CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 giugno 2013
38.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 GIUGNO 2013

ALLEGATO

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato al Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1, con il seguente: Le aree industriali di Piombino e l'area della produzione siderurgica, delle attività industriali e portuali e di recupero ambientale di Trieste, sono riconosciute quali aree di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7-bis.
1. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Piano Regolatore Portuale inserire le seguenti:, ad eccezione degli interventi infrastrutturali relativi alla bretella di collegamento al Porto di Piombino.
1. 4. Catalano, Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prorogabile aggiungere le seguenti: al solo fine di assicurare la realizzazione di interventi di bonifica, riqualificazione, recupero e ripristino ambientale delle aree interessate,».
1. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prorogabile inserire le seguenti: una sola volta.
1. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 4, sostituire le parole: commi 2-septies e 2-octies con le seguenti: comma 2-octies.
1. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 5.
1. 8. Catalano, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia fino alla fine del comma.
1. 1. Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Al comma 6, sopprimere le parole:, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente.
1. 9. Catalano, Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Pag. 21

  Al comma 7-bis, sostituire le parole: l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa con le seguenti: le aree industriali di Trieste e del Verbano Cusio Ossola sono riconosciute quali aree di crisi industriale complessa.
1. 10. Borghi.

  Sopprimere il comma 7-ter.
1. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riconoscimento dell'area industriale della provincia di Frosinone come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio).

  1. L'area industriale della provincia di Frosinone è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
  2. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale della provincia di Frosinone in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Frosinone e gli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 40 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo.
1. 01. Pilozzi, Zan, Zaratti, Pellegrino.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: interventi necessari a aggiungere le seguenti: garantire gli obiettivi imposti dalla Direttiva europea 2008/98/CE che prevede il raggiungimento della quota del 65 per cento di raccolta differenziata secondo l'ordine indicato dalla Direttiva stessa; nello specifico le azioni sono rivolte a.
2. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: completare la realizzazione ed autorizzazione con le seguenti: autorizzare e completare la realizzazione.
2. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, impianti di compostaggio e di separazione e trattamento della componente organica della materia nonché facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legislazione vigente, in misura pari ad almeno il Pag. 22sessantacinque per cento; attraverso la predisposizione di un sintetico ed efficace piano per la separazione a monte dei rifiuti urbani da diffondere con idonee forme a tutta la popolazione residente nell'area del commissariamento.
2. 8. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: rifiuti con le seguenti: materiali post consumo, esclusa qualsiasi forma di distruzione della materia per mezzo di incenerimento o trattenimenti a caldo.
2. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) mettere in sicurezza l'intera discarica e l'impiantistica presente al suo interno, quali gli impianti di raccolta del gas metano, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto, completando le procedure di appalto e successiva realizzazione degli impianti di trattamento di percolato interni alla medesima discarica;
   cc) completare il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei soli rifiuti urbani classificati come indifferenziati, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati, e gli impianti di trattamento degli inerti e degli sfabbricidi edili avviati e non completati all'interno della discarica di Bellolampo.
2. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire lettera c) con la seguente:
   c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di separazione secco-umido e trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;.
2. 3. Faraone.

  Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: rifiuti con le seguenti: materiali post consumo.
2. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera d) dopo la parola: Palermo aggiungere le seguenti: limitatamente alle aree coinvolte alla prima fase della raccolta differenziata e dalla seconda fase di cui al presente decreto.
2. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
2. 5. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: rifiuti urbani aggiungere le seguenti: limitatamente agli interventi del Comune di Palermo ed escludendo, comunque, qualsiasi impianto che preveda la distruzione di materia per mezzo di incenerimento o trattamento a caldo.
2. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: al fine di assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
2. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Pag. 23

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
   f) messa in funzione ed a regime dell'impianto di selezione di Partanna Mondello nonché la realizzazione di piccole isole ecologiche di quartiere, individuazione di aree di compostaggio di quartiere limitatamente alle aree comunali della città di Palermo interessate dalla prima fase della raccolta differenziata;
   g) completamento delle istruttorie delle gare di appalto e della successiva realizzazione degli otto impianti di compostaggio finanziati con fondi ex OPCM in attuazione della normativa vigente che impedisce il conferimento in discarica degli scarti organici;
   h) dare piena attuazione agli indirizzi dettati dal «programma di prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia» pubblicato ed adottato nel mese di luglio 2012;
   i) avvio dello studio ed attuazione di una tariffazione puntuale (T.I.A.) della tassazione sui rifiuti per quanto concerne le aree coinvolte nel primo e secondo step della raccolta differenziata.
2. 15. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: regione siciliana aggiungere le seguenti: escludendo i soggetti in conflitto di interesse con eventuali ulteriori nomine dirigenziali inerenti il settore di gestione dei rifiuti.
2. 17. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 5446/Palermo aggiungere le seguenti: il Commissario indicato dovrà preliminarmente presentare una relazione operativa e relativo crono programma prima di autorizzare o avviare ogni eventuale azione economica. L'approvazione di tale elaborato dovrà essere avallata dal Presidente della Regione Sicilia e dal Ministro dell'Ambiente e delle Finanze entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La nomina del commissario è da ritenersi operativa solo dopo tale approvazione.
2. 21. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 5446/Palermo aggiungere le seguenti: senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
2. 18. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: trimestralmente.
2. 19. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: permanenti non oltre quindici giorni dopo la stesura della relazione da parte del commissario straordinario.
2. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: con periodicità almeno semestrale.
2. 23. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole: con periodicità almeno semestrale con le seguenti: con periodicità almeno trimestrale.
2. 20. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Pag. 24

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis) In continuità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, dell'OPCM n. 3887/10, sono affidate al Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Regionale le funzioni di attuazione degli interventi di cui alle lettera a), b) e c) del precedente comma 1.
2. 4. Faraone.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Azione di contrasto della emergenza ambientale del comune di Palermo legata alla gestione dei rifiuti.
2. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Nella rubrica, sostituire le parole: di Palermo con le seguenti: della Provincia di Palermo.
2. 2. Faraone.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: L'adeguamento e la gestione degli impianti è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire la parola: semestralmente con la parola: trimestralmente.
3. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 3-bis, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) i dati epidemiologici riferiti alle persone colpite da patologie nelle zone limitrofe agli impianti di cui al comma 1.
3. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
3. 4. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

  Sopprimere il comma 3-quater.
3. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
  3-quinquies. Il divieto di cui all'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica qualora, per assicurare la regolarità e la continuità del servizio, sia necessario trasferire a società a partecipazione pubblica locale la gestione dei servizi relativi all'igiene urbana precedentemente gestiti da organismi di natura consortile obbligatoria.
3. 6. Rughetti.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Grimoldi.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 novembre 2016.
4. 1. Latronico.

Pag. 25

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 settembre 2013.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
4. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 marzo 2014 inserire le seguenti: ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza.
4. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: con periodicità semestrale con le seguenti: con periodicità trimestrale.
4. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3 fino alla fine del periodo con le seguenti: ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010, ad eccezione di quelle relative al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2.2, primo periodo, dopo le parole: con delibera del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: che ne fissi i limiti temporali e di ambito normativo.
5. 2. Alli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2.2, terzo periodo, dopo le parole: «Expo 2015», aggiungere le seguenti: «, trimestralmente e».
5. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2.2, primo periodo, sostituire le parole da: e per assicurare fino a: del presente articolo con le seguenti: ai quali potrà di volta in volta delegare, con proprio provvedimento, i poteri in deroga e sostitutivi di cui alla presente legge, fermo restando il controllo sul corretto ed efficiente utilizzo di tali poteri da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Expo 2015 S.p.A., per quanto di competenza, e da parte dei vari livelli di controllo previsti dall'ordinamento.
5. 3. Alli.

  Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: anche per i contratti sopra la soglia fino alla fine del periodo.
5. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo: sostituire le parole: alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento con le seguenti: ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture conclusi dalle stazioni appaltanti competenti alla realizzazione delle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento.
5. 4. Alli.

Pag. 26

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere i numeri 1 e 6.
5. 6. Catalano, Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere il numero 2.
5. 7. Catalano, Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera g), secondo periodo, dopo la parola: CIPE, inserire le seguenti: e presso le competenti commissioni parlamentari.
5. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini dell'immediato completamento della Pedemontana Lombarda, quale opera connessa allo svolgimento dell'evento Expo 2015, e tenuto conto delle mutate condizioni del mercato finanziario e della necessità di ripristinare l'equilibrio del Piano Economico Finanziario approvato con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano alla Pedemontana Lombarda. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 24 milioni a decorrere dal 2015 e fino al 2045, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 9. Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario unico e sarà comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  1-ter. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 Pag. 27milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  1-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».
5. 10. Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento e nel limite di 15 milioni annui.
  1-ter. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  1-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».
5. 11. Grimoldi.

  Alla rubrica del Capo III, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: e interventi urgenti a favore delle aree alluvionali della Toscana colpite dall'alluvionale del 2012.
5. 14. Faenzi, Parisi.

ART. 5-bis.

  Sopprimerlo.
*5-bis. 1. Pellegrino, Zan, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*5-bis. 2. Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*5-bis. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Pag. 28

  Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 2 milioni:

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: 1-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013 a favore della regione Marche, delle province e dei comuni per le spese sostenute per far fronte agli eccezionali eventi calamitosi che hanno colpito la regione Marche dal 1o al 6 marzo 2011 e che hanno comportato l'emanazione del D.P.C.M. 10 marzo 2011 «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1o al 6 marzo 2011.

  Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni a favore della regione Marche per far fronte agli eccezionali eventi calamitosi».
5-bis. 4. Carrescia.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: euro 2.500.000 con: 3.500.000.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera sostituire: euro 8.620.000 con: euro 7.620.000.
5-bis. 5. Catalano, Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano.

ART. 5-ter.

  Sopprimerlo.
*5-ter. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*5-ter. 2. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo sostituire le parole: fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi con le seguenti: in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;
   b) al terzo periodo sostituire le parole: fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello Pag. 29sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.
5-ter. 3. Colletti, Vacca.

ART. 5-quater.

  Sopprimerlo.
5-quater. 1. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

  Dopo l'articolo 5-quater aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Disposizioni in materia di tributi locali a favore dei comuni della Toscana, colpiti dall'alluvione del 2012).

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni della regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012, possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento da parte dei contribuenti dell'imposta municipale propria e comunque entro e non oltre l'anno 2016.
  2. I comuni di cui al precedente comma, ai fini del pagamento da parte dei contribuenti, delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, possono inviare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, anche per l'anno 2014.
5-quater. 01. Faenzi, Parisi.

  Dopo l'articolo 5-quater aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Interventi a favore delle aree della Toscana colpite dall'alluvione del novembre del 2012).

  1. Gli atti relativi alle procedure di riscossione coattiva, emessi nel corso del presente anno, non sono gravati da oneri né interessi, nei confronti dei titolari di imprese, la cui attività produttiva è situata nei comuni colpiti dall'alluvione nelle giornate dal 10 al 13 novembre e nei giorni 27 e 28 novembre 2012.
5-quater. 02. Faenzi, Parisi.

  Dopo l'articolo 5-quater aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Deroga al patto di stabilità interno a favore delle aree della Toscana colpite dall'alluvione del novembre del 2012).

  1. Al fine di agevolare la ripresa dell'attività economica e il ripristino delle condizioni di normalità, per i comuni colpiti dall'alluvione del novembre del 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2013, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni interessati dall'evento calamitoso, per il rilascio delle autorizzazioni per opere di rilevanza urbanistica quali nuove costruzioni, nonché da alienazione di beni patrimoniali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica Pag. 30recati dal presente comma, nel limite massimo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. 03. Faenzi, Parisi.

  Dopo l'articolo 5-quater aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.
(Disposizioni in materia di differimento dei termini di pagamento IMU per le imprese colpite dall'alluvione in Toscana del 2012).

  1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche, il pagamento della seconda rata relativa all'anno 2013, dell'imposta municipale unica per i terreni agricoli, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i capannoni commerciali e le strutture produttive colpite dall'alluvione del novembre 2012, sono differiti senza alcun onere né interessi al 30 marzo 2014. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
5-quater. 04. Faenzi, Parisi.

ART. 6.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma:
  «13-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, l'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti.».
*6. 1. Latronico.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è inserito il seguente comma:
  «13-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, l'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti.».
*6. 2. Pili.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati nonché quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, compresi quelli distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche Pag. 31a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 30 giugno 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
6. 5. Marchi.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi.
6. 6. Rughetti.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  
5-quater. All'articolo 8, comma 1, dopo il numero 9-bis) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, aggiungere il seguente:
  «9-ter) è sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi.».
6. 7. Rughetti.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo la frase «sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali» è inserito il seguente periodo: «sono concessi indennizzi con garanzia dello Stato nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. Gli indennizzi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sono concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del mutuo chirografario. I soggetti autorizzati al credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, senza comportare obbligazioni o vincoli in capo al destinatario degli indennizzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
6. 8. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 dopo la frase: «in relazione al danno effettivamente subito» viene aggiunto: «in modo tale da coprire integralmente le spese necessarie, senza limitazioni di superficie e metratura».
6. 9. Ferraresi.

Pag. 32

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. La concessione dei contributi, sotto forma di indennizzi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prevista anche per i danni subìti a causa del terremoto per gli edifici classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria «A». All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122.
6. 10. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, resta pertanto sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al completo ripristino delle agibilità degli edifici di cui al comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, un contributo straordinario per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate ad incremento delle risorse di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Al maggior costo si provvede così come al comma 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
6. 11. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Al fine di assicurare che la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici siti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, avvenga tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59, l'erogazione delle risorse, a qualunque titolo confluite nelle contabilità speciali destinate o da destinare Pag. 33alla ricostruzione e al ripristino funzionale degli edifici dei territori colpiti dal sisma, è subordinata alla presentazione di progetti che assicurino il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rendimento energetico e certificazione energetica degli edifici. Nei territori interessati dal sisma sono prorogate al 3 1/12/2017 le disposizioni previste dal Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai costi eventualmente sostenuti, non coperti da indennizzo pubblico, compresa la messa in sicurezza sismica degli edifici comunque adibiti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, senza limiti di spesa.
6. 12. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, in considerazione dell'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna del Commissario straordinario per il Terremoto n. 35 del 20 marzo 2013, in cui si dispone di recepire il documento predisposto dal gruppo di esperti nominati con Ordinanza n. 58 del 17 ottobre 2012, integrata con ordinanza n. 62 del 25 ottobre 2012, che riporta criteri operativi sulle modalità di applicazione dell'articolo 3 comma 10 della Legge n. 122 del 2012, che al documento è allegata una cartografia indicativa delle aree in cui è stato raggiunto e superato uno scuotimento del 70 per cento di accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto comma 10, che tale cartografia e stata prodotta considerando le classi d'uso definite al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008 (decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni) e riporta i limiti delle zone di possibile esclusione per costruzioni di classe I, II, III, si sospendono tutte le Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) in corso, al fine di dar modo di riprogettare gli interventi proposti all'esame, adeguandoli alla reale pericolosità sismica dei luoghi. Il certificato di agibilità sismica dovrà essere integrato con una verifica delle interazioni con i terreni di fondazione in considerazione dei fenomeni di liquefazione che si sono verificati in queste aree.
6. 13. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Nei territori interessati dal sisma del 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, preso atto che i titoli minerari – permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, in terraferma, sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione interessata, ancorché in assenza di studi scientifici mirati atti a valutare possibili correlazioni tra trivellazioni ed eventi sismici, si sospende, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione idrocarburi.
6. 14. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Per favorire la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, la trasparenza dell'uso delle risorse di cui alle contabilità speciali, comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono istituiti, presso le Unioni dei Comuni, dove presenti, Uffici Pag. 34Speciali per la Ricostruzione. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri atti normativi. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati ai Commissari delegati, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione e degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
  Per il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
  8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti a tempo determinato è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per Pag. 35l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2013 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate”.

  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».
  3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1o agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
6. 15. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-undecies aggiungere il seguente:
  5-quater. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'esercizio 2013 al fine di garantire la continuità del servizio di gestione delle macerie nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  I Commissari delegati delle Regioni interessate dal sisma elaborano un piano operativo, con il supporto del Ministero dell'ambiente e di esperti sul ciclo dei rifiuti, per disciplinare le attività di rimozione, trasporto, selezione, recupero, finalizzate al completo riutilizzo delle macerie prodotte dalle attività di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati.
  Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Ai maggiori oneri (di cui al comma 1), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.
  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, Pag. 36entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato
(articolo 6-bis, comma 3)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

  Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze 10,0     10,0    
Ministero dello sviluppo economico        
Ministero del lavoro e delle politiche sociali        
Ministero della giustizia        
Ministero degli affari esteri        
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca        
Ministero dell'Interno        
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare        
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti        
Ministero della difesa            
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali        
Ministero per i beni e le attività culturali        
Ministero della salute        
Totale 10,0     10,0    

6. 16. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Alle imprese che hanno la sede operativa e/o operanti con almeno una unità locale nei comuni dei territori di cui all'articolo 1, comma I, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiara come causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il «non normale svolgimento dell'attività», non è richiesta, per gli anni 2012, 2013, non è prevista la compilazione del modello per la comunicazione dei dati Pag. 37rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
  Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.
6. 17. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Gli indennizzi e i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati quale diritto dei soggetti, imprenditori e aziende, che hanno subito danni causati dal terremoto, anche in presenza di irregolarità verificate riferite al versamento di tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.
6. 19. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Al fine di sostenere economicamente le micro imprese, così come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che hanno sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è istituito un Fondo per il microcredito d'impresa, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, sentito l'Ente nazionale per il microcredito e la Banca d'Italia, della durata di tre anni.
  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo per il microcredito di impresa affluiscono, nel limite di 120 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, le risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35. Ai maggiori oneri si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5. Le risorse sono assegnate nelle apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali definiscono con propria normativa la gestione e un regime semplificato delle procedure amministrative e operative bancarie da applicare alle attività di microcredito.
  Possono presentare domanda le microimprese considerate «non bancabili» che, da situazione economica e patrimoniale dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, rispettino tutti i seguenti requisiti:
   non abbiano avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a 50mila euro; non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a 200 mila euro;
   non abbiano beneficiato di altri finanziamenti esterni o di mutai, ad esclusione degli aiuti a seguito dei danni subìti a causa del terremoto, negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a 30 mila euro.

  I finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche: importo minimo: 5.000 Euro, importo massimo: 35.000 Euro, durata massima: 60 mesi.
  Il tasso di interesse sarà applicato al 70 per cento del tasso di riferimento UE (calcolato in ragione di quanto previsto Pag. 38nella Comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02).
  L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subìti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («de minimis»).
  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato
(articolo 6-bis, comma 3)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

  Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze            
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 40 40 40      
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Pag. 39
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 40 40 40      

6. 20. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Nei comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 240 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, delle risorse derivanti dalla riduzione di due unità sull'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 240 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui sotto.
  La dotazione del Fondo è destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e micro imprese come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle Pag. 40finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 deI 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato
(articolo 6-bis, comma)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

  Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze            
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 80,0 80,0 80,0      
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 80,0 80,0 80,0      

6. 21. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Per i lavoratori dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che a causa degli eventi sismici hanno perso il posto di lavoro, sia per causa diretta che indiretta, che sono inoccupati e che non usufruiscono degli strumenti già in essere di assistenza al reddito, si stabilisce una erogazione di un minimo garantito attraverso l'erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.800 euro anno.
  A tale scopo si istituisce un apposito Fondo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, della durata di tre anni, alimentato, nel limite di 120 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, dalle risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di un velivolo Joint Strike Fighter (JSF) F-35.
  Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Pag. 41
  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.
  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. 11 Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato
(articolo 6-bis, comma)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

  Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze            
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 40,0 40,0 40,0      
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 40,0 40,0 40,0      

6. 22. Ferraresi.

Pag. 42

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. A favore dei lavoratori subordinati del settore privato e dei collaboratori nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta una contribuzione figurativa a copertura e ad integrazione a fini pensionistici per la durata di tre anni per gli anni 2012, 2013 e 2014. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, nei limiti di spesa di 45 milioni di euro, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui sotto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
   I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-sexies.

Allegato n. 1
(articolo 6, comma 5-sexies)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

  Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Pag. 43
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

6. 23. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater.
Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subìti ed eventi sismici.
6. 27. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater.
Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.
6. 28. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater.
Le disposizioni del presente articolo si applicano:
   a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subìti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134; Pag. 44
   b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subìti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
   c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:
    1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;
    2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
    3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

  I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.
  I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.
  Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge Pag. 45n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:
   a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;
   b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.
  I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.
  Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di Pag. 46conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.
  Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.
  Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (Gazzetta Ufficiale C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subìti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («de minimis»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.
  Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122».
6. 29. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».
6. 30. Ferraresi.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, Pag. 47in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:
   a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;
   b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

  Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:
   a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
   b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza.
6. 31. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Interventi in comuni limitrofi).

  1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 dei decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subìti ed eventi sismici.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie Pag. 48per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, In misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
6. 02. Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi).

  1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.
  2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.
6. 03. Gianluca Pini, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Contributi per arredi non recuperabili).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n, 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa dei crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3. Pag. 49
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
6. 04. Gianluca Pini, Grimoldi.

ART. 6-bis.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza).

  1. Stante il perdurare dello sciame sismico, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.
*6-bis. 01. Latronico.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.1.
(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza).

  1. Stante il perdurare dello sciame sismico, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.
*6-bis. 02. Antezza, Folino, Oliverio.

Pag. 50

ART. 6-ter.

  Sopprimerlo.
6-ter. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 6-quater.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: comma 8 sono inserite le seguenti: nelle aree in ci l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero.
6-quater. 3. Ferraresi.

ART. 6-sexies.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti: Resta comunque prioritaria la verifica di eventuale esubero di personale che, anche se allocato presso altri enti o uffici, può essere riassegnato agli scopi richiesti dal presente articolo.
6-sexies. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni dei comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con obbligo di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie e fino ad esaurimento delle graduatorie stesse. Qualora si dovesse arrivare ad esaurimento delle graduatorie di cui sopra e via sia la necessità di ulteriori assunzioni è obbligatorio attingere alle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, comma 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 dell'11 settembre 2012, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
6-sexies. 2. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni dei comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con obbligo di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie e fino ad esaurimento delle graduatorie stesse.
6-sexies. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso 8, dopo il quarto periodo inserire il seguente: Qualora si dovesse arrivare ad esaurimento delle graduatorie di cui sopra e via sia la necessità di ulteriori assunzioni è obbligatorio attingere alle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, comma 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto Pag. 512012, n. 134 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 dell'11 settembre 2012, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
6-sexies. 3. Vacca, Colletti, Del Grosso.

ART. 6-septies.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, individuati dall'articolo 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. 1. Sani.

ART. 6-octies.

  Al comma 1, dopo le parole: dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 inserire le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-octies. 1. Sani.

ART. 6-novies.

  Al comma 1 dopo le parole: 7 agosto 2012, n. 135, inserire le seguenti: nonché gli eventuali indennizzi assicurativi ricevuti per le medesime finalità.
6-novies. 3. Baruffi, Ghizzoni, Giuditta Pini, Patriarca, Richetti.

  Al comma 1 dopo le parole: 135, aggiungere le seguenti: così come gli indennizzi assicurativi riferiti ai danni subìti dal terremoto,.
6-novies. 5. Ferraresi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, individuati dall'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-novies. 4. Sani.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-novies.
(Detassazione degli indennizzi, dei risarcimenti e dei contributi).

  1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito nella legge 10 agosto 2012, n. 122 è sostituito dal seguente:
  «Art. 12-bis. – (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). – 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, nonché per le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le indennità, anche assicurative, conseguite a titolo di risarcimento per danni, di qualunque natura, connessi agli eventi sismici nonché i contributi di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge e di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Le svalutazioni, insussistenze e sopravvenienze passive derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 sono deducibili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Pag. 52
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135».
6-novies. 2. Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-novies.
(Detassazione degli indennizzi risarcimenti e contributi).

  1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito nella legge 10 agosto 2012, n. 122 è sostituito dal seguente:
  «Art. 12-bis. – (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). – 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le indennità, anche assicurative, conseguite a titolo di risarcimento per danni, di qualunque natura, connessi agli eventi sismici nonché i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 e di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Le svalutazioni, insussistenze e sopravvenienze passive derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 sono deducibili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».
6-novies. 1. Latronico.

ART. 6-decies.

  Sopprimerlo.
*6-decies. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*6-decies. 2. Colletti, Vacca, Del Grosso, Mannino.

  Sopprimerlo.
*6-decies. 3. Realacci.

  Sopprimerlo.
*6-decies. 4. Grimoldi.

  Sopprimerlo.
*6-decies. 5. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Tancredi, Turco.

  Dopo l'articolo 6-decies, inserire il seguente:

Art. 6-undecies.

  1. «Nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 comma 5-sexies della legge 26 febbraio 2011, n. 10, tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le imprese aventi diritto delle agevolazioni riferite alla legge 35/95 e s.m.i. e legge 1142/66 con rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda. Nello specifico i soggetti aventi diritto ai sensi delle leggi 17/07, 228/97, 51/06 i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto godono del requisito di accesso al fondo in questione vengono ricompresi nel previsto decreto ministeriale nel rispetto delle priorità cronologiche di cui al capoverso precedente».
6-decies. 01. Fiorio.

Pag. 53

  Dopo l'articolo 6-decies, inserire il seguente:

Art. 6-undecies.
(Deroga al patto di stabilità interno per la bonifica del sito minerario di Abbadia S. Salvatore).

  1. Al fine di consentire al comune di Abbadia S. Salvatore, obbligato in qualità di attuale concessionario, di procedere alle opere di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 5 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-decies. 02. Dallai, Cenni.

ART. 7.

  Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. All'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il periodo «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» viene sostituito dal seguente periodo «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991 n. 394 e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   2) il periodo «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» viene sostituito dal seguente periodo «Le disposizioni di cui al presente comma si Pag. 54applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.
7. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Sopprimere il comma 3.
7. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 3-bis aggiungere infine il seguente periodo: L'elenco delle strutture locate con l'utilizzo in tutto o in parte delle risorse di cui al presente articolo riportante l'indicazione dell'ente locatario, l'indicazione del locatore, sia esso persona fisica o giuridica, il canone annuo della locazione nonché la durata della stessa è pubblicata sul sito dell'Ufficio territoriale del Governo de L'Aquila.
7. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione degli enti attuatori sul territorio. La documentazione di cui al periodo precedente è predisposta anche tramite autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ad opera del beneficiano e dell'eventuale prestatore di ospitalità, locatore, titolare di albergo o comunque proprietario di abitazione messa a disposizione. I comuni assicurano idonei controlli sull'effettiva esistenza del beneficio CAS e della relativa sistemazione di fatto.
7. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 5, dopo le parole: che sono quantificate mensilmente dai comuni aggiungere le seguenti: con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta.
7. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:
  6-bis.
È assegnato al comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e Map dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015, a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con esclusione degli interventi per vizi e difetti dell'immobile che si verificano nel termine di dieci anni dall'ultimazione dei lavori, per i quali resta ferma la responsabilità del costruttore ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile.
7. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 6-ter, primo periodo dopo le parole: Comune de L'Aquila inserire le seguenti: è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, attingendo, fino ad esaurimento, dalle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, comma 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 del 11 settembre 2012. Esaurite le graduatorie, il Comune de L'Aquila.
7. 7. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 6-ter, quarto periodo, dopo le parole: dell'Ufficio Speciale inserire le seguenti: Pag. 55sono autorizzati all'assunzione di personale a tempo determinato, attingendo, fino ad esaurimento, dalle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, comma 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 dell'11 settembre 2012. Esaurite le graduatorie.
7. 8. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
  6-quater. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
7. 9. Colletti, Vacca.

  Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
  6-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013 n. 134, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sono soppresse le parole: «La fruizione dei benefici previsti dal presente comma è subordinata al conferimento della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo. In caso di mancato consenso è facoltà del comune procedere all'occupazione temporanea degli immobili;
   b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: Il Comune può stabilire un termine per l'inizio dei lavori di riparazione delle unità immobiliari di cui al presente comma, decorso inutilmente il quale esso si sostituisce ai privati inadempienti con le modalità di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.
7. 10. Carrescia.

  Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:
  6-quater. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientai e, di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, alfine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2013 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
7. 11. Colletti.

ART. 7-bis.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 30» e le parole: «al 7» sono sostituite dalle seguenti: «al 30».
7-bis. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso.

Pag. 56

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 16,00 con le seguenti: euro 15,00.
7-bis. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Allo scopo di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo dei territori, la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, a decorrere dall'anno 2020, di 140 milioni di euro. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
  5-ter. Al fine di incrementare le misure volte alla sicurezza della navigazione ed alla tutela del mare anche mediante la predisposizione di azioni finalizzate a prevenire l'insorgenza di fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate, a decorrere dall'anno 2020, rispettivamente per l'importo di euro 22,2 milioni di euro e di 35 milioni di euro.
7-bis. 3. Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Qualora le maggiori entrate previste dal comma 3 siano inferiori agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ad una pari diminuzione dei fondi stanziati dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
7-bis. 4. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 7-ter.

  Sopprimerlo.
*7-ter. 1. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

  Sopprimerlo.
*7-ter. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: utilizzate aggiungere la seguente: esclusivamente.
7-ter. 3. Catalano, Mariastella Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
7-ter.4. Zan, Pellegrino, Zaratti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire, con decreto del Governo, con priorità per le regioni ove si ravvisa la necessità di adeguare la rete e i collegamenti all'infrastruttura nazionale, al fine di garantire un'armonizzazione nell'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di cui al presente comma non può essere destinato per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.
7-ter. 5. Catalano, Mariastella Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Iannuzzi, Liuzzi, Romano.

Pag. 57

ART. 7-quater.

  Sopprimerlo.
*7-quater. 1. Zaratti, Pellegrino, Zan.

  Sopprimerlo.
*7-quater. 2. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
  Art. 7-quinquies. Sono vietate la realizzazione e la localizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi nelle aree classificate come aree sismiche di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.
7-quater. 01. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di garantire il recupero il reimpiego delle macerie come materiale da costruzione, le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte assicurando la demolizione selettiva, la separazione in frazioni omogenee e il conferimento differenziato, nel rispetto delle disposizioni per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e delle Forze Armate è autorizzato ad operare in deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprite 2006, n. 152 e successive modificazioni.
8. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I servizi di trattamento, smaltimento e stoccaggio sono svolti presso il Sito del Polo Tecnologico di Barisciano ed altri siti già disponibili da individuare sul territorio regionale, favorendo il reimpiego dei materiali al fine di potenziare la tutela ambientale e conseguire risparmi di spesa.
8. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al piano di rimozione dei materiali derivanti da crollo o demolizione a seguito del sisma sono apportate, entro trenta giorni dall'entra in vigore della legge di conversione del presente decreto le necessarie modificazioni ed integrazioni volte ad assicurare la realizzazione di una filiera completa di riciclo e riutilizzo dei materiali nell'ambito della Regione Abruzzo, anche al fine di favorire positive ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile nell'area colpita dal sisma.
8. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono altresì rifiuto i componenti riusabili consistenti negli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I rifiuti e le macerie contenenti amianto, in ogni caso, costituiscono oggetto di rimozione prioritaria e devono essere gestiti nel pieno rispetto della normativa vigente.
8. 4. Mannino.

Pag. 58

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
8. 5. Mannino.

ART. 8-bis.

  Sopprimerlo.
8-bis. 1. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

  Sopprimerlo.
8-bis. 2. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: uniforme per con le seguenti: perciò applicabile a.
8-bis. 3. Carrescia.

  Al comma 2, sostituire le parole: provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale con le seguenti: non prodotti nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale; e la parola: 186 con la seguente: 184-bis.
8-bis. 4. Alli.

  Al comma 2, dopo le parole: i seimila metri cubi di materiale, inserire le seguenti: e dai cantieri relativi ad opere non soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione integrata ambientale.
8-bis. 5. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2013 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2011, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. A partire dal 2014 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi dell'ultimo triennio disponibile, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. In ogni caso l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore all'8 per cento della riduzione operata nell'anno precedente».
8-bis. 01. Rughetti.

Pag. 59

DIS. 1.

  Sopprimere i commi da 2 a 15.
1.dis. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere i commi da 2 a 8.
1.dis. 4. Grimoldi.

  Sopprimere i commi da 9 a 14.
1.dis. 5. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo sopprimere i commi da 3 a 8;
   al titolo, sopprimere le parole: Trasferimento di funzioni in materia di turismo e.
1.dis. 2. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo sopprimere i commi da 10 a 14;
   al titolo sopprimere le parole: e disposizioni sulla composizione del CIPE.
1.dis. 3. Taglialatela, Businarolo, Fabbri, Turco.

Pag. 60