CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 luglio 2013
53.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1248, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
   evidenziato come il provvedimento persegua il condivisibile obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;
   sottolineato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il decreto – legge operi una serie di necessari interventi di semplificazione nel settore tributario, ovvero di riduzione degli oneri gravanti sui contribuenti, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di pregressi interventi legislativi, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, oltre a recare misure per incrementare il finanziamento in favore delle imprese;
   evidenziata, peraltro, la notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure recate dell'intervento legislativo, che pone per l'ennesima volta l'esigenza di affrontare in termini risolutivi e complessivi la problematica relativa all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, al fine di coniugare l'esigenza di rendere più efficiente e snello il processo di produzione legislativa con quello di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica legislativa;
   sottolineato, comunque, come la Commissione Finanze intenda, anche in questo caso, fornire un contributo qualificato e costruttivo all'attività emendativa che dovrà essere svolta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al fine di favorire il miglioramento del testo;
   evidenziato come l'articolo 52, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi, si ispiri in buona parte al contenuto della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, con l'obiettivo principale di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o che si trovino in una momentanea condizione di carenza di liquidità;
   rilevata, in particolare, l'opportunità di cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e che sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi, Pag. 111tematica che il Governo ha già assunto l'impegno ad affrontare in occasione dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, di taluni atti di sindacato ispettivo presentati da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) per quanto riguarda il rafforzamento del Fondo di garanzia disposto dall'articolo 1 del decreto – legge, provvedano le Commissioni di merito a ampliare il novero delle misure volte a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo, a tal fine prevedendo:
    a) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita «normale» attesa, graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito, allo scopo di evitare fenomeni di azzardo morale (moral hazard);
    b) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi, quali società di leasing, factoring, assicurazioni, Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di cosiddetti «mini bond» emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia e di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini bond emessi da PMI non quotate;
    c) l'accesso alla garanzia anche in forma di portafogli di nuovi crediti, onde facilitare la diffusione delle garanzie a una platea più ampia di aziende;
    d) la previsione di una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;
    e) il rafforzamento degli strumenti esistenti, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche risorse disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
   2) relativamente all'articolo 2, comma 2, provvedano le Commissioni di merito a estendere anche alle società di leasing non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di aumentare l'efficienza del mercato e la concorrenza attraverso l'inclusione di soggetti che rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del leasing finanziario;
   3) relativamente al comma 7 dell'articolo 2, provvedano le Commissioni di merito a fissare il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2;
   4) relativamente all'articolo 52, recante una serie di disposizioni in materia di riscossione coattiva, provvedano le Commissioni di merito a stabilire l'impegno, per il Governo, a riferire alle Camere, con apposita relazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sugli effetti di ogni misura ivi prevista, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 Pag. 112euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti;
   5) provvedano le Commissioni di merito, anche a seguito della modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti, operata dall'articolo 51 del decreto – legge, ad accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, in modo da rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di semplificare al contempo gli adempimenti per i contribuenti, prevedendo in tale contesto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA, nonché stabilendo l'applicazione, alle relative operazioni di pagamento, di commissioni calcolate in misura fissa, ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA;
   6) provvedano le Commissioni di merito a dare tempestiva risposta ai contribuenti che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario e che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità, velocizzando il rimborso di tali crediti, consentendo ai predetti contribuenti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle tematiche affrontate dagli articoli 1 e 2 del decreto – legge, relativi, rispettivamente, al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed all'introduzione di incentivi al finanziamento in favore delle PMI che vogliono effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, si segnala la necessità, anche in prospettiva, di favorire più strette forme di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in considerazione delle competenze spettanti in materia a tali enti e delle positive esperienze maturate in sede regionale negli ultimi anni;
   b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto, il quale riduce, nel periodo 1o agosto 2013 – 31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la dizione, contenuta nella disposizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso;
   c) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la previsione secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota di accisa devono obbligarsi, per ottenere il beneficio fiscale, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;
   d) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, il quale reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, si rileva la necessità di eliminare il riferimento, tra le norme onerose richiamate dalla disposizione, al comma 2, il quale non pare invece determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto esso stabilisce l'obbligo di rispettare il livello di imposizione minimo stabilito dalla normativa europea;
   e) con riferimento al comma 4 dello stesso articolo 6, il quale demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, valutino le Commissioni di merito se, trattandosi di Pag. 113agevolazioni fiscali, non sia preferibile che tale decreto venga emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   f) con riferimento all'articolo 23, comma 2, il quale modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, istitutivo della tassa sulle unità da diporto, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendo l'ammontare della tassa stessa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, in connessione con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove si riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia;
   g) sempre con riferimento all'articolo 23, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione, ai contribuenti interessati dalle modifiche recate dalla disposizione, delle somme da questi già versate a titolo di tassa sulle unità da diporto;
   h) con riferimento all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la soppressione della responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
   i) con riferimento all'articolo 51, il quale abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto – legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis del decreto – legge n. 269, che si compone di un solo comma;
   l) ancora con riferimento all'articolo 51, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, nel senso di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto – legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-bis, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121 del medesimo articolo 1, che ha a sua volta introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-bis, abrogato dall'articolo 51;
   m) con riferimento all'articolo 52, comma 1, lettera g), alinea, la quale, nel sostituire il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante la disciplina dei casi in cui si può procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di riscossione coattiva dei tributi, richiama l'articolo 563 del codice di procedura civile, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere tale riferimento, in quanto il predetto articolo 563 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005;
   n) sempre con riferimento all'articolo 52, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
   o) con riferimento all'articolo 53, il quale interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali, allineando alla data del 31 dicembre 2013 tutte le scadenze relative all'operatività di Equitalia e dei concessionari della riscossione, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate Pag. 114dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, valutino le Commissioni di merito se la previsione dell'istituzione di un consorzio risulti congruente con il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, la quale ha stabilito che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali;
   p) ancora con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 53, valutino comunque le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.

Pag. 115

ALLEGATO 2

DL 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1248, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
   evidenziato come il provvedimento persegua il condivisibile obiettivo di sostenere il tessuto economico nazionale, nel quadro delle raccomandazioni presentate il 29 maggio scorso dalla Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia;
   sottolineato, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, come il decreto – legge operi una serie di necessari interventi di semplificazione nel settore tributario, ovvero di riduzione degli oneri gravanti sui contribuenti, ad esempio apportando correzioni a disposizioni già oggetto di pregressi interventi legislativi, ovvero completando processi di semplificazione avviati in precedenza, oltre a recare misure per incrementare il finanziamento in favore delle imprese;
   evidenziata, peraltro, la notevole ampiezza ed eterogeneità delle misure recate dell'intervento legislativo, che pone per l'ennesima volta l'esigenza di affrontare in termini risolutivi e complessivi la problematica relativa all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza, al fine di coniugare l'esigenza di rendere più efficiente e snello il processo di produzione legislativa con quello di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di politica legislativa;
   sottolineato, comunque, come la Commissione Finanze intenda, anche in questo caso, fornire un contributo qualificato e costruttivo all'attività emendativa che dovrà essere svolta nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, al fine di favorire il miglioramento del testo;
   evidenziato come l'articolo 52, il quale reca una serie di modifiche alla disciplina della riscossione coattiva dei tributi, si ispiri in buona parte al contenuto della risoluzione n. 8-00002, approvata dalla Commissione Finanze il 22 maggio scorso, con l'obiettivo principale di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o che si trovino in una momentanea condizione di carenza di liquidità;
   rilevata, in particolare, l'opportunità di cogliere l'occasione costituita dall'esame del provvedimento per risolvere la problematica relativa alla corresponsione dei rimborsi per crediti di imposta in favore di quei contribuenti che, avendo perduto il lavoro, ovvero non potendo fruire degli ammortizzatori sociali o dell'istituto della mobilità, non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta e che sono quindi costretti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il modello Unico, con conseguente, notevole allungamento dei tempi di erogazione dei predetti rimborsi, Pag. 116tematica che il Governo ha già assunto l'impegno ad affrontare in occasione dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, di taluni atti di sindacato ispettivo presentati da gruppi sia di maggioranza sia di opposizione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) per quanto riguarda il rafforzamento del Fondo di garanzia disposto dall'articolo 1 del decreto – legge, provvedano le Commissioni di merito a ampliare il novero delle misure volte a migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo, a tal fine prevedendo:
    a) la definizione di una franchigia sul rimborso in caso di escussione della garanzia, equivalente alla perdita «normale» attesa, graduata in funzione del coefficiente di rischio del credito garantito, allo scopo di evitare fenomeni di azzardo morale (moral hazard);
    b) la definizione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo per intermediari finanziari creditizi, quali società di leasing, factoring, assicurazioni, Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) con finalità esclusiva di acquisto di crediti e/o sottoscrizione di cosiddetti «mini bond» emessi da piccole e medie imprese non quotate, al fine di stabilire tra gli intermediari finanziari parità di accesso ai benefici della garanzia e di favorire lo sviluppo di fondi di credito e di altri intermediari specializzati nell'investimento in mini bond emessi da PMI non quotate;
    c) l'accesso alla garanzia anche in forma di portafogli di nuovi crediti, onde facilitare la diffusione delle garanzie a una platea più ampia di aziende;
    d) la previsione di una convenzione con le banche e gli altri intermediari finanziari aderenti, che stabilisca i prezzi applicabili ai prestiti oggetto di garanzia, anche differenziati in funzione della rischiosità dell'azienda garantita;
    e) il rafforzamento degli strumenti esistenti, al fine di rendere ancora più efficiente la gestione a favore delle PMI attraverso un'azione del Fondo, concertata con le politiche regionali di garanzia, che tenga conto della diminuzione delle risorse pubbliche nei prossimi anni e della necessità di razionalizzare le poche risorse disponibili, a tal fine concentrando l'intervento del Fondo sulla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
   2) relativamente all'articolo 2, comma 2, provvedano le Commissioni di merito a estendere anche alle società di leasing non appartenenti a gruppi bancari la possibilità di accesso al plafond di provvista presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di aumentare l'efficienza del mercato e la concorrenza attraverso l'inclusione di soggetti che rappresentano circa il 40 per cento degli operatori del mercato del leasing finanziario;
   3) relativamente al comma 7 dell'articolo 2, provvedano le Commissioni di merito a fissare il termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., devono stipulare una o più convenzioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2;
   4) relativamente all'articolo 52, recante una serie di disposizioni in materia di riscossione coattiva, provvedano le Commissioni di merito a stabilire l'impegno, per il Governo, a riferire alle Camere, con apposita relazione, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, sugli effetti di ogni misura ivi prevista, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro Pag. 117per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti;
   5) provvedano le Commissioni di merito, anche a seguito della modifica alla disciplina sulla responsabilità fiscale solidale negli appalti, operata dall'articolo 51 del decreto – legge, ad accelerare l'introduzione del meccanismo della fatturazione elettronica, in modo da rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di semplificare al contempo gli adempimenti per i contribuenti, prevedendo in tale contesto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA, nonché stabilendo l'applicazione, alle relative operazioni di pagamento, di commissioni calcolate in misura fissa, ridotte alla metà rispetto a quelle applicate per le medesime operazioni non effettuate tra soggetti passivi IVA;
   6) provvedano le Commissioni di merito a dare tempestiva risposta ai contribuenti che vantano crediti di modesta entità nei confronti dell'Erario e che non possono avvalersi del regime del sostituto d'imposta, in quanto il loro rapporto di lavoro risulti cessato al momento della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in quanto essi non possano più fruire, alla scadenza del predetto termine, dei benefici previsti dalla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali o di mobilità, velocizzando il rimborso di tali crediti, consentendo ai predetti contribuenti di avvalersi del modello 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle tematiche affrontate dagli articoli 1 e 2 del decreto – legge, relativi, rispettivamente, al rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ed all'introduzione di incentivi al finanziamento in favore delle PMI che vogliono effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, si segnala la necessità, anche in prospettiva, di favorire più strette forme di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in considerazione delle competenze spettanti in materia a tali enti e delle positive esperienze maturate in sede regionale negli ultimi anni;
   b) con riferimento all'articolo 6, comma 1, del decreto, il quale riduce, nel periodo 1o agosto 2013 – 31 dicembre 2015, la misura dell'accisa applicabile al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la dizione, contenuta nella disposizione «l'accisa al livello di imposizione», la quale appare frutto di un refuso;
   c) ancora con riferimento all'articolo 6, comma 1, si segnala l'opportunità di chiarire in che modo si intenda attuare la previsione secondo cui i soggetti beneficiari della riduzione dell'aliquota di accisa devono obbligarsi, per ottenere il beneficio fiscale, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali;
   d) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 6, il quale reca la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra, si rileva la necessità di eliminare il riferimento, tra le norme onerose richiamate dalla disposizione, al comma 2, il quale non pare invece determinare oneri per la finanza pubblica, in quanto esso stabilisce l'obbligo di rispettare il livello di imposizione minimo stabilito dalla normativa europea;
   e) con riferimento al comma 4 dello stesso articolo 6, il quale demanda la relativa disciplina applicativa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, valutino le Commissioni di merito se, trattandosi di Pag. 118agevolazioni fiscali, non sia preferibile che tale decreto venga emanato dal Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   f) con riferimento all'articolo 23, comma 2, il quale modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, istitutivo della tassa sulle unità da diporto, esentando dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri e riducendo l'ammontare della tassa stessa per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, in connessione con l'introduzione dell'esenzione dalla tassa per le imbarcazioni fino a 14 metri, la prima parte del comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove si riduce alla metà la tassa per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia;
   g) sempre con riferimento all'articolo 23, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se si debba procedere o meno alla restituzione, ai contribuenti interessati dalle modifiche recate dalla disposizione, delle somme da questi già versate a titolo di tassa sulle unità da diporto;
   h) con riferimento all'articolo 50, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere la soppressione della responsabilità solidale anche al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
   i) con riferimento all'articolo 51, il quale abroga il comma 1 dell'articolo 44-bis del decreto – legge n. 269 del 2003, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta attraverso la trasmissione mensile dei dati, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere l'abrogazione dell'intero articolo 44-bis del decreto – legge n. 269, che si compone di un solo comma;
   l) ancora con riferimento all'articolo 51, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, nel senso di abrogare anche il comma 2 dell'articolo 42 del decreto – legge n. 207 del 2008, che ha differito il termine previsto dal medesimo articolo 44-bis, nonché di abrogare o riformulare i commi 122 e 123 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i quali fanno riferimento al comma 121 del medesimo articolo 1, che ha a sua volta introdotto nell'ordinamento il predetto articolo 44-bis, abrogato dall'articolo 51;
   m) con riferimento all'articolo 52, comma 1, lettera g), alinea, la quale, nel sostituire il primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, recante la disciplina dei casi in cui si può procedere ad espropriazione immobiliare nel caso di riscossione coattiva dei tributi, richiama l'articolo 563 del codice di procedura civile, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di correggere tale riferimento, in quanto il predetto articolo 563 è stato abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 22), del decreto-legge n. 35 del 2005;
   n) sempre con riferimento all'articolo 52, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, dall'ambito di applicazione della norma che consente di procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
   o) con riferimento all'articolo 53, il quale interviene sulla disciplina della riscossione degli enti locali, allineando alla data del 31 dicembre 2013 tutte le scadenze relative all'operatività di Equitalia e dei concessionari della riscossione, al fine di favorire il riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate Pag. 119dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, valutino le Commissioni di merito se la previsione dell'istituzione di un consorzio risulti congruente con il disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge n. 191 del 2009, la quale ha stabilito che i comuni debbano sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali;
   p) ancora con riferimento alla richiamata previsione dell'articolo 53, valutino comunque le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire le modalità di istituzione, nonché i compiti e le funzioni attribuiti al medesimo consorzio.

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ALLEGATO 3

5-00491 Zanetti: Analisi circa l'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, con particolare riferimento alla quantificazione delle somme ancora esigibili.
5-00555 Capezzone: Composizione dei ruoli tributari ancora non riscossi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con i documenti in esame, l'Onorevole interrogante, dopo aver richiamato i dati provenienti dal rapporto 2013 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica e dal consuntivo 2012, alla luce dei quali emergerebbero difficoltà nella riscossione da ruolo per il periodo 2000-2012, chiede al Governo un'analisi dettagliata dei 545 miliardi di euro di ruoli non ancora riscossi, indicati di recente dal direttore dell'Agenzia delle entrare in un intervista televisiva rilasciata ad un importante quotidiano nazionale.
  In particolare gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere:
   l'effettiva composizione di tale rilevante somma;
   quanta parte di tale ammontare sia sostanzialmente inesigibile, in quanto riguardante debiti di imprese e/o soggetti falliti o insolventi;
   quanta parte risulti effettivamente esigibile e contabilizzata nel bilancio dello Stato (quali ad esempio i residui attivi delle amministrazioni periferiche).

  Al riguardo, per quanto di competenza l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con Equitalia, ha rappresentato quanto segue.
  Per quanto concerne la composizione della somma di 545 miliardi di euro in argomento, si allegano due tabelle illustrative nelle quali è evidenziata la ripartizione del carico residuo, distinto tra ruoli erariali, Inps, Inail, Comuni ed altri Enti.
  In dettaglio, nella prima tabella è, altresì, indicata la quota parte di carico residuo riferito a ruoli emessi a carico di soggetti già falliti, nonché oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale e sono riportati anche i dati relativi alla quota parte del carico residuo la cui riscossione è dilazionata nel tempo, per effetto delle rateazioni accordate ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ex articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Per quanto concerne la quota parte dei ruoli erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, si segnala che l'Agenzia annualmente fornisce, su richiesta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una percentuale di svalutazione dei residui attivi iscritti nel bilancio dello Stato al 31 dicembre dell'anno precedente. Con riferimento ai residui attivi al 31 dicembre 2012 inoltrati dalla Ragioneria Generale, l'Agenzia ha comunicato una percentuale di abbattimento pari all'82 per cento.
  La percentuale di abbattimento è individuata valutando il grado di riscossione delle partite, tenendo conto:
   del grado di esigibilità dei residui in funzione delle caratteristiche degli stessi, e Pag. 121cioè se sono riferiti a soggetti falliti o a ruoli per i quali è stata richiesta l'inesigibilità;
   della vetustà del ruolo.

  Per quanto concerne i carichi previdenziali, l'INPS ha comunicato per le vie brevi di considerare quale quota di presunti crediti inesigibili, rispetto al totale dei residui da riscuotere, una percentuale pari al 44 per cento (dati risultanti dal bilancio di consuntivo 2011).
  In via generale, si fa presente che per l'individuazione dell'effettiva consistenza della inesigibilità dei crediti, è necessario attendere la presentazione da parte dell'agente della riscossione delle «comunicazioni di inesigibilità», nonché l'esito dei controlli da parte degli enti impositori ex articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999. A tal fine si rammenta che, ai sensi della vigente normativa, per tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata entro il 31 dicembre 2014 e il termine triennale per i controlli decorre dal 1o gennaio 2015.
  Ciò premesso, occorre sottolineare che la tabella relativa all'andamento della riscossione di cui al citato rapporto della Corte dei Conti evidenzia come l'impatto dell'attività di riscossione possa essere stimato solo dopo il decorso di un significativo intervallo temporale.
  È infatti evidente come, a seguito del decorso di un decennio dall'affidamento del carico all'agente della riscossione, il dato del riscosso tenda strutturalmente ad attestarsi intorno al 20 per cento. Ne consegue che anche l'andamento delle riscossioni relative agli anni di più recente affidamento, ancorché sicuramente influenzato dal peggioramento del quadro economico di riferimento, potrà essere valutato nella sua effettività solo allorquando, nei prossimi anni, si sarà ormai consolidato.
  In ogni caso, al 31 dicembre 2012, oltre l'80 per cento del carico residuo era riferibile a debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro (121.409 soggetti per un carico netto residuo da riscuotere pari a 452 miliardi di euro).
  Infine, circa la richiesta relativa all'ammontare dei crediti da riscuotere suddivisa per annualità, la seconda tabella illustra i dati sull'andamento della riscossione dal 2000 al 2012, nonché l'informazione, dettagliata per anno, dei ruoli, non ancora riscossi, emessi nei confronti di imprese e/o soggetti falliti.

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ALLEGATO 4

5-00492 Paglia: Raffronto tra le risorse pubbliche destinate al sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi e finanziamenti effettivamente erogati.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione l'onorevole Paglia, nel rappresentare le difficoltà delle PMI di accedere al credito, pone quesiti in ordine ai Consorzi di garanzia collettiva fidi.
  Al riguardo, si fa presente che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze opera la Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
  La dotazione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, attualmente in corso di verifica con gli Uffici competenti, dovrebbe ammontare a 76 milioni di euro.
  L'ammontare di 70 milioni di euro sarà distribuito sulla base delle domande di contributi e delle relazioni di operatività presentate entro il 31 marzo 2013 dai Confidi e dalle Associazioni/fondazioni, mentre i restanti 6 milioni di euro, residui dell'anno precedente, saranno distribuiti sulla base delle domande e delle relazioni di operatività presentate entro il 31 marzo del 2012.
  La ripartizione di tali risorse sarà decisa dalla Commissione Interministeriale, una volta conclusi i controlli sulla relativa documentazione.
  Le disponibilità del fondo sono destinate per il 70 per cento all'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi, che sono strutture su base consortile o cooperativa, cui aderiscono imprese appartenenti allo stesso settore produttivo, che svolgono attività di tipo mutualistico finalizzata alla prestazione di garanzie per agevolare le imprese associate nell'accesso ai finanziamenti presso le banche.
  I Confidi utilizzano i contributi loro assegnati per garantire fino all'80 per cento i finanziamenti a medio termine e l'incremento di linee di credito a breve termine concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, ovvero imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio delle garanzie.
  Il restante 30 per cento del Fondo di prevenzione è utilizzato per l'erogazione di contributi in favore di Fondazioni e Associazioni riconosciute, operanti nel settore della prevenzione del fenomeno dell'usura. Tali soggetti, mediante i contributi loro erogati, forniscono garanzie alle banche agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur risultando meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
  Pertanto, i suddetti organismi non concedono direttamente al soggetto richiedente il prestito, ma quest'ultimo viene materialmente erogato dalla banca con la quale è stata precedentemente sottoscritta una apposita Convenzione. Ne consegue che in caso di insolvenza del soggetto beneficiano, la banca può rivalersi direttamente sul Fondo antiusura, che, di fatto, opera come garanzia monetaria.Pag. 124
  Sotto l'aspetto tecnico-giuridico, l'erogazione dei contributi non si configura quale passaggio di proprietà nel patrimonio dell'ente, ma costituisce una gestione di contributi pubblici, (come, peraltro, confermato dall'Avvocatura dello Stato con il parere del 5 febbraio 2000, condiviso con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40292 del 19 aprile 2007).
  Dal 1997 (inizio di operatività del Fondo) al 2012 sono stati dati in gestione euro 273.734.780,42 ai Confidi, che hanno lavorato 33.126 pratiche per un volume totale di garanzie concesse pari a euro 3.915.296.500,40.
  Negli ultimi cinque anni (dato significativo), cioè dal 2007, sono stati dati in gestione euro 86.546.074,92 ai Confidi che hanno lavorato 17.830 pratiche per un volume totale di garanzie concesse pari a euro 655.574.007,85.
  Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che i Confidi in Italia sono numerosi e presentano volumi di attività nel complesso non elevati; la loro operatività è concentrata in capo agli intermediari più grandi, attivi prevalentemente nel centro-nord.
  Nel nostro Paese operano circa 650 Confidi, quelli di maggiore dimensione (ad oggi 62, con attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro) sono vigilati dalla Banca d'Italia.
  Oltre l'80 per cento dei confidi vigilati è espresso dai settori artigiano e industriale (Fedart e Federconfidi). Gli altri provengono dal comparto del commercio (Confeserfidi e Federascomfidi).
  Più della metà dei confidi maggiori sono insediati nel settentrione: Lombardia e Veneto sono le regioni più rappresentate. Con riferimento all'operatività, la concentrazione al nord è anche maggiore: il 63 per cento delle garanzie rilasciate è concentrato in tale parte d'Italia. Solo il 15 per cento dei confidi vigilati è presente nel mezzogiorno, essenzialmente in Sicilia.
  Per i confidi minori, non sottoposti a controllo, la distribuzione territoriale è differente: il 52 per cento opera nelle regioni meridionali e nelle isole.
  Al 31 dicembre 2012 risultavano iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 TUB 58 confidi; nel primo semestre 2013 sono stati iscritti ulteriori 5 confidi e ne è stato per la prima volta cancellato uno a seguito di fusione per incorporazione.
  Nel 2012 sono stati iscritti per la prima volta un confidi di emanazione della Lega delle cooperative (Legacoop) e un confidi dell'agricoltura (CreditAgri).
  I confidi rilasciano mediamente l'86 per cento delle garanzie a imprese della regione di insediamento; più radicati nel proprio territorio sono i confidi della Val d'Aosta, Marche e Sicilia con oltre il 98 per cento dell'operatività nella regione di insediamento.
  Al 31 dicembre 2012 i confidi vigilati rilasciavano garanzie per circa i 6 miliardi di euro, pari al 73 per cento del complesso delle garanzie offerte dal comparto. Tale dato corrisponde a meno dell'1 per cento dei prestiti erogati dal sistema bancario italiano.

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ALLEGATO 5

5-00557 Pisano: Dati circa l'imponibile IRPEF ed IRES, nonché circa il relativo gettito degli immobili, suddiviso per categorie catastali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame si chiede di fornire, tra l'altro, i dati relativi all’«imponibile IRPEF e IRES associato ad ogni categoria catastale», nonché quelli concernenti la «distribuzione, per categoria catastale, degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti».
  Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare che le informazioni richieste, per quanto attiene agli aspetti di competenza del Settore Territorio dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite in occasione dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia, tenutasi il 4 giugno 2013 presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili.
  Nel rimandare per gli approfondimenti necessari, alle tabelle di dettaglio allegate alla citata Audizione, che si allegano, si evidenzia che le stesse riportano i dati al 31 dicembre 2012, contenenti – in relazione a categorie catastali raggruppate per coefficienti omogenei ai fini del calcolo IMU – anche l'informazione complessiva del corrispondente imponibile catastale, sia ai fini dell'imposta sui redditi che ai fini della stessa IMU.
  Le menzionate tabelle riepilogative contengono, rispettivamente, i dati complessivi delle unità immobiliari urbane, nonché i dati relativi a quelle intestate a persone fisiche e a persone non fisiche.
  A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate Settore Territorio, evidenzia che nell'ambito di quest'ultima categoria non viene fornita indicazione sulla natura giuridica (ONLUS, società esenti o meno eccetera) dei soggetti ivi ricompresi, la cui distinzione non è presente negli archivi catastali.
  Tanto rappresentato, l'Agenzia è a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori contributi.

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  Al riguardo, anche il Dipartimento delle finanze ha fornito taluni dati che si riportano a seguire.
  Dati di dettaglio sulla distribuzione degli immobili per categoria catastale, numerosità, rendita catastale e valori imponibili sono disponibili nelle pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate scaricabili al sito:
   http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Pubblicazioni/Statistiche+catastali/

  Le suddette «Statistiche catastali» rappresentano una sintesi completa sull'entità e le caratteristiche dello stock dei fabbricati, censiti nella banca dati del Catasto Edilizio Urbano aggiornato al 31 dicembre 2011. Queste informazioni riguardano un totale di oltre 69 milioni di beni fra unità immobiliari urbane ed altre tipologie immobiliari che non producono reddito e delle quali si forniscono: la numerosità

dello stock, la consistenza fisica («vani», superfici o volumi a secondo delle categorie tipologiche) e la correlata base imponibile fiscale determinata dal Catasto (la «rendita catastale»). Questi dati, dettagliati per categoria catastale, ovvero per tipologia e/o destinazione d'uso dell'immobile, ed elaborati su base provinciale e per capoluogo, costituiscono le «statistiche censuarie» che rappresentano il dato amministrativo-censuario riportato nelle banche dati:
   per quanto riguarda gli imponibili IRPEF degli immobili non si dispone di informazioni di dettaglio per categoria catastale, atteso che nelle dichiarazioni dei redditi il contribuente è tenuto ad indicare il reddito derivante dai redditi da fabbricati ma non la relativa categoria catastale;
   per quanto riguarda gli imponibili IRES relativi agli immobili patrimonio per categorie catastali, informazioni di dettaglio Pag. 132non sono ricostruibili a partire dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti le imprese fanno concorrere all'imponibile la rendita catastale dei suddetti immobili senza distinta evidenziazione della tipologia, della relativa categoria catastale o della destinazione di uso (ovvero se siano locati o meno);
   per quanto riguarda la distribuzione per categoria catastale degli immobili appartenenti alle società, alle ONLUS e alle società esenti, con riferimento a tutte le categorie catastali, alcune elaborazioni sono presentate nel capitolo 4 «Distribuzione della proprietà e del reddito dei proprietari» del volume «Gli immobili in Italia 2011» curato dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia del Territorio (pagina 153 e seguenti) disponibile al sito web del Dipartimento delle Finanze:
   http://www.finanze.gov.it/export/download/Redditi_e_immobili/Gli_immobili_in_Italia_2011_-_capitolo_4.pdf

  Nella pubblicazione «Gli immobili in Italia» (disponibile anche per l'anno 2012 al sito http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/studi_statistiche/Redditi_e_immobili/Immobili_anno_2012.htm) è riportata un'analisi della distribuzione del patrimonio immobiliare e del reddito dei proprietari, distinguendo le proprietà delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

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ALLEGATO 6

5-00558 Causi e Miccoli: Iniziative per garantire trasparenza in merito alla cessione del Credito Fondiario Spa e per tutelare i lavoratori coinvolti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, nel ripercorrere le vicende societarie relative al Credito Fondiario spa (FonSpa), si sofferma sulle recenti notizie in merito alle trattative tra Morgan Stanley – controllante di FonSpa – e la Tages Investment SGR per la vendita dell'intermediario. Chiedono, pertanto, al Governo di assumere iniziative per garantire la trasparenza del processo di vendita e tutelare adeguatamente i lavoratori di FonSpa.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che l'Organo di Vigilanza valuta attentamente i progetti di acquisizione delle partecipazioni al capitale delle banche con riferimento alla sana e prudente gestione delle aziende interessate dalle operazioni di riassetto.
  In tale ambito, vengono considerati i diversi profili concernenti la sostenibilità del piano industriale, la qualità e la solidità dei candidati acquirenti.
  Morgan Stanley è da tempo alla ricerca di potenziali acquirenti di FonSpa; la banca americana ha sempre offerto alle controparti la propria disponibilità a conferire al momento della cessione una congrua dotazione patrimoniale di FonSpa finalizzata a consentire agli acquirenti di mantenere una quota significativa dell'attuale compagine del personale. Tuttavia, i diversi tentativi finora posti in essere non hanno ottenuto esito positivo.
  Attualmente, sono in corso ulteriori iniziative da parte di Morgan Stanley per la cessione di Fonspa ad altri soggetti potenzialmente interessati a realizzare, tramite la stessa azienda, un progetto industriale finalizzato al rilievo e alla gestione di crediti problematici di natura bancaria.
  Tale iniziativa verrà valutata dalla Banca d'Italia con riferimento alla sostenibilità dei piani di rilancio della banca.