di garantire il funzionamento della struttura di Perugia in attesa prima della sottoscrizione e poi della ratifica parlamentare del Protocollo d'intesa Italia-UNESCO firmato il 21 novembre 2007 (per il nostro Paese dagli allora Ministri pro tempore degli affari esteri e dell'ambiente D'Alema e Pecoraro Scanio);
    con la ratifica di quest'ultimo da parte del Parlamento italiano, il Governo garantirà al Segretariato del WWAP 1,653 milioni di euro l'anno;Pag. 166
    fino ad oggi i rapporti del World Water Assessment Report venivano presentati ogni 3 anni in occasione dei vari Forum Mondiali dell'Acqua ai quali partecipano istituzioni e gestori privati del servizio idrico nel mondo: (si veda http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/index.shtml);

   l'ultimo rapporto del World Water Assessment Programme doveva uscire nel 2012 in occasione dell'appuntamento di Marsiglia del marzo 2012, ma dal sito ufficiale sembra non esser stato presentato alcun documento, come è possibile notare al seguente link sul sito ufficiale dell'UNESCO (si veda http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr4/index.shtml);
    il contributo di 1,653 milioni di euro rappresenta un contributo per il funzionamento del Segretariato del WWAP da versare entro il mese di maggio di ogni anno;
    tra le funzioni dell'UNESCO Programme Office che ospita il Segretariato del WWAP riportate nell'articolo 4 del Protocollo d'Intesa è completamente assente l'indagine sulle forme di gestione del servizio idrico e il monitoraggio dei processi di privatizzazione e ripubblicizzazione e la loro incidenza sul tema della qualità delle acque fornite alla cittadinanza;
    andrebbero richiesti al Governo:
     la specifica dell'utilizzo del contributo di 1,653 milioni di euro, a quanto ammontano gli emolumenti del personale, con quali criteri viene assunto il personale, se si tratta di mero personale per la sede di Perugia o esperti del settore;
     per quanti anni è previsto il versamento della cifra sopra esposta;
     la verifica delle motivazioni per le quali la precedente edizione del rapporto 2012 non è uscita, nonostante i fondi siano stati garantiti per l'anno in questione e se la prossima edizione del rapporto prevista per il 2014 sarà realizzata per il prossimo Forum Mondiale dell'Acqua da tenersi in Korea nel 2015;
     l'inserimento, tra le funzioni dell'UNESCO Programme Office che ospita il Segretariato del WWAP riportate nell'articolo 4 del Protocollo d'Intesa, del tema dell'indagine sulle forme di gestione del servizio idrico, società di diritto pubblico e società di diritto privato con e senza la partecipazione di soggetti privati, in termini tali da monitorare i processi di privatizzazione e ripubblicizzazione e la loro incidenza sul tema della qualità delle acque fornite alla cittadinanza,
   esprime

PARERE CONTRARIO.