CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2013
48.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00488 Pagano: Elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica che possono continuare a svolgere attività di raccolta e di risparmio e di concessione di finanziamenti in regime cooperativistico nei confronti dei loro soci.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione l'onorevole Pagano, nel far riferimento all'abolizione dell'obbligo di iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Banca d'Italia degli enti e delle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, disposta dal decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169, chiede iniziative per ripristinare, secondo la corretta interpretazione, l'iscrizione dei soggetti non inseriti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2012, nel dettare la nuova disciplina dell'intermediazione finanziaria non bancaria, di cui al Titolo V del Testo Unico Bancario, ha riservato lo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico a intermediari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
  Nell'ambito del complessivo riordino del settore, la legge preserva inalterata l'operatività di alcune categorie di soggetti, comunque attivi nella concessione di finanziamenti, in considerazione del carattere marginale degli stessi e delle finalità essenzialmente mutualistiche dell'attività svolta.
  Tra questi, vi sono gli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima Amministrazione pubblica entro il 1 gennaio 1993 e iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 Testo Unico Bancario, che ai sensi del novellato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario possono proseguire la propria attività senza obblighi di iscrizione nel costituendo albo degli intermediari finanziari, «ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995».
  Le principali condizioni dettate dal decreto ministeriale attengono al vincolo di operare solo nei confronti dei soci, a loro volta circoscritti a dipendenti e pensionati delle relative Pubbliche Amministrazioni, con l'obbligo per queste ultime di nominare un proprio rappresentante negli organi di amministrazione e di controllo. Tali condizioni devono risultare dallo statuto di ciascun ente.
  Le modalità e i termini per la presentazione all'allora Ufficio Italiano dei Cambi dell'istanza di iscrizione nell'elenco generale sono state previste con successivo decreto ministeriale 11 dicembre 1995.
  Ferma restando l'impossibilità di costituire nuovi intermediari della specie, l'operatività di tali soggetti deve comunque continuare a svolgersi nel rispetto dei limiti individuati nelle normative di riferimento, che prevedono tra l'altro un regime specifico derogatorio dell'articolo 11 del Testo Unico Bancario in materia di raccolta del risparmio, circoscritta in sostanza all'ambito del sodalizio.
  In proposito, occorre precisare che non era richiesto di dare un'evidenza pubblica Pag. 48del novero di tali soggetti, indistintamente inclusi nell'elenco generale, in assenza di una sezione separata o altra forma di individuazione rispetto agli altri intermediari iscritti.
  All'epoca della confluenza dell'Ufficio Italiano Cambi nella Banca d'Italia si contavano nell'elenco generale n. 23 Organismi che avevano a suo tempo espresso la volontà di vedersi riconosciuto il descritto status giuridico.
  Dopo l'emanazione del decreto legislativo 169 del 2012, n. 3 intermediari iscritti nell'elenco generale hanno chiesto di essere inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni, pur non avendolo richiesto all'epoca dell'emanazione delle norme del 1995, sostenendo di disporre ab origine i requisiti che tali norme stabilivano. In particolare, in base alla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 169 del 2012 «sono ricompresi [tra i soggetti che non dovranno iscriversi nel nuovo albo degli intermediari finanziari] anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, si sono iscritte all'articolo 106, TUB vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 1995 e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie».
  Dovendo procedere alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti che rispondono alle condizioni del citato articolo 112, comma 7, del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia ha avviato nei mesi scorsi le dovute verifiche relativamente alla formulazione vigente dello statuto di ciascuno dei soggetti in questione. Peraltro, è risultato che gli statuti esaminati dall'UIC in fase di iscrizione nell'elenco generale sono stati successivamente modificati, a volte senza comunicarlo, in mancanza di obblighi espressi in tal senso, all'Autorità di controllo.
  A seguito di tali accertamenti preliminari, la Banca d'Italia ha riscontrato per 11 enti la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, pertanto, sono stati inseriti nella lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni pubblicata dalla Banca d'Italia il 10 maggio 2013 sulla base delle informazioni disponibili.
  Nel caso dei rimanenti intermediari, avendo i medesimi avanzato istanza di inclusione tra gli Organismi delle pubbliche amministrazioni solo di recente e presentando taluni disallineamenti delle clausole statutarie rispetto al dettato del citato decreto ministeriale 29 marzo 1995, la Banca d'Italia ha ritenuto di proseguire gli approfondimenti, interessando gli uffici competenti al fine di acquisirne il parere.
  Non appena conclusi tali approfondimenti, la lista degli Organismi delle pubbliche amministrazioni verrà integrata direttamente ovvero si procederà a interessare i soggetti che non dovessero risultare in possesso delle condizioni richieste.

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ALLEGATO 2

5-00489 Busin: Potenziamento degli strumenti per il monitoraggio per l'accatastamento dei fabbricati, ai fini della riduzione della tassazione sugli immobili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se non si ritenga necessario adottare gli opportuni provvedimenti per sanare, sotto il profilo tributario, l'attuale situazione relativa al villaggio di Torre Mileto a Lesina (Foggia), potenziando altresì i mezzi e gli strumenti in gestione all'Agenzia delle entrate per incentivare il monitoraggio dei fabbricati catastali, allo scopo di assicurare un maggior gettito e di favorire in tal modo un conseguente abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia quanto segue. Preliminarmente va posto in risalto che, come è noto, le fattispecie della regolarizzazione ai fini urbanistici e di quella ai fini catastali, seppur correlate, sono disciplinate da distinte ed autonome disposizioni normative.
  Per quanto concerne la regolarizzazione di situazioni di mancato aggiornamento catastale, la normativa vigente prevede, in particolare, due possibilità:
   a) quella di cui al comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'intervento degli Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate nei casi di mancata ottemperanza dei soggetti alla richiesta di aggiornamento avanzata dai comuni;
   b) in alternativa, l'iniziativa ex officio dei medesimi Uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 277 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Quanto al potenziamento dei mezzi e strumenti dell'Agenzia ai fini del monitoraggio dei fabbricati non dichiarati, si rileva come l'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in particolare al comma 12, preveda già in capo all'Agenzia delle entrate un monitoraggio costante del territorio finalizzato all'individuazione, in collaborazione con i Comuni, di ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al catasto.
  Vale la pena rammentare, altresì, la disciplina di riforma della materia catastale contenuta nei disegni di legge relativi alla riforma del sistema fiscale, il cui esame è iniziato presso la Camera dei deputati.
  Si evidenzia, altresì, che, più in generale, gli auspici dell'onorevole interrogante circa un abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili formeranno oggetto della massima attenzione nel contesto della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare correlata alla sospensione del versamento della prima rata dall'imposta municipale unica, così come disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

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ALLEGATO 3

5-00490 Causi: Uniformazione della disciplina IVA sulle prestazione di assistenza e sicurezza sociale rese da cooperative o da loro consorzi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa volta ad uniformare la disciplina fiscale ai fini IVA, cui sono assoggettabili le prestazioni sociali rese da cooperative e loro consorzi a soggetti svantaggiati, recentemente modificata dall'articolo 1, commi 488-490, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).
  In particolare, l'Onorevole interrogante chiede che venga mantenuta l'aliquota IVA ridotta per tutti gli operatori con riferimento alle prestazioni oggetto di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2013.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Il citato articolo 1, comma 488, delle legge n. 228 del 2012 ha disposto l'abrogazione del n. 41-bis, della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento alle «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
  Il medesimo comma ha disposto, altresì, l'introduzione del n. 127-undevicies nella parte III della medesima Tabella, ai sensi del quale sono ora soggette all'aliquota del 10 per cento «le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
  Il comma n. 489 ha previsto, poi, la soppressione del primo e del secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in via interpretativa estendeva l'aliquota agevolata del 4 per cento, contenuta nel citato numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. Il medesimo articolo consentiva, altresì, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (ONLUS di diritto), di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ossia di beneficiare del regime fiscale più favorevole.
  Il comma 490 ha stabilito, infine, che le disposizioni dei commi 488 e 489 «si applicano alle operazioni effettuate stilla Pag. 51base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013». L'Agenzia delle entrate ha espressamente precisato nella Circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, (cap. IV, § 4) che, in base alle nuove disposizioni, il regime IVA delle prestazioni socio assistenziali rese dalle cooperative deve così declinarsi:
   regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative che abbiano la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;
   aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
   aliquota ordinaria del ventuno per cento, se rese da cooperative non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.

  La questione sollevata con il documento di sindacato ispettivo riguarda la decorrenza del nuovo regime.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che, come chiarito nella predetta circolare occorre distinguere le prestazioni rese sulla base di contratti di appalto dalle prestazioni rese direttamente nei confronti dei beneficiari. Infatti, il citato comma 490 dispone che le modifiche all'attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013: pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento.
  Con riguardo ai rinnovi – espressi o taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti, successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013, troverà applicazione il nuovo regime. L'abrogazione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, invece, ha effetto già dal 1o gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013, pertanto le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali – ONLUS e per le cooperative – ONLUS, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del ventuno per cento».
  A parere dell'Amministrazione finanziaria, tale disposizione non contrasta con quanto stabilito dal successivo comma 490 del medesimo articolo 1, laddove si prevede che «le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013».
  In particolare, considerato che l'abrogato articolo 41-bis) della Tabella A, parte II, prevedeva espressamente sia le operazioni rese direttamente che quelle rese sulla base di contratti di appalto e convenzione, il richiamo contenuto nel corpo del comma 490 solo alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti di appalto e convenzione esplicita la volontà del legislatore di rinviare la decorrenza delle nuove disposizioni solo per queste ultime prestazioni.
  E tale puntuale rinvio è stato ritenuto funzionale al fine di non incidere sui bilanci degli enti locali che, per l'anno in corso, avevano già affidato alle cooperative le prestazioni socio assistenziali stipulando contratti di appalto (o, comunque, preventivando di stipularli) sulla base della previgente normativa.
  Giova in questa sede ricordare che la modifica normativa si è resa necessaria al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione, in quanto era stato emesso nei confronti dell'Italia un progetto pilota (progetto pilota 3328/12/TAXU) con cui la Commissione europea chiedeva informazioni in merito all'IVA super ridotta prevista per i servizi socio assistenziali prestati dalle cooperative.
  L'Agenzia, alla luce delle osservazioni formulate dall'onorevole interrogante, riferisce di aver, comunque, avviato ulteriori approfondimenti tecnici volti a verificare la possibilità di una diversa soluzione interpretativa della disposizione in esame Pag. 52che sia, comunque, compatibile con i rilievi mossi dagli Organi comunitari.
  In relazione alla novella normativa in argomento il Dipartimento delle Finanze ha stimato effettivi positivi di gettito pari a circa 153 milioni di euro a decorrere dal 2014.
  Pertanto, la previsione di una decorrenza diversa dal 1o gennaio 2013, per l'applicazione delle nuove disposizioni alle prestazioni rese dalle cooperative sociali direttamente a privati dovrebbe tener conto dei relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

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ALLEGATO 4

5-00493 Pisano: Informazioni relative al funzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle entrate «Ser.P.I.Co.».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere in base a quali modalità il servizio «Ser.P.I.Co» provvederà ad incrociare i dati dei contribuenti interessati dall'applicazione nonché della eventuale segnalazione automatica delle incongruenze.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.
  Il sistema Ser.P.I.Co indicato dagli Onorevoli interroganti è una applicazione di sola lettura, che non effettua incroci di dati né prevede funzioni di analisi degli stessi.
  Il servizio informatico in parola, infatti, permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria e non dispone di alcuna funzionalità relativa a segnalazioni automatiche.
  L'Agenzia rappresenta, inoltre, che, tra i dati consultabili tramite l'applicativo Ser.P.I.Co, non vi sono i dati dell'archivio dei rapporti finanziari; più precisamente, non rientrano nel servizio di consultazione i dati su tipologia e durata del rapporto finanziario ma soprattutto non è prevista alcuna visibilità delle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei conti correnti o rapporti similari.
  Come più volte illustrato dal Direttore dell'Agenzia nel corso di diverse audizioni parlamentari, tra cui si può annoverare l'audizione del 31 ottobre 2012 presso la Commissione di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, i dati che confluiscono nell'Anagrafe tributaria in forza di legge vengono altresì utilizzati per la costruzione di applicativi ad hoc che consentono l'analisi e la selezione di posizioni a rischio di evasione.
  In particolare il nuovo strumento di Accertamento sintetico, cosiddetto «redditometro», introdotto con il decreto ministeriale 24 dicembre 2012 valorizza adeguatamente il vasto patrimonio informativo già a disposizione dell'Agenzia ed in corso di ulteriore implementazione con i dati provenienti dallo «spesometro».
  Ciò permetterà di ancorare il contraddittorio in ordine all'accertamento del reddito imponibile su dati certi e situazioni di fatto oggettive, quantificate direttamente, ovvero attraverso le valorizzazioni ISTAT, riducendo al minimo la valenza delle presunzioni.

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ALLEGATO 5

5-00494 Maietta: Modifica della disciplina in materia di rimborsi fiscali in favore dei contribuenti inoccupati e che non godono di trattamenti pensionistici o di disoccupazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa urgente per consentire, a quei cittadini che sono maggiormente colpiti dalla crisi economica e si trovano ad affrontare le difficoltà legate alle perdita del posto di lavoro o del beneficio dell'ammortizzatore sociale, di ottenere i rimborsi fiscali loro spettanti in tempi brevi.
  La problematica segnalata dagli Onorevoli Interroganti è già stata oggetto del question time presentato dagli Onorevoli Causi e Lavagno, svolti nella seduta del 26 giugno 2013.
  Al riguardo, come evidenziato in quella sede, l'Agenzia delle entrate evidenzia che per evitare ulteriori difficoltà ai soggetti che, nell'attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, si potrebbe prevedere per i soli contribuenti il cui esito della liquidazione risulta a credito, che i CAF e i professionisti abilitati trasmettano all'Agenzia delle entrate, secondo le attuali procedure, l'importo da rimborsare e le coordinate bancarie su cui accreditare le somme.
  In questo modo sarebbe possibile procedere alla restituzione delle somme spettanti in tempi brevi, agevolando quei soggetti che già versano in situazioni di evidente difficoltà economica, tenuto conto che gli intermediari citati sono tenuti ad apporre sui modelli 730 il visto di asseverazione.
  Considerato che per l'anno d'imposta 2012 la campagna dichiarativa dei modelli 730 è già terminata (il termine di scadenza era, infatti, previsto per lo scorso 31 maggio e prorogato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 maggio 2013, al 10 giugno 2013) ed è attualmente in corso la presentazione del modello Unico Persone Fisiche, nel caso in cui si concretizzasse l'ipotesi auspicata dall'Onorevole interrogante, bisognerebbe prevedere la proroga del termine di presentazione dei modelli 730, limitatamente ai soggetti con esito di liquidazione a credito.
  Tutto ciò, ovviamente, necessita di una apposita modifica normativa.