CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2013
45.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00428 Franco Bordo: Iniziative in materia di OGM, per l'adozione della clausola di salvaguardia o di altre misure cautelari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come rilevato nell'interrogazione proposta, il Senato della Repubblica ha recentemente approvato un ordine del giorno unitario, accolto dal Governo, in tema di OGM che si tradurrà nell'emanazione di un decreto interministeriale (salute, ambiente e politiche agricole alimentari e forestali) con il quale verrà disposto il divieto di coltivazione di varietà di mais MON810 sul territorio nazionale.
  Tuttavia, considerato che non ci troviamo nelle condizioni per ricorrere alla clausola di salvaguardia «vera e propria» di cui all'articolo 23 della Direttiva 2001/18/CE, (strada preclusa da una sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011), interverremo con il decreto interministeriale facendo ricorso all'articolo 34 del Regolamento (CE) 1829/2003 che consente di adottare misure di emergenza qualora sia manifesto che prodotti GM autorizzati possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.
  Al riguardo preciso che le misure di emergenza sono adottate con le procedure previste dagli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare (la cui autorità competente in Italia è il Ministero della salute).
  Vorrei inoltre far presente che, sebbene lo scorso mese di aprile il Ministro della salute abbia richiesto alla Commissione europea di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais transgenico MON810 in tutta Europa (considerando che l'autorizzazione del 1998 non è stata rinnovata), al momento, tuttavia, nessuna azione al riguardo è stata intrapresa dalla competente istituzione europea. Da qui, la possibilità di adottare il decreto di divieto di coltivazione per il solo territorio nazionale a cui stanno lavorando i servizi giuridici dei tre Ministeri.
  Saranno naturalmente utilizzati, allo scopo, sia il dossier predisposto dal CRA (ove è stato messo in evidenza che il MON810 potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio e favorire lo sviluppo di parassiti potenzialmente dannosi per le altre colture), sia il parere dell'ISPRA (che conferma i rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non esclude la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine).
  Da parte nostra, intendiamo proseguire sulla strada di un'azione forte e determinata a sostegno di una modifica della normativa comunitaria (peraltro già predisposta dalla stessa Commissione europea nel 2010), che consenta agli Stati membri di opporsi alla coltivazione degli OGM per motivi non solo sanitari e ambientali, ma anche di politica economica agraria come quelli esposti dall'interroganti e assolutamente condivisibili.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00429 Carra: Iniziative per evitare procedure d'infrazione per il mancato recupero dei prelievi supplementari in materia di quote latte e per il ripristino della legalità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le vicende legate all'applicazione del regime «quote latte», ormai diffusamente note, sono caratterizzate da un'estrema complessità e da una serie di eventi, azioni e comportamenti che si sono stratificati nel corso di quasi 30 anni e che hanno causato il versamento di circa 4,4 miliardi di euro da parte dell'Italia all'Unione europea.
  Il regime, originariamente istituito per 5 anni, non ha trovato immediata e puntuale applicazione nel nostro Paese e ciò ha determinato un andamento incontrollato della produzione nonché l'inserimento di soggetti privi dei requisiti per l'assegnazione della quota.
  Sul piano normativo, dopo l'esperienza della legge n. 468 del 1992 e a seguito del lavoro svolto da alcune commissioni di indagine, si è giunti alla concreta applicazione del regime soltanto con la legge n. 119 del 2003.
  Le trattenute dei prelievi effettuati dagli acquirenti e le intimazioni di pagamento hanno generato un enorme contenzioso che ha rallentato inevitabilmente le riscossioni.
  Successivamente, con la legge n. 33 del 2009, sono state assegnate le quote anche a soggetti che producevano senza il quantitativo di riferimento oppure in esubero rispetto alle quote individuali, con riconoscimento della possibilità di rateizzare i debiti pregressi.
  Nel caso di non adesione alla rateizzazione, la legge citata prevede la revoca della quota assegnata così come, nei confronti di coloro che interrompono il pagamento delle rate, è stabilita, oltre alla revoca della quota, anche la riscossione coattiva dei prelievi dovuti, con perdita definitiva del diritto alla rateizzazione.
  Proprio queste sono le azioni che ci impegnano maggiormente nella fase attuale.
  Al riguardo, tengo a evidenziare come le modifiche apportate alla legge n. 33 del 2009 dalla legge di stabilità 2013 consentano ora ad Agea di agire rapidamente attraverso Equitalia e la Guardia di finanza, restituendo operatività all'Amministrazione che può attivarsi su una solida base giuridica.
  A questo punto, la legislazione vigente presenta un quadro d'azione con funzioni e ruoli definiti.
  Agea procederà alla notificazione delle cartelle relative ai debiti esigibili attraverso il Corpo della Guardia di finanza e, per effetto di una convenzione in imminente perfezionamento, sarà reso possibile il passaggio, tra Equitalia ed Agea, anche delle cartelle già emesse nei confronti di circa 2000 soggetti cui verranno notificate dalla Guardia di finanza.
  Il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 8-quinquies della citata legge n. 33 del 2009, procederà alla revoca delle quote e, attualmente, sono stati predisposti atti di revoca nei confronti di 694 soggetti (per un totale di 244.479 tonnellate) e proseguirà in tal senso per tutti i casi di inadempienza rilevati.
  A riguardo, vorrei evidenziare che, essendosi resi esigibili nuovi debiti a seguito di sentenze favorevoli all'Amministrazione, Pag. 179il Commissario, prima di procedere alla riscossione coattiva, dovrà esperire le procedure per consentire la rateizzazione ex lege n. 33 del 2009.
  Al fine di evitare vuoti istituzionali con conseguenze negative sulla finalizzazione dei procedimenti suddetti, è già stata predisposta la procedura per la proroga, sino al 31 dicembre prossimo, delle funzioni del Commissario.
  Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta anche ai contenziosi in corso, nell'intento di giungere il più rapidamente possibile alla loro definizione.
  Le azioni che ho sin qui sinteticamente elencato rappresentano la risposta concreta ed efficace per dimostrare, anche alla Commissione europea, il nostro impegno nella corretta applicazione, in sede nazionale, delle norme comunitarie.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00430 Faenzi e Catanoso: Sulle procedure dell'AGEA in materia di rinnovo delle certificazioni antimafia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione cui mi accingo a rispondere riguarda la certificazione antimafia richiesta da AGEA per l'erogazione dei contributi ai beneficiari del Piano di sviluppo rurale Sicilia e i relativi tempi di rilascio da parte delle Prefetture.
  Al riguardo, premetto il Regolamento (CE) n. 1698/2005, oltre ad individuare le Autorità responsabili per il buon funzionamento dei programmi di sviluppo rurale (investendo gli Stati membri della responsabilità di garantirà «una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorità di gestione e gli altri enti»), rende esplicita la distinzione tra domanda di aiuto (di competenza dell'Autorità di gestione) e domanda di pagamento (di competenza di un organismo pagatore).
  Pertanto, considerato che la domanda di aiuto (gestita dalla regione, nella qualità di Autorità di gestione, con relativo atto di concessione) e quella di pagamento (gestita dall'organismo pagatore Agea con relativo provvedimento di erogazione dell'aiuto), danno luogo a due autonomi e distinti procedimenti amministrativi, qualora il primo si concluda dopo un anno dallo scadere della documentazione antimafia, l'organismo pagatore Agea, per il proprio procedimento amministrativo, ha l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia in corso di validità.
  Devo tuttavia far presente che, riguardo alla possibilità di utilizzare la stessa certificazione antimafia, a fronte di due distinti procedimenti, abbiamo interessato il Ministero dell'interno (contattato da AGEA già a partire dal 2008) che, ad oggi, non ha fornito alcun parere.
  Riguardo alla questione degli svincoli delle garanzie a supporto delle domande di pagamento, evidenzio che l'Avvocatura generale dello Stato, interpellata in proposito, subordina detto svincolo ad un'idonea e valida certificazione antimafia.
  L'Avvocatura ritiene quindi necessario mantenere vigenti le cauzioni (provvedendo al rinnovo, se in scadenza) fino all'acquisizione dell'informativa antimafia conservando, di fatto, all'organismo pagatore Agea il diritto a veder garantita da cauzione la somma spettante al privato anche, e soprattutto, dopo che detta somma sia stata effettivamente corrisposta.
  Per quanto concerne, infine, la questione dei lunghi tempi di rilascio delle certificazioni antimafia da parte delle prefetture (che genera ritardi nell'operato di AGEA), evidenzio la competenza del Ministero dell'interno a dare indirizzi univoci per il comportamento delle prefetture e, comunque, ad attivare i collegamenti telematici con la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00431 Caon: Interventi per far fronte alle alluvioni in Veneto del maggio 2013.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla richiesta di interventi di soccorso alle imprese agricole danneggiate dalle piogge eccezionali che hanno colpito il territorio Veneto a partire dai primi mesi del 2013, assicuro che saranno attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora, a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici della regione Veneto, territorialmente competente, saranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.
  Sebbene, ad oggi, nessuna richiesta formale d'intervento risulta pervenuta al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, assicuro che non appena arriveranno le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte dalle norme vigenti, sarà aperta immediatamente l'istruttoria necessaria per l'emissione dei decreti di declaratoria.
  Con l'occasione ricordo che, a favore delle aziende agricole danneggiate, possono essere concessi contributi in conto capitale, prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in corso, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Inoltre, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
  In aggiunta alle risorse recate dal Fondo di solidarietà nazionale, la regione potrà attivare le misure contenute nei programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea.
  Segnalo, tuttavia, che lo strumento degli interventi compensativi, a causa della continua riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale negli ultimi anni, non è più adeguato ai fabbisogni. Basti pensare che, per il periodo tra il secondo semestre 2012 e il primo semestre 2013, a fronte di oltre 2 miliardi di euro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali, risultano disponibili solo 18,4 milioni di euro. Non va dimenticato, peraltro, che tali somme sono considerate ai fini del calcolo del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome, il ché determina un'ulteriore complessità con allungamento dei tempi nell'erogazione degli aiuti ai beneficiari.
  È del tutto evidente, pertanto, la necessità di favorire una maggiore diffusione ad altri e più incisivi strumenti di intervento, tra i quali ad esempio le assicurazioni agevolate, che in caso di calamità naturali, come quella segnalata dall'interrogante, possono risultare più adeguati, anche se, attualmente, si tratta di strumenti poco utilizzati dagli agricoltori in relazione ai rischi collegati alle alluvioni.
  Al riguardo, vorrei, far presente che i sistemi di consulenza aziendale per gli agricoltori, gestiti a livello regionale, possono incrementare la conoscenza di questi strumenti preventivi di gestione del rischio. Le strategie europee di mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici prevedono, Pag. 182infatti, anche il potenziamento dei sistemi di consulenza aziendale (farm advisory system) attraverso la promozione dell'utilizzo delle assicurazioni.
  Peraltro, tenuto conto che le assicurazioni agevolate sono state inserite nel pacchetto di misure studiate dalla Commissione europea per far fronte alle crisi che interessano il settore agricolo, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, posso segnalare che è all'esame degli Uffici competenti l'attivazione di azioni mirate per sensibilizzare le imprese agricole attraverso la divulgazione delle necessarie informazioni sulle potenzialità degli strumenti di intervento e gestione del rischio tra cui rientrano le assicurazioni agevolate.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00432 Benedetti: Sulla sospensione delle autorizzazioni sperimentali del sistema di pesca «volante a coppia».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'autorizzazione al sistema denominato «volante a coppia» trae origine, in Sicilia come in alcune aree dell'Adriatico, dall'esigenza di realizzare una diversificazione dello sforzo di pesca tra le specie ittiche oggetto di cattura.
  Infatti, il sistema «volante a coppia», consentendo il prelievo delle specie pelagiche, riduce lo sforzo di pesca sulle risorse demersali prevalentemente catturate con il sistema dello «strascico» che è meno selettivo e più impattante della volante.
  Il numero delle autorizzazioni al sistema «volante a coppia» nelle aree interessate riguarda un numero limitato di imbarcazioni che è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo in funzione della necessità di mantenere un equilibrio gestionale della flotta secondo principi di razionalità e sostenibilità sia ambientale che socio-economica.
  Sebbene la connotazione «sperimentale» appaia di fatto mutata, l'elevata selettività del sistema da pesca in questione è tale da corrispondere ai criteri gestionali sia della politica comune della pesca e agli orientamenti di riforma della stessa.
  Tenendo, comunque, presente l'avvertita esigenza di disciplinare in via definitiva tale delicata attività di pesca, saranno intraprese tutte le opportune iniziative per un confronto collaborativo con le istituzioni coinvolte, con le organizzazioni di categoria e gli esperti scientifici in modo da procedere nell'ambito delle decisioni da prendere in vista dei prossimi provvedimenti di gestione e pianificazione del settore nazionale della pesca.