CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2013
49.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali (Nuovo testo C. 67 Realacci ed abb.).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole «e su altri illeciti ambientali» aggiungere la seguente: «correlati».
  Conseguentemente: al titolo, dopo le parole «e su altri illeciti ambientali» aggiungere la seguente: «correlati».
1. 50. Il Relatore.
Approvato

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 51. Il Relatore.
Approvato

  Sopprimere il comma 3-bis.
1. 52. Il Relatore.
Approvato

ART. 2.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire dalle parole: con la relazione approvata fino alla fine del comma, con le seguenti: con la relazione sulla garanzia delle liste delle candidature per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre organizzazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.
2. 1. Il Relatore.
Approvato

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente: dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124».
4. 1. Il Relatore.
Approvato

Pag. 105

ALLEGATO 2

5-00523 Borghi: Intendimenti del Governo sulla concentrazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti nel territorio di S. Martino Buon Albergo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Borghi e Dal Moro, trae spunto da una questione locale per richiamare le competenze statali che possano essere esercitate in merito. A tal fine, ricostruita la vicenda concernente l'ampliamento del sito di stoccaggio rifiuti del comune di San Martino Buon Albergo (Verona), sulla base delle informazioni acquisite dagli Enti Locali competenti si rappresenta quanto segue.
  In località «Cà Vecchia» del comune di San Martino Buon Albergo (Verona), insiste dal 1992 circa, un impianto di discarica, attualmente gestito dalla ditta «ADIGE AMBIENTE Spa» articolato in tre distinti capannoni.
  Nel 2011, la Società ha manifestato l'intenzione di rendere l'impianto per le procedure di riciclaggio dei rifiuti tecnologicamente all'avanguardia, abbattendo i tre capannoni per edificarne uno solo. La giunta comunale di San Martino Buon Albergo, valutata l'idea progettuale si è espressa con un atto di indirizzo «Favorevole» sotto l'aspetto urbanistico, in quanto insistente su un'area già destinata a bonifica e ricomposizione.
  Nel novembre 2012, la ditta «Adige Ambiente spa» ha inoltrato alla Regione Veneto, in base alla normativa vigente, l'istanza per l'attivazione della procedura di rilascio del «giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione integrata ambientale (AIA)», per la «Delocalizzazione dell'impianto esistente con contestuale introduzione di varianti sostanziali» inviando copia degli elaborati ai comuni interessati.
  Il comune di San Martino Buon Albergo, effettuati i dovuti approfondimenti tecnici sul nuovo progetto proposto, con riferimento agli aspetti procedurali, ambientali e urbanistici, verificato che si differenziava da quello proposto nel 2011, in quanto prevista una dislocazione diversa, a circa 400/500 metri da quella attuale, e figurando un impianto con una portata ben superiore al precedente e con l'aggiunta di attività del tutto differenti da quelle esercitate dall'impianto esistente, con deliberazione del consiglio comunale, acquisite le osservazioni pervenute, ha espresso una valutazione negativa in merito allo Studio di Impatto Ambientale ed al progetto definitivo di «Ampliamento impianto e stoccaggio dei rifiuti nel Comune di San Martino Buon Albergo», presentato da Adige Ambiente spa.
  La valutazione negativa deriva dal fatto che mentre lo stabilimento esistente si configura di fatto come punto di raccolta e stoccaggio nel quale il rifiuto viene organizzato in partite omogenee prima di venir inviato a smaltimento/recupero presso ditte terze autorizzate, il nuovo progetto presentato alla Regione Veneto, prevede la realizzazione di un impianto dai connotati spiccatamente industriali, con 11 linee di trattamento, tra cui quella che più preoccupa la collettività locale «(M8) per il recupero di ossidi metallici attraverso forni di fusione adatti alla produzione della ghisa».
  Il nuovo progetto, allo studio della Commissione VIA Regionale, deve inoltre intendersi un nuovo impianto in quanto previsto in un'area di destinazione diversa Pag. 106da quello esistente, con una superficie coperta che passa da 4.700 mq a 18.855 mq con capacità di stoccaggio da 760 mc a 21.150 mc, ben superiore ai limiti dovuti ad un ampliamento. A ciò si aggiunge l'ulteriore dato che «il nuovo impianto sia in contrasto con il Piano d'Area del Quadrante Europa (PAQUE) che vieta di ubicare in fregio e all'interno del piano nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché con lo strumento urbanistico del Comune indicando che l'impianto deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica».
  Valutato che detto nuovo impianto industriale desta preoccupazioni sulle ricadute ambientali che potrebbero generarsi nel territorio di riferimento, come attestato dai pareri NEGATIVI espressi da parte dei Comuni di San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Verona e della provincia di Verona, occorre evidenziare che le competenze urbanistiche ed edificatorie sono riconosciute in capo agli enti locali e tutela giurisdizionale e amministrativa è ampiamente contemplata.
  Dal canto suo il Ministero dell'ambiente, nel rispetto delle competenze Statali riconosciute nella materia, intende garantire l'attenzione sui temi richiamati promuovendo i dovuti approfondimenti sia ai sensi dell'articolo 195 lettera m) del codice ambientale, in base al quale possono essere determinati i criteri generali, differenziati per rifiuti urbani e rifiuti speciali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali previsti dall'articolo 199, sia ai sensi della lettera p) del medesimo articolo, che contempla «l'indicazione dei criteri generali relativi alle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti».
  Resta inteso che l'azione di prevenzione in tema di minaccia imminente del verificarsi di un danno ambientale, è sempre garantita, ai sensi dell'articolo 304 del codice ambientale, che ne disciplina le modalità operative laddove siano segnalati in maniera puntuale e secondo le procedure previste dalla normativa anzidetta, specifici elementi dai quali poter desumere l'esistenza di una siffatta minaccia imminente.

Pag. 107

ALLEGATO 3

5-00524 Daga: Iniziative urgenti del Governo per verificare l'osservanza delle norme di legge nella gestione della discarica di Malagrotta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Daga ed altri, con la quale è stata sollevata la questione del conferimento di rifiuti non trattati nella discarica di Malagrotta e segnalata la necessità di ulteriori verifiche sulla prosecuzione, in violazione degli obblighi di legge, dello «sversamento» di rifiuto tal quale nel suddetto impianto, si rappresenta quanto segue.
  Con ordinanza del 27 dicembre 2012 il commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma (nominato con O.P.C.M. 3963/2011) aveva prorogato il conferimento dei rifiuti indifferenziati, nella discarica di Malagrotta, per 120 giorni a decorrere dal 1o gennaio 2013 (scadenza 10 aprile 2013), ed il conferimento di rifiuti trattati per 180 giorni a partire dalla medesima data (scadenza 29 giugno 2013).
  La violazione del divieto di conferire rifiuti non correttamente pre-trattati in discarica, previsto dall'articolo 6 della Direttiva 1999/31/CE e recepito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ha dato origine alle contestazioni formulate dalla Commissione Europea nel quadro della Procedura di Infrazione 2011/4021. A seguito delle menzionate contestazioni, con decreto ministeriale del 3 gennaio 2013 il Ministro dell'ambiente nel conferire specifici poteri al commissario delegato per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma, ha precisato la necessità che il commissario garantisse che il conferimento nella discarica di Malagrotta fosse ammesso per i soli rifiuti pre-trattati provenienti dagli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani esistenti nella Regione Lazio.
  Le azioni intraprese hanno consentito di raggiungere tale obiettivo a partire dal 12 aprile 2013.
  A conferma di tale risultato, questo Ministero ha ricevuto, in data 25 giugno 2013 per il tramite del commissario delegato, una nota del Consorzio CO.LA.RI, gestore dell'impianto, nella quale si certifica che dallo scorso 11 aprile nella discarica di Malagrotta non vengono più conferiti rifiuti urbani indifferenziati.
  Ulteriori verifiche sono state effettuate su impulso del Ministro, onorevole Andrea Orlando, dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, che in data 25 giugno 2013, hanno consegnato una relazione illustrativa delle verifiche effettuate presso la discarica di Malagrotta, segnalando che a partire dal 12 aprile 2013 «la discarica non ha registrato in ingresso rifiuti non trattati».
  Con decreto ministeriale n. 203 del 27 giugno 2013, è stato prorogato l'incarico del Commissario delegato con l'obiettivo di superare definitivamente le criticità emerse nella gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma. Nell'ambito dei poteri conferitigli, il Commissario, con Pag. 108ordinanza del 28 giugno, ha prorogato l'autorizzazione a conferire, nella discarica di Malagrotta, fino al 30 settembre 2013 solo rifiuto trattato. La proroga è stata autorizzata nelle more del completamento delle attività necessarie alla realizzazione di una discarica alternativa, la cui localizzazione verrà proposta, entro il prossimo 31 luglio, agli enti locali competenti in materia.

Pag. 109

ALLEGATO 4

5-00525 Pastorelli: Iniziative urgenti del Governo dirette a prevedere un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di comunicazione di dati e informazioni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Pastorelli ed altri, con la quale ci si interroga sull'opportunità di prevedere un periodo transitorio di sperimentazione del sistema online, sia per il registro di sistema di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sia per la compilazione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, almeno fino al 31 luglio prossimo, con la contestuale sospensione delle relative sanzioni in caso di omissione, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 3, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006 prevede che gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengano un registro: «in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione».
  Come previsto dall'articolo 15, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, a seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente i formati dei suddetti registri (Registro dell'Apparecchiatura nel caso di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e Registro del Sistema in caso di sistemi fissi di protezione antincendio). Tali Registri non sono telematici e devono accompagnare i citati sistemi e apparecchiature durante tutto il loro ciclo di vita.
  Pertanto, non è possibile prevedere un periodo transitorio di sperimentazione della tenuta dei Registri, non essendo quest'ultima vincolata ad una scadenza e essendo tale obbligo direttamente previsto dalla normativa europea, entrata in vigore il 4 luglio 2006.
  L'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 842 del 2006 prevede che gli Stati Membri istituiscano un sistema di comunicazione al fine di acquisire dati sulle emissioni in atmosfera di gas fluorurati. A tale scopo, l'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, gli operatori delle applicazioni Pag. 110fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra presentino al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell'ISPRA, una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo Registro di impianto.
  I dati e il formato della suddetta dichiarazione sono stati approvati con decreto direttoriale n. 34604 del 2 maggio 2013 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2013. Il contenuto della dichiarazione si basa su alcune informazioni previste dal Registro del Sistema e dal Registro dell'Apparecchiatura sopra descritti.
  Considerata la data di pubblicazione dei formati dei Registri, il decreto prevede che, per l'anno 2013, le informazioni da trasmettere siano limitate ai dati identificativi dell'operatore e dell'impianto. La dichiarazione deve essere trasmessa a ISPRA tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas.
  Poiché la data del 31 maggio quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2013, una sua modifica richiederebbe l'adozione di una norma di pari rango; lo stesso può dirsi sulla sospensione dell'irrogazione delle sanzioni che, previste da un decreto legislativo, potrebbero essere sospese solo mediante l'adozione di una norma almeno di pari rango.
  Da ultimo, si segnala che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, l'attività di vigilanza e di accertamento è esercitata dal Ministero dell'ambiente.

Pag. 111

ALLEGATO 5

5-00526 Pellegrino: Intendimenti del Governo in ordine al futuro della società SOGEDIS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Pellegrino ed altri, concernente l'operato della Sogesid e il suo futuro, nonché le bonifiche dei SIN, nel premettere che vengono riportate in «virgolettato» frasi attribuite al Ministro Clini che non trovano riscontro letterale nei resoconti delle audizioni svoltesi in parlamento, si relaziona quanto segue.
  Tali tematiche sono tra le priorità poste all'attenzione e allo studio del Ministero. Infatti è attribuito particolare rilievo, tra i diversi obiettivi:
   1) alla necessità di rafforzare il «controllo analogo» e;
   2) alla opportunità di revisionare i rapporti convenzionali posti in essere con la predetta società.

  Nell'ambito delle proprie attività di gestione, l'azione delle Direzioni Generali, in particolare per quella competente in materia di bonifiche, è volta ad accentuare la razionalizzazione della spesa ed a migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi programmati, soprattutto con riferimento ai tempi stabiliti.
  Nella medesima ottica, l'indirizzo fornito alla predetta Direzione Generale è stato quello di dare impulso alle attività amministrative volte alla velocizzazione degli interventi di bonifica.

Pag. 112

ALLEGATO 6

5-00527 Latronico: Iniziative urgenti del Governo per contrastare i fenomeni di antropizzazione dell'invaso di Pertusillo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata dall'onorevole LATRONICO, è utile premettere che le attività di controllo della qualità delle acque del Lago del Pertusillo, così come per gli altri invasi interessati da potabilizzazione ricadenti nella provincia di Potenza, è iniziata negli anni ’80, nell'ambito delle attività di analisi chimiche e batteriologiche effettuate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982 ai fini della destinazione di tali acque al consumo umano. Dall'analisi dei risultati di monitoraggio emerge che le acque del Pertusillo, appartengono alla categoria A2 di cui alla tabella 1/A allegato 2 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, pertanto, per la potabilizzazione si richiede un trattamento chimico e fisico normale seguito da una disinfezione.
  Premesso ciò, in merito al segnalato problema dell'eutrofizzazione delle acque, alla presenza di idrocarburi nelle matrici ambientali e alla conseguente moria dei pesci, si forniscono i seguenti elementi.
  L'Istituto Superiore Sanità ha precisato che i sedimenti dell'invaso – parte integrante degli ecosistemi acquatici e fonte di vita per la salute degli stessi – possono, talvolta, essere siti di accumulo di sostanze chimiche e microbiologiche, le quali, a determinate concentrazioni, causano impatti negativi, come la perdita di biodiversità e potenziali rischi per la salute umana.
  Una serie di rilevazioni sull'acqua e sui sedimenti del lago sono state effettuate dal luglio 2010 al gennaio 2011 dall'Ente Parco Appennino Lucano – Val D'Agri – Lagonegrese per mezzo dell'Istituto Nazionale Biosistemi e Biostrutture; dalle indagini è emersa una diffusa, anche se non forte, sussistenza di batteri fecali e una importante presenza di composti dell'azoto, per la probabile esistenza di una serie di scarichi puntiformi e diffusi; inoltre, sono stati rilevati interferenti endocrini, corrispondenti probabilmente ad un insieme di pesticidi e fertilizzanti da pratiche agricole, pervenuti al lago tramite gli affluenti nel periodo immediatamente antecedente il luglio 2010, e scomparsi nei mesi successivi.
  Nell'ottica di migliorare il sistema di controllo in itinere, l'ARPA ha presentato nell'ambito del programma PO FESR Basilicata 2007/2013 un progetto sulla «Valutazione dello stato ecologico del Lago del Pertusillo» che prevede una completa verifica dello stato di qualità dell'ecosistema lacustre per arrivare ad una caratterizzazione chimico biologica dello stesso e ad una definizione di qualità, sulla base dei dati disponibili e di appositi accertamenti.
  Dal mese di luglio 2011 l'ARPA ha iniziato le attività previste dal suddetto progetto, nell'ambito del quale, oltre al campionamento delle acque lacustri, è stato effettuato, nel mese di marzo 2012, il campionamento della matrice sedimenti.
  Dall'analisi dei risultati, l'ARPA ha rilevato che i maggiori impatti negativi provengono dal fiume Agri, dove si sono registrati elevati valori di concentrazione di metalli, idrocarburi totali e policiclici.
  Nell'ambito del progetto sopra richiamato, l'Agenzia ha stipulato apposita Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, finalizzata Pag. 113alla ricerca di bioaccumulo di tossine nelle specie ittiche presenti nel lago ed alla formulazione di eventuali proposte per la tutela delle acque dell'invaso.
  Inoltre, le competenti Autorità Regionali hanno richiesto all'Istituto Superiore di Sanità di esprimere un parere tecnico sulla fioritura algale nel Lago e sui danni al patrimonio ittico e zooplanctonico del lago stesso.
  In accordo con l'Arpa, è stato previsto, quindi, lo «Studio di caratterizzazione tossicologica e relativo monitoraggio di specie algali e cianobatteriche tossiche nelle acque del Lago Pertusillo», operativo finanziariamente dal settembre 2011.
  Acquisite le analisi della suddetta Agenzia, è emerso che le morie ittiche segnalate nell'estate 2011 non erano dovute a stati anossici del lago e quindi non possono essere imputate a fenomeni putrefattivi di grande estensione.
  Parallelamente, la Provincia di Potenza ha disposto un censimento totale degli scarichi per valutare l'impatto degli insediamenti industriali della zona ed, eventualmente, adottare le necessarie misure di prevenzione.
  Le problematiche ambientali delle acque dell'invaso di Pertusillo sono, peraltro, da tempo all'attenzione di questa Direzione Generale.
  Infatti, a seguito di una segnalazione pervenuta nel luglio 2010 dall'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri-Lagonegrese, si è provveduto a monitorare la situazione affinché siano intraprese le necessarie misure di prevenzione e ripristino ambientale.
  Sarà cura del Ministero dell'Ambiente vigilare gli enti locali affinché sia garantito il corretto funzionamento dei depuratori comunali e siano intensificati la rete di intervento ed un servizio di controllo coordinato del territorio.

Pag. 114

ALLEGATO 7

5-00528 Grimoldi: Iniziative urgenti del Governo per rassicurare i cittadini sull'assenza di rischi derivanti un incidente a suo tempo avvenuto nello stabilimento Luigi Premoli e figli di Rovello Porro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dagli onorevoli Grimoldi e Molteni, concernente la gestione dei rifiuti radioattivi presso lo stabilimento di Premoli e Figli SpA di Rovello Porro, in provincia di Como, si rappresenta quanto segue.
  La situazione di criticità ambientale dovuta alla presenza di rifiuti radioattivi, presso lo stabilimento di raffineria metalli della società Premoli Luigi e Figli SpA di Rovello Porro (Como), perdura dal maggio 1990 e trae origine dalle operazioni di bonifica dello stabilimento a seguito della contaminazione radioattiva generata dalla fusione di scorie saline di alluminio con presenza di isotopi radioattivi di natura metallica, nella fattispecie Cesio 137 durante il processo produttivo unitamente al rottame metallico.
  La ricostruzione degli eventi storici riportata dall'interrogante è confermata dagli elementi informativi forniti dall'ASL di Como (che ha assunto la competenza territoriale della ex USSL n. 9 di Saronno dal 1998) e dal Comune di Rovello Porro (Como) che, sin dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell'incidente sono intervenuti ognuno per gli aspetti di propria competenza. In data 19 dicembre 1990 era stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Regione Lombardia – USSL 9 di Saronno, il comune di Rovello Porro e la Premoli Luigi e Figli S.p.A. recante le procedure da seguire per le opere di bonifica e in cui si precisava che «le spese per le operazioni effettuate di bonifica sarebbero State anticipate dall'azienda e l'USSL e la Regione Lombardia avrebbero attivato i procedimenti utili al reperimento di risorse pubbliche per il finanziamento delle spese per le opere di bonifica e per lo smaltimento dei conseguenti materiali radioattivi di risulta delle operazioni di bonifica riservandosi il diritto di rivalsa dei responsabili della contaminazione da Cesio 137. Parimenti l'azienda si riservava di rivalersi direttamente verso i responsabili della contaminazione per le spese anticipate».
  I provvedimenti assunti a seguito dell'incidente sono consistiti nel confinamento del materiale contaminato con Cesio 137 in apposito edificio denominato «Magazzino del Sale» che, nel dicembre 1991, è stato sottoposto a sequestro giudiziario preventivo da parte dell'Autorità Giudiziaria di Como, e affidato in custodia al signor Premoli Luigi titolare della Società. Da tale data l'edificio è rimasto inaccessibile all'ingresso di persone. L'ASL Como, che ha assunto la competenza territoriale della ex USSL n. 9 di Saronno dal 1998, riferisce che sono state svolte in più occasioni attività di controllo sullo stabilimento in questione l'ultima delle quali, recentemente, il 18 aprile 2013, e che le attività di controllo e monitoraggio sono state svolte in costante coordinamento tra l'ASL, a tutela della salute dei lavoratori e l'ARPA, per gli aspetti di tutela ambientale. Dei controlli effettuati, da cui non sono emersi rilievi di significato sanitario, è stato dato costante e regolare riscontro alla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia.
  L'ASL Como in una nota del 26 ottobre 2011 al sindaco di Rovello Porro ha confermato Pag. 115che l'attuale situazione nelle normali condizioni di stoccaggio del materiale – mantenendo il sequestro del magazzino con relativo divieto all'accesso – consentiva di escludere rischio sanitario per i lavoratori e, a maggior ragione, per i cittadini. Considerato comunque il progressivo degrado dei fusti contenenti il materiale contaminato e dello stato dell'edificio in cui sono stoccati, si suggeriva l'opportunità – indipendentemente dall'attribuzione dei relativi oneri – che l'azienda effettui a breve interventi di messa in sicurezza del deposito e contestualmente proponga soluzioni migliorative di conservazione in loco ovvero di proporre altra dislocazione che rispetti le condizioni di sicurezza necessarie. Il comune di Rovello Porro, pertanto, dopo una serie di iniziative di controllo e verifica radioprotezionistica dei materiali, condotte su sua richiesta dall'ARPA Lombardia e ASL, ha chiesto alla Regione Lombardia, all'ASL Como e all'ARPA Lombardia la stesura di un piano relativo agli interventi da effettuare per la messa in sicurezza del magazzino, gli interventi duraturi nel tempo atti a fronteggiare eventuali calamità naturali e atmosferiche con i relativi dettagli delle opere da eseguire. L'ARPA Lombardia in data 29 dicembre 2011 ha inviato al sindaco di Rovello Porro e alla Regione Lombardia una relazione contenente un primo studio di fattibilità i cui contenuti sono stati precisati alla luce di un accesso all'interno del deposito e con la collaborazione della Nucleco SpA, società pubblica specializzata nella gestione dei rifiuti radioattivi.
  Giova precisare che, in virtù della legislazione vigente all'epoca dell'incidente (cioè l'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964 e di quella in vigore dal 28 giugno 1995 e cioè il decreto legislativo n. 230 del 1995 e ss.mm.ii.), il materiale risultante dalle operazioni di bonifica dello stabilimento è configurato a tutti gli effetti come un «rifiuto radioattivo». Non può trovare applicazione nel caso di analisi il decreto legislativo n. 52 del 2007, citato dall'interrogante, poiché regolamenta, tra l'altro, la gestione in Italia delle sorgenti orfane (definite all'articolo 2 dello stesso dispositivo come sorgenti sigillate la «la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato»), e i materiali contaminati da Cesio 137 attualmente stoccati nel magazzino citato non sono qualificabili quali sorgenti orfane. Allo stato attuale si potrebbe fare riferimento, nel complesso, ad una ipotesi di sito radiologicamente contaminato da bonificare.
  L'interrogante riferendosi sempre al decreto legislativo n. 52 del 2007 cita inoltre l'articolo 17 per ricordare che l'ENEA svolge il ruolo di Gestore del Servizio Integrato per la gestione dei rifiuti radioattivi. Ferma restando la non applicabilità del citato dispositivo normativo al caso in esame per come sopra già argomentato, l'ENEA, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, riferisce di aver interagito sin dall'epoca dei fatti attraverso la Nucleco S.p.A. (nella qualità di operatore nazionale – designato nell'ambito di apposita Convenzione – per la realizzazione di un servizio integrato per la gestione dei rifiuti radioattivi a media e bassa radioattività provenienti da attività medico sanitarie, di ricerca scientifica, tecnologica e da altre attività non elettriche), con le autorità locali competenti e con la Società Luigi Premoli e figli S.p.A. alfine di suggerire adeguate soluzioni per la messa in sicurezza del materiale radioattivo rinvenuto presso l'azienda.
  Tali contatti sono poi proseguiti con il coordinamento di ARPA Lombardia e nel febbraio 2012 hanno avuto luogo incontri, con sopralluoghi in sito, tra Nucleco, la ditta Luigi Premoli e il sindaco di Rovello Porro e, ancora, nel dicembre dello stesso Pag. 116anno, tra gli stessi soggetti e la società della Regione Lombardia «Infrastrutture Lombarde».
  Al fine di pervenire ad una definizione della vicenda la Nucleco S.p.A. si e altresì dichiarata disponibile ad intervenire per le attività di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e riferisce di essere tuttora in attesa di una richiesta di offerta da parte degli aventi causa per la stesura del progetto di bonifica e di messa in sicurezza del sito, la cui competenza è demandata all'autorità del Prefetto. Tuttavia l'ENEA, avuto riguardo alle condizioni attuali dell'area, ritiene comunque che, per le caratteristiche fisico radiologiche del sito contaminato e dei volumi dei materiali di risulta, sia comunque sconsigliabile il trasferimento dei rifiuti presso il deposito Nucleco, o altra sede, e raccomanda – invece – la realizzazione di un deposito temporaneo in loco autorizzato allo scopo e dotato di adeguati requisiti di sicurezza, in attesa della realizzazione del deposito nazionale presso il quale trasferire tutti i materiali radioattivi, non appena messo in esercizio.
  Si rimanda, pertanto, alle indagini e all'incisiva attività istruttoria che dovrà condurre la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo con il supporto delle amministrazioni locali, negli ambiti di rispettiva competenza, al fine di pervenire ad una efficiente ed efficace soluzione definitiva della questione in oggetto. Nella eventualità, inoltre, di significativi incrementi del rilascio di contaminazione radioattiva dell'ambiente e di esposizione delle persone, andranno adottate le procedure previste dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e ss.mm.ii. che individuano il prefetto quale autorità locale di Governo per il coinvolgimento delle strutture di protezione civile ed eventualmente anche per la gestione degli interventi in situazioni di emergenza. Da quanto emerge dagli atti pervenuti, questo Ministero valuta positivamente il coinvolgimento della prefettura di Como.
  Quanto all'ultimo interrogativo posto, si rappresenta che la conclusione dell’iter per il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 – istitutiva di un «quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi» – è prevista il 23 agosto 2013. Nell'ambito del recepimento di tale direttiva verrà posta particolare attenzione agli aspetti di criticità riscontrabili in Italia sulla gestione dei rifiuti radioattivi al fine di addivenire ad una gestione responsabile e sicura degli stessi.
  Infine, si segnala che la procedura per l'individuazione del Deposito Nazionale, la cui disponibilità consentirebbe di conferire a dimora i rifiuti radioattivi della specie in parola, è già iniziata con la ricognizione dei criteri generali da parte dell'ISPRA la cui pubblicazione è, peraltro, imminente.