CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 giugno 2013
44.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00129 Ribaudo: Sostegno del reddito per taluni lavoratori della società «Riscossione Sicilia SpA».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Ribaudo – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda di circa 10 dipendenti della società Riscossione Sicilia, nei confronti dei quali l'Inps ha rigettato l'istanza di assegno straordinario a sostegno del reddito asserendo che gli stessi «maturano il diritto a pensione in salvaguardia ex legge 214/11 oltre il periodo massimo di permanenza nel fondo di solidarietà».
  In particolare, nel presente atto parlamentare si contesta che l'esclusione dalla salvaguardia, secondo le motivazione dell'Ente, possa dipendere da un calcolo stimato dell'incremento della speranza di vita pari a 11 mesi, comprensivi degli eventuali maggiori adeguamenti previsti dai decreti direttoriali attuativi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78/2010.
  Com’è noto i criteri di ammissione alle prime due «salvaguardie» per i lavoratori interessati dalla riforma pensionistica (la prima delle quali ha riguardato 65 mila lavoratori e la seconda 55 mila) sono quelli previsti dall'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201/2011, dal decreto interministeriale di attuazione del 1o giugno 2012, dall'articolo 22 del decreto-legge n. 95/2012 e dal decreto interministeriale di attuazione dell'8 ottobre 2012.
  Con il messaggio n. 7223 del 27 aprile 2012, l'Istituto ha chiarito i criteri di accesso in salvaguardia ai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, precisando che «... I regolamenti dei Fondi di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 non individuano, come è noto, requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario. Il diritto all'assegno straordinario è, infatti, subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. La sede competente, al momento di presentazione della domanda, verifica l'esistenza dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento con riferimento alla normativa vigente. Si evidenzia che la liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla dato di uscita del lavoratore dal Fondo di sostegno...».
  Come noto, ai lavoratori beneficiari delle salvaguardie si applica la normativa previdenziale previgente alla data del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011), e in particolare:
   il decreto-legge n. 78/2009;
   il decreto-legge n. 78/2010;
   il decreto-legge n. 98/2011;
   il decreto-legge n. 138/2011.

  A tali lavoratori si applicano, inoltre, le disposizioni del decreto cosiddetto «Salva Italia» che prevedono espressamente che anche i requisiti pensionistici «in deroga» devono essere adeguati alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010.
  A tale riguardo, si fa presente che l'INPS ha applicato, ai lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie erogate dai Fondi di solidarietà di settore, gli Pag. 79incrementi decretati per il triennio 2013/2015 nonché quelli stimati per i trienni successivi.
  In particolare, appare opportuno precisare che l'Inps ha applicato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico nonché l'adeguamento dell'aspettativa di vita tempo per tempo previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 201/2011, secondo la previsione effettuata con riferimento allo scenario demografico Istat.
  Peraltro, si segnala che i medesimi criteri di calcolo sono stati utilizzati anche ai fini della determinazione dei 48 mesi di durata massima (fino al raggiungimento dell'età pensionabile) della prestazione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012 in materia di cosiddetto «esodo dei lavoratori anziani», la cui circolare di riferimento è in corso di predisposizione da parte del Ministero.
  Ad ogni modo, l'interrogazione in questione dà modo di ribadire che, come già anticipato dal Ministro Giovannini, è intenzione del Ministero che rappresento fornire risposte adeguate alle situazioni di maggiore difficoltà determinate dall'andata a regime della recente riforma pensionistica, così come è intenzione del Governo definire compiutamente il necessario perimetro di salvaguardia già delineato nel corso del 2011-2012.

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ALLEGATO 2

5-00221 Fedriga: Obblighi di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'onorevole Fedriga richiama l'attenzione sulla eccessiva onerosità – per le aziende che occupano fino a dieci lavoratori – della redazione del documento di valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del cosiddetto Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  A partire dal 1o giugno 2013, infatti, anche tali aziende dovranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate non potendo più ricorrere alla cosiddetta «autocertificazione della valutazione dei rischi», strumento spesso ridotto ad una mera dichiarazione, priva di contenuti, da parte del soggetto obbligato.
  La ratio sottesa all'elaborazione delle procedure standardizzate – elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e successivamente recepite in un decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'interno – è stata proprio quella di predisporre uno strumento che il datore di lavoro potrà facilmente utilizzare per effettuare la valutazione dei rischi presenti nella sua azienda (e, conseguentemente, per predisporre le misure volte a eliminare o, quanto meno, ridurre tali rischi), senza ricorrere ad esperti della materia.
  Proprio a tal fine, la prima parte del decreto reca una sorta di vademecum per il datore di lavoro che viene indirizzato nella compilazione della modulistica allegata al medesimo e sulla base della quale i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi della loro azienda.
  Tutto ciò premesso, quanto alla richiesta da taluni avanzata volta a prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della procedura standardizzata per la valutazione di rischi in azienda per le imprese fino a dieci dipendenti, ovvero, volta a prevedere, in alternativa, procedure semplificate, faccio presente che la possibilità per tali imprese di ricorrere alla cosiddetta autocertificazione è stata più volte oggetto di proroghe fino all'entrata in vigore delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e che la stessa è venuta meno essendo decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Testo Unico.
  Ricordo, peraltro, che un ritorno all'istituto dell'autocertificazione per le piccole imprese presenta forti criticità di ordine comunitario atteso che il nostro Paese è stato, sul punto, espressamente diffidato dall'Unione europea la quale, in recenti interlocuzioni nell'ambito di progetti pilota (prodromici all'apertura di vere e proprie procedure di infrazione), ha chiaramente fatto intendere che non tollererà che gli Stati membri prevedano semplici dichiarazioni relative alla valutazione dei rischi.
  Ad ogni modo, è importante sottolineare che la finalità auspicata dall'onorevole interrogante – volta a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese in materia di salute e sicurezza, pur senza incidere sui livelli sostanziali di tutela per i lavoratori – ha costituito oggetto di recenti, incisivi interventi da parte del Governo.
  Ricordo, infatti, che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto «decreto del Fare» contiene, all'articolo 32, disposizioni Pag. 81volte a ridurre la cosiddetta «burocrazia del lavoro» segnatamente nel settore degli adempimenti in tema di salute e sicurezza per le imprese di minori dimensioni. Si tratta, in particolare, di misure che mirano a semplificare alcuni adempimenti formali in materia di lavoro nelle piccole e medie imprese senza, peraltro, pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. È il caso, ad esempio, dell'esclusione dall'obbligo di predisposizione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per quelle prestazioni che in relazione alla loro durata impiegano un numero esiguo di lavoratori (dieci uomini-giorno). Sono naturalmente escluse da tale deroga le lavorazioni che possano comportare rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di altri rischi particolari.
  Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di adempimenti sulla sicurezza per i cantieri nel caso dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.