CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2013
40.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00378 Causi: Revisione della normativa relativa alla cessione, da parte dei comuni, delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare.

TESTO DELLA RISPOSTA

    Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede al Governo un'iniziativa normativa urgente volta ad addivenire alla definizione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la determinazione del prezzo di acquisto delle aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare.
  Al riguardo, l'Agenzia del demanio fa presente che le aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi ed entrano a far parte del patrimonio indisponibile di tali enti.
  Ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il comune concede il diritto di superficie per la costruzione di alloggi appartenenti alla tipologia edilizia sopra indicata e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari di alloggi dietro pagamento di un corrispettivo determinato dal comune nella misura del 60 per cento delle indennità di esproprio, da calcolarsi ai sensi delle leggi vigenti (articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327).
  Dal quadro normativo sopra riportato risulta che la materia non presenta profili di competenza di questa Agenzia, trattandosi di procedimenti di alienazione di aree appartenenti agli enti locali nonché della definizione di parametri per la determinazione dei relativi corrispettivi, riguardo ai quali utili elementi potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

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ALLEGATO 2

5-00379 Gebhard: Adeguamento degli importi delle detrazioni per carichi di famiglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, richiamando preliminarmente il sistema di detrazioni fiscali per oneri previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei contribuenti ed, in particolare, delle famiglie, lamentano la mancata variazione dei relativi importi sin dagli inizi degli anni Novanta, con conseguenti ripercussioni negative sui contribuenti.
  In particolare ai sensi dell'articolo 12 del TUIR sarebbe rimasta invariata la soglia di reddito annuo, pari (massimo) ad euro 2.840,51, per poter considerare un familiare fiscalmente a carico, malgrado l'impegno manifestato dal Governo negli anni 1987-1993.
  Tenuto conto che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cosiddetta legge di stabilità per il 2013) ha provveduto ad incrementare, a decorrere dal 1o gennaio 2013, le detrazioni spettanti per ciascun figlio a carico, gli interroganti chiedono se non sia opportuno prevedere un innalzamento della predetta soglia di reddito, da euro 2.840,51 a euro 5.000 o altro importo quantificato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di aiutare i cittadini e le famiglie in questi tempi di crisi.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che il predetto articolo 12 del TUIR prevede un articolato sistema di detrazioni per carichi di famiglia il cui ammontare varia in proporzione al reddito conseguito nonché al numero dei figli. Tali detrazioni assumono una valenza soggettiva posto che tengono conto della situazione familiare del contribuente e, sono state di recente potenziate, per effetto dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha innalzato:
   da euro 800 ad euro 950 la detrazione prevista per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
   da euro 900 ad euro 1.220 l'aumento della detrazione prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
   e da euro 220 ad euro 400 l'aumento della detrazione prevista per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

  Le predette detrazioni «spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo (...) non superiore ad euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili» (articolo 12, comma 2, del TUIR).
  Si fa presente, infine, che l'innalzamento della soglia di reddito entro la quale un soggetto può essere considerato fiscalmente a carico, ipotizzando che la disposizione entri in vigore a partire dal 2013, determina effetti finanziari quantificati dal Dipartimento delle finanze, nel modo seguente:

2013 2014 2015
Innalzamento limite
a 5.000 euro
–1.059,7 –1.513 –1.360

in milioni di lire.

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ALLEGATO 3

5-00380 Paglia: Motivazioni del provvedimento con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara e prospettive del relativo gruppo bancario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia pone quesiti sulla Cassa di Risparmio di Ferrara, con particolare riferimento alla prospettiva futura del gruppo bancario dal punto di vista gestionale, di politica creditizia e di tutela dei livelli occupazionali.
  Al riguardo, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha comunicato che la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 151 del 27 maggio 2013, su proposta della stessa Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, nonché per gravi perdite del patrimonio, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 98 del Testo Unico Bancario.
  In particolare, gli accertamenti ispettivi condotti sull'intermediario dal 24 settembre 2012 al 15 febbraio 2013, si sono conclusi con esiti sfavorevoli a causa dell'elevata esposizione al rischio di credito, con una rilevante incidenza di partite deteriorate, che ha compromesso la capacità di reddito dell'intermediario.
  In un contesto permeato da disfunzioni organizzative e inciso da marcata imprudenza nella gestione dei principali affidamenti, ne sono derivate ripercussioni sulla capacità di rispettare i requisiti patrimoniali.
  Nonostante l'adozione di un nuovo piano industriale per il triennio 2011-2014 e il perfezionamento, nel 2011, di una operazione di aumento di capitale di euro 150 milioni, le azioni intraprese dai vertici aziendali non hanno realizzato il necessario risanamento.
  Pertanto, con provvedimento della Banca d'Italia del 28 maggio 2013 sono stati nominati il Commissario straordinario e i componenti del Comitato di sorveglianza; successivamente, con provvedimento del 18 giugno 2013 è stato nominato un ulteriore Commissario Straordinario della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  In tale quadro, gli Organi straordinari hanno avviato l'attività di accertamento della situazione tecnica del gruppo e di piena regolarizzazione dell'attività. Nel frattempo, l'operatività della banca prosegue regolarmente, nel rispetto dei principi della sana e prudente gestione.
  Nello svolgimento dell'incarico assegnato, i Commissari straordinari sono pubblici ufficiali e operano sotto la supervisione della Banca d'Italia. L'attività di accertamento appena avviata è diretta alla conoscenza della effettiva situazione aziendale, con l'obiettivo di individuare le prospettive e i possibili esiti della gestione straordinaria, valutando a tal fine ogni ipotesi disponibile; in tale ambito, verranno tenuti in debita considerazione le caratteristiche dimensionali e operative dell'intermediario nonché i profili occupazionali.

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ALLEGATO 4

5-00381 Villarosa: Criteri di quantificazione dei trasferimenti statali alla Regione Sicilia relativi alla quota delle imposte sui redditi ad essa spettante.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di un accordo stipulato tra lo Stato ed il Presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, avente ad oggetto l'attribuzione alla Regione medesima di un'entrata fiscale forfettaria pari a 49 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale di autonomia di cui regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.
  Inoltre, gli interroganti chiedono di conoscere in base a quali parametri sia stato quantificato il predetto importo.
  Al riguardo si rappresenta quanto segue.
  In attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, l'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede l'attribuzione alla medesima del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso.
  Detta disposizione stabilisce che, per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della struttura di gestione; a decorrere dal 2014, il gettito è assicurato secondo le modalità applicative previste con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Infine, a decorre dal 2016, la citata disposizione prevede che l'attribuzione del gettito in questione è subordinata alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana.
  Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito ai parametri utilizzati per la quantificazione del citato importo di 49 milioni di euro annui il Dipartimento delle finanze ritiene opportuno richiamare preliminarmente gli elementi informativi già forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in risposta alle osservazioni formulate dai Servizi della Camera dei Deputati in sede di conversione in legge del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base della documentazione predisposta a cura dello stesso Dipartimento.
  Ai fini della determinazione delle maggiori entrate da attribuire alla Regione Sicilia, si è provveduto ad individuare, innanzitutto, la platea di contribuenti interessati sulla base delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni dei redditi per le ultime tre annualità di imposta disponibili.
  Sono state conseguentemente prese in considerazione le dichiarazioni dei redditi di tutte le società – con particolare riferimento alle società «multimpianto» e ai gruppi societari che hanno optato per il regime del consolidato fiscale mediante esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente Pag. 69della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – rispettivamente con impianti o società ubicati nel territorio della Regione, ancorché con sede legale al di fuori di esso.
  In relazione ai predetti soggetti il Dipartimento ha quindi proceduto ad individuare l'ammontare dei versamenti F24, al netto delle compensazioni, effettuati in sede di autotassazione, distinguendo tra quanto già versato nel territorio della Regione e quanto versato al di fuori dello stesso.
  Con riferimento ai soggetti «multimpianto», si è quindi provveduto a determinare la quota di gettito riferibile ai redditi prodotti all'interno del territorio regionale sulla base dell'incidenza data dal rapporto tra la base imponibile attribuita ai fini Irap alla Regione, in applicazione dei criteri individuati dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e la base imponibile complessivamente dichiarata, sempre ai fini Irap, dai medesimi contribuenti.
  Nel caso, invece, delle società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale, la quota di imposta da attribuire alla Regione in relazione ai redditi prodotti dalle società ubicate all'interno del suo territorio è stata individuata in base al rapporto tra la somma algebrica di tutti i redditi e le perdite apportate al gruppo dalle società (controllante e controllate) residenti nel territorio regionale, rispetto al reddito complessivo relativo a tutte le società ed enti aderenti allo stesso consolidato, al lordo delle rettifiche di consolidamento.
  Sono stati inoltre affrontati due possibili casi particolari che di seguito si riportano:
   a. nel caso di apporto complessivo delle società siciliane positivo (reddito) e di apporto delle altre società del gruppo, residenti altrove, negativo (perdita) o nullo, la percentuale è stata posta pari al 100 per cento;
   b. al contrario, nel caso di apporto complessivo delle società siciliane negativo (perdita) o nullo e di apporto delle altre società del gruppo, residenti altrove, positivo (reddito), la percentuale è stata posta pari a zero.

  Una volta individuata, con le modalità sopra indicate, la quota di imposta riferibile al territorio regionale, l'ammontare delle maggiori entrate da riconoscere alla Regione è stata determinata in relazione ai versamenti, al netto delle compensazioni, effettuati in sede di autotassazione, quale differenza tra quanto versato al di fuori del territorio regionale e quanto già versato all'interno dello stesso.
  Sulla base delle predette elaborazioni, il maggior gettito da attribuire alla Regione Siciliana in attuazione del citato articolo 37 del suo Statuto di autonomia è risultato in media pari a 49 milioni di euro per il triennio 2008-2010, corrispondente alle ultime annualità di imposta disponibili, nonché al periodo interessato dall'introduzione dell'addizionale IRES per i soggetti che operano nel settore energetico.
  Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rappresenta che, al fine di sterilizzare il rischio di un adeguamento non immediato da parte dei contribuenti alle nuove regole di versamento previste per l'attuazione della riforma di cui al citato decreto legge n. 35 del 2013, considerata la particolare complessità delle nuove procedure, nonché i ristretti margini di tempo disponibili per la pubblicazione delle necessarie istruzioni, prima della prossima scadenza dell'autotassazione ed allo scopo di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento per il primo anno di entrata in vigore, è stato previsto che per l'anno 2013 le maggiori entrate attribuite alla Regione siciliana corrispondano esattamente alla media di 49 milioni di euro e che le stesse siano attribuite direttamente dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, anziché mediante i versamenti individuali dei contribuenti.